Accordo transattivo relativo al contenzioso di cui alla convenzione prot. 632 del 5/5/73
Accordo transattivo relativo al contenzioso di cui alla convenzione prot. 632 del 5/5/73
Tra il Comune di Bagnoli Irpino, in persona del Sindaco p.t.
e
la Soc. "Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx" s.a.s., in persona dell' Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
premesso che
- in forza della convenzione prot. 632 del 5/5/73, la Soc. "Xxxxxx Xxxxxxxx" ha avuto in concessione aree in località Laceno per la realizzazione di un complesso turistico e per la costruzione di impianti di risalita, nonché per la realizzazione degli altri servizi e infrastrutture;
- la durata di tale convenzione era fissata " in ventinove anni automaticamente rinnovabili";
atteso che
- il Sindaco di Bagnoli Irpino, ancor prima della scadenza dei primi ventinove anni, con nota del 5/09/2000 ha comunicato la volontà di non rinnovare la convenzione, fissando quindi la scadenza della stessa "alla data del 04/05/2002"; tale volontà è stata ribadita con delibera di Giunta Comunale n. 56/02;
- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29 aprile 2002 e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi ed in particolare le note sindacali n. 7492 del 5 settembre 2000 e n. 3115 del 29 aprile 2002 sono stati impugnati dalla società Giannoni (proc. n. 2038/2002), ma il TAR Salerno con sentenza n. 2009/08 ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto gli atti presupposti alla Delibera di Giunta n. 56/2002 (Nota sindacale del 5 settembre 2000 prot. n. 7492 confermato da successiva Nota del 29 aprile 2002), atti aventi contenuto dispositivo e immediatamente lesivo, avrebbero dovuto essere direttamente impugnati;
- avverso tale sentenza pende ancora giudizio d'appello innanzi al Consiglio di Stato (V Sez., R.G. n. 8223/09);
considerato che
- nel frattempo, la gestione degli impianti, nonché dei relativi servizi ed infrastrutture, di fatto è continuata ad opera della Soc. Xxxxxxxx;
- l’Amministrazione comunale di Bagnoli Irpino, a seguito dello studio di fattibilità redatto da SI
Sviluppo Italia che prevedeva il potenziamento delle infrastrutture degli impianti sciistici Settevalli e Rajamagra, ha attivato presso la Regione il procedimento per ottenere un finanziamento "per la valorizzazione del complesso turistico del Laceno" costituito principalmente dalla sostituzione delle "seggiovie e funivie";
- dopo una lunga attesa, dovuta alle note difficoltà finanziarie della Regione, quest'ultima con delib.
G.R.C. n. 378/13 e n. 496/13 ha sbloccato tale finanziamento e con nota prot. 0882212 del 23/12/2013 ha invitato l'Amministrazione Comunale a fornire entro il 31/01/2014 documentazione ed informazioni tra i quali il provvedimento di approvazione del progetto definitivo ovvero esecutivo contenente la dichiarazione dell’immediata cantierabilità della soluzione progettuale prescelta e la compilazione di una “Scheda ricognitiva per la verifica della coerenza dei progetti da finanziare nell’ambito delle Iniziative di Accelerazione della spesa del POR Campania FESR 2007/2013 ex DGR n. 378/2013”;
- che nel contesto di detta scheda, in ordine al punto 2.2 Iter amministrativi già avviati relativamente alla pendenza di ricorsi/contenziosi, si è specificato lo stato del procedimento giudiziario suddetto;
- che con deliberazione di G.C. n. 16 del 31/01/2014, si è quindi provveduto all’approvazione del progetto definitivo aggiornato per gli “Interventi per realizzazione di impianti specifici impianti automatici Settevalli e Rajamagra. APQ Sviluppo locale – VI Atto Integrativo - Infrastrutture per il Turismo. Obiettivo operativo 1.11 – Codice progetto SR AV1” rimettendo alla Regione gli atti pertinenti;
- che con nota prot. n. 2014. 0248083 del 8/04/2014, la Giunta Regionale della Campania, Dipartimento per la programmazione e lo sviluppo economico, Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, ha richiesto la documentazione relativa ai ricorsi (istanze, sentenze) ed eventuale altra documentazione/dichiarazione relativi ai successivi ricorsi pendenti, di cui alla scheda innanzi detta;
- risultano intercorsi numerosi incontri in sede regionale nel corso dei quali i funzionari preposti hanno segnalato l’imprescindibilità della disponibilità delle aree interessate all’intervento come condizione per l’emissione del decreto di finanziamento;
valutato che
- è imprescindibile acquisire la immediata disponibilità della aree e dei beni oggetto dell'intervento ai fini dell'appalto; tale disponibilità è ancora in testa alla Soc. Xxxxxxxx che ha continuato la gestione anche dopo la data del 04/05/02;
- la validità e l'efficacia temporale della convenzione è ancora "sub iudice", come innanzi esposto; inoltre, il giudice di prime cure non si è espresso nel merito della scadenza temporale della concessione, ma solo sull'aspetto procedurale della proposizione del gravame;
- la Soc. Xxxxxxxx ha anche impugnato la delibera G.C. n. 134 del 19/10/2010 con cui si è approvato il progetto dei lavori di “Realizzazione di impianti specifici ed automatici nella località Settevalli e Rajamagra”, sostenendo che esso, in vigenza della Convenzione, non sia realizzabile senza il consenso della società concessionaria in quanto incidente su aree e diritti che la Convenzione riconosce in godimento esclusivo della concessionaria;
ritenuto che
- la Regione, modificando la sua originaria posizione, ha consentito che l’appalto per la realizzazione degli impianti possa essere separato dall’affidamento della gestione degli stessi;
- è volontà, quindi, dell’Amministrazione Comunale di scindere l’appalto dei lavori dalla gestione degli impianti;
Per tutto quanto innanzi esposto:
- la Soc. Xxxxxxxx in ragione di ciò ha rappresentato la propria volontà:
a) di rinunciare al contenzioso in atto;
b) di concedere immediatamente la disponibilità delle aree e dei beni oggetto dell’intervento in questione, a condizione che possa continuare nella gestione degli impianti e dei beni una volta ricostruiti fino al 4/05/2031;
- il Comune da parte sua, pur di ottenere l’immediata disponibilità delle aree, dei beni, degli impianti (che un eventuale contenzioso escluderebbe, ovviamente), è disponibile a transigere il contenzioso in atto, a riconoscere alla Soc. Xxxxxxxx la gestione di tali beni, a condizione che la Soc. Xxxxxxxx trasferisca in proprietà i beni oggetto di ritrasferimento secondo la convenzione del 1973 entro 30 giorni dall’approvazione in Consiglio Comunale del presente accordo, pena la
risoluzione della presente transazione; che versi, a far data dalla consegna alla stessa dei nuovi impianti e beni sostituiti e/o ristrutturati per effetto del finanziamento regionale, un canone annuo determinato come appresso specificato.
Tanto premesso e considerato le parti, come innanzi identificate,
convengono che
• Il finanziamento relativo alla costruzione degli impianti di risalita ed opere connesse sarà attuato mediante lo strumento dell’appalto integrato utilizzando la sola parte del finanziamento pubblico (€ 15.540.000, come da progetto definitivo approvato con Delibera
G.C. n. 16/2014); la Soc. Giannoni rinuncerà al ricorso R.G. n. 67/11 presso il TAR Salerno, darà l’immediata disponibilità delle aree e dei beni necessari all’avvio della realizzazione dell’intervento e restituirà gli stessi al Comune entro 30 giorni dall’approvazione in Consiglio Comunale del presente accordo; il Comune adotterà i conseguenti atti affinché tali beni (aree, immobili ed impianti) entrino nel patrimonio comunale;
• La gestione degli impianti, delle opere e dei beni connessi, una volta realizzati, resta affidata alla Soc. Xxxxxxxx fino al 04.05.2031; in ragione di ciò la Soc. Xxxxxxxx rinuncerà al contenzioso in atto (C.d.S. – R.G. n. 8329/09);
Le parti inoltre si impegnano – entro il 31/12/2015 – a convenire i termini e le condizioni della convenzione secondo i seguenti criteri:
• La scadenza della Convenzione verrà fissata al 4/05/2031;
• La Soc. Xxxxxxxx, in considerazione del qualificante investimento pubblico, si
impegna a versare al Comune un canone annuo che nel suo ammontare sarà determinato da un Collegio composto da tre esperti in rappresentanza di ciascuna delle parti ed il Presidente da nominare di intesa fra di esse; in caso di mancato accordo, il Presidente sarà designato dal Presidente del Tribunale di Avellino; tale Collegio compirà sui beni e sugli impianti restituiti al Comune una valutazione sul loro valore e sulla loro redditività ; tale valutazione verrà poi ripetuta sugli stessi beni una volta ricostruiti e/o sostituiti considerando il nuovo valore e la nuova redditività; lo stesso Collegio, sulla base del differenziale di redditività e valore,
proporrà la congrua misura del canone annuo che la Soc. Xxxxxxxx dovrà versare al Comune; il Collegio proporrà gli ulteriori termini e condizioni;
• La soc. Xxxxxxxx si impegna a garantire gli attuali livelli occupazionali, soprattutto ri- guardo al personale residente nel Comune di Xxxxxxx Xxxxxx;
• Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti sono ad esclusivo carico della Soc. Xxxxxxxx che si impegna a mantenerli e a restituirli alla scadenza in perfette condizioni di funzionamento;
• inoltre, si conviene che, per gli investimenti che la Soc. Xxxxxxxx realizzerà in futuro, se concordati ed approvati dal Comune, verrà riconosciuta nel 2031 alla Soc un’indennità, a carico del nuovo soggetto gestore ed in caso di mancata prelazione, in ragione dell’utilità pubblica, della loro funzionalità e degli ammortamenti già realizzati);
• Il Comune si impegna, in sede di redazione del bando di gara, a prevedere un meccanismo premiale per le offerte che consentano di ridurre i tempi di realizzazione degli impianti e di eliminare e/o ridurre al minimo i tempi di fermo degli impianti esistenti nonché ad offrire un termine maggiore di garanzia delle componentistiche installate.