ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
Schema di Contratto
Trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall’Amministrazione Regionale Pugliese
Contratto Tra
………………………………… e
Regione Puglia
per trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall’Amministrazione Regionale Pugliese
CONTRATTO
tra
.................... (di seguito per brevità “Prestatore”) con sede legale in ……………, Via
…………… n. ……………, C.F. …………….e partita IV A , iscritta al Registro
delle Imprese presso il Tribunale di ……………al n. ……………, in persona del Dott.
……….. , nato a …………… il / / , in qualità di …….. ,munito dei relativi poteri
e
Regione Puglia - Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Servizio XX.XX. - – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via dei Caduti di tutte le Guerre n. 15, in Persona del …………… e legale rappresentante Xxxx………, giusti poteri allo stesso conferiti dal Presidente della Giunta Regionale, nel seguito per brevità anche denominata “Regione”
Premesso
1. che il Settore Affari Generali ha ritenuto opportuno procedere, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., all’indizione di una gara a procedura aperta per la stipula di una Contratto per l’affidamento di servizi e forniture relative al trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall’Amministrazione Regionale Pugliese;
2. che il Prestatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui al precedente comma 1 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi ed i beni oggetto del presente Contratto ed eseguire gli Ordinativi di Prestazioni, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto;
3. che il Prestatore dichiara che quanto risulta dalla presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
4. che il Prestatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e che tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. che il Prestatore ha stipulato una polizza assicurativa definitiva, a favore della Stazione Appaltante, per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati
1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, l’Allegato “1” (Documenti), l’Allegato “2” (Offerta Tecnica – Capitolato Tecnico), l’Allegato “3” (Schema di Offerta Economica e Giustificazioni), l’Allegato “4” (Facsimile dichiarazione), Allegato “5” – (Schema di contratto).
Art. 2 Definizioni
1. Nell’ambito del contratto si intende per:
a) Stazione Appaltante: la Regione Puglia – Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione – Servizio AA. GG.;
b) Amministrazione: la Regione Puglia ed i Servizi afferenti ad essa;
c) Prestatore: l’impresa ovvero il Raggruppamento temporaneo di Imprese ovvero il Consorzio risultato aggiudicatario dell’appalto e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
d) Contratto: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e degli Ordinativi ad esso collegati sono regolati in via graduata:
a) dal codice civile (art. 1470 e ss.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ove compatibili con quanto statuito dalle
presenti disposizioni le quali, comunque, non modificano la disciplina generale inderogabile sull’autonomia negoziale delle parti del Codice Civile;
b) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
c) dalle disposizioni, in vigore per la Stazione Appaltante, di cui il Prestatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e dalla disciplina degli appalti pubblici.
2. Le clausole del Contratto e degli Ordinativi di Prestazioni sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 4 Oggetto
1 Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Prestazioni, relative al trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall’Amministrazione Regionale Pugliese. Con il Contratto il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante ad erogare le prestazioni di trasporto, trasloco e facchinaggio per le esigenze degli immobili utilizzati dall’Amministrazione Regionale Pugliese, con le caratteristiche e modalità indicate nei paragrafi 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del Capitolato Tecnico (Allegato “2”), sino alla concorrenza del limite di importo aggiudicato;
2 I servizi e i beni cui il Prestatore si obbliga dovranno avere le caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato “2”).
3 La Regione Puglia, in qualità di Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di richiedere al Prestatore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni ed ai corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Prestatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni ed ai medesimi corrispettivi, di incrementare il
predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923.
Articolo 5 Durata
1. Il presente Contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Per durata del Contratto si intende il periodo entro il quale i Servizi della Stazione Appaltante possono emettere utilmente gli Ordinativi di Prestazioni, la cui esecuzione resta regolata dalla presente Contratto anche se avrà luogo oltre detto periodo.
3. Il Contratto potrà essere prorogato fino a ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Regione Puglia, da inviare al Prestatore, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento massimo del medesimo.
4. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 6 Utilizzazione del Contratto
1. I Servizi della Stazione Appaltante sono tenuti ad utilizzare il Contratto mediante l’emissione di Ordinativi, nei quali verranno indicate le quantità e la configurazione delle prestazioni richieste, oltre che i luoghi di esecuzione ed il nome del responsabile interno cui il Prestatore dovrà rivolgersi.
Articolo 7
Modalità di esecuzione degli Ordinativi di Prestazioni
1. Gli Ordinativi di Prestazioni sono emessi dai Servizi della Stazione Appaltante anche mediante l'utilizzo degli appositi moduli disponibili sul portale xxx.xxxxxxx.xx, cui si rimanda per una descrizione dettagliata delle procedure di acquisto “on line”.
2. In caso di malfunzionamento del portale di cui al comma precedente, i Servizi potranno effettuare ordinativi tramite servizio postale e/o telefax, effettuando apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.
Articolo 8
Erogazione delle prestazioni e verifiche
1. Il Prestatore si impegna ad erogare le prestazioni oggetto del presente Contratto nelle date e presso i luoghi, gli immobili, i plessi, gli edifici, gli uffici ed i depositi indicati nei singoli Ordinativi di Prestazioni, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
2. Le prestazioni, oggetto della fornitura, devono avere le caratteristiche minime Capitolato Tecnico di gara (Allegato “2”), cui si rinvia espressamente.
3. Lo svolgimento delle prestazioni si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quello relativo a oneri, tariffe e tasse concernenti l’occupazione del suolo pubblico, pedaggi autostradali, tasse sugli imballaggi e qualsiasi altro onere relativo ad attività strumentali ai fini dell’erogazione delle prestazioni deducibili nella presente Contratto.
4. L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire mediante unica e continua soluzione, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti che riporti un piano dettagliato di esecuzione delle prestazioni. Le date di esecuzione presso i diversi siti dell’Amministrazione ed i dettagli operativi devono essere concordati tra il Prestatore ed il responsabile indicato nel documento d’ordine, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
5. Per ogni Ordinativo di Prestazioni eseguito deve essere redatto, a consuntivo delle prestazioni, un apposito “Rapportino di Lavoro”, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico (“Allegato 2”), sottoscritto da un addetto dell’Amministrazione e da un addetto del Prestatore, nel quale dovranno essere registrati: la data d’ordine, il numero d’ordine, la data di esecuzione delle prestazioni, tipologia e quantità delle prestazioni svolte, luoghi di effettuazione delle prestazioni, quantità e qualità delle risorse umane e strumentali impiegate, nonché i relativi orari di impiego validi ai fini della fatturazione
6. L’Amministrazione, pertanto, verificherà che quanto eseguito sia conforme all’Ordinativo di Prestazioni.
7. Le prestazioni si intenderanno accettate dall’Amministrazione con il verificarsi delle seguenti condizioni: a) l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordinativo; b) l’esito positivo della verifica di cui al precedente comma 6. La data del relativo “Rapportino di lavoro” verrà considerata quale Data di Accettazione delle prestazioni. L’accettazione delle prestazioni non solleva il Prestatore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti delle prestazioni stesse non rilevati all’atto
dell’esecuzione, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito di ulteriori verifiche.
8. Nel caso in cui la Regione Puglia riscontri che le prestazioni eseguite abbiano caratteristiche diverse da quelle ordinate, provvederà a trasmettere una comunicazione via fax al Prestatore, attivando la pratica di sollecito.
Il Prestatore si impegna ad eseguire, a proprie spese, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, le prestazioni non conformi e a consegnare, ove applicabile, entro lo stesso termine, la stessa quantità di cartoni corrispondente alle caratteristiche del prodotti ordinati. È onere del Prestatore concordare con l’Amministrazione tempi e modalità di ritiro e di consegna.
9. Il Prestatore si obbliga a consentire alla Regione Puglia l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche a campione sui risultati delle prestazioni eseguite, in conformità con quanto previsto nel paragrafo del Capitolato Tecnico (Allegato “2”), cui si rinvia espressamente.
Articolo 9
Condizioni dei servizi e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’adempimento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese, di viaggio, di missione, retribuzioni straordinarie per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, oneri e tasse per l’occupazione del suolo pubblico,tasse e pedaggi autostradali.
2. Il Prestatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a
qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Prestatore ogni relativo rischio.
4. Lo svolgimento delle prestazioni ordinate, da svolgersi presso gli immobili, i plessi, gli uffici ed i depositi dell’Amministrazione e/o luogo da questi indicato, dovrà essere eseguito senza interferire, possibilmente, con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi consegna delle prestazioni in argomento dovranno, comunque, essere concordati con l’Amministrazione stessa.
5. L’Amministrazione si impegna a predisporre le condizioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni da parte del Prestatore.
6. Resta espressamente inteso che l’Amministrazione può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Prestatore per l’emissione dei propri Ordinativi di Prestazioni.
7. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all’atto dell’esecuzione, si intendono accettate le prestazioni indicate nei corrispondenti Ordinativi.
Articolo 10
Obblighi specifici del Prestatore
1. Il Prestatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) prestare i servizi e i beni oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Allegati e negli atti di gara;
b) garantire la permanenza, per tutta la durata del Contratto della consistenza numerica totale delle attrezzature aventi le caratteristiche dichiarate in sede di Offerta Tecnica, nonché del numero dei dipendenti e delle relative qualifiche professionali;
c) comunicare tempestivamente, anche in formato elettronico, alla Regione Puglia, in qualità di Stazione Appaltante ogni eventuale modifica rilevante riguardante organizzative, le risorse strumentali ed umane coinvolte nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e, se del caso, i nominativi dei nuovi responsabili;
d) consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) comunicare alla Regione Puglia eventuali variazioni riguardanti la certificazione UNI CEI ISO 9000 di cui il Prestatore ha dichiarato il possesso; in caso di riduzione e/o sospensione e/o ritiro del Certificato da parte dell’Organismo di Certificazione tale comunicazione è obbligatoria.
f) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dell’Amministrazione.
2. Il Prestatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in tutte le sedi della Stazione Appaltante dislocate sul territorio di Bari e della provincia di Bari, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e fermo restando che le prestazioni dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. I beni trasportati e/o traslocati viaggiano a rischio e pericolo del Prestatore, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che i beni stessi si deteriorino durante il trasporto.
4. Il Prestatore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Puglia, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture prestate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.
5. Il Prestatore si impegna, altresì, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione dei servizi e delle forniture oggetto della fatturazione.
6. La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Prestatore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla Regione Puglia entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di all’art. 17.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Prestatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Il Prestatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Prestatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Per prestazioni espressamente richieste dall’Amministrazione da svolgersi in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) ed in giorni festivi (domenica e festività infrasettimanali) all’Affidatario è fatto obbligo di riconoscere al personale comandato il trattamento economico, contributivo e previdenziale straordinari nonché tutti gli altri emolumenti non inferiori a quelli previsti dagli accordi contrattuali (ed eventuali accordi regionali, provinciali e locali) vigenti per i lavoratori del comparto logistica, trasporto merci e spedizione.
Articolo 12 Informazioni sugli acquisti - reporting
E’ fatto obbligo al Prestatore di rendere disponibili alla Stazione Appaltante, o a Terzi da essa autorizzati, con periodicità bimestrale (se richiesto anche su supporto elettronico), pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17, comma 5, i seguenti dati relativi alle prestazioni contrattuali:
• Servizi ordinanti dell’Amministrazione;
• Date di effettuazione degli ordini;
• Date prestazione dei servizi e dei beni;
• Numero di ore di manodopera rendicontate per ciascuna tipologia di figura professionale impiegata;
• Quantità di scatole di cartone della misura minima di cm. 60x40x30 fornite ed utilizzate;
• N° automezzi di massa complessiva sino a 35 quintali con autista utilizzati e relative ore di impiego;
• N° automezzi di massa complessiva sino a 115 q. li con autista utilizzati e relative ore di impiego;
• N° automezzi di massa complessiva oltre a 115 x.xx con autista utilizzati e relative ore di impiego ;
• N° autoscale per trasloco con operatore utilizzate e relative ore di impiego;
• N° rotoli di nastro adesivo da cm. 5 x 66 metri forniti ed utilizzati;
• Prestazioni non eseguite ed eseguite in parte;
• Ritardi nell’esecuzione delle prestazioni.
Articolo 13
Ruolo della Regione Puglia
Salvo quanto oltre disposto, la Regione Puglia, svolge un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto e dei relativi Ordinativi di Prestazioni.
Articolo 14 Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Prestatore, in forza degli Ordinativi di Prestazioni che dovessero essere effettuati, è da determinarsi, sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione d’offerta di cui all’Allegato “3” del presente atto.
2. Il predetto corrispettivo si riferisce alle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; lo stesso è dovuto unicamente al Prestatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
4. Il prezzo definitivo, per le prestazioni svolte, sarà quello praticato, nel giorno di ordinazione dei servizi e delle forniture. I prezzi fissati dalla Pubblica Autorità saranno invece aggiornati alle tariffe vigenti all'atto delle prestazioni. Ai prezzi non fissati dalla Pubblica Autorità si applica invece l'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Prestatore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo dopo il completamento delle prestazioni ordinate, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia di Contabilità delle Amministrazione Contraente, nonché nel presente atto.
2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle effettive prestazioni, comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia. Di tali prestazioni il Fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico (Allegato “2”), cui si rimanda espressamente.
3. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed alle singole prestazioni di servizi e beni cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997 n. 140. I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e del certificato di regolarità fiscale, previo benestare del Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione. Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell’Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l’impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso la Regione Puglia, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.
5. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura,
e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Prestatore avente le seguenti coordinate IBAN (compilare la seguente tabella).
IBAN | |||||
Sigla internazionale | Numeri di controllo | IBAN | |||
CIN | ABI | CAB | Numero di conto Corrente | ||
6. In caso di ritardato pagamento oltre i suddetti termini, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale stabilita dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
7. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore potrà sospendere le prestazioni previste nel presente Contratto e nei singoli Ordinativi di Prestazioni, a pena di risoluzione e risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Penali
1. Qualora il Prestatore, per cause non imputabili all’Amministrazione, non ottemperasse a quanto previsto nei precedenti artt. 8, 9,10 e 12 ed, in generale:
✓ mancasse o comunque ritardasse lo svolgimento delle prestazioni rispetto ai termini previsti, anche per ragioni imputabili a terzi,
✓ tardasse o ritardasse la ripetizione delle prestazioni erogate in maniera non conforme e/o anomala.
verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, una penale giornaliera pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun Ordinativo di Prestazioni non evaso, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, in caso di prestazioni non effettuate o ritardate o non conformi, di far provvedere all’esecuzione autonomamente, addebitando al Prestatore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, la Stazione Appaltante, con riferimento alle prestazioni di cui sopra, è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Prestatore.
2. La penale di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il Prestatore esegua le prestazioni in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Prestazioni. In tal caso la Regione Puglia applicherà al Prestatore la suddetta
penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati per iscritto al Prestatore, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al Prestatore la penale come sopra indicato.
4. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione della penale di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione Puglia al risarcimento del maggior danno.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui il Prestatore si renda inadempiente all’obbligazione in conformità a quanto previsto nel precedente comma 1 dell’articolo 10, lo stesso Xxxxxxxxxx sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 18 Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Prestatore con la stipula del Contratto, il Prestatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro = ( /00), mediante la stipula di una cauzione definitiva in favore della Regione Puglia di importo pari al 5% (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). L’importo di cui sopra, ai sensi e per effetto dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 è ridotto del cinquanta per cento per le Imprese cui sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’impresa è tenuta a far pervenire alla Stazione Appaltante copia autenticata di un valido certificato. Ove la durata del certificato non esuberi il termine di fine esecuzione del presente Contratto, il Prestatore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante analogo certificato la cui scadenza superi il termine di fine esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Contratto. Il Prestatore è tenuto a mantenere per tutta la durata contrattuale la certificazione in parola e, in caso di riduzione e/o sospensione e/o ritiro del Certificato da parte dell’Organismo citato è inderogabilmente tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del Contratto, costituita in una delle forme stabilite dalla L. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori Ordinativi di Prestazioni dell’Amministrazione.
3. Tale cauzione definitiva dovrà quindi essere prestata:
1 in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;
2 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
• essere incondizionata e irrevocabile;
• prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta dell’Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, cod. civ..;
• avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente
articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
6. La garanzia prestata opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla stipula del contratto e nei limiti degli importi nello stesso previsti.
7. La garanzia opera fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 19 Riservatezza
1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 20 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura individuate dalla presente Contratto, la Regione Puglia senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da
comunicarsi al Prestatore con raccomandata A/R, per quanto di rispettiva competenza, il Contratto, qualora avvenga il superamento del limite massimo di 5 rilevazioni di esiti negativi delle verifiche tecniche effettuate.
2. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno, di risolvere anticipatamente il Contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) inosservanza di quanto prescritto al successivo art. 24 del presente Contratto;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del successivo articolo 23;
d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.
Articolo 21 Variazioni delle Prestazioni
1. Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione delle prestazioni, il Prestatore non sia più in grado di garantire la prosecuzione ed il completamento delle stesse, il Prestatore si impegna a:
✓ metterne immediatamente al corrente la Stazione Appaltante;
✓ indicare, contestualmente, ove la natura e le caratteristiche dei servizi e dei beni da fornire lo consentano, servizi o beni - avente identiche o migliori caratteristiche - che intende offrire in sostituzione;
✓ in caso di prodotti, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della messa “fuori produzione” del prodotto, far pervenire alla Stazione Appaltante il nuovo prototipo che intende utilizzare per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali.
2. Il nuovo prodotto offerto dovrà possedere tutte le caratteristiche oggetto di offerta da parte del Prestatore così come meglio definite nel Capitolato Tecnico (Allegato “2”), cui si
rimanda espressamente.
3. Il prestatore è altresì tenuto a notificare alla Regione Puglia tutte le variazioni e difformità che concernono i beni e le risorse strumentali da utilizzarsi per l’esecuzione delle prestazioni, quali:
✓ automezzi aventi portata inferiore rispetto a quanto stabilito nell’Offerta Economica
✓ scatole di cartone aventi volumi inferiori a quelli relativi a scatole aventi le misure di cm. 60x40x30;
✓ rotoli di nastro adesivo aventi dimensioni diverse da cm. 5 x 66 metri.
4. Solo a seguito del positivo giudizio di conformità e/o equipollenza della Regione Puglia con quanto dichiarato in sede di offerta, il Prestatore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
5. In caso di giudizio di conformità e/o equipollenza negative, la Regione Puglia avrà facoltà di risolvere la presente Contratto.
Articolo 22 Recesso
1. L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine minimo previsto, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata A/R, nel caso di giusta causa e giustificato motivo.
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
b) qualora il Prestatore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di appalti pubblici di forniture e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal
Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di Amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
4. In caso di recesso, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore – eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del Prestatore stesso quanto delle dell’Amministrazione e/o di terzi, causati dai beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Prestatore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a € per ciascun sinistro a beneficio dell’Amministrazione e dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di Prestazioni. In particolare, detta polizza tiene indenne l’Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Prestatore possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti
e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di Prestazioni. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione; pertanto, qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 Divieto di subappalto
Al Prestatore, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di gara, è fatto divieto, pena l’esclusione, di subappaltare a terzi, tutta o in parte, la fornitura oggetto del presente appalto.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dal Contratto e dai singoli Ordinativi di Prestazioni, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 26 Responsabile della fornitura
1. Il Prestatore si obbliga a nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto, un Responsabile delle Prestazioni che sarà il referente responsabile nei confronti della Regione Puglia e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore.
2. Resta inteso che, per parte sua, la Regione Puglia nominerà un proprio referente per ogni singolo ordinativo di prestazioni.
3. Alla data di stipula del presente atto il Prestatore dovrà, inoltre, rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail del Responsabile della fornitura.
Articolo 27 Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall’ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’Amministrazione contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l’Amministrazione, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
4. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede la Regione Puglia.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
6. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di Prestazioni, il Prestatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; resta inteso che, qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto.
Articolo 28 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e la Regione Puglia, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all’articolo precedente, il Foro competente è quello di Bari.
Articolo 29
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Prestazioni circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Regione Puglia esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Prestazioni, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Prestatore nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal sopra citato Decreto.
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed agli Ordinativi di Prestazioni ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.
Articolo 31 Clausola finale
1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli Ordinativi di Prestazioni (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3 Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio, gli Ordinativi di Prestazioni, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del
presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
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Il sottoscritto dott. , quale procuratore e legale rappresentante del Prestatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto), Articolo 8 (Erogazione delle prestazioni e verifiche), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obblighi specifici del Prestatore), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Variazioni della Fornitura), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Divieto di subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Clausola Compromissoria), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola finale).
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ALLEGATI
Allegato 2 | Offerta Tecnica - Capitolato Tecnico |
Allegato 3 | Offerta Economica del Prestatore |