Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III (di tipo unit-linked), a premio unico e premi ricorrenti a vita intera Modello UR301-Ed. 03/2020
Doppio CentroInsurance
UR301
Condizioni di Assicurazione
Contratto di assicurazione sulla vita di Xxxx XXX (di tipo unit-linked), a premio unico e premi ricorrenti a vita intera
Modello UR301-Ed. 03/2020
Data ultimo aggiornamento: 14/03/2020
Doppio CentroInsurance - Condizioni di Assicurazione - Presentazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato Doppio CentroInsurance (cod. UR301).
Doppio CentroInsurance appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico e pre- mio ricorrente obbligatorio di tipo unit-linked, ossia un’assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro:
• l’investimento di un Premio Unico Iniziale su un fondo bilanciato denominato Doppio
Centro Base al fine di dare stabilità finanziaria nel lungo periodo, e
• l’investimento abbinato dei Premi Ricorrenti su un fondo azionario denominato Doppio Centro Accumulo al fine di entrare progressivamente nel mercato azionario e cogliere le opportunità nel lungo periodo.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro sezioni, il cui contenuto é breve-
mente descritto, a titolo esemplificaivo e non esaustivo, nel seguito:
• Sezione I - Il prodotto Doppio CentroInsurance (articoli 1 - 14) - che contiene: (i) le definizioni dei termini utilizzati o glossario, (ii) la descrizione del Prodotto e i requisiti per la sua sotto- scrizione, (iii) la disciplina della Prestazioni assicurata, della designazione del Beneficiario ed eventuale Referente terzo, (iv) la disciplina del pagamento dei premi e dell’attribuzione delle Quote, (v) la disciplina sull’inizio e termine del Contratto, sulla revoca e sul recesso del Contratto, (vi) la descrizione dei possibili rischi finanziari legati al Contratto e (vii) la disciplina dello Switch.
• Sezione II - Diritti, obblighi e comportamento delle Parti (articoli 15 - 23) - che contiene la disciplina sull’attivitá di gestione dei Fondi interni e sulle operazioni che possono inte- ressare gli stessi (es. fusione o estinzione dei fondi), sulla facoltá di riscattare il Contratto, sulle variazioni contrattuali, sui tempi, sulle modalitá e sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal Contratto, nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato chiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
• Sezione III - Costi (articolo 24) - che contiene la disciplina sui costi a carico del Contraente (i.e. costi diretti, costi indiretti e costi di riscatto)
• Sezione IV – Miscellanea o disposizioni generali (articoli 25 - 32) - che contiene la re- stante disciplina del Contratto, tra cui l’informativa sui conflitti d’interesse, la non pignorabilitá e non sequestrabilitá del Contratto, le imposte e il foro competente.
Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre comprensive del:
• Regolamento dei Fondi Interni.
• Fac-simile esemplicativo del Modulo di Proposta sottoscritto dal Contraente, compren- sivo a sua volta: (i) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali del Contraente, (ii) dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Beneficiario (ove designato in forma specifica) e, (iii) ove venga nominato il Referente terzo, dell’informativa sul trattamento dei dati personali di quest’ultimo. Tutte le citate informative contengono le informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia e sono utilizzabili dal Contraente secondo quanto indicato nel Contratto di assicurazione.
Indice
SEZIONE I – IL PRODOTTO DOPPIO CENTROINSURANCE
Art. 1 | Definizioni o Glossario | pag. 1 |
Art. 2 | Compagnia | pag. 6 |
Art. 3 | Normativa di riferimento | pag. 7 |
Art. 4 | Caratteristiche del Contratto | pag. 7 |
4.1 | Il Contraente e l’Assicurato | pag. 7 |
4.2 | Caratteristiche del Prodotto e oggetto del Contratto | pag. 7 |
Art. 5 | Requisiti per la sottoscrizione | pag. 7 |
5.1 | Requisiti per la sottoscrizione | pag. 7 |
Art. 6 | Prestazione assicurata | pag. 8 |
6.1 | Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato | pag. 8 |
6.2 | Periodo di carenza | pag. 8 |
6.3 | Esclusioni | pag. 9 |
Art. 7 | Beneficiario e Referente terzo | pag. 9 |
7.1 | Designazione del Beneficiario | pag. 9 |
7.2 | Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario: | |
modalitá e requisiti di validitá | pag. 9 | |
7.3 | Diritto proprio del Beneficiario | pag. 9 |
7.4 | Referente terzo | pag. 10 |
Art. 8 | Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata | pag. 10 |
8.1 | Conclusione del Contratto | pag. 10 |
8.2 | Modalità di sottoscrizione | pag. 10 |
8.3 | Efficacia del Contratto | pag. 11 |
8.4 | Durata del Contratto e sua estinzione | pag. 11 |
Art. 9 | Premi | pag. 11 |
9.1 Premio Unico Iniziale | pag. 11 | |
9.2 Piano di Premi Ricorrenti | pag. 11 | |
9.2.1 Rinnovo del Piano di Premi Ricorrenti | pag. 11 | |
9.2.2 Riattivazione del Piano di Premi Ricorrenti | pag. 11 | |
9.3 Premio Aggiuntivo | pag. 11 | |
9.4 Modalità di pagamento del Premio Unico Iniziale e del primo | ||
Premio Ricorrente | pag. 11 | |
9.5 Modalità di pagamento del Piano di Premi Ricorrenti | pag. 12 | |
9.6 Modalità di pagamento del Premio Aggiuntivo | pag. 12 | |
9.7 Limiti di premio | pag. 12 |
Art. 10 | Attribuzione delle Quote | pag. 12 |
10.1 | Numero delle Quote e controvalore delle Quote inizialmente attribuite | pag. 12 |
10.2 | Premio alla sottoscrizione della Proposta | pag. 12 |
10.3 | Piano di Premi Ricorrenti | pag. 13 |
10.4 | Premio Aggiuntivo | pag. 14 |
10.5 | Posticipazione della valorizzazione delle Quote | pag. 14 |
Art. 11 | Revoca della Proposta e recesso dal Contratto | pag. 14 |
11.1 | La revoca (articolo 176 D.Lgs 209/2005) | pag. 14 |
11.2 | Il recesso | pag. 14 |
Art. 12 | Rischi finanziari | pag. 14 |
Art. 13 | Fondi Interni | pag. 15 |
Art. 14 | Trasferimento di Quote tra Fondi (Switch) | pag. 15 |
14.1 | Switch volontario | pag. 15 |
14.2 | Switch automatico | pag. 15 |
SEZIONE II – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI
Art. 15 | Riscatto | pag. 15 |
15.1 | Termini e modalitá | pag. 15 |
15.2 | Riscatto totale | pag. 15 |
15.3 | Riscatto Parziale | pag. 16 |
Art. 16 | Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato | pag. 16 |
Art. 17 | Variazioni contrattuali | pag. 16 |
Art. 18 | Eventuale fusione o estinzione dei Fondi Interni | pag. 17 |
Art. 19 | Istituzione di nuovi Fondi Interni | pag. 17 |
Art. 20 | Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta | pag. 17 |
20.1 | Pagamenti | pag. 17 |
20.2 | Modalità dei pagamenti | pag. 17 |
20.3 | Documenti | pag. 17 |
20.4 | Modalità di invio della documentazione | pag. 19 |
Art. 21 | Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente | pag. 19 |
Art. 22 | Cessione del Contratto e il pegno/vincolo | pag. 19 |
22.1 | Facoltà del Contraente | pag. 19 |
22.2 | Efficacia | pag. 19 |
22.3 | Assenso scritto | pag. 19 |
Art. 23 | Prescrizione | pag. 20 |
SEZIONE III – COSTI
Art. 24 | Costi | pag. 20 |
24.1 | Costi diretti | pag. 20 |
24.2 | Costi indiretti | pag. 20 |
24.3 | Costi di riscatto | pag. 21 |
SEZIONE IV – MISCELLANEA O DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25 | Conflitto di interessi | pag. 21 |
Art. 26 | Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia | pag. 22 |
Art. 27 | Prestiti | pag. 22 |
Art. 28 | Non pignorabilità e non sequestrabilità | pag. 22 |
Art. 29 | Imposte | pag. 22 |
0Art. 3Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo pag. 22
Art. 31 FATCA/CRS/DAC2 pag. 23
Art. 32 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie pag. 23 Art. 33 Foro competente pag. 23
ALLEGATI
Allegato 1 Regolamento dei Fondi Interni pag. 24
Allegato 2 Fac-simile del Modulo di Proposta pag. 30
Allegato 3 Tabelle esempi pag. 45
SEZIONE I
Il Prodotto Doppio Centro Insurance
Art. 1
Definizioni o Glossario
I termini recanti lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione (comprensive degli allegati) e nel Modulo di Proposta, laddove non diversa- mente stabilito, hanno il significato specificato di seguito. Salvo risulti che il contesto non richieda diversamente, i termini al singolare includono il plurale e quelli al maschi- le includono il femminile e viceversa.
Tutti i richiami normativi fanno riferimento alla disciplina richiamata e alle sue successive modifiche e integrazio- ni.
(Accordi di) Retrocessione: accordi tramite i quali ven- gono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICVM e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICVM e possono inoltre variare nel tempo. Per superare il potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Clienti mediante attribuzione delle stesse al patrimonio del Fondo Interno interessato.
Anno di polizza: tempo trascorso dalla data di conclu- sione del Contratto, espresso in anni anche non intera- mente trascorsi (es: l’anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di Contratto), sempreché il Contratto sia in vigore.
Area Euro: Paesi appartenti all’Unione Europea che hanno aderito all’euro.
Assicurato: é la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente Contratto la fi- gura dell’assicurato coincide con quella del Contraente.
Banca intermediaria o Intermediario: é la banca auto- rizzata ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e iscritta nel relativo albo e iscritta alla sezione D del Regi- stro degli Intermediari assicurativi, incaricata dalla Coma- pagnia a proporre il Contratto e/o prestare assistenza e consulenza al Contraente o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione del Contratto, ovvero nella col- laborazione alla gestione o all’esecuzione del Contratto, segnatamente in caso di sinistro, richiesta versamento di premio aggiuntivo ovvero nelle altre operazioni successi- ve alla conclusione del Contratto (es. Riscatto totale del Contratto, Switch, modifica del Beneficiario, ecc.).
Benchmark: parametro oggettivo di mercato che, in ter- mini di composizione e rischiositá, é comparabile agli ob- biettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si puó fare riferimento per confrontare il risultato di
gestione. Questo indice, in quanto teorico, non é gravato da costi.
Beneficiario: persona fisica o giuridica scelta dal Con- traente alla quale la Compagnia paga la Prestazione in caso di Sinistro.
Categoria: la categoria di un Fondo Interno é un attribu- to dello stesso che fornisce un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Categorie Particolari di dati personali: secondo quan- to previsto dall’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 sono i dati personali che rientrano in una delle categorie nel seguito indicate: dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale, oltre ai dati genetici, ai dati biometrici e quelli relativi all’orientamento sessuale.
Central Bank of Ireland: é l’autorità irlandese cui è af- fidata la vigilanza sul settore assicurativo del mercato di riferimento, con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle im- prese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. La Central Bank of Ireland svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparen- za nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. La Compagnia é quindi soggetta alla vi- gilanza della Central Bank of Ireland.
Commissioni di gestione: compensi pagati alla Com- pagnia con addebito diretto sul patrimonio del Fondo Interno o mediante cancellazione di Quote per pagare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati setti- menalmente o quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno e prelevati a intervalli più ampi (mensili, tri- mestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di performance: commissioni ricono- sciute al gestore del Fondo Interno per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incre- mento di valore della Quota del Fondo Interno in un de- terminato intervallo temporale. Nei Fondi Interni con ge- stione a Benchmark sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo Interno e quello del Benchmark.
Compagnia: é la societá con la quale il Contraente sti- pula il presente Contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Life dac.
Condizioni di Assicurazione: sono costituite dal pre- sente documento (comprensivo delle definzioni o glos- sario e degli allegati).
Conflitto di interessi: il contrasto tra l’interesse del Con- traente e quello della Compagnia, che sorge a causa del- le relazioni di quest’ultima con altre societá del gruppo societario di cui fa parte (i.e. Gruppo Intesa Sanpaolo).
Contraente: é il titolare del Contratto ovvero la persona fisica che stipula il Contratto di assicurazione e si impe- gna al pagamento dei relativi premi alla Compagnia. Nel presente Contratto la figura del Contraente coincide con quella dell’Assicurato.
Contratto (di assicurazione): l’insieme delle regole concordate tra il Contraente e la Compagnia, costituite dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Propo- sta, che disciplinano il rapporto contrattuale assicurativo instaurato tra le Parti, definendo i corrispondenti obblighi, diritti e facoltá. Del Contratto fanno altresí parte la lettera di conferma polizza e qualsiasi appendice di integrazione o modifica concordata successivamente tra le Parti per iscritto.
Controvalore delle Quote: é l’importo ottenuto moltipli- cando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al Contratto e di spettanza del Contraen- te a una determinata data.
Data di efficacia (del Contratto): é il giorno e l’ora in cui il Contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questo mo- mento pertanto le coperture assicurative sono operanti.
Depositi bancari: nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (articolo 1834 Codice Civile italiano).
Firma Digitale: particolare tipo di firma elettronica qua- lificata che identifica il firmatario di un documento infor- matico e garantisce l’integrità dello stesso. Essa si basa su un certificato di firma rilasciato da un soggetto certifi- catore accreditato presso l’ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione dei Clienti dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l’ente preposto dalle legge. Il processo di sotto- scrizione dei documenti della Compagnia mediante Fir- ma Digitale avviene con l’utilizzo, da parte del Cliente, di un codice personale (PIN) in abbinamento a un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca in- termediaria, senza necessità per il Cliente di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca intermediaria.
Firma Grafometrica: particolare tipo di firma autogra- fa che possiede requisiti informatici e giuridici che con- sentono per legge di qualificarla come “firma elettroni- ca avanzata”. La Compagnia per l’utilizzo da parte dei Clienti della Firma Grafometrica si avvale della tecnolo- gia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elet- tronica, (i) l’identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utiliz- zati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometri- ca sono disponibili sul sito internet della Compagnia (nel- la sezione “Trasparenza”) e della Banca intermediaria, consultando il documento “Nota informativa sulla Firma Grafometrica”.
Firma autografa: firma autografa apposta dal Contra- ente sul Modulo di Proposta in formato cartaceo, per il tramite della Banca intermediaria.
Fondi comuni d’investimento: fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gesti- scono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di inve- stitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria Quota proporzionale. A se- conda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali aziona- ri, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá).
Fondo Interno (assicurativo)
Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in Quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanzia- rie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in di- verse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, fles- sibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá). I Fondi Interni collegati al presente Contratto sono disciplinati dal Regolamento dei Fondi Interni allegato alle presenti Con- dizioni di Assicurazione sub Allegato 1.
Giorni festivi o Xxxxxx non lavorativi: il sabato, la do- menica e ogni altro giorno di festivitá nazionale come stabiliti per legge di anno in anno in Irlanda e in Italia.
Xxxxxx lavorativi: tutti i giorni dell’anno che non sono Giorni festivi.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione): Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno e di conse- guenza del Valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno stesso.
Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del pro- filo di rischio del Fondo Interno in termini di grado di va- riabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è investito il capitale.
Investment Grade: sono indicatori della affidabilità di azioni o altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede dai investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non possono trattare. Si veda anche Rating o Merito creditizio.
IVASS (giá ISVAP): é l’autorità italiana cui è affidata la vi- gilanza sul settore assicurativo del mercato di riferimento, con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli inter- mediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e as- sicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
Leva (o effetto leva): rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l’importo investito in una determi- nata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell’indebitamento.
Linee Guida per i contratti per contratti semplici e chiari: si intendono le “Linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONE CONSUMATORI-ASSOCIAZIO-
NE INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 ottobre 2018.
Modulo di Proposta (o Proposta): documento o modu- lo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base ai termini e condizioni indicate nel modulo stesso e nelle Condizio- ni di Assicurazione. Tale documento é anche comprensi- vo delle relative informative sul trattamento dei dati per- sonali dei soggetti interessati. Un fac-simile del Modulo di Proposta é allegato alle Condizioni di Assicurazione.
OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari): si intendono i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le società di investi- mento a capitale variabile (SICAV).
OICVM armonizzato: OICVM di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legislazione comuni- taria, una serie di regole comuni, (società di gestione, po- litiche di investimento e documentazione di offerta), allo
scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli investitori.
OICVM High Yield: é un OICVM obbligazionario che in- veste in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debito. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.
OICVM Total Return: OICVM la cui strategia di investi- mento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l’investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lun- go termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradizionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di in- vestimento focalizzate sulla gestione flessibile e sul con- trollo della volatilità.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investi- mento finanziario, nel rispetto del principio della neutra- lità al rischio.
Parti (del Contratto): il Contraente e la Compagnia.
Periodo di carenza: periodo di tempo, dalla Data di effi- cacia del Contratto, durante il quale le coperture del Con- tratto di assicurazione non sono efficaci.
Piano di Premi Ricorrenti o Piano: piano che prevede il pagamento mensile di un importo detto Premio Ricorren- te che il Contraente si obbliga a versare alla Compagnia secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Polizza: il documento che prova il Contratto di assicura- zione (es. la “lettera di conferma polizza”).
(Prodotto o Contratto di assicurazione) unit-linked: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi con- tenuti in un Fondo Interno e/o al valore delle quote di OICVM.
Premio Aggiuntivo: premio che il Contraente può de- cidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del Contratto secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, in aggiunta al Premio Unico Iniziale e al Premio Ricorrente originariamente pattuiti tra le Parti.
Premio Ricorrente: premio che il Contraente si obbliga a pagare mensilmente alla Compagia secondo le moda-
lità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Premio Unico Iniziale: premio che il Contraente si im- pegna a pagare in un’unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Prestazione (assicurata): é la somma pagabile sotto- forma di capitale che la Compagnia si impegna a pagare all’avente diritto al verificarsi del Sinistro secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Prodotto: Doppio Centro Insurance
Quietanza (di pagmento): é la ricevuta che certifica che
é avvenuto il pagamento.
Quota: unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si ac- quistano un certo numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.
Rating o Merito creditizio: é una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da societá indipendenti spe- cializzate (come Moody’s e Standard & Poor’s). Attraver- so una sigla convenzionale, il Rating esprime la capacitá dell’emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate. Nel seguito un esempio.
SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:
Standard & Poor’s | ||
Investment Grade | ||
AAA | Capacità di rimborso del debito molto alta | |
AA | AA+ | Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA |
AA | ||
AA- | ||
A | A+ | Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria |
A | ||
A- | ||
BBB | BBB+ | Adeguata capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli |
BBB | ||
BBB- | ||
Speculative Grade | ||
BB | BB+ | Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario. |
BB | ||
BB- | ||
B | B+ | Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capa- cità di rimborso |
B | ||
B- | ||
CCC, CC e C | CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi | |
DDD, DD e D | D è riservato ai titoli in stato di insolvenza |
I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all’interno della classe di rating
Moody’s | ||
Investment Grade | ||
Aaa | Bassissimo grado di rischio dell’intestimento | |
Aa | Aa1 | Bassissimo grado di rischio dell’investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore |
Aa2 | ||
Aa3 | ||
A | A1 | Adeguati elementi di garanzia per il pagamento del interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro |
A2 | ||
X0 | ||
Xxx | Xxx0 | Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tut- tavia influenzabile da fattori esogeni |
Xxx0 | ||
Xxx0 | ||
Speculative Grade | ||
Ba | Ba1 | Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative |
Ba2 | ||
Ba3 | ||
B | B1 | Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale |
X0 | ||
X0 | ||
Xxx | Xxx0 | Possibili condizioni di insolvenza |
Caa2 | ||
Caa3 | ||
Ca e C | Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota ca- pitale |
Ai rating compresi tra Aa e Caa è un aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamen- te superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione come per esempio il Contraente, l’Assi- curato e il beneficiario.
Reclamo: é una dichiarazione di insoddisfazione in for- ma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto;
Referente terzo: persona fisica designata dal Contraen- te ai sensi dall’articolo 11, comma 4, lettera c) del Re- golamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, diversa dal Beneficiario, a cui la Compagnia puó far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato, per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare direttamente il Beneficia- rio.
Regolamento dei Fondi Interni: é allegato alla presenti Condizioni di Assicurazione sub Allegato 1.
Rendimento: risultato finanziario a una data di riferi- mento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il va- lore del capitale nominale al momento dell’investimento.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione totale del controvalore delle Quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto matura- to al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio finanziario: il rischio di possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Interni, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui é in- vestito il patrimonio dei fondi.
Scadenza del Piano di Premi Ricorrenti (Scadenza del Piano): é la data coincidente con il decimo anno dal- la Data di efficacia del Contratto.
Set Informativo: è costituito, secondo quanto disposto
dall’IVASS, dall’insieme dei seguenti documenti:
• Documento contenente le informazioni chiave e rela- tivo allegato detto anche “KID” (Key Information Do- cument);
• documento informativo precontrattuale aggiuntivo re- lativo i prodotti di investimenro detto anche “DIP ag- giuntivo IBIP”;
• Condizioni di Assicurazione
• Modulo di Proposta.
Sinistro: il verificarsi dell’evento assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurata (i.e. il decesso dell’Assicurato).
Società di gestione del risparmio (SGR): Società au- torizzata alle gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attivitá disciplinate dalla normativa vigente ed iscrit- ta ad apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Tipologia di gestione (del Fondo Interno): la tipologia di gestione del/la Fondo Interno la cui politica dipende
patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanzia- rie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, a una certa data di riferimento.
Valore (unitario) (della) Quota (c.d. uNAV): Il valore unitario della Quota di un Fondo Interno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno (NAV) per il numero delle Quote in circolazione alla data di riferimen- to della valorizzazione.
Valorizzazione della Quota: operazione di calcolo del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso in un determinato momento.
Volatilità: indicatore del grado di rischio di un Fondo In- terno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del Fondo Interno in un determinato intervallo temporale. Quanto più uno strumento finanzia- rio è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L’informazione sul- la variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazio- ne delle performance dei Fondi Interni.
dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di
ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibi-
Articolo 2 Compagnia
le”, “a Benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”.
La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata
per Fondi Interni la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a bench- mark” per i Fondi Interni la cui politica di investimento è legata al Benchmark ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i Fondi Interni la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finan- ziario.
Total Expense Ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizza- zione dello stesso
Trasferimento di Quote tra Fondi (Switch): operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di Quote dei Fondi Interni sottoscritti e il contestuale reinvestimen- to del controvalore in Quote di altri Fondi Interni.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del
Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di assi- curazione irlandese, con sede in Repubblica di Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX, Xxxxxx - X00 0XX0, appartenente al Gruppo assi- curativo italiano Intesa Sanpaolo Vita che, a sua volta, è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.
La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla vita ed è iscritta nel Registro delle imprese di assicurazione vita e danni irlandese (Register of Life and Non-Life Insurance Undertakings) con il nu- mero 284248. La supervisione dell’attività assicurativa è di competenza dell’autorità irlandese. La Compagnia é quindi soggetta all’attivitá di vigilanza e supervisione della Central Bank of Ireland.
La Compagnia opera in Italia in regime di libera pre- stazione di servizi ed è iscritta nell’Elenco II annesso all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al numero II.00194. La supervisione in materia di rispetto delle regole di com- portamento con riferimento ai contratti di assicurazioni collocati in Italia è invece di competenza dell’IVASS.
Lo Stato Membro incaricato di controllare l’esercizio
dell’attività di assicurazione della Compagnia è l’Irlanda.
Articolo 3
Normativa di riferimento
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto all’in- terno del Contratto (si veda per esempio gli articoli 30 “Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo” e 31 “FACTA/CRS/DAC2” che fanno rife- rimento alla normativa irlandese, ovvero i Regolamenti
Interni sono espresse in Quote il cui valore dipende dalle oscillazioni del prezzo delle attivitá finanziarie sottostanti di cui le Quote sono rappresentative. Per- tanto il Contratto comporta rischi finanziari ricondu- cibili all’andamento del Valore delle Quote. Non vi é quindi garanzia alcuna di restituzione del Premio investito.
dei Fondi Interni che sono istituiti e disciplinati secondo la
normativa irlandese), il Contratto e il corrispondente rap- porto giuridico che ne discende é regolato dalla normati-
Articolo 5
Requisiti per la sottoscrizione
va italiana e dai regolamenti dell’Unione Europea di rife- rimento. Trovano quindi applicazione, tra gli altri e a mero
titolo esemplificativo: il Codice Civile italiano, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) e la regolamentazione di attuazione corrispon- dente emanata dall’IVASS, il D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 (c.d. Codice del consumo) e il Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento privacy).
Pertanto, per tutto ció che non é espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme della legge italiana e la normativa dell’Unione Europea o, comunque, la normati- va di volta in volta applicabile.
Nel caso in cui la Compagnia sia sottoposta a una proce- dura concorsuale (es. liquidazione coatta amministrativa/ fallimento) si applicherá la normativa irlandese.
5.1 Requisiti per la sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 70 anni compiuti.
È inoltre previsto un limite massimo di importo di Premi pagati a livello di Contraente per testa assi- curata, operante su tutti i contratti di assicurazione Doppio Centro stipulati dal Contraente stesso, come dettagliato all’articolo 9.7.
La Proposta, inoltre, può essere sottoscritta esclu- sivamente nel caso in cui il Contraente sia persona fisica e abbia residenza anagrafica in Italia.
5.2 Variazione della residenza anagrafica
Qualora il Contraente trasferisca la propria residen- za al di fuori del territorio della Repubblica Italiana,
ne dovrà dare comunicazione scritta alla Compagnia
Articolo 4
Caratteristiche del Contratto
entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell’anagrafe della popolazione residente.
Tale comunicazione dovrà essere corredata dalla do-
cumentazione a supporto.
4.1 Il Contraente e l’Assicurato
Come indicato nell’articolo 1 “Definizioni o Glossario”, nel presente Contratto la figura del Contraente coincide con quella dell’Assicurato.
4.2 Caratteristiche del Prodotto e oggetto del Con- tratto
Doppio Centro è un contratto di assicurazione a vita inte- ra di tipo unit-linked che associa il Premio Unico Iniziale a un Piano di Premi Ricorrenti obbligatorio. Esso è collega- to a Fondi Interni assicurativi in cui sono investiti i Premi Pagati dal Contraente e la Prestazione prevista dal Con- tratto è collegata al valore delle Quote dei Fondi Interni stessi.
Il Contratto prevede, a fronte del pagamento dei premi da parte del Contraente, l’obbligo da parte della Compagnia di pagare al Beneficiario, in caso di decesso dell’Assicu- rato, la Prestazione assicurata di cui al successivo artico- lo 6 “Prestazione assicurata”. È data la facoltà al Contra- ente di effettuare la corresponsione di Premi Aggiuntivi.
Le prestazioni collegate ai Premi investiti nei Fondi
La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all’In- termediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la Propostao con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
A decorrere da tale comunicazione non sarà più pos- sibile per il Contraente effettuare il pagamento di Premi Aggiuntivi e la Compagnia procederà alla so- spensione del Piano di Premi Ricorrenti.
Articolo 6
Prestazione assicurata
6.1 Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicu- rato
Al verificarsi del Sinistro la Compagnia si impegna a paga- re al Beneficiario un importo pari al Valore delle Quote dei Fondi Interni collegati al Contratto, al netto delle eventuali imposte applicabili (si veda l’articolo 29 “Imposte”).
Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi sei mesi dalla Data di efficacia del Contratto si rinvia al successivo paragrafo 6.2 “Periodo di carenza”.
Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo sei mesi dalla Data di efficacia, e comunque entro i primi 5 anni di Contratto e il Contraente ha pagato tutti i Premi Ricorrenti dovuti (previsti dal Piano) fino al momento del decesso dell’Assicurato o comunque il numero di Premi Ricorrenti non pagati non é superiore a sei, la somma corrisposta al Beneficiario sarà pari al maggiore importo tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il totale dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali.
Se, al contrario, il numero di Premi Ricorrenti non pa- gati è superiore a sei, la prestazione corrisposta al Beneficiario sarà pari al valore massimo tra il con- trovalore delle Quote presenti sul contratto e il 90% dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali.
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenisse successi- vamente ai 5 anni dalla Data di efficacia e i Premi Ricor- renti non pagati nei primi 5 anni non fossero superiori a sei, il Beneficiario riceverà il maggiore importo tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il tota- le dei Premi pagatii, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali. Se, al contrario, il numero di Premi Ricorrenti non pagati nei primi 5 anni è superiore a sei, la prestazione corrisposta al Beneficiario sarà pari al maggiore importo tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il 90% dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali.
Per la verifica della condizione sopradescritta, il contro- valore delle Quote è calcolato moltiplicando il numero delle Quote collegate al Contratto per il loro Valore unita- rio, rilevato il mercoledì (utilizzando il Valore unitario del- le Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo) della setti- mana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso dell’Assi- curato, con allegato il certificato di morte dello stesso o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).
Per approfondimento si veda Allegato 3 - Tabella “Presta- zione Assciurata”.
6.2 Periodo di carenza
Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi sei mesi dalla Data di efficacia (“Periodo di carenza”), la Compagnia paga una somma pari al solo Valore totale delle Quote collegate al Contratto.
La Compagnia non applica le limitazioni previste nel Pe-
riodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, pa- ratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-e- morragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, feb- bre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucle- osi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di effica- cia del Contratto;
c) infortunio avvenuto dopo la Data di efficacia del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca le- sioni corporali obiettivamente constatabili.
Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica
le condizioni previste nel Periodo di carenza se:
• il decesso dell’Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla Data di efficacia del Contratto a cau- sa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
• il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla Data di efficacia del Contratto.
6.3 Esclusioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de- cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, a ecce- zione dei casi in cui il decesso sia causato da:
• dolo del Contraente e/o dell’Assicurato e/o del Bene-
ficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italia- no; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del com- petente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allena- menti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In presenza di tali situazioni la Compagnia, in caso di Sinistro, pagherà esclusivamente il controvalore delle Quote collegate al Contratto. Il controvalore delle Quote è calcolato moltiplicando il numero delle Quote collegate al Contratto per il loro Valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quella
data se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota di- sponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso dell’Assicurato, con allegato il cer- tificato di morte dello stesso o documento equipollente (per esempio estratto di morte o attestazione giudiziale).
7.2 Revoca e/o modifica della designazione del Bene- ficiario: modalitá e requisiti di validitá
Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo
20.4 o tramite l’Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta e può inoltre effettuare tale variazione per te- stamento. La variazione non é valida se non é chiara-
mente e univocamente riferibile al Contratto interes-
Articolo 7
Beneficiario e Referente terzo
xxxx. Pertanto, nel caso di revoca e/o modifica mediante
testamento é indispensabile il richiamo al Contratto in
quanto tale. A titolo meramente esemplificativo, la sem-
plice istituzione di un erede universale ovvero l’utilizzo di
7.1. Designazione del Beneficiario
Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Con- traente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Beneficiari, preferibilmente mediante designazione no- minativa.
Nel solo caso di designazione nominativa del Bene- ficiario, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Contraente è tenuto a fornire le complete generalitá del Beneficiario e in particolare:
• nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficia- rio e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
• ragione sociale, partita IVA, numero d’iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro delle per- sone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale data di costituzione, recapito e contatti e il le- game tra Beneficiario e Contraente, se la designazio- ne fa riferimento ad una persona giuridica.
Il Contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della Proposta sia successivamen- te, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.
Il Contraente può revocare e/o modificare il Beneficiario
in qualsiasi momento tranne:
• quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiara- to per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Be- neficiario;
• dopo che, verificatosi il Sinistro, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di voler profitta- re del beneficio.
Inoltre, il Contraente si impegna a consegnare al Be- neficiario designato in forma nominativa copia dell’In- formativa sul trattamento dei dati personali di quest’ulti- mo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando la Compagnia dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal proprio inadem- pimento. Una copia di tale informativa é allegata al Mo- dulo di Proposta ed é disponibile sul sito internet della Compagnia.
frasi generiche del tipo “tutti i miei beni mobili e immobi- li”, non costituisce revoca del Beneficiario designato nel Contratto.
In caso di inefficacia della nuova designazione disposta dal Contraente, rimane valida la precedente designazio- ne o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.
7.3 Diritto proprio del Beneficiario
Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indi- cazione del Contraente.
In particolare ció significa che la designazione attraver- so l’indicazione della qualitá di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Beneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successio- ne ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera pertanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.
7.4 Referente terzo
Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, che la Compa- gnia potrá contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare il Beneficario stesso. É ammesso un solo Referente terzo per Contratto.
Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendo- sene ogni conseguente responsabilitá e sollevando
la Compagnia da qualsiasi responsabilitá che doves- se derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:
a) conferire specifico incarico al Referente terzo indivi- duato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni neces- sarie per supportare la Compagnia al fine di contattare il Beneficiario;
b) consegnare al Referente terzo, all’atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Modulo di Proposta e disponibile sul sito internet della Compagnia; c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell’incarico ovvero nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all’incarico o, comunque, non fosse piú in grado, in corso di Contratto, di svolgere l’incarico;
d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora do- vessero cambiare in corso di Contratto.
Il Contraente puó revocare e/o modificare il Referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermediario ove ha sottoscritto la Pro- posta oppure dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo 20.4.
Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovran- no essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identifi- cazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo.
La revoca e la modifica del Referente terzo saranno va- lide dal momento in cui la Compagnia ne viene a cono- scenza secondo le modalità sopra descritte. Nel caso in cui il (nuovo) Referente terzo cosí designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà efficace e l’eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererá implicitamente revocato, senza la neces- sitá per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazio- ne propedeutica.
Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Benefi- ciario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamen- te dall’incarico per avvenuta revoca implicita senza la necessitá per la Compagnia di effettuare alcuna comuni- cazione propedeutica.
Articolo 8
Inizio e termine del Contratto: conclusione,
efficacia e durata
8.1 Conclusione del Contratto
Il Contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione del Modulo di Proposta, si considera concluso a Dublino, Repubblica di Irlanda, (secon- do l’articolo 1327 del Codice Civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la Proposta di as- sicurazione ricevuta dal Contraente, investe il Pre-
mio Unico Iniziale e la prima rata versata a titolo di Premio Ricorrente. Per confermare la conclusione del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma polizza, con la descrizione delle caratteristiche principali del Contratto concluso.
Se la Compagnia non accetta la Proposta di assicura- zione, restituisce il Premio Unico Iniziale unitamente alla prima rata versataa titolo di Premio Ricorrente al Contra- ente entro trenta giorni dalla data di incasso, tramite bo- nifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente ed indicato nel Modulo di Proposta.
8.2 Modalità di sottoscrizione
Il Contratto può essere concluso attraverso la compila- zione dell’apposito Modulo di Proposta con le modalità piú sotto dettagliate.
In caso di sottoscrizione del Modulo di Proposta me- diante l’utilizzo della Firma Grafometica o della Fir- ma Digitale, la volontá del Contraente viene recepita mediante apposizione di un flag all’interno delle c.d. caselle di “point and click” incluse nella sezione de- nominata “Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione della Proposta”. Il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore attraverso la propo- sizione di dichiarazioni di sintesi aventi finalitá espli- cativa del contenuto delle singole sottoscrizioni che saranno oggetto di selezione tramite l’applicazione del flag da parte del Contraente.
Resta inteso che le suddette dichiarazione di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel proces- so di sottoscrizione in formato elettronico e non so- stituiscono in alcun modo le dichiarazioni negoziali espresse dal Contraente attraverso l’apposizione del flag, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere effettivamente sottoscritte dal Contraente mediante Firma Grafometrica o Digitale.
La sottoscrizione della Proposta può avvenire:
• presso i locali dell’Intermediario (sottoscrizione in sede) oppure
• in luogo diverso dai locali dell’Intermediario (sotto- scrizione fuori sede) oppure
• con tecniche di comunicazione a distanza (sotto- scrizione tramite internet banking) tramite l’utilizzo della Firma Digitale messa a disposizione dall’Inter- mediario.
In tale ultimo caso la sottoscrizione della Proposta av- viene nell’ambito di un documento denominato “proposta di investimento” inviata dall’Intermediario nella sezione dell’internet banking riservata al Contraente. La “propo- sta di investimento” dall’Intermediario può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvesti- mento che possono non riferirsi a prodotti offerti dalla Compagnia.
La “proposta di investimento” ha carattere unitario e per- tanto in caso di impossibilità da parte della Banca in- termediaria di dar corso anche a una sola operazione, la Proposta del Contratto sottoscritta dal Contraente non
produrrà alcun effetto. In tal caso il Contraente riceverà nella sezione riservata dell’internet banking apposita co- municazione.
8.3 Efficacia del Contratto
L’efficacia del Contratto decorre dal momento della sua conclusione ai sensi dell’articolo 8.1. La copertura as- sicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui tale condizione si sia verificata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6.2 “Periodo di carenza”.
8.4 Durata del Contratto e sua estinzione
La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicura- to, e si estingue nei seguenti casi:
• decesso dell’Assicurato e conseguente pagamento
della Prestazione assicurata a favore dei Beneficiari;
• recesso da parte del Contraente dal Contratto e con- seguente rimborso allo stesso dell’importo indicato all’ articolo 11.2, “Il recesso”);
• Riscatto totale del Contratto e conseguente paga- mento al Contraente dell’importo indicato all’articolo 15.2, “Riscatto totale”);
• recesso da parte della Compagnia dal Contratto in caso di riduzione a zero del numero complessivo del- le Quote attribuite al Contratto.
Articolo 9
Premi
9.1 Premio Unico Iniziale
Il Contraente si impegna a pagare un Premio Unico Iniziale dovuto secondo i termini specificati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Proposta di ammontare almeno pari a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro. Per maggiori dettagli rela- tivi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all’articolo 13 “Fondi Interni”.
9.2 Piano di Premi Ricorrenti
Contestualmente al pagamento del Premio Unico Inizia- le, il Contraente si obbliga al pagamento mensile di un Premio Ricorrente in ragione di un importo pari all’1% del Premio Unico Iniziale per una durata pari a 10 anni dal- la Data di efficacia del Contratto. È data facoltà al Con- traente di sospendere in qualsiasi momento il Piano di Premi Ricorrenti, ed eventualmente riattivarlo, secondo quanto previsto agli articoli 9.2.2 e 9.2.3.
Allo scadere del decimo anno il Piano di Premi Ricorrenti puó essere rinnovato a condizione che siano rispettati i limiti e le modalita` previste dal successivo articolo 9.2.1. In caso di rinnovo e/o di riattivazione del Piano, l’impor- to del Premio Ricorrente non cambia rispetto all’ultimo Premio Ricorrente pagato. Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all’articolo 13 “Fondi Interni”.
9.2.1 Rinnovo del Piano di Premi Ricorrenti
Alla scadenza, il Piano di Premi Ricorrenti può essere rinnovato per ulteriori 10 anni, a condizione che l’età rag- giunta dall’Assicurato al momento del rinnovo sia non su- periore a 70 anni compiuti. Nel caso in cui il Piano scada successivamente al compimento del settantesimo anno di età, il piano non potrà essere rinnovato.
Il rinnovo del Piano di Premi Ricorrenti deve essere ri- chiesto durante l’ultimo anno del Piano, entro il mese precedente la scadenza dello stesso. La richiesta scritta di rinnovo dovrà essere indirizzata alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo 20.4 o potrà essere resa rivolgendosi all’Intermediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la Proposta. Si precisa che in caso di Rinnovo del Piano dei Premi Ricorrenti, la Compagnia effettuerà comunque lo Switch automatico, di cui all’articolo 14.2.
9.2.2 Sospensione del Piano di Premi Ricorrenti
In ogni momento della durata contrattuale, il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei Premi Ricor- renti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Compa- gnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’arti- colo 20.4 oppure rivolgendosi all’Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta. La sospensione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Compagnia.
9.2.3 Riattivazione del Piano di Premi Ricorrenti
In ogni momento della durata contrattuale, il Contraen- te ha la facoltà di riattivare il Piano di Premi Ricorrenti inviando una richiesta scritta indirizzata alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo
20.4 oppure rivolgendosi all’Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta. La riattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scritta presso la Compagnia.
9.3 Premio Aggiuntivo
In ogni momento della durata contrattuale, il Contraente può corrispondere Premi Aggiuntivi di ammontare pari ad almeno 2.500 euro ciascuno. In occasione del pagamen- to di ogni eventuale Premio Aggiuntivo è data facoltá al Contraente di incrementare l’importo del Piano di Premi Ricorrenti dell’1% dell’ammontare del Premio Aggiunti- vo.
Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investi- mento si rinvia all’articolo 13 “Fondi Interni”.
Per approfondimento si veda Allegato 3 - Tabella “Premio Aggiuntivo”.
9.4 Modalità di pagamento del Premio Unico Iniziale
e del primo Premio Ricorrente
Il pagamento del Premio Unico Iniziale comprensivo del solo primo Premio Ricorrente va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario del Contraente; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investi-
mento del premio, come definita al successivo articolo 10 “Attribuzione delle Quote”. L’estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti Quietanza di pagamento.
9.5 Modalità di pagamento del Piano di Premi Ricorrenti Il pagamento del Piano di Premi Ricorrenti avviene trami- te il processo di quietanzamento. Tale processo prevede l’addebito sul conto corrente bancario del Contraente dei Premi Ricorrenti successivi al primo il venerdí preceden- te l’ultimo mercoledí del mese solare di competenza. La data di investimento del Premio Ricorrente coincide con l’ultimo mercoledí del mese solare di competenza del Premio Ricorrente stesso.
In caso di mancato pagamento di un Premio Ricorrente nel caso in cui il Contraente non abbia sospeso il Piano di premi ricorrenti come previsto nel punto 9.2.2, nel mese seguente sarà addebitato l’importo dato dalla somma del Premio Ricorrente di competenza e del Premio Ricorren- te precedente. In caso di ulteriore mancato pagamento, il Piano di Premi Ricorrenti sarà sospeso su iniziativa della Compagnia (d’ufficio).
9.6 Modalità di pagamento del Premio Aggiuntivo
Il pagamento del Premio Aggiuntivo va effettuato diret- tamente a favore della Compagnia, autorizzando l’adde- bito sul conto corrente bancario del Contraente; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di inve- stimento del premio, come definita al successivo articolo 10 “Attribuzione delle Quote”. L’estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti Quietanza di pagamento. Se il Contraente opta per l’incremento del Premio Ricorrente, l’importo dello stesso sarà aggiornato e avrà effetto il mese successivo alla data di richiesta di pagamento del Premio Aggiuntivo.
9.7 Limiti di premio
È previsto un limite di premio pari a 50.000 euro per sin- golo Assicurato, anche nel caso in cui a esso corrispon- dano piú contratti relativo alla somma tra:
• Premio Unico Iniziale;
• eventuali Premi Aggiuntivi, al netto di Premi Corri- spondenti a Riscatti Parziali.
Non rilevano a tal fine i Premi Ricorrenti.
Il Valore della Quota dei Fondi interni è determinato e ri- levato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo). Il Valore della Quota dei singoli Fondi Interni è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
10.2 Premio alla sottoscrizione della Proposta
Nel caso di sottoscrizione della Proposta presso i loca- li dell’Intermediario, le Quote relative al Premio Unico Iniziale comprensivo del primo Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo Giorno lavo- rativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del Mo- dulo di Proposta, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione, utilizzan- do il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.
Se il Contraente sottoscrive la Proposta in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia consi- dera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Nel caso di sottoscrizione della Proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello del- la seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa in quanto si applica il diritto di ripensamento di cui al successivo 11.2.3.
In caso di sottoscrizione della Proposta tramite internet banking , le Quote sono attribuite al Contratto il merco- ledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sot- toscrizione:
• tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settima- na successiva alla sottoscrizione del Modulo di Pro- posta nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
• tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione del Modulo di Proposta nel caso in cui il Contraente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.
Se la sottoscrizione avvenisse in un giorno non compre- so tra il lunedì ed il venerdì, la Compagnia considererá come prima data utile per l’investimento il mercoledì del- la seconda settimana successiva alla sottoscrizione della
Proposta.
Articolo 10
Attribuzione delle Quote
Il Premio Unico Iniziale è utilizzato per l’acquisto di Quote
di del Fondo Interno denominato Doppio Centro Base,
mentre il primo Premio Ricorrente è utilizzato per l’ac-
quisto di Quote di del Fondo Interno denominato Doppio
10.1 Numero delle Quote e controvalore delle Quote inizialmente attribuite
Ciascun premio è utilizzato per l’acquisto di Quote di uno o più Fondi Interni collegati al Contratto. Il numero del- le Quote attribuite al Contratto si determina dividendo il Premio investito, o la parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno, per il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni stessi.
Centro Accumulo.
10.3 Piano di Premi Ricorrenti
Ciascun Premio Ricorrente è utilizzato per l’acquisto di Quote di del Fondo Interno denominato Doppio Centro Accumulo collegato al Prodotto. Le Quote relative al Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto l’ultimo mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se
il mercoledì non è lavorativo) di ciascun mese solare di competenza, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.
10.4 Premio Aggiuntivo
In occasione della corresponsione dell’eventuale Premio Aggiuntivo, le Quote sono attribuite al Contratto il merco- ledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana suc- cessiva alla richiesta di versamento del Premio Aggiun- tivo utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quo- ta disponibile successivo. Se il Contraente corrisponde un Premio Aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le Quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di ver- samento del Premio Aggiuntivo. Si precisa che il Premio Aggiuntivo sarà investiro nel Fondo Doppio Centro Base.
10.5 Posticipazione della valorizzazione delle Quote In caso di circostanze di carattere eccezionale indipen- denti dalla Compagnia questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare la valorizza- zione della Quota dei Fondi Interni fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il Valore Quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli at- tivi sottostanti ai Fondi Interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 6 “Prestazione assi- curata”, 11 “Revoca della proposta e recesso dal Con- tratto”, 14 “Trasferimento di Quote tra fondi (Switch)”, 15 “Riscatto”.
Nel caso si verifichino tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quotidiani nazionali e/o sul proprio sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per il periodo di tempo che ritiene necessario.
oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto eventualmente pagato alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento in Compagnia della comu- nicazione della revoca, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo intestato indicato nel Modulo di Proposta.
11.2 Il recesso
11.2.1 Tempo utile: 30 giorni
Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi articolo 8.1 “Conclusione del Contratto”):
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermedia- rio oppure
• inviando richiesta scritta, completa della documen- tazione necessaria (si veda l’articolo 20 “Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta”) con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
11.2.2 Rimborso e cessazione degli obblighi
Fermo quanto nel seguito, Compagnia e Contraente
sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle
Articolo 11
Revoca della Proposta e recesso dal Con- tratto
11.1 La revoca (articolo 176 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi preceden- te articolo 8 “Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata”):
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermedia- rio oppure
• inviando richiesta con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx
ore 24:00 del giorno in cui la comunicazione di reces- so perviene in Compagnia presso gli indirizzi sopra indicati.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento in Compa- gnia della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa al Contraente mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesi- mo intestato indicato nel Modulo di Proposta, il valore to- tale delle Quote, determinato moltiplicando il numero del- le Quote di ciascun Fondo Interno attribuite al Contratto, derivanti dal versamento dei premi, per il Valore unitario della Quota. L’importo cosí determinato verrà liquidato al Contraente al netto delle eventuali imposte applicabili. Il Valore delle Quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo Gior- no lavorativo immediatamente successivo, se il merco- ledì non è Xxxxxx lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso.
11.2.3 Il c.d. diritto di ripensamento
Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede. Tempo utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta.
Il Contraente che ha sottoscritto il Modulo di Proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede può recedere, eserci- tando il c.d. diritto di ripensamento, inviando entro sette giorni richiesta scritta, datata e firmata e indicando il nu- mero della Proposta, a:
Italia Transazionale Diritto di ripensamento Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
cosí come indicato nella dichiarazione che il consulen- te finanziario abilitato all’offerta fuori sede consegna al Contraente in sede di primo contatto.
L’efficacia della Proposta é sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva ). Di conseguenza né l’addebito né l’investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.
prezzi, che risentono della variabilità dei relativi mer- cati di riferimento;
3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mer- cato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentua- to, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;
b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è connesso all’eventualità che l’emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli stru- menti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso asse-
gnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere
Articolo 12
Rischi finanziari
rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determi- nato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;
d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la pos-
sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono
Le prestazioni offerte dal Prodotto dipendono dal valo- re delle Quote dei Fondi Interni collegati al Contratto. Il Valore delle Quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni: quindi è possibile che il Contraente, al mo- mento del pagamento della prestazione dovuta dalla Compagnia per esempio a titolo di recesso, Riscatto (parziale o totale) o verificazione del Sinistro, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito.
Con la conclusione del Contratto il Contraente assume i
seguenti rischi finanziari:
a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prez- zo può aumentare o diminuire secondo le caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particolare, va prestata atten- zione ai seguenti rischi:
1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azio- ni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che ri- sentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell’andamento economico delle società che emetto- no i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di ca-
pitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro
denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è connesso all’eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un dete- rioramento della loro solidità patrimoniale;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emer- genti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i ri- schi connessi alla situazione politico-finanziaria del pae- se di appartenenza degli emittenti.
Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all’u- tilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte ag- giuntivi.
Articolo 13 Fondi Interni
lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compa- gnia provvede allo Switch delle Quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.
I Fondi Interni ai quali è collegato il Contratto sono:
SEZIONE II
Diritti, obblighi e comportamento delle Parti
• Doppio Centro Base
• Doppio Centro Accumulo
Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi
vengono investiti nel Fondo Doppio Centro Base; i Pre-
mi Ricorrenti vengono investiti nel Fondo Doppio Centro Accumulo.
Articolo 15 Riscatto
Le caratteristiche dei Fondi Interni sono indicate nel ri-
spettivo Regolamento (“Regolamento dei Fondi Inter-
ni”) che é allegato alla presenti Condizioni di Assicu- razione sub Allegato 1 ed é inoltre disponibile sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
15.1 Termini e modalitá
Trascorso almeno un anno dalla Data di efficacia del Contratto e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente (Riscatto to- tale) o parzialmente (Riscatto parziale) le Quote attri-
buite al Contratto. Pertanto, nel caso di eventuali Premi
Articolo 14
Trasferimento di Quote tra Fondi (Switch)
Aggiuntivi, gli stessi potranno essere oggetto di Riscatto totale o parziale anche durante il primo anno a decorre-
re dal loro pagamento, purché sia trascorso almeno un
anno dalla Data di efficacia del Contratto.
14.1 Switch volontario
In qualsiasi momento successivo all’investimento del Premio Unico Iniziale e del primo Premio Ricorrente, il Contraente può richiedere di trasferire tutte le Quote investite nel Fondo Doppio Centro Accumulo nel Fon- do Doppio Centro Base. Non è possibile il trasferimento parziale delle Quote. La Compagnia provvede al trasfe- rimento (disinvestimento dal Fondo Doppio Centro Ac- cumulo e contestuale investimento nel Fondo Doppio Centro Base) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle Quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore Quota di- sponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un Giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo Gior- no lavorativo successivo.
Le richieste di Switch arrivate in Compagnia in un gior- no non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al Trasferimento delle Quote tra Fondi il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.
14.2 Switch automatico
Alla Scadenza del Piano di Premi Ricorrenti, la Com- pagnia provvede al trasferimento (disinvestimento dal Fondo Doppio Centro Accumulo e contestuale investi- mento nel Fondo Doppio Centro Base ) il mercoledì della settimana successiva a quella di Scadenza del Piano di Premi Ricorrenti, utilizzando il Valore unitario delle Quo- te rilevato in quel giorno se disponibile altrimenti il pri- mo Valore Quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un Giorno festivo, le operazioni sono effet- tuate il primo Xxxxxx lavorativo successivo.
Se la Scadenza del Piano coincide con un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il
Il riscatto può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermedia- rio, oppure
• inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), completa della documentazione necessaria (si veda l’articolo 20 “Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta”) con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente as- sume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote.
15.2 Riscatto totale
La Compagnia s’impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle Quote attribuite al Con- tratto alla data di disinvestimento, determinato moltipli- cando il numero delle Quote di ciascun Fondo Interno per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo Giorno lavorativo immediatamente successivo se il mer- coledí non è Giorno lavorativo) della settimana seguente
la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, com- pleta di tutta la documentazione (si veda l’articolo 20 “Pa- gamenti della Compagnia e documentazione richiesta”) Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo articolo 24.3 “Costi di riscatto”.
15.3 Riscatto Parziale
Il Riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:
• il valore totale delle Quote residue sul Contratto è al- meno di 2.500 euro;
• il valore delle Quote richieste é almeno pari a 2.500 euro.
• di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Contraente;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla diffe- renza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato del- le cose.
Articolo 17
Variazioni contrattuali
Il Valore unitario delle Quote utilizzato per la verifica del-
le condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento
della richiesta di riscatto.
Il Contraente indica l’importo che intende riscattare; il disinvestimento verrà effettuato in maniera proporziona- le dai due Fondi Interni (Doppio Centro Base e Doppio Centro Accumulo).
Il Valore delle Quote considerato per il calcolo coincide con il mercoledì (o il primo Xxxxxx lavorativo immediata- mente successivo, se il mercoledì non è Xxxxxx lavorati- vo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione.
Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui
al successivo articolo 24.3 “Costi di riscatto”.
Il Contratto rimane in vigore per le Quote non riscattate.
La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, quindi anche il Regolamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipo- tesi:
1) necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
2) necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrattuale a seguito di alterazione causata da so- pravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.
Di tali variazioni deve essere data tempestiva comu- nicazione al Contraente.
Al di fuori dei casi sopra previsti e, salve le previsio- ni normative o regolamentari che prevedono diversa- mente, la Compagnia può apportare, previo preavvi-
so di sessanta giorni al Contraente:
Articolo 16
Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contra- ente e dell’Assicurato
(i) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assicurazione che siano oggettivamente migliorati- ve o piú favorevoli per il Contraente (es. riduzione
dei costi di riscatto);
(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di
Il Contraente e l’Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni ine- satte o reticenti (che omettono informazioni che il Con- traente e l’Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
• di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle Quote assegnate al Contratto se l’evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra in- dicato per l’impugnazione;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
Assicurazione peggiorative per il Contraente ogni-
qualvolta ricorra un giustificato motivo.
Nel solo caso in cui la modifica proposta fosse peg- giorativa per il Contraente, allo stesso é riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da in- viare entro sessanta giorni dal momento del ricevei- mento della comunicazione di variazione a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto. In tale ipotesi peró non saranno applicati i costi di riscatto di cui al successivo articolo 24.3.
Nell’ipotesi di inserimento di condizioni oggettiva- mente migliorative ovvero, in caso di mancato eser- cizio da parte del Contraente della facoltà di recesso nel caso di inserimento di condizioni peggiorative nel sopra indicato termine di sessanta giorni, le mo- difiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effet- tuata dalla Compagnia.
ni lavorativi dalla data di ricezione in Compagnia di tutti i documenti richiesti, secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 20.2 e 20.3.
Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritarto di- penda da fatto alla stessa imputabile, é tenuta a corri- spondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcola- ti fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno dell mora, al tasso legale determi- nato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’e- ventuale maggior danno.
20.2 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti della Compagnia sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell’avente diritto; per questo è richiesta l’indicazione delle coordinate ban-
carie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell’intesta-
Articolo 18
Eventuale fusione o estinzione dei Fondi In- terni
tario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale
da tutti i Beneficiari della Prestazione assicurata; per i
pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di Ri-
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termi- ni di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Clienti, può fondere il Fondo Interno con altro Fondo Interno con caratteristiche simili e politiche di investimento omoge- nee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non compor- tano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di rife- rimento.
scatto totale o di Riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a con- ti conrrenti intestati al Contraente.
Tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Financial Insti- tutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare al Contraenteliente eventuali variazioni in merito alla istituzione bancaria e alla relativa agenzia situata in Italia da essa incaricata ai pagamenti.
Per i limiti ai pagamenti connessi alla normativa antirici- claggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo si rinvia a quanto indicato nel successivo articolo 30.
20.3 Documenti
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di paga- mento e individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l’Intermediario o direttamente, i docu-
menti necessari. I documenti da fornire nei vari casi sono
Articolo 19
Istituzione di nuovi Fondi Interni
i seguenti:
a) Revoca:
• richiesta firmata dal Contraente, con indicazione del
La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalitá e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Gli eventuali nuovi Fondi Interni intergreranno l’offerta di quelli collegati al Prodotto.
Articolo 20
Pagamenti della Compagnia e documenta- zione richiesta
20.1 Pagamenti
La Compagnia paga quanto dovuto entro trenta Gior-
numemero di Proposta.
b) Recesso:
• richiesta firmata dal Contraente;
• dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente.
Nell’ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della Proposta fuori sede:
• richiesta firmata dal Contraente con allegata una co- pia del Modulo di Proposta.
c) Decesso dell’Assicurato
AVVERTENZA: Si richiama l’attenzione del Con- traente sulle finalitá sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.
In particolare il Contraente é consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l’atto no- torio o la dichiarazione sostitutiva di atto di no- torietá con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalitá di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla Prestazione assicurata.
• comunicazione del decesso con la richiesta di paga- mento firmata da ciascun Beneficiario, anche disgiun- tamente tra loro; sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) é reperibile un esempio di modulo, a uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
• originale del certificato di morte dell’Assicurato o sua
copia autentica con indicazione della data di nascita;
• dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il di- ritto irlandese, compilata e firmata in originale da cia- scun Beneficiario;
• indirizzo completo di ciascun beneficiario comprensi- vo di ogni dato di contatto utile
• in presenza di Categoria Particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di sa- lute o relativi a incapacitá o infermitá fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l’interdizione, l’inabili- tazione o l’amministrazione di sostegno) sottoscrizio- ne da parte dei Beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali;
• il modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche) compilato con i dati del Beneficiario e sottoscritto;
• il modulo di autocertificazione di conformitá fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il succes- sivo articolo 31) compilato con i dati del Beneficiario e sottoscritto;
• originale o copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si auto- rizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curato- re /Amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l’indicazione delle modalitá per il reimpiego di tale capitale e l’esonero della Compagnia da ogni responsabilitá.
Se la richiesta di pagamento fa riferimento a un’in- dicazione generica di erede quale beneficiario, si di- stingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare di- sposizioni testamentarie si richiede anche la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui
risulti che:
- per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assi- curato sia deceduto senza lasciare testamento;
- quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede anche la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- quali siano gli eredi testamentari o in loro assen- za, gli eredi legittimi ed eventuali legatari, la data di nascita, il grado di parentela con il Contraente e la capacita di agire di ciascuno di essi;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione.
Se il pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimen- ti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi: 1. qualora l’Assicurato sia deceduto senza lasciare di- sposizioni testamentarie si richiede anche la seguente documentazione:
• • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede anche la seguente documentazio- ne:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i;
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione.
d) Riscatto totale e parziale
• richiesta firmata dal Contraente, utilizzando eventual- mente l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente;
• autocertificazione di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto avvalendosi di un procuratore;
• il modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e succes sive modifiche) compilato con i dati del Contraente e sottoscritto;
• il modulo di autocertificazione di conformitá fiscale ai fini FACTA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il succe- sivo articolato 31) compilato con i dati del Contraente e sottoscritto.
e) Pegno
In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi le garanzie prestate (per esempio il Riscatto totale o il Riscatto parziale) richiede l’assenzo scritto del creditore titolare del pegno.
Ulteriori documenti necessari
Per ogni pagamento della Compagnia è richiesto il codi- ce fiscale dei Beneficiari o aventi diritto alla prestazione.
Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso dell’Assicuratoè richiesta inoltre copia del do- cumento d’identità del Contraente in corso di validitá; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d’identità del procuratore.
In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d’identità del denunciante e di tutti i Beneficiari in corso di validitá; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d’identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresen- tante legale.
Richieste motivate di altri documenti
La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documen- tazione, specificandone la motivazione, in presenza di si- tuazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.
20.4 Modalità di invio della documentazione
La documentazione richiesta deve essere trasmessa alla Compagnia:
• tramite l’Intermediario oppure
• inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Articolo 21
Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente
In corso di Contratto, il Contraente può variare l’indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto. Il Contraente può anche variare il conto corrente di ad- debito delle somme dovute alla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) allo stesso. Nel caso in cui il Contraente opti per un conto corrente di addebito di terze parti (non appartenenti al Gruppo Intesa San- paolo), la Compagnia sospenderà l’addebito dei Piano di Premi Ricorrenti e non sará piú possibile affettuare il pagamento di Premi aggiuntivi. Ció potrebbe implicare una riduzione della copertura assicurativa come previsto dal precedente articolo 6.
L’originale della richiesta di variazione, firmato dal Con- traente, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione del Contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.
La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal rice- vimento della richiesta completa.
Articolo 22
Cessione del Contratto e il pegno/vincolo
22.1 Facoltà del Contraente
Il Contraente ha la facolta di dare in pegno o comun- que vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l’ente pignoratizio e/o vincolatario non coincida con l’intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di con- flitto di interessi.
La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente ori- ginario sulla base del presente Contratto (articolo 2805 Codice Civile italiano).
Il Contraente non puó invece cedere il Contratto a terzi.
22.2 Efficacia
L’atto di pegno/vincolo diventa efficace quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certifi- cato di polizza o su apposita appendice del medesimo.
22.3 Assenso scritto
Nel caso in cui il Contratto sia oggetto di pegno o vinco- lo, le operazioni di recesso e Riscatto totale o parziale richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o dell’ente vincolatario.
Articolo 23 Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del Codice Civile italiano).
In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istitu- ito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
SEZIONE III
Costi
Articolo 24 Costi
24.1 Costi diretti Spese di emissione Non previste.
Costi di caricamento
Non previsti.
Costi delle garanzie previste dal Contratto
Inclusi nella commissione di gestione.
Costi di trasferimento Quote tra Fondi (Switch)
Non previsti.
Costi di riscatto
Si rinvia all’articolo 24.3
24.2 Costi indiretti
Costi di gestione
Una Commissione annua di gestione è applicata propor- zionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del Fon- do Interno e comprende i costi:
• di attuazione della politica di investimento,
• di amministrazione del Fondo,
• per la copertura assicurativa caso morte.
Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per
ciascuno dei Fondi Interni:
Fondo interno | Commissione annua di gestione |
Doppio Centro Base | 1,50% |
Doppio Centro Accumulo | 2,00% |
Costi degli OICVM sottostanti
I costi degli OICVM in cui investono i Fondi Interni sono:
Oneri di sottoscrizione e rimborso Quote di OICVM | 0% |
Commissione di gestione annua gravante sugli OICVM | |
Comparti di Gruppo | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti di Case terze | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICVM | Massimo 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto de- gli OICVM possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del Fondo Interno. La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le moda- lità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Il Contraente ha trenta giorni di tempo per riscattare il Contratto senza l’applicazione di costi di riscatto di cui al successivo paragrafo 24.3 e senza limiti di tempo (quindi anche nel primo Anno di polizza).
Costo per la copertura caso morte
Una quota pari allo 0,35% del patrimonio del Fondo Inter- no, pagata con una parte delle Commisioni di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di Sinsitro.
Commissione di performance
Nella tabella si riportano i Fondi Interni per cui è prevista
la Commissione di performance e il relativo importo:
Fondo interno | Commissione di performance |
Doppio Centro Base, Doppio Centro Accumulo | 20% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (performance) |
Prevista per entrambi i fondi nella misura del 20% dell’ex- tra rendimento.
Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l’over- performance è la differenza tra l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data
di valorizzazione del fondo del mese di marzo preceden- te e l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo in corso dal valore quota del fondo e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremen- to pari a zero.
Il calcolo della commissione annua di performance è ef- fettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione del mese di marzo precedente.
La commissione di performance è applicata al minor am- montare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizzazione del mese di marzo precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prele- vato dal fondo annualmente.
È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle Com- missioni di performance varia in funzione del Fondo In- terno e coincide con il suo Benchmark, come rappresen- tato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Doppio Centro Base | 30% JPMorgan EMU; 30% JPM EMU Italy in Local currency (EUR); 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 Total Return Value Unhedged EUR Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield Index; 10% JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged |
Doppio Centro Accumulo | 100% MSCI AC World Unhedged |
Altri costi
Per tutti i Fondi interni sono previste le spese di custodia
delle attività finanziarie del fondo medesimo.
24.3 Costi di riscatto
Nella seguente tabella sono riportati i costi d’uscita dal
Nella seguente tabella sono pertanto riportati i costi di riscatto:
Anni interamente trascorsi dall’investimento del premio | Costi di riscatto |
Meno di un anno (*) | 2,50% |
1 anno | 2,00% |
2 anni | 1,50% |
3 anni | 1,00% |
4 anni | 0,50% |
5 anni o più | 0,00% |
(*) Si applica ai soli Premi Aggiuntivi (si veda l’articolo 15. 1)
Si precisa che i suddetti costi di riscatto sono integral- mente riconosciuti al Fondo Interno interessato dall’ope- razione. L’applicazione dei costi di riscatto segue la co- siddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo pro- gressivo quelli effettuati più recentemente, fino al rag- giungimento del valore di riscatto richiesto. Si precisa che ai fini dell’applicazione della logica FIFO i Premi Ri- correnti si considerano investiti tutti alla Data di efficacia del Contratto.
In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo ap- plicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).
SEZIONE IV
Miscellanea o disposizioni generali
Articolo 25
Conflitto di interessi
La Compagnia ha stipulato accordi con società del Grup- po Intesa Sanpaolo di cui fa parte (si veda articolo 2) per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente Prodotto, nonché per la gestione dei Fondi Interni. Sono pertanto presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:
• Intesa Sanpaolo S.p.A.;
• Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei
Fondi Interni;
La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che na- scono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni premio. Ai fini del calcolo dei costi di riscatto, i premi ricorrenti si considerano investiti tutti alla Data di efficacia del Contratto.
La Compagnia opera in modo da non recare pregiudi- zio ai Contraenti, si impegna a ottenere il miglior risultato possibile attraverso un’equa distribuzione dei propri pro- dotti indipendentemente da tale conflitto.
La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli eventuali utili ricevuti in base ad Accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconosco- no una parte delle commissioni.
Articolo 26
Turbativa dei mercati ed esclusione respon- sabilità della Compagnia
La Compagnia non è chiamata a rispondere degli even- tuali danni cagionati al Contraente a seguito di mancata valorizzazione dei Fondi Interni o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determina- ti da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stes- sa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e deter- minando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall’investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli a essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.
Sinistro/Decesso dell’Assicurato
In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale ap- plicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato a eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.
La Compagnia applica l’imposta di bollo sulle comunica- zioni periodiche alla clientela di cui all’art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al X.X.X. 00 xxxxxxx 0000,
x. 000 x xx xxxxxxx xx momento del pagamento corrispo-
Articolo 27 Prestiti
sto a titolo di recesso (escluso il c.d. diritto di ripensa- mento), riscatto o Sinistro.
Non è prevista l’erogazione di prestiti sul Contratto da
parte della Compagnia.
Articolo 28
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Articolo 30
Normativa Antiriciclaggio e contrasto del fi- nanziamento al terrorismo
La Comapgnia è tenuta ad applicare misure finalizza-
te a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di attività
terroristiche in forza della normativa in materia applica-
Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espres- samente previsti dalla legge (articolo 1923 del Codice Civile Italiano).
bile contenuta nel Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, 2010, come modificato dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Fi- nancing) (Amendment) Xxx 0000 (“Legge Antiriciclaggio Irlandese”), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitá
criminose e di finanziamento del terrorismo (“Quarta Di-
Articolo 29
Imposte
rettiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio”).
La Compagnia è tenuta ad adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge An-
tiriciclaggio Irlandese, nonchè, laddove applicabile, del
Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.
La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativa- mente all’imposta sui redditi.
Riscatto e recesso
In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabi- le alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26-ter, comma 3,
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazio- ne in Italia della Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l’acquisizione, anche tramite l’intermediario, dei dati identificativi del Contraente, e del Beneficiario nonchè del titolare effettivo del Contraente e/o Beneficiario quando il Contraente e/o il Beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica ovvero dell’esecutore, in caso di soggetto delegato o dotato di poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Contraente e/o del Beneficiario sulla base dei dati identificativi dagli stessi forniti, oltre
alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.
la Compagnia si astiene dall’instaurare il rapporto assicu- rativo qualora si trovi nell’impossibilità oggettiva di effet- tuare l’adeguata verifica della clientela sopra specificata. Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione e i do- cumenti richiesti per la verifica dell’identità della clientela sono indicati nel Modulo di Proposta.
La Compagnia non eseguirà pagamenti in Paesi con re- gime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell’Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la pre- venzione ed il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonchè in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dall’U- nione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano orga- nizzazioni terroristiche riconosciute tali.
Articolo 31 FATCA/CRS/DAC2
In applicazione delle norme irlandesi attuative degli ac- cordi internazionali in materia di scambi automatici di in- formazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall’Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d’A- merica in data 21 Dicembre 2012 aderenti alla normativa relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) e da Accordi tra l’Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla nor- mativa relativa al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (Dac2), la Comap- gnia è tenuta a identificare e segnalare all’Autorità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i sog- getti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni Pa- ese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Compagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal Contratto.
Articolo 32
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS che provvede a inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rin- tracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx. Per ottenere maggiorni informazioni su tale procedura é possibile colle- garsi al seguente indirizzo internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/ info/business-economy-euro/banking-and-finance/con- sumer-finance-and-payments/consumer-financial-servi-
ces/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it..
Tutte le controversie relative al presente Contratto de- vono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effet- tuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0
Xxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx fax: +353 1.6617727
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di proce-
dibilità della causa civile.
Il 3 giugno è stato istituito, presso la CONSOB, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell’Arbitro.
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente. Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Con- traente e l’intermediario collocatore del Prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.
Articolo 33
Foro competente
Il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.
Allegato 1
Regolamento dei Fondi Interni
1. Premessa
Per facilitare la comprensione della politica di investimento dei fondi si riportano di seguito i termini che fanno esclu- sivo riferimento al Regolamento del Fondo Interno e che riassumono il peso percentuale degli investimenti di ciascun Fondo Interno:
• Principale: Superiore al 70%;
• Prevalente: Superiore al 50%;
• Contenuto: Inferiore al 30%;
• Residuale: Inferiore al 10%.
Per ogni altra definizione utilizzata e non definita dal presente documento si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni di
Assicurazione.
2. Costituzione e denominazione dei Fondi Interni
Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli aventi diritto e in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del prodotto Doppio CentroInsurance, la Compagnia ha costituito i seguenti Fondi Interni (nel presente Regolamento anche solo “Fondo/i”):
• Doppio Centro Base
• Doppio Centro Accumulo
I fondi sono costituiti da un portafoglio di attività finanziarie in cui vengono investiti i premi pagati dai Contraenti che
stipulano un contratto di assicurazione sulla vita a cui sono collegati i fondi stessi.
Il valore del patrimonio di ogni fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.
3. Partecipanti ai Fondi Interni
Nel rispetto dei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, possono investire nei Fondi Interni di cui al prece- dente articolo 2, esclusivamente i Contraenti che hanno sottoscritto un contratto di assicurazione sulla vita di Intesa Sanpaolo Life dac, a cui sono collegati i suddetti Fondi Interni.
4. Obiettivo e caratteristiche dei Fondi Interni e loro gestione
Ciascun Fondo Interno ha l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento rispetto al Benchmark di riferimento, coeren- temente con lo specifico profilo di rischio. È possibile per entrambi i Fondi discostarsi anche significativamente dal Benchmark di riferimento. Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di livello di rischio, agli obiettivi di investimento della gestione di un fondo. All’indice, in quanto teorico, non vengono applicati costi.
Di seguito si riportano i Benchmark e i relativi pesi percentuali degli indici che lo compongono, il profilo di rischio e la categoria di ciascun Fondo interno e infine la descrizione degli indici contenuti nel Benchmark.
FB – Doppio Centro Base
Indice che compone il benchmark | Ticker Bloomberg | Peso Percentuale | Tipologia |
JPMorgan EMU | JNEULOC | 30% | Euro Gov Bonds |
JPM EMU Italy in Local currency (EUR) | JPMTEUIT | 30% | Italian Gov Bonds |
Blb Barclays (L) Euro Corporate (IG) 500Mln | LE5CTREU | 20% | Euro Inv Grade Corp |
ICE BofAML Euro High Yield Index | HE00 | 10% | Euro HY Bonds |
JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged | JPGCHECP | 10% | Em Mkts Debt Hedged |
Grado di rischio: 2 di 7
Categoria: Obbligazionario Misto Internazionale
FA – Doppio Centro Accumulo
Indice che compone il benchmark | Ticker Bloomberg | Peso Percentuale | Tipologia |
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index in Euro | NDUEACWF | 100% | Equity Global |
Grado di rischio: 4 di 7 Categoria: Azionario Globale
Qui di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark.
JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dai paesi che aderiscono all’Unione Monetaria Europea.
È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La composizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JNEULOC.
JPM EMU Italy in Local currency (JPMTEUIT)
È l’indice europeo Total Return dei Titoli di Stato emessi dall’Italia. È un indice a capitalizzazione basato sui prezzi Tel Quel e sull’ipotesi che le cedole pagate siano reinvestite nei Titoli di Stato che fanno parte dell’indice. La com- posizione dell’indice viene rivista ogni mese. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JPMTEUIT.
Blb Barclays (L) Euro Corporate (IG) 500Mln
È un indice che misura il rendimento dei titoli investment grade denominati in euro. L’indice è composto da titoli cor- porate e può inoltre includere emissioni di note di cartolarizzazioni. È costituito solo da obbligazioni con scadenza uguale o superiore all’anno. La composizione fa riferimento alla divisa dell’emissione e non al paese dell’emittente. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo LEC5TREU
ICE BofAML Euro High Yield Index
L’indice è calcolato quotidianamente da ICE BofAML ed è composto da titoli obbligazionari corporate emessi in EUR, con rating non investment grade, il cui peso è calcolato in base alla capitalizzazione. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo HE00
JPM EMBI Global Diversified Eur Hedged
L’indice rappresenta l’andamento dei titoli obbligazionari di paesi in via di sviluppo denominati in dollari USA e successivamente convertito in euro al tasso di cambio WMR. Il peso di ogni paese all’interno dell’indice non può superare una certa percentuale. La vita residua delle obbligazioni deve essere maggiore o uguale a 2,5 anni. Le singole emissioni devono avere un ammontare minimo di 500 milioni di dollari USA. Il valore dell’indice tiene conto delle variazioni dei prezzi e dei ratei dei titoli inclusi. Le cedole pagate sono immediatamente reinvestite nel mercato di riferimento e la valorizzazione dei titoli in valuta è effettuata in base ai tassi di cambio forniti da WMCompany. Il paniere di titoli che compongono l’indice viene aggiornato ogni mese. L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo JPGCHECP.
MSCI All Country World Index Total Return in Euro
L’indice, Total Return, è calcolato ogni giorno e rappresenta l’andamento dei principali mercati azionari sviluppati e dei paesi emergenti. L’indice prevede il reinvestimento dei dividendi, al netto della tassazione non recuperabile, ed è espresso in dollari statunitensi e successivamente convertito in euro al tasso WMR. Il peso di ciascun titolo è calco- lato sulla base della sua capitalizzazione corretta per il flottante, ed utilizza, nella selezione, criteri che evitino parteci- pazioni incrociate, per rappresentare al meglio l’andamento complessivo dei singoli mercati. La composizione dell’in- dice viene rivista ogni trimestre L’indice è disponibile sul circuito Bloomberg con il codice identificativo NDUEACWF.
La gestione dei Fondi Interni e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia.
La Compagnia ha conferito mandato di gestione dei Fondi Interni a Eurizon Capital S.A., con sede in Xxxxxx xx xx Xxxxxxx 0 Xxxxxxxxxx, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte anche Intesa Sanpaolo Life dac. La Compagnia di assicurazione rimane comunque la sola responsabile nei confronti degli Investitori per l’attività di gestione.
I Fondi Interni investono in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, con la sola eccezione del fondo Doppio Centro Base per il quale é prevista la possibilitá di superare il limite di rating. Entrambi i fondi potranno inoltre investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamentati con- clusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso sa- ranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate. Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva. La Compagnia rispetta inoltre i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sottoposta ai fini di vigilanza.
Le attività finanziarie in cui investe ciascun Fondo sono selezionate dal gestore delegato sulla base di analisi quali- tative (es. stile di gestione, valutazione del processo di investimento, ecc) e quantitative (es. analisi della redditività corretta per il rischio).
Ciascun Fondo investe in modo dinamico in ETF e OICVM (ossia fondi comuni e SICAV che, rispettano le disposi- zioni previste dalle direttive comunitarie conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE, 2004/39/CE, 2005/1/CE e 2007/16/CE e s.m.i.) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo non supererà il 70% del valore del Fondo.
Ciascun Fondo può investire in depositi bancari.
5. Criteri d’investimento dei fondi interni
Ogni fondo è caratterizzato dalla propria politica di investimento.
Doppio Centro Base
Il fondo investe in modo dinamico principalmente in ETF e OICVM e strumenti di tipo obbligazionario e monetario. Gli OICVM di tipo obbligazionario investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi o sovranazionali ed emittenti societari con grado di solvibilità creditizia sia di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moodys) che High Yield.
È consentito l’investimento diretto o in ETF e OICVM con politica di investimento focalizzata verso emittenti di paesi emergenti verso emittenti con grado di solvibilità creditizia High Yield fino ad un massimo del 30% del valore del fondo.
In particolare l’esposizione massima attesa diretta o tramite ETF ed OICVM della componente con rating creditizio inferiore a BB di S&P e Ba2 di Moody’s o “not-rated” è pari al 15% del valore del fondo interno. L’investimento diretto in titoli con queste caratteristiche di un singolo emittente non può essere superiore al 5% del valore del fondo. La Compagnia monitorerà mensilmente che tale limite sia rispettato.
La componente azionaria è diversificata a livello globale e puo’ variare da 0% a 10% del valore del fondo. Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICVM flessibili, con obiettivo Total Return.
Gli strumenti in cui investe il fondo sono denominati prevalentememte in Euro. È comunque possibile un’esposizione a strumenti denominati in altre valute, comprese quelle dei paesi emergenti, e negoziati sui mercati regolamentati di questi paesi.
Aree geografiche/mercati di riferimento: prevalentemente Area Euro
Categorie di emittenti: sono principalmente enti governativi (titoli di stato), organismi sovranazionali ed emittenti so- cietari con rating sia Investment Grade che High Yield prevalentemente con sede nei paesi dell’Area Euro.
Doppio Centro Accumulo
Il fondo investe in modo dinamico principalmente in ETF e OICVM di tipo azionario. Puo’ investire in modo contenuto anche in ETF e OICVM di tipo obbligazionario e in titoli del mercato monetario, obbligazionario e azionario. Gli ETF e OICVM di tipo azionario investono principalmente in azioni o titoli equivalenti denominati nelle principali valute internazionali. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati internazionali.
Gli ETF e OICVM di tipo obbligazionario investono in obbligazioni emesse o garantite da enti governativi o sovra- nazionali ed emittenti societari con grado di solvibilità creditizia principalmente di tipo Investment Grade (cioè con un rating pari o superiore a BBB- di S&P e Baa3 di Moody’s). Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICVM flessibili o con obiettivo Total Return.
Aree geografiche/mercati di riferimento: globale
Categorie di emittenti:
Gli emittenti degli attivi sono enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismisovranazionali per la parte obbligazionaria, mentre si tratta di società a media ed elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, per la parte azionaria.
Gli emittenti hanno sede principalmente in Europa, nord America, Giappone, area Pacifico e in modo minore nelle altre aree geografiche, compresi i paesi emergenti per la parte azionaria.
* * *
Caratteristiche valide per ciascun fondo interno:
Limiti
La Compagnia monitorerà che la gestione del Fondo rispetti i limiti sopra riportati.
In caso venisse rilevato il superamento degli stessi, essa si impegnerà a riportare la gestione delle posizioni entro i limiti previsti, fatto salvo il caso in cui l’esecuzione di operazioni finalizzate al ripristino di tali limiti potrebbe incremen- tare il rischio di perdita del Fondo stesso a causa del verificarsi di particolari condizioni di stress di mercato. In questo caso, la Compagnia si impegnerà a risolvere al più presto la situazione ponendo comunque particolare attenzione alla tutela dei Contraenti e dandone loro opportuna informativa qualora la situazione dovesse protrarsi per oltre 30 giorni lavorativi.
Strumenti derivati
I fondi possono anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare la finalità e le altre ca- ratteristiche dei fondi (tali strumenti offrono ad esempio una serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di nego- ziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva.
Ove possibile la società predilige l’investimento in strumenti di tipo ESG, ovvero Environmental, Social and Gover- xxxxx, ovvero che adottano criteri di sostenibilitá nella selezione di investimenti sottostanti.
6. Costi indiretti addebitati ai fondi interni
Costi di gestione
Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto del fondo e
comprende i costi di:
• attuazione della politica di investimento;
• amministrazione del fondo;
Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi:
Fondo interno | Commissione annua di gestione |
Doppio Centro Base | 1,50% |
Doppio Centro Accumulo | 2,00% |
Costi sostenuti per l’acquisto degli OICVM sottostanti
Qui di seguito i costi percentuali per l’acquisto degli OICVM in cui investono i fondi interni:
Oneri di sottoscrizione e rimborso Quote di OICVM | 0% |
Commissione di gestione annua gravante sugli OICVM/ ETF | |
Fondi di Gruppo | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Fondi di altre case | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICVM/ ETF | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli ETF ed OICVM possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.
La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione.
Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto tale comunicazione, il Contraente può riscattare il Contratto senza costi.
Commissione di performance
Prevista per entrambi i fondi nella misura del 20% dell’ extra rendimento.
Con riferimento al generico anno di vita del fondo, l’overperformance è la differenza tra l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo del mese di marzo in corso dal valore quota del fondo e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo e coincide
con il benchmark.
Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazio- ne del mese di marzo precedente.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra
il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizza- zione del mese di marzo precedente e la data di valorizzazione
e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo. L’importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.
È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
Altri costi
Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.
7. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione
Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le
attività in cui investe nel seguente modo:
• gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al Giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili.
• gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo.
• • gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tec- niche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite.
• le quote degli OICVM vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimen-
to o, in mancanza di questo, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione.
• la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno. Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai sui fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data.
In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore
del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.
Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno
lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.
Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti
ancora in vita associati al fondo stesso.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia: www.intesasan- xxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.
8. Modifiche ai Fondi Interni
Il presente Regolamento puó essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti. Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun Fondo Interno, come stabiliti ai paragrafi 5 “Criteri di investimento dei Fondi interni” e 6 “Costi indiretti addebitati ai Fondi Interni La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al Regolamento dei Fondi Interni.
9. Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni
Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 di questo regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
La Compagnia potrà aggiungere altre società di gestione o escludere quelle già selezionate, sempre nel rispetto dei
criteri di investimento e degli obiettivi di rendimento di ciascun fondo.
Allegato 2
Fac-simile del Modulo di Proposta
Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica.
Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il Contraente abbia scelto:
- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale;
NOME COGNOME
Doppio CentroInsurance Codice Prodotto UR301 Proposta n. XXXXXXXXXXX
Modulo di Proposta aggiornato al 14/03/2020
Il Proponente (Contraente) propone a Xxxxxx Xxxxxxxx Life dac di emettere un contratto di assicurazione denominato
“Doppio Centro
Insurance
” codice prodotto UR301 regolato dalle Condizioni di Assicurazione “Mod. ISPLIF2010011” ed.
DATI PERSONALI
CONTRAENTE-ASSICURATO
Il Contraente-Assicurato titolare del Contratto e la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto
COGNOME NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
SESSO
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI RESIDENZA
LOCALITÀ
CAP, PROV. e STATO INDIRIZZO DI RECAPITO LOCAL TÀ
CAP, PROV. e STATO INDIRIZZO EMAIL TELEFONO
E
03/2020 e dal presente modulo, avente le seguenti caratteristiche.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Che cos’è Doppio CentroInsurance
Doppio Centro
Insurance
é un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a Premio Unico Iniziale
abbinato a un Piano di Premi Ricorrenti con prestazioni direttamente collegate al valore delle Quote di Fondi Interni collegati al Contratto, la cui durata coincide con la vita dell’Assicurato.
Che cosa offre Doppio CentroInsurance (prestazione in caso di decesso e riscatto)
• In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati un importo
pari al maggiore tra il controvalore delle Quote presenti sul Contratto e il totale dei Premi pagati, al netto dei premi corrispondenti a eventuali Riscatti parziali. Le informazioni di dettaglio sono riportate nell’articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.
• In corso di Contratto il Contraente puó riscattare totalmente o parzialmente il valore di riscatto del Contratto; per i dettagli (comprensivi dei costi eventualmente applicati) si rimanda all’articolo 15 delle Condizioni di assicurazione.
Mod. ISPLIF2010006
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Doppio CentroInsurance Codice Prodotto UR301 Proposta n. XXXXXXXXXXX
Inizio della copertura e durata del contratto
Il Contratto decorre dalle ore 24:00 del 20/03/2019, secondo le modalitá indicate all’articolo 8 delle Condizioni
di Assicurazione e dura per tutta la vita dell’Assicurato, salvo la possibilità di Riscatto totale anticipato.
Revoca della proposta e recesso del contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione (ex articolo 176 del Codice delle Assicurazioni – De-
creto Legislativo n. 209/2005) fino a quando il Contratto non é concluso. Il Contratto si considera concluso
IL
quando la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale comprensivo del primo Premio Ricorrente. Per m dettagli si rimanda all’articolo 8 del Contratto.
ggiori
Il Contraente puó farne richiesta sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando
una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata.
S
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Compagnia della comunicazione di revoca, la Compagnia resti ui- sce al Contraente quanto eventualmente pagato alla sottoscrizione.
Recesso del contratto
Il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dal Contratto (ex articolo 177 del Codice delle Assicurazioni – De-
creto Legislativo n. 209/2005) entro 30 giorni dal ricevimento della c di conferma xxxxxxx.
municazione di conferma polizza o lettera
Il Contraente può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando
una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data d ricevimento in Compagnia della comunicazione di recesso completa di tutta la do- cumentazione, la Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle Quote, determinato moltiplicando il numero delle Quote di ciascun Fondo Intenro attribuite al Contratto per il Valore unitario della Quota. L’importo cosí determinato verrà liquidato al Contraente al netto delle eventuali imposte applicabili.
Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sotto- scrizione fuori sede), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l’addebito né l’investimento dei premi potrenno essere effettuati nel periodo di sospensiva.
In tale periodo il Contraente puó recedere dal Contratto (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del Modulo di Proposta, all’indirizzo indicato all’articolo 11.2.2 della Condizioni di Assi- curazione.
A seguito dell’esercizio del diritto di recesso il Contratto termina.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO
I Beneficiari della Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato sono:
Il coniuge dell'assicurato
Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del Beneficiario designato, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il Bene- ficiario e dunque nel liquidare la prestazione.
Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto diretta ente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del Beneficiario affinché sia valida nei confr nti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nell’articolo 7.2 delle Condizioni di Assicurazione.
PREMIO, LIMITI E PERIODICITÀ E MODALITA DI PAGAMENTO
Il Contraente si impegna a pagare un Premio Unico Iniziale di importo pari almeno a 5.000 euro e contestual- mente si impegna a pagare il Piano di Premi Ricorrenti. L’importo del Premio Ricorrente che deve essere corrisposto mensilmente è pari all’1% del Premio Unico Iniziale.
Durata del Piano di Premi Ricorrenti: 10 anni
Il pagamento del Premio Unico Iniziale comprensivo del solo primo Premio Ricorrente va effettuato diretta- mente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente del Contraente; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio che coincide con la Data di efficacia del Contratto. La Compagnia addebiterà sul conto corrente del Contraente i Premi Ricorrenti successivi il primo il venerdí precedente l’ultimo mercoledí del mese solare di competenza.
Per la disciplina di dettaglio dei premi (tipologie, rinnovo, limiti, sospensione, riattivazione, ecc.) si rimanda all’articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI, COSTI E PREMIO INVESTITI
Il Contraente si impegna a versare il giorno 20/03/2019 il Premio Unico Iniziale di euro 20.000,00, a favore del- la Compagnia e autorizza quest’ultima ad addebitare mensilmente, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l’importo del Premio Ricorrente pari a euro 200,00.
Il premio sarà pagato tramite addebito in conto corrente.
Il pagamento del premio è indispensabile per l'attivazione delle coperture assicurative: la relativa contabile
bancaria costituisce quietanza dell'avvenuto pagamento.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
PREMIO E FONDI INTERNI
Premio Unico Iniziale: 20.000,00 euro
Premio Ricorrente previsto dal Piano: 200,00 euro Costi gravanti sul premio: 0,00 euro
Premio investito: 20.200 euro
Il Premio Unico Iniziale pagato, al netto di eventuali costi, verrà investito nel seguente Fondo Interno:
Doppio Centro Base 100,00000% del premio investito
Il Premio Ricorrente pagato, al netto di eventuali costi, verrà investito nel seguente Fondo Interno:
Doppio Centro Accumulo 100,00000% del premio investito
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA
Il Modulo di Proposta è in formato elettronico ed è s ttoscritto dal Contraente con firma grafometrica e dalla Banca in qualità di intermediario con firma d gitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al Cliente in formato cartaceo.
Avvertenza: in cas di sottoscrizione del Modulo di Proposta mediante l’utilizzo della Firma Grafo-
metica o d lla Firma Digitale, il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore proponendo, nelle
c.d. caselle di “point and click” che recepiscono la volontá del Contraente mediante apposizione di un flag, delle dichiarazioni di sintesi esplicative del contenuto delle singole sottoscrizioni incluse nella sezione “Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione della Proposta”. Il Contraente é per- tanto consapevole che le suddette dichiarazione di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione e non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichirazioni con- trattuali complete, contenute nella richiamata sezione del Modulo di Proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere effettivamente sottoscritte dal Contraente mediante Firma Grafometrica o Digitale.
LE
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa San- paolo Life dac, contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell' Informativa, alle lettere a), b) e d) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali” all'interno della Sezione 3.
Inoltre presto, apponendo la mia firma, il consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di des inatari di cui alla Sezione 4 dell’Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell’Informativa
SIMIL
Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Emesso a il gg/mm/aaaa
Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di marketing diretto e indiretto di cui alla lettera c) del
paragrafo “Finalità e base giuridica del tratt mento dei Dati Personali” all’interno della Sezione 3,
□ presto il consenso □ nego il consenso
al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato relative a prodotti e servizi della Societá, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di soggetti terzi
Firma Cliente
Emesso a il gg/mm/aaaa
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richie- ste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (per tutti i dettagli al riguardo si rimanda all’articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione).
■ Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
- il “Documento contenente le informazioni chiave” (c.d. KID ~ nella versione XXXXXXX_n_X_XX/XX);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento (c.d. DIP aggiuntivo IBIP nella versione XXXXXXX_n_X_XX/XX );
- le Condizioni di Assicurazione (comprensive del Regolamento dei Fondi Interni) nella versione XXXXXXX_n_X_XX/XX;
- il presente Modulo di Proposta comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. che compongono il Set Informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici alle Condizioni di Assicu- razione.
- Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il Set Informativo sopra indicato [al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della Banca intermediaria appositamente dedicata / in formato cartaceo].
Firma Cliente
■ Dichiaro di approvare espressamente sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicu- razione: articolo 5.2 Variazione della residenza anagrafica; articolo 6 Prestazione assicurata; articolo 7 Beneficiario e Referen e terzo; articolo 8 Inizio e termine del Contratto: conclusione, efficacia e durata; articolo 9 Premi; articolo10.5 Posticipazione della valorizzazione delle Quote; articolo 15 Riscatto; articolo 17 Variazioni contrattuali; articolo 20 Pa- gamenti della Compagnia e documentazione richiesta; articolo 21 Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente; articolo 22 Cessione del Contratto e il, pegno/ vincolo; articolo 24.3 Costi di riscatto; articolo 26 Tur- bativa dei mercati ed esclusione responsabilitá della Compagnia; articolo 34 Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Firma Cliente
■ Dichiaro:
- di avere la residenza in Italia;
- di aver ricevuto copia del modulo unificato A3/A4, rilasciato dall’Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull’Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remune- razioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Contraente;
- di essere stato informato dall’Intermediario che il prodotto Doppio Centro (Cod. UR301) che intendo sotto- scrivere è adeguato alle mie esigenze assicurative;
- di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
■ Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta della Compagnia in caso di decesso, di cui all’articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale a una corretta individuazione degli aventi diritto alla Prestazione assicurata.
■ Dichiaro di aver apposto ogni Firma Grafometrica o Digitale sul presente Modulo di Proposta con riguardo esclusivo alle Dichiarazioni Contrattuali contenute nella presente sezione. Ho compreso e sono consapevole, infatti, che le di- chiarazioni esplicative per ciascun point and click abbinate alle singole sottoscrizioni incluse nel Modulo di Proposta hanno scopo meramente informativo.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
■ AUTORIZZO la Banca INTESA SAN PAOLO SPA ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN IT34A- 03069443121000000XXXXX BIC XXXXXXXXXXX intestato a COGNOME NOME la somma che costituisce il Premio Unico Iniziale destinato a Intesa Sanpaolo Life dac e AUTORIZZO l’addebito permanente sul detto conto corrente per il pagamento del Piano di Premi Ricorrenti previsti dal Contratto.
Firma Cliente
■ Dichiaro infine, con la sottoscrizione del Presente Modulo di Proposta, di accettare in ogni loro parte le Condizioni di
Assicurazione (comprensive del Regolamento dei Fondi Interni).
Firma Cliente
Emesso a il gg/mm/aaaa
SIMILE
ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI XXXXX
Il sottoscritto incaricato dell’Intermediario dichiara e attesta di aver identificato il proponente (Contraente)/ Rappresentante Legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso ri- scontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell’Intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l’Intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonchè l’esattezza delle informazioni comunicate.
Il sottoscritto incaricato dell’Intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazio- ne del/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i Beneficiario/i della Prestazione Assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i Beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest’ultimo/i sia/siano designa- to/i in base a particolari caratteristiche o classi.
La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Life dac che se ne avvale ai fini dell’as- solvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla pre- venzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia- mento del terrorismo.
N. di Proposta di Investimento
Nome e Cognome Matricola
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(Di seguito l’ "Informativa") (Informativa aggiornata a marzo 2020)
Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non- ché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Life dac., societá di diritto irlandese autorizzata all’esercizio dell’attivitá assicurativa e regolamentat dalla
Central Bank of Ireland, numero di iscrizione al Registro delle imprese irlandese n. 284248, con sede in 0xx Xxxxx, Xxxxx- xxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx (di seguito anche la “Società” o il "Tiittolare del trattamento" o il "Titolare"), appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo e operante in Italia in libera prestazione di ser izi, tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) in qualitá di titolare del trattamento per le finalità indicate n lla Sezione 3 della presente Informativa, nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni normative e regolamenta i irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso e di eventuali codici di condotta applicabili.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet della Societá xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
in particolare, la sezione
La Societá ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Of-
ficer” o “DPO”). Per tutte le questioni relativ al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal
Regolamento stesso in capo all’interessato, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO all’indirizzo di posta elettronica xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasan- xxxxxxxxx@xxx.xx, nonché a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxx- xxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
La Societá nello svolgimento della propria attivitá tratta, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), i dati relativi alle disposizioni di pagamento, i dati derivanti da servizi web, nonché i dati definiti particolari ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa (a esempio dati relativi alla salute e dati biometrici nel caso di utilizzo della firma grafometrica), dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (con- traente, assicurato, richiedente un preventivo o quotazione, proponente, beneficiari e/o eventuali loro rappresentanti), a cui la presente Informativa é destinata.
Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:
a) Conclusione, esecuzione e gestione dei contratti ovvero prestazione dei servizi richiesti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali é necessario per valutare la proposta assicurativa (ivi compresi gli altri altri atti relativi alla fase precontrattuale), concludere, dare esecuzione e gestire i contratti di cui l'interessato é parte ovvero per prestare i servizi richiesti dall'interessato. Il rifiuto di fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate, di concludere il contratto ovvero, se giá concluso, di dare esecuzione allo stesso o comunque di adempiere a quanto richiesto.
Nell’ambito di tale finalitá di trattamento non è richiesto il suo consenso, a eccezione del trattamento dei dati definiti parti-
colari ai sensi del Regolamento, ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
1 A esempio, intermediari assicurativi, altri operatori assicurativi, contraenti di polizze in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; società del Gruppo Intesa Sanpa- olo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le Sue richieste (a es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è necessario e non è richiesto il Suo con-
senso.
Il trattamento è necessario, per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento, quali, a esem- pio, quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio, di prevenzione del finanziamento del terrorismo, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi e di evasione fiscale nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni della normativa ap- plicabile o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo.
In tale ambito e, a mero titolo esemplificativo, la Societá puó dover definire il profilo di rischio del cliente per valutare l’ade- guatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso nonché per adempiere agli obblighi derivanti dall’appli- cazione della normativa antiriciclaggio.
IL
c) Marketing diretto e indiretto2
Il trattamento dei Suoi Dati Personali
• per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi della Societá, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di soggetti terzi (compresa l’effettuazione di indagini di mercato, attivitá di informazione commerciale e of- ferte dirette) attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione;
è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.
d) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
• per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi e la tutela dei propri diritti;
• per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplifica-
tivo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
• per contattarla (tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefono Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione) al fine di sottoporle alcune domande per verificare l’adeguatezza dei prodotti acquistati e/o la correttezza e qualitá delle attivitá e dei servizi resi (c.d. customer satisfaction), con l’intento ultimo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi a Lei e, piú in generale, alla clientela. In tale ambito precisiamo che la risposta alle domande é sempre facoltativa e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza;
• per perseguire eventuali e ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non com- prometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali;
e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Perso-
nali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, tra cui quelle che distribuiscono3 i prodotti della Societá e quelle che prestano servizi a favore della medesima (a mero titolo esemplificativo: servizi informatici, servizi di auditing e servizi di gestione del portafoglio).
2) Soggetti terzi, (società, liberi professionisti, ecc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, a
esempio:
2 La suddetta finalitá di trattamento riguarda esclusivamente i Dati Personali relativi al contraente di polizza, al richiedente il preventivo e al proponente. Non riguarda invece i Dati personali dell’assicurato (se diverso dal contraente di polizza), del beneficiario e eventuali rappresentanti, a cui non verrá quindi richiesto lo specifico consenso.
3 Al riguardo si evidenzia che, senza necessitá del consenso dell’interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
• soggetti che svolgono attivitá di intermediazione assicurativa4 quali broker assicurativi, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e altri canali di distribuzione/gestione di contratti di assicurazione (banche, società di leasing, ecc.);
• soggetti che svolgono servizi assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
• soggetti che svolgono servizi societari o finanziari;
• societá di outsourcing che svolgono, tra gli altri, attivitá di caricamento e registrazione dei dati dei clienti e della relativa documentazione contrattuale;
• società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di servizi informatici e telematici (a esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmis- sione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione e di certificazione; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti e originati dagli stessi clienti;
• società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività
di consulenza e assistenza;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela sia in forma elettronica che cartacea e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.) e/o che gestiscono la comunicazione con la clientela;
• organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in recipro o scambio con tutte le imprese di assicurazio- ne consorziate;
• societá addette alla rilevazione della qualità dei servizi, alle ricerche di mercato, all’informazione e promozione commer-
ciale di prodotti e/o servizi.
3) Autorità (a esempio, giudiziaria, amministrativa ecc…) e altri soggetti pubblici irlandesi o italiani quali a esempio: Cen- tral Bank of Ireland, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Garda Síochána, Irish Revenue Commissioners, Data Protection Commissioner, Garante per la protezione dei dati personali, Ministeri; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché sistemi pubblici informativi istituiti presso le corrispondenti pubbliche amministrazioni tra cui l’Anagrafe Tributaria.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o, eventualmente, 3) Con- titolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità e i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o, eventualmente, Contitolari è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o puó essere richiesto alla Societá al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo- xxxx.xx.
Nell’ipotesi di contitolaritá del trattamento sará cura della Societá mettere a disposizione dell’interessato (per esempio tra- mite il proprio sito web) il contenuto essenziale dell’accordo con il contitolare di cui all’art. 26, comma 1 del Regolamento.
4 Al riguardo si evidenzia che, senza necessitá del consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra i soggetti obbligati (Impresa assicurativa e Broker as- sicurativo) nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle direttive europee vigenti in materia di antiriciclaggio, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggette a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTER-
NAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge5, i Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge o da altre disposizioni appli- cabili (es. codici di condotta). In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 (dieci) a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte;ovvero, per un periodo temporale di mesi 12 (dodici), nel caso di emissione di un preventivo/quotazione o della sottoscrizione di una proposta, nell'ipotesi in cui al preventivo/quotazione da Lei richiesto o alla Sua proposta contrattuale non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.
I Dati Personali potranno, in ogni caso, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o so- spensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato, o ricorrano situazioni disciplinate da specifiche disposizioni normative (compresi eventuali codici di condotta) che prescrivano la conservazione dei dati per un periodo ulteriore.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche indicate nella presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue xxxxxxxxx.Xx Societá risponderá alle richieste dell'interessato relative ai diritti menzionati nella presente Sezione il prima possibile, non appena ricevuta la relativa richiesta e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine puó essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessitá e del numero delle richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplifi- cativo: le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali che La riguardano oggetto di trattamento.
Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verran- no fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
5 Secondo quanto previsto dall’ accordo intergovernativo sottoscritto tra gli U.S.A. e l’Irlanda, finalizzato all’applicazione della normativa statunitense nota come FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la Societá potrebbe essere tenuta a fornire i Suoi Dati Personali e, piú in generale informazioni riguardanti il contratto assicurativo alla Irish Revenue Commissioners, la quale a Sua volta potrebbe comunicare le informazioni ricevute all’Autoritá U.S.A. competente. La Societá, in quanto impresa di assicurazioni di diritto irlandese, è tenuta a comunicare talune informazioni, in applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo le normative CRS (Common Reporting Standard) e DAC2 (Direttiva 2014/107/UE) che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Amministrazioni finanziarie al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di soggetti con residenza fiscale in (o anche in) Stati diversi dall’Irlanda.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle fina- lità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
I
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro tratt sia necessario, a esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accerta l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
mento
ento,
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi D ti Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di mi-
sure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Persona i ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della
Società
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto tito- lare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
Qualora invece i Suoi Dati Personali siano trattati per finalitá di marketing, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al suddetto trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’articolo 22 del Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
• a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
• b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
• c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la
conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi6.
6 A esempio al fine della verifica dei limiti assuntivi riferiti al contratto (es. etá dell’assicurato).
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento7.
SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le o inioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula del contratto assicurativo, nonché per la successiva fase di ges io- ne ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTO CRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI
CON FIRMA GRAFOMETRICA
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle disposizioni normative e rego- lamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso Intesa Sanpa lo Life dac, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità d “Interessato” – circa l’utilizzo dei Suoi dati personali (nel seguito “Dati Personali”) con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informa ici con Firma Grafometrica.
Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall’Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l’inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:
a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui
documen i afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.
Modalità di trattamento dei Dati Personali
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.
a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei docu-
menti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l’intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all’interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digita- zione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell’esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l’esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto Xxxxx Xxxxxxxxxx può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l’ausilio di adeguate tecniche
crittografiche.
7 L’art. 77, comma 1 del Regolamento prevede che “... l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità
di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza,
certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.
Il trattamento di dati biometrici nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica avviene anche e, in quanto applicabile, sulla base delle prescrizioni dell’Au- torità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).
Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica è espresso dall’Interessato all’atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’accettazione dell’utilizzo della stessa e ha validità fino alla Sua eventuale revoca.
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettroniica certificata privacy.intesasanpaolo- xxxx@xxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Xxxxxx Xxxxxxxx Life dac, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx.
FAC SIMIL
Per tutto quanto non previsto nella presente si rinvia all’informativa principale fornita dalla Societá.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Compa- nies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx (Italiano), Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana).
Allegato 3
Tabelle esempi
Tabella 1 - “Prestazione Assicurata”
Di seguito una esemplificazione del meccanismo della Prestazione Assicurata in caso di sospensione del pagamento
del premio ricorrente.
N Premi Dovuti nei primi 5 anni di Contratto | N Premi Pagati nei primi 5 anni di Contratto | N Premi Non Pagati nei primi 5 anni di Contratto | Garanzia Caso Morte (*) | Prestazione Erogata | |
Polizza A | 60 | 54 | 6 | 100% | Max tra Controvalore e 100% Totale Premi Pagati |
Polizza B | 60 | 53 | 7 | 90% | Max tra Controvalore e 90% Totale Premi Pagati |
(*) applicata al totale dei Premi Pagati | |||||
Data Efficacia Polizza | 01/05/2019 | Premio Unico | 5000 | ||
Data Evento Assicurato | 15/07/2026 | Premio Ricorrente | 50 |
Tabella 2 - “Premio Aggiuntivo”
Di seguito una esemplificazione del meccanismo della Prestazione Assicurata in caso di sospensione del pagamento
del premio ricorrente.
Data efficacia Polizza | 01/05/2019 | Data Pagamento Premio Aggiuntivo | 20/09/2020 | |
Premio Unico Iniziale | 10,000.00 € | Premio Aggiuntivo | 5,000 € | |
Premio Ricorrente mensile | 100 € | Incremento opzionale Premio Ricorrente | 50 € |
Il Contraente opta per l’incremento | Il Contraente NON opta per l’incremento |
Nuovo Premio Ricorrente successivo | 150 € | Nuovo Premio Ricorrente successivo | 100 € |
Tabella 3 - “Commissione di performance”
Esempio sulle modalità di calcolo della commissione di performance gravante sui Fondi Interni.
Anno | Valore unitario della quota | Valore unitario della quota fino anno precedente | Incremento percentuale del valore unitario della quota nell’anno desiderato | Incremento percentuale del parametro di riferimento | Overperformance | Commissione di performance |
(a) | (b) | (c)=[(a)-(b)]/(b) | (d) | (e)=(c)-(d), se positiva | (f)=20%*(e) | |
1° anno | 10,320 | 10,010 | 3,10% | 3,50% | 0,00% | 0,00& |
2° anno | 10,750 | 10,320 | 4,17% | 2,50% | 1,67% | 0,33% |
3° anno | 10,800 | 10,750 | 0,47% | 2,00% | 0,00% | 0,00% |
4° anno | 11,100 | 10,800 | 2,78% | 1,50% | 1,28% | 0,26% |
5° anno | 11,275 | 11,100 | 1,58% | 1,00% | 0,58% | 0,12% |
Tabella 4 “Applicazione costi di riscatto”
Di seguito le modalità di applicazione dei costi di riscatto.
Esempio applicazione costi di riscatto: prima di tutto è necessario comprendere quanto dei premi pagati è “as- sorbito” dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando l’importo di riscatto in base al rapporto tra l’ammontare totale dei premi investiti e il valore totale di polizza alla data del riscatto:
A = Ammontare totale dei premi: € 15.850
B = Valore totale delle Quote alla data del riscatto: € 20.000 C = Valore di riscatto richiesto = € 12.500
A/B = € 15.850/€ 20.000 = 79,25% = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto C x (A/B) = € 12.500 x 79,25% = 9.906
Il valore così ottenuto deve essere confrontato con la somma del Premio Unico iniziale e di tutti i Premi Ricorrenti pagati fino alla data del riscatto, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del Premio Aggiuntivo.
9.906 è maggiore di 5.850 (1), quindi il valore di riscatto richiesto assorbe non solo il Premio Unico iniziale e tutti i Premi Ricorrenti pagati fino alla data del riscatto (5.850), ma anche parte del Premio Aggiuntivo (4.056).
Conseguentemente la penale di riscatto da applicare all’ammontare da riscattare è data dalla media ponderata
tra la penale corrispondente alla durata in anni del Premio Unico iniziale e dei Premi Ricorrenti
e la penale corrispondente alla durata in anni del Premio Aggiuntivo, con pesi la quota parte assorbita dal valore di riscatto richiesto di ciascun Premio.
Valore dell’importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell’imposizione fiscale = 12.500 - (12.500 x
2,20%) = € 12.225
In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto.
Modalità di versamento | Data versamento (**) | Ammontare del Premio (A) | Tempo trascorso (in anni) | Penale in base al tempo trascorso |
Premio Unico Iniziale + Premi Ricorrenti | 27/03/2019 | 5000 + 850 (1) | 1.30 | 2.00% |
Premio Aggiuntivo | 20/11/2019 | 10000 (2) | 0.65 | 2.50% |
(**) I Premi Ricorrenti si considerano tutti pagati alla data di efficacia del Contratto
Doppio Centro Insurance
Mod. ISPLIF2010011 - Ed. 03/2020 – Sinergica
Intesa Sanpaolo Life dac
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0 - Xxxxxxx
Tel. + 000-0-0000000 - Fax + 000-0-0000000 Registered No: 284248
Gruppo Intesa Sanpaolo