Contract
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 |
Accordo ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241
TRA I SOGGETTI ATTUATORI
Ufficio del Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, rappresentato dal Commissario straordinario per il sisma 2016, On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020 e confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201,
Struttura tecnica di missione sisma 2009, rappresentata dal Cons. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato Coordinatore con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021;
E
l’Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2021, al
n. 1944, di seguito Agenzia;
(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”).
***
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE che dispone quanto segue: «La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni»;
VISTO l’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice», e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell’Unione europea X-000/00, Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, avente ad oggetto “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” che prevede, nell’ambito della ripartizione delle risorse di cui al Fondo complementare al PNRR, la destinazione di “complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, che stabilisce che “al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009”, di seguito denominata Cabina di coordinamento integrata;
VISTO il comma 2 del medesimo art. 14-bis che prevede che “con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;
VISTO l’articolo 48 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ed in particolare il comma 5 che prevede alcune modifiche e deroghe al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha individuato per ciascun intervento o programma gli “obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
VISTO l’allegato 1 al detto decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che prevede “gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi” per il progetto “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” nel quale sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi la Struttura del Commissario straordinario e la Struttura di Missione;
VISTO il “cronoprogramma procedurale – obiettivi iniziali, intermedi e finali” del progetto “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”, contenuto nel suddetto allegato 1 al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede il termine del III trimestre 2021 per l’adozione del provvedimento con il quale si provvede “all’individuazione delle specifiche finalità di investimento rientranti nelle macromisure A e B e al relativo riparto delle risorse per ciascuna finalità individuata; all’indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub- misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); all’individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura”:
VISTA la deliberazione del 30 settembre 2021, con la quale la Cabina di coordinamento integrata ha approvato, ai sensi del citato articolo 14-bis e nel termine del III trimestre 2021 previsto dal citato cronoprogramma procedurale i “Programmi unitari d’intervento del Piano complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016”, e ha individuato, altresì, le specifiche finalità di investimento delle macromisure A e B e gli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura;
VISTO l’allegato 1 alla citata deliberazione 30 settembre 2021, che ha previsto, nell’ambito della submisura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili” della macromisura A “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, la linea “obiettivo di realizzazione” n. 1, di seguito Linea obiettivo 1, avente ad oggetto, per complessive risorse pari a 100 milioni di euro, “rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture di proprietà dello Stato e gestite dal Demanio, attualmente in disuso, per usi culturali, sociali e turistici promossi da enti pubblici e soggetti privati, e di altri edifici ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusi gli edifici strategici, nelle città e nei borghi (e.g. strutture destinate all'educazione, alla formazione e all'istruzione; strutture per la valorizzazione turistica, sportiva, sociale e ambientale; edilizia residenziale pubblica), per finalità coerenti con gli obiettivi del Programma Unitario Fondi Complementari Sisma 2009 e 2016”;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, nell’ambito del quale l’Agenzia del Demanio prosegue a garantire il potenziamento di iniziative di riqualificazione dei beni statali, attuazione di progetti di prevenzione rischio sismico, riqualificazione energetica, risanamento ambientale e efficientamento e accelerazione interventi di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del Green New Deal;
VISTO l’articolo 1, commi da 162 a 170, della succitata legge 145/2018, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni;
VISTO in particolare il comma 163 del predetto articolo 1 della L. 145/2018 ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e, xxxxx restando l’istituzione della Struttura per la Progettazione presso l’Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
VISTO l’art. 2, comma 3 del predetto D.P.C.M. 29 luglio 2021, ai sensi del quale “L’Agenzia del demanio predispone appositi atti di indirizzo volti a individuare i settori prioritari di azione e le modalità operative degli interventi e le unità operative sul territorio, sulla base dei fabbisogni degli enti interessati, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili” e il successivo art. 4, comma 2 che in merito alle convenzioni tra la Struttura per la Progettazione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati precisa che le stesse “definiscono tra l’altro i compiti specifici della Struttura, le modalità di erogazione delle prestazioni a carico delle parti e i tempi di realizzazione degli interventi”;
CONSIDERATO che il cronoprogramma procedurale degli adempimenti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha previsto, entro il IV trimestre 2021, la “individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure”;
VISTO che alla luce dell’istruttoria svolta, risultano motivate le ragioni per l’affidamento della progettazione della sub-misura A.2, linea di intervento n. 1, all’Agenzia del Demanio, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Accordo, e che risulta necessaria in tal senso l’adozione da parte del Commissario straordinario di apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 2 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’art. 2 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l’attuazione della misura entro il 31 dicembre 2021 previsto dall’allegato 1 del decreto del Ministero dell’economia e finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 2021, n. 101;
CONSIDERATO che la Linea obiettivo 1, oltre agli immobili gestiti dall’Agenzia stessa, può comunque essere destinata, nei limiti della capienza delle risorse finanziarie stanziate pari ai detti 100 milioni di euro, ad interventi su edifici di proprietà di amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli Enti locali, qualora ritenuti dalle amministrazioni proprietarie necessitanti degli interventi di riqualificazione previsti dalla medesima Linea obiettivo 1;
CONSIDERATO che il cronoprogramma procedurale degli adempimenti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha previsto, poi, che entro il secondo trimestre 2022 debba avvenire l’“approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009)”;
CONSIDERATO che è stata verificata la disponibilità dell’Agenzia a contribuire, ove necessario, all’eventuale individuazione degli interventi rientranti nell’ambito della Linea obiettivo 1 citata, nonché a svolgere sia le attività connesse alla progettazione degli interventi relativi agli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia sia a supportare le altre amministrazioni pubbliche proprietarie, ivi inclusi gli Enti territoriali, nella progettazione degli interventi più rilevanti, e comunque in un numero complessivo limitato, per i quali le medesime Amministrazioni e Enti abbiano chiesto e ottenuto la stipula di apposita convenzione con la Struttura per la Progettazione, fermo restando che le funzioni di Stazione appaltante rimarranno in capo a tali Amministrazioni e Enti proprietari;
CONSIDERATO che sussiste l’interesse delle Parti ad avvalersi dell’Agenzia e della Struttura per la progettazione ai fini dell’acquisizione della progettazione propedeutica agli interventi di cui alla Linea obiettivo 1 citata, sia per la capacità operativa e la garanzia di qualità dei servizi tecnici garantita dall’Agenzia sia per accelerare la progettazione, da effettuarsi nei tempi stringenti previsti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 sopra citato;
CONSIDERATA la disponibilità dell’Agenzia alla realizzazione degli interventi di cui alla Linea obiettivo 1 sopra citata, in quanto coinvolgenti anche immobili in gestione all’Agenzia stessa, nonché ad effettuare la progettazione a supporto delle altre amministrazioni anche tramite la Struttura per la progettazione a seguito di apposita convenzione;
ciò premesso, le Parti
CONVENGONO
Art. 1
(Premesse)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
(Finalità e oggetto dell’Accordo)
1. Il presente Accordo costituisce affidamento della progettazione della macromisura A ed ha ad oggetto l’individuazione degli interventi previsti dalla Linea obiettivo 1 “rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture di proprietà dello Stato e gestite dal Demanio, attualmente in disuso, per usi culturali, sociali e turistici promossi da enti pubblici e soggetti privati, e di altri edifici ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusi gli edifici strategici, nelle città e nei borghi (e.g. strutture destinate all'educazione, alla formazione e all'istruzione; strutture per la valorizzazione turistica, sportiva, sociale e ambientale; edilizia residenziale pubblica), per finalità coerenti con gli obiettivi del Programma Unitario Fondi Complementari Sisma 2009 e 2016”, così come individuata nelle premesse, nell’ambito del programma previsto all’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1, del decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con legge n. 101 del 1 luglio 2021: linea d’intervento A2.1, gli interventi sono relativi ai due edifici siti nel Comune di Acqusanta terme e ad Amandola; Linea d’intervento A3.2, l’intervento è relativo al sito “Le Casermette” site nel comune di Camerino.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 potranno riguardare dieci immobili individuati fra quelli appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato gestito dall’Agenzia e non oltre dieci edifici tra quelli appartenenti al patrimonio di altre amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti territoriali, ricadenti nel perimetro dei crateri di cui agli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Art. 3
(Soggetto attuatore e Responsabile dell’intervento)
1. Soggetti attuatori degli interventi di cui al presente Accordo sono l’Ufficio del Commissario straordinario ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, e la Struttura tecnica di missione sisma 2009 per quanto concerne gli interventi di competenza territoriale. I Soggetti attuatori possono concludere tra loro intese per disciplinare i contenuti operativi dell’intervento.
2. Responsabile dell’intervento oggetto del presente Accordo è l’Agenzia del Demanio, nei limiti precisati dal successivo art.4, con il supporto del Comitato di Indirizzo nominato dalla Cabina di Coordinamento di cui all’articolo 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite l’indicazione di un esperto designato dai Soggetti attuatori e dalle Regioni.
3. Spettano al Soggetto attuatore i compiti relativi al finanziamento e alla rendicontazione, mentre spettano al Responsabile dell’intervento gli adempimenti relativi all’apertura del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove per legge necessari, nonché all’attuazione e al monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
Art. 4
1. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
2. L’Agenzia si impegna, anche attraverso la Struttura per la Progettazione – per gli immobili dello Stato e laddove richiesto dall’Ente proprietario, previa convenzione con lo stesso se valutata positivamente la relativa istanza - a elaborare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi selezionati dal Gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2.
3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3 del presente articolo, l’Agenzia si impegna, anche mediante l’affidamento a soggetti esterni di incarichi per indagini, rilevazioni e/o servizi di ingegneria e architettura, a:
a) entro il 31 dicembre 2021:
1. il CUP degli interventi e l’avvio della progettazione degli stessi attestato dal CIG dell’eventuale affidamento esterno all’Amministrazione o da documentazione d’incarico all’interno della stessa;
2. supportare, ove necessario, le Regioni e gli Enti territoriali, nella selezione degli immobili più idonei, ai fini dell’attuazione della misura;
b) entro il 15 giugno 2022:
predisporre il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi sugli immobili di proprietà dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, che saranno trasferiti in concessione alle Amministrazioni locali, per le finalità approvate dal Comitato d’indirizzo, per una durata non inferiore a trenta anni, con le modalità da meglio definire con convenzione tra l’Agenzia del demanio e l’ente pubblico concessionario. Il progetto di fattibilità tecnico-economica potrà riguardare anche gli immobili di proprietà di altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli Enti territoriali, che abbiano chiesto e ottenuto la stipula di apposita convenzione con la Struttura per la Progettazione, fermo restando che le funzioni di Stazione appaltante rimarranno in capo alle Amministrazioni utilizzatrici dei beni e agli Enti proprietari.
Art. 5
(Comitato d’indirizzo)
1. Il Comitato d’indirizzo, il cui coordinamento è composto da 7 componenti, di cui:
a. un componente designato dal Commissario straordinario, con funzione di coordinatore;
b. un componente designato dal Coordinatore della Struttura di Missione;
c. un componente designato dall’Agenzia;
d. un componente per ciascuna Regione.
Il Comitato d’indirizzo sarà integrato, anche successivamente, a cura della Struttura di missione, con un componente della Sovrintendenza per i beni vincolati e con i Comuni interessati per gli aspetti urbanistici.
2. La designazione dei componenti è effettuata tramite scambio di note tra le Parti. Il Commissario straordinario provvede alla raccolta delle designazioni per le Amministrazioni non presenti nel presente Accordo.
3. Il Comitato d’indirizzo pone in essere ogni attività al fine di semplificare possibili criticità nella definizione della progettazione, quali ad esempio problematiche connesse alle autorizzazioni urbanistiche e/o a vincoli di carattere paesaggistico e archeologico/storico/culturale, ed esprime un parere ai fini dell’approvazione dei progetti da parte degli organi competenti.
4. La partecipazione al Comitato d’indirizzo non prevede compensi ed è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso spese per i costi di missione, che restano a carico delle rispettive Strutture di appartenenza, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 6
1. I compiti previsti nel presente Accordo non comportano impegno economico delle Parti o trasferimento di risorse economiche tra le stesse relativamente al costo del personale impiegato.
2. I costi sostenuti dall’Agenzia del Demanio-Struttura per la Progettazione per l’affidamento a soggetti esterni di incarichi per indagini, rilevazioni e/o servizi di ingegneria e architettura, relativi agli interventi sugli immobili selezionati, verranno rimborsati dal Soggetto attuatore, entro 30 gg dalla ricezione di specifica richiesta da parte dell’Agenzia, corredata dalla documentazione comprovante la spesa (contratto e fatture liquidate), sul conto corrente di tesoreria n. 12108 ad essa intestato, acceso presso la Banca d’Italia – Filiale 348 - Via dei Mille, 52 – Roma.
3. Tali costi sono considerati parte integrante del quadro economico dell’intervento nella misura non superiore al 2% del valore dell’intervento, in coerenza con le previsioni dell’ art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 7
(Durata, risoluzione e modifiche dell’Accordo)
1. L’Accordo ha una durata fino al 31 dicembre 2026.
2. L’Accordo potrà essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3. L’Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti ed esclusivamente in forma scritta.
Art. 8
(Trattamento dati e riservatezza)
1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
Art. 9
1. Le Parti convengono che l’eventuale diffusione dei contenuti, anche parziali, del presente Accordo e delle iniziative da realizzare, può avvenire previo consenso di tutte le Parti.
Art. 10
(Referenti dell’Accordo e comunicazioni)
1. I responsabili del presente Accordo sono:
− per il Commissario straordinario per il sisma 2016 il Commissario straordinario On.le Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
− per la Struttura di missione per il sisma 2009 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Coordinatore della struttura;
− per l’Agenzia del Demanio: ing. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx in qualità di Dirigente della Struttura per la Progettazione;
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi PEC istituzionali, ovvero, ove possibile, via interoperabilità, e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di consegna.
4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
Art. 11
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Art. 12
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. a) del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010).
Art. 13
1. Il presente Accordo acquista efficacia e sarà vincolante per le Parti ad esito del prescritto visto da parte dei competenti organi di controllo.
2. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 Dott. Xxxxx Xxxxxxxx | Agenzia del Demanio Direttore dott.ssa Xxxxxxxxxx dal Verme |
XXXXXXX XXXXXXXX 31.12.2021 12:57:31 GMT+01:00 | Firmato digitalmente da PRESENTI XXXXX X=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | DAL VERME ALESSANDRA 2022.01.20 17:56:25 CN=DAL VERME ALESSANDR C=IT O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007 RSA/2048 bits |