CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
Condizioni Generali allegate al contratto per la prestazione del Servizio di elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi e front‐office, nell’ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia. CIG n.7290529ED7
Articolo 1 Definizioni
I termini indicati nel Contratto hanno il significato di seguito specificato:
a) Utilizzatori: Il Comune di Venezia e i Comuni di Marcon, Noventa di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, altri Comuni della Città Metropolitana convenzionati con il Comune di Venezia, altri Enti e/o Consorzi costituendi e/o costituiti da enti (tra cui il Comune di Venezia) nei quali confluiranno o sono confluite le relative Polizie Municipali/Locali e/o i servizi svolti dalle medesime;
b) Data di Attivazione: data in cui tutti i servizi (per brevità anche “Servizio”) oggetto dell’affidamento sono attivati;
c) Contratto: il Contratto stipulato tra Xxxxx e il Fornitore, al quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati;
d) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
f) Parte: Venis o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”).
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest’ultimo viene regolato, in via gradata:
a) dal Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
d) dal Codice Etico e di Condotta di Venis e degli Utilizzatori.
Articolo 3 Durata del Contratto
1. Il Contratto avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio, ovvero dal momento, non superiore a 60 (sessanta) giorni di calendario dalla sua stipula, a partire dal quale il Fornitore avrà acquisito presso il Comando i seguenti documenti: preavvisi, verbali relativi alle violazioni al codice della strada e alle violazioni amministrative. Il Fornitore, anche dopo la scadenza del Contratto, dovrà, relativamente ai documenti ricevuti entro la data di scadenza, garantire e prestare i servizi oggetto del Contratto, alle medesime condizioni.
2. Alla scadenza del contratto Venis si riserva la facoltà di rinnovarlo, qualora sussistano i presupposti applicativi di tale normativa, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 2 (due) anni. Resta ferma la possibilità di ulteriore proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi nelle more della conclusione della nuova procedura ad evidenza pubblica.
3. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del Contratto.
Articolo 4 Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Venis e/o degli Utilizzatori , assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Venis di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Venis;
f) comunicare tempestivamente a Venis le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) manlevare e tenere indenne Venis e gli Utilizzatori da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici degli Utilizzatori, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con gli Utilizzatori stessi; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici degli Utilizzatori continueranno ad essere utilizzati dal personale degli Utilizzatori stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze degli Utilizzatori e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli Utilizzatori e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici degli Utilizzatori nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire a Venis di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Venis.
11. Il Fornitore si obbliga a:
a) dare immediata comunicazione a Venis, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto;
b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati da Venis.
12. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Utilizzatori.
13. I servizi e/o le forniture oggetto del Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto Venis e gli Utilizzatori possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
14. Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare a Venis, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
Articolo 6
Supervisione e controllo
Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte da Venis.
Articolo 7
Importi dovuti e Fatturazione
1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere l’eventuale riferimento all’Utilizzatore cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita a Venis nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.
6. Ciascuna fattura dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” (art. 17-ter Dpr 633/1972); l’Iva esposta nella fattura non verrà corrisposta al fornitore ma versata direttamente all’Erario. Eventuali fatture emesse non conformi a quanto sopra non potranno essere accettate, in quanto Xxxxx è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti (“split payment”).
7. In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento, come determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Venis le variazioni che si verificassero circa le coordinate bancarie di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Xxxxx. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative
all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente punto 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC da parte di Venis.
12. Non è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Xxxxx.
Articolo 8
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Venis per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, fermo restando quanto indicato all’articolo precedente in materia di split payment; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. Atteso la forma di scrittura privata non autenticata rivestita dal Contratto, quest’ultimo sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 9 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa vigente.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente punto, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del punto precedente, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Venis di incamerare la cauzione prestata.
Articolo 10
Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Venis.
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xxxxx, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a Venis nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Venis nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Venis, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto e dettagliate nel Disciplinare di gara a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Venis potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Venis potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto e dettagliate nel Disciplinare di gara non preclude il diritto di Venis a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 11
Condizioni e modalità di rilascio della cauzione
1. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore di Xxxxx, ed il cui importo è indicato nel Contratto, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Xxxxx.
La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 codice civile, nascenti dal Contratto.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
Venis, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti di Xxxxx a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Venis verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Xxxxx.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Venis.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Xxxxx ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
Articolo 12 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxxx ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Venis e/o agli Utilizzatori.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Xxxxx restando quanto previsto nel successivo articolo 20, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da Venis, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che Xxxxx, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Venis, anche ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Venis e/o gli Utilizzatori, ai sensi dell’articolo 18 delle presenti Condizioni Generali;
f) nei casi di cui agli articoli 7 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Trasparenza), 12 (Riservatezza), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Subappalto), 17 (Divieto di cessione del contratto) e 21 (Codice Etico e di Condotta) del presente atto.
3. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Venis e degli Utilizzatori, sino al subentro del nuovo Fornitore o alla data indicata da Venis.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto Venis avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo dello stesso.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Venis al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 14 Recesso
1. Venis ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti, Venis o gli Utilizzatori che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, Venis potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Venis dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. Venis potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Venis e degli Utilizzatori, sino al subentro del nuovo Fornitore o alla data indicata da Venis.
Articolo 15
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Venis e degli Utilizzatori e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente punto, il Fornitore è in possesso di idonea copertura assicurativa RCT con massimale minimo di euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16 Prescrizioni Relative al Subappalto
1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi punti.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Venis ed agli Utilizzatori o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso Venis, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 codice civile con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Venis non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Venis procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Venis della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Venis da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere a Venis entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Venis inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Venis, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti punti, Venis avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto.
14. Il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Venis annullerà l’autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti inerenti al rapporto tra appaltatore e subappaltatore previsti dalla normativa vigente.
Articolo 17
Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Venis, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare Venis dalle pretese che dovessero essere avanzate in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Venis e/o degli Utilizzatori azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Venis e gli Utilizzatori sono tenuti ad informare a mezzo PEC il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al punto precedente tentata nei confronti di Venis e/o degli Utilizzatori, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, Venis ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Venis, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Articolo 20 Trattamento dei dati personali
1. Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare i diritti della controparte ai sensi dell'Art. 13 del GDPR 679/2016.
2. I dati di cui entreranno in possesso verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e da parte delle parti verranno implementate tutte le misure di sicurezza nel rispetto del GDPR 679/2016.
3. I dati saranno tenuti dalle parti per tutto il periodo della vigenza del contratto e successivamente per la tenuta degli obblighi fiscali. I dati raccolti verranno usati in modo esclusivo dalle parti, non verranno divulgati a terzi e non saranno comunicati fuori EU o diffusi.
4. Le parti potranno esercitare i diritti secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016.
Articolo 21
Codice Etico e di Condotta
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Condotta consultabile sul sito internet di Venis e del Comune di Venezia e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico e di Condotta di Venis verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Venis e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente punto, Venis, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 22
Ulteriore condizione risolutiva espressa
Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal
Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Venis avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Venis al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
VENIS S.p.A. MAGGIOLI S. p.A.
Il Direttore Generale Il Presidente
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