PUBBLICATO PER ESTRATTO IN GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI
∗ APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/02/2022
PUBBLICATO PER ESTRATTO IN GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI
PUBBLICI N. ** DEL **/**/2022 – CODICE REDAZIONALE ***********
SOMMARIO
ARTICOLO 2 – REQUISITI E PRIORITÀ 8
ARTICOLO 3 – DURATA DEL PIANO FORMATIVO 10
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 11
ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI 13
ARTICOLO 6 – COSTI AMMISSIBILI 15
ARTICOLO 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
.............................................................. 17
ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO 19
ARTICOLO 9 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 23
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO 23
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 24
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI 25
ARTICOLO 13 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 27
ARTICOLO 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 28
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 29
ARTICOLO 17 – NORME DI SALVAGUARDIA 29
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO 30
PREMESSA
Fondolavoro – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese - promuove e finanzia la realizzazione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali, concordati tra le parti sociali riconducibili ai soci di Fondolavoro ovvero UGL
– Unione Generale del Lavoro ed UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, a beneficio dei datori di lavoro ad esso aderenti e loro lavoratori.
Fondolavoro, onde rendere incisivo il proprio contributo nell’ambito di competenza e conseguire efficacemente il proprio oggetto sociale, ha definito la propria programmazione in coerenza con le strategie di sviluppo di cui si è dotata l’Unione Europea, con le programmazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni.
Al tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 25/02/2022, ha deliberato l’approvazione dell’avviso n. 02/2022 recante accesso al conto sistema professionisti 2022. In considerazione della necessità di sostegno per la ripresa al tessuto produttivo dell’economia italiana, anche in applicazione delle linee guida dettate dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)e dai provvedimenti attuativi, si è ritenuto opportuno indirizzare l’avviso 02/2022 a sostegno della formazione delle attività professionali più coinvolte nella consulenza amministrativa e legale alle imprese. L’accesso alle risorse stanziate è calendarizzato per scadenze temporali definite dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro ed indicate nel presente avviso al successivo art. 7.
La dotazione economica per la prima sessione di candidatura di cui al successivo art. 7, che trova copertura nelle risorse assegnate da INPS a Fondolavoro, ammonta a € 100.000,00 (centomila/00).
Per le sessioni di candidatura successive, il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro si riserva di deliberare, nel periodo di vigenza dell’avviso, le relative dotazioni di spesa, con comunicazione al pubblico tramite il sito web istituzionale consultabile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data ultima di presentazione di ogni sessione.
Fondolavoro si riserva di incrementare la dotazione economica del presente avviso e di ogni singola sessione dandone preventiva ed adeguata comunicazione sul proprio sito web all’indirizzo anzidetto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il quadro normativo e regolamentare di riferimento per
l’attuazione del presente avviso include i seguenti atti e norme:
- Legge n. 845/1978;
- Legge n. 388/2000, art. 118;
- accordo interconfederale UGL/UNSIC del 06/07/2009;
- atto costitutivo e statuto sociale di Fondolavoro del 15/07/2009;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
151 del 21/03/2012;
- regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato da ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro con Decreto n. 0000256 del 06/06/2019 e dall’Assemblea di Fondolavoro con delibera del 11/07/2019;
- modello di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/06/2019;
- codice etico di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/06/2019;
- manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro con delibera del 25/02/2022;
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- Regolamento UE n. 1303/2013;
- Regolamento UE n. 1304/2013;
- Regolamento UE n. 1407/2013;
- Regolamento UE n. 1408/2013;
- Regolamento UE n. 651/2014;
- Regolamento UE n. 717/2014;
- Regolamento UE n. 1046/2018;
- Regolamento UE n. 2016/679;
- Comunicazione Commissione UE C (2020) 1863 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990, art. 12;
- Decreto Legislativo n. 196/2003;
- Decreto Legislativo n. 231/2007;
- Decreto Legislativo n. 13/2013;
- Decreto Legislativo n. 33/2013;
- Decreto Legislativo n. 81/2015;
- Decreto Legislativo n. 50/2016;
- Decreto legislativo n. 101/2018;
- Legge n. 2/2009;
- Legge n. 124/2017;
- Legge n. 58/2019, art. 35;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 2, comma 3, lettera a);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- Decreto Interministeriale n. 115/2017;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016;
- Circolare ANPAL n. 13199/2017;
- Circolare ANPAL n. 01/2018;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
27/2014.
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Oggetto del presente avviso è il finanziamento di piani formativi aziendali, preventivamente condivisi dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, presentati dagli enti beneficiari, che nel presente avviso rivestono la qualifica di attuatori, a valere su quota parte delle risorse ripartite da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Il settore d’intervento è espressamente riconducibile alle attività economiche dei datori di lavoro iscritti agli Ordini/Collegi professionali riconosciuti, che esercitano, anche in forma congiunta (associazione professionale, società tra professionisti), attività professionali espressamente ascrivibili ai codici del gruppo M sottogruppo 69 (attività legali e contabilità) della classificazione ISTAT ATECO 2017.
I piani formativi devono soddisfare i fabbisogni di apprendimento dei lavoratori degli enti beneficiari e far esplicito riferimento ad almeno uno tra i campi della formazione in seguito elencati:
− adeguamento delle competenze professionali, in particolare in materia di innovazione tecnologica;
− formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− organizzazione di studio e miglioramento del clima aziendale e della performance;
− adeguamento delle competenze in tema di internazionalizzazione.
In conformità con le disposizioni normative specificamente vigenti, sono ammesse anche le attività formative riconducibili ad adempimenti cogenti previsti dalla legislazione nazionale (formazione obbligatoria).
I piani formativi devono essere articolati in uno o più progetti formativi, a loro volta declinati in una o più edizioni reiterate
e prevedere una serie di attività complementari, armonizzate in una struttura organica, come di seguito specificato:
− preparazione:
o indagini/ricerche/analisi preliminari;
o ideazione/progettazione;
o pubblicizzazione/promozione;
o selezione/orientamento;
− esecuzione:
o docenza/codocenza;
o tutoraggio;
o coordinamento;
o monitoraggio/valutazione;
o bilancio/certificazione delle competenze;
o diffusione/trasferimento dei risultati;
− rendicontazione.
Le modalità ammissibili di erogazione della formazione sono:
− sessioni d’aula, in modalità frontale o interattiva sincrona (videoconferenza);
− a distanza in modalità asincrona (e-learning);
− in autoapprendimento;
− in affiancamento/addestramento (on the job);
− individuale (one to one).
Il piano formativo può, peraltro, prevedere modalità multiple di erogazione della formazione che, tuttavia, non sono consentite a livello di singolo progetto formativo.
In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ad ogni piano ammesso a finanziamento verrà assegnato un codice identificativo univoco che deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al piano.
Gli enti beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione di Fondolavoro, su espressa richiesta, tutto il materiale documentale
realizzato, su supporto cartaceo e/o multimediale, nell’ambito dei piani formativi finanziati, significando che detto materiale può essere utilizzato per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di Fondolavoro medesimo.
ARTICOLO 2 – REQUISITI E PRIORITÀ
Ai fini del presente Avviso l’ente beneficiario assume la qualifica di ente attuatore, come definito dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”, assumendone i relativi diritti ed obblighi.
Requisiti degli enti beneficiari:
− risultare formalmente aderenti a Fondolavoro dal momento della
presentazione del piano formativo e sino alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo medesimo da parte di Fondolavoro, pena revoca del finanziamento concesso; trascorsi 90 (novanta) giorni di calendario dall’acquisizione del rendiconto, nella fattispecie di approvazione da parte di Fondolavoro oltre tale termine, saranno comunque riconosciuti i costi rendicontati, relativi anche ad enti beneficiari che hanno espresso la revoca solo ed esclusivamente oltre tale termine. Tali penalizzazioni non si applicano se l’ente beneficiario che, per caso fortuito, abbia revocato l’adesione procede, entro e non oltre un termine di 2 (due) mesi di calendario, ad effettuare una nuova adesione a Fondolavoro;
− non aver acceso un conto individuale presso Fondolavoro;
− risultare formalmente iscritti agli Ordini/Collegi professionali di cui al precedente art. 1, senza che sia medio tempore intervenuta revoca, cessazione o sospensione dell’iscrizione medesima;
− svolgere attività economica, rilevata per codice ATECO, classificabile tra le attività economiche degli Ordini/Collegi professionali di cui al precedente art. 1;
− non trovarsi in nessuna condizione di difficoltà, come definita dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali;
− applicare, nei confronti dei propri lavoratori, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e le condizioni
retributive/contributive previste dalle leggi in vigore, dai pertinenti contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi sottoscritti;
− essere ammissibili a beneficio, sulla base delle risultanze
dell’interrogazione del registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), effettuata da Fondolavoro in riscontro a quanto da essi stessi espressamente dichiarato.
Ai fini del presente avviso, gli enti beneficiari sono rilevati esclusivamente per codice fiscale.
Requisiti dei piani formativi:
− numero delle ore di formazione non inferiore a 8 (otto);
− importo del finanziamento richiesto non inferiore a € 1.000,00 (mille/00) e non superiore a € 4.000,00 (quattromila/00);
− importo dell’ora formativa allievo (OFA) e unità costo formativo (UCF) come indicati in tabella, significando che i
valori devono essere verificati a livello di singola edizione formativa:
MODALITÀ FORMATIVA | IMPORTO OFA (ORA FORMATIVA ALLIEVO) | IMPORTO UCF * (UNITÀ COSTO FORMATIVO) |
IN AULA (FRONTALE) CON UN NUMERO MINIMO DI 2 ALLIEVI | ≤ 40,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 (2 ALLIEVI) ≤ €/H 120,00 (3 ALLIEVI) ≤ €/H 160,00 (4 ALLIEVI) ≤ €/H 200,00 (5 ALLIEVI) ≤ €/H 240,00 (CON PIÙ DI 5 ALLIEVI) |
IN AFFIANCAMENTO (ON THE JOB) CON UN NUMERO MINIMO DI 2 ALLIEVI | ≤ 40,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 (2 ALLIEVI) ≤ €/H 120,00 (3 ALLIEVI) ≤ €/H 160,00 (4 ALLIEVI) ≤ €/H 200,00 (5 ALLIEVI) |
≤ €/H 240,00 (CON PIÙ DI 5 ALLIEVI) | ||
INDIVIDUALE (ONE TO ONE) | ≤ 120,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 120,00 |
A DISTANZA OVVERO IN AUTOAPPRENDIMENTO (E- LEARNING) | ≤ 15,00 €/H/ALLIEVO | ≤ €/H 15,00 |
∗ In deroga al valore di OFA, al fine di compensare le diseconomie causate da classi di minori dimensioni, ma al
contempo di facilitare la formazione delle micro/piccole imprese o di singoli lavoratori, l’importo di UCF per singola ora di una classe, o dell’attività di affiancamento a due discenti è assimilato all’importo della formazione individuale e riconosciuto sino a €/H 120,00.
L’insussistenza anche di uno solo dei requisiti di accesso sopra evidenziati comporta inderogabilmente la decadenza dell’istanza di finanziamento e l’inammissibilità del piano formativo.
Priorità nella presentazione dei piani formativi:
− rilascio di attestazioni di apprendimento in uscita e/o messa in trasparenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 13/2013 e
normativa collegata, per i lavoratori che partecipano al piano formativo (conformemente con le disposizioni normative vigenti);
− assenza di precedenti finanziamenti erogati all’ente
beneficiario da parte di Fondolavoro;
− presenza di accordi di collaborazione/partenariato concernenti la preparazione e/o esecuzione del piano formativo,
formalizzati tra l’ente beneficiario ed enti pubblici e/o enti privati del settore dell’università, istruzione, ricerca.
ARTICOLO 3 – DURATA DEL PIANO FORMATIVO
Il piano formativo ammesso a finanziamento deve necessariamente essere avviato e concluso entro 6 (sei) mesi di calendario a far data dalla formale notifica della concessione del contributo, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), a pena di decadenza del finanziamento medesimo.
Eventuali proroghe dei termini sopra indicati, comunque non superiori a 60 (sessanta) giorni potranno essere concesse da Fondolavoro, mediante espressa autorizzazione, previa richiesta scritta, debitamente motivata, da prodursi, a mezzo sistema informatico SOFIA, entro la data di scadenza del termine delle attività previste dal piano formativo.
L’ente beneficiario è tenuto a produrre al fondo entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura delle attività del piano, il rendiconto finale certificato dal Revisore assegnato da Fondolavoro.
Eventuali proroghe dei termini sopra indicati, comunque non superiori a 60 (sessanta) giorni di calendario potranno essere concesse da Fondolavoro, mediante espressa autorizzazione, previa richiesta scritta, debitamente motivata, da prodursi, a mezzo sistema informatico SOFIA, entro 15 (quindici) giorni di calendario antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione del rendiconto.
In ogni caso il rendiconto finale certificato dovrà pervenire a Fondolavoro entro il termine ultimo sopra evidenziato, pena l’applicazione delle penali previste dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti” e, se del caso, la revoca del finanziamento concesso.
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Destinatari dei piani formativi sono esclusivamente le lavoratrici e lavoratori degli enti beneficiari evidenziati al precedente articolo 1, per i quali sussiste l’obbligo del versamento del
contributo previsto all’art. 25 della Legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e le lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato.
Ai fini della rendicontazione e del computo a consuntivo del contributo a carico di Fondolavoro, saranno considerati formati i destinatari che avranno partecipato almeno al 70% delle attività formative ad essi destinate, ovvero a percentuali diversamente definite se relative ad attività formative riconducibili ad adempimenti cogenti previsti dalla legislazione nazionale.
La sostituzione/integrazione/cessazione dei lavoratori che partecipano ai piani formativi è consentita alle condizioni e con le modalità espressamente stabilite dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”.
Alla chiusura del piano formativo e della relativa rendicontazione, la liquidazione del finanziamento all’ente beneficiario operata a consuntivo, fermo restando il limite massimo del contributo accordato in approvazione e l’ammissibilità delle attività e delle spese documentate dallo stesso ente beneficiario, sarà inderogabilmente parametrata al monte ore formative allievo previste dal piano formativo (somma algebrica del numero effettivo dei discenti moltiplicato per il numero delle ore in ciascuna edizione), al netto delle franchigie stabilite dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”.
Non sono destinatari delle attività previste nei piani formativi, ma possono parteciparvi in qualità di uditori, solo qualora riconducibili all’ente beneficiario, e non rendicontabili ai fini del computo del contributo:
- lavoratrici e lavoratori con contratto di collaborazione;
- titolari degli enti beneficiari, soci, amministratori e dirigenti;
- consulenti degli enti beneficiari con contratto di
prestazione d’opera a partita IVA;
- lavoratori occasionali di cui all’art. 54 bis della Legge n.
96/2017 e s.m.i.;
- stagisti e tirocinanti;
- lavoratori stagionali anche in assenza di contratto attivo ma con lettera di impegno all’assunzione;
- lavoratori in somministrazione lavoro.
Il numero degli uditori non può eccedere il 50% degli allievi previsti e teoricamente rendicontabili per la singola edizione del progetto formativo. Ai fini del rispetto della percentuale anzidetta, si tiene conto dell’approssimazione all’unità superiore.
Ciascun ente beneficiario può presentare soltanto 1 (uno) piano formativo a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dal presente avviso. Tuttavia, ove l’istanza non venga ammessa a finanziamento, essa può essere riproposta nell’ambito delle seguenti sessioni di candidatura come specificato al successivo art. 7.
Gli enti beneficiari non possono presentare nuove istanze di finanziamento di piani formativi, se: non sono trascorsi almeno
24 (ventiquattro) mesi di calendario dalla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di precedenti istanze di finanziamento a valere sul conto sistema professionisti; non è riscontrata un’anzianità di adesione ininterrotta a Fondolavoro pari almeno a 24 (ventiquattro) mesi di calendario, alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento a valere sul presente avviso.
Nulla osta alla presentazione di istanze di finanziamento a valere sul presente avviso, nella fattispecie di iscrizione dei datori di lavoro di cui al precedente art. 1 all’albo degli ispettori per le verifiche in itinere e/o all’albo dei revisori per le verifiche ex post e la certificazione del rendiconto.
ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI XXXXX
Il conto sistema di cui le risorse poste a finanziamento del presente avviso sono parte, contempla, di fatto, procedure amministrative di accesso su base mutualistica e selettiva.
Pertanto, i finanziamenti concessi da Fondolavoro nel quadro del presente avviso sono assoggettati, senza eccezione alcuna, alla disciplina normativa degli aiuti di Stato. In particolare, per la natura particolare dell’avviso in oggetto, i contributi sono concessi esclusivamente nell’ambito del regime di aiuti d’importanza minore (cosiddetti aiuti “de minimis”), come di seguito specificato:
− Regolamento UE n. 1407/2013 e normativa collegata concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
intensità massima di aiuto alla formazione 100%.
Il regime di aiuti “de minimis” impone che gli enti beneficiari non possano percepire contributi pubblici eccedenti un determinato massimale nei tre esercizi precedenti utilizzati ai fini fiscali, incluso l’esercizio in corso. Gli enti beneficiari sono pienamente responsabili della verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal regime di aiuti suindicato e, in particolare, della verifica che i contributi richiesti non siano cumulati con altri aiuti di Stato ovvero sussidi comunitari, tali da generare un’intensità dell’aiuto superiore ai limiti d’importo consentiti.
Fondolavoro provvederà a verificare, tra l’altro, per ciascun ente beneficiario, la capienza finanziaria nell’ambito del regime di aiuti “de minimis” nonché l’ammissibilità ai sensi della “giurisprudenza Deggendorf” (beneficiari di incentivi pubblici dichiarati dalla Commissione Europea illegittimi o incompatibili con il mercato comune). Gli enti beneficiari, all’atto della presentazione del piano formativo, dovranno produrre apposita dichiarazione circa l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti nel periodo temporale contemplato dal regime di aiuti “de minimis”
e l’insussistenza di condizioni ostative ai sensi della “giurisprudenza Deggendorf”.
Qualora l’ente beneficiario proponente non potesse optare per il cosiddetto regime “de minimis” la proposta verrà automaticamente rigettata.
ARTICOLO 6 – COSTI AMMISSIBILI
I costi ammissibili a finanziamento e relativi massimali sono espressamente specificati nel “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”. Essi sono suddivisi, in base alla tipologia, in macrovoci di spesa:
− macrovoce A: preparazione;
− macrovoce B: esecuzione;
− macrovoce C: costi indiretti di gestione e funzionamento.
I costi riconducibili alla macrovoce A non possono, in nessun caso, eccedere, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle tre macrovoci di spesa.
Parimenti, i costi di cui alla macrovoce C (costi indiretti) non possono mai superare, in fase di presentazione e rendicontazione del piano formativo, il 20% (venti%) del valore totale dei costi diretti del piano formativo, rappresentato dalla sommatoria delle macrovoci di spesa A + B.
- macrovoce A ≤ 0,20 x (macrovoce A + macrovoce B + macrovoce C);
- macrovoce C ≤0,20 x (macrovoce A + macrovoce B).
All’interno delle singole macrovoci non si segnalano limiti di spesa specifici per le singole voci.
Fatta eccezione per le società tra professionisti (STP), per cui valgono le regole generali del “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”, il costo del titolare dello studio, ovvero del professionista
associato impiegato nelle attività di preparazione, erogazione e rendicontazione del piano formativo, può essere oggetto di autodichiarazione e viene ammesso a rendicontazione entro il limite di € 100,00 per ora lavorativa.
In fase di rendicontazione, fermo restando i limiti anzidetti, sono ammesse:
- compensazioni tra voci di spesa all’interno della medesima macrovoce, anche per le voci che non sono state valorizzate in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento del piano formativo (con imputazione importo € 0,00);
- compensazioni tra macrovoci di spesa nel limite massimo del 5% della macrovoce di spesa più alta tra quelle oggetto di variazione.
È ammesso l’affidamento, da parte dell’ente beneficiario, a soggetti terzi delegati/partner allo stesso ente beneficiario non collegati o riconducibili, della realizzazione di parte delle attività previste nel piano formativo, purché nell’ambito di formali contratti, per un ammontare massimo del 30% (trenta%) dell’importo totale del piano formativo medesimo.
Il ricorso alla delega, ammesso sia in fase di candidatura sia in fase attuativa, dovrà essere preventivamente autorizzato da Fondolavoro e dovrà riguardare acquisizioni qualificate di prestazioni che generino un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’ente beneficiario non disponga direttamente e che siano costituite da prestazioni e/o servizi aventi una relazione sostanziale con le attività previste nel piano formativo.
La richiesta di autorizzazione di ricorso alla delega deve essere supportata da valida motivazione e deve contenere l’oggetto della prestazione nonché esplicitarne il contenuto integrativo e/o specialistico.
L’affidamento a soggetti partner non prevede espressamente
l’acquisizione di prestazioni qualificate o specialistiche ma può
genericamente riferirsi a prestazioni o servizi necessari per
l’esecuzione del piano formativo.
ARTICOLO 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
Le domande di finanziamento dei piani formativi, a valere sulle risorse stanziate dal presente avviso, dovranno essere presentate dagli enti beneficiari, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), a pena di decadenza, alle seguenti scadenze temporali:
- tra il 14/03/2022 | e | le | ore | 12:00 | del | 15/04/2022 | (1^ | sessione |
di candidatura); | ||||||||
- tra il 01/06/2022 | e | le | ore | 18:00 | del | 30/06/2022 | (2^ | sessione |
di candidatura); | ||||||||
- tra il 01/09/2022 | e | le | ore | 18:00 | del | 30/09/2022 | (3^ | sessione |
di candidatura); | ||||||||
- tra il 21/11/2022 | e | le | ore | 18:00 | del | 22/12/2022 | (4^ | sessione |
di candidatura). |
In particolare, l’istanza di finanziamento del piano formativo, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario, dovrà tassativamente risultare corredata della documentazione in appresso elencata, prodotta su modulistica appositamente predisposta da Fondolavoro:
a) accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo, debitamente compilato, sottoscritto dalle rappresentanze nazionali/territoriali/settoriali/aziendali dei soci di Fondolavoro, ovvero UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e UGL – Unione Generale del Lavoro;
b) formulario per la presentazione del piano formativo debitamente sottoscritto dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:
− che il piano formativo oggetto della domanda di finanziamento non è stato finanziato da altri fondi
interprofessionali né risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici ovvero di altri finanziamenti di Fondolavoro;
− che l’ente beneficiario non si trova in nessuna condizione
di difficoltà, come definita dalle vigenti disposizioni normative comunitarie e nazionali;
− che per gli amministratori/titolari dell’ente beneficiario
non sussistono carichi pendenti ovvero sentenze passate in giudicato per reati che influiscono sull’affidabilità morale e professionale;
− che per gli amministratori/titolari dell’ente beneficiario
e loro familiari/conviventi, ai fini della concessione del finanziamento da parte di Fondolavoro, non sussistono circostanze impeditive/interdittive ai sensi delle vigenti disposizioni normative antimafia;
− che l’ente beneficiario, ai fini dell’esecuzione e
rendicontazione del piano formativo, s’impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici nonché del presente avviso e del “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti” di Fondolavoro;
− che l’ente beneficiario, ai fini dell’esecuzione e
rendicontazione del piano formativo, s’impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
− che l’ente beneficiario acconsente all’utilizzo, da parte di
Fondolavoro, del materiale documentale realizzato su supporto cartaceo e/o multimediale, nell’ambito del piano formativo, per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di Fondolavoro medesimo;
− che l’ente beneficiario s’impegna a non revocare
l’iscrizione a Fondolavoro per l’intera durata del piano
formativo oggetto di finanziamento, sino ad approvazione del rendiconto del piano formativo medesimo;
− che tutti i documenti afferenti all’istanza di finanziamento
del piano formativo sono conformi con l’originale;
− gli incentivi percepiti nell’ambito del regime di aiuti “de minimis”;
− l’insussistenza di condizioni ostative ai sensi della “giurisprudenza Deggendorf”;
d) estremi identificativi dell’iscrizione all’Ordine/Collegio professionale di riferimento;
e) se il beneficiario non risultasse censito tra gli iscritti a Fondolavoro, copia chiara e leggibile del cassetto previdenziale acquisito da INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in data non antecedente a 10 (dieci) giorni di calendario, attestante l’iscrizione a Fondolavoro;
f) copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario.
ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO
L’accesso alle risorse finanziarie del conto sistema pone in essere una procedura concorsuale di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e normativa collegata. Essa prevede, pertanto, la preventiva verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità e la formazione di una graduatoria di merito determinata sulla base dei punteggi conseguiti, a seguito di valutazione delle domande e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
In sede di valutazione delle istanze, a parità di punteggio conseguito, sarà data priorità all’ordine cronologico di acquisizione a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato).
La verifica di ammissibilità delle istanze è effettuata dal Comitato di Valutazione Ammissibilità (CVA) di Fondolavoro in base
alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al precedente art. 2, rispettando l’ordine cronologico di presentazione (data/ora).
In fase di verifica, Fondolavoro potrà richiedere all’ente beneficiario, a mezzo sistema informatico SOFIA, i chiarimenti e/o integrazioni documentali ritenuti opportuni i quali dovranno pervenire a Fondolavoro, a mezzo sistema informatico SOFIA, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta, a pena di decadenza dell’istanza di finanziamento e inammissibilità del piano formativo.
Ricorrendo tale fattispecie, l’ordine cronologico di presentazione del piano formativo è stabilito al momento (data/ora) di effettiva acquisizione dei chiarimenti/integrazioni documentali, ove reputati esaustivi.
Le domande di finanziamento giudicate ammissibili saranno esaminate dal comitato di valutazione finanziabilità (CVF) ed approvate dal Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro entro
30 (trenta) giorni di calendario successivi alle scadenze temporali stabilite per le singole sessioni.
La valutazione verrà effettuata dal Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF) sulla base degli indicatori di seguito elencati, per ciascuno dei quali sarà riconosciuto un punteggio minimo ed un punteggio massimo.
INDICATORE N. 1 (GRADO DI DETTAGLIO DELLA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E DELLE MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO) – DISPONIBILITÀ 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
Indicatore n. 2 (qualità e coerenza degli obiettivi formativi del piano in RELAZIONE AGLI INDIRIZZI DELL’AVVISO) – DISPONIBILITÀ 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
Indicatore n. 3 (qualità delle metodologie e strumenti di monitoraggio e VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI FORMATIVI) – DISPONIBILITÀ 25 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 25 |
INDICATORE N. 4 (PRESENZA DI PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI) – DISPONIBILITÀ 5 PUNTI | |
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO | PUNTEGGIO MASSIMO = 5 |
Indicatore n. 5 (presenza di azioni formative finalizzate al ricollocamento DEI LAVORATORI) - DISPONIBILITÀ 5 PUNTI | |
PRESENZA PER ≥ 25% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 5 |
PRESENZA PER < 25% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 0 |
INDICATORE N. 6 (PRESENZA DI ATTESTATI DI APPRENDIMENTO E/O MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE IN USCITA DEI LAVORATORI IN FORMAZIONE CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SPECIFICAMENTE VIGENTI) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
PRESENTE PER > 75% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 10 |
PRESENTE PER ≥ 25% ≤ 75% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 5 |
PRESENTE PER < 25% DEI LAVORATORI | PUNTEGGIO = 0 |
INDICATORE N. 7 (PRESENZA DI ACCORDI DOCUMENTATI DI COLLABORAZIONE O PARTENARIATO CON ENTI PUBBLICI/PRIVATI DEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA OVVERO ENTI PARITETICI BILATERALI LIMITATAMENTE ALLA FORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO) – DISPONIBILITÀ 10 PUNTI | |
PRESENZA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE/PARTENARIATO | PUNTEGGIO = 10 |
ASSENZA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE/PARTENARIATO | PUNTEGGIO = 0 |
Indicatore n. 8 (precedenti finanziamenti erogati da fondolavoro nei 48 mesi antecedenti all’ente beneficiario i cui lavoratori partecipano al piano FORMATIVO) – DISPONIBILITÀ 15 PUNTI | |
ASSENZA DI PRECEDENTI FINANZIAMENTI | PUNTEGGIO = 15 |
PRESENZA DI PRECEDENTI FINANZIAMENTI | PUNTEGGIO = 0 |
Il Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF), al fine di migliorare la comprensibilità e la comparazione delle valutazioni, per i criteri qualitativi esprimerà un giudizio sintetico tra quelli predeterminati della tabella sottostante, cui corrisponde un coefficiente matematico da utilizzarsi quale moltiplicatore del punteggio massimo attribuibile.
I giudizi con i relativi coefficienti sono i seguenti:
- completamente insufficiente o non valutabile 0/5
- insufficiente 1/5
- sufficiente 2/5
- discreto 3/5
- buono 4/5
- ottimo 5/5
Il punteggio più alto che potrà essere conseguito sarà pari a 120 punti.
A parità di punteggio conseguito, la priorità verrà attribuita in base all’ordine cronologico (data/ora) di presentazione delle istanze di finanziamento.
Saranno ritenuti finanziabili esclusivamente i piani formativi valutati con un punteggio minimo di 72/120, salvo verifica delle risorse effettivamente disponibili a seguito della formazione della graduatoria. I piani formativi giudicati inammissibili ovvero ammissibili ma non finanziabili potranno essere riproposti nelle sessioni successive, nei termini temporali di cui al precedente art. 7.
Le graduatorie dei piani formativi ammessi/non ammessi a finanziamento nell’ambito del presente avviso saranno pubblicate
nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/ entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi all’approvazione delle graduatorie stesse.
Agli enti beneficiari, entro le medesime date, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), sarà notificato l’esito dell’istruttoria delle istanze di contributo e trasmessa la convenzione per affidamento dei piani formativi.
Nella stessa comunicazione, in caso di esito positivo, verranno notificati: la durata dei piani formativi; il codice univoco CIPIAF (Codice Identificativo Piano Formativo); il nominativo del revisore assegnato da Fondolavoro, cui l’ente beneficiario dovrà conferire formale incarico per l’esecuzione delle verifiche ex post e la certificazione del rendiconto del piano formativo (spese sostenute e procedure applicate).
ARTICOLO 9 – TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento concesso da Fondolavoro verrà erogato in un’unica soluzione con rimborso a saldo delle spese sostenute, in assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla formale approvazione del rendiconto del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.
Il pagamento degli importi spettanti all’ente beneficiario sarà eseguito dietro presentazione di regolare nota di debito, giuste diposizioni di cui al “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO
L’esecuzione è la fase che segue l’approvazione del piano formativo. Essa consiste nella materiale realizzazione delle attività indicate nel piano formativo, con riferimento a quanto
approvato da Fondolavoro in sede di valutazione dell’istanza di
finanziamento.
Gli adempimenti ed obblighi, cui l’ente beneficiario dovrà ottemperare in fase di esecuzione del piano formativo, sono espressamente specificati nel pertinente “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti”.
Tutti i documenti afferenti al piano formativo dovranno essere conservati presso il luogo indicato dall’ente beneficiario, in originale ovvero copia conforme con l’originale, per 10 (dieci) anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento del piano formativo medesimo ed esibiti su espressa richiesta di Fondolavoro ovvero delle Autorità preposte alla vigilanza.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO
La rendicontazione è la fase che segue la conclusione del piano formativo. Essa riguarda l’attestazione delle attività effettuate e delle spese sostenute per l’esecuzione del piano formativo, con riferimento a quanto approvato da Fondolavoro in sede di valutazione dell’istanza di finanziamento.
Il rendiconto certificato dovrà essere inviato a Fondolavoro, da parte dell’ente beneficiario, a mezzo sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), entro
90 (novanta) giorni di calendario dalla data di effettiva conclusione del piano formativo.
Gli adempimenti ed obblighi, cui l’ente beneficiario sarà tenuto ad ottemperare in fase di rendicontazione del piano formativo, sono chiaramente specificati nel manuale delle procedure di gestione e controllo delle attività formative.
In particolare, dovrà necessariamente pervenire, nei termini temporali prescritti, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), la seguente documentazione:
− comunicazione di presentazione del rendiconto del piano formativo debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare dell’ente beneficiario;
− formulario per la rendicontazione del piano formativo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante/titolare
dell’ente beneficiario, recante l’imputazione del finanziamento di Fondolavoro, l’eventuale cofinanziamento privato apportato dall’ente beneficiario medesimo, il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per singolo progetto formativo;
− relazione finale di piano formativo debitamente sottoscritta
dal rappresentante legale/titolare dell’ente beneficiario;
− nota di debito di importo pari alla somma richiesta a saldo, con la seguente dicitura: “fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 633/1972 e normativa collegata” (sulla nota di debito deve essere apposta marca da
bollo negli importi di legge);
− certificazione del rendiconto rilasciata dal revisore incaricato;
− copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare dell’ente
beneficiario.
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI
Il rendiconto del piano formativo deve essere certificato, entro i termini di cui al precedente art. 11, dal revisore per la verifica ex post selezionato da Fondolavoro, in fase di approvazione dell’istanza di finanziamento. La certificazione ha inderogabilmente ad oggetto le spese sostenute e le procedure applicate.
Il revisore è tenuto ad eseguire la verifica del rendiconto certificando la totalità dei costi dichiarati per l’esecuzione del piano formativo. L’importo dei compensi che l’ente
beneficiario è tenuto a corrispondere al revisore incaricato per l’esecuzione delle verifiche ex post e la certificazione del rendiconto del piano formativo, è determinato da Fondolavoro con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul proprio sito web all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
In fase di verifica, il revisore può richiedere all’ente beneficiario chiarimenti e/o integrazioni documentali a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). I chiarimenti/integrazioni documentali devono pervenire al revisore, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta, a mezzo sistema informatico (SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato). Il revisore ha facoltà di non tener conto dei chiarimenti/integrazioni documentali trasmessi oltre detto termine.
Ricorrendo tale fattispecie, i termini temporali per la certificazione del rendiconto e la conseguente erogazione del finanziamento sono sospesi per il tempo accordato per l’acquisizione dei chiarimenti e/o integrazioni documentali.
L’ente beneficiario, in quanto titolare del finanziamento, è vincolato ad accettare, senza eccezione alcuna, le verifiche ispettive in itinere ed ex post disposte da Fondolavoro ed eseguite per il tramite dei soggetti incaricati. Al riguardo, si precisa che, per garantire la necessaria imparzialità e qualità dei controlli, le ispezioni in itinere ed ex post sono eseguite da due distinti revisori, entrambi selezionati da Fondolavoro.
Si precisa che, secondo quanto previsto dal “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti” e dal presente avviso, in considerazione dell’esiguità economica dei piani formativi, l’ente beneficiario dovrà contrattualizzare unicamente il revisore incaricato per l’esecuzione delle verifiche ex post e certificazione del rendiconto.
I costi delle verifiche in itinere saranno a carico di Fondolavoro che le disporrà su base campionaria.
ARTICOLO 13 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il rendiconto certificato dal revisore è sottoposto a verifica di conformità da parte dell’area amministrazione e supporto tecnico alla rendicontazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro. In assenza di elementi ostativi, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi all’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio di Amministrazione, Fondolavoro eroga la somma spettante, se dovuta, ovvero procede all’eventuale revoca del finanziamento concesso o parte di esso.
Il pagamento del contributo resta, senza eccezione alcuna, subordinato alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi riscontrati in fase di approvazione dell’istanza di finanziamento e verificati in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo. In difetto, Fondolavoro si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.
ARTICOLO 14 – DEROGHE
Considerata la ridotta dimensione economica dei piani formativi oggetto del presente avviso, sono disposte le seguenti deroghe alla disciplina generale del conto sistema:
− incompatibilità soggettive: il formatore può assumere il ruolo contestuale di tutor, responsabile di piano formativo e coordinatore di progetto formativo;
− rendicontazione: nella fattispecie in cui il professionista,
titolare dell’ente beneficiario, svolga direttamente attività a vario titolo nell’ambito del piano formativo (formatore, ecc.), ai fini della rendicontazione delle spese sostenute sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’attività svolta (ore docenza, ecc.).
ARTICOLO 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e alla
normativa nazionale collegata s’informa che:
− il conferimento dei dati è necessario ai fini del
perfezionamento dell’istruttoria dell’istanza di finanziamento da parte di Fondolavoro. L’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di valutare e approvare la domanda di finanziamento;
− il trattamento dei dati viene effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata. Il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all’interno della sede di Fondolavoro, esso è comunque responsabile unicamente per l’adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;
− destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e
diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, può essere il personale di Fondolavoro, secondo le aree di specifica competenza. I dati vengono trattati per l’intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
− con l’invio dell’istanza di finanziamento, l’ente beneficiario
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati;
− titolare del trattamento dei dati è Fondolavoro con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00.
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Xxxxxx Xxxxx,
reperibile all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
xxx@xxxxxxxxxxx.xx. Gli enti beneficiari possono richiedere al titolare del trattamento dei dati tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei propri diritti, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del
presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di Fondolavoro.
ARTICOLO 17 – NORME DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato, per esigenze tecniche e/o amministrative, a insindacabile giudizio di Fondolavoro in ogni momento.
Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni del “regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo” ed al “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti” pubblicati nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI
Il presente avviso ed il “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema professionisti” sono pubblicati nel sito web di Fondolavoro all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/.
Per garantire a tutti i potenziali interessati parità di condizioni di accesso alle informazioni, eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni, riferite ai contenuti del presente avviso ovvero del “regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo” e “manuale delle procedure delle attività formative riferite al conto sistema
professionisti”, devono essere inoltrate per iscritto
all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Le disposizioni del presente avviso costituiscono parte integrante e sostanziale delle procedure del conto sistema professionisti declinate dai pertinenti manuali, unitamente alla modulistica (modelli FLAV) messa a disposizione da Fondolavoro sul proprio sistema informatico SOFIA (Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato), all’indirizzo web xxxxx://xxxxx0.xxxxxxxxxxx.xx/.