CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO DANNI
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IMPRESE e PROFESSIONI
Fascicolo Informativo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO DANNI
DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA'
CIVILE TERZI E GARANZIA DI
MANUTENZIONE
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
Informativa ex art.13 ◼
del D.lgs.196 del 30/6/2003
Nota Informativa ◼
Glossario ◼
Condizioni di assicurazione ◼
della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
deve essere consegnato al Contraente prima
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 2
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 10
Modalità d’uso dei dati personali pag. 11
Diritti dell'interessato pag. 12
POLIZZA CAR APPALTI
Glossario pag. 13
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Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00
Telefono x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
N.B. gli articoli indicati qui di seguito sono indicati all’interno dello schema tipo di copertura assicurativa indicato dal D.M. n. 123 del 12/03/2004
POLIZZA CAR APPALTI
Il presente contratto può avere durata poliennale, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo. Pertanto la copertura assicurativa cesserà senza obbligo di disdetta da parte dei Contraente (art. 5 delle Condizioni generali di contratto). Tuttavia, qualora al temine della copertura risulti necessario prorogare l’operatività della polizza, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire, ferma restando l’assenza di tacito rinnovo.
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione contro (Sezione A) i danni materiali e diretti che un’opera può subire durante la fase di realizzazione, da qualunque causa determinati salvo quanto espressamente escluso, e in un’assicurazione di Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T. – Sezione B), che offre all’Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, conseguenti ad un fatto accidentale connesso con l’esecuzione dei lavori di cui alla Sezione A.
Principale obiettivo della polizza è quello di tutelare l’impresa appaltatrice, che ha ottenuto la commessa sulla base di una gara pubblica di appalto, da tutti quei problemi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell’opera, e che potrebbero causare danni all’opera stessa o a terzi.
Alcune delle garanzie previste sono prestate a “primo rischio assoluto” (esempio garanzia Costi di Demolizione e sgombero).
“Avvertenza”
La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.
Esempio:
Somma assicurata: 20.000 euro Danno accertato: 30.000 euro
Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall’articolo 3, 6, 7, 8 delle “Condizioni generali di Assicurazione Sezione A”, art. 11 e 12 delle “Condizioni generali di Assicurazione Sezione B”, nonché art. 16 delle “Norme comuni alle sezioni A e B”.
E’ bene ricordare che ulteriori limitazioni ed esclusioni sono indicate nella sezione “Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature da cantiere”.
E inoltre specifiche delimitazioni della copertura sono riportate nell’art. 2 Sezione A e nell’art. 10 Sezione B.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
POLIZZA CAR APPALTI
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli accordi presi con l’Impresa di Assicurazione ed espressamente indicati nelle relative clausole del contratto, nonché all’art. 17 delle “Norme comuni alle sezioni A e B”.
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Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Per quanto concerne la garanzia RCT il massimale è fissato in misura percentuale rispetto alla somma assicurata per la Sezione A : si rimanda per il dettaglio all’art. 14 della Sezione B.
Esempio:
Valore dell’opera: € 100.000,00 Importo del sinistro: € 80.000,00 Indennizzo: € 80.000,00
Valore dell’opera: € 100.000,00 Importo sinistro: € 120.000,00 Indennizzo: € 100.000,00
Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
Tale regola si applica a tutti i sinistri quale che sia la garanzia colpita. L’assicurazione parziale è prevista dall’art. 24 delle Norme comuni alle sezioni A e B.
Esempio
Valore dell’opera = € 400.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00 Importo del sinistro = € 100.000,00
Proporzione tra importo assicurato e valore dell’opera = 200.000/400.000 = 50% (è stata assicurata solo la metà del valore dell’opera)
Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Esempio:
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Franchigia
A) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00 Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
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B) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00 Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo 24 delle “Norme comuni alle sezioni A e B”.
4.Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio-
Nullità
“Avvertenza”
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’art. 19 delle “Norme comuni alle sezioni A e B”, nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede casi specifici di nullità.
5.Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
POLIZZA CAR APPALTI
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si
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verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
Rimandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio
Esempio
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, il Comune committente dei lavori ha deciso di cambiare il tratto di strada sul quale far eseguire i lavori di asfaltatura all’impresa appaltatrice; quello originario aveva tratti in salita e due ponti per il superamento di altrettanti corsi d’acqua, quello nuovo è totalmente pianeggiante e privo di ponti.
oppure
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, il locale ufficio postale ha deciso di affidare all’impresa appaltatrice oltre all’imbiancatura degli uffici della propria sede anche il rifacimento dell’impianto elettrico di una parte dell’immobile.
6.Premi
Il premio è sempre determinato in via anticipata per l’intero periodo di copertura.
Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
“Avvertenza”
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.
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7. Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
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8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell’Impresa.
9 . Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi, i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza
La decadenza dal diritto all’indennizzo in caso inadempimento degli obblighi in caso di sinistro previsti dall’art. 20 delle Norme comuni alle sezioni A e B.
10. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
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“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall’art. 20 e seguenti delle Norme comuni alle Sezioni A e B.
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Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Xxxxxx. Per il dettaglio vedere l’art. 22 delle Norme comuni alle Sezioni A e B.
Per quanto riguarda il pagamento dell’indennizzo si rimanda per il dettaglio all’art. 27 norme comuni alle Sezioni A e B.
13. Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx (fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 /
000.000.00 - e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
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c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx;
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d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxxx
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali in applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”6.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., ad Europ Assistance S.p.A. e a Belfor Italia S.r.l. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati della fornitura di servizi stumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati e taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
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• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota6, che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati7 dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
• organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione X.X. Xxxxxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;
• nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx, 00 - Xxxx) ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle
Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il
consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
POLIZZA CAR APPALTI
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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I N F O R M A T I V A
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa8; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9.
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxx - (Xxx. 02/00.00.00.00 – Fax 02/00.00.00.00
POLIZZA CAR APPALTI
– e.mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) 10.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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MOD. PB 036.480.1210 - DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
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