SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE
SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata in triplice originale TRA
• Il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), con sede in Cortina d’Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA n. 00087640256, rappresentato in questo atto dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxx, nata a Gorizia il 19/07/1954, domiciliato/a per la carica presso la Sede Municipale di Cortina d’Ampezzo, che agisce in nome e per conto del Comune medesimo in qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, autorizzata alla stipula del presente atto dal Decreto sindacale n. 4 del 01.04.2014, (in seguito più brevemente indicato come Locatore);
E
• Rai Way S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, capitale sociale € 70.176.000 i.v., C.F. e P. IVA n. 05820021003, Direzione e Coordinamento RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx xx 00, nella persona dell’Arch. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma, il 23/04/1966, e domiciliato ai fini della carica in Roma, via Teulada n. 66, in qualità di responsabile per Rai Way S.p.A. dell’Area Valorizzazione del Patrimonio della
U.O. Commerciale, Contratto RAI e Valorizzazione Immobiliare, giusta procura del 24/05/2012, Repertorio n. 67906, a rogito del Notaio Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx in Roma (in seguito più brevemente indicata come Conduttore);
• Rai Way S.p.A. e il Comune di Cortina d’Ampezzo, sono conseguentemente intesi come “Parti”.
PREMESSE
1. Il Comune di Cortina d’Ampezzo è l’unico ed esclusivo proprietario dell’immobile sito nel medesimo Comune in via Marconi n. 15, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al Foglio n. 69, Particella n. 3116, Sub 26-27-28, Categoria D/1;
2. Sono intervenuti accordi tra Rai Way S.p.A. e il Comune di Cortina d’Ampezzo per la locazione di parti dell’immobile di cui al precedente punto 1, e che dette parti vengono meglio identificate nel progetto allegato al presente contratto, secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate;
3. Con determinazione n. del , il Comune di Cortina d’Ampezzo ha stabilito di formalizzare, attraverso la stipula di apposita scrittura privata, la locazione delle porzioni immobiliari facenti parte dell’immobile di cui al precedente punto 1, necessarie per l’installazione di impianti per reti di comunicazione elettronica;
4. L’efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata al rilascio da parte di tutti gli Enti/Autorità competenti di tutte le necessarie autorizzazioni / permessi / concessioni / nulla osta richieste da parte di Rai Way;
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola
clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime;
Ciò detto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 – OGGETTO
Il Locatore, dichiarando di averne titolo ed assumendosi tutte le conseguenti responsabilità civili e penali, concede in locazione, al Conduttore che come sopra rappresentato accetta, le porzioni immobiliari situate all’interno dell’immobile, sito nel Comune di Cortina d’Ampezzo, in xxx Xxxxxxx x. 00, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al Foglio n. 69, Particella n. 3116, Sub 26-27-28, Categoria D/1, così come meglio individuate nel progetto allegato che, controfirmato da entrambe le Parti, costituisce parte integrante del presente contratto (Xxx.xx 1) e, più precisamente:
• porzione di stanza tecnica al piano ammezzato per il posizionamento di n. 1 (uno) Rack per l’alloggiamento di apparecchiature tecniche di trasmissione;
• spazio in facciata per l’installazione di una antenna parabolica di diametro 60 cm, necessaria ai fini del transito dei segnali verso l’impianto di proprietà Rai Way;
• Spazio posto all’esterno dell’immobile di cui al primo comma del presente articolo, posto a sinistra dell’ingresso, necessario ai fini
dell’installazione di apparecchiature per il riversamento dei contenuti giornalistici da utilizzare in autonomia, in casi di necessità e di urgenza.
E’ altresì concessa al Conduttore la facoltà di installare il passaggio di tutti i cavi sia interni che esterni al fabbricato, necessari per il collegamento degli apparati di cui sopra, come evidenziato nel progetto (Xxx.xx 1). Tale facoltà di installazione relativa ai cablaggi è subordinata alle imprescindibili condizioni di messa in sicurezza, di decoro, di ordine e di pulizia dei cavi stessi.
Il Locatore dichiara che sugli spazi oggetto della presente scrittura privata di locazione, non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità al Conduttore.
Il Locatore autorizza il Conduttore, ed il personale dallo stesso incaricato/autorizzato, al libero e continuo accesso all’immobile concesso per quanto necessario all’installazione, uso e manutenzione degli apparati. Per questo e per gli interventi urgenti atti a garantire la continuità del servizio, il Locatore consegnerà le chiavi dei locali al Conduttore sotto la propria responsabilità.
ART. 3 – SCOPO
Gli spazi dell’immobile oggetto della locazione saranno utilizzati esclusivamente dal Conduttore per l’installazione ed il mantenimento di infrastrutture per reti di comunicazione elettronica relative ad un Ponte Video Temporaneo e/o per altra destinazione comunque inerente l’attività sociale di Rai Way o delle società sue consociate. Il Conduttore, previa autorizzazione del Locatore, potrà, a sua cura e
spese, eseguire sugli spazi concessi in locazione i necessari lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti.
ART. 4 – CLAUSOLE ACCESSORIE
E’ data facoltà al Conduttore di procedere, in qualsiasi momento secondo le proprie future necessità, all’integrazione e/o alla sostituzione degli impianti con altri, anche di diversa tipologia, purché conformi alla normativa vigente e comunque di installare negli spazi concordati e ricevuti in locazione, e/o sui propri impianti, tutte le apparecchiature, le attrezzature e le dotazioni in genere comunque necessarie allo svolgimento di attività coerenti con la propria ragione sociale. Il Locatore riconosce, pertanto, al Conduttore la facoltà di richiedere alle competenti Pubbliche Autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse indispensabile, il Locatore si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione, fermo restando che, in entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Conduttore.
ART. 5 – DILIGENZA. DIVIETO DI CONCESSIONE A TERZI.
Il Conduttore si servirà degli spazi concessi in locazione per l’uso di cui al precedente art. 2, custodendo e conservando gli stessi con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Conduttore non può concedere a terzi il godimento degli spazi oggetto del presente contratto.
Sono poste a carico del Conduttore le spese ordinarie per la conservazione e la pulizia degli spazi concessi in locazione, nonché
le spese di fornitura di energia elettrica per il corretto funzionamento degli impianti installati.
ART. 6 – CANONI
Il Conduttore corrisponderà al Locatore un importo di canone annuo pari a 1 (un) euro per la locazione di quanto pattuito con il presente contratto. Il Conduttore provvederà ad attivare un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica necessaria per il corretto funzionamento degli impianti installati del quale si farà carico in senso economico ed amministrativo.
ART. 7 – RISERVATEZZA E PRIVACY - D.LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
Ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/2003, le parti si informano
reciprocamente che i dati da ciascuna di esse forniti all'altra saranno utilizzati con modalità informatiche e cartacee per scopi di programmazione delle attività, adempimento di obblighi contabili e fiscali, servizi di controllo interno e gestione dell’eventuale contenzioso nell’ambito dell’amministrazione del presente Contratto. Il conferimento dei dati richiesti ed elaborati per tali scopi è necessario per adempiere alle attività precontrattuali, nonché ad obblighi di legge e contrattuali. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a banche e istituti di credito, consulenti e liberi professionisti, società del gruppo RAI (in particolare alla capogruppo RAI Radiotelevisione Italiana), società e imprese fornitrici, società di revisione, amministrazioni ed enti pubblici, uffici giudiziari. Ai sensi degli artt. 7 e 9 DLGS 196/2003 le Parti potranno accedere ai registri
del Garante; ottenere informazione circa i dati che le riguardano; ottenerne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il reciproco consenso a trattare e comunicare i propri dati personali per le finalità suesposte.
ART. 8 – DURATA
La durata della presente scrittura privata di locazione, viene dalle parti convenuta in anni 4 (quattro), non rinnovabile tacitamente, con decorrenza dalla data di attivazione degli impianti, così come riportata in apposito verbale che, allegato al presente contratto sub 2, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il Conduttore, al cessare dell’esigenza di RAI – Radiotelevisione Italiana Spa di disporre degli spazi condotti in locazione da Rai Way, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone preavviso mediante lettera raccomandata A.R., da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Il Locatore per qualsiasi propria esigenza, o per motivi di interesse pubblico, potrà recedere anticipatamente dal presente contratto dandone preavviso mediante lettera raccomandata A.R., da inviarsi
almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
In ogni caso farà fede la data di presentazione all’Ufficio Postale accettante.
ART. 9 – SICUREZZA
Le Parti dichiarano e si impegnano espressamente, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adempiere tempestivamente e comunque entro la data di decorrenza del presente contratto, agli obblighi di informazione e di aggiornamento circa i possibili rischi da interferenze, sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione e sulle misure di protezione ed emergenza collegate all’attività delle Parti, nonché si impegnano a procedere alla redazione/sottoscrizione della documentazione richiesta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo il DUVRI), ai sensi del D.lgs. del 09/04/2008 n. 81 successivamente modificato con D.lgs. del 03/08/2009 n. 106 e ss. mm. ii.
Il Locatore dichiara, assumendo al riguardo ogni responsabilità civile e penale, di avere titolo per costituire a favore del Conduttore sulle porzioni immobiliari concesse, tutti i diritti oggetto del presente Contratto. Inoltre dichiara:
• Che le porzioni immobiliari concesse, complete delle infrastrutture edili, tecniche, elettriche e tecnologiche etc., sono state realizzate nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche e rispondono a tutte le norme tecniche previste nonché a tutte le prescrizioni vigenti ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., di seguito ‘TUS’).
• Che gli impianti ivi presenti sono stati realizzati nel rispetto delle normative esistenti e delle autorizzazioni ASL che rispondono alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, e sono accompagnati, nel caso di assoggettamento a forme di certificazione o di omologazione, dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
• Di operare nel rispetto della vigente normativa sanitaria ed in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs.81/08 e ss. mm. ii.
Il Conduttore a sua volta dichiara:
• Che gli impianti che intende installare rispettano tutte le normative vigenti, in particolare quelle ambientali e sanitarie e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, e sono accompagnati, nel caso di assoggettamento a forme di certificazione o di omologazione, dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
• Di operare nel rispetto della vigente normativa sanitaria ed in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs.81/08 e ss. mm. ii.
• Di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva della copia dell’Attestato in ordine alla prestazione energetica dell’unità immobiliare.
ART.10 – CLAUSOLE FISCALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Le spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico del Conduttore che provvederà anche allo svolgimento delle relative incombenze.
ART. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
ART. 12 – RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI
Alla scadenza del contratto il Conduttore provvederà a rimuovere gli impianti, che sono e restano di sua esclusiva proprietà o dei suoi terzi aventi causa, e dovrà ripristinare a proprio carico i locali come prima del suo intervento.
ART. 13 – RESPONSABILITA’
Il Conduttore, garantendo la custodia dell’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, si assume ogni e qualsiasi responsabilità a persone e/o cose, a terzi e/o al Locatore per gli eventuali danni arrecati dal proprio personale o dai suoi incaricati e/o dai propri apparecchi. Resta peraltro inteso che gli eventuali danni dovranno essere contestati al momento della riconsegna dell’immobile o nel momento dell’eventuale incidente ed entro il termine di sei mesi successivi a tali momenti.
Il Conduttore è costituito custode dell'immobile locato ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c.. Il Conduttore è altresì responsabile per il deterioramento e per tutti i danni alla cosa locata, che avvengano nel corso della locazione, per cause imputabili al conduttore medesimo.
Il Conduttore dichiara che i propri impianti sono coperti da polizza assicurativa All Risks Property n. 276 00254912 - Ina Assitalia a contraenza Rai Way S.p.A.
ART. 14– ESIGENZE DEL LOCATORE
Qualora il Locatore abbia la necessità di effettuare lavori di manutenzione sull’immobile concesso in locazione, oggetto del presente contratto, lo stesso si impegna a darne comunicazione al Conduttore con congruo anticipo e, comunque, ad arrecare allo stesso il minor pregiudizio possibile. Ogni spostamento degli impianti che si rendesse necessario per consentire l’esecuzione di detti lavori dovrà essere preventivamente autorizzato dal Conduttore.
ART. 15 – RINVIO AD ALTRE FONTI NORMATIVE
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le Parti fanno riferimento alle vigenti norme di legge.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente al presente contratto si intende competente il Foro di Belluno.
ART. 17– DOMICILI CONTRATTUALI
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: Il Locatore:Corso Xxxxxx x. 00 - Xxxxxxx x’Xxxxxxx (XX)
Il Conduttore: Xxx Xxxxxxx x. 00 - Xxxx
Cortina d’Ampezzo, lì
Il Locatore Il Conduttore
Per approvazione specifica degli Artt.:
ART. 1 – PREMESSE ART. 2 – OGGETTO
ART. 4 – CLAUSOLE ACCESSORIE
ART. 5 – DILIGENZA. DIVIETO DI CONCESSIONE A TERZI. ART. 6 – CANONI
ART. 8 – DURATA ART. 9 – SICUREZZA
ART.10 – CLAUSOLE FISCALI E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO ART. 12 – RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 13 – RESPONSABILITA’
ART. 14– ESIGENZE DEL LOCATORE ART. 16 – FORO COMPETENTE
ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.
Il Locatore Il Conduttore