AVVISO INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA ID SINTEL N. 162738075
Firmato da:
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 16-12-2019 09:20:33 a: 16-12-2024 09:20:33
Certificato emesso da: Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 14-12-2022 13:34:09
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
AVVISO INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA ID SINTEL N. 162738075
GARA 2022-374-TH – Indagine di mercato finalizzata a un affidamento diretto del servizio di gestione del canile sanitario e canile rifugio per il Distretto 2 dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana.
Si rende noto che questa Azienda ULSS 7 Pedemontana, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i., intende attivare una procedura di affidamento diretto del servizio di gestione del canile sanitario e canile rifugio per il Distretto 2 per conto dei Comuni ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra l’ex ULSS n. 4 “Alto Vicentino (ora Azienda ULSS 7) e i Comuni del suo territorio per la gestione integrata delle funzioni e dei servizi di canile e connessi, registrata con n.1202 degli atti non repertoriati privati del Comune di Marano Vicentino in data 31.08.2015.
Il Comune di Marano Vicentino, ai sensi dell’art. 4 di cui alla sopracitata Convenzione, è stato individuato quale Comune capofila, come soggetto incaricato della gestione delle funzioni e dei servizi dedicati agli animali in nome e per conto dei Comuni del Distretto 2, compresa l’esecuzione dei contratti in essere e la gestione degli altri incarichi e adempimenti relativi.
Il Comune di Marano ha delegato in via d’urgenza l’Azienda ULSS 7 Pedemontana a espletare la gara per l’affidamento diretto per mesi 12 del servizio in oggetto.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO:
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria proposta economica completa delle specifiche tecniche entro il termine del 23.12.2022 ore 12:00 ESCLUSIVAMENTE SUL PORTALE ARIA/SINTEL ID N. 162738075.
Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.
Requisiti del servizio richiesto:
Il Comune di Schio ha realizzato, in un’area agricola di via Fornaci una nuova struttura da adibire a canile. La nuova struttura è stata realizzata in base a quanto previsto dalla normativa di settore e in particolare dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge regionale del Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.
La citata struttura prevede la presenza di due immobili fisicamente separati: uno da adibire a canile sanitario, l'altro da adibire a canile rifugio. In base al numero di cani gestiti negli ultimi anni presso le strutture private a cui è stato affidato il servizio sono state definite le caratteristiche della nuova struttura che sono descritte sinteticamente di seguito:
CANILE SANITARIO
E’ la struttura ove vengono ricoverati i cani di cui non si conosce la storia clinica raccolti liberi e vaganti nel territorio dei 32 Comuni del Distretto 2 Alto Vicentino.
E' dotato di 8 box, tutti potenzialmente con le caratteristiche sufficienti e necessarie per ospitare cani da tenere in isolamento per un periodo di almeno 10 giorni o più, deciso dal Veterinario dell’Aziendal Ulss responsabile sanitario della struttura.
Adiacenti ai box sono rispettivamente presenti: un ufficio, una infermeria, un locale per la degenza degli animali operati o in terapia che devono essere tenuti sotto stretta osservazione, un locale per la toelettatura igienica, un servizio igienico e uno spazio per lavaggio ciotole-dispensa dotato anche di congelatore per riporre le spoglie degli animali deceduti prima di essere smaltiti come da normativa vigente.
CANILE RIFUGIO
La struttura ospita i cani usciti dal canile sanitario, trascorso il periodo di osservazione.
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Xxx xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) - C.F. e P. IVA 00913430245 Centralino Bassano del Grappa: 0424/888111 - Centralino Santorso: 0445/571111 - Fax 0424/885223
PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx – sito web: xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx
E' dotato di 4 box costruiti con dimensioni tali da ospitare fino a un massimo di 3 cani ciascuno. L'obiettivo a cui tendere, infatti, è di fare in modo che, a meno di casi particolari, i cani possano convivere negli stessi spazi.
Il nuovo canile è stato infatti progettato seguendo i principi sintetizzati di seguito, a cui, quindi, dovrà ispirarsi anche la futura gestione.
Negli ultimi anni la struttura canile a livello concettuale ha avuto una notevole evoluzione; il canile non va pensato come un luogo di arrivo per l'animale, ma di passaggio, pertanto va studiato e progettato come tale. Nel canile il cane deve acquisire un bagaglio di conoscenze che mettano in luce le sue abilità e le sue doti per facilitarne l'adozione. Tutto ciò si concretizza, dove possibile per la disponibilità di spazio, nel parco canile che si differenzia dal canile tradizionale per box di più ampie dimensioni e un'abbondante presenza di aree verdi, come le buone pratiche riferite al benessere animale pretendono.
L'immobile destinato a rifugio prevede quindi, per ciascun box, tre tipi di spazi: una parte chiusa, una parte all'aperto, ma coperta, e uno spazio completamento scoperto. Negli spazi immediatamente limitrofi sono invece previsti ampi spazi verdi per lo sgambamento.
L'obiettivo è che la struttura diventi sempre più aperta alla cittadinanza, dinamica e attrattiva. Uno spazio che fornisca una serie di servizi incentrati sul rapporto uomo-animale per una maggiore conoscenza reciproca, ampliando quindi le funzioni del canile inteso in senso classico.
Oggetto del servizio
Il presente affidamento ha per oggetto le modalità di gestione dei servizi di canile sanitario e di canile rifugio, in particolare:
a) il servizio di canile sanitario, mantenimento per il periodo di osservazione dei cani vaganti catturati e ricoverati, ai sensi della dell’art. 4 della Legge 14.08.1991, n. 281, degli artt. 8 e 13 della Legge Regionale 20.12.1993, n. 60 e delle specifiche direttive dell'Azienda Ulss 7, per un numero massimo di 8 cani/giorno. I servizi di cui sopra sono effettuati anche per i cani dei comuni del Distretto 2 che, a qualsiasi titolo, i servizi veterinari decidano di ricoverare in canile.
b) Il servizio di canile rifugio, mantenimento dei cani che, provenienti dal canile sanitario soggiornano qui per il tempo strettamente necessario a individuare un soggetto interessato all’adozione. Numero massimo 12 cani/giorno. Il numero può essere inferiore in caso di cani che non possono “convivere” in quanto i box sono multipli e possono contenere fino a tre animali ciascuno.
Tutti i servizi di cui sopra sono svolti 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 e nel rispetto delle norme vigenti sul trasporto e sulla cura degli animali. I servizi affidati dalla Stazione appaltante si intendono rivolti a favore di tutti i Comuni ricadenti nel territorio del Distretto 2 Alto Vicentino dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana.
Finalità e modalità di gestione del servizio
L'affidatario, nella gestione dei servizi, deve conformare la propria attività e i propri comportamenti alle seguenti finalità:
• l'accoglimento, il mantenimento, la cura e il benessere fisico ed etologico degli animali ospitati;
• la socializzazione dei cani ospitati;
• l'adozione dei cani ospitati, da parte di persone idonee, motivate e che dispongano di luoghi adeguati, potendosi avvalere della collaborazione di associazioni animaliste e/o di protezione degli animali;
• la trasparenza della gestione del canile, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni date dall'autorità veterinaria competente.
Le disposizioni riportate di seguito riguardano la gestione nel complesso dell'intera struttura, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, le competenze e le responsabilità dei vari soggetti che sono diverse per quanto riguarda il canile sanitario e il canile rifugio.
L'obiettivo dell'affidatario dovrà comunque essere quello di gestire canile sanitario e canile rifugio in modo congiunto in modo da privilegiare il benessere animale e razionalizzare i costi. La permanenza nel canile sanitario e la durata del periodo di osservazione è di esclusiva competenza del Veterinario dell’Azienda Ulss incaricato della gestione sanitaria.
Principi generali
Nella gestione del canile gli animali devono essere mantenuti in condizione di benessere per tutto il periodo di permanenza; a ogni cane ospitato deve essere data la possibilità di essere adottato da persone o Associazioni di volontariato per la protezione degli animali con le quali la Conferenza dei Sindaci dell’ULSS o il Comune incaricato dei rapporti con l'affidatario può sottoscrivere accordi di collaborazione. Nell'accettare di occuparsi dei cani all'interno della struttura di proprietà del Comune di Schio, l'affidatario è responsabile della loro salute e del loro benessere: a questo fine, e anche per favorire l’adottabilità degli animali e il loro inserimento in un contesto famigliare, può predisporre, anche in collaborazione con le associazioni protezioniste e comunque avvalendosi di personale titolato e qualificato, di programmi di socializzazione, educazione e recupero comportamentale degli animali. Tali programmi devono essere preventivamente visionati e approvati dal Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 7.
Oneri e obblighi a carico dell'affidatario
Nella gestione del canile dovrà essere garantito quanto segue:
a) approvvigionamento e somministrazione di alimenti: il cibo deve essere somministrato nell'apporto energetico adeguato in relazione all'età, al sesso, alla taglia e alle caratteristiche della razza, seguendo le indicazioni impartite dal Medico Veterinario incaricato dell’assistenza sanitaria della struttura;
b) approvvigionamento e somministrazione di acqua: a tutti gli animali deve essere garantito l’accesso permanente all’acqua: i box devono essere dotati di un adeguato numero di ciotole, che devono essere svuotate e riempite almeno a fine giornata per garantire acqua fresca ai cani ospitati; nel periodo invernale, in presenza di basse temperature, dovranno essere messi in atto idonei accorgimenti volti a garantire l'assunzione di acqua;
c) pulizia dei box e delle aree esterne nonché di quelle di sgambamento: va effettuata tutti i giorni con asportazione delle deiezioni solide e il lavaggio delle parti pavimentate e delle pareti dei box. Nel periodo invernale, i lavaggi vanno effettuati nelle ore più calde della giornata, utilizzando acqua stemperata nella misura strettamente necessaria. Le deiezioni solide devono essere raccolte e trattate secondo normativa e secondo indicazioni impartite dal Comune di Schio proprietario del canile;
d) disinfezione: la disinfezione dei box deve essere effettuata con cadenza almeno mensile o qualora se ne ravvisi la necessità, mediante impiego di idonei mezzi per la nebulizzazione ad alta pressione e l'utilizzo di prodotti disinfettanti autorizzati, approvvigionati, conservati e impiegati a cura e spese dell’affidatario; in tali circostanze i cani vanno allontanati dai box e riammessi solo quando questi risultino sufficientemente asciutti;
e) disinfestazione/derattizzazione: l'affidatario deve predisporre un adeguato piano e programma e al manifestarsi di situazioni anomale il Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 7 dovrà essere tempestivamente informato in merito alle misure messe in atto per la risoluzione delle problematiche insorte. L'approvvigionamento, la conservazione e l'impiego dei prodotti per la disinfestazione e derattizzazione sono a carico dell'affidatario;
f) sgambamento: tutti i cani ospiti del canile sanitario devono essere ammessi quotidianamente e per almeno un’ora, salvo condizioni metereologiche avverse, nelle aree di sgambamento comune. L'affidatario avrà cura, durante tale pratica, di evitare situazioni di sovraffollamento e di incompatibilità al fine di evitare conflittualità fra gli animali. Le aree di sgambamento devono essere mantenute in ordine e in condizioni di sicurezza;
g) decessi, conservazione e destinazione finale carcasse: in caso di decesso di cani, l'affidatario è tenuto a comunicare la circostanza immediatamente al Responsabile Sanitario della struttura e al competente Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 7; della circostanza e delle cause deve essere dato atto nei
registri e nella scheda individuale. La carcassa deve essere conservata in cella frigorifera e smaltita nel rispetto delle norme vigenti.
h) accesso al pubblico: dovrà essere garantito quanto riportato di seguito relativamente all'accesso alla struttura di soggetti esterni. L’accesso per il ritiro degli animali di proprietà dovrà essere quotidiano, previo accordo telefonico con l’affidatario della struttura. Il canile rifugio deve essere aperto al pubblico almeno nei seguenti orari:
• periodo dal 16 aprile al 14 ottobre: ogni Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
• periodo dal 15 ottobre al 15 aprile: ogni Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
• Inoltre, durante TUTTO l’Anno (qualora non coincidente con i giorni di chiusura sotto indicati ): ogni Sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e ogni ultima domenica del mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il canile potrà essere chiuso al pubblico nei seguenti giorni dell’anno:
• 1 Gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 25-26-31 Dicembre. L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’aulss si riserva di concordare modifiche sull’orario suddetto ove ritenute necessarie e motivate. Nei suddetti giorni e negli orari indicati, deve essere presente l'affidatario o un suo delegato, per collaborare nello svolgimento delle pratiche di adozione. I visitatori a qualsivoglia titolo non possono accedere ai box né al modulo servizi salvo l'ufficio direzionale, né nelle aree di sgambamento; possono visionare i cani da luoghi sicuri evitando il contatto con i medesimi salvo con il cane che intendono adottare, sotto la stretta vigilanza dell'affidatario o di un suo delegato. L'affidatario, deve assumere tutte le cautele e tutti i provvedimenti necessari affinché i visitatori abbiano un comportamento consono e non rechino danno ai cani e alla loro salute, ovvero che siano da questi danneggiati o aggrediti. A tal fine predispone un avviso dei comportamenti ammessi e delle precauzioni da adottare da esporsi in luogo ben visibile all’interno della struttura. L'adozione dei cani è a titolo gratuito. E' fatto divieto richiedere a chiunque compensi per le adozioni;
i) manutenzione della struttura e spese di funzionamento: l'affidatario provvede a proprio carico d'oneri e spese, alla manutenzione ordinaria del canile garantendone la piena e decorosa funzionalità e inoltre al taglio dell'erba nonché alla spalatura della neve nel periodo invernale liberando, oltre ai box, tutte le aree di sgambatura dei cani sia interne che esterne ai box oltre agli accessi funzionali al regolare funzionamento della struttura. Saranno a carico dell'appaltatore tutte le utenze, per le quali dovrà intestarsi anche i relativi contatori. Provvede a proprio carico d'oneri alle collaborazioni necessarie nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi di lavoro. Si dota di idonee strumentazioni informatiche e di idonei software per la gestione amministrativa delle adozioni e per la tenuta dei registri. Si dota di un sito internet specifico, o di altro social network con accesso aperto, in cui vengono inseriti i cani adottabili con foto caratteristiche.
j) attività integrative: nelle specifiche aree contrassegnate da una X nell’elaborato grafico allegato alla presente indagine di mercato l’affidatario potrà realizzare attività socio-educative e tarapeutiche con l’ausilio dei cani quali la pet therapy;
k) procedure amministrative d’ingresso e uscita dei cani: l'affidatario provvede all'accoglienza dei cani nel canile sanitario esclusivamente su richiesta del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 7 e/o dei Comuni del Distretto 2 e da parte degli Enti di Pubblica Sicurezza; è compito del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss 7 garantire la registrazione informatica, l’effettuazione delle pratiche sanitarie previste dalla normativa (applicazione microchip, vaccinazione, trattamento antiparassitario, etc. con oneri a carico del Comune) nonché alla redazione finale aggiornata della scheda individuale. Trascorsi almeno dieci giorni (il periodo dipende dall’esito della visita clinica) dall'ingresso nel canile sanitario i cani possono essere trasferiti nel canile rifugio per poi essere affidati a privati o ad Associazioni che li adottino. Presso il canile sanitario, nella “stanza di degenza”, saranno ospitati gli animali (cani e gatti) in osservazione che necessitano di terapie e tranquillità e che non possono essere lasciati nei box. L’affidatario dovrà garantire loro la fornitura e la somministrazione di alimentazione appropriata e l’ospitalità in box idonei e puliti per il periodo definito dal Veterinario dell’Azienda Ulss 7. Resta inteso che nel canile sanitario e nella stanza di degenza è vietato l’ingresso alle persone non autorizzate dal Veterinario Responsabile Sanitario della struttura.
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l) polizze assicurative: l'appaltatore è tenuto ad attivare, con primaria Società di Assicurazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di danni verso terzi, persone e cose, con massimale non inferiore a due milioni di euro (2.000.000,00 euro) e per l'intera durata dell'appalto in relazione ai soggetti che hanno facoltà di accedere ai canili o che vi accedono per carenza delle misure di controllo degli accessi e/o per negligenza nella custodia dei cani. Tale polizza deve essere consegnata alla sottoscrizione del contratto/concessione;
m) sicurezza sui luoghi di lavoro: l'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è obbligato ad attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche). E' a carico dell'appaltatore tutto quanto previsto dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, compresa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Resta a carico dell’appaltatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti, e anche dei volontari, direttamente incaricati dal servizio. E' altresì obbligatoria la formazione del personale, anche volontario, in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. La documentazione che attesta il rispetto di quanto sopra riportato dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte della stazione appaltante.
n) gestione amministrativa - L'appaltatore è altresì tenuto:
• a garantire, attraverso tutte le misure che riterrà opportune, la sicurezza di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, entrano nel canile;
• agli adempimenti connessi alla sicurezza dei cani e dei gatti ospitati nel canile;
• alla collaborazione nella redazione delle pratiche di adozione dei cani medesimi;
• alla tenuta e aggiornamento del Registro di carico e scarico delle presenze dei cani;
• alla tenuta delle schede individuali di ciascun cane aggiornate di tutto quanto accaduto nel corso della sua permanenza nel canile (malattie, vaccinazioni, affidamento, decesso etc. );
• alla tenuta e aggiornamento del Registro di smaltimento deceduti;
• alla redazione del documento informativo sulla procedura di affidamento da esporre al pubblico e sull’eventuale sito web o altro social-media del canile;
• alla redazione del documento informativo sull'orario di accesso al canile e alla sua esposizione al pubblico nonché alla sua pubblicazione sull’eventuale sito web del canile;
• alla redazione del report annuale sull'andamento del canile, riportante i dati delle attività svolte. Copie di tale report sarà trasmesso al Comune di Schio;
o) obbligo di intervento autonomo dell'appaltatore in situazioni critiche e di emergenza: in ogni caso e al verificarsi di situazioni critiche e/o di emergenza che possano creare danno fisico o comportamentale o sanitario a uno o più cani ospitati, ovvero creare danni a cose e persone comunque presenti nella struttura, l’appaltatore è tenuto a mettere in atto tempestivamente tutte le misure di primo intervento atte a ripristinare la sicurezza e l'incolumità di persone e animali, e ad attivare prontamente tutti i servizi esterni di pronto intervento secondo necessità;
p) assistenza medico-veterinaria: deve essere svolta da medici veterinari regolarmente iscritti all’albo professionale. L'affidatario, nel redigere l’offerta presentata in sede di gara, deve dichiarare di aver tenuto conto degli obblighi e dei conseguenti oneri tutti connessi al rispetto di quanto stabilito nel presente punto nulla escluso. Nel canile sanitario la gestione sanitaria è di esclusiva competenza dei Veterinari dell'Azienda Ulss 7.
Personale Impiegato
Per l'espletamento del servizio l'affidatario può far operare nella struttura solo personale idoneo in relazione alle mansioni al medesimo affidate.
L'affidatario è tenuto all’applicazione del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. a tutela dei lavoratori sul posto di lavoro e curerà l’osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell’impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando tutti i Comuni per i quali è reso il servizio e in particolare il Soggetto incaricato dei rapporti con l'affidatario da qualsiasi responsabilità in merito.
L'affidatario deve, altresì:
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• garantire che il personale addetto sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità fisica e psicologica e che sia munito delle vaccinazioni necessarie per svolgere in sicurezza le mansioni richieste dal presente avviso anche a tutela della salute dei cani;
• fornire tutti i presidi utili a garantire l'igiene, la salute e la sicurezza del personale e dei soggetti ospitati nel canile;
• garantire e promuovere l’aggiornamento e la formazione professionale proprie e del personale. Tutto il personale adibito al servizio e l'affidatario sono tenuti ad assumere un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, sia nei confronti dei visitatori potenziali soggetti adottivi, sia nei confronti dei volontari delle associazioni protezionistiche operanti presso il canile, sia nei confronti dei cani ospitati e di ogni altro soggetto ammesso al canile.
Il personale e l'affidatario sono tenuti altresì a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e doveri.
Il Soggetto incaricato dai Comuni per i rapporti con l'affidatario può in ogni momento richiedere all'affidatario medesimo la sostituzione di personale per accertati gravi comportamenti lesivi dei rapporti con le persone e con i cani, ovvero per manifesta incapacità, ovvero per violazione del segreto d'ufficio e l'affidatario è tenuto a provvedere conformemente entro un termine stabilito a pena di risoluzione in danno del contratto.
L'affidatario si obbliga a osservare le norme del codice civile, previdenziali e assistenziali disposte a favore del personale dipendente impiegato nel servizio affidato in appalto, secondo quanto previsto dal vigente CCNL di settore e per la qualifica prevista.
Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici relativi al personale sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo e unico responsabile a ogni effetto.
L'affidatario si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio assegnato da parte del personale impiegato e ne risponde personalmente.
I servizi assegnati ai sensi del presente capitolato, non comportano il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato né con i Comuni né con il Soggetto incaricato dei rapporti con l'affidatario. Resta inteso che l'affidatario, nel redigere e presentare l’offerta economica in sede di gara, ha tenuto conto degli obblighi e dei conseguenti oneri tutti connessi al rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Superamento soglia numero di cani ospitabili
Come specificato nei precedenti punti il numero massimo di cani ospitabili tra canile sanitario e canile rifugio è pari a 20. Nel caso di superamento di questa soglia, o di una soglia inferiore debitamente giustificata con avallo scritto dal Veterinario responsabile (es. cani che per caratteristiche non possono convivere con altri cani), l'appaltatore è tenuto a trasferire gli animali in altre strutture autorizzate.
L'offerta presentata dovrà tener conto di gestire presso altre strutture un numero di animali pari a un massimo di 10 cani/giorno. Gli accordi con i gestori di queste strutture dovranno essere presi direttamente dall'appaltatore. In alternativa all'ospitalità in altre strutture, l'appaltatore potrà proporre soluzioni “tampone” utilizzando gli spazi scoperti adiacenti agli immobili del canile di via Fornaci, previo nulla osta dei Veterinari dell'Azienda Ulss 7.
Importo presunto complessivo del servizio a base d’asta per 12 mesi: euro 47.000,00 oltre a I.V.A.
Modalità di esposizione dei costi nell'offerta tecnico-economica
In offerta economica ogni Ditta dovrà indicare per il periodo richiesto:
- il canone complessivo.
I prezzi, al netto dell’IVA (la cui aliquota dovrà essere, comunque, specificata), dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra prezzo in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere.
Eventuali sconti dovranno essere menzionati nell’offerta e già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazione di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o, comunque, annotati a parte.
Non saranno accettate offerte multiple o che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste in questa sede, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.
Invito alla procedura e criteri di scelta
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l'esame delle indagini di mercato pervenute e inviterà alla procedura di gara per l’affidamento diretto la Ditta che avrà presentato il preventivo più vantaggioso per l’azienda. L’affidamento diretto avverrà mediante la piattaforma telematica ARIA Sintel.
Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Trattasi di affidamento di importo inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, si applica l’art. 1 comma 2 lett.a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, che prevede l’affidamento diretto.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura per proprie insindacabili valutazioni e/o nel caso venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016.
La durata del servizio è prevista di 12 mesi dal 01.01.2023 al 31.12.2023 con facoltà di rinnovo di altri 12 mesi e possibilità di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente, nelle forme e secondo le modalità di legge; la Stazione Appaltante si riserva di risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi con preavviso di almeno 30 giorni:
- qualora i Comuni del Distretto 2 avviassero diversa iniziativa per esigenze motivate;
- qualora venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Contestazioni, controversie e penalità
La mancata, ritardata o inadeguata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e dà facoltà all’Azienda di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.
Le contestazioni dell’Azienda verranno notificate mediante invio di comunicazione con PEC alla ditta, la quale dovrà, in ogni caso comunicare le proprie deduzioni all’Azienda nel termine massimo di 3 (tre) giorni dall’invio della contestazione e accettazione informatica della stessa da parte del sistema.
La Ditta è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In particolare, in caso di non conformità o ritardo nell’espletamento del servizio, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalità fino al massimo del 10% del valore dell’appalto. Le suddette penali verranno comunicate con invio di Posta Elettronica Certificata e applicate mediante emissione di note di addebito e scontate con decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.
E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto dopo due (2) contestazioni scritte e notificate con comunicazione a mezzo PEC.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Pubblicazione Avviso
Il presente Avviso viene da oggi pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sul sito del M.I.M.S. e sul portale ARIA/SINTEL, per sette giorni lavorativi e consecutivi a motivo dell’urgenza, secondo quanto disposto dalle linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Direttore dell’UOC
Provveditorato Economato e Gestione della Logistica (dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx) Referente per l’oggetto: xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx; 0445/389291)