Regolamento FIFA degli Agenti di Calciatori, approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA, nella riunione del 10 dicembre 2000, conformemente all’art. 17, par.2 del Regolamento d’Applicazione dello Statuto FIFA. Annotato a cura dell’Avv. Gaetano Aita.
Regolamento FIFA degli Agenti di Calciatori, approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA, nella riunione del 10 dicembre 2000, conformemente all’art. 17, par.2 del Regolamento d’Applicazione dello Statuto FIFA. Annotato a cura dell’Avv. Xxxxxxx Xxxx.
L’uso del genere maschile in questo Regolamento si applica sia agli uomini che alle donne. L’espressione “agente di calciatore” si applica anche agli agenti che hanno concluso un contratto di rappresentazione con le Società.
Premessa
1. Questo regolamento riguarda l’attività degli agenti di calciatori che si occupano dei trasferimenti all’interno di una Federazione nazionale o da una Federazione nazionale ad un’altra.
2. Ogni Federazione nazionale ha l’obbligo di redigere il suo proprio regolamento per agenti di calciatori basato sulle seguenti direttive. Tale regolamento deve essere approvato dalla Commissione FIFA per lo Statuto del Calciatore e deve contenere i principi indicati qui di seguito.
3. Nel formulare il proprio regolamento, le Federazioni nazionali dovranno prendere in considerazione lo Statuto ed il Regolamento FIFA come pure la loro stessa legislazione nazionale ed i trattati internazionali.
I. Regole generali Art. 1
1. I calciatori e le Società hanno il permesso di usufruire dei servizi di un agente di calciatori durante le negoziazioni con altri calciatori o Società purché l’agente di calciatori sia in possesso di una licenza rilasciatagli dalla Federazione nazionale interessata, in conformità con l’Art. 2, par. 1 indicato qui di seguito.
L’agente di calciatori è una persona fisica che, dietro compenso e sulla base di regole fisse, presenta un calciatore ad una Società in vista di un impiego oppure presenta due Società l’una all’altra in vista di concludere un contratto di trasferimento, conformemente alle disposizioni sotto menzionate.
2. Ai calciatori ed alle Società è vietato usufruire dei servizi di un agente di calciatori non autorizzato (cfr. Art. 16 e 18).
3. Il divieto stabilito al par.2 precedente non è valido se l’agente che agisce a nome del calciatore è un genitore, un fratello o la consorte del calciatore in questione oppure se l’agente che agisce in nome del calciatore o della Società è legalmente autorizzato ad esercitare in qualità di legale, in conformità alle leggi in vigore nel suo paese di residenza.
II. Rilascio di licenza Art. 2
1. Ogni persona fisica che desidera esercitare l’attività di agente di calciatori deve inviare una domanda scritta all’associazione nazionale del paese di cui possiede la nazionalità o, qualora fosse residente in un altro paese, all’associazione nazionale del paese presso il quale egli risiede ininterrottamente da almeno due anni.
All’interno dell’UE/SEE, il richiedente può rivolgersi all’associazione nazionale del paese presso il quale egli risiede, qualsiasi sia dalla durata della sua residenza (1).
2. Il richiedente dovrà avere una reputazione impeccabile senza la quale la sua richiesta non verrà presa in considerazione. La Federazione nazionale interessata dovrà decidere se il richiedente possiede i requisiti basilari, conformemente alla
legislazione nazionale del paese interessato.
3. Soltanto una persona fisica può richiedere una licenza. Non sono ammesse le richieste da parte di aziende o Società.
(1) Comma 1 così modificato dalla Circolare n. 803 FIFA del 3 aprile 2002.
Si riporta il testo del previgente comma 1: Qualunque persona fisica che desideri operare come agente di calciatore dovrà inviare una richiesta scritta alla Federazione nazionale del paese di cui possiede la nazionalità oppure, se egli vive altrove, alla Federazione nazionale del suo paese di residenza a condizione che egli vi abbia vissuto ininterrottamente durante almeno due anni.
Art. 3
Nessun richiedente può, in nessuna circostanza, avere una posizione all’interno della FIFA, di una Confederazione, di una Federazione nazionale, di una Società o di qualsiasi organizzazione collegata con le suddette istituzioni.
Art. 4
1. Qualsiasi Federazione nazionale che riceve una richiesta di licenza dovrà controllare se questa corrisponde ai requisiti indispensabili stabiliti nell’art.2 e art.3.
2. Se la richiesta è accettabile, la Federazione nazionale convocherà il candidato per un esame scritto.
3. Un richiedente la cui richiesta sia stata ufficialmente respinta dalla giuria esaminatrice della Federazione nazionale, potrà inviare la sua richiesta alla FIFA. La Commissione FIFA dello Status del Calciatore dovrà stabilire se la bocciatura del richiedente da parte della Federazione nazionale sia stata ingiusta o meno. Se anche la Commissione FIFA dello Status del Calciatore ritiene che la richiesta sia in qualche modo carente, il richiedente potrà ripresentare domanda alla Federazione nazionale interessata non prima che siano trascorsi altri due anni.
Art.5
1. Le Federazioni nazionali fisseranno delle sessioni di esami scritti due volte all’anno
2. Gli esami dovranno avere luogo nelle stesse date in tutto il mondo. A tale scopo, la FIFA fisserà delle date obbligatorie all’inizio di ogni anno solare, nei mesi di marzo e di settembre ed informerà le Federazioni nazionali a questo proposito.
3. Le Federazioni nazionali avranno il compito di organizzare gli esami al momento opportuno e di fare in modo che i candidati ne siano adeguatamente informati.
4. I termini e le condizioni basilari per la procedura d’esame sono definiti nell’Allegato A di questo regolamento.
5. Le Federazioni nazionali possono esigere una quota appropriata per coprire le spese dell’organizzazione degli esami.
Art. 6
1. Se un candidato ottiene il punteggio minimo richiesto per superare l’esame, (cfr. allegato A, punto I, comma 5) l’associazione nazionale gli richiederà di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità professionale con una compagnia di assicurazioni del paese dove lo stesso ha superato l’esame.
All’interno dell’UE/SEE, il candidato può sottoscrivere una polizza assicurativa con una compagnia di assicurazioni di qualsiasi paese dell’UE/SEE (1).
Il candidato, in seguito, dovrà far pervenire la polizza assicurativa all’associazione nazionale competente.
2. Lo scopo dell’assicurazione è di coprire ogni richiesta di risarcimento da parte di un calciatore, una Società o un altro agente di calciatore derivante dall’attività dell’agente di calciatori che, a parere della Federazione nazionale e/o la FIFA, contravviene ai principi di questo regolamento e/o del regolamento della Federazione nazionale. La polizza deve, perciò, essere formulata in modo tale che sia coperto ogni possibile rischio collegato con l’attività di un agente di calciatori.
3. La quota massima coperta dalla polizza assicurativa sarà fissata in base al fatturato dell’agente di calciatori.
4. La polizza assicurativa di responsabilità professionale dovrà coprire anche le richieste di risarcimento effettuate dopo la scadenza della polizza per eventi occorsi mentre la polizza era ancora in vigore.
5. L’agente di calciatori ha l’obbligo di rinnovare la polizza assicurativa non appena questa sia scaduta, inviando automaticamente la relativa documentazione alla Federazione nazionale interessata.
(1) Comma 1 così modificato dalla Circolare n. 803 FIFA del 3 aprile 2002.
Si riporta il testo del previgente comma 1: Se un candidato ottiene il punteggio minimo richiesto per superare l’esame (cfr. Allegato A, I. par. 5), la Federazione nazionale gli richiederà di stipulare un’assicurazione di responsabilità professionale con una compagnia assicurativa del suo paese. Quindi egli invierà la polizza alla Federazione nazionale responsabile.
Art. 7
1. Se l’agente di calciatori non è in grado di stipulare una polizza assicurativa, secondo le disposizioni dell’art. 6, nel paese in cui ha superato l’esame, egli può depositare una garanzia bancaria dell’importo di CHF 100.000. La garanzia dovrà essere emessa da una Banca svizzera e sarà irrevocabile.
2. Soltanto la FIFA ha accesso a questa garanzia bancaria. La garanzia bancaria ha gli stessi obiettivi dell’assicurazione di responsabilità professionale (cfr. art.6, par.2). L’importo della garanzia (CHF 100.000) non rappresenta la somma massima dovuta a chiunque richieda un risarcimento per danni.
3. Se l’importo della garanzia è ridotto da un pagamento da parte della banca in risposta ad una richiesta di risarcimento per danni nei confronti di un agente di calciatori, la licenza di quest’ultimo sarà sospesa fino a quando l’importo della garanzia non sia stato aumentato fina a raggiungere la somma iniziale (CHF 100.000).
Art. 8
1. Ogni candidato che abbia superato l’esame ha l’obbligo di firmare un Codice di Condotta Professionale (cfr. Allegato B) nel quale si impegna, nel modo più assoluto, a rispettare i principi xxxxxxxx che vi sono descritti nel corso della sua attività di agente di calciatori.
2. Gli agenti di calciatori che non rispettano il Codice di Condotta Professionale nel corso della loro attività sono soggetti a sanzioni, secondo quanto stabilito nell’art. 15, par. 2.
Art. 9
1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalle Federazioni nazionali che desiderano offrire un servizio di collocamento occupazionale ai loro membri, in conformità all’art.1 sopra menzionato, possono stipulare la loro propria polizza assicurativa di responsabilità professionale nel paese in cui esse operano.
2. In tali casi, questa assicurazione sarà limitata a coprire i rischi di non oltre cinque licenze. Coloro che sono in possesso di licenza dovranno, tuttavia, essere membri bona fide delle associazioni interessate, dovranno avere superato gli esami scritti
secondo le disposizioni dell'Allegato A qui accluso e dovranno avere firmato personalmente il Codice di Condotta Professionale, secondo quanto stabilito nell’art.8. I nomi dei candidati che hanno ricevuto una licenza saranno anche inclusi nella lista della polizza assicurativa menzionata nel par.1 di quest’articolo.
Art. 10
1. Dopo aver ricevuto la polizza assicurativa di responsabilità professionale o la garanzia bancaria, secondo la situazione, e l’impegno firmato del Codice di Condotta Professionale, la Federazione nazionale rilascerà la licenza al candidato. Questa licenza è strettamente personale e non trasferibile. Ad ogni Federazione nazionale viene richiesto di compilare un elenco di tutti gli agenti di calciatori con licenza operanti sul suo territorio e di inviare tale lista alla FIFA dopo ogni sessione d’esame.
2. La licenza verrà rilasciata per un periodo illimitato ed autorizza gli agenti di calciatori di condurre transazioni a livello mondiale.
3. La FIFA compilerà un elenco di ogni agente di calciatore nel mondo e la pubblicherà sul suo sito web ufficiale.
4. Non appena l’agente di calciatori avrà ricevuto la sua licenza dalla Federazione nazionale, egli avrà il diritto di usare, nei rapporti d’affari, la seguente denominazione dopo il suo nome: “Agente di calciatori autorizzato dalla Federazione nazionale (del proprio paese)”.
III. Diritti ed obblighi degli agenti di calciatori autorizzati Art. 11
Un agente di calciatori autorizzato ha il diritto:
a) di contattare ogni calciatore che non è più sotto contratto con una Società (cfr. art 12 e 13 del regolamento FIFA per lo Statuto e Trasferimento dei Calciatori);
b) di rappresentare gli interessi di qualunque calciatore o Società che gli richieda di negoziare e/o concludere contratti per suo conto;
c) di curare gli interessi di qualsiasi calciatore gli chieda di farlo;
d) di curare gli interessi di qualsiasi Società gli chieda di farlo.
Art. 12
1. Un agente di calciatori può rappresentare o curare gli interessi di un calciatore o di una Società, secondo quanto stabilito dall’art. 11 soltanto se ha concluso un contratto scritto con il calciatore o la Società.
2. Tale contratto sarà limitato ad un periodo di due anni ma può essere rinnovato per iscritto se richiesto espressamente da ambedue le parti. Esso non può essere tacitamente prolungato. Il contratto dovrà esplicitamente indicare chi si fa carico del compenso dovuto all’agente di calciatori, il tipo di compenso ed i termini essenziali di pagamento.
3. L’agente di calciatori può essere retribuito soltanto dal cliente che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.
4. L’importo del compenso dovuto all’agente di calciatori che è stato assunto per operare a nome di un calciatore è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore (cioè, esclusi altri benefici come un’automobile, un appartamento, premi di punteggio e/o qualsiasi tipo di indennità straordinaria o privilegio) che l’agente di calciatori ha negoziato per lui nel contratto d’ingaggio.
5. L’agente di calciatori ed il calciatore dovranno decidere in anticipo se l’agente di calciatore sarà remunerato dal calciatore col pagamento di una somma forfetaria all’inizio del contratto d’ingaggio che l’agente di calciatore ha negoziato per il calciatore o se gli verrà corrisposta una quota annua al termine dell’anno contrattuale.
6. Se l’agente di calciatori ed il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria ed il contratto d’ingaggio del calciatore negoziato per suo conto dall’agente di calciatore ha una durata più lunga di quella del contratto di rappresentanza tra l’agente di calciatori ed il calciatore, l’agente in questione ha il diritto ad una remunerazione annuale anche dopo la scadenza del contratto di rappresentanza. Questo diritto è valido fino alla scadenza del contratto d’ingaggio del calciatore oppure fino a quando il calciatore firma un nuovo contratto d’ingaggio senza l’aiuto dello stesso agente di calciatori.
7. Se l’agente di calciatori ed il calciatore non raggiungono un accordo sulla cifra del compenso da pagare oppure se il contratto di rappresentanza non prevede tale compenso, l’agente di calciatori ha diritto ad un compenso che ammonta al 5% del reddito base descritto al par.4 sopra menzionato che spetta al calciatore secondo il contratto d’ingaggio che l’agente di calciatori ha negoziato a suo nome.
8. Un agente di calciatori che abbia stipulato un contratto con una Società dovrà ricevere come compenso dei suoi servizi una somma forfettaria che è stata concordata in anticipo.
9. La FIFA provvederà a fornire il modello di contratto di rappresentanza standard (cfr. Allegato C) alle Federazioni nazionali. Si richiede ad ogni agente di calciatori di utilizzare questo contratto standard. Le parti che stipulano il contratto sono libere di concludere ulteriori accordi e di fare le aggiunte necessarie allo stesso contratto standard, purché siano osservate, nel modo più assoluto, le norme pertinenti del diritto pubblico che regolano l’occupazione nel paese interessato.
10. Il contratto di rappresentanza sarà rilasciato in quadruplice copia debitamente firmato da ambedue le parti in causa. Il calciatore o la Società conserverà la prima copia e l’agente di calciatori la seconda. L’agente di calciatori invierà la terza e quarta copia alla sua Federazione nazionale o alla Federazione nazionale alla quale appartengono il calciatore o la Società, affinché il contratto venga registrato entro 30 giorni dalla sua firma. La Federazione nazionale terrà un registro dei contratti ricevuti. Le copie dei contratti dovranno essere inviate alla FIFA su richiesta di quest’ultima.
11. I minori non possono firmare un contratto di rappresentanza senza il permesso esplicito dei loro tutori legali, in conformità alle leggi nazionali del paese nel quale il calciatore è domiciliato.
Art. 13
Un agente di calciatori può organizzare la sua occupazione come un’attività d’affari finché il lavoro dei suoi dipendenti si limita a compiti amministrativi collegati con l’attività d’affari dell’agente di calciatori. Soltanto l’agente di calciatori ha il diritto di rappresentare e promuovere gli interessi dei calciatori e/o Società presso altri calciatori e/o Società. L’agente di calciatori dovrà inviare alla Federazione nazionale che gli ha rilasciato la licenza una lista dei suoi dipendenti almeno una volta all’anno. Ogni dipendente dovrà essere presente sulla lista durante almeno tre mesi prima di essere ufficialmente confermato nel suo incarico.
L’agente di calciatori dovrà immediatamente comunicare alla propria Federazione nazionale ogni eliminazione dalla lista. A questo punto, l’eliminazione diventa immediatamente effettiva.
Art. 14
Un agente di calciatori autorizzato:
a) deve osservare, nel modo più assoluto, gli statuti e regolamenti delle Federazioni nazionali, delle Confederazioni e della FIFA;
b) deve garantire che ogni transazione conclusa come risultato del suo coinvolgimento sia conforme alle norme dei suddetti statuti e regolamenti;
c) non deve mai avvicinare un calciatore che è sotto contratto con una Società nell’intento di persuaderlo a rescindere prematuramente il suo contratto o di non tenere conto dei diritti e doveri stipulati nel contratto;
d) deve rappresentare soltanto una parte nella negoziazione di un trasferimento;
e) deve dare su richiesta, all’organo competente della Federazione nazionale e/o della FIFA, tutte le informazioni richieste ed inviare tutta la documentazione necessaria;
f) deve assicurarsi che il suo nome, firma ed il nome del suo cliente appaiano nei relativi contratti risultanti da ogni transazione nel quale egli sia coinvolto;
g) deve osservare le norme del diritto pubblico pertinente che regola l’occupazione nel paese interessato.
Art. 15
1. Gli agenti di calciatori che abusano dei diritti loro accordati o vengono meno ad alcuni doveri stabiliti in questo regolamento, sono soggetti a sanzioni.
2. Potrebbero essere pronunciate le seguenti sanzioni:
a) una cauzione, censura o un avvertimento;
b) una multa;
c) sospensione della licenza;
d) ritiro della licenza.
Le sanzioni possono essere imposte congiuntamente.
3. Le suddette sanzioni possono essere emesse soltanto dalla Federazione nazionale che ha rilasciato la licenza all’agente di calciatori in difetto oppure dalla FIFA. Le delimitazioni di responsabilità sono definite nell’art. 22, par.1 e 2 qui di seguito.
4. La licenza sarà ritirata se l’agente di calciatori non adempie ad uno dei requisiti essenziali necessari all’acquisizione di una licenza, stipulati negli articoli 2, 3, 6 e 7 (assicurazione di responsabilità professionale o garanzia bancaria). Se questo è il caso e si può rimediare all’omissione, l’organo competente della Federazione nazionale stabilirà un termine ragionevole entro il quale l’agente potrà mettersi in regola.
5. Oltre ai motivi nominati al par. 4, la licenza verrà ritirata, in particolare se l’agente di calciatori infrange seriamente e ripetutamente gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni nazionali, delle Confederazioni e/o della FIFA.
6. La licenza verrà ritirata dalla Federazione nazionale dalla quale è stata concessa. La FIFA si riserva il diritto di obbligare la Federazione nazionale a ritirare una licenza.
IV. Doveri dei calciatori Art. 16
1. I calciatori possono unicamente richiedere i servizi di un agente di calciatori che sia in possesso di una licenza rilasciata dalla Federazione nazionale, conformemente a quanto stabilito da questo regolamento, tenuto conto delle eccezioni menzionate nell’art. 1, par. 3.
2. Il nome e la firma dell’agente di calciatori deve obbligatoriamente apparire nel contratto d’ingaggio attinente, in tutte le transazioni nelle quali l’agente di calciatori rappresenta gli interessi del calciatore.
Se un calciatore non usufruisce dei servizi di un agente di calciatori, ciò deve essere esplicitamente dichiarato nel contratto d’ingaggio in questione.
Art. 17
Se un calciatore usufruisce dei servizi di un agente di calciatori non autorizzato, spetta alla Federazione nazionale presso la quale il calciatore è tesserato (nel caso di un trasferimento nazionale) o alla FIFA (nel caso di un trasferimento internazionale):
a) prendere in considerazione questo elemento nel giudicare la situazione di un calciatore in qualsiasi controversia derivante da simili contratti;
b) punire il calciatore nel modo seguente:
con una cauzione, censura o avvertimento; con una multa di CHF 10.000;
con una sospensione disciplinare fino a 12 mesi.
Queste sanzioni possono essere imposte congiuntamente.
V. Doveri delle Società Art. 18
1. Le Società che vogliono ingaggiare un calciatore possono trattare unicamente con: il calciatore stesso, oppure con un agente di calciatori in possesso di una licenza rilasciata da una federazione nazionale, conformemente alle disposizioni di questo regolamento, tenuto conto delle eccezioni menzionate nell’art. 1, par. 3.
2. Per ogni transazione nella quale l’agente di calciatori rappresenta gli interessi di una Società, il suo nome e la sua firma devono obbligatoriamente apparire nel trasferimento in questione e/o nel contratto d’ingaggio. Se la Società non usufruisce dei servizi di un agente di calciatori, ciò dovrà essere esplicitamente dichiarato nel trasferimento e/o nel contratto d’ingaggio in questione.
3. Una Società che paga un compenso ad un’altra Società dovrà pagarlo direttamente alla Società beneficiaria. È severamente vietato ad una Società affidare l’incarico di pagare qualsiasi somma, sia parzialmente che per intero, ad un agente di calciatori, nemmeno come remunerazione.
Art. 19
1. Qualsiasi Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nell’art. 18 sarà punibile con le seguenti sanzioni:
a) una cauzione, censura o avvertimento;
b) sospensione di tutto il suo consiglio d’amministrazione;
c) una multa di almeno CHF 20.000;
d) un divieto di qualsiasi trasferimento di calciatori nazionale o internazionale per almeno tre mesi;
e) un divieto di qualsiasi tipo di attività calcistica nazionale o internazionale.
Inoltre, qualsiasi transazione che la Società effettua contravvenendo all’art. 18 sopra esposto, verrà dichiarato nullo. Le sanzioni possono essere imposte congiuntamente.
2. Le sanzioni elencate sopra possono essere emesse soltanto dalla Federazione nazionale alla quale la Società è affiliata (nel caso di un trasferimento nazionale) e dalla FIFA (nel caso di un trasferimento internazionale).
VI. Disposizioni speciali Art. 20
1. Ogni agente di calciatore che decide di mettere termine alle sue attività in quanto tale, è obbligato a restituire la sua licenza alla Federazione nazionale dalla quale è stata emessa. Se questa disposizione non viene osservata ne conseguirà la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione.
2. La Federazione nazionale dovrà pubblicare i nominativi di quegli agenti di calciatori che hanno concluso le loro attività in quanto tali e metterne immediatamente al corrente la FIFA e la Confederazione competente.
3. L’agente di calciatori non può cancellare la sua polizza di responsabilità professionale fino a quando non abbia interrotto la sua attività (e che la licenza sia stata restituita o ritirata). L’agente di calciatori dovrà, tuttavia, garantire che ogni richiesta di risarcimento fatta dopo la conclusione della sua attività e che abbia avuto origine durante la sua precedente attività di agente, sia coperta dall’assicurazione (cfr art. 6, par. 4 di questo regolamento)
Art. 21
1. La Commissione dello Status del Calciatore è l’organo supervisore e decisionale della FIFA che ha il compito di applicare questo regolamento e di garantire che gli agenti di calciatori svolgano la loro attività secondo il Codice di Condotta Professionale.
2. Ciascuna Federazione nazionale dovrà designare un organo supervisore e decisionale responsabile dell’attività degli agenti di calciatori per i quali è stata rilasciata una licenza.
Quest’organo dovrà assicurare che le attività degli agenti di calciatori a livello nazionale siano conformi ai principi del Codice di Condotta Professionale.
VII. Controversie
Art. 22
1. Nel caso di controversie tra un agente di calciatore ed un calciatore, una Società e/o un altro agente di calciatori, tutti tesserati con la stessa Federazione nazionale (controversie nazionali) è la stessa Federazione nazionale ad esserne responsabile. Essa ha l’obbligo di trattare il caso e di raggiungere una decisione; per questo servizio essa ha il diritto di esigere una tassa adeguata.
2. Qualsiasi altra querela non contemplata nel par. 1 dovrà essere sottoposta alla Commissione FIFA dello Status del Calciatore.
3. Le querele relative al lavoro svolto dall’agente di calciatori dovranno essere indirizzate per iscritto alla Federazione nazionale interessata o alla FIFA entro due anni dall’incidente in questione e, in ogni caso, non oltre sei mesi dopo che l’agente interessato abbia interrotto la sua attività in quanto tale.
VIII. Disposizioni transitorie Art. 23
1. Ogni agente di calciatore che sia già in possesso di una licenza in conformità al Regolamento relativo agli Agenti di Calciatori dell’11 dicembre 1995 può sostituirla con una nuova presso la Federazione nazionale responsabile alle condizioni esposte nell’art. 2, par. 1 di questo Regolamento, entro sei mesi dalla sua applicazione. Questi agenti di calciatori non hanno l’obbligo di sottoporsi all’esame scritto secondo quanto stabilito nell’Allegato A di questo Regolamento.
2. Una volta trascorso il periodo transitorio di sei mesi, scadrà la validità della licenza precedente. Ogni agente di calciatori che non abbia sostituito la sua licenza FIFA entro questo termine avrà l’obbligo di sottoporsi agli esami scritti per ottenere la nuova licenza presso la Federazione nazionale interessata.
Art. 24
1. Ogni agente di calciatore che abbia depositato una garanzia bancaria presso una Banca svizzera secondo l’art. 9 del Regolamento relativo agli Agenti di Calciatori dell’11 dicembre 1995 può richiedere alla FIFA di liberare la garanzia bancaria dietro presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità professionale. La polizza dovrà essere emessa da una compagnia di assicurazioni con sede centrale nel paese della Federazione nazionale responsabile degli agenti di calciatori interessati, nei termini stabiliti dall’art. 2, par.
2. La FIFA informerà la Federazione nazionale interessata dello scambio avvenuto e le invierà la polizza assicurativa.
Art. 25
1. Ogni controversia tra un agente di calciatori ed un calciatore, una Società e/o un altro agente sottoposta alla FIFA per una risoluzione da parte della Commissione per lo Status del Calciatore, prima che questo Regolamento sia entrato in vigore, dovrà essere risolta secondo il Regolamento relativo agli Agenti di Calciatori dell’11 dicembre 1995.
2. Ogni controversia sottoposta per una decisione dopo l’entrata in vigore di questo regolamento, sarà risolta secondo questo Regolamento da quegli organi preposti a tale compito nominati nell’art. 22.
IX. Disposizioni finali Art. 26
Il Comitato Esecutivo della FIFA avrà l’ultima parola per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto da questo regolamento.
Art. 27
Nel caso in cui vi siano delle discrepanze nell’interpretazione del testo inglese, francese, spagnolo o tedesco di questo Regolamento, la versione inglese è autorevole.
Art. 28
Questo Regolamento è stato adottato dal comitato Esecutivo FIFA nel corso della sua riunione del 10 dicembre 2000, svoltasi a Roma, ed entra in vigore il 1° marzo 2001. Roma/Zurigo, 10 dicembre 2000
Per il Comitato Esecutivo della FIFA: Presidente Segretario Generale Xxxxxx S. Xxxxxxx Xxxxxx Xxx-Xxxxxxxx
Allegato A: Procedura d’esame I.
1. La prova d’esame sarà predisposta sotto forma di test a scelta multipla. L’esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla FIFA (cfr. par. 5).
2. Ogni candidato sarà esaminato sui seguenti argomenti:
a) familiarità con le regole correnti del calcio, specialmente per quanto concerne i trasferimenti (statuti e regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni nazionali del paese in cui i candidati sono sottoposti ad esame),
b) familiarità con il diritto civile (principi basilari dei diritti personali) e la legge delle obblighi (legge contrattuale).
3. Ogni prova d’esame sarà composta di venti domande, quindici sui regolamenti internazionali e cinque sui regolamenti nazionali.
4. Ogni Federazione nazionale formulerà le proprie domande sulle materie nazionali mentre la FIFA formulerà le domande sui propri statuti e regolamenti ed invierà i documenti delle prove d’esame da usare alle Federazioni nazionali.
5. La FIFA fisserà il punteggio minimo richiesto per superare l’esame. Ogni risposta corretta sarà valutata da uno a tre punti, secondo il grado di difficoltà della domanda.
6. Le Federazioni nazionali dovranno informare i candidati sul numero minimo di punti da raggiungere prima che essi si sottopongono alla prova d’esame.
II.
1. Le prove d’esame saranno valutate immediatamente dopo la consegna ed il candidato sarà informato dell’esito.
2. Un candidato che non raggiunge il punteggio minimo stabilito può immediatamente ripresentare la domanda per sostenere di nuovo l’esame.
3. Se un candidato non raggiunge il punteggio minimo dopo il secondo tentativo, egli potrà ripetere l’esame non prima che siano trascorse le due successive sessioni d’esame. Solo allora potrà ripresentare domanda per ripetere l’esame una terza volta, nel qual caso egli potrà scegliere di essere esaminato dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.
4. Tutti i candidati che non riescono ad ottenere il punteggio minimo dopo il terzo tentativo, non potranno ripresentarsi agli esami prima che siano trascorsi altri due anni.
Allegato B: Codice di Condotta Professionale I.
L’agente di calciatori ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi nella sua attività professionale professione ed in altre operazioni in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
II.
L’agente di calciatori dovrà attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività nei rapporti con il suo cliente e nelle trattative con i partners ed altre parti in causa.
III.
L’agente di calciatori dovrà proteggere gli interessi del suo cliente, con imparzialità e nel rispetto della legge, dando luogo a relazioni d’affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.
IV.
Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l’agente di calciatori non dovrà venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare dovrà rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi di professione e dovrà astenersi da qualsiasi azione che possa istigare dei clienti a prendere le distanze dalle altre parti in causa.
V.
1. L’agente di calciatori dovrà tenere un minimo di contabilità per quanto concerne le sue attività. In particolare, egli deve essere in grado di fornire prove delle sue attività in qualsiasi momento mediante un’adeguata documentazione ed altre testimonianze.
2. Egli dovrà aggiornare coscienziosamente i registri e tenere una documentazione dettagliata e fedele di tutte le operazioni da lui effettuate.
3. Su richiesta di qualsiasi autorità che conduca un’inchiesta su casi disciplinari o controversie, l’agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.
4. Non appena il suo cliente lo richiede, l’agente di calciatori dovrà presentare una fattura che documenti i suoi compensi, le sue spese e qualsiasi altro costo.
Luogo e data:……………………………………
L’agente di calciatori: Per la Federazione nazionale (Timbro e firma):
…………………………………………… …………………………………………..
Allegato C: Modello Standard di Contratto di Rappresentanza
Le parti: (Cognome, indirizzo esatto dell’agente di calciatori e
nome della società, se è il caso)……………………………….(qui di seguito: l’agente di calciatori)e (Xxxxxxx, nome e soprannome, se è il
caso, indirizzo esatto e data di nascita oppure nome della Società ed indirizzo esatto) (qui
di seguito: il cliente) hanno accordato di stipulare un contratto di rappresentanza nei seguenti termini:
1) Durata
Il contratto sarà valido per…………………….. Entrerà in vigore il… (n° di mesi, massimo 24) (data
xxxxxx) ed avrà termine il… (data esatta)
2) Remunerazione
Soltanto il cliente può remunerare l’agente di calciatori per il lavoro compiuto.
a) Calciatore come cliente
L’agente di calciatori riceverà una commissione che ammonta al……………% del salario lordo base dovuto al calciatore come risultato dei contratti d’ingaggio negoziati dall’agente di calciatori.
- una somma forfettaria all’inizio del contratto d’ingaggio:……….
- pagamenti annuali al termine di ogni anno contrattuale: (indicare dove necessario)
b) Società come cliente
L’agente di calciatori riceverà come commissione una somma forfettaria che ammonta a… (importo
esatto e valuta)
3) Esclusiva
Le parti concordano che i diritti di collocamento siano trasferiti in maniera esclusiva: in maniera non
esclusiva: (segnare laddove è necessario) all’agente di calciatori.
4). Altri accordi
Qualsiasi altro accordo conforme ai principi contenuti nel Regolamento per Agenti di Calciatori sarà incluso in questo contratto e depositato presso la Federazione nazionale di competenza.
5) Legislazione obbligatoria
Le parti concordano di aderire alle norme del diritto pubblico che regolano i collocamenti occupazionali e ad altre norme obbligatorie in vigore nel paese interessato come pure nel diritto internazionale e nei trattati applicabili.
6) Note finali
Questo contratto è stato firmato in quadruplice copia ed è stato distribuito come segue:
1. Federazione nazionale presso la quale l’agente di calciatori è registrato:
…………………………………………(nome esatto)
2. Federazione nazionale con la quale il cliente è tesserato:
………………………………………..(nome esatto)
3. Agente di calciatori
4. Cliente
Luogo e data:………………………………………..
Agente di calciatori: Cliente:……………
Conferma di ricevuta del contratto:………
Luogo e data:……………………………….
La Federazione nazionale La Federazione nazionale dell’agente di calciatori: del cliente:….…………
(Timbro e firma) (Timbro e firma)