TRA
N.
COMUNE DI PORDENONE C.F. 80002150938
DEL ATTO NON ROGATO
DAL SEGRETARIO COMUNALE
CONTRATTO D’OPERA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO PER PRESTAZIONI INERENTI ALL’AFFIDO FAMILIARE PER L’AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI “NONCELLO”
in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore III n. cron.
del ,
TRA
Il Comune di Pordenone - Ente Gestore dell’Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni Noncello, rappresentato da
residente per la carica presso la residenza comunale di Pordenone, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di , agendo in forza dell’art. 61 dello Statuto Comunale e di
, dell’art. 12 del Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 marzo 2013 e quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta(di seguito denominato anche Ente o Comune o Amministrazione)
E
il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a , con domicilio professionale codice fiscale
e partita IVA (di seguito denominato anche “professionista” o “incaricato”)
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 – FINALITA’
Premesso che il “Servizio Affidi” presente nell’Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” si occupa di reperire, valutare e sostenere le famiglie disponibili all’accoglienza, nonché di costruire abbinamenti famiglia affidataria/minore adeguati alle caratteristiche e necessità del minore stesso, il Comune di Pordenone - in qualità di Ente Gestore dell’Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni “Noncello”
- per assicurare allo stesso una operatività multidisciplinare che possa offrire una più ampia lettura delle situazioni di disagio ed un concreto sostegno alle stesse, tenendo contestualmente conto degli aspetti sociali e psicologici implicati, intende integrare e supportare l’attività svolta dall’assistente sociale con uno psicologo che fornisca le prestazioni di cui all’art. 2 “Oggetto dell’incarico” del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Pordenone, con il presente atto, conferisce al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, che accetta, l’incarico di fornire le seguenti prestazioni:
A) a supporto/supervisione del personale all’uopo incaricato dal Comune, svolgimento di attività di promozione dell’affido familiare, incentivando una cultura dell’accoglienza anche attraverso momenti informativi/formativi dedicati alle persone interessate a tali tematiche (conduzione di gruppi);
B) a supporto/supervisione del personale all’uopo incaricato dal Comune, interventi per il reperimento, anche attraverso incontri mirati con le realtà dell’associazionismo e del privato sociale del territorio, di famiglie disponibili all’affido;
C) svolgimento di attività di conoscenza e valutazione delle suddette famiglie, per quanto di competenza della professionalità specifica;
D) partecipazione ai gruppi di lavoro interdisciplinari e alle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) riguardanti situazioni di minori che dovranno essere inseriti in un progetto di affido familiare o sono già inseriti in una famiglia affidataria, debitamente programmati e convocati con un preavviso di almeno 10 giorni;
E) collaborazione con gli operatori dell’Ente alla formulazione e costruzione di un abbinamento minore/famiglia affidataria, apportando le specifiche competenze;
F) svolgimento di attività di sostegno e formazione alle famiglie affidatarie durante l’intero percorso dell’affido ed alla conclusione dello stesso;
G) promozione di interventi di supervisione agli operatori sociali operanti nell’ambito di tale servizio, svolgendo comunque la propria opera in collaborazione ed accordo con gli stessi;
H) svolgimento di attività di supporto/supervisione agli operatori dell’Ente per studi e stesura di eventuali progetti innovativi riguardanti lo strumento dell’affido familiare, su specifica richiesta dell’Ente;
I) redazione di specifiche relazioni tecnico professionali in merito ai casi che l’Ente segnalerà a tutela dei minori, entro i termini richiesti;
L) presa in carico di minori e giovani infraventunenni con problematiche
afferenti l’area penale, o potenzialmente a rischio di inserimento nel circuito dell’area penale, coordinata con adeguati interventi di sostegno delle loro famiglie.
ART. 3 – LUOGO E MONTE ORE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le prestazioni saranno rese prevalentemente presso la sede dell’Ente Gestore dell’Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni Noncello sita in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 a Pordenone, con la media di almeno un accesso settimanale per un monte ore minimo ad accesso di 4, fatte salve eventuali assenze programmate e pattuite col Comune o periodi di assenza, non programmabili, inferiori alle 4 settimane consecutive.
Potrà rendersi necessaria la presenza del professionista anche presso sedi di altri enti, istituzioni, strutture di accoglienza (Tribunali, Azienda per l'Assistenza Sanitaria, strutture educative per minori…) e presso abitazioni private. Dette trasferte saranno in numero limitato e verranno concordate con un preavviso di almeno 10 giorni.
Sono previste mediamente 8 ore settimanali di attività, con un minimo garantito di 250 ore annue (e potranno essere effettuate prestazioni fino al raggiungimento dell’importo del corrispettivo lordo annuo massimo previsto al successivo articolo 4, ivi compresa l’eventuale revisione prezzi) Trattandosi di incarico avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono nulli.
ART. 4 – CORRISPETTIVO E DURATA DELL’INCARICO
L’importo complessivo annuo massimo del corrispettivo lordo, onnicomprensivo ed esente da I.V.A. in base al D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., trattandosi prevalentemente di prestazioni sanitarie (quali colloqui individuali, colloqui psico-clinici familiari, relazioni cliniche) ed in via accessoria di prestazioni di supervisione rese in favore di operatori sociali pubblici e di conduzione di gruppi, è stimato in € 23.000,00.
Il corrispettivo orario lordo, onnicomprensivo ed esente da I.V.A. in base al
D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., viene stabilito come segue, in base alla tipologia di interventi resi:
• Per Colloquio individuale: € 56,25
• Per Colloquio psico-clinico familiare: € 67,50
• Per Relazione clinica: € 82,50 (a corpo)
• Per Supervisione/formazione*: € 41,25
(*all’interno di questa voce si intendono ricomprese anche attività di affiancamento all’operatore dell’Ente nel lavoro sui singoli casi in carico e di supporto per la stesura di progettazioni.)
I corrispettivi sopra indicati sono stati determinati considerando, per ciascuna tipologia di prestazione, il compenso previsto dal tariffario degli psicologi (operando la media matematica tra minimo e massimo riportati e riducendo tale media del 25% trattandosi di prestazioni rese a favore di Pubblica Amministrazione).
Nel suddetto corrispettivo dovranno essere ricomprese le trattenute di legge dovute e qualsiasi ulteriore onere a carico delle parti (cassa
previdenziale, assicurazioni, tasse, rimborsi…), in modo che null’altro potrà essere posto a carico del Comune.
L’entità delle prestazioni rese dovrà essere evidenziata in una nota che dovrà essere allegata alla fattura richiedente il compenso. In ogni caso l’entità delle prestazioni sarà variabile e verrà adeguata di volta in volta a quelle che saranno le esigenze del servizio, entro i limiti riportati al precedente art. 3 “Luogo e monte ore di svolgimento dell’incarico”.
Non sono previsti rimborsi spese, ad esclusione delle spese di viaggio sostenute su richiesta, in nome e per conto dell’Ente, e che risultino adeguatamente documentate, ricomprese anch’esse nell’importo di affidamento incarico.
Gli importi orari sopra riportati sono da intendersi fissi per i primi 12 mesi di attività. Successivamente, su richiesta del professionista, gli importi potranno essere adeguati annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT “FOI al netto dei tabacchi” rilevato nel mese di richiesta della revisione prezzi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L’adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della formale richiesta di revisione prezzi.
L’incarico avrà durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
ART. 5 – FORMA CONTRATTUALE
L’incarico, regolato dal presente contratto d’opera, non dà luogo ad un rapporto di lavoro dipendente.
Si tratta di un incarico professionale di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. -.
I contratti disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del contraente. Il professionista incaricato svolgerà pertanto la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, né con il Comune di Pordenone né con il Servizio Sociale dei Comuni, fermi restando i momenti di raccordo con la struttura istituzionale di riferimento che ha il compito di verificare, in qualità di Ente Gestore, il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
Il rapporto messo in essere tra le parti, per effetto del presente contratto, non comporta pertanto conferimento di rappresentanza o di mandato da parte di una di esse all’altra, né la creazione di rapporti societari o di qualsiasi altro tipo o natura, che non siano di semplice prestazione professionale.
ART. 6 – MODALITA’ D’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
All’ampia discrezionalità dell’incaricato, che opererà in conformità ai principi della sua deontologia professionale, alla sua scienza e coscienza, nel rispetto della dignità personale dei soggetti coinvolti, sono demandate tutte le modalità tecniche di esecuzione dell’incarico, per il raggiungimento del miglior risultato possibile, in un’ottica di collaborazione con le figure preposte dall’Amministrazione. Il professionista, nello svolgimento dell’attività, deve provvedere all’adozione di tutte quelle cure, accorgimenti e cautele atti a salvaguardare il rispetto della dignità personale del minore, della sua famiglia, e di quant’altri entrassero in contatto con lui per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi
Il rischio per l’esatto adempimento delle prestazioni pattuite, nel tempo indicato, grava soltanto sul professionista, per il lavoro prettamente di sua competenza.
Il professionista dovrà eseguire personalmente le prestazioni inerenti l’incarico assunto, non potendo in alcun caso valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari.
L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del professionista le informazioni in suo possesso inerenti l’incarico.
Resta inteso il mantenimento, da parte dell’Ente Gestore, del ruolo di indirizzo, supervisione, controllo e valutazione del progetto complessivo.
ART. 7 – ONERI A CARICO DELLE PARTI
Con l'accettazione dell’incarico il professionista dichiara di avere le capacità tecniche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dall’Amministrazione;
Il professionista si obbliga ad assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore – a persone e/o cose derivanti dall’espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l’incarico di cui trattasi, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine ha presentato copia delle idonee polizze di assicurazione RCT/RCO ed infortuni sul lavoro e precisamente (indicare estremi polizze ) .Il professionista si impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta la durata dell’incarico
Il professionista si obbliga ad accettare e rispettare, in applicazione alle disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.
ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’Ente potrà verificare in qualsiasi momento la regolarità delle prestazioni dovute e qualora ritenga che il professionista non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi procederà come previsto ai successivi art. 9 “Contestazioni e penalità” e art. 10 “Risoluzione e rescissione del contratto”. L’applicazione delle penali non solleverà il professionista dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del presente contratto. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto, l’incarico in oggetto è disciplinato dalle norme contenute nel Codice Civile. ART. 9 – CONTESTAZIONI E PENALITA’
Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata l’Ente provvederà ad inviare una richiesta scritta di chiarimenti o una formale diffida, a mezzo raccomandata A. R. o posta elettronica certificata, invitando il professionista ad inviare le proprie controdeduzioni, e/o ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, presentandole entro un periodo non superiore a 10 giorni di calendario.
Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Ente si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del
pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Ente stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà trattenuta sul compenso pattuito.
Per inadempimento contrattuale, l’Ente si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ciascuna, a seconda della gravità dell’inadempimento. Per reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate.
ART. 10 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento dei servizi ricorrendo ad altro incaricato e a spese del professionista nei seguenti casi di inadempimento:
a) reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte del Comune, tali da compromettere la regolarità del servizio;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati;
Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, nonchè la presenza di abusi o deficienze ripetuti nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
Le eventuali contestazioni di addebito avverranno a mezzo raccomandata
A. R. o posta elettronica certificata a cui il professionista dovrà dare risposta entro 10 giorni dal ricevimento.
Le parti si riservano la facoltà di rescissione contrattuale, per sopraggiunti motivi di opportunità, e di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R. o posta elettronica certificata, con almeno 90 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del professionista/ del Comune alcun diritto al risarcimento dei danni.
ART. 11 – PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica, con la cadenza che il professionista riterrà più opportuna, e comunque non inferiore a quella mensile. Il professionista dovrà allegare alla fattura una relazione/ rendicontazione degli interventi svolti, distinta per tipologia d’intervento.
Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il professionista contestazioni formali. Poiché le prestazioni di cui trattasi sono soggette all’applicazione della ritenuta d’acconto, il Comune provvederà, quale sostituto d’imposta, al versamento della ritenuta in nome e per conto del professionista.
ART.12 – TRATTAMENTO DATI
Il Comune di Pordenone è autorizzato a trattare i dati personali forniti dall’incaricato per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
L’incaricato è obbligato a trattare i dati personali per i soli fini dell’espletamento del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per la parte ancora in vigore -; inoltre dovrà fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell’espletamento delle proprie funzioni.
La sottoscrizione del contratto comporta l'individuazione e la nomina dell'incaricato quale responsabile esterno al trattamento ex art. 28 GDPR 2016/679, il quale garantisce all'Ente che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dalla normativa europea sulla tutela del dato personale, nonché in piena conformità con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e nel rispetto delle finalità di cui al contratto
ART. 13 - UTILIZZO DEI DATI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti dal Comune di Pordenone ed elaborati dal contraente nell’ambito delle attività previste dal presente incarico, si intendono di proprietà del Comune stesso, che potrà disporne interamente nel tempo senza alcuna limitazione. Sono inclusi i materiali cartacei ed informatici; tali dati dovranno essere gestiti con procedure idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche.
ART.14 - SPESE
Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 N. 131, con onere a carico della parte richiedente.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono poste a carico dell’incaricato.
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alle altre norme in vigore e in particolare a quelle vigenti per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe, nonché a quanto previsto dal vigente regolamento comunale dei contratti. Il Foro di Pordenone è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Letto, approvato e sottoscritto mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa dell’incaricato xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, ai sensi dell’art. 25, co. 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e con modalità di firma digitale per il legale rappresentante del Comune di Pordenone , ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. s)
e 21 e 24, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il legale rappresentante del Comune di Pordenone dichiara la validità del certificato di firma utilizzato, in applicazione all’art. 1, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Data
L’INCARICATO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Comune di Pordenone -Ente Gestore dell’Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni Noncello,
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/03/2019 10:43:59
IMPRONTA: 9D243E23C65CEB0E07E1A408DCE42AE616BC7E9B0709CC2DAF27EF6440A3C890 16BC7E9B0709CC2DAF27EF6440A3C890CAD00FB3E9EFE375E2DD93D88A73B775 CAD00FB3E9EFE375E2DD93D88A73B7751D00B2AE08E5662D07515E124EAFC8FD 1D00B2AE08E5662D07515E124EAFC8FDD46984946FFBE483E150F91412EB6D4E
Atto n. 546 del 08/03/2019