Accordo di collaborazione tra Enti
PRESIDENZA
rep. n. 3, prot. n. 263
del 15.4.2019
Accordo di collaborazione tra Enti
Acquisto beni strumentali alla lotta alla Peste suina africana e realizzazione di aree sperimentali per il pascolo semibrado
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923) e, per essa, l'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana, rappresentata dal Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx in qualità di Responsabile ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, di seguito indicata anche come "Regione"
E
L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna
- Fo.Re.S.T.A.S. (Codice fiscale/P.IVA 03669190922), qui rappresentata dal Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cagliari il 14 febbraio 1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxxx,
di seguito indicate come le Parti
VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l’Unità di progetto per
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l’eradicazione della peste suina africana, come integrata dalle | ||
Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell’1.9.2015, n. 48/14 del | ||
17.10.2017 e n. 24/3 del 15.5.2018 - a cui partecipa, tra gli altri, il | ||
Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile | ||
e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per il necessario supporto alle | ||
operazioni di contrasto al pascolo brado illegale -, alla quale dava | ||
mandato di predisporre entro venti giorni dall’approvazione della | ||
stessa deliberazione, un Piano d’azione straordinario per il | ||
contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre | ||
all’approvazione della Giunta regionale; | ||
VISTA | la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre | |
2014, con la quale è stato adottato il Piano d’azione straordinario | ||
per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) | ||
2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione | ||
europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un | ||
suo co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il 2015 e | ||
definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la | ||
deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015; | ||
VISTE | le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre | |
2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente, | ||
è adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione | ||
della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020; | ||
CONSIDERATO | che il suddetto Programma straordinario di eradicazione individua | |
nelle azioni di depopolamento sui capi bradi, assimilabili ai |
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selvatici in quanto ormai privi di proprietari e non accuditi da alcun | ||
detentore e rimasti liberi in terre pubbliche, una priorità da | ||
perseguirsi attraverso un'apposita pianificazione degli interventi, | ||
la cui attuazione costituisce obiettivo prioritario dell'Agenzia | ||
Fo.Re.S.T.A.S.; | ||
VISTA | la propria determinazione n. 18/662 del 25 ottobre 2018 "Secondo | |
provvedimento attuativo del Programma straordinario di | ||
eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e | ||
disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di | ||
produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019", come | ||
rettificata dalla determinazione n. 20/698 del 12 novembre 2018 e | ||
modificata dalla determinazione n. 5/195 del 15 marzo 2019; | ||
CONSIDERATO | che, ai sensi del Secondo provvedimento attuativo sopra | |
richiamato, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito dell'attività di | ||
contrasto al pascolo non confinato di suini, è tenuta, tra l'altro, ad | ||
assistere le squadre di intervento preposte al loro abbattimento | ||
nonché allo smaltimento delle carcasse e all'idoneo trattamento di | ||
ogni materiale e rifiuto utilizzato o prodotto nell'occasione; | ||
VISTO | l'Accordo di collaborazione rep. n. 2, prot. n. 225, del 27 marzo | |
2019, sottoscritto con l'Agenzia al fine di disciplinare le modalità | ||
di collaborazione nella realizzazione delle attività demandate alla | ||
medesima Agenzia nell'ambito dell'attuazione del Piano di | ||
eradicazione e del Secondo provvedimento attuativo relativi | ||
all'anno 2019, con il quale sono state destinate a tal fine apposite |
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risorse assegnate all'Unità di Progetto; | ||
VISTA | la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità | |
2019) ed in particolare l'art. 5, comma 25, ai sensi del quale "È | ||
autorizzata, per l'anno 2019, l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 in | ||
favore dell'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. per l'acquisto di | ||
materiali, mezzi ed attrezzature connessi con la lotta alla Peste | ||
suina africana (PSA), ivi compreso quanto necessario per la | ||
realizzazione di aree sperimentali di finissaggio per il pascolo | ||
semibrado da affidare a terzi (missione 13 - programma 07 - titolo | ||
1 e titolo 2)"; | ||
VISTA | la nota prot. n. 3663/Dir del 19 marzo 2019 con la quale il | |
Direttore Generale dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ha chiesto | ||
l'erogazione dei suddetti fondi, allocati nei capitoli di spesa 2019 | ||
dell'Unità di Progetto; | ||
RILEVATO | che l'apporto dell'Agenzia si appalesa fondamentale per l'attività | |
di eradicazione della peste suina e, pertanto, si ritiene utile | ||
addivenire alla stipula di un nuovo accordo per disciplinare le | ||
modalità con le quali procedere al trasferimento delle risorse di | ||
cui all'art. 5, comma 25, della Legge Regionale n. 48/2018 sopra | ||
richiamata; | ||
VISTA | la determinazione rep. n. 9 prot. n. 251 del 10 aprile 2019 del | |
Responsabile dell'Unità di Progetto a stipulare l'accordo di | ||
collaborazione tra la Regione e l'Agenzia forestale regionale per | ||
lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna; |
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e programma delle attività
L'attività dell'Agenzia dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, all'acquisto di materiali, mezzi e attrezzature connessi alla lotta alla PSA, ivi compreso quanto necessario per la realizzazione di aree sperimentali di finissaggio per il pascolo semibrado da affidare a terzi.
L'Agenzia predisporrà a tal fine un dettagliato programma di spese, da sottoporre all'Unità di Progetto ai fini della sua approvazione e del conseguente trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 5, comma 25, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.
La Regione, di converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. La Regione si impegna, inoltre, a fornire tutto l'impegno necessario. Le attività previste nel presente accordo costituiscono un'azione comune e integrata di rilevante interesse pubblico per la collettività, in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Agenzia. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Agenzia e la Regione.
Articolo 2 Raccordo tra gli enti
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Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per la Regione Sardegna, del Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e, per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, dal Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx o suo delegato il cui nominativo sarà prontamente comunicato al Responsabile dell'Unità di Progetto.
Articolo 3
Modalità di svolgimento e impegno delle parti
Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità individuate nel presente accordo. L'Agenzia si avvarrà di competenze di figure individuate tra il personale al suo interno. La Regione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari.
Articolo 4 Durata dell'Accordo
L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 31 dicembre 2019 e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.
Articolo 5 Modalità di pagamento
Per le attività di cui all'art. 1, la Regione provvederà a corrispondere all'Agenzia la somma onnicomprensiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), oneri e accessori di legge inclusi, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5, comma 25, della L.R. 28
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dicembre 2018, n. 48.
Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione conseguentemente all'approvazione da parte dell'Unità di Progetto del programma di spese presentato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 e versato sul conto corrente XX00X0000000000000000000000 (Conto Generale) intestato all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S., in essere presso l’istituto Banco di Sardegna SpA.
Articolo 6 Rendicontazione
Contestualmente alla definizione della chiusura delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia presenterà al Responsabile dell’Unità di Progetto un rendiconto relativo alle attività svolte nell'ambito del presente accordo, articolato in modo corrispondente al programma di cui all'art. 1, dal quale sia desumibile l'ammissibilità delle attività svolte in quanto direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.
Articolo 7
Spese ammissibili per la rendicontazione
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, per un ammontare massimo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00), relative all'acquisto di materiali, mezzi e attrezzature connessi con la lotta della peste suina africana, ivi compreso quanto necessario per la realizzazione di aree sperimentali di finissaggio per il pascolo semibrado da affidare a terzi.
Articolo 8
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Controversie e registrazione
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Agenzia, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.
Il presente accordo si compone di n. 8 pagine.
Per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per la Regione Autonoma della Sardegna - Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana
Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx