Divisione Risorse
AGE.AGEDC001.REGISTRO INTERNO.0010921.20-10-2022.R
Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti Ufficio Gare sottosoglia e MePA
OGGETTO: Accordo quadro con un unico fornitore per l’affidamento del servizio di taxi per i dipendenti in servizio presso gli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate - CIG 94561104D4
Premesso che:
- l’Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura per la conclusione di un accordo quadro con un unico fornitore per l’affidamento del servizio di taxi per i dipendenti in servizio presso gli Uffici Centrali;
- codesta Società, avendo presentato l’offerta economicamente più bassa, è risultata aggiudicataria della gara, come da provvedimento di aggiudicazione prot. n. _ del _;
- le parti stipulano un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016. Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte della Committente, di specifico/i ordinativo/i in conformità a quanto di seguito previsto;
- per ordinativo si intende la richiesta all’Operatore Economico di eseguire i servizi oggetto dell’accordo quadro, nei limiti del proprio fabbisogno. L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste in conformità e alle condizioni previste nell’accordo quadro e nei documenti di gara, i quali, anche se non materialmente uniti al presente, costituiscono espressione della manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Agenzia e l’Operatore Economico, relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali.
- per Accordo quadro si intende: l’accordo sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore del Soggetto Contraente le prestazioni richieste a seguito di apposito ordinativo;
- le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente accordo quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciute da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.
L’Agenzia e codesto Operatore economico stipulano il contratto col sistema dello
scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, come segue.
Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro
Oggetto del presente accordo quadro è il servizio di taxi su richiesta e/o prenotazione telefonica per gli spostamenti, nell’area urbana ed extraurbana della città di Roma e da e verso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per i dipendenti in servizio presso gli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate, siti in Roma a: xxx Xxxxxxxxx 000, xxx Xxxxxxxxx 000, xxx Xxxxxx 00/00 e largo Leopardi 5.
Si precisa che le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte della Committente, di specifici ordinativi.
Con i singoli ordinativi l’Agenzia affida alla Società, che accetta, alle condizioni, termini e modalità di cui al presente accordo, l’incarico per il servizio in oggetto, e garantisce che esso sarà attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
Per effetto del presente atto, che ha natura di accordo quadro, la Società si impegna ad accettare gli ordinativi fino alla concorrenza del massimale esposto secondo quanto definito al successivo art. 2 del presente accordo.
Resta naturalmente inteso tra le parti che, fermo restando la validità ed efficacia dell’accordo quadro, non sarà più possibile effettuare ordinativi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente accordo quadro.
Art. 2 - Modalità di esecuzione e massimale
La Società si impegna a fornire, a ciascuno degli Uffici Centrali dell’Agenzia, un numero illimitato di “Buoni per l’utilizzo del taxi” di cui avvalersi per usufruire del servizio oggetto del presente accordo, fino al raggiungimento del massimale biennale di € 149.000,00, IVA esente.
Il dipendente autorizzato ad usufruire del servizio di taxi per ragioni di ufficio, al termine della corsa consegnerà all’autista il buono sul quale dovrà essere indicato il nominativo dell’utente, la località di partenza e di destinazione, la data, la sigla del taxi, nonché la spesa relativa alla corsa effettuata.
Il buono dovrà contenere il timbro dell’Agenzia e la firma dell’utente. Ovvero
In appendice sono descritte le modalità alternative automatizzate, anche telematiche, di prenotazione emissione dei buoni, verifica e rendicontazione delle prestazioni rese.
Il servizio in oggetto potrà prevedere la possibilità di prenotazione del taxi, mediante un servizio call center attivo 24h su 24h, tramite servizio web e/o altro servizio telematico (es. messaggistica istantanea)
La Società si impegna a rispettare le condizioni di servizio di cui al capitolato di gara da intendersi qui integralmente recepito.
Art. 3 - Durata e recesso
Il presente accordo quadro ha durata biennale a decorrere dalla data della stipula, salvo il raggiungimento del massimale di € 149.000,00 iva esente, oltre il quale l’accordo quadro si intenderà automaticamente risolto.
L’Agenzia, dopo il primo anno dalla stipula e senza necessità di motivazione alcuna, potrà recedere unilateralmente dall’accordo mediante semplice comunicazione scritta, da inviarsi almeno sette giorni prima, senza bisogno di messa in mora e senza da ciò
– in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia.
È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso. Si precisa che la stipula dell’accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo immediato di prestazione dei servizi, e che, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi.
L’Agenzia potrà effettuare singoli ordinativi, fino alla concorrenza del massimale contrattuale, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale medesimo.
È facoltà dell’Agenzia recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dall’Accordo quadro qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l’Agenzia.
È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
L’Agenzia si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, di prorogare il presente contratto per il tempo strettamente necessario per l’espletamento della nuova procedura di gara.
Art. 4 - Risoluzione dell’accordo
L’Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal presente accordo quadro da parte della Società, potrà risolvere l’accordo mediante semplice comunicazione scritta.
La risoluzione consentirà all’Agenzia di incamerare il deposito cauzionale nonché di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa per iscritto, anche a mezzo fax, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e dell’importo relativo. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La risoluzione di cui al presente articolo potrà essere comunicata dall’Agenzia anche nell’ipotesi in cui sopravvengano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 13 della l. n. 136/2010.
Art. 5 - Personale
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Art. 6 - Corrispettivi
Per le prestazioni svolte nell’area urbana ed extraurbana della città di Roma la Società si obbliga ad applicare la tariffa tassimetrica deliberata dal Comune di Roma, con l’applicazione dello sconto del % così come dichiarato nell’offerta economica, ferme restando le agevolazioni per la prenotazione e le modalità di pagamento.
Il totale dei corrispettivi per l’esecuzione del servizio di durata biennale non potrà superare l’importo di € 149.000,00, IVA esente.
Lo sconto offerto nella dichiarazione di offerta economica rimarrà invariato per tutta la durata contrattuale: stabiliscono in proposito i contraenti che il presente accordo ha natura aleatoria e la Società rinuncia sin d’ora all’esercizio della facoltà di cui all’art. 1664 cod.civ. Resta inteso che gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa, presenti e futuri, sostenuti dalla Società per l’esecuzione dell’incarico.
Art. 7 - Fatturazione e modalità di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di fatture mensili posticipate, relative alle corse effettuate nel mese di riferimento, previo accertamento, da parte dell’Ufficio Controlli e Servizi di Gestione, della regolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà riportare il CIG, il riferimento al presente atto, e dovrà essere intestata a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e
P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione Logistica ed Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Controlli e Servizi di Gestione, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate,
a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
• dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
• dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posta elettronica dall’Agenzia all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società.
La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Ad ogni fattura dovranno essere allegati tutti i tagliandi relativi ai servizi effettuati, inoltre sulla stessa dovrà essere indicato il numero complessivo dei buoni allegati.
L’Agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto dedicato indicato al punto 13 del presente contratto.
La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Art. 8 - Penali e divieto di cessione dell’accordo quadro Nel caso in cui l’affidatario non rispettasse le clausole del presente accordo quadro, l’Agenzia avrà la facoltà di applicare le penali appresso indicate:
1) nel caso di ritardo dell’arrivo del taxi presso il punto richiesto oltre 15 minuti dalla prenotazione, per cause diverse da forza maggiore dipendente da fatti naturali
(alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), è applicata all’affidatario una penale pari allo 0,50‰ dell’ammontare netto contrattuale per ciascun ritardo;
2) In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Agenzia applicherà le seguenti penali:
a) nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del conducente del taxi (es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale non per motivi di emergenza, velocità pericolosa etc.) segnalata all’Agenzia, in ragione di Euro 500,00 euro per ciascuna violazione;
b) per ogni diversa fattispecie di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, segnalata all’Agenzia in ragione di Euro 50,00 per ciascun inadempimento.
Inoltre, in ogni caso di disservizio dovuto a negligenza da parte della Società non disciplinato nei precedenti punti, l’Agenzia applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00 euro) per ogni violazione accertata.
Resta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. È fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente accordo.
In caso di inosservanza di tale obbligo, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 9 - Responsabilità Civile
La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell’Agenzia e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. In proposito, la Società si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Art. 10 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito polizza fideiussoria dell’importo di € n. _ emessa il , rilasciata da _ ed acquisita prima della stipula del presente contratto.
La cauzione di cui al presente comma prevede:
• la rinuncia all’eccezione di cui al comma 2 dell’art. 1957 cod. Civ.;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 cod. Civ.;
• la dichiarazione del fideiussore con cui lo stesso si obbliga incondizionatamente ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione di cui al presente articolo deve permanere fino alla data di conclusione del servizio.
La cauzione potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dell’Agenzia a seguito della verifica - da parte dell’Ufficio Controlli e servizi di gestione - Settore Approvvigionamenti – della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
Art. 11 - Cessione del Credito
Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo, a condizione che:
- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da xxxxxx e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
- l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
La notifica dell’atto di cessione dovrà avvenire presso la sede amministrativa dell’Agenzia, in Roma, alla via Giorgione n. 159 – 00147.
La società si impegna inoltre:
- a non consentire, nell’atto di cessione, eventuali subcessioni del credito vantato nei confronti dell’Agenzia;
- a non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società (ovvero, anche una sola delle società in caso di RTI) risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
Per consentire la verifica ex art. 48-bis del citato D.P.R., l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A)” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere:
- l’indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l’Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest’ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto.
- l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
L’atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto di appalto di riferimento cui i crediti ceduti si riferiscono.
La notifica dell’atto di cessione potrà avvenire preso la sede legale dell’Agenzia, Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx o presso la sede di xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx.
In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui al punto 13 del presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Analogo adempimento dovrà essere assicurato dal cessionario nei riguardi dei pagamenti disposti dall’Agenzia.
Art. 12 - Disposizioni antimafia
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che, ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i sopracitati provvedimenti, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società indica il seguente conto dedicato:
Banca – IBAN – SWIFT/BIC . Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:
1) nome cognome codice fiscale ;
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10 e s.m.i.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente:
Art. 14 - Tutela dei dati personali
Lo svolgimento delle attività dedotte in Accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome, cognome e codice fiscale – dei contraenti e dei soggetti richiamati ai sensi della legge n. 136/2010. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
La Committente potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Il Responsabile della protezione dei dati personali per l’Agenzia delle Entrate è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, responsabile dell’Ufficio Protezione Dati Personali.
Art. 15 - Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di Roma
Art. 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa.
In conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato con modalità elettronica e, pertanto, è sottoscritto in forma digitale.
Il perfezionamento del contratto avverrà alla data della ricezione della Pec, da parte di Agenzia, contenente l’accettazione delle clausole contenute nel presente documento.
Per l’Agenzia delle Entrate
_
Per la Società