ACCORDO QUADRO BIENNALE 2021-2023
LAVORI DI MANUTENZIONE ordinaria straordinaria delle coperture e impermeabilizzazione del C.A.P.
ACCORDO QUADRO BIENNALE 2021-2023
CIG.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
R.U.P. SIG. XXXXXXXXX XX XXXXX
DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. XXXXXXXXX XXXXXXX
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DA EFFETTUARSI ENTRO IL GIORNO ANTECEDENTE LA SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Contattare Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx allo 055 43931
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro inerente lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e d’urgenza delle coperture e impermeabilizzazioni degli immobili del C.A.P. da stipulare con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. L’accordo quadro individua:
o la tipologia di prestazioni affidabili di cui all’elenco prezzi
o la durata dell’accordo quadro
o il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell’accordo quadro.
Le prestazioni affidabili ai sensi dell’accordo quadro consistono nell’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE DEGLI EDIFICI DEL C.A.P.
In ogni singolo affidamento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i rispettivi contratti sino alla concorrenza dell’importo previsto dall’accordo stesso.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e della durata ivi previsti per ciascun Ente.
Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla disciplina dettata dal
D. Lgs. 50/2016 e dagli articoli del DPR 207/2010 ancora in vigore, ovvero dai decreti attuativi e dalle linee guida emesse.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:
- rifacimento ed adeguamento di coibentazioni e impermeabilizzazione delle coperture, dei sottotetti, dei cunicoli e similari;
- ripassatura dei tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di sistema di coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantirne l’efficienza e la sicurezza;
- Ripristino grondaie e pluviali
Per ulteriori dettagli vedi elenco prezzi lavorazioni.
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti con la qualificazione per categoria OS8 classifica I e Identificazione dell’Attività Economica (ATECO) codice: 43.29.02 e 43.99.09.
I lavori rientrano nella categoria OS8 classifica I.
CATEGORIA PREVALENTE OS8 CLASS. I (subappaltabile fino al 40% dell’importo complessivo delle opere)
IL POSSESSO DELLA CATEGORIA SOPRA RIPORTATA DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DIMOSTRATO IN SEDE DI GARA. ( CAUSA DI ESCLUSIONE)
La categoria prevalente (individuata secondo l’elencazione di cui all’allegato A al DPR n.207/2010) è la OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE e la Classifica I.
Le opere autorizzate dalla Direzione dei lavori saranno contabilizzate a misura con la tariffa inserita nell’elenco prezzi decurtata del ribasso d’asta offerto.
ARTICOLO 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà la durata di anni due con decorrenza dalla data di stipula del contratto. L’eventuale raggiungimento anticipato dell’importo massimo dell’accordo quadro determinerà la risoluzione automatica dell’accordo stesso.
Diversamente, qualora allo scadere del termine risultassero somme residue rispetto all’importo di aggiudicazione, è facoltà di Mercafir proseguire nel rapporto contrattuale fino a completo esaurimento delle somme a disposizione.
ARTICOLO 3 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il valore dell’accordo quadro è stimato come di seguito, per l’intera durata del contratto:
• IMPORTO ACCORDO QUADRO € 144.000,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 5.000,00.
Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
L’atto di affidamento di ciascun lavoro di manutenzione terrà conto degli oneri per la sicurezza per l’esecuzione dell’intervento e della necessità eventuale di redazione da parte dalla ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza.
Si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza. Gli immobili oggetto di manutenzioni sono riportati nella planimetria allegata.
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI STESSI
In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione si procederà all’affidamento dei singoli appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l’impresa al momento della stipula dell’accordo quadro.
Le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di affidamento del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell’originario contenuto dell’accordo quadro. Negli appalti successivamente affidati ai sensi dell’accordo quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d’asta.
Nella comunicazione di affidamento dei lavori alla ditta saranno indicati:
o il luogo di esecuzione
o l’oggetto dei lavori
o la durata stimata dei lavori
o l’importo stimato dei lavori.
I singoli interventi che formano oggetto del contratto saranno eventualmente individuati in modo specifico in ordini di servizio.
I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.
Per le categorie di intervento, le voci dell’elenco prezzi di riferimento del contratto non saranno soggetti a variazione in nessun caso, né per lavori dislocati diversamente sul territorio, o suddivisi in singoli interventi. L’appaltatore designa un referente tecnico al quale la DL potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l’appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato.
Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta ed un recapito di posta elettronica sempre attivi al quale inviare le richieste scritte di intervento.
Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla D.L.
Per l’esecuzione dei lavori l’Aggiudicatario dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e quelli indicati dal Capitolato Generale di Appalto.
L’aggiudicatario dovrà attenersi agli ordini che potrà impartire la Direzione Lavori e in particolare intraprendere tutte le misure necessarie ad evitare, o contenere, disservizi al normale svolgimento delle attività istituzionali.
I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d’opera.
L’esecuzione dei lavori dovrà tenere conto dell’eventuale contemporaneo svolgimento nell’edificio di opere affidate ad altre imprese, con le quali l’aggiudicatario s’impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci o interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere.
L’Aggiudicatario dovrà prima dell’inizio dei lavori, provvedere all’esecuzione di opere provvisionali per limitare disagi quali polvere, rumore ecc., eseguire la pulizia del cantiere e riconsegnare gli spazi puliti e perfettamente agibili al termine di qualsiasi lavoro.
In relazione ad esigenze particolari, la D.L. potrà, senza che l’Aggiudicatario possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:
- Disporre le modalità esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
- Richiedere interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;
- Richiedere l’esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare disagi ad utenti e operatori.
L’Aggiudicatario dovrà Organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L.
I lavori dovranno essere svolti nel normale orario di lavoro. Tuttavia determinati lavori potranno essere eseguiti con modalità e tempistiche particolari, anche nelle giornate di sabato, senza alcun compenso aggiuntivo.
Intrapresa l’esecuzione di un’opera, l’Aggiudicatario dovrà assegnarVi un numero conveniente di operai e procedere con alacrità e senza interruzione al perfetto compimento dell’opera medesima.
ARTICOLO 5 –PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per l’affidamento del presente accordo quadro il criterio di aggiudicazione sarà la miglior percentuale unica di sconto da applicarsi sull’elenco prezzi unitari allegato al presente capitolato.
L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore.
Il sopraggiungere di tali cause nel corso del contratto determinerà la risoluzione automatica dello stesso senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
ARTICOLO 6 –DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro:
a) il presente Capitolato
b) l’elenco prezzi unitari
c) l’offerta dell’appaltatore
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.
ARTICOLO 7 –MANODOPERA ED ATTREZZATURA PER L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO
Ai fini dell’esecuzione del contratto si elencano di seguito le dotazioni minime di operai ed attrezzature omologate ritenute necessarie:
MANODOPERA
- n.1 caposquadra
- n.1 operai
ATTREZZATURE (senza operatori)
- n.1 autocarro con portata fino 1,5 t .
- n.1 cestello per manutenzioni fino a 9 mt
- scala a gradini per manutenzioni fino a 4 mt
- materiali e attrezzi di consumo
MATERIALI DA TENERE A DISPOSIZIONE PER SERVIZIO REPERIBILITA’
- lampade e cartellonistica standard per la messa in sicurezza dei cantieri temporanei.
Si precisa che il personale dovrà essere regolarmente assunto nelle forme contrattuali di legge.
Per gli interventi di pronta reperibilità o emergenza, l’operatore economico, in sede di presentazione dell’offerta dichiara la disponibilità di un proprio cantiere attrezzato ubicato in modo da poter raggiungere MERCAFIR entro 180 (centoottanta) minuti dalla chiamata del tecnico. In assenza di tale disponibilità dichiara l’impegno a costituirne uno entro e non oltre 15 giorni dall’affidamento.
Si precisa altresì che l’Impresa deve disporre di almeno un addetto qualificato, da ente certificatore, alla posa di membrane flessibili bituminose secondo la norma UNI 11333-2.
ARTICOLO 8 –TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti vincoli obbligano l’appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile.
Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell’appalto.
ARTICOLO 9 –OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.
Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l’avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Direttore dei lavori prima della stipula del contratto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
o disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell’operaio e la relativa qualifica;
o curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
o prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.
Costituisce compito precipuo dell’appaltatore, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Si ricorda, fra l’altro, che in osservanza dell’art.80 comma 5 lett.a) del D.Lgs.50/2016 “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i oggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice”.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’affidamento.
I costi per la sicurezza sono individuati in € 5.000,00. In ogni ordine di servizio sarà indicato i costi della sicurezza specifici a seconda dell’edificio su cui lavorare.
ARTICOLO 10 –OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell’appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l’esecuzione dei lavori. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
b) l’esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
c) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell’appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
d) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell’appaltatore;
e) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
f) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
g) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici.
h) la collaborazione con il l’ufficio della DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
i) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
l) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l’ufficio tecnico ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;
m) la discarica e/o l’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
n) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.
ARTICOLO 11 –RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l’esecuzione dei lavori.
È obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
In caso di infortunio l’appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.
ARTICOLO 12 –CAUZIONE
L’affidatario dell’accordo quadro, prima della stipulazione del contratto, dovrà produrre cauzione definitiva determinata nell’importo e nelle condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell’accordo quadro.
Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla scadenza dell’accordo quadro o alla sua conclusione per raggiungimento dell’importo massimo dei lavori previsto.
Tale cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante nel caso di risoluzione per le cause previste all’art. 16, eventualmente decurtata delle penali di cui all’art.15.
ARTICOLO 13 –POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.
Per ogni singolo affidamento sarà valutata la necessità di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari all’importo di affidamento dei lavori.
ARTICOLO 14 –SOSPENSIONE, PROROGA, ULTIMAZIONE E RENDICONTAZIONE
Il termine di ultimazione è indicato nell’ordine di lavoro con la seguente precisazione:
a) CATEGORIA 1 Lavori programmati: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione dell’ordine di lavoro/servizio (ods).
b) CATEGORIA 2 Lavori urgenti: ove l’urgenza consenta la sottoscrizione dell’ordine di lavoro, i termini di esecuzione decorrono dal sottoscrizione stessa e comunque entro 48 ore. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’ordine di lavoro.
c) CATEGORIA 3 Lavori di emergenza/reperibilità: I termini avranno decorrenza entro 3 ore dal ricevimento di avviso.
Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo il termine stabilito. Di detta ripresa dovrà essere data evidenza mediante mail.
Non verranno riconosciute , le ore di viaggio e gli oneri di trasporto per raggiungere i luoghi di intervento incluse le eventuali stazioni di smaltimento.
Qualora, l’esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto ovvero mediante posta elettronica anche ordinaria
Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini sopra indicati non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori.
ARTICOLO 15 – PENALI
Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento indicato nelle comunicazioni di esecuzione degli interventi verranno applicate le seguenti penali:
Nel caso di interventi in categoria 1 (programmati):
o 2% del valore dell’intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10%. Nel caso di interventi in categoria 2 (urgenti entro 48 ore):
o € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino al terzo giorno
o € 200,00 per ogni giorno di ritardo dal quarto giorno fino al quinto compreso
o € 150,00 per ogni successivo giorno di ritardo oltre il quinto
Nel caso di interventi in categoria 3 (emergenza/reperibilità entro 120 minuti) qualora la “squadra di intervento” non dovesse raggiungere il luogo segnalato all’interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro sessanta minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali (anche in caso di mancata risposta telefonica):
o € 300,00 per un ritardo fino a 120 minuti;
o € 200,00 per ogni successivo intervallo di 60 minuti.
L’applicazione delle penali per tre affidamenti nel corso della durata dell’accordo, anche non successivi, comporta la risoluzione del contratto come indicato nel successivo art.16.
Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione degli interventi in categoria 1, 2 e 3 la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore ogni onere conseguente al ritardo nell’adempimento richiesto.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione al pagamento relativo a ogni specifico affidamento. Qualora ciò non sia possibile si provvederà all’escussione parziale della cauzione. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di Mercafir al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.
ARTICOLO 16 –RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Si potrà procedere a risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l’esercizio da parte della S.A. dell’azione del risarcimento dei danni subiti:
o per inadempimento grave,
o per mancato espletamento dei lavori aggiudicati
o per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore;
o dopo l’avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione penali da parte della stazione appaltante relativamente a tre distinti affidamenti;
o per la perdita nel periodo di vigenza dell’accordo quadro dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall’appaltatore.
L’accordo quadro, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:
previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346- bis, 353 e 353-bis del Codice Penale.
In caso di risoluzione del contratto o di recesso, Mercafir si riserva la facoltà di stipulare l’accordo quadro per il tempo e l’importo residuo con la ditta che segue in graduatoria.
Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con posta elettronica certificata. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del Codice dei contratti. La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla data specificata con apposita posta elettronica certificata inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano
senza poter opporre alcuna eccezione. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
ARTICOLO 17 –MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
Nel caso in cui l’Appaltatore non intervenga per n° 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti.
Per qualsiasi intervento, l’Appaltatore dovrà comunicare, ogni lunedì successivo all’intervento, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché delle eventuali riprese video/fotografiche attestanti gli interventi stessi.
L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l’impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte.
Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.
L’inoltro degli ordini di lavoro e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ARTICOLO 18 – CONTABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura.
L’esecutore trasmette al Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto.
Unitamente a tale documentazione, l’Appaltatore trasmette anche l’eventuale documentazione video/fotografica realizzata. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale.
La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento generale.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione relativa.
Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.
Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento generale.
Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia.
La nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel dovrà essere trasmessa entro il primo lunedì del mese successivo l’intervento.
I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento.
Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo, previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico, a 60 giorni D.F.F.M.
È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale.
I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010.
il pagamento è subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
ARTICOLO 19 – CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata dell’Accordo Quadro verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
Dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere eseguite, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO
Il subappalto non può superare la quota del 40 % (trenta per cento) dell’importo complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008;
- l’inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle
1) imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011; essendo l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011, ovvero mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011.
Dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2- bis, primo periodo, del D. Lgs. n° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
d) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
e) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
f) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
g) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
h) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
i) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
l) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 44 e 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
ARTICOLO 21– RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a E u r o 100.000,00 e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’art. 53 in materia di tessera di riconoscimento.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
ARTICOLO 22 – CONTRATTO
L’accordo quadro verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, il rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà essere munito di firma digitale.
PARTE II
Norme tecniche generali per l'esecuzione delle lavorazioni ARTICOLO 23- NORME TECNICHE GENERALI
L’Impresa dovrà eseguire le lavorazioni in appalto uniformandosi esattamente alle relative specificazioni indicate e stabilite nel presente capo, negli elaborati grafici e nella voce di descrizione di ciascuna lavorazione dell'elenco dei prezzi unitari.
In mancanza delle necessarie specificazioni e/o indicazioni ovvero ad integrazione e/o maggior precisazione delle prescrizioni tecniche richiamate al comma precedente, l’Impresa dovrà in ogni caso eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, le specifiche di prestazione e le tecniche desunte o desumibili dalla corretta scienza delle costruzioni ed utilizzare materiali e componenti della migliore qualità della specie, che risultino nuovi di fabbrica o comunque al loro primo impiego, omologati e/o certificati e che rispondano alle modalità di prova, alle verifiche, ai requisiti di accettazione e alle caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche più adatte e funzionali ai rispettivi tipi di opere e/o interventi che si andranno a costruire e/o realizzare; il tutto attenendosi scrupolosamente, sulla base delle istruzioni che saranno impartite in merito dalla D.L. a maggior precisazione ed interpretazione, alla normativa emanata in materia, relativamente alle medesime, analoghe o similari tipi di lavorazioni, che risulta contenuta nelle disposizioni aventi forza di legge o, in difetto, nei capitolati tecnici tipo e/o nelle norme, prescrizioni, istruzioni e/o direttive comunque divulgate dai competenti Enti o Amministrazioni statali, regionali e locali ovvero, eventualmente, da Enti od Organismi a ciò riconosciuti o abilitati legalmente; nel caso in cui sia necessario avvalersi di tali norme residuali, la D.L. avrà l'insindacabile facoltà di individuare nell'ambito delle stesse e fermo restando le indicazioni di legge, le prescrizioni tecniche che più rispondono e si adattano alla lavorazione interessata in ordine alla sua migliore realizzazione qualitativa, quantitativa, strutturale e/o estetica e comunque sotto qualsiasi altro aspetto.
ln genere l’Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale ordine di andamento e conduzione, ad insindacabile giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi ed agli interessi della Stazione Appaltante la quale si riserva comunque il diritto di stabilire, anche a modifica d'ufficio del predetto programma esecutivo, l'esecuzione di un determinato lavoro o somministrazione entro un congruo termine perentorio nel modo che crederà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di eventuali forniture non comprese nell’appalto.
ARTICOLO 24 -ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del D.M.145/00, le norme U.N.l., C.N.R., C.E.l. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Impresa dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Impresa è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
L’Impresa farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’Impresa sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.
Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell'affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l'importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della Stazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal
suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
Per ogni singola lavorazione si fa riferimento all’elenco prezzi allegato al presente capitolato.
NEI PREZZI INDICATI NEL LISTINO PREZZI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SONO COMPRENSIVI DI COSTI PER IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RESULTA E IL RELATIVO CONFERIMENTO PER LO SMALTIMENTO PRESSO APPOSITE DISCARICHE SPECIALIZZATE E OGNI ALTRO ONERE A DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D’ARTE.
Il Responsabile Unico del procedimento Pierpaolo De Paoli