Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, furto, responsabilità civile
SCUDO SPECIALE AGRICOLTORE
Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, furto, responsabilità civile
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
PAGINA VUOTA
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni @xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2- 1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70. 711.142, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art.8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione dell’ “Agricoltore” ha lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi incendio, furto e responsabilità civile, in relazione all’attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore dell’azienda agricola, così come dichiarato in polizza.
La copertura assicurativa offerta, comprende una delle garanzie, sinteticamente descritte di seguito:
Sezione I incendio e Rischi Accessori
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, per gli eventi di seguito indicati:
– Rischi assicurati (art. 11)
- Incendio;
- Esplosione;
- Fulmine;
- Implosione;
- Scoppio;
- Fenomeno elettrico;
- Acqua condotta;
- Spese di ricerca e ripristino
- Fumo – gas – vapori
- Caduta di aeromobili
- Caduta di ascensori
- Caduta di meteoriti
- Onda sonica
- Guasto o rottura di impianti automatici di estinzione
- Ricorso Terzi
- Rischio Locativo
- Eventi atmosferici
- Atti vandalici ed altri eventi socio-politici
- Asfissia e folgorazione bestiame
- Prodotti in refrigerazione
- Mancata disponibilità
- Perdita delle pigioni
- Spese per la rimozione
- Spese per demolire
- Spese di urbanizzazione
- Spese di ammortamento
- Onorari dei periti e consulenti
- Archivi e documenti
- Smassamento
– Condizioni particolari (sempre operanti) art. 13
X. Xxxxxx a nuovo
B. Selling Price
C. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.)
D. Rinuncia alla rivalsa
X. Xxxxx fede
F. Anticipo indennizzi
– Condizioni particolari (operanti solo se richiamate nel frontespizio di polizza) art. 14
X. Xxxxxxxx su coperture deboli
H. Fermentazione anormale del foraggio
Avvertenza:
La presente Sezione I è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 11, 12, 13, 14, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.
Avvertenza:
La presente Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 11, 13, 14, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento delle franchigie e dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 10% Somma Assicurata | € 5.000,00 |
Franchigia | € 155,00 |
Danno liquidabile | € 4.845,00 |
Sezione II furto e Rischi Accessori
È assicurato l’indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali dell’esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva in conseguenza di:
– Rischi assicurati (art. 15)
- Furto
- Rapina
- Portavalori
– Condizioni Particolari (sempre operanti) art. 18
X. Xxxxx con presenza
B. Chiusura insufficiente
C. Beni presso terzi
D. Archivi di documenti e registri
X. Xxxxxxx dell’indennizzo
F. Bestiame all’aperto
X. Xxxxxxxxxxx somme assicurate e reintegro
H. Furto con veicoli
I. Locali incustoditi
L. Scoperto massimo
Avvertenza:
La presente Sezione II è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 16, 17, 18, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.
Avvertenza:
La presente Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 18, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle cose al momento del sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 20% Somma Assicurata | € 10.000,00 |
Danno liquidabile | € 10.000,00 |
Sezione III Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O)
L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla sua attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore, dell’azienda agricola.
– L’assicurazione vale per i rischi inerenti:
1. se proprietario conduttore di azienda agricola
2. se conduttore non proprietario di azienda agricola
3. se proprietario non conduttore di azienda agricola
– Condizioni Particolari (sempre operanti) art. 22
A. R.C. Capofamiglia
B. Rivalsa INPS
C. Validità territoriale
D. Smercio
E. RC personale dei dipendenti
F. Danni da incendio
X. Xxxxx ai mezzi sotto carico e scarico
H. Danni da inquinamento
I. Assistenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso
– Condizioni Particolari (valide solo se espressamente richiamate) art. 23
L. Agriturismo
X. Xxxxx da interruzioni o sospensioni di attività
N. Stazioni di monta per conto altrui
O. Uso per conto terzi di macchine agricole
Avvertenza:
La presente Sezione III è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 19, 20, 21, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.
Avvertenza:
La presente Sezione III prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 19, 20, 21, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale)
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall’Assicurato.
6. Premi
Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo.
In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un aumento del 4%.
Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore ad €150,00.
L’impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento:
1) bonifico bancario a favore di UBI Assicurazioni S.p.A.;
2) assegno non trasferibile intestato a UBI Assicurazioni S.p.A.
7. Rivalse
Avvertenza
Si rimanda a quanto prevede l’articolo 1916 de Codice Civile.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all’art.7 delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale e ai termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini
previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama l’attenzione sul contenuto degli articoli 24 delle Norme che regolano i sinistri.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell’Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 24, 25, 27, 29, 33, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
X.xx X.xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’entità del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e l’efficacia del presente contratto di assicurazione.
15. Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell’Impresa.
GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecni- ci utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.
Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.
Azienda Agricola: Complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, in pro- prietà e/o conduzione ad imprenditore agricolo, impiegati con tutti gli enti annes- si quali: fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrez- zature ed impianti per l’esercizio di attività, con gestione economica unica ed autonoma, atta a produrre reddito agrario, ai sensi del DPR n. 597 DEL 29.9.73, agli effetti delle Imposte Dirette.
Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicura- to. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Franchigia: Importo prestabilito a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Indennizzo: La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, non-
ché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa presta la Garanzia
Polizza: Il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di effica- cia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assi- curativa.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Sommario
Definizioni: Relative all’assicurazione in generale ………………………… | pag. | 2 | di | 36 |
Specifiche della presente polizza ……………………………… | pag. | 2 | di | 36 |
Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale ………………………………………………………… | pag. | 6 | di | 36 |
Norme che regolano le singole sezioni Sezione 1 – Incendio e rischi Accessori ………………………… | pag. | 7 | di | 36 |
Sezione 2 – Furto e rischi Accessori …………………………… | pag. | 18 | di | 36 |
Sezione 3 – Responsabilità Civile ………………………………… | pag. | 23 | di | 36 |
Norme che regolano i Sinistri…………………………………… | pag. | 30 | di | 36 |
Indicizzazione ……………………………………………………… | pag. | 36 | di | 36 |
Applicazione delle imposte ……………………………………… | pag. | 36 | di | 36 |
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione. IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A.
INDENNIZZO: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SPECIFICHE DELLA PRESENTE POLIZZA
AZIENDA AGRICOLA
Complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, in proprietà e/o conduzione ad imprenditore agricolo, impiegati con tutti gli enti annessi quali: fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrezzature ed impianti per l’esercizio di attività, con gestione economica unica ed autonoma, atta a produrre reddito agrario, ai sensi del DPR n. 597 del 29.9.73, agli effetti delle Imposte Dirette.
IMPRENDITORE AGRICOLO
Chi esercita un attività volta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’alleva- mento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (art. 2135 C.C.).
CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro devono avere sul corpo dei dispositivi (ali o zanche) che, una volta incassati e cementati, rendono impossibile lo sfilamento dal muro senza demolizione del medesimo.
Il contenitore non murato e di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
COSE (per la sezione di Responsabilità Civile) Sia gli oggetti materiali che gli animali.
CUMULO FORAGGI
Quantitativo di foraggio ammassato. I quantitativi posti:
– all’aperto, ad una distanza fra loro inferiore a 10 metri;
– sottotetto, ma non separati da muro pieno o porta morta; si considerano facenti parte di un unico cumulo.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche se in piccole quantità:
a. a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b. per azione meccanica o termica esplodono; e in ogni caso gli esplodenti considerati tali dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
FABBRICATO (classificazione):
classe 1. fabbricato con strutture portanti verticali, orizzontali e del tetto in cemento armato; pareti esterne e copertura del tetto in laterizi o conglomerati artificiali; coibentazioni incombustibili o assenti. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici;
classe 2. fabbricato interamente costruito e coperto in materiali incombustibili con coibentazioni incombustibili o assenti. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è ammessa presenza di materiali combustibili per non oltre 10% delle rispettive superfici;
classe 3. fabbricato costruito con:
– strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;
– strutture portanti del tetto e solai in materiali combustibili;
– coibentazioni e rivestimenti in materiali combustibili, esclusa materia plastica espansa o alveolare.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.
FERMENTAZIONE ANORMALE
Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni, modificazioni bromatologiche ed organolettiche tali da non permettere l’utilizzo al quale è destinato.
FRANCHIGIA
Importo prestabilito per ogni sinistro che l’Assicurato tiene a suo carico.
IMPIANTO DI ALLARME
Impianto di allarme antifurto installato da ditta registrata presso l’IMQ, con rilascio del certificato di installazione e collaudo IMQ.
INCOMBUSTIBILI
Prodotti e sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INFIAMMABILI
a. gas combustibili;
b. sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a
35° centesimali;
c. sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili.
II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 – allegato V.
MEZZI DI CUSTODIA (Per preziosi, denaro e valori)
Si intendono tali: gli armadi corazzati, le casseforti murate e ancorate, le casseforti di peso superiore a Kg. 200.
MURO PIENO
Muro senza aperture, di spessore non inferiore a 13 cm, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili.
Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti di metallo, privi di luci.
PORTA MORTA
Passaggio coperto fra l’abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per iI ricovero di macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Forma di assicurazione per la quale l’Impresa, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
SCIPPO
Il furto strappando le cose di mano o di dosso alla persona.
SCOPERTO
Percentuale della somma indennizzabile a termini di polizza che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
TERRORISMO: qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.
TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno
dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. L’Impresa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non infe- riore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata sti- pulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 9 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’ISVAP - Sezione Reclami - con sede in Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
SEZIONE 1
BENI ASSICURATI
Bestiame
Animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, il tutto ovunque posto sui fondi agricoli, sui pascoli (compreso l’alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, su fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli di proprietà e/o in uso all’azienda.
Contenuto dell’abitazione e dell’ufficio
Mobilio, arredamento (compresi quadri e oggetti d’arte), oggetti di vestiario ed in- dumenti in genere e tutto quanto serve per uso di casa e personale, arredamento
e attrezzatura dell’ufficio, il tutto anche se posto occasionalmente all’aperto, purché nelle immediate vicinanze dei fabbricati.
Fabbricato
L’intera costruzione edile, relative pertinenze, pavimentazioni all’aperto, impianti, installazioni e, convenzionalmente: silos in muratura, antenne, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Sono sempre esclusi:
– i fabbricati inattivi, in stato di abbandono o in rovina;
– le serre;
– le tubazioni e gli impianti a vista o interrati.
Foraggi
Fieno e, in genere, qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all’alimentazione del bestiame, compresa la paglia.
Granaglie sullo stelo
Frumento, orzo, avena, segale, riso, mais e cereali in genere per la produzione di granella, anche nel corso della trebbiatura, sul campo e durante il trasporto entro i confini dell’azienda.
Macchine agricole ed attrezzature
Macchine e macchinari (se non già coperti da propria assicurazione), attrezzi ed attrezzature di tipo agricolo, in proprietà e/o uso all’azienda (compresi ruotabili di ogni tipo, finimenti, pezzi di ricambio e accessori) contenitori superiori a 100 litri, impianti ed attrezzature necessari alla conduzione dei fondi (silos non compresi nella definizione di “fabbricato”, essiccatoi mobili, attrezzatura per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti, attrezzatura anche automatizzata di stalla e di mungitura, ecc.), macchinari ed attrezzature dei reparti sussidiari ed accessori ad uso esclusivo dell’azienda e quant’altro serve per la conduzione e la ordinaria manutenzione dell’azienda. Relativamente alle macchine agricole e ruotabili in genere, la garanzia è operante ovunque essi si trovino, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Scorte e prodotti
Derrate agricole, cereali trebbiati, semi in genere, vini, olii, prodotti vari d’uso alimentare, mangimi e foraggi diversi da quelli definiti alla voce “foraggi”, diserbanti, anticrittogamici, fertilizzanti, carburanti, combustibili, legnami in genere, infiammabili (vedi definizioni) sino a 50 Kg., imballaggi e contenitori inferiori a 100 litri; globalmente tutto ciò che viene prodotto e conservato nell’ambito dell’azienda (di origine vegetale o animale) e tutto ciò che serve ad esercitare l’attività agricola
e che non sia compreso nelle altre definizioni. Il tutto posto sottotetto o contenuto negli impianti (silos, essiccatoi, ecc.) secondo destinazione oppure temporaneamente all’aperto in attesa delle operazioni di carico/scarico.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11 - Rischi assicurati
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai “beni assicurati”, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:
Xxxxx Xxxxxxx
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi i guasti da chiunque ragionevolmente commessi allo scopo di impedire o limitare l’incendio.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Fulmine
Per sua azione diretta, anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma,
ma con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Sono esclusi i danni alla macchina o all’impianto nel quale
si sia verificata l’implosione se l’evento è stato determinato da usura, corrosione
o difetto di materiale. Restano esclusi in ogni caso i danni da gelo.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del “colpo d’ariete” sono parificati a scoppio. Sono
esclusi i danni alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato lo scoppio
se l’evento è stato determinato da usura, corrosione o difetto di materiale, mentre
restano esclusi in ogni caso i danni da gelo, comunque manifestatisi.
Fenomeno elettrico
Per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici a:
– macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi;
– elaboratori di processo o di automazione di processi lavorativi al servizio di singole macchine.
La garanzia è operante sino a € 5.200 per anno assicurativo, col limite di € 1.550 per singolo sinistro.
L’Impresa non risponde dei danni:
– alle apparecchiature elettroniche;
– causati da usura o da carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manu tenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collau- do e prova;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il for- nitore.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con deduzione della franchigia di € 250 per ciascun sinistro.
Acqua condotta
Fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici installati nel fabbricato.
Sono esclusi i danni derivanti da:
– corrosione ed usura;
– rottura delle condutture e degli impianti che, pur destinati all’esercizio dell’atti- vità assicurata, non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato;
– rottura di fognatura non di pertinenza del fabbricato;
– traboccamento, rigurgito, gelo
Sono altresì esclusi i danni alle scorte poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con deduzione della franchigia di € 250 per ciascun sinistro.
Spese di ricerca e ripristino
L’Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a’ termini della garanzia “Acqua Condotta”, rimborsa:
– le spese sostenute per ricercare, riparare e sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d’acqua;
– le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
La garanzia è prestata a condizione che il fabbricato sia assicurato con la presente polizza ed è operante sino a concorrenza annua di un importo pari all’1% della somma assicurata per il fabbricato stesso.
Fermo restando il limite annuo suddetto, ciascun singolo sinistro sarà risarcito sino a concorrenza dell’importo di € 1.300 e previa deduzione di una franchigia fissa di € 250.
Fumo - gas - vapori
Fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
Caduta di aeromobili o di loro parti e di cose da essi trasportate.
Caduta di ascensori e montacarichi.
Caduta di meteoriti, corpi celesti, satelliti ed orbitanti in genere.
Onda sonica causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono.
Guasto o rottura di impianti automatici di estinzione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.
Sono esclusi:
– i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
– i danni causati da gelo;
– le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con deduzione della franchigia di € 500 per ciascun sinistro.
Ricorso terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia iI sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali, rispetto all’Assicurato - che non sia una persona fisi- ca - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi del- l’art. 2359 C.C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del C.C.
Rischio locativo
L’Impresa, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato stesso.
Nel caso in cui fosse scelta la forma di garanzia “a valore intero”; in caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 31 delle Norme.
Altri Eventi
Eventi atmosferici e sovraccarico neve
L’Impresa indennizza i danni diretti e materiali arrecati ai beni assicurati da:
1. grandine;
2. vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, temporali);
3. cose abbattute e cose trasportate dal vento;
4. acqua penetrata all’interno del fabbricato:
– attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti causate da vento o grandine;
– per intasamento delle grondaie e dei pluviali, causato esclusivamente da grandine o neve;
5. sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, del- le pareti, dei lucernari e serramenti in genere, sino a concorrenza di
€ 103.500 per ogni sinistro.
La garanzia non è prestata per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Sono esclusi i danni:
– a tende e relativi sostegni, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, tensostrutture, palloni pressostatici;
– a cose mobili ed animali all’aperto;
– ad antenne, insegne, pannelli solari, salvo quanto previsto alle garanzie “cose abbattute e cose trasportate dal vento” e “sovraccarico neve”;
– causati da cedimento del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con deduzione della franchigia di € 500 per ciascun sinistro.
Atti vandalici ed altri eventi socio-politici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari.
La garanzia è estesa all’occupazione non militare dei locali. Se la durata dell’occupazione è superiore a 5 giorni, l’assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.
Sono esclusi i danni:
– indennizzabili a’ termini del settore “danni diretti”;
– da appropriazione indebita, truffa, malversazione, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con deduzione della franchigia di € 2.500 per ciascun sinistro.
Asfissia e folgorazione bestiame
L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la perdita del bestiame in conseguenza di:
1. asfissia e/o intossicazione a seguito di sviluppo di gas e vapori prodottisi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio;
2. folgorazione dovuta all’azione del fulmine o a seguito di guasti alle attrezzature ed agli impianti elettrici ed elettronici di stalla e per la mungitura.
Per il bestiame all’aperto l’Impresa non risarcirà somme superiori a:
– € 2.600 per il bestiame bovino ed equino;
– € 1.300 per il bestiame ovino e caprino;
– € 520 per il bestiame di altro genere
Sono esclusi i danni causati da impianti non conformi alla Legge n. 46 del 5 Marzo 1990.
Prodotti in refrigerazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti in refrigerazione a causa di:
– mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
– fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione 1 nonché all’accidentale verificar- si di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno (banchi, armadi, celle) e nei rela- tivi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
L’indennizzo per singolo sinistro avviene con deduzione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250.
Xxxxx Xxxxxxxxxx
In caso di sinistro, indennizzabile ai termini dei capitoli che precedono e in aggiunta alle somme assicurate, l’Impresa indennizza inoltre i danni relativi a:
Mancata disponibilità dei locali nella misura della pigione annua presunta dei locali occupati dall’Assicurato e per il tempo necessario al loro ripristino, con il limite di un anno e sino alla concorrenza di € 5.200.
Perdita delle pigioni dei locali del fabbricato assicurato locati a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, con il limite di un anno e sino alla concorrenza di
€ 5.200.
Spese per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto per iI ripristino dei locali, sino ad un importo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 2.600.
Spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i resi- duati del sinistro, sino a concorrenza di un importo pari al 10% dell’indennizzo dovuto. Spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato assicurato, sino alla concorrenza di € 5.200.
Spese di ammortamento sostenute per i titoli di credito per i quali tale procedura è ammessa, sino a concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto, col massimo di € 2.600.
Onorari dei periti e consulenti incaricati dall’Assicurato per la determinazione del danno, per un importo non superiore al 2% dell’indennizzo dovuto, con il massimo di € 2.600.
Archivi e documenti per i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati, nonché i danni direttamente causati all’Assicurato dalla loro mancanza temporanea o definitiva, il tutto sino a concorrenza di € 2.600.
L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
Smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala, sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per iI foraggio.
ESCLUSIONI
Art. 12 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi i danni:
a. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di inva- sione;
b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d. causati da terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche;
e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. subiti da macchinari, attrezzature e arredamento concessi in leasing al- l’Assicurato, qualora già provvisti di assicurazione propria;
g. subiti dai prodotti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produ- zione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo che non sia assicurata la relativa partita.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 13 - Condizioni sempre valide
X. Xxxxxx a nuovo
L’assicurazione dei fabbricati, dei macchinari agricoli, degli impianti e delle attrezzature è prestata per il valore a nuovo. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
– Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;
– Macchinari agricoli, impianti ed attrezzature: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economi- co, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del valore che ciascun bene assicurato aveva al momento del sinistro (valore allo stato d’uso).
La presente condizione non è operante per:
– la garanzia “rischio locativo”;
– i beni in stato di inattività.
B. Selling Price
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
C. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.)
Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C. per quelle partite la cui somma, maggiorata del 15%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del predetto articolo 1907 C.C. rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
D. Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. nei confronti di:
– persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
– società controllate, consociate o collegate;
– fornitori e clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
X. Xxxxx fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti iI rischio, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
F. Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 104.000.
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’an- ticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 520.000 qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata senza tenere conto del disposto della condizione A) “Valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 14 - Condizioni valide solo se richiamate nel frontespizio di polizza
X. Xxxxxxxx su coperture deboli
In deroga a quanto previsto dal capitolo “Eventi atmosferici e sovraccarico neve”, la garanzia comprende i danni conseguenti alla percossa della grandine subiti da:
– lastre in cemento amianto o fibrocemento;
– manufatti in materia plastica.
La garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di € 250 per ciascun sinistro, fermo restando che l’Impresa non risponderà per somme superiori a
€ 2.600 per ciascuna annualità assicurativa.
H. Fermentazione anormale del foraggio
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, non previsti dalla Sezione 1 subiti dal foraggio a seguito di fermentazione anormale.
Sono esclusi i danni causati da quei microorganismi che producono imputridimento, marcescenza e muffe, anche se dovuti a fermentazione anormale.
La garanzia è prestata previa deduzione di una scoperto del 20%, col minimo di
€ 250 e col massimo risarcimento pari al 50% della somma assicurata alla partita “foraggi”.
SEZIONE 2
BENI ASSICURATI
Contenuto dell’abitazione e dell’ufficio
Mobilio, arredamento in genere dell’abitazione e dell’ufficio, impianti di prevenzione e di allarme e tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresi:
– pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi Valori) con il limite di indennizzo, per singolo oggetto, di € 7.800, nonché ogget-
ti e servizi di argenteria;
– denaro, riposto fuori dai mezzi di custodia, sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, col massimo di € 1.050.
Beni inerenti l’attività
Tutto quanto serve per lo svolgimento dell’attività agricola (macchinari, sementi, concimi, fertilizzanti, ecc.) e tutto quanto viene prodotto nell’ambito dell’azienda, con la sola esclusione di quanto definito alle voci “Contenuto dell’abitazione e dell’ufficio”, “Bestiame” e “Valori”.
Bestiame
Animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli.
Valori
Gioielli e preziosi (oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, l’assicurazione copre solo le relative spese.
Sono inoltre comprese le raccolte e le collezioni per le quali, in caso di asportazione parziale, l’Impresa indennizzerà il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 15 - Rischi assicurati
L’Impresa indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da perdita o danneggiamento dei beni assicurati, per i quali sia prestata la copertura, causati da:
Furto
A condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose garantite:
a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità perso- nale;
c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Per i valori riposti nei mezzi di custodia, l’assicurazione è operante a condizione che l‘autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato i mezzi stessi come previsto alla lettera a.
Rapina
Sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali indicati in polizza anche se la persona sulla quale viene esercitata è stata prelevata dall’esterno e costretta a recarsi nei locali stessi.
Portavalori
Sono assicurati i valori, compresi materiali in genere e strumenti professionali inerenti l’attività contro:
– il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
– il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso od a portata di mano;
– lo scippo dei valori;
– la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dei dipendenti incaricati mentre, nello svolgimento delle loro funzioni relative al servizio esterno, detengano i valori assicurati, purché avvenuti:
– all’esterno dei locali dell’azienda agricola indicata in polizza;
– entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di X. Xxxxxx e della Città del Vaticano;
– durante l’orario compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Sono condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguenti requisiti:
– età superiore a 18 anni e inferiore ai 70 anni;
– nessuna minorazione fisica, anche temporanea, che la rendono inadatta all’effettuazione del trasporto del valori assicurati.
L’assicurazione è prestata con deduzione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%.
SISTEMI DI PROTEZIONE
Art. 16 - Caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che:
Locali contenenti le cose assicurate
I locali contenenti le cose assicurate facciano parte di un fabbricato, variamente elevato, costruito in muratura e che, per i fabbricati elevati a un solo piano fuori terra, la linea di gronda del tetto sia - in linea verticale - a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani comunemente praticabili dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
Qualora la linea di gronda si trovi ad altezza inferiore, iI tetto dovrà avere i seguenti requisiti:
– falde o tetto piano costruiti in cemento armato o laterizio armato;
– vetro cemento, se esistente, armato e totalmente fisso;
– assenza di lucernari.
Mezzi di protezione e chiusura
Ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani comunemente praticabili dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate xxxxxx. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli e di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini e feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi i danni da furto:
– avvenuti quando, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i sistemi di protezione sopra descritti (locali contenenti le cose assicurate - mezzi di protezione e chiusura), salvo quanto previsto dalle condizioni particolari “sempre valide”;
– commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.
Impianto di allarme antifurto
Qualora il Contraente o l’Assicurato abbia dichiarato l’esistenza di un impianto di allarme antifurto posto a protezione dei locali contenenti i beni assicurati, si impegna a:
– garantire l’idoneità al funzionamento e la piena efficienza dell’impianto per tutto il tempo in cui opera la garanzia assicurativa;
– attivare tale impianto quando nei locali non vi sia presenza di persone.
In caso di inosservanza anche di uno solo di tali obblighi, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza.
ESCLUSIONI
Art. 17 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sciope- ri, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione milita- re, invasione a patto che il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radia- zioni o contaminazione radioattiva, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazio- ni ed altri sconvolgimenti della natura, a patto che il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c. agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, degli ammi- nistratori o dei soci a responsabilità illimitata;
x. xxxxxxxx od agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c. od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– da persone del cui fatto il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
– da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate da vincoli di parentela o affinità a quelle indicate nella lettera c. anche se non coabitanti;
e. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’au- tore del sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 18 - Condizioni sempre valide
X. Xxxxx con presenza di persone
Quando nei locali dell’azienda assicurata vi è presenza di persone, è ammesso che non vengano posti in essere i mezzi di protezione e di chiusura. In caso di sinistro l’Impresa corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
B. Chiusure insufficienti
Qualora esistano aperture non protette in modo conforme a quanto previsto dal paragrafo “mezzi di protezione e chiusura” e l’introduzione nei locali avvenga attraverso di esse con le modalità previste al punto a. dei “rischi assicurati”, l’Impresa corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza.
C. Beni presso terzi
I beni assicurati in polizza sono garantiti anche quando si trovano presso terzi, in ubicazione diversa da quella dell’azienda, per un valore non superiore al 10% della somma per essi assicurata, con il limite di € 5.200 per singola ubicazione. La garanzia è operante in quanto i locali presso i quali sono giacenti tali beni abbiano le caratteristiche indicate al paragrafo “sistemi di protezione”.
D. Archivi di documenti e registri
In caso di sinistro l’Impresa risarcirà i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, sino a concorrenza di € 2.600 per si-nistro.
X. Xxxxxxx dell’indennizzo
L’Impresa risarcirà, sino a concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a’ termini di polizza, e in aumento alla somma assicurata, ma col massimo di € 2.600 per sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per:
– costi ed oneri per gli obblighi in caso di sinistro;
– onorari del Perito, in conformità a quanto previsto dall’art. 27 “Procedura per la valutazione del danno”;
– altre spese sostenute quali, ad esempio, il potenziamento dei mezzi di chiusu- ra danneggiati.
F. Bestiame all’aperto
Qualora sia assicurato il bestiame, la garanzia è estesa ai casi di furto dello stesso quando questo si trova all’aperto, entro i recinti aziendali o all’alpeggio o in transumanza. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il bestiame e nell’ambito della somma stessa.
Dalla garanzia sono esclusi i bovini e gli equini di età inferiore a un anno, i suini, gli ovini e i caprini di età inferiore a tre mesi e tutti gli altri animali da cortile.
X. Xxxxxxxxxxx somme assicurate e reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, dalla data del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Tale importo è automaticamente reintegrato dal 15° giorno successivo a quello del sinistro con obbligo del Contraente di versare iI corrispettivo rateo di premio
entro 15 giorni dalla presentazione deIl’atto di conguaglio.
Per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo il reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata.
H. Furto con veicoli
A deroga di quanto previsto dai punti c. e d. dell’art. 17 “Rischi esclusi dall’assicurazione”, l’Impresa risarcisce i furti che siano stati commessi utilizzando veicoli che si trovano all’interno dell’azienda previa deduzione, però, di uno scoperto del 20%.
I. Locali incustoditi
Sono esclusi i furti avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 45 giorni. Limitatamente ai valori il periodo di mancata custodia è ridotto a 15 giorni.
L. Scoperto massimo
Qualora l’indennizzo fosse gravato da più scoperti, questi si cumulano entro la misura massima del 30%.
SEZIONE 3
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 19 - Rischi assicurati Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenu- to a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risar- cimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla sua attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore dell’azienda agricola, come dichiarato nel frontespizio di polizza.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
L’Assicurazione vale per i rischi inerenti:
1. se proprietario conduttore di azienda agricola
– alla proprietà, all’uso e alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’azienda come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
– ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alle prime manipolazioni dei prodotti dell’azienda;
– ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
– all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
– dall’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
– all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente;
– all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
– all’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
– all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda;
– all’esistenza di passaggi a livello ferroviari o tramviari, custoditi o incustoditi;
– all’esistenza, anche all’esterno dell’azienda, di cartelli, indicazioni, insegne pubblicitarie e simili;
– alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonia parziaria.
2. se conduttore non proprietario di azienda agricola:
– alla conduzione, all’uso e alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’azienda come fabbricati rurali rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
– ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alle prime manipolazioni dei prodotti dell’azienda;
– ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
– all’esistenza ed all’allevamento, non a carattere industriale, nell’azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
– dall’esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
– all’impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente;
– all’uso di velocipedi da parte dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
– all’esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
– all’impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell’azienda;
– all’esistenza di passaggi a livello ferroviari o tramviari, custoditi o incustoditi;
– all’esistenza, anche all’esterno dell’azienda, di cartelli, indicazioni, insegne pubblicitarie e simili;
– alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonia parziaria.
3. se proprietario non conduttore di azienda agricola
– alla proprietà, all’uso e alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall’Assicurato degli immobili che costituiscono l’azienda come: fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta d’acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi.
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del citato D. Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio, dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000.
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di esercizio dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell’I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Inesatta interpretazione norme INAIL
L’assicurazione Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) soggetti all’assicurazione obbligatoria infortuni, conserva la propria efficacia anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Equiparazione a dipendenti
Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
ESCLUSIONI
Art. 20 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi
b.
c.
altro parente od affine con lui convivente;
quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a.;
le persone che, essendo in rapporto di lavoro con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipen- dentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 21 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a. da furto;
b. derivanti dai lavori di straordinaria manutenzione, sopraelevazione, amplia- mento o demolizione dei fabbricati costituenti l’azienda nonché i danni da spar- gimento d’acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture degli impianti dei fabbricati stessi;
c. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque esse appartengano,
salvo quanto previsto dalla condizione particolare G) “Danni ai mezzi sotto carico e scarico”;
f. alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
g. provocati da prodotti dell’azienda, destinati o meno ad uso alimentare, dopo la loro vendita o consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla condizione particolare D) “Smercio”;
h. provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
i. alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla condizione particolare F) “Danni da incendio”;
l. a condutture ed impianti sotterranei;
m. di cui l’Assicurato debba rispondere a’ sensi degli artt. dal 1783 al 1785 quinquies del C.C.;
n. dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinati;
o. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla condizione particolare M) “Danni da interruzioni o sospensioni di attività”;
p. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impo- verimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dalla condizione particolare H) “Danni da inquinamento”;
q. riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, depositio o uso di amianto e/o prodotti derivati e/o prodotti contenenti amianto;
r. dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto.
Inoltre, qualora nel frontespizio di polizza sia richiamata l’inesistenza di macchine agricole, sono esclusi i danni derivanti dal loro impiego.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 22 - Condizioni sempre valide
A. R.C. Capofamiglia
Nei casi in cui l’Assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda indicata in polizza, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell’Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.
Sono altresì compresi i seguenti rischi:
– pratica di sport comuni, escluse competizioni di carattere agonistico;
– conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’Assicurato, ivi compresa l‘antenna televisiva;
– detenzione di armi, escluso il loro impiego per l’esercizio della caccia. L’assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
Per questi ultimi, qualora in regola con l’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni (INAIL), vale quanto disposto per la garanzia R.C.O.
B. Rivalsa INPS
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
C. Validità territoriale
L’assicurazione relativa alla proprietà ed all’esercizio dell’azienda agricola vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, e della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
L’assicurazione riguardante i fatti della vita privata dell’Assicurato e dei suoi familiari nonché il rischio della circolazione di veicoli non a motore, questi ultimi anche per motivi aziendali, vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
D. Smercio
L’assicurazione comprende i danni corporali conseguenti allo smercio, inten- dendosi per tale i rischi inerenti a prodotti venduti o somministrati, limitatamente ai casi di difettosa conservazione od errata consegna del prodotto, durante il periodo di validità dell’assicurazione e purché il danno si manifesti entro un anno dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la scadenza del presente contratto.
Sono esclusi i danni imputabili a vizio originario del prodotto, salvo per i prodotti venduti direttamente dall’Assicurato al consumatore finale.
E. RC personale dei dipendenti
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato in relazione allo svolgimento delle loro mansioni e vale per i danni arrecati:
– a terzi, esclusi i dipendenti dell’Assicurato e l’Assicurato stesso, fino a concorrenza dei massimali pattuiti per la garanzia R.C.T.;
– ai dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla morte o alle lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 C.P., fino a concorrenza dei massimali pattuiti per la R.C.O.
Resta comunque inteso che il massimale convenuto in polizza per sinistro rimane ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l’Assicurato o tra di loro.
F. Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a terzi da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, ferma sempre l’esclusione dei danni sia alle cose costituenti strumento di lavoro sia ad immobili costituenti l’azienda. Questa estensione di garanzia è limitata a € 104.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed è prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste dalla Sezione Incendio o da altri contratti incendio con chicchessia stipulati.
X. Xxxxx ai mezzi sotto carico e scarico
La garanzia è estesa ai danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero trovantisi in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, ivi compresi i veicoli di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia di € 250 per ciascun mezzo danneggiato e ferma restando l’esclusione dei danni alle cose caricate o scaricate.
H. Danni da inquinamento
Limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 15 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 20, l’assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500, e col massimo risarcimento di € 104.000 per annualità assicurativa.
I. Assistenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso
A deroga di quanto previsto dall’art. 25 l’Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale, e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 C.C.) anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art. 23 - Condizioni valide solo se espressamente richiamate
L. Agriturismo
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento della pratica dell’agriturismo.
Sono compresi i danni:
– di natura corporale subiti dagli ospiti e conseguenti sia alla somministrazione di xxxx e bevande che alla loro partecipazione alle attività previste dal programma di soggiorno;
– arrecati a terzi dagli ospiti durante l’utilizzo di animali da sella messi loro a disposizione dall’Assicurato.
X. Xxxxx da interruzioni o sospensioni di attività
L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché
conseguenti a sinistro indennizzabile a’ sensi di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500, e col massimo risarcimento di € 52.000 per annualità assicurativa.
N.B. Le condizioni particolari che seguono, se richiamate, comportano il decadimento dell’applicazione sul premio di assicurazione della Sezione 3. Responsabilità Civile delle imposte agricole agevolate previste dall’art. 38 delle Norme.
N. Stazioni di monta per conto altrui
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, purché annesse all’azienda agricola. Sono compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta.
O. Uso per conto terzi di macchine agricole
A parziale deroga dell’art. 21 lett. f., la garanzia comprende i danni alle colture direttamente provocati dall’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge.
Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi conseguenti ad incendio delle macchine agricole dell’Assicurato, fermo lo scoperto ed il limite di risarcimento previsti dalla condizione particolare F. che precede ed ogni altra circostanza concomitante.
Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 C.C.;
b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C..
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
c. fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per quei sinistri originati da fatto doloso o che comunque coinvolga responsabilità penali (furto consumato o tentato, sabotaggio, ecc.).
Per ogni altro sinistro deve fare denuncia all’Autorità competente, se richiesto dall’Impresa;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 25 - Gestione delle vertenze
In caso di sinistro concernente la Sezione 3 - Responsabilità Civile, l’Assicurato dovrà inviare all’Impresa, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa o per un componimento amichevole, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro iI limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che
non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Il diritto di transigere con i danneggiati spetta esclusivamente all’Impresa. L’Assicurato decade da ogni diritto qualora, senza iI preventivo benestare dell’Impresa, prenda accordi che impegnino l’Impresa stessa, pregiudicandone gli interessi.
Art. 26 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni (anche se stipulate da Contraenti diversi) iI Contraente o l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 27 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali po-tranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non i accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 28 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato iI rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 24;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla presente polizza;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 29 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o settore di polizza, stimando i danni relativi ai sottoindicati “beni assicurati” come segue:
1. per il fabbricato:
a. la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b. il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conser- vazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui alla stima b. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare soltanto quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2. per il macchinario, gli impianti, le attrezzature e l’arredamento:
a. il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore di cui alla stima a., al netto del deprezzamento di cui alla stima b., il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3. per le merci e scorte
il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 31 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita o settore, considerati separatamente, eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra iI valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. È esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite o settori.
Art. 32 - Valore a nuovo
Se l’assicurazione è prestata per il “valore a nuovo” si stima iI supplemento che aggiunto all’ammontare del danno, determinato con i criteri previsti dall’art. 29, dà l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con iI “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al “valore al momento del sinistro” (art. 1907 C.C.), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del sinistro” non verrà riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
– in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
– in caso di ricostruzione, ogni sei mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione del lavoro documentato dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
La ricostruzione può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per l’Impresa.
Art. 33 - Pagamento delle indennità
Verificata l’operatività della garanzia, valutato iI danno, concordato l’indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, iI pagamento è eseguito quando l’Assicurato dimostra che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni di polizza (la presente disposizione non vale per la Sezione 3 - Responsabilità Civile).
Art. 34 - Cose di proprietà di terzi
L’indennità liquidata non può essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 35 - Scoperti e franchigie
Gli scoperti e le franchigie devono restare a carico dell’Assicurato senza che egli possa, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo, assicurarli con altre Imprese.
Art. 36 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 37 - Adeguamento automatico
Nel corso dell’anno contrattuale tutti gli importi monetari indicati in polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell’ “Indice”.
In caso di sinistro gli importi verranno adeguati in conformità al rapporto tra l’“Indice data sinistro” e l’ “indice di riferimento annuale”.
L’Impresa rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno. Il premio verrà perciò adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.
Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni.
Per:
– “indice” si intende l’indice (pubblicato dall’ISTAT) “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”;
– “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta;
– “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro.
Art. 38 - Imposte agricole
Per la determinazione dell’aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione, l’Assicurato dichiara che i beni descritti in polizza e assicurati sono impiegati nell’attività agricola da lui svolta nei limiti degli artt. 22 e 28 DPR
n. 597 del 1973 ed in particolare che gli immobili esistenti sul fondo agricolo sono utilizzati nei limiti dell’art. 39 dello stesso DPR n. 597.
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Mod. UBI Ass. 1358 ed. 01/12/2010