Istituto Comprensivo Monteleone Pascoli
Istituto Comprensivo Xxxxxxxxxx Pascoli
Xxxxx xxxxx Xxxx – 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
🕿 0966/611469 🖶 0966/614433
X. X. XXXX00000X X.X. 00000000000
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
(xxx. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018)
A.S. 2019 – 2020
Prot. n. 331/A26 del 29/01/2020
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S. 2019 – 2020
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell’anno 2020, alle ore 11.30 presso l’Ufficio di dirigenza in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, ai sensi del CCNL Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, si sono riunite le parti costituite:
- dalla Delegazione di parte pubblica: rappresentata dal Dirigente Scolastico;
- dalla delegazione di parte sindacale con le RSA:
CISL SCUOLA FSUR Scuola: Xxxxx Xxxxxx XXXX SCUOLA FSUR Scuola: Xxxx Xxxxxx XXXXX CONFSAL: Xxxx Xxxxxx
LE PARTI CONVENUTE
VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale;
VISTA la Legge 146/90;
VISTO l’art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l’attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;
VISTO l’art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d’Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all’Istituzione scolastica;
VISTO l’accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ( R.S.U.);
VISTO in particolare l’art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
VISTO in particolare l’art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003;
VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto “Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTA la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l’aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;
VISTA l’approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;
VISTO l’art. 1321 c. c. - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
VISTO l’art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018;
VISTA l’intesa firmata tra l’Aran ed i sindacati;
A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;
PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s’impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;
RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa;
VISTA l'ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto siglata in data 28/11/2019;
VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto, verbale n. 2019/007 del 13/12/2019;
S T I P U L A N O
PARTE PRIMA - NORME COMUNI
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata
Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del CCNL del 19.04.2018;
1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- Istituzioni scolastiche ed educative;
- Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s’intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
Art. 3 Interpretazione autentica
1. Il presente contratto integrativo di Istituto, il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C. ed essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. 3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI GENERALI
Art. 4 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI
Si prevedono in base ad una calendarizzazione di massima 4 incontri da effettuarsi preferibilmente nei mesi di: SETTEMBRE –GENNAIO –FEBBRAIO E GIUGNO.
Art. 5 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano confronto o la Contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Sono materia di Informazione:
la proposta di formazione delle classi e degli organici; i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Art. 6 Confronto
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.
Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all’organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Sono materia di confronto:
• l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
• i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
• i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
• la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn- out.
Art. 7 Contrattazione
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
10. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
11. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
In ossequio all’art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa: Con le prerogative di cui all’art. 7 comma 6:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c3) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c5) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
c7) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c8) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c9) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
Art. 8 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
In caso di controversie sull’interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell’art. 3 del CCNL 19/04/2018.
Art. 9 Norma di salvaguardia
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell’anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 10 Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
0.Xx lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
Art. 11 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
PARTE SECONDA - MATERIE DI CONTRATTAZIONE
TITOLO IV
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)
Art. 12 Soggetti tutelati
Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l’istituzione scolastica.
Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell’istituzione scolastica (ad esempio: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnati, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi).
Art. 13 Obblighi del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.
Art. 14 Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto interno o esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.
Nell’Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).
I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.
In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Art. 15 Xxxxx, compiti e diritti del RLS
Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).
Nella scuola il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto dall’assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.
Xxxxx, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:
o Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
o È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
o È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
o È consultato in merito all’organizzazione della formazione;
o Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
o Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
o Riceve una formazione adeguata;
o Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
o Partecipa alla riunione periodica;
o Fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
o Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.
Art. 16 Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Il documento è elaborato dal Dirigente Scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazione al sistema di sicurezza.
Art. 17 Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.
Art. 18 Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all’anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
Alla riunione partecipano il Dirigente Scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
Art. 19 Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli intereventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l’edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Comune di Taurianova.
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l’ente locale. L’ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.
Art. 20 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento
L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
Il Dirigente Scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati
a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal Dirigente Scolastico.
Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.
I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all’inizio dell’anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
TITOLO V
CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)
Art. 21 Assemblee Sindacali
In caso di assemblea sindacale, nei plessi e nelle sezioni staccate le lezioni termineranno in tempo utile per consentire il raggiungimento della sede dove si svolge l’assemblea.
La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l’assemblea stessa ed è irrevocabile.
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l’adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all’ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico; eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell’assemblea).
Art. 22 Servizi essenziali in caso di sciopero
L’Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali attraverso la presenza di n. 01 unità di Collaboratore Scolastico per ogni edificio (complessivamente n. 06 unità) e la presenza del DSGA o suo sostituto e di un Assistente Amministrativo.
Art. 23 Bacheca sindacale documentazione
La bacheca sindacale è presente nel sito web in apposita sezione.
I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle XX.XX. hanno diritto di “affiggere” nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale.
Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per “l’affissione” nella bacheca sindacale on line.
Art.24 Agibilità sindacale
Ai membri della RSU e delle XX.XX. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati.
Per le comunicazioni esterne, per l’informazione e per l’attività sindacale in generale è consentito l’uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica, telematica e della posta elettronica.
Ai membri della RSU firmatarie del contratto è consentito l’uso di un locale per lo svolgimento di piccole riunioni con i lavoratori nell’ambito dell’attività sindacale.
La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell’Istituto vengono utilizzate dalla RSU senza arrecare danno alla normale attività amministrativa e preferibilmente da postazioni temporaneamente non utilizzate.
Art. 25 Patrocinio e diritto di accesso agli atti
La RSU ed i sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto. Gli istituti di patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.
Art. 26 Personale ATA
Per il personale A.T.A., in merito alle seguenti materie: Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici si rinvia espressamente al C.C.N.L. nello specifico agli artt. 30 – 31 – 32 – 33. Per quanto riguarda le Ferie del personale ATA, si fa espresso riferimento al CCNL vigente. Si precisa che qualora per gravi motivi o per improrogabili esigenze di servizio le spettanti ferie non possono essere godute entro il 31/12 dell’anno di riferimento, le stesse potranno essere autorizzate entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 27 Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA
Contestualmente alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa da parte degli Organi Collegiali, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale finalizzata al garantire equi carichi di lavoro per tutti (predisposti dal D.S.G.A.) e consegnato con apposito decreto di incarico/assegnazione in merito a:
1. Organizzazione e funzionamento dei servizi e utilizzazione del personale; criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
2. Articolazione dell’orario di servizio: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
3. Disponibilità per articolazione del lavoro su turni del personale di segreteria;
4. Criteri per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
5. Attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa;
6. Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali recuperabili attraverso i riposi compensativi;
7. Riduzione del personale in servizio nei prefestivi dell’Ufficio di Segreteria e delle scuole nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore.
Della riunione il DSGA redige apposito verbale.
II Direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.
Art. 28 Orario flessibile
Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione Scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigenza, potranno essere prese in considerazione, durante l’anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale e nei limiti del precedente art. 39. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall’altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell’art. 1 comma 332 della legge 190/2014.
Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:
• la rimodulazione dell’orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
• lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l’Amministrazione;
• maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
• nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;
• sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro.
Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell’attività lavorativa, se concordate, sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell’istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 29 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base delle accertate disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.
Art. 30 Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato
II personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l’orario di lavoro programmato per il titolare assente. In caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all’orario di lavoro in modo da rispettare i carichi di lavoro settimanali previsti dal CCNL scuola. Il Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ovvero direttamente il DSGA, se previsto nella direttiva di massima, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti problemi all’organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e le ferie dovranno essere preventivamente concordate.
Art. 31 Riduzione personale nei prefestivi
Nei periodi d’interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali sarà effettuata una riduzione del personale ATA in servizio, in funzione delle specifiche esigenze di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Direzione. II personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
• giornate di ferie anno precedente;
• ore di lavoro straordinario non retribuite con il FIS;
• ore prestate in più nell’ambito dell’organizzazione flessibile del lavoro;
• ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.
In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell’incertezza, saranno conteggiate come ferie.
TITOLO VI
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)
Art. 32 La pianificazione della formazione di Istituto
Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.
Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.
Art. 33 - La formazione d’Ambito
L’Istituto, capofila della rete di Ambito, in relazione a quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, realizza la programmazione e la strutturazione del Piano Formativo d’Ambito mediante la partecipazione diretta del Dirigente Scolastico e delle figure di sistema.
Art. 34 Risorse economiche per la formazione
Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non vincolate per la formazione su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le risorse disponibili per la formazione vengono ripartite in quote percentuali come di seguito:
- 70 % AL PERSONALE DOCENTE
- 30% AL PERSONALE A.T.A.
TITOLO VII
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).
(art.22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)
Art. 35 Tipologia e modalità di comunicazione
Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.
La messaggistica (whatsapp, mail, messanger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.
Art. 36 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali
Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti.
Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.
Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.
Art. 37 Diritto alla disconnessione
Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
La contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00 entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
Art. 38 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)
I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.
I collaboratori del Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d’urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, messanger) che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquillità.
Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.
Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.
Art. 39 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)
La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.
In ogni caso, le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.
TITOLO VIII
RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)
Art. 40 Tecnologie nelle attività d’insegnamento
Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
Art. 41 Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento
I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l’ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l’orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all’insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all’insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.
Art. 42 Tecnologie nelle attività amministrative
Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).
Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008) è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.
PARTE TERZA – MATERIE DI CONFRONTO
TITOLO IX
I CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA.
(art.22 comma 4 lettera B2 CCNL Scuola 2018)
Art. 43 Criteri per l’assegnazione alle classi e alle sedi
Criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi/sezioni dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA.
PERSONALE DOCENTE
L'assegnazione della sede è, di norma, di durata annuale. Criteri da utilizzare:
1. Conferma delle classi/sezioni occupate nell'anno precedente al fine di garantire la continuità didattica. La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste.
2. Maggiore anzianità di servizio (in caso di contrazione di posti)
3. Docente che faccia richiesta di assegnazione ad un altro plesso. Il personale ha facoltà di chiedere di essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’istituto: l’assegnazione è disposta prioritariamente nei confronti del personale già facente parte dell’organico dell’istituto rispetto al personale entrato nell'organico nell’anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione. In caso di concorrenza tra più soggetti si applica la graduatoria d'istituto secondo quanto previsto nel CCNI sulla mobilità.
4. Nel caso di assegnazione del personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche questi andranno ad occupare le sedi residue, ad esempio, per continuità con la classi assegnate l’anno precedente, secondo l’ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina.
PERSONALE ATA
1. - Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare alle succursali, sezioni staccate e, comunque, ai diversi plessi dell'istituto.
2. - Il personale ATA viene assegnato ai plessi rispettando il criterio della continuità, fatto salvo il trasferimento di plesso per una maggiore efficienza del servizio o per incompatibilità ambientale.
TITOLO X
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, NONCHÉ I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO.
(art.22 comma 4 lettera B1 CCNL Scuola 2018)
Art. 44 Articolazione dell’Orario di lavoro e turnazione dei collaboratori scolastici In caso di chiusura di uno o più plessi o in caso di assenza di alunni di una o più classi tutto il personale (docente e ata) presterà servizio nel plesso centrale.
L’orario di lavoro dei collaboratori scolastici è funzionale all’erogazione del servizio. L’orario si articola in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative.
Tenuto conto di quanto deciso nell’incontro tra DSGA, DS e Collaboratori Scolastici e della loro disponibilità si formula il piano dei collaboratori scolastici adottando criteri di flessibilità, efficacia efficienza, economicità strutturandolo, previa disponibilità e accordo del personale, anche su servizi di più ore giornaliere per più di due turni settimanali e rientri.
Il tutto strutturato anche su plessi diversi, con la previsione di eventuale recupero psico-fisico.
Si prevede la sostituzione dei colleghi assenti con straordinari e recupero durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e il periodo estivo.
L'organizzazione del lavoro articolata su turni anche variabili, anche a richiesta del personale, potrà essere vagliata ed eventualmente adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi.
Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti.
Art. 45 Articolazione dell’Orario di lavoro e turnazione degli assistenti amministrativi
L’orario di lavoro degli assistenti amministrativi è funzionale all’erogazione del
servizio.
L’orario si articola in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative. Specifiche esigenze vengono valutate contestualmente dal D.S. e dal D.S.G.A.
Art.46 Orario di lavoro e flessibilità organizzativa e didattica.
Qualora l’Istituzione scolastica dovesse riscontrare complessità logistiche, potrebbe rendersi necessaria un’organizzazione flessibile del lavoro ispirandosi a principi di maggior carico lavorativo alternati a momenti di riposo per un pieno recupero psico-fisico, tanto al fine di garantire il miglior servizio.
Art. 47 Flessibilità e sostituzione dei docenti assenti
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
• docente con orario settimanale inferiore alle 18 ore;
• docente con ore a disposizione della stessa classe;
• docente con ore a disposizione in altra classe;
• recupero ore permessi brevi usufruiti;
• mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
• docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
• docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e solo in caso di necessità (contitolarità dell’ins. di sostegno alla classe);
• cambio del giorno libero a parità di monte orario disciplinare fruibile dagli alunni e a parità di orario mensile prestato dal lavoratore.
• utilizzo ore eccedenti in base alla disponibilità dichiarata.
Art. 48 Utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR.
L'utilizzazione del PERSONALE A.T.A. nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR, è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario:
- disponibilità espressa per iscritto dagli interessati;
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti;
- competenza professionale specifica;
- titolo di studio specifico;
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;
- esperienze specifiche nei progetti PON e POR.
PERSONALE DOCENTE:
In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti erogati dall’Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, dei seguenti requisiti:
possesso di titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze ed alle esperienze di seguito indicate:
a)competenza disciplinare specifica;
b) competenza pedagogica e didattica;
c) esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi;
d) ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare;
e) pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo professionale richiesto;
f) competenze informatiche;
g) possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze maturate in speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua, ecc).
In caso di selezione dello stesso docente in diversi Progetti, il docente non potrà ricoprire la stessa tipologia d'incarico.
Gli incarichi di tipo organizzativo (partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro) saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri:
▪ disponibilità degli interessati;
▪ professionalità specifiche e tipologie funzioni docenti;
L’assegnazione degli incarichi avverrà con provvedimento scritto del D.S.
TITOLO XI
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO
(art.22 comma 4 lettera B3 CCNL Scuola 2018)
Art. 49 Fruizione dei permessi per l’aggiornamento e la formazione
I permessi per l’aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l’aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.
In caso di più richieste di permessi per l’aggiornamento e la formazione, coincidenti con l’orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:
• Attinenza specifica dell’attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
• Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori D.S., F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento).
Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza presenteranno relazione scritta al Collegio dei docenti.
Per richiedere di partecipare alle iniziative di formazione e/o aggiornamento dovrà essere presentata domanda al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.
Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento, con priorità in relazione alle mansioni ricoperte.
La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto e garantendo, comunque, il tempo necessario al raggiungimento della sede di svolgimento della formazione.
Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, ha diritto al recupero delle ore effettuate.
In presenza di più richieste del personale docente ed ATA il D.S. si atterrà, ai seguenti criteri:
• data di presentazione della domanda,
• completamento di corsi già attivati,
• coerenza del corso di formazione con la disciplina insegnata o incarico o area amministrativa ( ATA)
• rotazione.
PARTE QUARTA – COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
TITOLO XII
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015.
(art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018)
Art. 50 Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti
In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’Istituto Scolastico per l’erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art 1 comma 127 della legge 107/2015 e visti i criteri adottati dal Comitato di Valutazione, i compensi sono ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente che sono oggettivamente valutate.
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola e che rispondono ai criteri di accesso.
Prerequisiti per l’accesso sono : il non aver superato nell’anno scolastico il limite di assenze massimo di 30 giorni, la mancanza di provvedimenti disciplinari e di procedimenti disciplinari in corso.
Non ci sarà una distribuzione del fondo allargata a tutti e neppure una destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti, ma si rispetteranno i criteri di selettività e premialità con particolare attenzione alla specificità della professione docente adottati dal Comitato di Valutazione della Scuola.
- Il bonus sarà assegnato al 30% del personale.
- suddivisione dei docenti aventi titolo in 3 fasce con percentuale delle somme da percepire diverse:
-I FASCIA cui spetta il 50% della somma;
- II FASCIA cui spetta il 30% della somma;
- III FASCIA cui spetta il 20% della somma.
PARTE QUINTA - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI, EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.
TITOLO XIII
I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO
(art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018)
Art. 51 Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.
Stabilita la consistenza organica del personale, effettuate le varie ripartizioni del fondo secondo la consistenza organica, stabilita la ripartizione secondo quanto definito dall’art. 88 C.C.N.L. tra progettualità per Istituzione Scolastica e per grado scolastico e organizzazione della stessa, stabilite le economie e i fondi specifici, fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie in servizio presso l’istituzione scolastica viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali:
• Una quota del 75 % circa per compensi da attribuire al personale Docente;
• Una quota del 25 % circa per compensi da attribuire al personale ATA.
La percentuale deve rispettare le consistenze organiche sia tra docenti e sia tra il personale A.T.A (Ass. Ammin., Ass. Tecnici, Coll. Scol.), salvo accordi diversi secondo le esigenze della scuola.
Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle allegate al contratto.
La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti dal contratto d’Istituto o assegnati dalla Dirigenza in modo orario e/o in modo forfetario per intensificazione dell’attività lavorativa.
Per il personale ATA si concordano le seguenti priorità d’utilizzo del fondo per l’esercizio in corso, stabilito il carico di lavoro ordinario si può accedere allo straordinario programmato, pianificato ed autorizzato:
• Intensificazione del servizio per la realizzazione del PTOF;
• Compensi per intensificazione per attività previste dal contratto con riferimento al personale ATA.
Art. 52 Attività retribuite con il fondo d’Istituto
Per tutte le attività retribuite con il fondo d’Istituto l’individuazione e l’assegnazione del personale docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma preveda diverse procedure.
La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente contratto.
L’atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo.
L’erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.
Art. 53 Attività aggiuntive
Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell’attività lavorativa, si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL.
Per gli incarichi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa il D.S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l’incarico con l’indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare.
L’utilizzazione del personale Docente e ATA, per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.
Per ogni unità di personale ATA assente vengono retribuiti sessanta minuti di intensificazione delle prestazioni, per la sostituzione del collega assente.
Art. 54 Funzioni strumentali all’offerta formativa
Le risorse disponibili per le Funzioni Strumentali sono pari ad € 3.882,79 al lordo dipendente e saranno suddivise nel seguente modo: 5 Aree per un numero totale di 5 funzioni strumentali, individuate dal Collegio dei Docenti.
Art. 55 Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell’Istituzione Scolastica fino a due collaboratori per l’espletamento di tutte le funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto un compenso orario.
Art. 56 Ore Eccedenti
Le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore. L’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.
Il presente Contratto d’Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c..
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2019 - 2020
Numero Docenti | 85 | COSTI UNITARI LORDO DIPENDENTE | |
Numero ATA | 19 | 1 ORA aggiuntiva di insegnamento | 35,00 |
Numero totale operatori scolastici | 104 | 1 ORA aggiuntiva NON di insegnamento | 17,50 |
Numero alunni | 754 | 1 ORA Assistente Amministrativo | 14,50 |
1 ORA Collaboratore Scolastico | 12,50 |
CALCOLO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-20
Lordo stato | Lordo Dipendente | |
N. DIPENDENTI IN ORGANICO DI DIRITTO: 104 X 328,23 | 34.135,92 | 25.724,13 |
NUMERO DI SEDI: 5 X 2.541,87 | 12.709,35 | 9.577,51 |
TOTALE F.I.S. (art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale dell’8/4/2008) | 46.845,27 | 35.301,64 |
Somme non utilizzate anni precedenti docenti/ata | 1.212,29 | 913,56 |
TOTALE COMPLESSIVO F.I.S. | 48.057,56 | 36.215,20 |
Funzioni strumentali docenti | 5.152,46 | 3.882,79 |
Incarichi specifici al personale ATA | 2.897,99 | 2.183,87 |
TOTALE COMPLESSIVO M.O.F. | 56.108,01 | 42.281,86 |
Fondo d’Istituto A.S. 19/20 € 35.301,64
Avanzo presunto al 31/08/19 € 10.486,36 (Fis 913,56 + Ore eccedenti 9.572,80)
Totale Complessivo € 45.788,00 Indennità di Direzione D.S.G.A. - € 3.870,00 Accantonamento Ind. Sost. D.S.G.A. - € 500,00 Fondo Complessivo da suddividere € 41.418,00
Fondo Docenti (75%) = € 31.063,50
Fondo ATA (25%) = € 10.354,50
*Determinazione Indennità di direzione D.S.G.A. (parte variabile)
Sequenza ATA del 25 luglio 2008 | |||||||
a) Azienda Agraria n° aziende funzionanti: | 0 | x | € | 1.220,00 | = | € | 0.00 |
b) Convitti ed educandati n° convitti ed educandati: | 0 | x | € | 820,00 | = | € | 0,00 |
c) Istituti Verticalizzati con almeno 2 punti erogaz.; Ist. 2° con lab e/o rep. Lavoraz. | SI | € | 750,00 | = | € | 750,00 | |
d) Scuole medie, elementari e licei in situazioni non rientranti nella tipologia lettera c | NO | € | 650,00 | = | € | 0,00 | |
e) Complessità organizzativa n° docenti e ata in organico diritto 1/9/11 | 104 | X | € | 30,00 | = | € | 3.120,00 |
Totale lordo dipendente | € | 3.870,00 |
COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE
In coerenza con le linee programmatiche indicate nel PTOF, il Dirigente Scolastico ha individuato le sotto elencate attività da retribuire con il fondo dell’Istituzione scolastica. Il compenso per ogni singola prestazione appresso indicata è determinato in maniera forfettaria. Il criterio utilizzato per la pesatura di ogni singola attività consiste nel determinare un numero di ore stimato in rapporto alla complessità dell’attività ed all’arco temporale richiesto per l’attuazione, da moltiplicare per un importo orario fissato in € 17,50 per l’attività non d’insegnamento, di € 35,00 per l’attività d’insegnamento.
Pertanto si stabilisce quanto sotto riportato:
ATTIVITA' | SUDDIVISIONE | N° Ore | Costo unitario | SUBTOTALE | TOTALE |
1° Collaboratore Vicario | 140 | € 17,50 | € 2.450,00 | € 2.450,00 | |
2° Collaboratore | 115 | € 17,50 | € 2.012,50 | € 2.012,50 | |
Responsabili di Plesso Infanzia | N° Ore | Costo unitario | € 787,50 | ||
Canoro | 15 | € 17,50 | € 262,50 | ||
S. Xxxxxxxx | 15 | € 17,50 | € 262,50 | ||
Zaccheria | 15 | € 17,50 | € 262,50 | ||
Totale | 45 | € 17,50 | |||
Responsabili Laboratori | N° Ore | Costo unitario | € 350,00 | ||
n° 10 ore ciascuno x 2 Docenti | 20 | € 17,50 | € 350,00 | ||
Totale | 20 | € 17,50 | |||
Responsabili Biblioteca | N° Ore | Costo unitario | € 350,00 | ||
n° 10 ore ciascuno x 2 Docenti | 20 | € 17,50 | € 350,00 | ||
Totale | 20 | € 17,50 | |||
Referenti (Bullismo e Sport) | N° Ore | Costo unitario | € 787,50 | ||
n° 15 ore ciascuno x 3 Docenti | 45 | € 17,50 | € 787,50 | ||
Totale | 45 | € 17,50 | |||
Responsabile Sito Web | N° Ore | Costo unitario | € 1.050,00 | ||
n° 60 ore x 1 Docente | 60 | € 17,50 | € 1.050,00 | ||
Totale | 60 | € 17,50 | |||
Responsabile sensibilizzazione alunni alla sicurezza | N° Ore | Costo unitario | € 875,00 | ||
n° 50 ore x 1 Docente | 50 | € 17,50 | € 875,00 | ||
Totale | 50 | € 17,50 |
ATTIVITA' | SUDDIVISIONE | N° Ore | Costo unitario | SUBTOTALE | TOTALE |
Commissione Pon | N° Ore | Costo unitario | € 700,00 | ||
n° 10 ore ciascuno x 4 Docenti | 40 | € 17,50 | € 700,00 | ||
Totale | 40 | € 17,50 | |||
Tutor Docenti neoassunti | N° Ore | Costo unitario | € 840,00 | ||
n° 8 ore ciascuno x 6 Docenti | 48 | € 17,50 | € 840,00 | ||
Totale | 48 | € 17,50 | |||
Commissione continuità | N° Ore | Costo unitario | € 1.260,00 | ||
n° 9 ore ciascuno x 8 Docenti | 72 | € 17,50 | € 1.260,00 | ||
Totale | 72 | € 17,50 | |||
Coordinatori | N° Ore | Costo unitario | € 5.075,00 | ||
Primaria | n° 10 ore ciascuno x 18 Docenti | 180 | € 17,50 | € 3.150,00 | |
Secondaria | n° 10 ore ciascuno x 11 Docenti | 110 | € 17,50 | € 1.925,00 | |
Totale | 290 | € 17,50 | |||
Animatore Digitale | N° Ore | Costo unitario | € 350,00 | ||
n° 20 ore x 1 Docente | 20 | € 17,50 | € 350,00 | ||
Totale | 20 | € 17,50 | |||
Progetto Infanzia | N° Ore | Costo unitario | € 3.937,50 | ||
Referente Progetto | n° 25 ore x 1 Docente | 25 | € 17,50 | € 437,50 | |
Canoro | n° 10 ore ciascuno x 2 Docenti | 20 | € 17,50 | € 350,00 | |
S. Xxxxxxxx | n° 10 ore ciascuno x 11 Docenti | 110 | € 17,50 | € 1.925,00 | |
Zaccheria | n° 10 ore ciascuno x 7 Docenti | 70 | € 17,50 | € 1.225,00 | |
Totale | 120 | € 17,50 | |||
Progetti Primaria | N° Ore | Costo unitario | € 4.812,50 | ||
Natale | n° 10 ore ciascuno x 11Docenti | 110 | € 17,50 | € 1.925,00 | |
Stop ai bulli | n° 15 ore ciascuno x 11Docenti | 165 | € 17,50 | € 2.887,50 | |
Totale | 275 | € 17,50 | |||
Progetti Secondaria | N° Ore | Costo unitario | |||
Orientamento Musicale | n° 5 ore ciascuno x 4 Docenti | 20 | € 17,50 | € 350,00 | |
Orchestra Flauti | n° 30 ore x 1 Docente | 30 | € 35,00 | € 1.050,00 | |
Fermarono i Cieli | n° 15 ore x 1 Docente | 15 | € 35,00 | € 525,00 |
ATTIVITA' | SUDDIVISIONE | N° Ore | Costo unitario | SUBTOTALE | TOTALE |
Orchestra | n° 15 ore ciascuno x 4 Docenti | 60 | € 35,00 | € 2.100,00 | |
Una Marcia in più (Recupero) | n° 20 ore ciascuno x 2 Docenti | 40 | € 35,00 | € 1.400,00 | |
Totale | 165 | € 5.425,00 | |||
TOTALE PERSONALE DOCENTE | € 31.062,50 |
COMPENSI AL PERSONALE ATA
Le prestazioni di lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali, effettuate per esigenze di servizio che non rientrano nella programmazione ordinaria o plurisettimanale, costituiscono monte ore per lavoro straordinario che sarà di norma retribuito o recuperato su richiesta del dipendente o per superamento del monte ore ad ognuno destinato.
Viene assegnato un monte ore, distinto per profilo professionale, secondo il seguente prospetto:
PROFILO | ORE |
Assistenti Amministrativi | Sono assegnate n. 300 ore da utilizzare per le esigenze che si renderanno necessarie nell’attuazione del POF. |
Collaboratori Scolastici | Sono assegnate n. 478 ore in totale da utilizzare per le esigenze che si renderanno necessarie nell’attuazione del POF. |
Vengono individuati i seguenti incarichi specifici, distribuiti al personale che avrà effettivamente svolto l'incarico:
Importi Lordo Dipendente
Assistenti Amministrativi | € 1.091,92 |
Collaboratori Scolastici | € 1.091,92 |
Totale | € 2.183,84 |
Ripartizione F.I.S. Quota ATA Per Profilo
Ore totali | Costo unitario | Totale | ||
Assistenti amministrativi | ||||
5 | Assistenza Dirigenza e DSGA - Coordinazione area didattica, front-office e qualsiasi altra esigenza straordinaria | 190 | € 14,50 | € 2.755,00 |
5 | Intensificazione | 110 | € 14,50 | € 1.595,00 |
Totale A.A. | 300 | € 4.350,00 |
Collaboratori scolastici | Ore totali | Costo unitario | Totale | |
14 | Assistenza Dirigenza e DSGA Intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia e sostituzione colleghi assenti Supporto all'Attività amministrativa e didattica Lavoro straordinario Primo intervento Amministratore di sistema | 368 | € 12,50 | € 4.600,00 |
14 | Intensificazione | 112 | € 12,50 | € 1.400,00 |
Totale C. S. | 480 | € 6.000,00 | ||
TOTALE PERSONALE ATA | € 10.350,00 |
Xxxxx, approvato e sottoscritto IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
I componenti della RSU
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
per la CGIL Grace D'Agata
per la CISL Pino Xxxxxx
per la UIL
per lo | SNALS |
|
per la | GILDA |
|