Contratto di lavoro determinato / Contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o parziale tra
Contratto di lavoro determinato / Contratto stagionale per collaboratori/-trici
a tempo pieno o parziale
tra
Datore di lavoro:
e
Collaboratore/-trice: Cognome Nome
Per agevolare la leggibilità, di seguito si usa solo la forma maschile, essendo sempre sottointeso il riferimento ad entrambi i sessi.
Indirizzo
Telefono Data di nascita Permesso per stranieri
Numero AVS Stato civile Numero di figli
Cassa malati
Settore lavorativo
Funzione:
In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.
Inizio e fine del contratto
Il presente contratto entra in vigore solo se sono stati rilasciati tutti i permessi di lavoro eventualmente previsti dal diritto in materia di stranieri.
Il contratto è stipulato per una durata determinata.
Inizio del contratto:
Durata del contratto
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante c)
a) Contratto stagionale che non può essere disdetto
b) Contratto stagionale che può essere disdetto secondo la cifra 12
Il termine della stagione è previsto per il:
(Il datore
di lavoro è obbligato a comunicare la fine della stagione
con
un preavviso di 14 giorni.)
c) Contratto a tempo determinato che non può essere disdetto
d) Contratto a tempo determinato che può essere disdetto secondo cifra 12
Fine del contratto:
Formazione professionale
Al
momento della sottoscrizione del contratto, il collaboratore ha
frequentato le seguenti formazioni di base e di
perfezionamento:
Progresso
Certificato federale di formazione pratica (CFP) oppure formazione equivalente
Attestato fed. di capacità (AFC) o formazione equivalente
AFC e almeno 6 giorni di formazione continua professionale specifica o formazione equivalente
Esame di professione conformemente all’art. 27 lett. a LFPr
senza formazione nel settore alberghiero e gastronomico
Salario lordo
Il salario lordo mensile si compone come segue:
Salario fisso CHF
Salario
basato sulla cifra d’affari, %
della cifra d’affari lorda CHF
Salario
minimo garantito CHF
Quota mensile 13a mensilità CHF
Altro: CHF
Totale salario lordo mensile CHF
Deduzioni salariali
Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.
AVS / AI / IPG 5,275% CHF
Assic. contro la disoccupazione 1,100% CHF
Assicurazione d’indennità giornaliera
per malattia % CHF
Assic. contro gli infortuni non professionali % CHF
Previdenza
professionale
(del salario coordinato) % CHF
Assicurazione
delle cure medico-sanitarie
(se assunta dal datore di
lavoro) CHF
Imposta alla fonte % CHF
(dell’importo soggetto all’imposta alla
fonte, incl. assegni per figli)
Vitto e alloggio CHF
Altro: CHF
Deduzione salariale annuale per spese di esecuzione CHF
conformemente all’art. 35 CCNL CHF
Assegni mensili
Assegni per figli CHF
Indennità per biancheria e vestiario da lavoro CHF
Altro: CHF
Riduzione del salario
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)
a) Se consentito dall’art. 10 CCNL, durante il periodo di introduzione si ricorre alla possibilità di ridurre il salario minimo dell’8%.
La riduzione del salario si applica dal al
b)
Durante il periodo di introduzione si rinuncia alla riduzione del
salario.
Pagamento del salario
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)
a) Il salario viene pagato il più tardi l'ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari, il pagamento può avvenire entro il 6° giorno del mese successivo.
b) Il salario viene pagato il più tardi il 6° giorno del mese successivo.
c) Il salario viene pagato secondo l’art. 14 cifra 1 cpv. 2 CCNL.
Durata del lavoro
Collaboratori a tempo pieno
a) La durata media del lavoro settimanale è di 42 ore.
b) Azienda stagionale: la durata media del lavoro settimanale è di 43,5 ore.
c) Piccola azienda: la durata media del lavoro settimanale è di 45 ore.
Collaboratori a tempo parziale
La durata media del lavoro settimanale è di ore, il che corrisponde ad un grado d’occupazione del %.
Generalmente, il collaboratore a tempo parziale viene impiegato nei seguenti giorni della settimana:
Il collaboratore accetta temporaneamente un’occupazione in 6 anziché in 5 giorni lavorativi, venendo nella media delle 4 settimane (nelle aziende stagionali 12) rispettata sempre la settimana di 5 giorni lavorativi.
Ore supplementari / Lavoro straordinario
Il collaboratore è obbligato, in misura ragionevole, a prestare ore supplementari e lavoro straordinario. Il collaboratore è d’accordo a che gli stessi vengano compensati con tempo libero di pari durata (lavoro straordinario entro 12 mesi).
Per
i collaboratori, il cui salario lordo, escl. 13a mensilità,
corrisponde almeno all’ammontare previsto dall’art. 15 cifra 7
CCNL, tutte le ore straordinarie sono compensate. Di conseguenza, le
ore supplementari non vengono indennizzate.
Periodo di prova
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)
a) Il periodo di prova è di 1 mese. Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.
b) Il periodo di prova è di 14 giorni. Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.
d) Non si applica alcun periodo di prova.
c) Il periodo di prova è di (max. 3 mesi). Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di (min. 3 giorni).
Termine di disdetta / Preavviso
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)
a) Trascorso il periodo di prova, il periodo di disdetta è di 1 mese
b) Eventuale preavviso più lungo
Vacanze
Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni di calendario all’anno / 2,92 giorni di calendario al mese).
Alla fine del rapporto di lavoro, le vacanze godute in eccesso vengono detratte.
Lavoro notturno
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)
Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L’inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:
a) ore 23.00 – 06.00 b) ore 22.00 – 05.00
a) ore 23.30 – 06.30 b) ore 22.30 – 05.30
d) ore 24.00 – 07.00
Vitto e alloggio
In assenza di accordi scritti di diverso tenore in materia di vitto e alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Accordi particolari
Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)
a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
Ulteriori accordi:
Alla
fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro informa il
collaboratore per iscritto sull’assicurazione convenzionale che
consente di prolungare la copertura dell’assicurazione contro gli
infortuni, l’inclusione dell’assicurazione contro gli infortuni
nell’assicurazione malattia ed il cambio all’assicurazione
individuale d’indennità giornaliera per malattia presso
l'assicuratore malattia.
Diritto complementare
Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.
Luogo e data
Datore di lavoro
Collaboratore
Visto collaboratore e datore di lavoro