Condizioni Generali di Contratto di Collaborazione Premesse
Condizioni Generali di Contratto di Collaborazione Premesse
A. Commify Italia S.p.A. (di seguito "Commify Italia") è una società operante nel settore dei servizi per la comunicazione sotto il marchio “Skebby” (di seguito, il “Marchio”) e, in particolare, offre servizi di messaggistica a mezzo SMS anche tramite l’utilizzo di Alias ai sensi della Delibera AGCom 42/13/CIR e del relativo Codice di Condotta (di seguito “Servizio SMS”), servizi di messaggistica a mezzo e-mail (di seguito “Servizio E-mail”), servizi di pagine web responsive e landing pages (di seguito “Servizio Landing Page”), servizi di ricezione di SMS su sim dedicate (di seguito, “Servizio Ricezione”) e, in generale, servizi di digital advertising (di seguito, per brevità, singolarmente il “Servizio” o cumulativamente i “Servizi”), tramite la propria piattaforma web (di seguito, per brevità, la “Piattaforma”), accessibile dal sito xxx.xxxxxx.xx (di seguito il “Sito”);
B. Commify Italia intende promuovere presso il pubblico la conoscenza dei Servizi attraverso l'attività informativa e promozionale posta in essere da Affiliati ovvero da Partner (di seguito, Affiliati e Partner, collettivamente i “Collaboratori”) riconoscendo un corrispettivo per tale attività sulla base dei clienti effettivi acquisiti da Commify Italia (di seguito, i “Clienti Finali”);
C. Per Affiliato si intende, ai fini del presente Contratto, il Collaboratore titolare di siti web, blog, pagine eBay e, in generale, spazi virtuali (di seguito le “Pagine Web”) che possano contenere banner pubblicitari e/o link con cookies che si colleghino al Sito (di seguito, per brevità “Hyperlink”) e che abbia sottoscritto il presente Contratto ed eseguito correttamente la Procedura di Registrazione come Affiliato;
D. Per Partner si intendono, ai fini del presente Contratto: (i) sviluppatori, integratori di sistemi, consulenti IT che promuovano e integrino il Gateway SMS di Commify Italia all'interno di una loro piattaforma di invio di SMS offerta in outsourcing a imprese, professionisti o enti pubblici; (ii) sviluppatori, integratori di sistemi, consulenti IT che promuovano e integrino il Gateway SMS di Commify Italia direttamente nelle applicazioni dei Clienti Finali (quali CSM, CRM, ERP, ecc.); (iii) altri soggetti quali agenzie di comunicazione, esercizi commerciali che desiderano promuovere l'applicazione web SMS Messenger di Commify Italia; che abbiano sottoscritto il presente Contratto ed eseguito correttamente la Procedura di Registrazione come Partner.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e stipula quanto segue.
1. Conclusione del Contratto
1.1. Il Contratto tra Commify Italia e il Collaboratore si intende perfezionato con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali e con il completamento del Processo di Registrazione sul Sito.
1.2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno pubblicate sul Sito e si applicheranno alle transazioni con i Collaboratori a decorrere da detta data. L'ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sul Sito.
1.3. Il Collaboratore svolge la propria attività con piena autonomia di azione, di tempo e di organizzazione e non avrà alcun vincolo, né di dipendenza, né di rapporto stabile di collaborazione, né di agenzia, rappresentanza o simili nei confronti di Commify Italia.
2. Procedura di Registrazione
2.1. Dopo avere sottoscritto e trasmesso a Commify Italia le presenti Condizioni Generali, il
Collaboratore può seguire la Procedura di Registrazione on-line sul Sito, nell’ambito della quale il Collaboratore si obbliga a fornire i propri dati, personali e/o aziendali, in maniera corretta e veritiera, nonché a comunicare tempestivamente a mezzo e-mail a Commify Italia qualsiasi variazione dei propri dati personali e/o aziendali precedentemente comunicati.
2.2. In caso di incompleta, scorretta o non veritiera comunicazione dei dati da parte del Collaboratore, Commify Italia ha la facoltà di non attivare o sospendere e/o interrompere il rapporto di collaborazione.
2.3. La Procedura di Registrazione on-line si completa con la scelta di una login e una password riservate e necessarie per i successivi accessi al Sito (di seguito, per brevità, le “Credenziali”) che danno accesso a un ambiente web con contenuti e funzionalità personalizzabili (di seguito, lo “Account”).
2.4. Con la corretta esecuzione della Procedura di Registrazione e la sottoscrizione del Contratto
viene attribuito al Collaboratore un codice univoco (di seguito, il “Codice Univoco”).
2.5. Ove richiesto, viene attribuito al Collaboratore un Codice Univoco promozionale (di seguito, il "Codice Promo") da destinare esclusivamente a Clienti Finali con Partita IVA affinché questi possano utilizzare i Servizi con uno sconto pari al 5%. L’ammontare dello sconto in relazione agli acquisti del Cliente Finale con Xxxxxx Xxxxx viene dedotto dal Corrispettivo come quantificato al successivo art. 6 (Corrispettivo).
2.6. Le Parti espressamente riconoscono l’inserimento delle Credenziali come l’unico e sufficiente mezzo idoneo all’identificazione del Collaboratore. Le richieste, le accettazioni e le altre eventuali operazioni e attività eseguite a seguito dell’accesso all’area riservata del Sito con le Credenziali del Collaboratore sono da intendersi come eseguite dal Collaboratore.
2.7. Il Collaboratore è responsabile della conservazione delle Credenziali e si obbliga a mantenerne la segretezza, a custodirle con la dovuta cura e diligenza e a non cederle a terzi. L’accesso alla Piattaforma a mezzo di Credenziali legittime solleva Commify Italia da qualsiasi responsabilità nei confronti del Collaboratore.
2.8. Il Collaboratore accetta e riconosce che le registrazioni informatiche e/o telematiche effettuate da Commify Italia e/o dai propri fornitori, possano essere opposte e dedotte avanti qualsiasi Autorità competente a ogni fine probatorio ai sensi e per gli effetti del presente Contratto e che su di esse le Parti possano fondare idonea prova civile circa la sussistenza delle relazioni e/o degli atti oggetto di eventuale contestazione.
2.9. L’Account, le Credenziali, il Codice Univoco e il presente Contratto hanno validità e sono applicabili anche nel caso in cui Commify Italia fornisca i Servizi su piattaforme diverse dalla Piattaforma, purché queste ultime siano nella disponibilità di Commify Italia, e comunque attraverso i propri gateway di invio SMS o e-mail.
2.10. Registrazioni plurime o di più Account riconducibili al medesimo Collaboratore vengono trattate come un unico Account e la decorrenza dei termini di cui al presente Contratto, ivi compresi quelli relativi alla maturazione del Corrispettivo, decorrono dalla data di prima attivazione del primo Account.
3. Obbligazioni del Collaboratore
3.1. Il Collaboratore dichiara e riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte attraverso i Servizi o a lui direttamente o indirettamente riferibili, e ciò anche nel caso in cui il Collaboratore abbia sottoscritto il Contratto per conto di terzi da lui autorizzati all’utilizzo dei Servizi.
3.2. Il Collaboratore si obbliga:
3.2.1. ad astenersi dal porre in essere operazioni di spamming, phishing, faking, flooding, mailbombing o azioni equivalenti e, in generale di comunicazioni non autorizzate, non richieste e/o non sollecitate dai destinatari (di seguito, per brevità, le "Operazioni Fraudolente") adottando la massima diligenza;
3.2.2. a non utilizzare, nemmeno indirettamente e per interposta persona, il Codice Univoco per effettuare per sé acquisti di credito per i Servizi;
3.2.3. a utilizzare apparecchiature e accessori in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, dei quali è esclusivamente responsabile;
3.2.4. a utilizzare i Marchi o le denominazioni dei Servizi di Commify Italia esclusivamente
nell’ambito del presente Contratto;
3.2.5. a rispettare gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari, con particolare ma non esclusivo riguardo alla Normativa Privacy e alle norme sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;
3.2.6. a tenere Commify Italia manlevata e indenne (i) da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all’attività del Collaboratore in relazione ai Servizi e/o a Operazioni Fraudolente poste in essere dal Collaboratore o dal Cliente Finale, anche in caso di perdita, furto o sottrazione delle Credenziali e/o del Codice Univoco; (ii) da ogni e qualsivoglia responsabilità o da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e/o dal Cliente Finale connessa all'esecuzione del Contratto; (iii) da qualunque pretesa, anche a titolo risarcitorio o di sanzione, avanzata da qualunque terzo e/o dalle competenti Autorità per atto o fatto, doloso o colposo, del Collaboratore o del Cliente Finale; (iv) da qualsiasi azione, istanza, pretesa, costo o spesa, incluse le ragionevoli spese legali, eventualmente derivanti alla stessa a causa del mancato rispetto da parte del Collaboratore delle obbligazioni assunte e delle garanzie prestate con il Contratto.
4. Obbligazioni specifiche dell’Affiliato
4.1. Oltre a quanto previsto al precedente Art. 3, l'Affiliato si obbliga a:
4.1.1. inserire e a mantenere uno o più Hyperlink diretti al Sito sulle Pagine Web, sempre in posizione ben visibile, anche in relazione alla presenza di eventuali altri banner;
4.1.2. a utilizzare esclusivamente Hyperlink messi a disposizione da Commify Italia sul Sito nelle pagine riservate agli Affiliati;
4.1.3. ad aggiornare almeno settimanalmente le Pagine Web;
4.1.4. in via generale ad attenersi ai formati, alle configurazioni e ai contenuti dei supporti pubblicitari come indicati da Commify Italia attraverso le pagine del Sito dedicate agli Affiliati, e a rispettare le disposizioni di legge e contrattuali;
4.1.5. a non effettuare l'attività promozionale relativa ai Servizi in modo che possa ledere i Xxxxxx, l'immagine o la reputazione di Commify Italia e, specificamente ma non esclusivamente, a non associare tale immagine ad attività o contenuti contrari a norme imperative o comunque osceni o in qualsivoglia modo non conformi alla medesima;
4.1.6. a svolgere la propria attività di promozione dei Servizi nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la materia.
4.2. L'Affiliato, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, potrà promuovere attivamente,
attraverso le Pagine Web, la conoscenza dei Servizi presso il pubblico, attraverso l'inserimento e mantenimento, a propria cura e spese, di supporti pubblicitari o contenuti editoriali ulteriori rispetto agli Hyperlink quali, a mero titolo esemplificativo, post, articoli redazionali, link, banner e pop up, visualizzati sulle Pagine Web o tramite comunicazioni (quali a titolo esemplificativo newsletter) diffuse agli utenti iscritti sulle Pagine Web.
4.3. Commify Italia potrà chiedere all'Affiliato di modificare i mezzi promozionali adottati e/o adottare uno specifico mezzo di pubblicizzazione (se del caso appositamente predisposto da Commify Italia). L'Affiliato potrà rifiutare tale mezzo ove l'adozione risulti eccessivamente onerosa, salvo il diritto di Commify Italia di recedere dal presente Contratto.
5. Referral
5.1. Il soggetto che, provenendo da un Hyperlink o utilizzando un Codice Univoco riferibili a un Collaboratore, si registri sul Sito diviene un referral e viene collegato al Collaboratore al quale appartiene l’Hyperlink o il Codice Univoco utilizzato per la registrazione (di seguito, il “Referral”).
5.2. Commify Italia non garantisce la riconducibilità al Collaboratore del Referral ove questi disattivi volontariamente i mezzi tecnici finalizzati alla loro riconoscibilità (cookies) ovvero si registri sul Sito senza utilizzare l’Hyperlink o il Codice Univoco.
6. Corrispettivo
6.1. Commify Italia corrisponde al Collaboratore un importo variabile per ogni acquisto di Servizi
eseguito da un Referral (di seguito, il “Corrispettivo”), come segue:
6.1.1. sul primo acquisto, un importo pari al 20% del valore dell’acquisto;
6.1.2. sugli acquisti successivi compiuti entro 12 mesi dalla registrazione sul Sito del Referral, un importo pari al 10% del valore di ciascun acquisto successivo;
6.1.3. sugli acquisti successivi compiuti dopo 12 mesi dalla registrazione sul Sito del Referral, ma non oltre 24 mesi dalla registrazione sul Sito del Referral, un importo pari al 5% del valore di ciascun acquisto successivo;
6.1.4. sugli acquisti compiuti dopo 24 mesi dalla registrazione sul Sito del Referral non viene riconosciuto alcun importo.
6.2. Il Corrispettivo (anche se inferiore alla Soglia di cui al successivo art. 6.3) è liquidato automaticamente da Commify Italia il 31 dicembre di ciascun anno solare (di seguito la “Liquidazione Annuale”) e viene pagato entro 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento della relativa fattura, mediane bonifico bancario. Ove Commify Italia non riceva la fattura relativa alla Liquidazione Annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, l’eventuale credito del Collaboratore viene automaticamente cancellato e il Corrispettivo non potrà più essere riscosso.
6.3. Salva la Liquidazione Annuale, il Corrispettivo può essere liquidato a richiesta del Collaboratore (di seguito la “Liquidazione a Richiesta”), mediante la procedura disponibile nell’area riservata dell’Account, in qualsiasi momento, ove il Corrispettivo maturato ammonti ad almeno Euro 100,00 (Euro Cento/00) (di seguito, la “Soglia”). L’importo relativo alla Liquidazione a Richiesta viene pagato da Commify Italia entro 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento della relativa fattura, mediane bonifico bancario. Con la Liquidazione a Richiesta, non possono essere liquidati né vengono pagati importi inferiori alla Soglia.
6.4. Accedendo al Sito con le Credenziali, nell'area "Affiliati e Partner", il Collaboratore può verificare
il numero di Referral, gli acquisti compiuti da questi e l’importo del Corrispettivo maturato.
6.5. Commify Italia si riserva il diritto di ridurre in qualsiasi momento le percentuali di cui al precedente art. 6.1 con comunicazione via posta elettronica semplice inviata ai Collaboratori. Le nuove condizioni saranno applicabili 10 (dieci) giorni solari dopo la comunicazione. Entro il medesimo termine, il Collaboratore può recedere dal presente Contratto mediante comunicazione di posta elettronica semplice o certificata.
6.6. In tutti i casi di cessazione del Contratto, il Corrispettivo cessa di maturare alla data di cessazione del Contratto e al Collaboratore viene corrisposto il Corrispettivo maturato fino a tale data, anche se inferiore alla Soglia, entro i 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento della relativa fattura, mediane bonifico bancario. Eventuali acquisti di Servizi da parte dei Referral successivi alla cessazione del Contratto non generano Corrispettivo.
7. Recesso e risoluzione
7.1. Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, mediante comunicazione di posta elettronica semplice o certificata all’altra Parte. Il recesso è efficace dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
7.2. Commify Italia può risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento del Collaboratore alle obbligazioni contenute negli Artt. 2 (Processo di registrazione), 3 (Obbligazioni del Collaboratore), 4 (Obbligazioni specifiche dell’Affiliato), 8 (Trattamento dei Dati Personali e Privacy).
8. Trattamento dei dati personali e privacy
8.1. Ai fini del presente Contratto, per Normativa Privacy si intendono, collettivamente, tutte le Leggi e i regolamenti applicabili e in vigore relative alla protezione dei Dati Personali, privacy o provvedimenti simili inerenti alla raccolta, la conservazione e il trattamento dei Dati Personali, inclusi Direttiva 95/46/EC, il D.lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” - di seguito, per brevità, il “Codice Privacy”) e il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”), nonché le Leggi e i Regolamenti tempo per tempo vigenti, i provvedimenti, emanati ed emanandi, del Garante della Privacy.
8.2. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali dell’altra nel rispetto della Normativa
Privacy.
8.3. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e accettato l’informativa sulla privacy pubblicata
sul Sito.
8.4. Fatta eccezione per il caso di obblighi di pubblicità che siano prescritti per legge o per provvedimento di qualsivoglia Autorità competente, Commify Italia si obbliga a non diffondere a terzi i dati e i documenti dei quali sia entrata in possesso in esecuzione del Contratto.
8.5. Commify Italia si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’esecuzione del Contratto qualora, a suo insindacabile giudizio o attraverso segnalazione di terzi, ritenga che il Collaboratore compia attività in violazione della Normativa Privacy. In tal caso, il Collaboratore, a seguito di segnalazione anche via e-mail da parte di Commify Italia, dovrà provvedere immediatamente a eliminare le cause della contestazione o a fornire idonea documentazione attestante il pieno rispetto della Normativa Privacy della attività svolta. In caso di mancato immediato riscontro e comunque entro il termine assegnato da Commify Italia, Commify Italia avrà il diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di Commify Italia ad agire per l’integrale risarcimento dei danni eventualmente subiti.
9. Legge applicabile e Foro competente
9.1. Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana.
9.2. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
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Il Collaboratore
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli:
Articolo 1 – Conclusione del Contratto; Articolo 2 – Procedura di Registrazione; Articolo 3 – Obbligazioni del Collaboratore;
Articolo 4 – Obbligazioni specifiche dell’Affiliato;
Articolo 5 – Referral; Articolo 6 – Corrispettivo;
Articolo 7 – Recesso e risoluzione
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali e privacy; Articolo 9 – Legge applicabile e Foro competente.
Il Collaboratore
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