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Circolare Speciale 19/2022 Diritto del Lavoro
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Contratti di rete d’impresa
e comunicazioni obbligatorie
Con lo sviluppo del contesto economico e produttivo, si è determinata una progressiva ridefinizione dei confini dell’impresa con l’inserimento di nuovi modelli di decentramento quali strumenti di collaborazione per imprese aventi obiettivi comuni di sviluppo e di competitività. Ciò può avvenire sia tramite la creazione di un gruppo di imprese sia con la stipula di un con- tratto di rete, strumento idoneo a raggiungere livelli dimensionali più adeguati a competere in un mercato globale, lasciando fermo l’assetto proprietario.
Per le imprese legate da un contratto di rete è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole stabilite dal contratto di rete e quindi, in relazione a tale personale, il potere direttivo può essere esercitato da ciascun impren- ditore che partecipa al contratto di rete.
La giurisprudenza è intervenuta a definire i presupposti della codatorialità che danno luogo alla legittimità delle operazioni interne di “scambio di personale” individuandoli nella unicità della struttura organizzativa e produttiva; nella integrazione tra le varie attività esercitate dalle imprese del gruppo e interesse comune correlato; nel coordinamento tecnico ed ammini- strativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, nonché nell’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.L. n. 205/2021 ha definito le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello “Unirete”. A partire dal 23.02.2022, le imprese aderenti a un contratto di rete dovranno eseguire le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato (l’impresa referente) nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti. Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23.02.2022 sarà possibile effettuare le comunicazioni entro il 24.03.2022 compreso.
L’elaborazione del testo, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.
Centro Studi Xxxxxxxx X.x.x. - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 - X.X. 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) C.F. e P.I. 00000000000 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51
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Sistema
Centro Studi Castelli Srl
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER I CONTRATTI DI RETE D’IMPRESA
D.M. Lavoro 29.10.2021, n. 205 - Nota INL 22.02.2022, n. 315 - D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 - D.L. 10.02.2009, n. 5
È stato pubblicato il D.M. Lavoro 205/2021, in vigore dal 23.02.2022, con il quale il Dicastero ha definito le modalità operative delle comuni- cazioni telematiche di inizio, di distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx. e aggiornato con decreto direttoriale. Le regole si applicano a tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell’ambito dei contratti di rete in essere al 23.02.2022 o instaurati successivamente. A partire dal 23.02.2022, perciò, le imprese aderenti a un contratto di rete dovranno eseguire le comunicazioni per il tramite di un soggetto (l’impresa referente) indivi- duato nell’ambito del contratto stesso, quale incaricato alle comunicazioni. In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data, sarà possibile effettuare le comunicazioni entro il 24.03.2022.
Resta salvo, per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura, quanto previsto dal D.M. Lavoro 27.03.2014 che continuerà ad applicarsi.
SCHEMA DI SINTESI
CONTRATTO DI RETE
Art. 3, cc. 4-ter, 4-quater, 4-sexies
e 4-septies,
D.L. 5/2009
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e col- lettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeter- minati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
⇨
Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia da quando è stata eseguita l’ultima delle iscri- zioni prescritte.
⇨
Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti e rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi, facendo ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, c. 4-ter D. Lgs. 276/2003, per lo svolgimento di prestazioni lavo- rative presso le aziende partecipanti alla rete.
⇨
Con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al punto precedente (era il 2020), sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’art. 30, c. 4-ter D. Lgs. 276/2003.
⇨
DISTACCO IN RETE E CODATORIA- LITÀ
Art. 30, c. 4-ter, D. Lgs. 276/2003
Inoltre, per le stesse imprese è am- messa la codatorialità dei dipen- denti ingaggiati, con regole stabi- lite attraverso il contratto di rete stesso.
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa valido ai sensi del D.L. 5/2009, l’interesse della parte distaccan- te sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 Codice Civile.
⇨ ⇨
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1, D.M. 205/2021
Rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito di contratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3, cc. 4-ter e 4-sexies, D.L. 5/2009.
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⇨
Lavoratori in distacco c/o retista ex art. 30, c. 4-ter D. Lgs. 276/2003 (distacco in rete con interesse del distaccante implicito nell’esistenza della rete).
⇨
CONTENUTI DEL DECRETO
SOGGETTI OBBLIGATI E MODALITÀ
DI COMUNICAZIONE
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• Impresa referente
• Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comuni- cazioni tramite un soggetto individuato nel contratto stesso, quale incaricato alle comunicazioni.
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
E ASSICURATIVO E RELATIVI
ADEMPIMENTI PER CODATORIALITÀ
• Individuazione dell’impresa
• Retribuzione imponibile
• LUL
• Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo si fa riferimento:
.. all’impresa di provenienza per i lavoratori già in forza presso i retisti e utilizzati in codatorialità;
.. all’impresa indicata nella comunicazione in caso di nuova as- sunzione di personale da utilizzare in codatorialità.
• La retribuzione imponibile è individuata in base al CCL applica- bile all’impresa come sopra individuata, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile desumibile dal CCL applicato dall’impresa che più ha utilizzato nel mese il lavo- ratore, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’Inps.
• I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell’impresa in- dividuata, con annotazione separata dell’impiego orario presso ciascun datore di lavoro.
SANZIONI
• Le sanzioni inerenti alle comunicazioni (le medesime già previste dall’art. 19, D. Lgs. 276/2003) sono applicate in capo all’impresa referente.
• La denominazione di tale soggetto è visibile nella visura della C.C.I.A.A., tra le infor- mazioni costitutive, contratti di rete, impresa di riferimento.
ISTRUZIONI DELL’INL
MODELLI
E TEMPISTICA DELLE COMUNICAZIONI
• Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” acces- sibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx, dal 23.02.2022.
Per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23.02.2022 sarà possibile effet- tuare le comunicazioni entro il 24.03.2022 compreso.
• Impresa referente
• Le comunicazioni fanno capo ad un’unica impresa retista, indivi- duata come referente nel contratto di rete che, ai fini dell’abilita- zione ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. h), D.I. 30.10.2007 (comunica- zioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti), allegherà il contratto di rete, comprensivo delle re- gole di ingaggio che disciplinano la codatorialità, con l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione dell’impresa referente.
MODELLI
E TEMPISTICA DELLE COMUNICAZIONI
(segue)
• Serve per comunicare i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità:
.. per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità deve essere indivi- duato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro), in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul LUL, nonché gli adempimenti previden- ziali e assicurativi (i dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore) e il cui contratto colletti- vo di lavoro sarà applicato al lavoratore;
.. per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di co- datorialità, l’impresa referente compila il modello indicando, quale co- datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro ori- ginario (nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, perché il rapporto di lavoro originario resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità).
L’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente dato- re di lavoro di riferimento, cosa peraltro non certamente possibile in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente alla rete sia stato instaurato con impresa diversa.
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• Unirete Assunzione
• Unirete Trasformazione
• Si utilizza nei casi di:
.. trasformazione del rapporto di lavoro;
.. trasferimento del lavoratore;
.. distacco del lavoratore.
• In particolare, per il distacco si dovrà specificare nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o retiste ma non co-datori.
• Unirete Proroga
• Si utilizza solo se il rapporto di lavoro è a tempo determinato e prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
• Unirete Cessazione
• Si utilizza nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per:
.. cessazione della rete;
.. fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rap- porti di lavoro;
.. cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.
• Nel caso di cessazione dell’intera rete:
.. l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti in codato- rialità e, per effetto di tale comunicazione, cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune;
.. per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete determina solo la conclusione del regime di codatorialità (il rapporto di lavoro prosegue con il datore di lavoro originario il quale, se vuole recedere dal rapporto di lavoro, deve trasmettere il modello Xxxxxx Xxxxxxxxxx).
• Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in co- datorialità.
• Distacco
• Il sistema di comunicazione Unirete gestisce anche le comunicazioni di di- stacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che:
.. pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità;
.. sono esterne alla rete.
• Responsabilità
• L’impresa referente è l’unica responsabile per eventuali omissioni rife- rite alle comunicazioni, potendo andare incontro alla sanzione ex art. 19,
c. 3 D. Lgs. 276/2003, prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti le comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego.
PROFILI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
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• Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità è definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione Unirete come dato- re di lavoro di riferimento e all’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
• Perciò il lavoratore, benché in codatorialità, deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento su- periore che abbia successivamente acquisito o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
• Resta pertanto intangibile il regime regolatorio del cosiddetto “ius variandi”, salva la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l’adibizione a mansioni inferiori proprio all’intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retribu- tivo in godimento.
• Salute e sicurezza
• Alla determinazione della mansione è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.
• Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’as- solvimento dell’obbligo formativo ex art. 2103 Codice Civile.
• C.C.N.L.
• Il trattamento previdenziale del lavoratore in codatorialità è, dunque, determinato in ragione del C.C.N.L. applicabile all’impre- sa co-datore di riferimento presente nella comunicazione UniRete che, in caso di rap- porti di lavoro preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore di lavoro ori- ginario.
• Il C.C.N.L. di ri- ferimento risulterà quello con i requi- siti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.
• È prevista una maggior tutela per il lavoratore che, per effetto della codatorialità, effettui la prestazione lavorativa per imprese con differenti C.C.N.L.:
.. se la prestazione è resa nel mese in termini prevalenti in favore di un’impresa che applichi un C.C.N.L. che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella del C.C.N.L. del datore di lavoro di riferimento, l’imponibile deve essere adeguato a tale maggiore importo;
.. a tal fine, le registrazioni sul LUL riportano l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
• Datore di lavoro
di riferimento
• Il datore di lavoro di riferimento (non per forza coincidente con l’impresa referente) deve gestire gli adempimenti contributivi ed assicurativi (quali trasmissione dei flussi UniEmens, registrazioni sul LUL, autoliquidazione annuale Inail).
REGIME
DI SOLIDARIETÀ
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• Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro, benché gli adempimenti siano formalmente riservati ad un’unica impresa.
• La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co-datorialità, infatti, implica l’insor- genza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
• Ne consegue che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regres- so nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.
• Mentre nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il poten- ziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio”.
La conseguenza di tale la scelta è l’applicazione del regime di cor- responsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa.
• Differenze con distacco
CAMPO
DI APPLICAZIONE
• Codatorialità
• Le regole si applicano a tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell’ambito dei con- tratti di rete stipulati ai sensi dell’art. 3, cc. 4-ter e 4-sexies, D.L. n. 5/2009.
• In essere al 23.02.2022 o in- staurati successi- vamente.
Art. 3,
c. 4-sexies,
D.L. 5/2009
• Solidarietà occupazionale
• I contratti di rete stipulati con lo specifico obiettivo della solidarietà occupazionale per favorire il mantenimento dei livelli di occupazio- ne delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimen- to delle autorità competenti, potevano essere stipulati solo fino al 31.12.2021, ma il contratto di rete in solidarietà ha effetti anche in seguito e fino alla sua naturale scadenza, perciò le disposizioni si applicano, anche in tal caso, ai rapporti di lavoro in codatorialità in essere al 23.02.2022 o istituiti successivamente.
PERCORSO GUIDATO
Esempio
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Comunicazioni telematiche di inizio, distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello “Unirete”
1 • Le funzionalità per le comunicazioni telematiche sono disponibili al seguente link xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/Xxxxxx/ login?retUrl=xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/&XxxxXxxxxxxXxxx
• Scegliere una delle modalità di riconoscimento dell’identità presente nella home page e procedere con l’autenticazione.
Nel caso in esemplificazione si è optato per lo SPID.
2 • Cliccare sull’icona “COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE” per proseguire.
Esempio (segue)
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3 • Se l’Intermediario abilitato o il Datore di Lavoro risulta avere già una utenza attiva per il modulo “UNIRETE”, cliccare in basso a destra su “Pagina di accesso” per proseguire con l’accesso unico per l’invio on-line delle comunicazioni
secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
• In caso contrario e necessario compilare il “Form di Accreditamento” presente in alto a destra della home page.
4 • Una volta entrati sul “Sintema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie” selezione in basso a destra una delle tipologie di utente proposta dal portale.
RSSMRA70D06A470X
RSSMRA70D06A470X XXXXX XXXXX
Esempio (segue)
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5 • Cliccare sulla funzionalità “UNIRETE” presente in alto a sinistra della home page; si aprirà un menù a tendina dove è possibile scegliere “Registra rete”, “Assunzione” o “Ricerca”.
• Se non già presente, si deve prima di tutto registrare la rete di imprese e successivamente sarà possibile inserire le co- municazioni telematiche di inizio, distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro.
• Nell’immagine sottostante si riporta il “form” di compilazione con i dati richiesti per registrare la rete di imprese.
RSSMRA70D06A470X RSSMRA70D06A470X
6 • Selezionando dal menù a tendina la funzionalità “Ricerca” è possibile ricercare le comunicazioni inviate e consultare l’avvenuta protocollazione.
RSSMRA70D06A470X RSSMRA70D06A470X
Tavola n. 1
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Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Assunzione
Tavola n. 1 (segue)
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Tavola n. 1 (segue)
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Tavola n. 1 (segue)
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Tavola n. 2
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Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Proroga
Tavola n. 2 (segue)
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Tavola n. 2 (segue)
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Tavola n. 2 (segue)
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Tavola n. 2 (segue)
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Tavola n. 3
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Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione
Tavola n. 3 (segue)
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Tavola n. 3 (segue)
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Tavola n. 3 (segue)
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Tavola n. 3 (segue)
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Tavola n. 4
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Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Cessazione
Tavola n. 4 (segue)
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Tavola n. 4 (segue)
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Tavola n. 4 (segue)
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Tavola n. 4 (segue)
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