Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante
VALORE VITA REALE STANDARD
Reale Mutua per la persona e la famiglia Xxxxxx previdenziale
Fascicolo informativo
Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante
(Tariffa B01D-B02D-B03D)
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario, modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Valore Vita Reale Standard pagina 1 di 2
Mod. 8043 VIT – 06/2013
SOMMARIO
NOTA INFORMATIVA
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
2. PAGAMENTO DEI PREMI
3. COSTI
4. PRESTAZIONI
5. RISCHIO MORTE - ESCLUSIONI
6. LIMITAZIONE DELLA COPERTURA – CARENZA
7. RISCATTO
8. PRESTITI
9. OPZIONI DI CONTRATTO
10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
11. INFORMATIVA CONTRATTUALE
12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURANDO
14. BENEFICIARI
15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
16. PERFEZIONAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
19. ONERI FISCALI
20. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
21. FORO COMPETENTE
22. CONDIZIONI SPECIALI
22.1 CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE TARIFFE
22.2 GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI
22.3 GARANZIA COMPLEMENTARE INVALIDITÀ GLOSSARIO
PROPOSTA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 Informazioni generali
a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: x00 0000 000 000 – fax: x00 0000 000 000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,
n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.603 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.543 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari al 386,30%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI E SULLE GARANZIE OFFERTE 3 Prestazioni e garanzie offerte
VALORE VITA REALE STANDARD è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti che prevede le prestazioni di seguito elencate.
• Garanzia base:
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato.
• Garanzia complementare infortuni (N01) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N02):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
• Garanzia complementare infortuni (N02) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N01):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, questa garanzia prevede il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base.
• Garanzia complementare invalidità (riservata ad Assicurandi di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale):
in caso di infortunio occorso o malattia sopravvenuta all'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia che abbia come conseguenza l’incapacità di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua o, comunque, presenti un’invalidità percentuale accertata di grado superiore
al 66,00%, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
La liquidazione della prestazione in caso di accertamento dello stato di invalidità, qualora sia stata scelta la relativa garanzia, prevede la contestuale risoluzione del contratto e nulla più è dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
Il capitale massimo assicurabile è pari a 300.000,00 euro.
La scelta della durata contrattuale va effettuata dal Contraente e può variare da un minimo di 1 a un massimo di 30 anni.
E’ obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario.
A questo proposito si ricorda al Contraente e all'Assicurando di leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze, contenute in Proposta, relative alla compilazione del Questionario sanitario.
Per gli Assicurati con età uguale o maggiore a 60 anni, sono sempre obbligatori gli accertamenti sanitari, indipendentemente dal capitale da assicurare.
Reale Mutua può richiedere accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti, in base alle informazioni rilasciate con il Questionario sanitario.
Limitazione della copertura – carenza
Per Assicurati con età inferiore a 60 anni e per tutte le garanzie sopra elencate è previsto un periodo di carenza di 6 mesi.
L’Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga agli accertamenti sanitari accettando gli eventuali oneri indicati in Proposta.
Se, invece, il contratto viene assunto senza accertamenti sanitari rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto o entro i primi 5 anni, se causato dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia a essa collegata, nulla è dovuto da parte di Reale Mutua, fatte salve le eccezioni previste all’articolo 6 delle Condizioni di assicurazione (malattie infettive acute, infortuni e shock anafilattico).
Distinzione tariffaria
• La tariffa B03D è riservata alla sottoscrizione da parte di Assicurandi non fumatori, in buono stato di salute e con pressione arteriosa, colesterolo e indice di massa corporea compresi in prefissati intervalli di valori (di seguiti denominati Assicurati “in forma”) specificati all’articolo 22.1.2 delle Condizioni di assicurazione.
• L’assenza di uno solo dei requisiti sopra elencati (ad eccezione dello stato di non fumatore) comporta l’applicazione delle condizioni previste dalla tariffa B02D, dedicata ad Assicurandi “non fumatori”.
• L’Assicurato che ha fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto di assicurazione può accedere alla tariffa B01D, dedicata ad Assicurandi “fumatori”.
Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità ed eventuale invalidità).
4 Premi
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate (e, in particolare, alla scelta delle garanzie complementari), alla loro durata e ammontare, all'età dell'Assicurando e alla sua eventuale abitudine al fumo.
In base allo stato di salute dell'Assicurando, alle sue attività professionali e sportive, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio dovuto all'aggravamento del rischio assuntivo oppure le garanzie potrebbero non essere prestate.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti.
Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni della durata contrattuale prescelta.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
E’ previsto un premio minimo annuo lordo di 60 euro.
Si rinvia al successivo articolo 5.1.1 per i costi di frazionamento.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate o con bonifico bancario.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 40 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del Codice Civile).
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Reale Mutua.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5 Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sui premi
Caricamento per spese di emissione del contratto | 15,00 euro |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 20,00% |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile. |
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l’eventuale caricamento per spese di frazionamento.
Qualora Reale Mutua richieda che l’Assicurando si sottoponga a eventuali accertamenti sanitari, il costo è a carico dell’Assicurando, con un contributo da parte di Reale Mutua pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo pari a 50,00 euro. Sono esclusi dal contributo i costi derivanti dagli accertamenti specifici previsti per la sottoscrizione della tariffa B03D.
Le eventuali eccedenze al suddetto importo sono a carico dell’Assicurando.
La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 50,94% (con riferimento a un Assicurato di 45 anni che versa un premio annuo netto di 1.500,00 euro e una durata contrattuale di 25 anni).
6 Sconti
Non sono previsti sconti.
7 Regime fiscale
(in vigore alla redazione del presente Fascicolo informativo)
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5,00%, è detraibile (ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef, nella misura del 19,00% con il limite massimo di 1.291,14 euro all’anno. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, ad eccezione di quelli corrisposti per l’eventuale garanzia complementare infortuni, che sono soggetti a imposta del 2,50%.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da Irpef (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8 Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’articolo 16 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.
Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque
diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
10 Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
11 Revoca della Proposta
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
12 Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenuto indicate al precedente articolo 5.1.1, del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
13 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione
Si rinvia all'articolo 12 delle Condizioni di assicurazione nel quale viene indicata la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.
Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
14 Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà sottoscritto si applica la Legge italiana.
15 Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
16 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale”, Società Reale Mutua di Assicurazioni Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 000.000.00.00, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.000.000, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Commissione di Garanzia
Nella continua attenzione verso i propri Assicurati, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in xxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La Commissione, composta da 3 personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare i diritti degli Assicurati nei contratti sottoscritti con Reale Mutua. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per il Contraente. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le Società di persone e di capitali, che abbiano sottoscritto un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
17 Comunicazione del Contraente alla Società
In merito alle comunicazioni che il Contraente deve rendere alla Società in caso di modifiche di professione e delle attività sportive dell'Assicurando eventualmente intervenute in corso di contratto, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 1926 del Codice Civile. Si richiamano altresì le norme di cui all'articolo 22.1.3 delle Condizioni di assicurazione per la comunicazione della modifica delle abitudini dell'Assicurando relative al fumo nel corso della durata contrattuale.
18 Conflitto di interessi
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Firmato digitalmente da:
Ing. Xxxxx Xxxx
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/06/2013
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
VALORE VITA REALE STANDARD è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti.
Il capitale massimo assicurabile è pari a 300.000,00 euro.
Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale e può essere sottoscritto con l’obiettivo di copertura dal rischio di morte.
L'età dell'Assicurando alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni, mentre l'età massima a scadenza non superiore a 75 anni.
La scelta della durata contrattuale va effettuata dal Contraente in relazione agli obiettivi perseguiti e può variare da un minimo di 1 a un massimo di 30 anni.
2. PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate (e, in particolare, alla scelta delle garanzie complementari), alla loro durata e ammontare, all'età dell'Assicurando e alla sua eventuale abitudine al fumo.
In base allo stato di salute dell'Assicurando, alle sue attività professionali e sportive, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio dovuto all'aggravamento del rischio assuntivo oppure le garanzie potrebbero non essere prestate.
Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui costanti.
Il numero di premi annui da pagare è pari agli anni della durata contrattuale prescelta.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
E’ previsto un premio minimo annuo lordo di 60 euro.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bancomat o carta di credito presso le sole agenzie abilitate o con bonifico bancario.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente non effettui il pagamento entro 40 giorni dalla decorrenza del contratto o dalle successive ricorrenze previste per il pagamento dei premi successivi al primo, è prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di premio frazionato le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del Codice Civile).
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione e, pertanto, il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi versati restano acquisiti da Reale Mutua.
2.1 Sospensione e ripresa dei pagamenti dei premi
Il Contraente ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei premi.
Il mancato pagamento anche di un solo premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza della rata, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
3. COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati.
Caricamento per spese di emissione del contratto | 15,00 euro |
Caricamento per spese di emissione per premi successivi | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 20,00% |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile. |
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l’eventuale caricamento per spese di frazionamento.
3.1. COSTI PER ACCERTAMENTI SANITARI
Qualora Reale Mutua richieda che l’Assicurato si sottoponga a eventuali accertamenti sanitari, il costo è a carico dell’Assicurato.
Viene erogato un contributo da parte di Reale Mutua pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo pari a 50,00 euro. Sono esclusi dal contributo i costi derivanti dagli accertamenti specifici previsti per la sottoscrizione della tariffa B03D.
Le eventuali eccedenze al suddetto importo sono a carico dell’Assicurato.
4. PRESTAZIONI
Il contratto prevede le seguenti prestazioni:
• Garanzia base:
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato.
• Garanzia complementare infortuni (N01) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N02):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
• Garanzia complementare infortuni (N02) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N01):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base. Nel caso in cui l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, questa garanzia prevede il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base.
• Garanzia complementare invalidità (riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale):
in caso di infortunio occorso o malattia sopravvenuta all'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia che abbia come conseguenza l’incapacità di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua o, comunque, presenti un’invalidità percentuale accertata di grado superiore al 66,00%, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
La liquidazione della prestazione in caso di accertamento dello stato di invalidità, qualora sia stata scelta la relativa garanzia, prevede la contestuale risoluzione del contratto e nulla più è dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
Il capitale massimo assicurabile è pari a 300.000,00 euro.
E’ obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario.
A questo proposito si ricorda al Contraente e all'Assicurando di leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze, contenute in Proposta, relative alla compilazione del Questionario sanitario.
Per gli Assicurandi con età uguale o maggiore a 60 anni, sono sempre obbligatori gli accertamenti sanitari, indipendentemente dal capitale da assicurare.
Reale Mutua può richiedere accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti, in base alle informazioni rilasciate con il Questionario sanitario.
Limitazione della copertura – carenza
Per Assicurati con età inferiore a 60 anni e per tutte le garanzie sopra elencate è previsto un periodo di carenza di 6 mesi.
L’Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga agli accertamenti sanitari accettando gli eventuali oneri indicati in Proposta.
Se, invece, il contratto viene assunto senza accertamenti sanitari rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurando avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto o entro i primi 5 anni, se causato dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia a essa collegata, nulla è dovuto da parte di Reale Mutua, fatte salve le eccezioni previste all’articolo 6 delle Condizioni di assicurazione (malattie infettive acute, infortuni e shock anafilattico).
Distinzione tariffaria
• La tariffa B03D è riservata alla sottoscrizione da parte di Assicurati non fumatori, in buono stato di salute e con pressione arteriosa, colesterolo e indice di massa corporea compresi in prefissati intervalli di valori (di seguiti denominati Assicurati “in forma”) specificati all’articolo 22.1.2 delle Condizioni di assicurazione.
• L’assenza di uno solo dei requisiti sopra elencati (ad eccezione dello stato di non fumatore) comporta l’applicazione delle condizioni previste dalla tariffa B02D, dedicata ad Assicurati “non fumatori”.
• L’Assicurando che ha fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto di assicurazione può accedere alla tariffa B01D, dedicata ad Assicurati “fumatori”.
5. RISCHIO MORTE - ESCLUSIONI
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa.
Il Contraente o l’Assicurando deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla pratica di attività sportive e professionali, diverse da quelle dichiarate al momento della sottoscrizione del contratto, considerate particolarmente pericolose per l’integrità fisica.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurando a delitti dolosi;
- infortuni subiti a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace, fatto salvo il caso in cui l’infortunio determinato da fatti di guerra avvenga entro il 14 giorno dallo scoppio delle ostilità;
- infortuni direttamente causati da partecipazione attiva dell’Assicurando a ribellioni, insurrezioni, tumulti popolari o sommosse;
- infortuni direttamente o indirettamente correlati a:
a) impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche nonché di sostanze radioattive, biologiche o chimiche;
b) attacchi o intrusioni dolose in stabilimenti o altre installazioni fisse (ad esempio centrali nucleari, impianti di rigenerazione, depositi finali o intermedi, reattori di ricerca, giacimenti o fabbriche) o loro parti, terreni o installazioni mobili (ad esempio contenitori di trasporto o deposito), che possono provocare il rilascio di radioattività o di sostanze/aggressivi nucleari, biologici o chimici;
- infortuni causati dall'improvvisa emanazione di energia atomica, da radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva (sia controllata che incontrollata), ad eccezione di quelli derivanti da pratica di radiologia e cobaltoterapia, utilizzo di radium o radio-isotopi in ambito medico o universitario, esposizione occasionale a radium o radio-isotopi delle persone operanti, a qualsiasi titolo, in ambito medico o universitario;
- incidente di volo, se l'Assicurando viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurando non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- infortuni che risultino conseguenza di proprie azioni correlate a stati di ubriachezza (Cfr. Glossario), all’assunzione di sostanze stupefacenti o all’uso non terapeutico di psicofarmaci;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione della garanzia.
In questi casi nulla sarà dovuto da Reale Mutua.
Prima della sottoscrizione leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in Proposta relative alla compilazione del Questionario sanitario.
6. LIMITAZIONE DELLA COPERTURA – CARENZA
Per Assicurati con età inferiore a 60 anni e per tutte le garanzie, qualora il decesso avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, nulla è dovuto.
L’Assicurando può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga agli accertamenti sanitari accettando gli eventuali oneri indicati in Proposta.
Reale Mutua non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurando avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
Distinzione tariffaria
• La tariffa B03D è riservata alla sottoscrizione da parte di Assicurandi non fumatori, in buono stato di salute e con pressione arteriosa, colesterolo e indice di massa corporea
compresi in prefissati intervalli di valori (Assicurandi “in forma”) specificati al successivo articolo 22.1.2.
• L’assenza di uno solo dei requisiti sopra elencati (ad eccezione dello status di non fumatore) comporta l’applicazione delle condizioni previste dalla tariffa B02D, dedicata ad Assicurandi “non fumatori”.
• L’Assicurando che ha fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto di assicurazione può accedere alla tariffa B01D, dedicata ad Assicurandi “fumatori”.
7. RISCATTO
Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione.
8. PRESTITI
Non sono consentiti prestiti.
9. OPZIONI DI CONTRATTO
Non sono previste opzioni di contratto.
10. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, di cessione del contratto, di cambiamento delle attività sportive dichiarate e delle attività professionali svolte, di modifica delle abitudini al fumo, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Per l’inoltro delle richieste di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurando, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurando quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Tutela della Persona e Risparmio di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
11. INFORMATIVA CONTRATTUALE
Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi il decesso dell’Assicurato, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento,
dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
• certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• scheda ISTAT delle cause di morte ed eventuale referto autoptico;
• eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
13. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURANDO
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurando devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
14. BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli tramite comunicazione scritta a Reale Mutua o testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurando non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
16. PERFEZIONAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare la Proposta fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurando, designando i Beneficiari e indicando l’ammontare del premio che vuole versare;
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua. La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento, ferme restando le date di scadenza delle rate di premio indicate in polizza.
17. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenuto indicate al precedente articolo 5.1.1, del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie complementari per il periodo in cui esse hanno avuto effetto.
18. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
19. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
20. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Xxxx atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
21. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
22. CONDIZIONI SPECIALI
22.1 CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE TARIFFE
22.1.1. Definizione di Assicurando “non fumatore” e “fumatore”
L’Assicurando si trova nello stato “non fumatore” se non ha mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto.
L’Assicurando si trova nello stato “fumatore” se ha fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la data di decorrenza del contratto.
22.1.2. Definizione di Assicurando “in forma”
L’Assicurando si trova nello stato “in forma” a seguito dell’accertamento dello stato di buona salute, effettuato tramite:
A) la compilazione e la sottoscrizione del Questionario sanitario dal quale non devono essere rilevati particolari aggravamenti del rischio assuntivo;
B) il calcolo dell’indice di massa corporea (IMC) che deve essere compreso fra i valori 19 e 27. L’indice è determinato in base al rapporto fra peso e altezza elevata al quadrato:
IMC = [PESO/(ALTEZZA)^2] con peso e altezza espressi in chilogrammi (Kg) e metri (m) con 2 cifre decimali;
C) la rilevazione della pressione arteriosa che deve essere compresa fra i seguenti valori: pressione minima tra 60 e 85 mm Hg
pressione massima tra 90 e 130 mm Hg;
D) la rilevazione del tasso di colesterolo che deve risultare inferiore a 250 mg/dl.
Gli accertamenti richiesti ai punti B), C), D) devono risultare da esami medici effettuati non antecedentemente i 3 mesi precedenti la decorrenza del contratto.
Tali accertamenti possono generalmente essere svolti presso numerose farmacie, senza la necessità di rivolgersi a particolari strutture sanitarie.
I referti con gli esiti devono essere allegati alla Proposta nell’apposita sezione e l’Assicurando deve autocertificare che si riferiscano alla propria persona.
22.1.3 Modifica delle abitudini relative al fumo in corso di contratto: passaggio dallo stato di "non fumatore" (o “in forma”) a quello di "fumatore" e viceversa
Il Contraente e l’Assicurando, nel caso in cui quest’ultimo alla sottoscrizione del contratto abbia dichiarato di essere un “non fumatore” (o “in forma”) e, successivamente, abbia iniziato o ripreso a fumare, sono tenuti a darne comunicazione scritta a Reale Mutua entro 30 giorni. In tal caso si applicheranno con decorrenza immediata, le condizioni previste per i "fumatori".
In particolare, in caso di decesso per patologie collegate all’abitudine al fumo, occorso prima della ricorrenza annuale successiva alla comunicazione o in sua assenza, sarà liquidato un capitale ridotto calcolato in base alle condizioni dello stato di “fumatore”.
In caso di mancata comunicazione si applica l’articolo 1898 del Codice Civile.
Nel caso di un Assicurando che, trovandosi nello stato di "fumatore" alla sottoscrizione del contratto, successivamente invii a Reale Mutua una dichiarazione attestante che ha smesso di fumare da almeno 12 mesi, subordinatamente agli esiti degli esami medici eventualmente richiesti per accertare l’insorgenza di patologie derivanti dalla passata abitudine al fumo, si applicheranno, a partire dalla ricorrenza annuale seguente la comunicazione, le condizioni spettanti ai "non fumatori" (o “in forma”, qualora l’esito degli accertamenti indicati al precedente articolo 22.1.2 sia conforme a quanto richiesto).
Non è considerato “in forma” colui che, pur avendo superato con esito positivo gli esami indicati al precedente articolo 22.1.2, presenti un rischio da assicurare aggravato dal punto di vista sanitario.
In quest’ultimo caso, l’Assicurando potrà accedere alla tariffa B02D, riservata ad Assicurandi “non fumatori”.
22.2 GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI
Le condizioni previste negli articoli compresi tra il 22.2.1 e il 22.2.7 integrano le Condizioni di assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare infortuni, che può essere scelta esclusivamente alla sottoscrizione del contratto.
Tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel modulo di Proposta.
Il capitale assicurato per la garanzia complementare infortuni è pari al capitale assicurato per la garanzia base.
In ogni caso, si precisa che per ciascun Assicurando non è possibile avere un capitale assicurato per la garanzia complementare infortuni complessivamente superiore a 500.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con il prodotto Valore Vita Reale.
22.2.1 Definizione di infortunio
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e sia causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurando.
Infortunio conseguente a incidente stradale: evento causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate e sia causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurando.
22.2.2 Premi
La durata della garanzia complementare infortuni, la frequenza del versamento dei premi e il capitale assicurato sono gli stessi previsti per l’assicurazione base alla quale la copertura complementare è abbinata.
Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia complementare.
La sospensione del pagamento dei premi comporta la contestuale interruzione del pagamento dei premi della complementare infortuni, che decade, trascorso il periodo di copertura relativo all’ultimo premio pagato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurando alla data di scadenza del contratto o in caso di sospensione del pagamento dei premi, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
La mancata corresponsione dei premi per la garanzia base comporta la sospensione della complementare infortuni.
In caso di riattivazione della garanzia base anche la complementare infortuni, scelta alla sottoscrizione del contratto, viene rimessa in vigore. Non è possibile riattivare esclusivamente la garanzia infortuni.
22.2.3 Prestazioni
Sono previste, in alternativa, le seguenti prestazioni:
• Garanzia complementare infortuni (N01) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N02):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
• Garanzia complementare infortuni (N02) in caso di decesso dell’Assicurato (garanzia facoltativa alternativa alla N01):
in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di copertura della garanzia in seguito a infortunio derivante da qualsiasi causa ad eccezione di incidente stradale, Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
Nel caso l’infortunio mortale sia conseguente a incidente stradale, questa garanzia prevede il pagamento di un importo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia base.
Il capitale della garanzia complementare infortuni è costante per tutta la durata contrattuale.
22.2.4 Operatività delle garanzie ed esclusioni
Reale Mutua corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, nel caso in cui il decesso dell’Assicurando avvenga nei 24 mesi successivi il giorno in cui è avvenuto l’infortunio.
Qualora non siano previsti gli accertamenti sanitari, la garanzia complementare infortuni è valida anche durante il previsto periodo di carenza.
Il capitale assicurato viene liquidato in caso di decesso causato da:
a) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo, embolie conseguenti ad immersione subacquee con autorespiratore;
b) avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) asfissia non dipendente da malattia;
d) conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali;
e) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, infortuni subiti in caso di malore o incoscienza;
f) atti di terrorismo, tumulti popolari, mobilitazioni generali, purché l’Assicurando non vi abbia preso parte attiva;
g) atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
h) aggressioni e violenze subite per motivi di carattere politico, anche se compiuti da gruppi di individui durante manifestazioni, purché l’Assicurando non abbia preso parte alle stesse.
Ferme le esclusioni previste al precedente articolo 5, sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione complementare gli infortuni derivanti da:
a) pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
b) pratica a titolo professionistico di sport in genere;
c) partecipazione a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
d) partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
e) pratica di alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extra europeo;
f) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria e uragani;
22.2.5 Rinuncia al diritto di rivalsa
Reale Mutua rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa che le compete, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili degli infortuni indennizzati.
22.2.6 Documentazione richiesta per il pagamento in caso di infortunio
Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurando a seguito di infortunio, i Beneficiari devono segnalarlo a Reale Mutua inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, che indichi il luogo, il giorno e l’ora dell'evento, la descrizione della dinamica e delle cause che lo determinarono e la prova che il decesso è conseguenza dell'infortunio stesso.
Oltre alla documentazione prevista al precedente articolo 12, i Beneficiari devono produrre la cartella clinica dell'eventuale ricovero in Istituto di cura, oltre ad autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a fornire le informazioni che fossero richieste.
22.2.7 Collegio arbitrale
In caso di divergenza sulla possibilità di indennizzare il sinistro, si potrà procedere, su accordo delle parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti stesse e il terzo, in caso d’accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico è costituito nel comune, più vicino alla residenza dell’Assicurando, che sia sede di istituto universitario di Medicina legale e delle Assicurazioni. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese, senza formalità di legge, a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
22.3 GARANZIA COMPLEMENTARE INVALIDITÀ
I seguenti articoli integrano le condizioni di assicurazione e si applicano soltanto alla garanzia complementare invalidità, che può essere scelta esclusivamente alla sottoscrizione del contratto.
Tale garanzia è facoltativa e, dunque, ha validità solo se espressamente selezionata nel modulo di Proposta.
La garanzia complementare invalidità è riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla scadenza contrattuale.
Il capitale assicurato per la garanzia complementare invalidità è pari al capitale assicurato per la garanzia base.
22.3.1 Definizione di invalidità permanente
È considerato invalido permanente l’Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione o, comunque, presenti un’invalidità percentuale sopravvenuta e accertata di grado superiore al 66,00%, intendendo tale valutazione effettuata sulla base della tabella allegata al DPR 1124 del 30/06/65 in vigore fino al 23 luglio 2000 (Tabella INAIL).
22.3.2 Premi
La durata della garanzia complementare invalidità, la frequenza del versamento dei premi e il capitale assicurato sono gli stessi previsti per l’assicurazione base alla quale la copertura complementare è abbinata.
Il premio della garanzia complementare invalidità è calcolato in base alla durata contrattuale e all'età dell'Assicurando.
Non è ammesso il pagamento del premio della sola garanzia complementare.
La sospensione del pagamento dei premi comporta la contestuale interruzione del pagamento dei premi della complementare invalidità, che decade, trascorso il periodo di copertura relativo all’ultimo premio pagato, come indicato al successivo articolo 22.3.4.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurando alla data di scadenza del contratto o in caso di sospensione del pagamento dei premi, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.
La mancata corresponsione dei premi per la garanzia base comporta la sospensione della complementare invalidità.
In caso di riattivazione della garanzia base anche la complementare invalidità, scelta alla sottoscrizione del contratto, viene rimessa in vigore. Non è possibile riattivare esclusivamente la garanzia invalidità.
22.3.3 Prestazioni
In caso di infortunio occorso o malattia sopravvenuta all'Assicurando durante il periodo di copertura della garanzia che abbia come conseguenza l’incapacità di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua o, comunque, presenti un’invalidità percentuale accertata di grado superiore al 66,00% Reale Mutua garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al capitale assicurato per la garanzia base.
Il capitale della garanzia complementare invalidità è costante per tutta la durata contrattuale.
Nel caso in cui, in seguito all’accertamento dello stato d’invalidità, sopraggiunga il decesso dell’Assicurato antecedentemente alla liquidazione della prestazione prevista in caso d’invalidità, viene pagata esclusivamente la prestazione prevista dal contratto per il caso di morte.
La liquidazione della prestazione in caso di accertamento dello stato di invalidità, qualora sia stata scelta la relativa garanzia, prevede la contestuale risoluzione del contratto e nulla più è dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato.
22.3.4 Operatività della garanzia ed esclusioni
Reale Mutua corrisponde il capitale previsto dalla garanzia invalidità nel caso in cui lo stato di invalidità permanente dell’Assicurato venga accertato nei 24 mesi successivi il giorno in cui è occorso l’infortunio o è insorta la malattia che lo ha generato.
Qualora il Contraente decida di sospendere i versamenti, terminato il periodo di copertura per il quale sia stato pagato il premio, la garanzia decade, fino a un'eventuale riattivazione della garanzia stessa.
Nel caso in cui si intenda riattivare la garanzia, sono previsti di nuovo un periodo di carenza di 6 mesi e la compilazione e la sottoscrizione del Questionario sanitario.
Nel caso in cui lo stato di salute dell'Assicurato, le sue attività professionali e sportive rendessero necessaria l'applicazione di un sovrappremio, la garanzia complementare invalidità potrebbe non essere prestata.
In tal caso, il contratto potrà essere riattivato limitatamente a quanto previsto dalla garanzia base.
Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente, così come definito al precedente articolo 22.3.1, comporta la liquidazione della prestazione prevista e la contestuale decadenza della garanzia.
Le esclusioni previste al precedente articolo 5 per il rischio morte sono ugualmente valide per il caso di invalidità permanente. Sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione complementare i casi di invalidità direttamente o indirettamente collegati a:
• lesioni provocate intenzionalmente dall’Assicurato o con il suo consenso;
• patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali.
Sono inoltre esclusi dalla copertura gli stati di invalidità preesistenti alla data di decorrenza della garanzia complementare o determinati da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell’effetto dell’Assicurazione.
Nel caso in cui non sia prevista l’effettuazione degli accertamenti sanitari, la garanzia complementare non ha validità qualora lo stato d'invalidità dell’Assicurato si manifesti entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore della garanzia.
L’Assicurando può richiedere che gli venga riconosciuta piena copertura assicurativa senza tale periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Rimane inoltre convenuto che qualora l’invalidità dell’Assicurando avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
Reale Mutua non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione sarà erogata, qualora lo stato d'invalidità sia conseguenza diretta:
• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della garanzia: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della garanzia;
• di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della garanzia, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
22.3.5 Documentazione richiesta per il pagamento in caso di invalidità
Nel caso in cui l’Assicurato sia diventato invalido, è necessario segnalarlo a Reale Mutua inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata da una relazione particolareggiata del medico curante o specialista che descriva le cause, le modalità e il decorso della malattia o della lesione che ha generato lo stato d’invalidità.
Reale Mutua, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, dispone l’accertamento, mediante visita medico-legale, dell’invalidità, come definita al precedente articolo 22.3.1.
Reale Mutua, verificato che l’Assicurato sia invalido, provvede all’erogazione della prestazione prevista entro 2 mesi dalla data dell’accertamento, indicata sul verbale della visita medico-legale.
22.3.6 Collegio arbitrale
In caso di divergenza sul riconoscimento dell'invalidità permanente, si potrà procedere, su accordo delle parti, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle parti stesse e il terzo, in caso d'accordo, dai primi due o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio arbitrale risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese, senza formalità di legge, a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/06/2013
GLOSSARIO
ADEGUATEZZA
Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, informazioni utili a valutare quale sia il prodotto adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.
ANNO ASSICURATIVO
Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.
ASSICURANDO
Soggetto che presenta la proposta di assicurazione alla Compagnia di assicurazione.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE ASSICURATO
Somma dovuta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
COMUNICAZIONE ANNUALE
Comunicazione scritta, inviata dalla Società ai Contraenti entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto, relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato, di eventuali premi in scadenza o in arretrato e il nominativo dei Beneficiari o dei vincola tari del contratto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONDIZIONI SPECIALI
Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso, l’invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell’ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
ESCLUSIONI
Situazioni per le quali non sono previste le prestazioni contrattuali.
ETÀ ASSICURATIVA
Età dell’Assicurato, espressa in anni interi, a una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a 6 mesi.
FASCICOLO INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- Nota informativa;
- Condizioni di assicurazione;
- Glossario;
- Proposta.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA COMPLEMENTARE
Garanzia abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d’invalidità.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
INVALIDITA' PERMANENTE
Perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa proficua.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP -a partire dal 1°gennaio 2013- in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
NOTA INFORMATIVA
Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PREMIO DI RIFERIMENTO
Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni di assicurazione.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Fascicolo informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
UBRIACHEZZA
Stato di intossicazione acuta da alcool tale da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche. Per le azioni effettuate alla guida di veicoli si fa riferimento a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (articolo 186 comma 2 lett. b) Codice della Strada); per le altre situazioni (pedoni, infortuni domestici) si fa riferimento a eventuali verbali della Polizia Giudiziaria o ad accertamenti ospedalieri.
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – tel. x00 0000 000 000 – fax x00 0000 000 000 Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi
VALORE VITA REALE STANDARD
PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA TUTELA PREVIDENZIALE
PROPOSTA
VALORE VITA REALE STANDARD
Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte
Proposta N (*): | | | | | Agenzia di Cod. Intermediario Mod. 7B: | Cod: | | | | Sub. Ag. N: | | | | Cod. Intermediario 3: |
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome (o ragione sociale) Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Codice fiscale (o partita iva) Residenza (o domicilio)
Indirizzo Località Prov
Cap
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e nome Cod. fiscale
Data di nascita / / Residenza (o domicilio)
Luogo di nascita
Indirizzo Località Cap Prov Attività economica
Recapiti telefonici Indirizzi e-mail Tipologia del documento di identificazione
I I / / I I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURANDO (se diverso dal Contraente)
Cognome e Nome Data di nascita / / Sesso _ Codice fiscale Residenza (o domicilio)
Indirizzo Località Cap Prov Tipologia del documento di identificazione
I I / / I I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
BENEFICIARI
Beneficiari designati caso morte
Tariffa B01D temporanea caso morte a premio annuo costante per Assicurandi “fumatori”
Tariffa B02D temporanea caso morte a premio annuo costante per Assicurandi “non fumatori” Tariffa B03D temporanea caso morte a premio annuo costante per Assicurandi “in forma”
Decorrenza / /
Durata del contratto in anni
Scadenza / /
Capitale da assicurare euro Premio lordo al perfezionamento euro
Periodicità dei versamenti successivi:
ANNUALE
SEMESTRALE
TRIMESTRALE
MENSILE
Garanzie complementari opzionali:
Infortuni N01 (alternativa alla N02) Infortuni N02 (alternativa alla N01)
Invalidità permanente (riservata ad Assicurati di età non superiore a 65 anni alla
scadenza contrattuale)
DATI DEL CONTRATTO
Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.
In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.
Nota:
Contributo per accertamenti sanitari erogato da Reale Mutua pari alle spese effettivamente sostenute, con un massimo pari a 50,00 euro. Sono esclusi dal contributo i costi derivanti dagli accertamenti specifici previsti per la sottoscrizione della tariffa B03D.
Le eventuali eccedenze al suddetto importo sono a carico dell’Assicurando.
QUESTIONARIO SANITARIO
4 Le è stata diagnosticata l’ipertensione arteriosa?
□ SI in assenza di fattori di rischio
□ NO □ SI in presenza di fattori di rischio
□ SI ipertensione arteriosa secondaria
3 Presenta una colesterolemia elevata (>250 mg/dl)?
□ NO □ SI
INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURANDO
1 Peso in kg | Altezza in cm | |||||||
2. Negli ultimi tre anni ha consultato medici? □ NO □ SI Quali?……………..……….….…………..…………………(indirizzo) ………………..…………………………………………….. Quando e per quali motivi?………………………………………………………………………………………..………………….. Chi è il suo medico abituale? ………………………………………………………………………………………………………… (precisare l’indirizzo)……………………………………………………………………………….……….………………………….. |
5 È affetto da difetti fisici, malformazioni o disturbi funzionali (della vista, dell’udito, degli arti o di altro tipo)? □ NO □ SI Xxxxxxx quali, da quando ne è affetto e l’eventuale intervento chirurgico subito. | |||
Quali? | Data diagnosi | Intervento? | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
/ | □ NO | □ SI il / |
6 Ha subito infortuni dai quali siano derivati postumi invalidanti? □ NO □ SI Xxxxxxx la diagnosi, da quando ne è affetto e l’eventuale intervento chirurgico subito. | |||
Diagnosi | Data diagnosi | Intervento? | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
7 Percepisce o ha in corso domanda per ottenere una pensione di invalidità ? □ NO □ SI Xxxxxxx il grado di invalidità riconosciuto…………………………………………………………………………………………… |
8 *Soffre attualmente/Ha sofferto in passato di patologie o di disturbi ricorrenti/cronici? □ NO □ SI Xxxxxxx quali, quando diagnosticati, se in atto, se in trattamento (da quando e con quale farmaco o terapia) e l’eventuale intervento chirurgico subito. | ||||||
Quali? | Data diagnosi | In atto? | Se in trattamento, indicare: | Intervento? | ||
da quando | il farmaco/terapia | |||||
/ | □ NO □ SI | / | □ NO | □ SI il / | ||
/ | □ NO □ SI | / | □ NO | □ SI il / | ||
/ | □ NO □ SI | / | □ NO | □ SI il / |
9 *Ha subito ricoveri o interventi chirurgici anche ambulatoriali (inclusi per parti cesarei e aborti spontanei)? □ NO □ SI Xxxxxxx la diagnosi, quando accertata e l’eventuale intervento chirurgico subito. | |||
Diagnosi | Data diagnosi | Intervento? | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
/ | □ NO | □ SI il / | |
/ | □ NO | □ SI il / |
10 Assume abitualmente farmaci o si sottopone a terapie per patologie non dichiarate nei precedenti punti? □ NO □ SI Indichi la patologia, quando diagnosticata, da quando è in trattamento e con quale farmaco/terapia e l’eventuale intervento chirurgico subito. | |||||
Patologia | Data diagnosi | Essendo in trattamento, indicare: | Intervento? | ||
da quando | il farmaco/terapia | ||||
/ | / | □ NO | □ SI il / | ||
/ | / | □ NO | □ SI il / | ||
/ | / | □ NO | □ SI il / | ||
11 * Ha mai fatto o fa attualmente uso di sostanze stupefacenti? □NO □ SI Xxxxxxx quali e da quanto tempo………………………
12 *Ha effettuato esami o accertamenti diagnostici con esiti al di fuori della norma, che abbiano rilevato patologie diverse da quelle già dichiarate? □ NO □ SI Indichi la patologia, quando diagnosticata, se in atto, se in trattamento (da quando e con quale farmaco/terapia) e l’eventuale intervento chirurgico subito. | ||||||
Patologia | Data diagnosi | In atto? | Se in trattamento, indicare: | Intervento? | ||
da quando | il farmaco/terapia | |||||
/ | □ NO □ SI | / | □ NO | □ SI il / | ||
/ | □ NO □ SI | / | □ NO | □ SI il / | ||
/ | □ NO □ SI | / | □ NO | □ SI il / |
13 Professione dell’Assicurando ……………………………………………….…………………………………………………………………….
Settore Professione………………………………………………………………………………………………………………………………….
Svolge la sua attività lavorativa in Italia? SI □ NO □ Indichi il paese dove svolge attività lavorativa ovvero il suo principale centro di interesse economico ....................................................................................................................................................................
14 E’ esposto a speciali pericoli?
□ NO □ SI Specifichi quali (ad esempio: contatti con materie venefiche od esplosive, con linee elettriche ad alta tensione; lavori che prevedono l’uso di materiale radioattivo, accesso a impalcature, ecc.)…………………………………………………………………………………………………………
Se accede a impalcature, specificare:
□ altezza minore o uguale a 15 metri
□ altezza maggiore di 15 metri
15 *Quali sport pratica? (specificare le attività).…………………………………………………………………………………………………
Per gli sport di particolare contenuto di rischio (es. attività subacquea, bob, volo, alpinismo, ecc.) sospendere la procedura di emissione ed interpellare la Direzione.
16 * Prende parte a gare? □NO □SI Specifichi quali (es. automobilistiche, motociclistiche, ciclistiche,
ecc.)?………………………………………………………………………………………………………
17
* Pratica volo in qualità di pilota, paracadutismo?
□ NO □ SI
Se l'Assicurando ha risposto in modo affermativo ad una delle domande contrassegnate con l'asterisco, oppure ha avuto malattie di rilievo o ha effettuato esami con risultati non "nella norma" l’assunzione del rischio dovrà essere valutata direttamente da Reale Mutua, che potrà richiedere informazioni o accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti.
Il sottoscritto Assicurando, consapevole che le notizie e i dati di ordine sanitario costituiscono elemento fondamentale per la valutazione del rischio da parte di Reale Mutua e ne determinano le relative condizioni assuntive, dichiara di aver risposto con esattezza ed in modo completo e veritiero al Questionario sopra riportato. Proscioglie dal segreto professionale e legale tutti i medici che possano averlo curato e visitato e le altre persone alle quali Reale Mutua - o i suoi incaricati - credesse in ogni tempo rivolgersi per informazioni. Dichiara altresì di essere a conoscenza che le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono assoggettate alle disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’Assicurando dichiara di:
essere “fumatore”
L'Assicurando dichiara con la presente di avere fumato negli ultimi 12 mesi.
essere “non fumatore”
L'Assicurando dichiara con la presente di non aver fumato nel corso degli ultimi 12 mesi.
essere “in forma”
L’Assicurando dichiara con la presente che i parametri sotto elencati rispettano i limiti indicati.
Da compilarsi esclusivamente per la sottoscrizione della tariffa B03D:
• INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC) spazio per allegare gli scontrini relativi agli accertamenti
Altezza m. Peso Kg.
IMC = [PESO/(ALTEZZA)^2] _
Limiti (da 19 a 27)
• PRESSIONE ARTERIOSA
pressione minima pressione massima
Limiti (minima 60/85 mm Hg, massima 90/130 mm Hg)
• TASSO DI COLESTEROLO
mg/dl
Limiti (inferiore a 250 mg/dl)
L’Assicurando che ha risposto in modo affermativo alla domanda n° 10 sull’assunzione di farmaci, non potrà sottoscrivere la tariffa B03D.
L’Assicurando autocertifica che gli scontrini sono relativi alla sua persona e sono stati effettuati nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta. Non è possibile concludere un contratto nella tariffa B03D, nel caso in cui il rischio da assicurare risulti aggravato dal punto di vista sanitario (anche per il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra esposte).
Si conviene che le sopraindicate dichiarazioni fanno parte integrante del contratto di assicurazione e sono elemento necessario per la conclusione del contratto.
L’Assicurando dichiara, inoltre, di:
non figurare come Assicurato in altri contratti con Reale Mutua per garanzie caso morte
figurare come Assicurato per i seguenti contratti con Reale Mutua per garanzie caso morte:
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo (Mod. 8043 VIT - 06/2013) composto da: Nota informativa, Condizioni contrattuali, Glossario, modulo della presente Proposta;
di avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto;
di avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto.
IL CONTRAENTE L’ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)
,lì
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
Firma dell’Intermediario:
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
[] assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità
[] bollettino di conto corrente postale (addebito immediato) [] bonifico bancario (1 giorno valuta)
[] bancomat o carta di credito, presso le sole agenzie abilitate (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)
ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
L’Agente, il Procuratore o l’Esattore
,lì Nome e Cognome Firma
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (di seguito denominato Codice), La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici ed avverrà in modo tale da assicurare la Sua riservatezza e garantirLe la possibilità di far valere i Suoi diritti.
La raccolta dei Suoi dati, anche sensibili e/o giudiziari, rappresenta una condizione necessaria per l'assunzione del rischio, pertanto la mancata autorizzazione da parte Sua ci impedirà di compiere tale valutazione e conseguentemente di fornirLe un’adeguata proposta e stipulare un eventuale futuro contratto.
I Suoi dati saranno trattati dalla struttura agenziale di riferimento, nonché, dai dipendenti e collaboratori esterni nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Titolare del trattamento dati è la Società Reale Mutua di Assicurazione con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx x. 00. I suoi dati non saranno diffusi né saranno soggetti a comunicazione.
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (tra cui quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo) Lei potrà rivolgersi al Servizio Buongiorno Reale(Numero Verde 800.320.320 e-mail xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx) presso la sede indicata al comma che precede. Il medesimo Servizio è altresì competente per chiarimenti sul testo dell'informativa o del Codice medesimo, sulle modalità del trattamento, nonché sull'elenco completo dei responsabili o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, Le ricordiamo che il conferimento dei dati richiesti è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte. Precisiamo che senza i Suoi dati e il Suo consenso al trattamento - mediante l’apposizione della Sua firma in calce - non potremo dar seguito alle Sue richieste.
Nome e cognome dell’interessato (leggibili) Xxxxx e data
(firma)
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/06/2013
Proposta Mod.8044 VIT – 06/2013