CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
Tra i sottoscritti:
nato a
il
residente in
codice fiscale domiciliato in
nella sua qualità di titolare dell’impresa
/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/procuratore/in nome e per conto della società
con sede in
via
capitale sociale interamente
versato codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
(di seguito indicato anche come “Fabbricante/Fornitore”)
e
nato a
il
residente in
codice fiscale domiciliato in
nella sua qualità di titolare dell’impresa
/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/procuratore/in nome e per conto della società
con sede in
via
capitale sociale interamente
versato codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data
(di seguito indicata anche come “Distributore”)
(congiuntamente anche i “Contraenti” o le “Parti”)
premesso che
- è una società che svolge, presso i propri stabilimenti di attività di produzione di gioielli, prodotti contrassegnati dal marchio
/acquista/distribuisce prodotti con marchio ;
- ……… è interessata a sviluppare una rete di distribuzione e di vendita dei propri
gioielli nel territorio Distributore;
e, a tal fine, intende avvalersi dell’opera del
- Il Distributore è una società che svolge attività di ;
- il Distributore dispone di adeguate strutture e di idonea organizzazione per la distribuzione e la vendita dei prodotti di , oltre all’esperienza, competenza e risorse necessarie;
- il Distributore è interessato a distribuire e commercializzare detti gioielli.
si conviene e si stipula quanto segue.
PARTE PRIMA: OGGETTO
Articolo 1 – Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2 – Definizioni e natura
2.1 Ai fini del presente contratto si intendono:
a) per “Territorio” 1;
b) per “Prodotti” i prodotti di che sono elencati e descritti nel listino ufficiale e recanti il marchio .
c) Per “Prodotti standard” e per “Prodotti non standard”
2.2 Il presente contratto (dal quale deriva l’obbligo per il Distributore di promuovere la rivendita dei Prodotti del Fornitore/Fabbricante) ha natura di accordo quadro, in quanto volto a regolare il rapporto giuridico di durata che si instaurerà tra le Parti, prevedendo e disciplinando le condizioni e i termini che i le Parti dovranno rispettare.
Articolo 3 – Oggetto
3.1 Il Fabbricante/Fornitore affida al Distributore, che accetta in esclusiva, la distribuzione e la vendita dei Prodotti indicati e descritti nei cataloghi ufficiali in essere al momento dell’ordine, come verranno di volta in volta specificate.
3.2 Anche in ragione delle modifiche delle condizioni tecnologiche e economiche e/o dei volumi di merce acquistati, le Parti si riservano la facoltà di rinegoziare le seguenti condizioni, al fine di stipulare un’integrazione scritta al presente contratto, mediante la previsione di clausole volte a:
a) limitare o estendere le categorie di Prodotti oggetto del contratto;
b) modificare le caratteristiche dei Prodotti e l’ambito di estensione del Territorio;
c) apportare suddivisioni e/o esclusioni in ordine ad un diverso e più razionale programma di distribuzione.
Tale facoltà potrà essere esercitata da una delle Parti al verificarsi di uno dei predetti presupposti e dovrà essere comunicata all’altra Parte mediante lettera Racc. A/R o mediante fax o per via telematica o mediante posta certificata.
Articolo 4 - Territorio
4.1 Il Distributore effettuerà la distribuzione e la vendita dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore nel Territorio come meglio descritto all’art. 2.1 lett. a).
4.2 Il Fabbricante/Fornitore si riserva la facoltà di apportare variazione all’ambito territoriale di competenza del Distributore in ragione di un diverso e più razionale programma di distribuzione (fermo restando l’obbligo di acquisto, da parte del Distributore, dei quantitativi minimi di cui al successivo art. 8), con un preavviso di almeno tre mesi, e salvo il diritto di recesso del Distributore. E’ fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà di utilizzare il marchio fino all’esaurimento della scorte acquistate dal Fabbricante/Fornitore, in base ad un inventario che verrà redatto in contraddittorio tra le Parti.
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PARTE SECONDA: OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
Articolo 5 – Obblighi del Distributore
1 L’indicazione del territorio va effettuata nel modo più dettagliato possibile (eventualmente anche mediante piantina da allegare). E’ possibile prevedere che il territorio non coincida (non sia lo stesso) per tutti i prodotti oggetto del contratto.
5.1 Il Distributore si impegna a promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore nel Territorio in conformità alle istruzioni e alle direttive che gli verranno comunicate anche di volta in volta dal Fabbricante/Fornitore.
5.2 Il Distributore dichiara di disporre e s’impegna a mantenere una efficiente organizzazione di mezzi e di personale e delle strutture adeguate ad assicurare sul Territorio l’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, in totale autonomia e indipendenza dal Fabbricante/Fornitore.
5.3 Il Distributore si impegna a:
a) ordinare i Prodotti secondo le modalità ed i termini previsti all’art. 7, nel pieno rispetto dei quantitativi minimi di acquisto previsti dall’art. 8;
b) rispettare i termini di pagamento delle forniture di cui al successivo art. 9.2;
c) utilizzare il marchio dei Prodotti in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 15;
d) acquistare i Prodotti solo ed esclusivamente dal Fabbricante/Fornitore e a non distribuire, trattare e vendere, sullo stesso territorio ed in concorrenza con quelli del Fabbricante/Fornitore, altri Prodotti che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi;2
e) adempiere agli obblighi informativi previsti dall’art. 12;
f) rispettare l’obbligo di non concorrenza stabilita dall’art. 13;
g) rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 14,15,16 e 19;
h) non esporre marchi per pubblicizzare prodotti in relazione ai quali non riveste la qualità di distributore;
i) non utilizzare marchi per pubblicizzare prodotti di ditte diverse, sia attraverso la collocazione dei Prodotti in vetrina, sia attraverso qualsiasi altra forma di pubblicità.
Articolo 6 – Obblighi del Fabbricante/Fornitore
Per tutta la durata del contratto, il Fabbricante/Fornitore si impegna a:
a) compiere i migliori sforzi per soddisfare le richieste di fornitura dei Prodotti trasmesse dal Distributore;
b) effettuare la consegna dei Prodotti secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 10;
c) consegnare al Distributore tutto il materiale illustrativo e pubblicitario - quale, ad esempio, cataloghi, brochure, depliants, listini prezzi – necessario per la promozione delle vendite;
d) informare il Distributore di eventuali variazioni di assortimento e di prezzo
dei Prodotti, aggiornati;
giorni prima e, in particolare, inviare cataloghi
2Una simile pattuizione è giustificata dall’esigenza di evitare che il Distributore possa fare concorrenza al Fabbricante/Fornitore con prodotti pressoché identici, ma aventi un prezzo inferiore. L’opportunità di mantenere una simile clausola, dal contenuto assai vincolante per il Distributore, potrà essere valutata di volta in volta dalle Parti, in sede di formazione del contratto.
e) comunicare al Distributore le informazioni, di natura tecnica ed economica, afferenti i Prodotti e necessarie al medesimo Distributore per l’adempimento dei propri obblighi contrattuali;
f) garantire che i Prodotti forniti siano in possesso dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nei cataloghi presentati al momento dell’acquisto e/o nelle schede tecniche.
g) a non distribuire in via telematica nel Territorio i Prodotti oggetto del presente contratto.
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PARTE TERZA: TEMPO E MODO DELL’ADEMPIMENTO
Articolo 7 – Ordini e prezzi
7.1 A fronte di ogni richiesta di fornitura, formulata dal Distributore, il Fabbricante/Fornitore comunicherà allo stesso la propria conferma d’ordine, come previsto al successivo art. 25.
Per i Prodotti standard, il prezzo è determinato in base ai listini generali o a quelli del singolo cliente, come meglio indicato al successivo art. 9.1 e per i Prodotti non standard, è indicato di volta in volta dal Fabbricante/Fornitore al Distributore con il quale concorderà volta per volta l’ammontare.
7.2 Il prezzo comprende l'intera realizzazione dei Prodotti, le spese di manodopera e trasporto, i materiali e quant'altro inerente o accessorio, comprensivi anche del confezionamento, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto.
Articolo 8 – Quantitativi minimi
Il Distributore si impegna ad acquistare, nell’arco di mesi, una quantità di Prodotti per un importo non inferiore a ovvero per quell’importo che le Parti concorderanno per iscritto di anno in anno3.
Articolo 9 – Condizioni di acquisto e di rivendita
9.1 La vendita dei Prodotti al Distributore è disciplinata, salvo specifici accordi che intervenissero di volta in volta tra le Parti, dal presente contratto.
Il prezzo dei Prodotti è
- per i prodotti standard: a) quello indicato nel listino ufficiale vigente al momento dell’ordine;4 b) prezzo dell’oro secondo la quotazione corrente al momento dell’ordine, oltre al costo della manifattura; c) prezzo dell’oro secondo la quotazione corrente al momento della consegna, oltre al costo della manifattura (le ipotesi sub a), b) e c) sono alternative e occorre sceglierne una)
- per i prodotti non standard quello determinato ai sensi del precedente art. 7.1, secondo e terzo capoverso.
Per le ipotesi di cui al precedente punto b), il Fabbricante/Fornitore si impegna a dare tempestiva notizia al Distributore in ordine ad eventuali variazioni dei prezzi dipendenti da variazioni dei costi delle materie prime, eccedenti il %.
9.2 Il Distributore dovrà corrispondere il pagamento delle forniture ordinate nei seguenti termini e modalità:
3 E’ possibile prevedere una cadenza diversa.
4 L’eventuale sconto concesso andrà concordato tra le Parti.
a) a titolo di acconto, la somma pari al % dell’intero ammontare della fornitura
ordinata, da corrispondere entro d’ordine;
giorni dal ricevimento della conferma
b) il restante importo pari al % dell’intero ammontare della fornitura ordinata da corrispondere entro 30/60 giorni data fattura fine mese.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto n. c/o
Banca
ABI
CAB
in valuta
ovvero prevedere
modalità di pagamento alternative
Scaduto il termine per il pagamento, decorrono a favore del Fabbricante/Fornitore, gli interessi nella misura pari a senza necessità di messa in mora.
9.3 Tutte le spese di qualsiasi genere e natura sostenute per l’esecuzione della distribuzione e della vendita, incluse quelle inerenti l’attività promozionale dei Prodotti, restano ad esclusivo carico del Distributore, rientrando nei costi della sua attività, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
9.4 Ferma restando la libertà del Fabbricante/Fornitore di consigliare prezzi di vendita al pubblico mediante consegna dei listini, il Distributore rimane del tutto privo di vincoli in ordine alla determinazione del prezzo di rivendita dei Prodotti. In ogni caso la politica dei prezzi del Distributore non potrà essere tale da recare pregiudizio al mercato e all’immagine del marchio del Fabbricante/Fornitore.
Articolo 10 – Consegna dei Prodotti
10.1 Il Fabbricante/Fornitore effettuerà la consegna dei Prodotti entro il termine di
giorni dal momento in cui il Fabbricante/Fornitore riceverà la richiesta di fornitura5. Detto termine dovrà essere indicato nella conferma d’ordine inviata al Distributore, di cui al precedente art. 7.1.
10.2 La consegna verrà effettuata presso via località
durante i seguenti orari ovvero presso il diverso luogo indicato in ogni
singolo ordine. Il Fabbricante/Fornitore dovrà preavvertire il Distributore, del giorno e dell’ora della consegna al vettore con almeno un giorno di anticipo.
10.3 Le merci viaggeranno a rischio e pericolo del Fabbricante/Fornitore fino alla consegna presso il luogo indicato dal Distributore, il quale sottoscriverà per ricevuta apposito documento di trasporto. I rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno al Distributore da tale momento.
Le spese di trasporto e di assicurazione delle forniture restano a carico del Fabbricante/Fornitore.6
Il Fabbricante/Fornitore s’impegna a rispettare rigorosamente i termini di consegna fissati dai singoli ordini.
In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, blocchi stradali dovuti a fenomeni atmosferici eccezionali, a frane o a gravi sinistri, impossibilità tecnica del vettore, per imprevedibile e straordinario danno al mezzo trasportatore, e così via), il Distributore avrà la facoltà di richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari al % (…percento) del valore dell’ordine, per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di n. … giorni lavorativi, fatto salvo il diritto ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al
5 Inserire un termine a scelta a seguito di accordo delle Parti.
6 Le Parti possono accordarsi diversamente sulla ripartizione delle spese di trasporto/assicurazione, ad esempio prevedendo che possano essere sostenute da entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna.
successivo art. 21 e al risarcimento dei maggiori danni subiti. La penale sarà corrisposta mediante compensazione dell'importo previsto a saldo.
Il Distributore procederà alla verifica della merce, entro giorni dalla consegna ed entro il medesimo termine dovrà formulare eventuali reclami e contestazioni da sottoporre al Distributore entro giorni dal ricevimento dei Prodotti.
Articolo 11 – Indipendenza giuridica del Distributore
11.1 Il Distributore agirà come commerciante indipendente, in totale e completa autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione, acquistando e rivendendo i Prodotti del Fabbricante/Fornitore.
11.2 Esso agirà in nome e per conto proprio e non avrà alcun potere di impegnare il Fabbricante/Fornitore nei confronti di terzi. Il Distributore non potrà stipulare contratti di pubblicità o sponsorizzazione utilizzando il marchio del Fabbricante/Fornitore, senza autorizzazione del Fabbricante/Fornitore.
Articolo 12- Obblighi informativi
Il Distributore si impegna a comunicare al Fabbricante/Fornitore:
a) tutte le informazioni e notizie relative al mercato nonché all’andamento delle vendite e ogni altra iniziativa promossa nel Territorio influente sulla distribuzione e la vendita dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore;
b) ogni informazione sulle leggi e sui regolamenti in vigore nel Territorio e relativi ai Prodotti e alla sua attività, se rilevanti per il Fabbricante/Fornitore;
c) tutte le informazioni di ogni eventuale fatto o azione che possa arrecare pregiudizio al Fabbricante/Fornitore, nonché di ogni atto di concorrenza sleale di cui venga a conoscenza;
d) qualsiasi grave impedimento che non consenta il corretto espletamento dell’attività, fornendo le informazioni necessarie al miglior proseguimento dell’attività.
Articolo 13 – Divieto di concorrenza
13.1 Il Distributore si impegna a non distribuire né fabbricare, per tutta la durata del contratto, senza il preventivo consenso scritto del Fabbricante/Fornitore, Prodotti tali che, per natura, qualità, provenienza o prezzo, possano ingenerare confusione sul mercato e/o indurre in inganno il pubblico circa la provenienza degli stessi. Il Distributore si impegna altresì a non svolgere, direttamente od indirettamente, alcuna attività in concorrenza con il Fabbricante/Fornitore. Di questo obbligo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi da praticare al Distributore, in modo che questi possa riceverne un vantaggio anche indiretto.
13.2 Fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dei propri diritti di proprietà industriale, se a un controllo del Fabbricante risulta che il Distributore viola la precedente pattuizione mediante la fabbricazione/distribuzione/rivendita di prodotti che imitino i Prodotti oggetto del presente contratto, e se sul punto sorge controversia, le Parti hanno facoltà di deferire la questione al Giurì del design orafo di ASSICOR, allo scopo di definire pacificamente la controversia e raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le Parti.
13.3 Il Distributore si impegna a comunicare al Fabbricante/Fornitore la stipulazione con terzi di contratti di distribuzione di prodotti che per qualità, caratteristiche o prezzo, possano comportare lo svilimento dei Prodotti del
Fabbricante o la fornitura non occasionale della quale il Distributore intenda avvalersi. Il Fabbricante/Fornitore in tal caso ha la facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione da inviarsi per iscritto all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R.
Articolo 14 - Segreti aziendali e commerciali
Il Distributore si impegna a:
a) non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali del Fabbricante/Fornitore o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività di distribuzione dei Prodotti di quest’ultimo;
b) non utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto;
c) garantire la tutela del know-how del Fabbricante, ai sensi dell’art. 98 del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005), di cui venga a conoscenza, in qualsiasi forma anche telematica, in costanza ed esecuzione del presente contratto;
Il Distributore si impegna al rispetto del presente art. 14, anche per i dipendenti collaboratori e terzi, ai sensi dell’art. 1381 c.c.
Articolo 15 – Proprietà intellettuale
15.1 - Il Fabbricante conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti, alle lavorazioni, ai disegni e ad ogni altra informazione comunicati al Distributore in occasione o al fine dell’esecuzione del presente contratto.
15.2 - L’uso del marchio del Fabbricante è consentito al Distributore al solo ed unico fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti oggetto del presente contratto e nell’esclusivo interesse del Fabbricante. I Prodotti da distribuire potranno recare, in aggiunta al marchio del produttore, l’indicazione del Distributore. Ogni altra iniziativa commerciale che prevede l’uso del marchio o di altro segno distintivo del Fabbricante dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da quest’ultimo.
15.3 - In ogni caso, il Distributore darà tempestiva informazione al Fabbricante/Fornitore di ogni e qualsivoglia violazione, di cui dovesse venire a conoscenza, inerente marchi o altri diritti di proprietà industriale del Fabbricante verificatesi ad opera di terzi nel Territorio.
15.4 - Il Distributore dovrà cessare ogni uso di marchi, nomi o altri segni distintivi del Fabbricante/Fornitore dal momento della cessazione, per qualsivoglia causa, del presente contratto, salvo quanto disposto al precedente art. 4.2 limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
15.5 - Il Distributore si impegna, inoltre, per tutta la durata del presente contratto, a non utilizzare il marchio, nome e altri segni distintivi del Fabbricante al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo.
Il Distributore si impegna, altresì, a non depositare segni distintivi del fabbricante in Italia o all’estero.
Art. 16- Garanzie
16.1 Il Fabbricante/Fornitore si assume piena e completa responsabilità esclusivamente per gli eventuali difetti di fabbricazione dei Prodotti e s’impegna a
manlevare il Distributore da ogni azione/reclamo/pretesa o altro che terzi possano sollevare nei confronti del Distributore per tali motivi.
16.2 Solo per il caso di reclami relativi a tali difetti (difetti di fabbricazione), il Distributore potrà, a sua discrezione, richiedere la sostituzione o la riparazione dei
Prodotti stessi, che dovrà essere effettuata entro ogni altra garanzia e rimedio di legge.
16.3
a) Se Fabbricante:
giorni dalla richiesta salva
Il Fabbricante garantisce che la realizzazione dei Prodotti avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia. In particolare si impegna a rispettare il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, del relativo Regolamento (DPR 30 maggio 2002 n. 150), nonché la normativa in tema di materiali gemmologici, ivi compresa la normativa UNI (normative UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758, nelle versioni più aggiornate).
Il Fabbricante dovrà apporre all’interno di ogni Prodotto il marchio di identificazione della ditta produttrice e quello che definisce il titolo del fino contenuto, in conformità alle norme vigenti, e in particolare all’art. 2 e ss. del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251.
b) Se Fornitore
Il Fornitore garantisce che ogni singolo Prodotto oggetto del presente contratto è stato realizzato a regola d’arte.
Il Fornitore garantisce, altresì, che i Prodotti che consegnerà al Distributore sono stati realizzati nel rispetto di tutte le disposizioni normative in materia. In particolare garantisce il rispetto del D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, del relativo Regolamento (DPR 30 maggio 2002 n. 150), nonché la normativa in tema di materiali gemmologici, ivi compresa la normativa UNI (normative UNI 10245, UNI 10173, UNI 9758, nelle versioni più aggiornate).
Il Fornitore garantisce, inoltre, l’esistenza, all’interno di ogni Prodotto del marchio di identificazione della ditta produttrice e di quello che definisce il titolo del fino contenuto, in conformità alle norme vigenti, e in particolare all’art. 2 e ss. del D. Lgs.
22 maggio 1999 n. 251 e manleva il Distributore per danni conseguenti alla loro eventuale violazione.
Articolo 17 – Reclami
Le eventuali contestazioni o i reclami formulati dai clienti relativamente a difetti dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore dovranno essere immediatamente comunicati a quest’ultimo, fermo restando che il Distributore non potrà offrire garanzie, sconti, riparazioni, sostituzioni dei Prodotti, senza espressa autorizzazione del Fabbricante/Fornitore, salvo che detti rimedi restino a carico esclusivo del Distributore stesso7.
Articolo 18 - Pubblicità, fiere, esposizioni
7 E’ stata scelta una simile formulazione perché l’art. 131 del D. Lgs. 206/2005 prevede, per i beni di consumo, il diritto di regresso del venditore finale nei confronti dei soggetti responsabili facenti parte della stessa catena distributiva, ma è fatto salvo il patto contrario.
Il Distributore, se lo riterrà utile potrà pubblicizzare i Prodotti nel Territorio a proprie cura e spese. Le iniziative pubblicitarie dovranno essere sottoposte al vaglio del Fabbricante/Fornitore circa la compatibilità con la propria politica commerciale. La partecipazione e le modalità di partecipazione del Distributore a fiere o esposizioni dovrà essere preventivamente concordata con il Fabbricante/Fornitore e sarà a cura e spese del Distributore.
Art. 19 - Riservatezza
Entrambi le parti s’impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche o conoscenze che saranno originate o sviluppate in connessione con l’esecuzione del presente contratto, a non usarle per scopi diversi da quelli connessi all’esecuzione del presente contratto e a non comunicarle a terzi. Conseguentemente, il Distributore s’impegna, altresì, a restituire il materiale e i documenti consegnati dal Fabbricante/Fornitore ai fini del presente contratto, inclusi eventuali cataloghi, disegni, rapporti, bozze, progetti grafici, entro 15 giorni dalla cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, salvo quanto disposto al precedente art. 4.2 limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
***
QUARTA PARTE: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20 – Durata ed efficacia
20.1 Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza dal e scadenza al .
20.2 Alla scadenza il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per un uguale periodo e così di seguito, di periodo in periodo, alle stesse condizioni, salvo disdetta da inviarsi da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di sessanta (60) giorni dalla scadenza.
Articolo 21 - Risoluzione del contratto
21.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato mediante comunicazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., a mezzo di lettera raccomandata A.R., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) mancata osservanza, da parte del Distributore, delle istruzioni e direttive impartite dal Fabbricante/Fornitore in ordine alle modalità da seguire per promuovere ed effettuare la distribuzione e la vendita dei Prodotti, indicate dal Fabbricante/Fornitore (art. 5.1 e 5.3);
b) mancato pagamento, da parte del Distributore, dei Prodotti ordinati entro i termini previsti dall’art. 9;
c) uso del marchio o di altro segno distintivo del Fabbricante/Fornitore per fini diversi da quello della individuazione e pubblicità dei Prodotti del Fabbricante/Fornitore, senza autorizzazione scritta di quest’ultima e in violazione degli obblighi di cui all’art. 15;
d) distribuzione e vendita da parte del Distributore di prodotti uguali o simili a quelli del Fabbricante/Fornitore in violazione dell’obbligo di non concorrenza di cui all’art. 13;
e) violazione dell’ambito territoriale, così come definito al precedente art. 1;
f) ritardo superiore a Fabbricante/Fornitore;
gg. nella consegna dei Prodotti da parte del
g) violazione dell’impegno a non distribuire in via telematica (art. 6 lett. g).
21.2 Resta fermo il diritto per la Parte che fa valere la risoluzione di diritto, di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza dell’inadempimento dell’altra Parte.
Articolo 22 Obblighi successivi allo scioglimento del contratto
Al termine del contratto, il Distributore:
a) dovrà restituire al Fabbricante/Fornitore tutto il materiale informativo e promozionale e ogni altro documento messo a disposizione da quest’ultimo e del quale sia in possesso;
b) non potrà utilizzare in alcun modo e dovrà cessare l’utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi del Fabbricante/Fornitore, salvo quanto disposto al precedente art. 4.2 limitatamente all’esaurimento delle rimanenze di magazzino.
Articolo 23 - Legge applicabile
Il presente contratto è sottoposto alla Legge Italiana.
Art. 24 – Risoluzione delle controversie
24.1 Tutte le controversie relative all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto, sono demandate al seguente organo di conciliazione: 8
24.2 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti potranno liberamente adire l’Autorità giudiziaria ordinaria 9.
24.3 Il Foro competente per tutte le eventuali controversie sulla validità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è, in via esclusiva, quello di
.
Articolo 25 - Comunicazioni
25.1 Ogni comunicazione inerente allo stesso contratto, alla sua esecuzione e alla sua risoluzione, sarà validamente effettuata all’indirizzo indicato nell’intestazione della presente scrittura, ovvero a quello che sarà successivamente comunicato, a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 10 (dieci) giorni.
25.2 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, salvo ove diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo fax o per via telematica o per posta certificata.
Articolo 26 - Varie
26.1 Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti.
26.2 Ogni modifica e integrazione al presente contratto deve essere effettuata con atto scritto, datato e sottoscritto da entrambe le Parti, a pena di nullità.
8 Potrà essere indicato qualsiasi ente conciliatore in possesso dei requisiti di legge. Si ricorda, in proposito, che fra i possibili enti di conciliazione vi è anche il Servizio di conciliazione istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato . Sia la possibilità della conciliazione che dell’arbitrato possono avvenire in altre sedi in cui si effettuano i servizi ADR.
9 Il secondo comma di questo articolo può prevedere, a seguito di specifiche trattative ad opera delle parti, il seguente separato compromesso arbitrale, “Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti si impegnano a deferire la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti stesse o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale della Provincia di ………… (secondo il cui Regolamento Arbitrale si svolgerà il procedimento). L’arbitrato sarà rituale, di diritto. Sede dell’arbitrato sarà …………..
26.3 Il presente contratto è stipulato in due originali (una per ciascuna delle parti).
(luogo), (data)
,
Il legale rappresentante il legale rappresentante
Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli:
3 – oggetto;
7 - 8 - 9– ordini e prezzi, quantitativi minimi, condizioni di acquisto e di rivendita;
15 – proprietà intellettuale;
20 – durata ed efficacia;
21 – risoluzione del contratto;
24 – risoluzione delle controversie;
26.1 – varie (non cedibilità del contratto).
Il legale rappresentante Il legale rappresentante