Contratto di Assicurazione Autovetture
Fascicolo Informativo
Modello 35000 - Edizione Ottobre 2011
Contratto di Assicurazione Autovetture
Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto, Cristalli e Perdite Pecuniarie, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici, Ritiro Patente, Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• la Nota Informativa
• il Glossario
• le Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Servizio Clienti:
848 580 612
Lun-Sab 8.30-19.30
Zurich Connect è un marchio di Zuritel S.p.A., società del Gruppo Zurich
Indice
Introduzione pag. 1
Nota Informativa............................................................................................................................... pag. 1
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione................................................. pag. 1 della Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto............................................................................. pag. 1 della Nota Informativa
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ............................. pag. 4 della Nota Informativa
Glossario ................................................................................................................................................ pag. 6
Informativa Privacy ....................................................................................................................... pag. 7
Condizioni di Assicurazione ............................................................................................. pag. 8
Condizioni generali di Assicurazione ........................................................................... pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi .................................................. pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione Sezione 2 - Furto e Incendio pag. 12 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Cristalli e Perdite Pecuniarie pag. 13 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 - Kasko pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 5 - Eventi Naturali e Socio Politici pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 6 - Ritiro Patente pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 7 - Tutela Legale pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 8 - Assistenza pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 9 - Infortuni del conducente pag. 23 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro ..................................................................................... pag. 32
Introduzione
Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra
le condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione
con Zuritel S.p.A. e le garanzie offerte da questa Compagnia.
Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un Glossario (pag. 6) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni termini ricorrenti. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati in blu.
Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione, così come i paragrafi contrassegnati dal simbolo .
Nota Informativa
Contratto di Assicurazione per Autovetture
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenu- to non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizio- ne della Polizza.
È possibile calcolare un preventivo chiamando il Ser- vizio Clienti al n. 848.580.612 dalle ore 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, o collegandosi al sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Il preventivo, formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Com- pagnia, è gratuito.
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
ZURITEL S.p.A. è una società a socio unico soggetta all’at- tività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi Isvap il 28.05.08 al n. 2.
Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx.
Telefono: x00 0000000 Fax: x00 0000000000
E-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
Il contratto viene stipulato con Zuritel S.p.A., Compagnia autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicu- razioni Private).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in mi- lioni di Euro pari a 28,9, così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a -19,1 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 1,04 inteso come il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di sol- vibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:
• durata annuale
• senza tacito rinnovo
• senza obbligo di disdetta
Le garanzie sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell’art.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 8).
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del con- tratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facol- tà di recedere dal contratto, come stabilito dall’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 9).
3. Coperture assicurative offerte
La Compagnia offre le seguenti garanzie:
• Responsabilità Civile
• Incendio e Furto
• Cristalli e Perdite Pecuniarie
• Kasko
• Eventi Naturali e Socio Politici
• Ritiro Patente
• Tutela Legale
• Assistenza Stradale
• Infortuni del conducente
Responsabilità Civile - Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione
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La Compagnia offre la garanzia Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Contraente durante la circolazione del veicolo assicurato. La formula tariffaria Bonus/Malus si ar- ticola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, definiti dall’art.
1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag.16). In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l’eventua- le riduzione o maggiorazione del Premio.
Per la determinazione della classe di conversione universale CU e per la relativa corrispondenza della classe di merito di Compagnia si rimanda agli artt.1.9 e 1.10 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 14-16), mentre per l’evoluzione delle classi di merito sia della classe universale
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CU sia della classe di Compagnia, si rimanda alla Tabella n. 1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) (pag. 18, Tabella n. 2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autovetture ad uso privato (pag. 18) e Tabella n. 3 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per autotassametri, autovetture a noleggio e adibite a scuola guida e per gli autoveicoli ad uso promiscuo (pag. 18).
Ad integrazione della formula Bonus/Malus la Compagnia offre differenti formule di guida: “Guida Libera”, “Guida Esperta” e “Guida Esclusiva”, come stabilito dall’art.1.13 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 18).
Avvertenze:
• Per le formule di guida “Esperta” e “Esclusiva”, in caso di Sinistro provocato dal conducente non conforme al tipo di guida selezionato, la Compagnia eserciterà il proprio dirit- to di rivalsa come stabilito dall’art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 18). Per “Rivalsa” si intende l’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate nel contratto, volte a recuperare le somme eventualmente pagate a terzi dan- neggiati. L’azione di rivalsa sarà altresì operante in tutti i casi espressi nell’art. 1.3 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 13).
• Per le formule di guida “Esperta” e “Esclusiva”, la Com- pagnia limita la guida ai soggetti stabiliti nell’art.1.13 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 18.
Incendio e Furto (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli accessori di se- rie stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di furto (commesso o tentato), rapina, e in caso di incendio, scoppio e esplosione.
Avvertenza: Questa copertura è prevista con differenti livelli di scoperto come specificato nella Sezione 2 delle Con- dizioni di Assicurazione (pag. 19) e con le esclusioni previste all’art. 2.3.
Cristalli e Perdite Pecuniarie (garanzie attive solo se acquistate) - Sezione 3 delle Condizioni di As- sicurazione
Cristalli - La Compagnia copre i danni di rottura e scheg- giatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti invo- lontari di terzi.
Avvertenza: La copertura è prestata con massimale, franchigia ed Esclusioni specificati nel paragrafo A) della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 20).
Perdite Pecuniarie - La Compagnia copre le spese soste- nute in caso di ricovero temporaneo disposto dall’Autorità, trasporto, smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, concorso spese per ripristino box di proprietà, rimborso tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa, garanzia bagaglio, danni causati dal trasporto di vittime della strada.
Avvertenza: Questa copertura è prevista con i massimali e le Esclusioni specificati nel paragrafo B) della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 20).
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Kasko (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione Sono disponibili due diverse tipologie di copertura Kasko:
A) Blukasko - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.
B) KaskoCompleta - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribal- tamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.
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Avvertenza: Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di massimale e di scoperto come specificato nei capoversi A e B della Sezione 4 delle Condizioni di Assicu- razione (pag. 21), con le esclusioni indicate nell’art. 4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 21).
Eventi Naturali e Socio Politici (garanzie attive solo se acquistate) - Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione
A) Eventi Naturali - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di terre- moti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale del- la neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smotta- mento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
B) Eventi Socio Politici - La Compagnia garantisce l’inden- nizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Avvertenza: Entrambe le garanzie prevedono il massimale ed il livello di scoperto specificato nella Sezione 5 delle Condi- zioni di Assicurazione (pag. 22).
Ritiro Patente (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre i danni in caso di ritiro e sospensione temporanei della patente di guida, in conseguenza diretta e esclusiva di incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della Polizza che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone e in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l’Assicurato ven- ga prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omissione di soccorso, come specificato nell’art. 6.1 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22).
Avvertenza: Questa copertura è prevista con differenti massimali come specificato nella Sezione 6 delle Condi- zioni di Assicurazione (pag. 22) mentre le Esclusioni sono specificate nell’art. 6.2 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23).
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia assicura il rischio della Tutela Legale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia, e ne ha affidato la relativa gestione a DAS.
Avvertenza: La presente copertura è prevista con il massimale specificato nell’art.7.1 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23) e con le Esclusioni indicate nell’art. 7.4 della Sezione 7 delle Condizioni di As- sicurazione (pag. 24).
Assistenza Stradale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A., garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone traspor- tate. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi diretta- mente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione delle prestazioni, come specificato nell’art.8.1 della Sezio- ne 8 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25), mentre le Esclusioni sono specificate nell’art. 8.3 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25).
Avvertenza: La presente copertura è prevista con i mas- simali e limitazioni specificati negli artt. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.13, B.14,
B.15, B.16,B.17, B.18, B.19, B.20, C.1 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pag. 25).
Infortuni del conducente (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato, anche se persona diversa dal proprie- tario e in possesso del veicolo con il suo consenso, può subire durante la circolazione del veicolo oppure nel salire o scendere dal veicolo o durante lo svolgimento di opera- zioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso.
Avvertenza: Questa copertura è prestata con i massimali, limitazioni (es. limite massimo di età del conducente) e franchi- gie specificati negli artt. 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 della Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 30-31).
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Avvertenze:
• la Franchigia è una parte del danno indennizzabile che ri- mane a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro. L’impor- to della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di Xxxxxxx;
• lo Scoperto è una parte del danno indennizzabile che rima- ne a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro. L’importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno li- quidato e viene dedotto dall’indennizzo. La relativa percen- tuale è convenuta al momento della stipula del contratto.
Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:
Esempio 1 (Franchigia):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Franchigia 1.500,00 Euro
Indennizzo =
Ammontare del danno - Franchigia 8.500,00 Euro
Esempio 2 (Massimale):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Massimale 5.000,00 Euro
Indennizzo = Massimale 5.000,00 Euro
Esempio 3 (Scoperto):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Scoperto 10% 1.000,00 Euro
Importo di minimo scoperto 500,00 Euro Indennizzo =
Ammontare del danno – Scoperto 9.000,00 Euro
Esempio 4 (Scoperto):
Ammontare del danno 3.000,00 Euro
Scoperto 10% 300,00 Euro
Importo di minimo scoperto 500,00 Euro Indennizzo = Ammontare del danno
– Importo di minimo scoperto 2.500,00 Euro
Avvertenze:
• Il contratto di polizza non è attivo:
a) durante la partecipazione del veicolo a gare o compe- tizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
b) nelle aree aeroportuali;
c) per i danni causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
• È facoltà del Contraente sospendere l’Assicurazione in corso di contratto dandone dovuta comunicazione alla Compagnia. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco del periodo di validità dello stesso. Di con- seguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. Per i dettagli del processo di sospensione/ riattivazione del contratto si rimanda all’art.14 delle Condi- zioni di Assicurazione (pag. 11)
• In caso di pagamento frazionato del Premio, nei casi in cui ciò è concesso dalla Compagnia, e di mancato versamen- to della rata successiva dovuta dal Contraente alla sca- denza convenuta, l’Assicurazione viene sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del periodo di copertura già pagato sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento tardivo. Tale pagamento non potrà in alcun caso produrre un effetto retroattivo della garanzia.
3.1 Estensioni della copertura
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicurazio- ne obbligatoria indicati specificati negli artt. 1.7 e 1.8 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 14) a cui si rinvia.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codi- ce delle Assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell’eventuale Sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all’art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specifi- cato nell’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 13).
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
• dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del con- tratto, relative a circostanze che influiscono sulla valuta- zione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata, come specificato nell’art.5 delle Condizioni di Assicurazione;
• il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nella definizione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le nor- me del Codice Civile (artt.1897 e 1898), come specificato negli artt.5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 9).
Esempio: in caso di cambio di residenza il Contraente
ha l’obbligo di comunicare tempestivamente
alla Compagnia il cambiamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Le mo- dalità di pagamento del Premio consentite sono: carta di credito, bonifico bancario e, ove concesso, bollettino di conto corrente postale.
In casi specifici la Compagnia prevede la possibilità di frazio- nare il pagamento del Premio con pagamenti semestrali.
Nota informativa - pag. 3 di 5
Qualora il contratto preveda un pagamento frazio- nato e il Contraente abbia dichiarato, all’atto della stipula, di voler effettuare il pagamento tramite car- ta di credito, la modalità indicata per il versamento della prima rata viene estesa automaticamente an- che al pagamento delle rate successive, con addebi- to dell’importo dovuto 10 giorni prima della scaden- za di ciascuna rata, senza specifica comunicazione al Contraente.
Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, qualora presente. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’ap-
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plicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata per il pagamento del Premio senza frazio- namento e una maggiorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi.
Avvertenza: La sostituzione del veicolo nell’ambito del- la forma tariffaria Bonus/Malus, e quindi nei casi di ven- dita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato consente alla Compagnia di restituire la parte di Premio della sola garanzia R.C. Auto non usufruita. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa tra la data di annullamento del contratto e la data dell’ultima rata di Premio pagata al netto di imposte e oneri parafi- scali (SSN). Qualora il Contraente richieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. La sostituzione prevede il pagamento di 15,00 Euro lordi a titolo di diritti di sostituzione, come specificato nell’art. 3 delle Condi- zioni di Assicurazione (pag. 9) a cui si rinvia.
7. Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente al- meno 30 giorni prima della scadenza annuale l’attestato di rischio e una comunicazione scritta in cui viene ricordato al Contraente che il Servizio Clienti è a disposizione per fornire qualsiasi informazione sul Premio di rinnovo con il dettaglio delle singole componenti di variazione del Premio rispetto all’annualità precedente.
Qualora la Compagnia, a seguito di controlli sulla docu- mentazione prodotta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, provveda a riclassificarne la classe di merito, ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
8. Attestazione dello Stato del Rischio – Classe di merito
La Compagnia provvede ad inviare, a mezzo posta, al Con- traente l’Attestazione dello Stato del Rischio in occasione di ciascuna scadenza annuale e almeno trenta giorni prima della scadenza stessa, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Compagnia. La validità dell’Attestazione dello Stato del Rischio è di 60 mesi.
Per comprendere nel dettaglio i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda agli artt.1.9, 1.10, 1.11 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 14-17) a cui si rinvia.
Avvertenza: La classe di merito di conversione univer- sale CU riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Nota informativa - pag. 4 di 5
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile). Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione di 2 anni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Regime fiscale
Responsabilità Civile
In merito al trattamento fiscale vengono applicate alla ga- ranzia in oggetto le imposte nella misura stabilita dalla leg- ge ed il Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10.5% del premio imponibile.
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Auto Rischi Diversi
In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie riportate di seguito le imposte come da elenco sottostante:
• Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile
• Cristalli: 13.5% del Premio imponibile
• Perdite Pecuniarie: 22.25% del Premio imponibile
• Blukasko: 13.5% del Premio imponibile
• Kasko completa: 13.5% del Premio imponibile
• Eventi Naturali: 13.5% del Premio imponibile
• Eventi Socio Politici: 13.5% del Premio imponibile
• Ritiro Patente: 22.25% del Premio imponibile
• Tutela Legale: 12.5% del Premio imponibile
• Assistenza: 10.0% del Premio imponibile
• Infortuni del conducente: 2.5% del Premio imponibile
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
11. Procedura per il risarcimento del danno Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto previ- sta dagli articoli 149 e 150 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006; l’Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 32) a cui si rinvia.
Avvertenza: il Contraente deve denunciare il Sinistro tele- fonicamente e, come prescritto dall’art.1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza.
Per informazioni sul centro di liquidazione Sinistri di compe- tenza può consultare la sezione “Gestione Sinistri” sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto con- giuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimen- to Diretto, come previsto dall’art.148 del Codice delle Assi- curazioni Private, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Avvertenza: In caso di denuncia di Xxxxxxxx riguardante le coperture diverse dalla RC, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell’art.15 delle Condi- zioni di Assicurazione.
Avvertenza: la Compagnia, per la gestione dei Sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale, si avvale della colla- borazione di DAS S.p.A. come specificato negli artt. 7.6,
7.7 e 7.8 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 24) a cui si rinvia, mentre per la gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza Stradale si avvale della collabo- razione di Europe Assistance Italia S.p.A. come specificato nell’art. 8.2 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicura- zione (pag. 25) a cui si rinvia.
12. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di Sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati
all’estero l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Con- dizioni di Assicurazione.
13. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati
In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identi- ficato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’im- presa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Per evitare eventuali maggiorazioni del Premio derivanti da responsabilità nel Sinistro occorso, il Contraente ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della Polizza.
15. Arbitrato
Relativamente alla garanzia Infortuni del conducente, nel caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del danno e sulla quantificazione dei rimborsi e delle in- dennità, è facoltà dell’Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, come specificato nell’art. 9.12 della Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31).
Avvertenza: Rimane comunque facoltà dell’Assicurato rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
16. Accesso agli atti dell’Impresa
Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell’Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avu- to un’offerta di risarcimento o se la Compagnia comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta preci- sandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l’eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente all’ISVAP.
17. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compa- gnia ed all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP):
Si possono presentare i reclami su:
a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risolu- zioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’Isvap o direttamente al sistema estero competente - in- dividuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chieden- do l’attivazione della procedura FIN-NET.
In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria, non è consentito presen- tare reclamo.
Il reclamo in prima battuta va indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
Zuritel S.p.A.
Servizio Clienti / Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx
Telefono n. 02/00000000
(lun-gio 9.00-13.00, ven 9.00-12.00)
Fax n. 000.000.000
al costo di una sola chiamata urbana E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denomina- zione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiu- tamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia, fornirà riscontro all’utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indi- xxxxx fornito dal reclamante.
Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scor- retta, il reclamante può inoltrare reclamo a:
I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
Allegando la copia del reclamo già inoltrato alla Compa- gnia ed il relativo riscontro. L’ISVAP effettuata la necessa- ria istruttoria, darà notizia dell’esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo
18. Altre informazioni precontrattuali
• Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmette- re il contratto, la documentazione precontrattuale e con- trattuale nonché, durante la validità del contratto, le co- municazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ri- cezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunica- zione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissio- ne del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro suppor- to durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento del contrat- to tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di Assicurazione nella persona del sig. Xxxxx Xxxxx.
• Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per ogni controversia legata al presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli, è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione, condizione ne- cessaria per procedere con l’eventuale successiva azione giudiziaria. Per il risarcimento del danno derivante da cir- colazione di veicoli e natanti l’obbligo dell’esperimento del tentativo di mediazione decorre dal 21.03.2012.
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Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è dispo- nibile sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, nella sezione ‘Documenti’.
Zurich Connect è responsabile della veridicità e comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 10/2011.
Il rappresentante legale Xxxxxxx Xxxxxx
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Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Con- traente attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.
Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusiva- mente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicu- razione.
Assistenza stragiudiziale - È quell’attività che viene svol- ta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Bonus/malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18 a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conse- guente riduzione o maggiorazione del Premio.
Centrale operativa - È la struttura di Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da: me- dici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sotto- scritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ulti- ma, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza e ero- ga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e ri- sultante dall’Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assi- curatore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Classe di merito “CU” - È la classe Bonus/Malus di “Con- versione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui all’- Al- legato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestazione dello Stato del Rischio (attestato di rischio) rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive mo- dificazioni.
Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Zuritel S.p.A.. Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il con- tratto di Assicurazione.
Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conseguen- te al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Po- lizza e per tutta la durata della stessa.
Degrado d’uso - Il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100 (vedi art.20 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”).
Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inos- servanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di cau- sare l’evento lesivo.
Delitto doloso - È doloso, o secondo l’intenzione, qual- siasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzio-
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xxxx, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Euro- pea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Croazia, Sviz- zera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Franchigia - L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile al- trui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot- tura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condi- zioni normali.
Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma. Incidente - il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente con- statabili.
Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato com- messo il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima; Nella Responsabilità Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.
In viaggio - qualunque località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.
Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione de- finitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.
Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un com- portamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengo- no disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).
Massimale - La somma massima che la Compagnia si im- pegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).
Periodo di osservazione
- Sinistri con responsabilità principale:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicu- razione e termina due mesi prima della scadenza del pe- riodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorro- no dalla scadenza del periodo precedente
- Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservaione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno crrente, così come riportate nel quinquen- nio dell’Attestazione dello Stato del Rischio
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Pra - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compa- gnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Procedimento penale - Inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contie- ne l’in dicazione della norma violata e il titolo (colposo - do- loso - pre-terintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Xxxxxxx, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detie- ne, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterinten- zionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti
dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Poliz- za, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termi- ni di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicu- razione.
Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Sta- to. Nel giudizio civile invece le spese della procedura ven- gono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgi- mento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.
Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al momen- to della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quat- troruote.
Veicolo - autovettura ad uso privato, autoveicolo per tra- sporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superino il peso complessivo a pieno carico di 35 x.xx; motociclo di oltre 50 cc e, limitatamente alla forma “Standard” il ciclomotore fino 50 cc , regolarmente assicurati con polizza RCA.
Il testo del Glossario è aggiornato al 10/2011.
Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali
Gentile Cliente,
La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei suoi dati personali al fine di poterle fornire i servizi e/o le pre- stazioni e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - (di seguito, il “Codice”) forniamo pertanto l’informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali.
1. Finalità assicurative
I suoi dati personali - anche sensibili1 - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società2.
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facol- tativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statisti- che
Con il suo consenso espresso, libero e facoltativo, i suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società,
(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commer- ciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.
(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rileva- zioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.
Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un even- tuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” e “respon- sabili” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando diretta- mente il nostro Servizio Clienti.
4. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Società intestataria del con- tratto di assicurazione.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i suoi dati personali potreb- bero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento3.
5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al pre- cedente paragrafo 2, con il suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere
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comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota4. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamen- to, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in rela- zione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.
5.3 I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
6. I suoi diritti (art. 7 del Codice)
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine,
Note
1. L’art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.
2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predispo- sizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassi- curazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri spe- cifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3. Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicura- tori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicura- zione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifi- co rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coor- dinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autoffi- cine centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia “tutela giudiziaria” (indicata nel contratto), cli- nica convenzionata (scelta dall’interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l’attività di call-center
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggior- namento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anoni- ma o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro tratta- mento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta via Posta alla Società intesta- taria del contratto al seguente indirizzo: Ufficio Privacy Zuritel, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxx; oppure via Fax al numero 00.0000.0000 o via E-mail al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
e/o per la prestazione di servizi; società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accerta- menti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento con strutture sanitarie e con società di servizi informatici per la elaborazione dei dati stessi, società per l’outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l’archiviazione dei contratti, società per l’erogazione del servizio “Preventivazione/Salvataggio”, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
4. Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investments Life S.p.A. “capogruppo”, Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, Zurich Consortium
S.C.A.R.L tutte con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00.) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società.
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto
Condizioni di Assicurazione - pag. 1 di 24
1.1 - Per stipulare questo contratto è necessario inviare i docu- menti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quie- tanza di pagamento. La Compagnia provvederà a verifica- re, prima dell’emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dall’Attestazione dello Stato del Rischio, l’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa (art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.
1.2 - La difformità tra le informazioni indicate nel pre- ventivo e quelle risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente o presente nelle banche dati istituzionali
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comporta la necessità della formulazione di un nuovo preventivo. Il Contraente può aderire alla nuova propo- sta pagando l’integrazione di Premio richiesta; oppure rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Il rimborso sarà effettuato con le stesse modalità utilizzate per il pagamento del Premio. Qua- lora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione della relativa tariffa e una mag- giorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi. Se il contratto prevede un pagamento rateale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamente al pagamento delle rate successive, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. Le coperture sono effettive fino alle ore 24.00 della data di scadenza, senza alcuna tacita proroga. La Compagnia tut-
tavia manterrà attive le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della nuova propo- sta di rinnovo predisposta autonomamente dalla Compagnia ai sensi del seguente art. 10. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. In caso contrario la copertura assicurativa ha effetto:
1. per i pagamenti a mezzo carta di credito, dalle ore
24.00 del giorno di pagamento del Premio;
2. per i pagamenti a mezzo bonifico bancario, dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario, a condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico; in caso contrario, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico;
3. per i pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale, ove tale modalità è consentita, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento.
La Carta Verde è operante dalle ore 00.00 del giorno indi- cato sul documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio della stessa, sempre che sia stato pagato il Premio di Polizza; in caso contrario ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Il Premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato frazionato in due o più rate, come indicato nella polizza e come disposto dall’art. 1901 del Codice Civile. In caso di paga- mento frazionato del Premio e di mancato pagamento da parte del Contraente dei Premi successivi alle scadenze convenute, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato. Il pagamento tardivo del Premio scaduto non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
Art. 3 - Sostituzione di Polizza
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
1. il pagamento di un corrispettivo di 15,00 Euro lordi a titolo di diritti di sostituzione;
2. l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).
Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del con- tratto, avvenuta con il pagamento del Premio, salvo quanto previsto dall’art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente è tenuto a restituire (presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R.) il certificato di Assicurazione, il con- trassegno e la Carta Verde, unitamente a dichiarazione che attesti che in tale periodo non siano avvenuti Sini- stri. Alla ricezione di questa documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare il Premio pagato al netto di imposte e oneri parafiscali.
Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.580.612 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet www.zurich- xxxxxxx.xx nella sezione ‘Documenti’. Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non è applicabile. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente
e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel corso del con- tratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.
Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestiva- mente alla Compagnia il cambio di residenza del Contra- ente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 5.
Art. 7 - Esclusione
• L’Assicurazione non è operante durante la parteci- pazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche prelimi- nari e finali previste dal regolamento di gara;
• nelle aree aeroportuali;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
Art. 8 - Estensione territoriale
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L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italia- na, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garan- zia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 7 - Tutela Legale, l’Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d’Europa.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicura- zione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla
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Carta Verde, il Contraente è obbligato a distrugger- la; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conse- guenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta
fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Art. 9 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Con- traente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può pro- porre al Contraente il rinnovo del contratto avente pari durata, contenente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del contratto, e alle regole evo- lutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Nel caso in cui nel contratto siano presenti garanzie a copertura di danni diretti al veicolo, la Compagnia provvederà all’adegua- mento automatico del valore commerciale del veicolo stesso, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote”.
Di conseguenza verrà adeguato il valore degli eventuali optio- nals e/o accessori non di serie utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per l’autovettura assicurata. Il Pre- mio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale dell’autovettura, applicando la tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto e la relativa quotazione commerciale rilevata su “Quattroruote” il giorno di emissione della nuova proposta contrattuale. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di acquistare la nuova Polizza.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rin- novo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto – conto vendita
A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle solu- zioni illustrate di seguito (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):
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1. nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione e contrassegno. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di Pre- mio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestazione dello Stato del Rischio.
2. nel caso di vendita del veicolo assicurato:
• qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa vali- da su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde in suo possesso
• qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata
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della Polizza con rimborso del Premio non godu- to, il Contraente è tenuto a restituire il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Compagnia, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio. Nei casi precedenti qualora la sostituzione con altro veicolo non avvenga contestualmente alla cessione del veicolo assi- curato, la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale
evento all’ACI o al PRA.
B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restitu- zione della carta di circolazione e della targa di immatrico- lazione, e a distruggere il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio. Qualora il Contraente chieda che il contratto di Assicurazio- ne relativo al veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia procede al conguaglio del Premio con quello dovuto per il veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del veicolo distrutto o demolito o esportato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire
dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
C. In caso di veicolo consegnato in conto vendita:
1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazio- ne di Premio, si procede al conguaglio del premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Il Contraente è tenuto a distrug- xxxx il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde in suo possesso. Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita.
2. qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a restituire il certificato di Assi- curazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Compagnia, unitamente ad una copia di messa in conto vendita. La Compagnia restituirà la parte di P remio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indica- ta e sarà calcolato dal momento della cessazione
del rischio.
Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Se il Contraente non provvede, quando esplicita- mente richiesto, alla distruzione dei documenti di
Assicurazione (certificato di Assicurazione, contras- segno e Carta Verde), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, succes- sivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Art. 13 - Furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraen- te deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la rata di Premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione
X. Xxxxxxxxxxx: qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. Il modulo per la richiesta di sospensione può essere richiesto al call center al n° 000.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ‘Documenti’. Il Contra- ente dovrà inviare presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R. il certificato di Assicurazio- ne, il contrassegno e la Carta Verde, in orginale. La so- spensione ha decorrenza dalla data del timbro postale di spedizione dei documenti indicati sopra. Qualora la documentazione non fosse inviata in un’unica spedi- zione, la sospensione avrà decorrenza dall’ultima data di invio. Qualora sia concesso in Polizza il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata.
Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente abbia pagato la prima rata con carta di credito, al fine di evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia, procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 13. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non go- duto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avve- xxxx nel periodo di sospensione.
È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’ar- co di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. La Compa- gnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
B. Riattivazione: la riattivazione del contratto, ferma la for- mula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà calcolato in base alla tariffa vigente alla data di sospensione maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 20,33 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali). A
favore del Contraente stesso verrà detratto, dall’importo così determinato, la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa.
Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.
La riattivazione viene concessa sull’autovettura prece- dentemente assicurata o su un’auto di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato.
Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l’evento al numero 800.247.247 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le con- seguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché
il nome e il domicilio di eventuali testimoni.
In caso di Xxxxxxxx in cui sono coinvolti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’inci- dente Denuncia di Sinistro”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).
Se il Sinistro è avvenuto nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispet- tivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.
Nei casi di furto, rapina, eventi socio-politici o atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Auto- xxxx, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.
Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 24
Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichia- razione scritta dell’Autorità competente del luogo. Nell’ipotesi di “ritiro patente”, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente e i motivi di esso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di riva- lersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovu- to pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
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Condizioni valide solo per le sezioni
Furto e Incendio (Sezione 2), Cristalli e Perdite Pecuniarie (Sezione 3), Kasko (Sezione 4), Eventi Naturali e Socio Politici (Sezione 5)
Art. 18 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insur- rezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assi- curato, salvo quanto previsto alle singole sezioni
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara
d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conseguen- za di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di ter- reno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo, sabotaggio e vandalismo.
Art. 19 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Com- pagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.
La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazio- ne al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/ Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.
Art. 20 - Degrado d’uso
Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Condizioni di Assicurazione - pag. 5 di 24
In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d’uso verrà stabilito secon- do le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 6 mesi | 5% |
oltre 1 anno | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
oltre 6 anni | 60% |
Art. 21 - Valore a nuovo
La liquidazione del danno totale o parziale verrà effet-
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tuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d’uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Per i danni riparabili non sarà applicato il degrado d’uso per 36 mesi dalla data di prima immatricolazione limitata- mente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi e impianti elettrici o elettronici, la batteria, i pneu- matici, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
Art. 22 - Forma di Assicurazione L’assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assi- curazione che prevede la copertura per il valore commer- ciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima imma- tricolazione questo valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. Tale regola non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di ”Quattroruote” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale dell’au- toveicolo. Relativamente alla garanzia Furto, questa forma può essere prestata alle seguenti condizioni:
A1: senza l’applicazione dello scoperto; comprese le appa- recchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.
A2: con applicazione dello scoperto (art. 26) comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.
Art. 23 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro. Rientra nella perdita totale del Veicolo l’ipotesi in cui le spese di riparazione siano superiori al 70% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponi- bilità del veicolo danneggiato.
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è deter- minato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 20), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pre- giudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 24 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggio- ranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del
proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 25 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro con modalità concordata fra le parti ed entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza (proposta di indennizzo) firmata dal cliente. Limi- tatamente alla garanzia Furto, sempreché l’Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all’Au- torità competente e abbia fornito tutte le chiavi origi- nali del veicolo, il pagamento dell’indennizzo è eseguito
Sezione 1
previa esibizione della scheda di perdita di possesso, dell’estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e della fattura (nel caso in cui non venga fornito di serie) relativa all’impian- to di antifurto se dichiarato in Polizza. La Compagnia ha tuttavia la facoltà di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
Art. 26 - Scoperto a carico dell’Assicurato In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’As- sicurato l’indennizzo con deduzione della percentuale di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.
Art. 27 - Diritto di rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Ad estensione della garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dall’eventuale gancio di traino del veicolo assicurato, purché l’installazione sia stata effettuata in osservanza delle disposizioni in vigore ed in conformità alle indicazioni riportate sui documenti di circola- zione. L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipa- zione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assi- curato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separa- to, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discen- denti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a respon- sabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
4. per i veicoli adibiti a scuola guida è prevista la coper- tura della responsabilità dell’istruttore. Sono invece con- siderati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo stesso.
Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato)
• in caso di dolo del conducente
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS.
30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni con- trattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
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Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza, del certificato e del contrassegno
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o contrassegno, la Compagnia provvederà ad inviarli al Contraente contestualmente al pagamento dell’eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il certificato, il contrassegno e la Carta Verde della Polizza sostituita.
La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conse- guenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo,
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non interrompe l’evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing. Per il rilascio di duplicati si provvederà ai sensi dell’art. 5 del Regolamen- to ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
Art. 1.5 - Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della taci- tazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.6 - Cessione del credito
Le parti pattuiscono che, ai sensi dell’Art. 1341-1342, comma 2, Codice Civile, il Contraente non potrà cede- re a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio con- senso a tale cessione.
Art. 1.7 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.
Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’in- saputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui con- viventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Respon- sabilità Civile indicato in Polizza.
Ricorso dei terzi
Condizioni di Assicurazione - pag. 7 di 24
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a per- sone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 2° comma del D. Lgs. 209/2005.
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente.
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.
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La copertura è estesa anche ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale sopra indicato. Sono comunque esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’As- sicurato/Contraente
c) i danni contemplati dall’Assicurazione obbligatoria.
ART. 1.8 – Condizioni aggiuntive valide per “veicoli a motore”
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipen- denza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:
1. Carico e scarico - La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 1.3 delle condizioni specifiche relative alla Sezione 1
a) La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.3 della Sezione 1, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o loca- tario (quando lo stesso non è conducente), del veicolo indi- cato in Polizza, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nei termini di cui all’art. 1.3 della Sezione 1.
b) La Compagnia inoltre rinuncia, qualunque sia il tipo di vei- colo indicato in Polizza, al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei con- fronti del conducente medesimo (anche quando si iden- tifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azio- ne di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
1) la patente venga successivamente rilasciata
2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro
3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documen- to che sarà rilasciato
4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con paten- te scaduta, a condizione che la medesima venga successi- vamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Art. 1.9 - Determinazione della classe di conversione universale CU
Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati in precedenza con un’altra Compagnia e per le quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, così come nei casi di veicoli preceden- temente assicurati all’estero, si procederà alla determinazio- ne della classe CU secondo le regole seguenti:
a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, nell’ultimo quinquen- nio ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la Tabella A.
Tabella A
Anni senza Sinistri | Classi di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
b) si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsa- bilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Tabella B.2
Art. 1.10 - Determinazione della classe di merito di Compagnia
La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, sarà così determinata:
a) in caso di prima immatricolazione del veicolo, prima Assicurazione dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si applicherà la classe di merito 14;
b) in caso di veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia con regolare attestazione di rischio o precedentemente assicurato all’estero con regolare dichia- razione rilasciata dall’Assicuratore estero, si applicherà la Tabella B.1 o la Tabella B.2.
Tabella B.1
Classe “CU” di assegnazione | CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO | |
Nessun Sinistro nei 5 anni più anno corrente | 1 o più Sinistri nei 5 anni più anno corrente | |
01 | 01 | 01 |
02 | 02 | 02 |
03 | 03 | 03 |
04 | 04 | 04 |
05 | 05 | 05 |
06 | 06 | 06 |
07 | 07 | 07 |
08 | 08 | 08 |
09 | 09 | 09 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
Classe “CU” | CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE A NOLEGGIO O ADIBITE A SCUOLA GUIDA E PER GLI AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO | ||||||
numero di Sinistri nel quinquennio | |||||||
nessun Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 3 Sinistri | 3 Sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 4 o più Sinistri | |
01 | 01 (*) | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Condizioni di Assicurazione - pag. 8 di 24
(*) nel caso del quinquiennio completo la classe di Compagnia per autotassametri, per autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida e per autoveicoli ad uso promiscuo sarà la 1C
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Art. 1.11 - Bonus/Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei periodi di osservazione definiti al comma seguente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive della classe di “Conversione Universale”. Per gli autotassametri, le autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida e per gli autoveicoli ad uso promi- scuo sono previste 26 (ventisei) classi di appartenenza
corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All’atto della stipula del con- tratto, la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C.
Tabella C
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assi- curato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto | 14 | Carta o certificato di circolazione e certificato di pro- prietà (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita |
Immatricolato per la prima volta e/o Assi- curato per la prima volta dopo voltura – comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione e rela- tivo al veicolo della medesima tipo logia già Assicurato. | - Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche .) del vei- colo della medesima tipologia. - Eventuale “Stato di famiglia” |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi. | Classe “CU” risultante dall’attesta- to di rischio rilasciato dalla prece- dente Compagnia di Assicurazione. | Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche ). |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’attesta- to di rischio rilasciato dalla prece- dente Compagnia di Assicurazione. | Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche ); - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a franchigia, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 00 | - Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx (xxx. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche ); - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicu- rato in sostituzione del precedente. |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicu- rato in forma Bonus/Malus; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’attestato di rischio relativo alla precedente Assi- curazione. | - Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche . ) - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Auto- xxxx competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicu- rato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assi- curato in forma tariffaria a franchigia fissa e assoluta; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.9 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche .) - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Auto- xxxx competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicu- rato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto di demolizione, o cessazio- ne definitiva della circolazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’attestato di rischio relativo alla precedente Assi- curazione. | - Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modificazioni e inte- grazioni). - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circo- lazione. |
Condizioni di Assicurazione - pag. 9 di 24
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Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
- Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicu- rato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. | ||
Veicolo oggetto di sospensione senza riat- tivazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza fran- chigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’attestato di rischio relativo alla precedente assi- curazione. | - Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modificazioni e inte- grazioni). - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicu- rato in sostituzione del precedente. |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi. | Classe di merito risultante dal pre- cedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14. 14 | - Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo succes- sivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. - Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver cir- colato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | 13 | - Copia del contratto temporaneo - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo succes- sivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in altra forma tariffaria (Fran- chigia fissa e assoluta). | Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.9 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Attestazione dello Stato del Rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver cir- colato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.). |
Assicurato all’estero | 14 oppure con classe calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.9 Determinazio- ne della classe di Conversione Uni- versale CU. | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compa- gnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Veicolo già Assicurato on un’altra Compa- gnia di Assicurazione cui è stata vietata l’as- sunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta di atte- stazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovu- to essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.). |
Mancanza di attestazione o documenta- zione specifica o casi non espressamente indicati. | 18 | Con revisione della classificazione in caso di presen- tazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Art. 1.12 - Attestazione dello stato del rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia rilascerà al Contraente o, se persona diversa, al proprietario o all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finan- ziaria, l’Attestazione dello Stato del Rischio di cui all’art. 134 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche da cui
risulteranno tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti. L’Attestazione dello Stato del Rischio viene inviato al Contraente, così come disposto dall’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del Premio in relazione al verifi- carsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di osservazione,
Condizioni di Assicurazione - pag. 10 di 24
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Classe di merito di Comp. | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | ||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 4 o più Sinistri | |
1H | 1H | 1F | 1C | 01 | 04 |
1G | 1H | 1E | 1B | 02 | 05 |
1F | 1G | 1D | 1A | 03 | 06 |
1E | 1F | 1C | 01 | 04 | 07 |
1D | 1E | 1B | 02 | 05 | 08 |
1C | 1D | 1A | 03 | 06 | 09 |
1B | 1C | 01 | 04 | 07 | 10 |
1A | 1B | 02 | 05 | 08 | 11 |
01 | 1A | 03 | 06 | 09 | 12 |
02 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 |
03 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
04 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 |
05 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 |
06 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 |
07 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
08 | 07 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 09 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
la Compagnia rilascerà un’attestazione che riporti la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva. Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’attestazione rilasciata dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conver- sione Universale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto
CU | Classe di collocazione in base ai Sinistri | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistri | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2006, come da seguente Tabella n. 1.
Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avver- rà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la Tabella n.3.
Classe “CU” | Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | ||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 4 o più Sinistri | |
1 E | 1 E | 1 C | 1 | 4 | 7 |
1 D | 1 E | 1 B | 2 | 5 | 8 |
1 C | 1 D | 1 A | 3 | 6 | 9 |
1 B | 1 C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1 A | 1 B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1 A | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
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Tabella n. 2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autovetture ad uso privato
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Tabella n. 3 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per autotassametri, autovetture a noleggio, adibite a scuola guida e per gli autoveicoli ad uso promiscuo
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive del Malus provvedendo a rimborsare all’Impresa, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facol- tà non è applicabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta. La Compagnia non rilascerà l’attestazione nei seguenti casi:
• sospensione del contratto
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’osserva- zione non sia stato concluso
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Per il rilascio di duplicati si provvederà ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
Art. 1.13 - Formule di guida della garanzia
R.C. Auto
a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.
b) ESPERTA (qualora concessa) - Il veicolo identifica- to in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di
Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste alla Tabella B e di cui all’art. 1.10, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione.
c) ESCLUSIVA (qualora concessa) – Il veicolo identifi- cato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal Contraente che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la mag- giorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive previste alla tabella e di cui all’art. 1.10, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione. La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla rivalsa, di cui ai suindicati punti
b) e c), nei seguenti casi:
• in caso di Xxxxxxxx causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo
• in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti
• durante l’utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documentato.
Art. 1.14 - Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, a condizione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare all’Assi- curatore: tutte le chiavi originali del veicolo, l’Attestazione dello Stato del Rischio, copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente, una dichiarazione, resa ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C., che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’As- sicurato in sostituzione del precedente, nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell’ultimo periodo per il quale è stato pagato il Premio, a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.
Art. 1.15 - Riclassificazioni
A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia: l’Attestazione dello Stato del Rischio in originale (se previ- sto); altra documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure nel caso che la documentazione inviata dovesse riportare dati diversi da quelli comunicati e confermati dal Contraente, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza.
Il Contraente è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sini- stri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del con- tratto, la Compagnia rilascerà l’Attestazione dello Stato del Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito.
B) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, venga successivamente eliminato perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, conte- stualmente invierà al domicilio del Contraente l’attestazione del rischio aggiornata e rettificata, considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di con- tratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secon- do i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
Art. 1.16 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risar- cimento e nell’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.
Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 24
Sezione 2
Furto e Incendio (attiva solo se acquistata oltre a RC)
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
• furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del
furto o rapina del veicolo stesso
• incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non potrà
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comunque essere superiore al 15% del valore assi- curato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
La copertura “Furto e Incendio” prevede i seguenti livelli di scoperto: senza scoperto, scoperto del 10% con minimo di 150,00 Euro, e scoperto del 15% con minimo di 500,00 Euro.
Art 2.2 - Recuperi furto
L’Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà computato in detra- zione dell’indennizzo stesso. Se il veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso. In questo caso egli è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazio- ne del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnando- si a conferirle a questo scopo la procura necessaria; in caso di l’indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l’Assicurato secondo i rispettivi interessi. Le spese necessarie per il trasporto del veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura, sono a carico della Compagnia.
Art. 2.3 - Esclusioni
Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di Assi- curazione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:
• semplici bruciature non seguite da incendio, non- ché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno
elettrico comunque manifestatosi
• furto di parti di ricambio se non avvenuti congiun- tamente al furto del veicolo stesso
• furto degli apparecchi autoradio/CD/video installati su ciclomotori, motocicli.
Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)
Incendio da tumulti popolari
L’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenu- ti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.
Circolazione abusiva
L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è presta- ta fino alla concorrenza dei “valori assicurati” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Sezione 3
Cristalli e Perdite Pecuniarie
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti e alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni elencati di seguito.
A) Cristalli
Oggetto dell’Assicurazione
Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 24
Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristal- li delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa acciden- tale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: fino a concorrenza del 10% dei “valori assicurati”, con il massimo di 600,00 Euro con applicazione di una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi
del servizio fornito da Carglass.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
• sono valide le esclusioni previste dall’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione
• conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o riconducibili alla garanzia kasko.
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Servizio “Carglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
B) Perdite Pecuniarie
Autorimessaggio e trasporto
In caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di 250,00 Euro
- le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dall’Autorità.
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Com- pagnia rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per la sosti- tuzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
Garanzia spese di immatricolazione In caso di incendio,
furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l’antieco- nomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà
- fino ad un massimo di 250,00 Euro - le spese documen- tate sostenute dall’Assicurato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.
Concorso spese ripristino box di proprietà
La Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento - le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato o suoi familiari adibito a rimes- sa, in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato
Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che com- portino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, sempre che rimanga a suo carico.
Garanzia bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che compor-
Sezione 4
tino la perdita totale del veicolo identificato in Polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Compa- gnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi autoradio/ CD/video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Danni causati dal trasporto di vittime della strada La Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di 500,00 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
X. Xxxxxxxx - La Compagnia, si obbliga ad indenniz- zare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Per ogni Sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Questa garanzia è calcolata in percentuale rispetto al Premio R.C. Auto, pertanto soggetta a tutte le variazioni tariffarie che lo determinano. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabili- tà dell’Assicurato, l’ammontare del danno risarcibile dalla garanzia Xxxxxxxx sarà determinato dalla dif- ferenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto riconosciuto nel succitato ambito, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza.
Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o par- zialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assi- curato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
X. Xxxxx Completa - La Compagnia si obbliga ad inden- nizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di stra- da, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assi- curato inclusi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di com- pact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a con- dizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assi- curato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. La garanzia “Kasko completa” prevede un solo livello di scoperto nella misura del 10%, con diversi minimi applicati: 250,00; 400,00; 500,00; e 1000,00 Euro.
Art. 4.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assi- curazione, la garanzia non è operante:
Condizioni di Assicurazione - pag. 14 di 24
• se il conducente non è abilitato a norma delle dispo- sizioni in vigore, salvo quanto regolato dalla Condi- zione Aggiuntiva 1.8 (Sezione 1 - pag. 14)
• per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passi- vo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”
• per i danni conseguenti a furto - consumato o tenta- to - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’As- sicurazione”
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione
• avvenuti in conseguenza di guida da parte di perso-
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na in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n° 285 e successive modifiche.
Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debi- tamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati
e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Colpa grave
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle per- sone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Sezione 5
Eventi Naturali e Socio Politici
(garanzie attive solo se acquistate)
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia può essere estesa, se espressamente richiamata in Polizza, ai seguenti rischi:
A) Eventi Naturali
B) Eventi Socio Politici
Sia la garanzia “Eventi naturali” che la garanzia “Eventi socio-politici” prevedono il seguente livello di scoperto applicato: 10% con un minimo di 500,00 Euro.
A) Eventi Naturali
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti - a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circo- lazione - causati al veicolo designato in polizza, compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condi- zione che il valore degli stessi -se “non di serie”- sia som- mato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito
al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchia- ture di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.
B) Eventi Socio Politici
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti - a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo - subiti dal veicolo identificato in Polizza, compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul a condizione che il valore degli stessi - e “non di serie” - sia som- mato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.
Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia kasko.
Sezione 6
Condizioni di Assicurazione - pag. 15 di 24
Ritiro Patente (attiva solo se acquistata)
Art. 6.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a corrispondere l’inden- nità giornaliera di 50,00 o 100,00 Euro in base alla selezione effettuata e indicata in Polizza, per una durata massima di 180 giorni per Sinistro, per il caso che al Conducente del veicolo assicurato sia adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida in conseguenza diretta e esclusiva di incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni altro caso di investimento di persona.
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Art. 6.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni di Assi- curazione” la garanzia non è operante:
• se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di omis- sione di soccorso e se viene riscontrata, in via defi- nitiva, una violazione al Nuovo Codice della Strada
• se il conducente non è abilitato a norma delle dispo- sizioni in vigore
• se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo
• se nei confronti dell’Assicurato sono stati in prece-
denza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;
• se l’Assicurato guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente
• se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall’Assicurato
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione
• se l’Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso con- tro il provvedimento di sospensione della patente
• se l’Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
• se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.
Art. 6.3 - Recesso dal contratto per variazione di legge
La Compagnia e il Contraente hanno facoltà, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensione delle patenti, di recedere dal contratto limitatamente alla garanzia “Ritiro Patente” con preavviso di quindici giorni
da darsi con lettera raccomandata. Nel caso in cui il recesso venga richiesto dalla Compagnia, questa rimbor- serà al Contraente la quota di Premio relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 6.4 - Criterio di liquidazione del danno
L’indennità giornaliera é riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revoca- ta, fermo sempre il limite massimo di giorni indennizzabili. Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità e in quanto l’Assicurato abbia ottempe- rato agli “obblighi in caso di Sinistro”. È tuttavia facoltà dell’Assicurato di chiedere che l’indennità xxx xxx xxxxxxxx xxxxx corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccor- so, l’indennità è corrisposta solo dopo che l’Assicurato sia stato prosciolto o assolto oppure, in caso di pre- sunta violazione del Nuovo Codice della Strada, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione. In ogni caso, l’Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell’avvenuta restituzione della patente.
Sezione 7
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale, si avvale di: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede a Xxxxxx
- Xxx XX Xxxxxxxx, 00 (di seguito denominata D.A.S.). Numero Verde 000.00.00.00 oppure x00(000)0000000;
fax x00(000)0000000.
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia, nei limiti del massimale di 10.000,00 Euro e delle condizioni previsti in Polizza, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia Tutela Legale. Sono coperte le spese:
• di assistenza stragiudiziale
• per l’intervento di un legale
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.)
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte
• di giustizia
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dina- mica dei Sinistri
• di indagini per la ricerca di prove a difesa
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri. La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presen- tarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 7.2 - Forme di garanzia
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla
guida del veicolo assicurato:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conse- guenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro.
f) Inoltre la Compagnia riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:
Condizioni di Assicurazione - pag. 16 di 24
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 Euro per la partecipazione ad un corso di aggior- namento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di 1.000,00 Euro qualora a seguito di perdita totale del punteggio iniziale si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, a con- dizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiorna- mento, per riacquistare il punteggio perduto. La Compagnia garantirà inoltre, ove ne esistano i pre- supposti, le spese relative al ricorso avverso i prov- vedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti. Ad integrazione di quanto sopra, la Socie- tà garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalla presente copertura: ConsulDAS telefonica
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con il Numero Verde 000.00.00.00. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere
• consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti
• informazione sul contenuto delle garanzie e sulle moda- lità per accedere efficacemente alle prestazioni previ- ste dalla Polizza (iter per la denuncia dei Sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
• consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il Numero Verde 800.849.090. Per le coperture di cui al precedente Art. 7.1 (pag. 23), le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti
• In tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extra- contrattuali o di procedimento penale
• In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, nel caso di vertenze di diritto civile di natura con- trattuale e per Patente a Punti.
Art 7.3 - Persone assicurate
• nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo;
• nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il proprietario del veicolo
• relativamente all’Art. 7.2 lettera f): il conducente del
veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contra- ente sia una Società. In caso di vertenza tra il Contraente e altra persona assicurata, la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.
Art. 7.4 - Esclusioni
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’ultimo capoverso dell’Art. 7.2 lettera f)
Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 24
• se il conducente non è abilitato o non è in pos- sesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottem- pera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante
• se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga succes- sivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la senten- za sia passata in giudicato e purché non vi sia stata
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estinzione del reato per qualsiasi causa
• se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.
• se il veicolo è usato in difformità da immatrico- lazione.
Art. 7.5 - Insorgenza del Sinistro
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione della Polizza. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
• vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Art. 7.6 - Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata comu- nicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde 000.00.00.00 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sabato) e trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 7.7. Subordinatamente, può presentare denuncia direttamente alla Compagnia. Il diritto dell’As- sicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla presta- zione, ai sensi dell’art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L’Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale. Se l’Assicurato sceglie un legale non residen- te presso il Circondario del Tribunale competente, la Com- pagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d’interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Art. 7.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa L’Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 7.8 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Nel caso ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità
di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale desi- gnato ai sensi dell’art. 7.6. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente con- cordati con D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamen- te concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 7.9 - Disaccordo sulla gestione del Sini- stro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S.
sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere deman- data ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competen- te, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccomben- te. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’As- sicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. Le parti anziché ricorrere all’arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire
l’autorità giudiziaria competente.
Art. 7.10 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Sezione 8
Assistenza (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA, si avvale di:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0.
Numero Verde 800-069478
oppure x00 (00) 00000.000
Condizioni Generali Assistenza
Art 8.1 - Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compa- gnia e Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di Sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle sezioni successive. In caso di Sinistro l’Assicu- rato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Art 8.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-069478 oppure il numero della sede di Milano 02-58286.446. In alternativa può inviare un telegramma a:
Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione i seguenti dati:
1. il tipo di assistenza di cui necessita
2. la targa del veicolo
3. il Nome e Cognome
4. il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ZTEA per la forma “Standard”, ZTEB per la forma “Classic”, ZTEC per la forma “Top”
5. l’indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che inter- verrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente la realizzazione.
Art 8.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
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a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popola- ri, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazio- ne artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun
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anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più pre- stazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire inden- xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
e) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile;
g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia deca- de qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con a Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati- vamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicura zione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compati- bilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momenta- neamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’As- sicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarci mento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Com- pagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comun- que avviso del Ainistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione;
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k) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Art 8.4 - Garanzie specifiche
In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate:
A. Forma “Standard” + B. Forma “Classic”
C. Forma “Top”
A.Forma “standard”
A.1 Depannage
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autono-
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mamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nella zona in cui si è verificato il Sinistro e la invierà per provvedere alla riparazione.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’im- possibilità a riparare il veicolo, la Centrale Operativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso stradale” (art. 8.4 - A.2). La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’ur- genza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
A.2 Soccorso stradale
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200,00 Euro per Sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Centrale Operativa.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualo- ra il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
A.3 Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale,tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200,00 Euro per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. In caso di incidente avvenuto all’estero o in autostrada specifi- che istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
A.4 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indi- spensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifi- ca ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
A.5 Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di 6.000,00 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
B. Forma “Classic”
(Tutto ciò che è compreso nella forma “Standard” e inoltre tutte le garanzie previste dal punto B 1 al B21)
B.1 Autodemolizione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (Nuovo Codice della Strada D.Lgs.
n. 285 del 30.04.92 art. 103, come modificato dal D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modificazioni), debba procedere alla demolizione del veicolo e alla sua cancellazione al P.R.A., la Centrale Operativa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compa- gnia:
a) il recupero del veicolo, previo appuntamento con l’Assicu- rato;
b) il trasporto del veicolo al Centro di Demolizione autoriz- zato;
c) il rilascio all’Assicurato o a terzi incaricati dallo stesso, all’atto del ritiro, delle idonee dichiarazioni a norma di legge;
d) l’invio all’Assicurato da parte del Centro di Demolizione, a mezzo raccomandata A.R., dei certificati di avvenute demoli- zione e cancellazione al P.R.A..
Qualora il veicolo sia stato assoggettato ad asportazioni di parti e/o danneggiamenti tali da richiedere l’interven- to di mezzi eccezionali per il suo recupero, l’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, dovrà darne immediata segnalazione alla Centrale Operativa, la rela- tiva maggiorazione di costo per l’intervento del mezzo eccezionale resta a carico dell’Assicurato che dovrà prov- vedere direttamente al pagamento.
Nel caso in cui lo stato del veicolo non sia segnalato tempestivamente e all’atto del suo recupero si rilevi la necessità dell’utilizzo di un mezzo eccezionale il costo della seconda uscita rimane a totale carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L’Assicurato deve produrre, contestualmente alla conse- gna del veicolo di cui al precedente punto A., la seguente documentazione:
a) ricevuta di pagamento degli eventuali costi di deposito del veicolo relativi sia ai giorni antecedenti la richiesta dell’Assicurato alla Centrale Operativa che ai successivi 15 giorni;
b) libretto di circolazione in originale;
c) foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
d) targhe veicolo; in caso di assenza di uno o più dei sud- detti documenti, di cui ai punti b), c) e/o d), l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
e) codice fiscale (fotocopia);
f) documento di riconoscimento valido dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
g) documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell’in- testatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
B.2 Invio di un’autoambulanza
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di infortunio da incidente stradale l’Assicura- to, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Centrale Operativa invierà direttamente l’autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
B.3 Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto diretta- mente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
B.4 Informazioni e consigli telefonici
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i gior- ni festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraur- bane
• tempo sulle strade
• informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’este- ro, itinerari, alberghi, ristoranti, musei)
• informazioni automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione).
B.5 Auto in sostituzione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Xxxxxxxx, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assi- curato, con spese a carico della Compagnia, un’auto di 1200 di cilindrata per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazio- ni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
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• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.6 Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora, il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, inci- dente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado
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di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economi- ca) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.7 Rientro dei passeggeri - prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobi- lizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
oppure
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
B.8 Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobi- lizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600,00 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.9 Autista a disposizione
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Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un infortunio subito a seguito di un incidente strada- le, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricon- durre il veicolo e eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedag- gio (autostrade, traghetti, ecc.). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residen- za dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.10 Anticipo spese di prima necessità Qualora in conseguenza di Sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’am- montare della cifra necessaria e il suo recapito.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifi- ca ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’As-
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sicurato stesso).
B.11 Trasmissione messaggi urgenti
Se l’Assicurato, in viaggio dovesse avere la necessità di comu- nicare con persone in Italia e si trovasse nell’impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Centrale Ope- rativa, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio. La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.12 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stra- dale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifi- ca ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
B.13 Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assi- curato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il traspor- to sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e effettuato a spese della Compagnia, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta neces- saria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richie- dere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di pro- seguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.14 Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente B.13., i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto. La
Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.15 Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch’essi assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familia- re convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’As- sicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Centrale Operativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.16 Rientro salma
Qualora a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Centrale Opera- tiva organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comun- que al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
B.17 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della gia- cenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Compagnia.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispon- dente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
L’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repub- blica di San Marino e della Città del Vaticano).
B.18 Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’As- sicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500,00 Euro.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repub- blica di San Marino e della Città del Vaticano).
B.19 Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale
sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si veri- fica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.20 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da inci- dente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Centrale Ope- rativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro.
La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Xxxxxx, xxxxx Xxxxx- xxxxx xx Xxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx).
B.21 Richiesta documenti in caso di furto totale
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico
• perdita di possesso
potrà contattare la Centrale Operativa stessa comunicando la targa del veicolo e inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito la Centrale Operativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
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La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore docu- mentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
C. Forma “Top”
(Tutto ciò che è compreso nella forma “Standard” e nella
forma “Classic” con l’esclusione della garanzia prevista al punto B5 “auto in sostituzione”, che risulta integralmente sostituita dalla garanzia al punto C1)
C.1 Auto in sostituzione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti immobiliz- zato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa
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costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’auto di 1200 cc. in caso di immobilizzo di un motociclo; un’auto di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 cc. in caso di immobilizzo di un’autovettura, per un massimo di:
• 7 giorni con percorrenza illimitata, in caso di guasto, inciden- te, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata
• 30 giorni con percorrenza illimitata, in caso di furto totale o rapina.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle Assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il
Sezione 9
prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Infortuni del conducente
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 9.1 - Infortuni del conducente
La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli infortu- ni che il Conducente che guida il veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla circo- lazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. La garanzia è prestata con i seguenti massimali:
• Invalidità permanente: 52.000,00 Euro
• Caso morte: 52.000,00 Euro
• Rimborso spese mediche: 2.600,00 Euro
• Diaria da ricovero (se prevista): 52,00 Euro
Art. 9.2 - Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
• asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori
• annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza
• infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine
• infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane
• infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave
• infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.
Art. 9.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di:
• infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili
Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 24
• infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’Assicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà
• infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche
• infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’ato- mo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio- attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
• se il trasporto non è effettuato a norma delle dispo- sizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circola- zione o all’uso dichiarato in Polizza
• per le persone che usano il veicolo arbitrariamente come pure per quelle aventi più di 80 anni di età.
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Art. 9.4 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell’infortunio.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisica- mente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesi- stenti o sopravvenute.
Art. 9.5 - Spese di cura
La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita ma sino al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’in- fortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e rice- vute, debitamente quietanzate.
Art. 9.6 - Diaria per ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Com- pagnia paga, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.
Art. 9.7 - Caso di morte
Se entro due anni dall’infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte , agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.
Art. 9.8 - Caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il quale l’in- fortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo - al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza - secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro, Paralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Perdita completa della facoltà visiva di un occhio,
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un orga- no o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di man cinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Art. 9.9 - Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:
• non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Per- manente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale
• se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente il 3%
• se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.
Art. 9.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 24
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall’infor- tunio o al momento in cui l’Assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegra- fico alla Compagnia. L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato.
Art. 9.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Art. 9.12 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della malattia o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accerta- mento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto
deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 9.13 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Per- manente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipen- denti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l’importo liquidato o offerto.
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||||
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||||
Paralisi completa | 100% | ||||
Cecità completa | 100% | ||||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||||
Perdita completa del braccio | destro 70% | sinistro | 60% | ||
Perdita completa della mano | destra 60% | sinistra | 50% | ||
Perdita completa del pollice | destro 22% | sinistro | 18% | ||
Perdita completa dell’indice | destro 15% | sinistro | 12% | ||
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | destra 8% | sinistra | 6% | ||
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | destri 20% | sinistri | 15% | ||
Perdita completa della funzione del polso | destro 12% | sinistro | 10% | ||
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||||
Perdita completa di un piede | 40% | ||||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||||
Perdita di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||||
Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio | 25% | ||||
o delle articolazioni di un piede | |||||
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Consigli utili in caso di Sinistro
Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comunicare telefonicamente l’evento (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazio- ne necessarie) e, come prescritto dal Codice Civile, darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Disciplina del risarcimento diretto
Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri pre- supposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Infor- mativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto. La richiesta può essere presen- tata per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma e per via telematica. La Compagnia Assicurativa formulerà un’offerta di risarcimento entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento nel caso di lesioni personali, e di 60 giorni nel caso di danni riguardanti i soli veicoli o le cose. Qualora il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro o dagli assicurati, il termine indicato diventa pari a 30 giorni. Ove è possibile, si raccomanda di raccogliere il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. Il pagamento viene effettuato dalla Com- pagnia si Assicurazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta di risarcimento da parte dell’Assicurato danneg- giato. I Sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.
Atti Giudiziari
La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evi- tare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certi- ficazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell’atto di costituzione.
Furto, Incendio o Evento Socio-Politico
In caso di Xxxxxxxx derivante da questi fatti occorre pre- sentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il Sinistro avvenga
all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denuncie deve essere consegnata alla Compagnia.
Eventi Naturali
In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiara- zione rilasciata dall’Autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio mete- orologico più vicino.
Ritiro della patente
È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.
Europ Assistance
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Centrale Operativa di Europ Assistance e da questa pre- ventivamente autorizzato.
Carta Verde
È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Deve essere richiesta alla Compagnia.
Sinistri Esteri
In caso di incidente avvenuto all’estero occorre compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i rela- tivi dati incluso il nome della Compagnia di Assicurazione estera. Il modulo compilato deve essere inviato o consegna- to tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l’ufficio corrispondente all’estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all’Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distin- guere:
• Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero: è necessario prendere direttamente contatto con l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 00000 Xxxxxx - Telefono
x00 00 00 00 00.
• Sinistro avvenuto all’ESTERO:
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni- ISVAP, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Tele- fono x00 00 00 00 00
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al respon- sabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.
PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL’ ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.
Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 10/2011.
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Zuritel S.p.A. società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A. Sede e Direzione: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152
Capitale sociale 48.000.000 i.v. Iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0226622212