SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO
L’anno 2018 e, addì ………………del mese di , in Bergamo e nella Sede del Parco dei Colli
di Bergamo con sede in Bergamo via Valmarina n.25 ,
fra
Il Signor Xxxx Xxxxxxx , nato a Bergamo il 00.00.0000.xx GDCLCU70T31A794Y nella sua qualità di direttore finanziario pro tempore, in nome e nell'interesse del Sede del Parco dei Colli di Bergamo, codice fiscale/ Partita IVA 95006030167, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “concedente”;
E
, con sede legale in , Via , capitale sociale
( ), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al n. , P. IVA , PEC: domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona di
e legale rappresentante sig./dott. , giusta poteri allo stesso conferiti con (di seguito, per brevità, anche solo “Concessionario”)
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , PEC: , in persona di e legale rappresentante sig./dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante
, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente
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atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Concessionario”).
PREMESSO CHE:
a)L’Ente Parco dei Colli nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione del Concessionario per l’affidamento del servizio di “concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati per un periodo di n.36 mesi da effettuarsi presso la sede di Valmarina via Valmarina n.25
b) con Determina del Direttore Finanziario n°…. del…. il servizio è stato aggiudicato alla che ha offerto lo sconto del ….% sui prezzi massimi di vendita dei prodotti
offerti; d) il Concessionario è risultato aggiudicatario della concessione di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) il Concessionario dichiara che quanto risulta dal contratto e dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) il Concessionario ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
h) secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le scritture private in cui l’Ente Parco dei Colli è parte del contratto, devono essere sottoscritte mediante firma digitale, pena la nullità e che tale obbligo riguarda esclusivamente le scritture private relative all’affidamento di lavori, beni e servizi.
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta tecnica ancorché non materialmente allegata e l’offerta economica del Concessionario.
Articolo 2. Definizioni
Nell’ambito del contratto si intende per: Concedente: Ente Parco dei Colli di Bergamo Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati; Concessionario (Ditta assegnataria): l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’imprese risultato
aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
Articolo 3. Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione di distributori automatici da installare presso le seguenti sedi di Parco dei Colli di Bergamo:
Presso la sede di Valmarina xxx Xxxxxxxxx x. 00 Xxxxxxx il Concessionario dovrà installare e gestire:
TIPOLIGIA DISTRIBUTORE
n.1 Distributore automatico bevande calde
n.1 Distributore automatico bevande fredde e di alimenti preconfezionati
Per un totale complessivo di n.2 distributori automatici. Al presente contratto si applicano le disposizioni contenute nella parte III – Titolo I del D. Lgs50/2016 e per quanto in esse richiamato. Il rapporto giuridico intercorrente tra il “Concessionario” e l’Ente Parco dei Colli di Bergamo “Concedente”, si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione. Il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Ente Parco dei Colli di Bergamo a fornire le prestazioni nei termini indicati nel presente contratto, oltre che nel capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara, così come migliorate con l’offerta tecnica.
Articolo 4. Durata del contratto
La durata del contratto è di n.36 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto. Potrà essere prorogato nelle more del nuovo affidamento, su richiesta del Concedente, agli stessi patti e condizioni, per massimo n.6 mesi. Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a disinstallare e ritirare i distributori automatici, oltre a quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione.
Articolo 5. Corrispettivi
Per la concessione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici il Concessionario si impegna a:
a)versare annualmente all’Ente Parco dei Colli di Bergamo il canone determinato in misura fissa, pari a €1.440,00 pe n.2 distributori automatici di bevande calde o di bevande fredde o di alimenti preconfezionati regolarmente installato sul conto corrente di l’Ente Parco dei Colli di Bergamo dedicato n. n. 2006 - Banca BPM Filiale di Sorisole - ABI: 05034 – CAB: 53540 CIN J- IBAN:
IBAN: XX00X0000000000000000000000
b) ed applicare lo sconto offerto pari al …..% sui prezzi massimi di vendita dei prodotti offerti.
Il versamento dovrà essere effettuato in rate annuali anticipate: la prima rata dovrà essere versata entro n. 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, le successive entro la data di decorso di ogni annualità.
Il canone di concessione è da intendersi comprensivo del rimborso forfettario dei consumi legati all’utilizzo delle reti idrica ed elettrica messe a disposizione da l’Ente Parco dei Colli di Bergamo. Il canone che il Concessionario dovrà corrispondere ad l’Ente Parco dei Colli di Bergamo rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.
Articolo 6. Caratteristiche dei distributori automatici da installare
I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari (fatto salvo deroghe), oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche di l’Ente Parco dei Colli di Bergamo. I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del Concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.
I distributori automatici da installare dovranno essere in perfette condizioni, in modo tale da garantirne l’ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.
Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa. Si precisa che in nessun caso sarà consentito l’uso di gas combustibili.
Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge. Su ciascun distributore il Concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l’indirizzo per esteso ed il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 17:30 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.
Tutti i distributori automatici dovranno, inoltre: essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo; essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici); essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate; essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote; essere dotati di dispositivo per il resto oppure segnalare chiaramente, prima dell’acquisto del prodotto, l'eventuale impossibilità ad erogare il resto e /o l’eventuale indisponibilità del prodotto; essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l’utilizzo di dispositivo ricaricabile; essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete (e banconote, ove previsto) e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile; almeno uno per ogni sede dovrà essere dotato di sistema che consenta di ricaricare il dispositivo ricaricabile; I distributori di bevande calde oltre alle caratteristiche di cui sopra dovranno: funzionare esclusivamente utilizzando l’acqua erogata dagli allacciamenti predisposti dall’Ente Parco dei Colli di Bergamo; consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo); avere un’autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati da l’Ente Parco dei Colli di Bergamo.
[……] inserire migliorie proposte in sede di offerta.
Articolo 7. Requisiti igienico sanitari dei distributori automatici da installare
Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D. Lgs. 193/2007 e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; il Concessionario deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.
I distributori automatici di generi alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti: essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 327/1980; essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno e tali da garantire l’igienicità dei prodotti
distribuiti; avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello; avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; avere una adeguata attrezzatura che garantisca l’idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni e comunque avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande; essere collocati nelle dislocazioni di cui all’art. 3 e avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinamenti.
Articolo 8. Installazione dei distributori ed eventuali variazioni del numero e delle collocazioni
Tutti i distributori dovranno essere installati entro cinque giorni lavorativi dalla stipula del contratto; in caso contrario verranno applicate le penali di cui all’articolo 22 “Penali”. L’ente Parco dei Colli di Bergamo, compatibilmente con le disponibilità impiantistiche esistenti, fornirà l’energia elettrica e il rifornimento idrico sino al punto di allacciamento e l’eventuale assistenza tecnica necessaria per l’effettuazione, da parte del Concessionario, dell’installazione dei distributori automatici.
Il Concessionario dovrà installare i distributori automatici a regola d’arte, seguendo le norme vigenti in tema di sicurezza e le prescrizioni dell’ente Parco dei Colli di Bergamo;
Il numero e la collocazione dei distributori, come descritti nell’art. 3, è da considerarsi minimo e indicativo, potendo subire incrementi e/o decrementi in base alle mutate esigenze organizzative e funzionali delle sedi dell’Ente Parco dei Colli di Bergamo. L’ente Parco dei Colli di Bergamo avrà la facoltà di ordinare la sostituzione o rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento, qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danno o intralcio alla normale attività degli uffici/laboratori, per ragioni igienico-sanitarie, nel caso di evidenti deterioramenti o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali delle proprie sedi. In nessun caso è ammessa la rimozione o collocazione di distributori da parte del Concessionario senza la preventiva autorizzazione del Parco dei Colli di Bergamo.
Il Parco dei Colli di Bergamo, nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, potrà provvedere direttamente alla rimozione addebitando all’impresa tutti i relativi oneri (ad esempio: costi per la rimozione, trasporto, deposito, ecc.) e l’eventuale maggior danno.
Articolo 9. Tipologia di prodotti in somministrazione
Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge. Il Concessionario sarà tenuto ad accertarsi che i prodotti venduti tramite distributori automatici corrispondano ai requisiti e caratteristiche loro propri. I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l’ente Parco dei Colli di Bergamo, né aumenti di prezzo a carico dell’utenza. Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell’ente Parco dei Colli di Bergamo, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente capitolato o non incontrino il gradimento dell’utenza. In ogni caso sarà vietata la vendita di generi alimentari a contenuto alcolico.
Il Concessionario non potrà vendere nuovi prodotti rispetto a quelli presentati in sede di offerta non preventivamente autorizzati dall’ente Parco dei Colli di Bergamo, senza pretesa alcuna; a tal fine per tutta l’intera durata della concessione.
Per ogni variazione che il Concessionario intenderà apportare dei prodotti, dovrà fornire la lista dei prodotti sostitutivi che intenderà mettere in vendita, corredata dalle relative schede di prodotto (a titolo esemplificativo: marca, ingredienti, valori nutrizionali, peso, ecc.) e dai prezzi.
Articolo 10. Modalita’ di esecuzione del servizio
Il Concessionario si impegna a:
-eseguire il servizio conformemente a quanto disposto dal D.P.R. n. 327 del 26/3/1980 e all’Accordo
- ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. del 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome relativo a “Linee guida applicative del Regolamento n.852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” (Rep. N. 2470 del 9 febbraio 2006) e a tutta la normativa connessa con il servizio richiesto.
-erogare il servizio continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.
-rifornire i distributori automatici conformandosi alle esigenze e consumi degli utenti, in modo tale
- che siano costantemente disponibili tutte le tipologie di prodotti elencati nel capitolato nell’offerta tecnica, oltre a quanti altri il Concessionario chiederà di fornire, previa valutazione e autorizzazione alla vendita da parte Parco dei Colli di Bergamo.
-eseguire la manutenzione e il rifornimento dei distributori senza compromettere in alcun modo la pulizia e la funzionalità dei locali e degli spazi adiacenti ove gli stessi saranno in funzione.
-garantire, nel momento del rifornimento, la pulizia esterna ed interna del distributore automatico attraverso la rimozione di polvere, macchie, residui, ecc.
-rendere disponibile per la pulizia, tramite sollevamento dei distributori automatici dal suolo, l’area sottostante e adiacente agli stessi.
-mantenere i distributori in perfetto stato di funzionamento e pulizia.
-garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre n……. giorni lavorativi dalla segnalazione.
-provvedere al massimo entro e non oltre n……… giorni lavorativi dalla segnalazione, alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori, qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di cui al precedente paragrafo.
-provvedere al rifornimento entro e non oltre n…. giorno lavorativo, in caso di segnalazione di esaurimento di uno o più prodotti.
-predisporre, per ogni distributore installato e in modo facilmente consultabile da parte del Parco dei Colli di Bergamo, un registro nel quale annotare la data di esecuzione di ogni intervento di
pulizia, manutenzione e ricarica dei prodotti, per documentare l’avvenuto adempimento contrattuale.
-ad accedere ai locali che ospitano i distributori, solo negli orari da concordare con le singole sedi; L’ente Parco dei Colli di Bergamo e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.
In caso di inottemperanza agli impegni di cui sopra, troveranno applicazione le penali di cui all’articolo 22 “Penali”.
Articolo 11. Obblighi del Concessionario
Il Concessionario si sottopone ai seguenti obblighi, dei quali ha tenuto conto nel formulare l’offerta:
-osservare tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia igienico sanitaria (al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, in particolare alla disciplina dell’autocontrollo e sistema HACCP di cui al Regolamento CE 178/2002, al Regolamento CE 852/2004 e L.R. n.33/2009 della Lombardia);
-essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente applicando il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL; porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del
D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti e far loro utilizzare i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell’area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;
-sostenere tutti gli oneri relativi alla dotazione, trasporto ed installazione dei distributori automatici, all’organizzazione e gestione del personale dipendente, all’acquisto dei generi alimentari di consumo, alle imposte e tasse derivanti dall’assunzione del servizio, all’allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola d’arte e secondo le norme CEI - attenendosi alle istruzioni che verranno impartite dall’ente Parco dei Colli di Bergamo -, alle spese per movimentazione e sostituzione dei distributori automatici ed eventuali oneri di occupazione temporanea dei suoli;
-dotare il personale addetto al rifornimento e manutenzione dei distributori automatici, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento;
-rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l’erogazione del prodotto; -fornire all’ente Parco dei Colli di Bergamo l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore e potenza elettrica assorbita. L’elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche dei distributori automatici;
-rilasciare dichiarazione di regolare installazione dei distributori automatici, controfirmata dall’ente Parco dei Colli di Bergamo;
-sostituire o ritirare i prodotti per i quali l’ente Parco dei Colli di Bergamo non ne ritenga opportuna la distribuzione;
-evadere le richieste formulate dall’ente Parco dei Colli di Bergamo, di nuove installazioni, rimozioni e/o spostamenti dei distributori automatici, nel termine di cinque giorni lavorativi salvo diverse disposizioni concordate tra le parti;
-distribuire a tutti i richiedenti un dispositivo ricaricabile necessario per il funzionamento dei distributori, a fronte di un deposito cauzionale massimo di 3,00 Euro, da restituire alla riconsegna. Sostituire gratuitamente il dispositivo ricaricabile (con il trasferimento del credito residuo, tecnicamente possibile), qualora divenuto inutilizzabile per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all’utente utilizzatore; comunicare alle Autorità competenti, se previsto dalle vigenti disposizioni normative, l’installazione dei distributori automatici;
-collocare, in prossimità dei luoghi di installazione dei distributori automatici, idonei recipienti da adibire alla raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza del consumo dei prodotti in vendita, sostituendoli qualora diventino inidonei allo scopo.
-provvedere, su richiesta dell’ente Parco dei Colli di Bergamo, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati; -provvedere, al termine della concessione, a disinstallare e ritirare i distributori con propri
-mezzi e a proprie spese, fatta salva l’ipotesi in cui risultasse Concessionario nella gara successiva, se espletata. In caso contrario l’ente Parco dei Colli di Bergamo potrà procedere di sua iniziativa, addebitando i relativi oneri e l’eventuale maggior danno a carico del
Qualora il Concessionario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non espleti il servizio per l’intera durata del contratto, l’ente Parco dei Colli di Bergamo avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva di cui all’articolo 21 “Cauzione definitiva” del presente contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.
Articolo 12. Obblighi dell’ente Parco dei Colli di Bergamo
-si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento dei distributori, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e consente l’allacciamento dei distributori automatici agli impianti elettrico e idrico a spese e cura del Concessionario del servizio, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8.
Articolo 13. Reportistica e monitoraggio
Il Concessionario si impegna a trasmettere all’ente Parco dei Colli di Bergamo con cadenza annuale e su supporto informatico fruibile, un report delle vendite annuali. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:
-tipologia e modello della macchina; ubicazione; numero totale erogazioni effettuate; periodo di rilevazione dei dati.
Il resoconto dovrà pervenire, entro il termine del mese solare successivo a quello oggetto di rendicontazione, all’indirizzo pec Parco dei Colli di Xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx oppure ad altro indirizzo che verrà comunicato dal Concedente.
In caso di ritardo, l’ente Parco dei Colli di Bergamo applicherà le penali previste dall’articolo 22 “Penali”.
Articolo 14. Prezzi dei generi alimentari
Il Concessionario non potrà applicare prezzi di vendita al pubblico superiori ai seguenti prezzi massimi (al netto del ribasso offerto):
QUADRO RIASSUNTIVO DELL’OFFERTA | Prezzo massimi di vendita al pubblico in contanti | Prezzo massimo di vendita con dispositivo ricaricabile |
Tutte le tipologie di bevande calde | € … | € … |
Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia da 50 cl | € … | € … |
Bibite in lattina da almeno 33 cl | € … | € … |
Bibite e succhi di frutta in confezione da almeno 20 cl | € … | € … |
Snack dolci e snack salati in fascia di prezzo A (almen n.6 varietà di snack dolci e n.6 varietà di snack salati) | € … | € … |
Snack dolci e snack salati in fascia di prezzo B (almen n.2 varietà di snack dolci e n.2 varietà di snack salati) | € … | € … |
Snack dolci e snack salati in fascia di prezzo C (almen n.2 varietà di snack dolci e n.2 varietà di snack salati) | € … | € … |
Panini e/o tramezzini farciti sottovuoto | € … | € … |
Yogurt da bere | € … | € … |
Macedonia o frutta fresca (se offerta) | € … | € … |
Insalata preconfezionata pronta al consumo (se offerta) | € … | € … |
Acqua calda con bicchiere (se offerta) | € 0,10 | € 0,05 |
I prezzi massimi di vendita aggiudicati rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Si allega l’elenco dei prodotti destinati alla vendita, offerti in sede di gara, suddivisi nelle rispettive categorie (bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati) con indicazione dei rispettivi prezzi di vendita al pubblico.
Articolo 15. Oneri fiscali e spese contrattuali
Tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, nessuno escluso, inerenti e conseguenti all’esercizio dell’attività oggetto di concessione oltre che alla stipulazione del contratto, sono a carico del Concessionario.
Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, conseguentemente, al contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.
Articolo 16. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010, comunicando all’ente Parco dei Colli di Bergamo gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 L. 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Articolo 17. Subappalto
Il subappalto è consentito secondo quanto disciplinato all’art.174 del D.Lgs.50/2016.
Articolo 18. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
Il servizio in concessione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il Concessionario sarà responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione del servizio, obbligandosi ad osservare e a far osservare dal proprio personale le prescrizioni ricevute; dovrà scrupolosamente ottemperare agli obblighi prescritti dall'art. 105 co. 17 del D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. del 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. e alle norme e prescrizioni contenute nel Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) redatto dal Concedente ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
In particolare il Concessionario dovrà mettere in atto le misure di prevenzione e protezione previste nel DUVRI al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze derivanti dall’esecuzione delle attività previste nel presente contratto.
Il Concessionario è tenuto alla più scrupolosa osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele per assicurare una buona e sempre efficiente protezione alle persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti i cartelli indicatori le segnalazioni antinfortunistiche, ecc. ovunque necessari.
Non potrà impiegare personale non qualificato o opportunamente formato provvedendo a sostituire i dipendenti che, a giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto, risultassero non idonei. Il Concessionario, sarà in tutti i casi, responsabile dei danni che siano comunque cagionati dal suo personale.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi del Parco dei Colli di Bergamo costituirà parte integrante del contratto.
Articolo 19. Esonero di responsabilita’ del Parco dei Colli di Bergamo
Il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti e dai distributori automatici e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Parco dei Colli di Bergamo sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, da terzi danneggiati.
Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Parco dei Colli di Bergamo del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
Il Concessionario non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuti a sospensione della erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche dal Parco dei Colli di Bergamo o per altro motivo. Il Parco dei Colli di Bergamo è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o da vandalismo.
Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose causati dall’utilizzo e/o da guasti delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, scasso, furto oppure dei danni causati alle persone dall’uso di prodotti alterati (ad esempio: intossicazioni alimentari); in tali ipotesi il Concessionario sarà altresì responsabile del
deterioramento dei locali che si verificasse nel corso del contratto, qualora non provi che si sia verificato da caso fortuito o forza maggiore.
Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora i generi alimentari conservati nei distributori automatici deperiscano a causa dello scarso consumo o di qualsiasi altro evento (ad esempio: guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.). Il Parco dei Colli di Bergamo è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni o mancanze che si dovessero riscontrare relativamente ad attrezzature e merci di proprietà del Concessionario. Il Parco dei Colli di Bergamo non sarà in alcun modo depositaria né responsabile dei beni utilizzati dal Concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio, rimanendo la custodia e la conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario medesimo.
Articolo 20. Copertura assicurativa
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto di il Parco dei Colli di Bergamo e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. …….. della …….. - agenzia di , per
Un importo pari a € ……………………… per sinistro, a copertura dei rischi da somministrazione di cibi o bevande oltre che per qualsiasi danno o incidente, che il Concessionario o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o al Parco dei Colli di Bergamo sia direttamente che indirettamente, sia per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causate.
Il Parco dei Colli di Bergamo si riserva di chiedere al Concessionario, in qualunque momento, copia delle attestazioni di avvenuto pagamento del premio di polizza, qualora le scadenze siano inferiori al periodo di durata della presente concessione.
Il Parco dei Colli di Bergamo si riserverà, inoltre, di chiedere l’adeguamento della copertura assicurativa sopra citata, qualora ritenuto necessario per l’adeguata copertura dei rischi.
Articolo 21. Cauzione definitiva
Con la stipula del contratto, il Concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore del Parco dei Colli di Bergamo di importo pari al 10% del valore stimato contrattuale, pari a €
, ( / ) con polizza fideiussoria n. con la via in data La cauzione
deve essere vincolata per tutta la durata del suddetto contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Parco dei Colli di Bergamo, fermo restando quanto previsto nell’art….“Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Parco dei Colli di Bergamo verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Parco dei Colli di Bergamo.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Parco dei Colli di Bergamo.
In caso di sospensione, cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, recesso, fallimento, liquidazione ed altre casistiche, il Parco dei Colli di Bergamo avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del maggior danno.
Articolo 22. Penali
Il Parco dei Colli di Bergamo, nel caso emergano disservizi la cui responsabilità sia imputabile al Concessionario, applicherà le penali di seguito indicate per tutta la durata della concessione; l’applicazione delle penali non escluderà il diritto del Parco dei Colli di Bergamo a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel capitolato, il Parco dei Colli di Bergamo applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato della concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso.
Il Parco dei Colli di Bergamo applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato della concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, rispetto al termine disciplinato nel capitolato, per la rimozione di ogni singolo distributore automatico.
c) In caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato all’art. 7 del capitolato o nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), il Parco dei Colli di Bergamo applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato della concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato all’art.7 del capitolato o nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), il Parco dei Colli di Bergamo
applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato della concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito.
Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, il Parco dei Colli di Bergamo applicherà le seguenti penali: € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione da parte di Il Parco dei Colli di Bergamo
€ 50,00 per ogni prodotto autorizzato dal Parco dei Colli di Bergamo di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal Concessionario;€ 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente.
Si specifica che solo per le ipotesi e), f), g) del presente articolo: qualora il Concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative. Il Parco dei Colli di Bergamo applicherà una ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine. Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, il Parco dei Colli di Bergamo applicherà una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% dell’intero canone netto contrattuale, commisurata in funzione della gravità dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio da parte di il Parco dei Colli di Bergamo avrà facoltà di richiedere al Concessionario la corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dalla vigente normativa, aumentata a titolo di penale di una percentuale pari al 3% dell’importo dovuto, per mancato, parziale o ritardato pagamento del canone secondo le modalità, tempi ed importi contrattualmente previsti.
Il Parco dei Colli di Bergamo trasmetterà al Concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del Concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate.
In caso di contraffazione o sanzioni che dovessero essere poste a carico del Parco dei Colli di Bergamo per inadempienze o comunque per responsabilità del Concessionario, questi dovrà provvedere all’immediato e totale rimborso a favore del Parco dei Colli di Bergamo
Si ribadisce che in tutti i casi sarà sempre fatto salvo il diritto del Parco dei Colli di Bergamo
al risarcimento del maggior danno eventualmente subito; le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dal Concessionario, saranno fatturati al Concessionario. Ad ulteriore precisazione di quanto disciplinato nel presente articolo, si specifica che per giornata lavorativa sono da intendersi tutte le giornate della settimana escluse sabato, domenica e festivi.
Articolo 23. Rappresentante del Concessionario e Direttore dell’esecuzione del contratto
Con la stipula del presente atto il Concessionario individua …………………….nato a……. il…., in qualità di ………, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario, quale responsabile del servizio e referente nei confronti del Parco dei Colli di Bergamo
I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico
numero di fax indirizzo e-mail:
indirizzo PEC:
Il Direttore per l’esecuzione del contratto del Parco dei Colli di Bergamo è
Articolo 24. Vigilanza e controlli
Il Parco dei Colli di Bergamo avrà la facoltà di fare effettuare alle autorità sanitarie competenti, controlli qualitativi e quantitativi dei generi alimentari presenti nei distributori automatici, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di fiducia, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche proprie o previste per legge, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione.
In caso di contestazione sulla qualità dei generi alimentari, varrà il giudizio inappellabile fornito dal laboratorio o dalle autorità sanitarie competenti.
I generi alimentari eventualmente non idonei dovranno essere immediatamente sostituiti, con spese a carico del Concessionario.
In ogni caso il Concessionario sarà responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti, anche se questi ultimi preventivamente autorizzati dal Parco dei Colli di Bergamo
Al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie e lo stato di manutenzione e funzionamento dei distributori automatici, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà effettuare, senza preavviso e alla presenza del personale incaricato dal Concessionario, una verifica dell’interno dei distributori automatici.
I controlli da parte del Direttore di esecuzione del contratto potranno estendersi a: verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
sicurezza dei dipendenti del Concessionario in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro rispetto di tutte le norme previste dal presente contratto.
Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità, queste ultime verranno considerate quali inadempienze alle condizioni contrattuali.
Articolo 25. Risoluzione
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, il Parco dei Colli di Bergamo potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile e previa comunicazione al Concessionario tramite Posta Elettronica Certificata, nel caso di mancato adempimento alle prestazioni contrattuali.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile, del Parco dei Colli di Bergamo potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
-reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Concessionario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
-qualora il Concessionario abbia accumulato, in corso d’anno, penali per un importo pari o superiore a ;
-nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
-violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti; mancata totale o parziale copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di concessione di cui alle premesse;
-mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di cui all’articolo
…….“Cauzione definitiva”;
-qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
Articolo 26. Scorrimento graduatoria di gara e oneri della parte inadempiente
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Parco dei Colli di Bergamo il diritto di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Parco dei Colli di Bergamo anche mediante escussione della cauzione definitiva versata, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Articolo 27. Recesso
Il Parco dei Colli di Bergamo ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con Posta Elettronica Certificata. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: -qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
-qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento delle concessioni pubbliche e, comunque, quelli previsti dalla documentazione di gara;
-qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Parco dei Colli di Bergamo
In caso di recesso del Parco dei Colli di Bergamo, il Concessionario ha diritto al rimborso pro quota dei canoni di concessione anticipati, purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
Articolo 28. Sospensione, cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, fallimento, liquidazione ed altre casistiche
Il Parco dei Colli di Bergamo avrà facoltà di chiedere la sospensione del servizio ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi di cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si farà riferimento all’art.176 del D.Lgs.50/2016. Qualora il Parco dei Colli di Bergamo si avvalga del diritto di recesso, si farà riferimento all’art.109 del D.Lgs.50/2016 per quanto compatibile. Per tutte le fattispecie indicate all’art.110, comma 1 del D.Lgs.50/2016 si farà riferimento alla disciplina contenuta nel medesimo articolo.
Articolo 29. Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al precedente comma, del Parco dei Colli di Bergamo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 30. Variazione della ragione sociale
Il Concessionario dovrà comunicare a del Parco dei Colli di Bergamo qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il Parco dei Colli di Bergamo si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto da parte del nuovo Concessionario, costituito in seguito alle variazioni intervenute, o di risolverlo senza che possano essere eccepiti inadempimenti alcuni.
Articolo 31. Accettazione clausole vessatorie
Il Concessionario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice Civile.
Articolo 32. Definizione delle controversie - Foro competente
Le parti si impegnano ad esperire ogni utile tentativo volto alla definizione di eventuali controversie dovessero insorgere durante la vigenza del contratto ai fini della corretta esecuzione dello stesso. Nel caso di perdurante disaccordo tra le parti si dà atto che verrà attivato l’istituto dell’accordo bonario in quanto compatibile con il presente atto, come regolato dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Concessionario e del Parco dei Colli di Bergamo è inderogabilmente devoluta al Foro di Bergamo.
Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, l'esecuzione di quest’ultimo; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 33. Trattamento dei dati
In relazione alla raccolta e trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni utili ai fini dell’esecuzione del contratto e per finalità legate al monitoraggio dei consumi, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Le parti dichiarano altresì che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti degli interessati.
Le parti, fin da ora, dichiarano che conformeranno la raccolta e trattamento dei dati personali alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, oltre che alle disposizioni applicative che saranno adottate da del Parco dei Colli di Bergamo in esecuzione del richiamato Regolamento UE.
Articolo 34. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
Il Concessionario ha sottoscritto il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. Lombardia n. 1299 del 30 gennaio 2014 e si impegna ad osservarlo ed a farlo osservare a tutti i subcontraenti; a tale fine, si impegna ad inserire la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al suddetto patto, nei contratti stipulati con i propri subcontraenti.
Articolo 35. Codice di comportamento
Il Concessionario ha dichiarato di non aver concluso ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs.
n. 165/2001 “Contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltanti nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
Il Concessionario dichiara di rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165” così come recepiti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Parco dei Colli di Bergamo approvato con Decreto Direttore Generale n. 299 del 19.6.2014.
Articolo 36. Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, approvandole singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante la forma scritta; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dell’atto nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso), non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alle parti, che si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza, esso non viene sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto le
previsioni del presente atto prevalgono su quelle di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
per L’ente Parco dei Colli di Bergamo Il Direttore Finanziario
per
Il Legale Rappresentante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa