CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
La Regione Abruzzo, con sede in L’Aquila, Via Xxxxxxxx Xx Xxxxx n. 6, codice fiscale 80003170661 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), rappresentata dal Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Entrate della Giunta Regionale d’Abruzzo
E
L’Agenzia delle Entrate, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 000, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia” o, o, congiuntamente alla Regione, “le Parti”), rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale dell’Abruzzo, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, conferita con atto prot. n. 148792 del 1° aprile 2020
PREMESSO
a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca “L’istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
b) l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
c) l’articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all’Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”;
e) l’articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
f) nelle more della definizione del presente testo convenzionale, l’Agenzia delle Entrate ha continuato ad assicurare in soluzione di continuità tutte le attività ed i servizi declinati nell’ultima Convenzione stipulata tra le Parti, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni pro-tempore vigenti;
g) la legge regionale 30 aprile 2009 n. 6 che, all’articolo 7, detta la disciplina in materia di IRAP;
h) con delibera n. 950 del 30 dicembre 2021, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF;
i) l’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l’istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
j) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
k) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
l) con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento;
m) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;
n) la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013) che all’articolo 5, primo comma, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 che “ le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall’Agenzia delle Entrate, sono riversate direttamente presso la Tesoreria
regionale”, e al quarto comma che “Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate”;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) “IRAP”, l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) “addizionale”, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
c) “imposte”, l’IRAP e l’addizionale;
d) “modello F24”, il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
e) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
f) “Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
g) CAD”, il Codice dell’Amministrazione digitale, contenuto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
h) “ruoli”, i ruoli di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 30 aprile 2009 n. 6. In particolare, le attività
di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
2. L’Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull’intero territorio nazionale:
a) l’assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
c) l’accertamento dell’imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
e) l’esercizio delle attività di autotutela;
f) la riscossione spontanea e coattiva;
g) l’esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall’Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.
ARTICOLO 3
Criteri generali per la gestione delle imposte
1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell’ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.
ARTICOLO 4
Commissione paritetica
1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione,
tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
a) livelli di assistenza ai contribuenti;
b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela;
h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia della Regione di concerto con il Direttore Regionale per l’Abruzzo.
Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.
ARTICOLO 5
Assistenza ai contribuenti
1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
ARTICOLO 6
Liquidazione delle imposte
1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.
ARTICOLO 7
Controlli sostanziali
1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli
accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.
ARTICOLO 8
Contenzioso
1. L’Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il ricorso e l’eventuale proposta di mediazione sono presentati all’ufficio dell’Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all’ufficio dell’Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell’Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall’articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) della presente convenzione, al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
5. Le spese di giudizio previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all’importo dei tributi in contestazione.
ARTICOLO 9
Riscossione
1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo
n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, individuate sulla base dei codici tributo descritti nell’allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Abruzzo (IBAN: XX00X0000000000000000000000 presso la BPER). L’eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della modifica stessa., all’Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di Gestione, mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi”.
3. Gli uffici dell’Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all’ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l’Agenzia provvede all’esame delle comunicazioni di inesigibilità.
ARTICOLO 10
Rimborsi
1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l’onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da
compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
ARTICOLO 11
Servizi informativi
1. La Regione s’impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. L’Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L’Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell’allegato 1.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell’Agenzia.
5. L’Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.
ARTICOLO 12
Rimborso spese
1. Per i servizi resi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia:
✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
✓ € 0,50, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;
b) per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
✓ € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
✓ € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
✓ € 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.
Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese di cui al comma 1; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell’Agenzia.
4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
5. Relativamente alle attività di cui all’articolo 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
6. Per ogni parere reso ai sensi dell’articolo 5, comma 4, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 250,00.
7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell’IVA.
ARTICOLO 13
Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese
1. L’Agenzia trasmette alla Regione all’indirizzo PEC: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx le note di addebito per il rimborso spese di cui all’articolo 12, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
1) i mesi di maggio e ottobre, con l’indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l’annualità precedente per le attività di cui all’articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
2) il mese di febbraio, con l’indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all’articolo 12, commi da 1 a 61 svolte nell’anno precedente.
2. Gli importi delle note di addebito trasmesse, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall’Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell’IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni all’emissione delle note di addebito indicate al medesimo comma 1.
3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell’Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest’ultima provvede ad informare dell’avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale
1 Per la PA di Bolzano e la Regione Sardegna, qualora le stesse non intendano avvalersi dell’attività di interpello, in luogo del comma 6 deve essere previsto “comma 5”.
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima nota di addebito utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle note di addebito successive.
ARTICOLO 14
Inadempienze contrattuali
1. L’Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all’Agenzia, con le modalità di cui all’articolo 47 del CAD, l’immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l’Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l’inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all’articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e dal Regolamento e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l’Agenzia di revocare l’autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.
ARTICOLO 15
Archivi
1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è altresì titolare del trattamento dei dati e delle informazioni ad esse relativi, come meglio precisato al successivo articolo 16.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall’Agenzia tramite il sistema di comunicazione tra l’Amministrazione finanziaria centrale e le Regioni, con le modalità e le cautele previste dal Regolamento e dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
3. L’Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute nell’allegato alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.
ARTICOLO 16
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento e dal Codice nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare le Parti si impegnano:
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell’esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento;
- a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l’esecuzione della convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
5. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla convenzione, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione.
7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
- per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per la Regione Abruzzo, il dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, il cui dato di contatto è: xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
ARTICOLO 17
Tutela della riservatezza
1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione della convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
ARTICOLO 18
Modifiche della convenzione
1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi
2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l’Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all’esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell’Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.
ARTICOLO 19
Competenza sulle controversie
1. Le controversie inerenti alla formazione, conclusione ed esecuzione, della presente convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo.
ARTICOLO 20
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione può chiedere, con propria comunicazione, di prolungarne l’efficacia per un ulteriore anno.
ARTICOLO 21
Allegato
1. La narrativa in premessa e l’allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Lì,
per la Regione Abruzzo per l’Agenzia
Il Dirigente del Servizio Entrate Il Direttore Regionale per l’Abruzzo Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente Firmato digitalmente