All. sub A) DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO SANT’ANDREA
All. sub A) DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO SANT’XXXXXX
TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente atto disciplina, a seguito di gara, il rapporto tra il Comune di Trieste e l’impresa
- in seguito indifferentemente denominata Concessionario - per la gestione del Parcheggio Sant’Xxxxxx con affidamento in Concessione delle seguenti attività:
• la gestione amministrativo-economica viene svolta nell’immobile concesso in uso, denominato Parcheggio “Sant’Xxxxxx”;
• attività di esazione e controllo del comparto pubblico a rotazione - sviluppato su due piani seminterrati;
• attività di pulizia del comparto a rotazione, per complessivi posti auto pubblici n. 602;
• attività di pulizia del comparto privato (patrimonio disponibile), costituito da posti auto n. 258 (di cui n. 41 venduti a terzi);
• attività relativa alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria necessaria alla conservazione dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature, anche informatizzate, finalizzati alla corretta funzionalità del Parcheggio con esclusione, quindi, di interventi edili ed impiantistici di rilevante entità, di volta in volta valutati dall’Amministrazione ;
• attività di vigilanza e custodia interna dell’immobile;
Art. 2 - Caratteristiche giuridiche e tecniche del Parcheggio
Trattasi di immobile acquisito al patrimonio del Comune di Trieste, con contratto Rep. n. 51396 dd 30.10.1998, in conformità alla D.C. n. 87 dd 21.9.98, conseguentemente alla risoluzione consensuale dei rapporti tra il Comune e la Segepark
S.p.a. in ordine al diritto di superficie sull’area urbana sita nel complesso denominato “ex Fabbrica Macchine - Sant’Xxxxxx” per la realizzazione del parcheggio pubblico di interscambio, realizzato nell’ambito del Programma Urbano dei Parcheggi, di cui all’art. 6 della L. 24.3.1989, n. 122.
L’immobile, destinato a parcheggio, è stato realizzato dalla Società Segepark S.p.a., sulla p.c. superficiaria 7037 - fabbricato e corte - censita nel c.t. 2° della P.T. 65115, a peso della p.c. fondiaria 6026/12 - censita nel c.t. 3° della P.T. 64868 del C.C. di Trieste.
La proprietà del Comune di Trieste, a seguito del frazionamento della particella superficiaria, è tavolarmente costituita dalle unità condominiali indicate nel decreto tavolare sub. GN 11102 dd 18.11.98, dalle relative quote p.i. della p.c. superficiaria 7037 - fabbricato e corte - e della fondiaria 6026/12.
Viene fatto constare che la parte a rotazione del Parcheggio, è destinata a sopperire alle esigenze dell’utenza - stimata in circa 600 posti - del Polo Natatorio, come ampiamente motivato nel provvedimento di acquisto sopra citato.
L’immobile è composto da due corpi di fabbrica, pari complessivi mq 21.682, posti su due livelli, il cui accesso veicolare avviene dalla via Carli, mentre quello pedonale dalla via Locchi.
Uno dei due corpi di fabbrica, posto su due livelli collegati da due rampe interne, è adibito a parcheggio privato, nel mentre l’altro, sempre posto su due livelli servito da due accessi veicolari indipendenti, è destinato a parcheggio pubblico; i due corpi di fabbrica sono collegati fra loro da una zona intermedia usata per servizi (wc, scale, uffici).
Il pavimento dei parcheggi è stato realizzato in battuto di cemento lisciato, le strutture in elevazione sono in cemento armato ed i solai sono costituiti parte da elementi prefabbricati in cemento precompresso e parte sono stati gettati in opera: le forature perimetrali sono protette da griglie lamellari metalliche fisse, mentre le forature del parcheggio pubblico, sia sul cavedio che sulla via Locchi, sono a luce libera, inoltre quelle sulla via Locchi ricevono aerazione direttamente dall’esterno tramite dei pozzi di luce protetti da griglie tipo “Orsogrill”.
I Parcheggi sono dotati di impianto elettrico, di illuminazione di emergenza, impianto antincendio, opportuna segnaletica e uscite di sicurezza, inoltre, il parcheggio pubblico è dotato di due telecamere per il controllo dell’entrata/uscita.
La zona centrale di collegamento fra i due parcheggi, destinata a servizi, è posta su tre livelli e comprende le scale, i vani ascensore, i servizi igienici, gli spogliatoi, nonché l’ufficio cassa e la Direzione.
I pavimenti sono rivestiti con mattonelle tipo”clinker”, le pareti sono tinteggiate, il soffitto è ribassato con doghe di ferro traforato, i serramenti sono in alluminio elettrocorolato e “vetrom”, mentre le porte dei vani sono in tamburato con cassa di alluminio. I bagni sono dotati di servizi igienici e hanno le pareti piastrellate. i pianerottoli e le scale sono pavimentati in segato di marmo grigio.
La copertura del complesso è a “tetto piano” in corrispondenza alla parte di parcheggio riservato al settore privato, mentre la copertura in corrispondenza al parcheggio a rotazione è costituito dal suolo del campo di calcio sopra realizzato. A quota copertura, in corrispondenza delle uscite di sicurezza lato via Locchi, vi è un terrapieno originariamente sistemato a verde, attualmente incolto, ed una fascia rettangolare in griglie per l’aerazione del sottostante parcheggio pubblico.
Si dà atto che su tale area insiste un campo di calcio, denominato campo di calcio di “San Xxxx”, gestito dal Servizio Attività Sportive del Comune, tramite concessione alla Società Sportiva Sant’Xxxxxx.
Il gestore è sin d’ora autorizzato ad accedervi per problematiche inerenti alla manutenzione del parcheggio, previo concorde accordo con il gestore del campo.
Art. 3 - Spazi e locali concessi
Sono oggetto della concessione tutti gli spazi ed i locali situati nell’immobile con gli arredi, gli impianti e le attrezzature, anche informatiche, destinati all’esercizio del Parcheggio.
Art. 4 - Contenuti della gestione
La gestione del Parcheggio in questione si specifica nell’espletamento delle seguenti attività:
• Gestione amministrativo - economica:
la gestione del Parcheggio, nel suo complesso, è finalizzata all’ottimizzazione dell’utilizzo della struttura secondo il criterio della massima fruibilità da parte dell’utenza.
Tale gestione comprende l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di autonome iniziative, dirette a promuovere il conseguimento del massimo rendimento.
Il Concessionario dovrà rendere disponibili almeno 300 posti auto del comparto pubblico a rotazione durante il quotidiano utilizzo del Polo Natatorio, di cui il parcheggio costituisce pertinenza urbanistica, e dovrà rendere disponibile tutti i 602 posti auto del medesimo comparto nel caso di manifestazioni sportive del Polo Natatorio. Tutti i 602 posti auto del comparto pubblico a rotazione potranno essere inoltre utilizzati per eventi straordinari, se non impegnati per le manifestazioni sportive del Polo Natatorio, a disposizione della cittadinanza e dei soggetti interessati all’evento stesso.
• Attività di Esazione e Controllo:
Le prestazioni inerenti al servizio di esazione e controllo avverranno secondo le seguenti modalità:
• Il Parcheggio deve funzionare per 7 giorni la settimana (dal lunedì alla domenica compresa) per complessive 24 ore giornaliere.
• Il presente contratto sancisce che durante l’orario minimo di 16 ore giornaliere, stabilito dalle ore 7 alle ore 23, il Parcheggio dovrà sempre essere presieduto da personale del Concessionario.
• L’accesso al parcheggio durante le ore notturne (dalle 23 alle 7) e nei giorni festivi sarà reso accessibile mediante sistemi automatici.
Gli operatori espleteranno le funzioni di addetti alle casse, biglietteria, ecc. opereranno le sostituzioni ed il ripristino di materiali diversi di consumo (biglietti parcheggio, carta a nastri per stampanti, rotoli ed inchiostro per registratori di cassa, materiali di cancelleria, ecc.) sul parco macchine affidato al Concessionario stesso.
Il Concessionario sarà ritenuto responsabile per il buon uso delle apparecchiature di esazione e controllo che, per sommi capi, vengono di seguito indicate:
⇒ - n. 1 fax
⇒ - n. 2 registratori di cassa
⇒ - n. 2 casse per convalida biglietti, tessere, incassi, emissione abbonamenti ecc.
⇒ - n. 2 desplaies per visualizzare importi
⇒ - n. 2 tastiere alfanumeriche ermetiche
⇒ - n. 1 console citofonica dotata di tastiera per le comunicazioni con i vari punti del Parcheggio collegati
⇒ - n. 1 concentratore di parcheggio costituito da:
n. 1 monitor
n. 1 tastiera
n. 1 Personal Computer
⇒ - n. 1 unità di monitoraggio stato di occupazione composto da:
n. 1 Personal Computer
n. 1 tastiera professionale
n. 1 monitor
⇒ - n. 4 xxxxx automatici di entrata e uscita
⇒ - n. 1 stampante ad aghi
⇒ - impianto di video sorveglianza composto da:
n. 2 monitors in bianco e nero da 12”
n. 10 telecamere in bianco e nero supportate da staffe di cui due brandeggiabili selettori, time generatore e meccanismi di comando delle telecamere.
Si dà atto che i sorgenti originari del sistema informatico sono di proprietà della Tecnost
S.p.a. alla quale l’Appaltatore, principalmente dovrà rivolgersi per qualsiasi adeguamento necessario a garantire il buon funzionamento tecnico/informatico del Parcheggio stesso.
Il personale in forza del Concessionario sarà di supporto agli utenti per la risoluzione di tutte le eventuali problematiche che il funzionamento di un Parcheggio comporta, attivandosi per eventuali sostituzioni e per contattare, in caso di necessità, eventuali fornitori già conosciuti nell’ambito dell’Amministrazione e dalla stessa indicati per problemi ai vari impianti, ecc.
Il Concessionario curerà inoltre il ricambio e l’approvvigionamento dei suddetti materiali di consumo in relazione al parco macchine nonché presso i servizi igienici (come asciugamani carta, sacchetti, sapone, carta igienica, ecc.) predisponendo che il fornitore operi fatturazione diretta al Concessionario stesso.
Il personale designato dal Concessionario usufruirà all’interno del Parcheggio di locali spogliatoio a loro esclusivo uso e della cui custodia e buon utilizzo saranno ritenuti responsabili
Nell’espletamento di tale incarico, il Concessionario garantirà la supervisione del personale addetto al Parcheggio mediante persona designata e che fungerà anche da interfaccia operativo e tecnico nei confronti dell’Amministrazione nonché di responsabile del coordinamento e della gestione del Parcheggio.
• Attività di pulizia del comparto pubblico a rotazione (n. 602 p.a.)
Tale prestazione si intende fornita con mezzi e materiali di consumo forniti dal Concessionario:
Pulizia con frequenza settimanale della palazzina servizi che dovrà comprendere:
⇒ - spolveratura mobili e macchine d’ufficio
⇒ - vuotatura cestini - posaceneri
⇒ - lavaggio e disinfestazione dei servizi igienici
⇒ - spazzatura e lavaggio dei pavimenti uffici, scale, ascensori, corridoi.
Pulizia con frequenza mensile della palazzina servizi e del Parcheggio - comparto a rotazione - che dovrà comprendere:
⇒ - spazzatura e lavaggio aree parcheggiabili
⇒ - lavaggio vetri e infissi della palazzina servizi
⇒ - spazzatura e lavaggio passaggi esterni (veicolari e pedonali).
Attività di pulizia del comparto privato (n. 258 p.a. di cui n. 41 venduti a terzi)
L’ espletamento di tale incarico prevede le seguenti prestazioni:
⇒ spazzatura e lavaggio, con frequenza mensile, delle aree parcheggiabili (circa 6.600 mq. totali divisi su due livelli e collegati da una rampa di salita e una di discesa);
⇒ spazzatura e lavaggio, con frequenza mensile, dei passaggi esterni, veicolari e pedonali, scale di sicurezza, etc.
Tali prestazioni si intendono fornite con mezzi e materiali di consumo forniti dal Concessionario.
• Attività relativa alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria correlati all’utilizzo dell’immobile nonché alla conservazione degli impianti ed attrezzature, anche informatiche, finalizzati alla corretta funzionalità del Parcheggio con esclusione, quindi, di interventi edili ed impiantistici di rilevante entità, di volta in volta valutati dall’Amministrazione Comunale.
• Attività di vigilanza e custodia interna
Il Concessionario dovrà garantire, espletando una costante vigilanza mediante sistemi di custodia interna, il buon andamento del Parcheggio sia nelle ore di funzionamento del Parcheggio sia nelle ore notturne e risolvere tutte le problematiche che dovessero insorgere al riguardo.
Art. 5 - Obblighi del Concessionario
E’ obbligo del Concessionario svolgere tutte le attività di cui al precedente articolo 4), secondo le specifiche recate dalla seconda parte del presente contratto ai Xxxxxx XX e III, assicurando, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi, l’erogazione delle prestazioni specificate nel contratto stesso.
Il Concessionario dovrà adottare un nuovo listino prezzi che tenga conto delle particolari esigenze degli utilizzatori, prevedendo, tra l’altro, delle tariffe promozionali e/o prezzi agevolati da applicare agli utenti dell’adiacente Piscina o a categorie di persone e/o imprese
e società che – mediante pacchetti economici – intendano usufruire del Parcheggio in numero elevato di adesioni.
Il Concessionario è obbligato a subentrare in tutti i rapporti esistenti in ordine all’utilizzo del Parcheggio, mantenendo prezzi e condizioni precedentemente stabiliti sino alla scadenza dei singoli accordi.
I rinnovi verranno effettuati alle condizioni ed in base al listino prezzi che verrà istituito dal Concessionario.
Per memoria, si indicano qui di seguito i soggetti con i quali sono stati raggiunti degli accordi economici, attualmente in vigore:
utilizzo posti macchina da parte di dipendenti comunali;
utilizzo posti macchina da parte della 19° Legione della Guardia di Finanza; utilizzo posti macchina da parte della RSU della Fincantieri Spa;
utilizzo posti macchina da parte dell’ AC.E.GA.S. Spa; utilizzo posti macchina da parte della San Giusto Sea Center; utilizzo posti macchina da parte del Xxxxx Triestino;
utilizzo posti macchina da parte della Pallacanestro di Trieste;
utilizzo posti macchina utilizzo posti macchina da parte della XX.XX. CAR; in via occasionale da parte dell’Associazione Internazionale di Polizia;
in via occasionale da parte del Xxxxx Xxxxxxxxx e dell’Associazione Culturale-Sportiva La Bavisela.
Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere i rapporti esistenti – sino alla naturale scadenza degli Appalti in essere - con le seguenti ditte, già conosciute dall’Amministrazione, fornitrici dei seguenti servizi:
AC.E.GA.S Spa - gestione utenze (energia elettrica, acqua ed eventuali) R.I.M.A.C.O S.n.c. - gestione elevatori;
Adria Impianti - luci emergenza;
Stabilimento Triestino di Sorveglianza - sorveglianza notturna; TECNOST Spa - sistema informatico;
FE Friuli Estintori S.r.l. di Cervignano (UD) - sistema antincendio;
La Tecnica Snc - riparazione guasti ad apparecchiature informatiche, registratori di cassa, fax, ricambi;
Automazioni e Sicurezza S.n.c. – riparazioni guasti tecnici – sistema magnetico; Xxxxx Xxxxxx – ricambi e problematiche di origine elettrica;
Alla scadenza dei singoli Appalti in essere, previa comunicazione al Comune, il Concessionario dovrà rivolgersi a fornitori, da lui scelti, corrispondendo direttamente gli importi relativi.
Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e ogni qualvolta si rendesse necessario, alla tinteggiatura dei locali di cui all’art. 3, onde renderli decorosi i igienicamente idonei all’uso previsto.
Egli dovrà pure provvedere alla ripartizione di quelle spese di gestione inerenti al comparto privato e richiederne il rimborso ai singoli privati a fine esercizio.
Il Concessionario, dovrà corrispondere direttamente all’ente fornitore- senza possibilità di richiederne il rimborso al comune – gli importi per i consumi, i noli dei contatori e qualsiasi altro onere di gestione che dovesse rendersi necessario.
Nelle more della vendita dei rimanenti 217 posti del comparto privato, questi potranno essere concessi e, solo questi, anche con abbonamenti annuali, mensili o settimanali.
Il Concessionario si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire a seguito di lavori e/o situazioni di qualsiasi genere (x.xx.: lavori edili e simili, disinfestazioni, spostamenti e traslochi ecc.) che avessero ad effettuarsi e/o verificarsi nei locali ed accessori di cui al precedente art. 3, che rendessero più gravoso e oneroso l’adempimento alle prestazioni prescritte, che vanno in ogni caso soddisfatte.
Art. 6 - Oneri a carico del Concessionario
Sono a carico del Concessionario gli oneri per:
1. ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione dell’impianto e all’organizzazione delle attività;
2. consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, telefono, vigilanza e tassa rifiuti. Il Concessionario dovrà intestarsi le relative utenze.
3. manutenzioni ordinarie, correlati all’utilizzo e funzionalità dell’immobile e degli impianti ed attrezzature, da effettuarsi con personale qualificato o imprese specializzate;
4. l’acquisizione ed il periodico rinnovo di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l’apertura dell’impianto e l’esercizio delle attività che vi si svolgono;
5. ogni altro onere e spesa connessi alla gestione della struttura che non siano espressamente assunti dal Comune.
Il Concessionario sarà inoltre tenuto all’osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle eventuali prescrizioni da parte del Comune che si dovessero rendere necessarie per un buon funzionamento dell’impianto e un’elevata qualità dei servizi.
Ove il Concessionario non provvedesse nei termini prescritti, il Comune, tramite il proprio Servizio Tecnico, provvederà d’ufficio e la spesa verrà addebitata al concessionario stesso.
Art. 7 - Apertura al pubblico
Il Concessionario dovrà assicurare l’apertura al pubblico nell’orario stabilito dalle ore 00 alle ore 24, per 7 giorni alla settimana. Il medesimo orario dovrà essere assicurato anche per le aperture nei giorni di domenica e festività.
Inoltre:
1. Durante tale orario dovrà essere garantito l’accesso al parcheggio a tutta la cittadinanza.
2. L’abbonamento al parcheggio deve dar diritto all’ingresso anche nei giorni festivi.
3. Senza limitazioni di orario, deve essere garantito l’accesso dei proprietari al comparto privato.
4. Il Concessionario potrà procedere alla chiusura della struttura per il tempo strettamente necessario ad eventuali manutenzioni, per un periodo di volta in volta stabilito dall’Amministrazione Comunale.
5. Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione e con il solo limite della capacità della struttura, l’erogazione al pubblico delle previste prestazioni.
Art. 8 - Interventi manutentivi del Concessionario
In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria - quest’ultima correlata all’utilizzo e funzionalità dell’immobile e conservazione degli impianti ed attrezzature, anche informatiche - vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 19 e 21 del disciplinare.
Il Comune si intende manlevato da ogni responsabilità in ordine a danni a persone o cose derivanti dall’effettuazione degli interventi in questione posti in essere dal Concessionario.
Art. 9 - Specificazione sommaria delle attività demandate al Concessionario per la gestione del parcheggio.
Al Concessionario fanno carico tutte le attività manutentive ordinarie e le attività gestionali previste negli articoli precedenti. Nelle attività gestionali rientrano le seguenti attività di rilevante importanza che vengono sommariamente elencate senza che da ciò consegua l’esaustività dell’elencazione medesima:
• apertura e chiusura della struttura in orari prestabiliti secondo gli impegni contrattuali assunti;
• vigilanza e custodia interna dell’immobile; gli impianti di allarme andranno collegati, secondo protocolli di massima sicurezza, con uno stabilimento di sorveglianza (attualmente, e sino alla scadenza del contratto, individuato nello Stabilimento Triestino di Sorveglianza) in grado i effettuare interventi rapidi e qualificati;
• in caso di allarme il concessionario si obbliga a garantire l’intervento ispettivo del responsabile entro il termine massimo di tenta minuti;
• conduzione, gestione e pulizia di tutti i locali; dovranno essere garantiti gli interventi di cui all’art. 4;
• conferimento dei rifiuti secondo la normativa vigente;
• gestione verifiche e manutenzione, secondo le specifiche normative di settore, dell’impianto informatico, termico, di condizionamento - se esistente - delle strutture elettriche (luci di emergenza, tubi neon, sbarre elettriche ecc.) degli impianti elevatori, del telefono, manutenzione degli estintori e di tutti i dispositivi ed impianti allocati all’interno dell’immobile incluse le spese relative ai consumi e all’intestazione delle relative utenze AC.E.GAS.;
• conduzione e gestione dell’impianto antincendio e verifica periodica della sua efficienza secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
• conduzione e gestione dei sistemi di sicurezza;
• attività di ideazione, organizzazione e realizzazione di autonome iniziative volte all’ottimizzazione dell’utilizzo della struttura e meglio indicata all’art. 4;
• attività di esazione e controllo secondo le modalità indicate all’art. 4 del Disciplinare, provvedendo all’intestazione di tutta la documentazione fiscale (scontrini, abbonamenti, registri ecc.) a nome del “Parcheggio Sant’Xxxxxx”;
Il Concessionario dovrà inoltre:
• assicurare la presenza costante durante l’orario di apertura del parcheggio del personale minimo necessario al funzionamento della struttura in perfetta osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di gestione del Parcheggio.
Il personale tecnico addetto agli impianti per il controllo dovrà essere presente mezz’ora prima e mezz’ora dopo il termine delle attività e dovrà essere abilitato secondo la normativa vigente alla gestione degli impianti, tenuto conto delle loro specifiche caratteristiche tecniche.
Art. 10 - Spese di utenze e di fornitura di materiali, beni e servizi
L’acquisizione di beni, forniture e servizi ivi incluse le utenze per l’approvvigionamento idrico, elettrico, le spese telefoniche, le tasse o tariffe per l’asporto rifiuti e quant’altro necessario alla gestione oggetto del presente atto, sono a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà accettare tutte le condizioni di fornitura imposte dalle imprese erogatrici.
Art. 11 - Durata della concessione – Proroga e Rinnovo
La durata della Concessione è stabilita in 5 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Al termine del primo biennio sia il Comune che il Concessionario possono rinunciare al proseguimento del rapporto concessorio, con semplice comunicazione, da trasmettere alla controparte con lettera R.R.R. almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio.
Cessando il rapporto con l’Amministrazione comunale, per scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto del presente contratto per tutto il tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente e conseguente stipula di una nuova concessione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza del contratto. Per questo periodo restano valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente Disciplinare.
Il Concessionario non ha diritto, alla scadenza del contratto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell’avviamento.
Al termine della concessione, il Concessionario è tenuto in ogni caso a restituire gli impianti, le attrezzature, i mobili e gli altri beni concessi in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento.
Art. 12 – Aspetti economici
Il Concessionario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Comunale un importo annuo a base di gara di Euro 70.000,00.=, più IVA (aliquota di legge) che sarà determinato, in via definitiva, sulla base delle risultanze dell’offerta del soggetto individuato come aggiudicatario, mediante procedura ad evidenza pubblica, asta pubblica ad unico e definitivo incanto, che avrà presentato l’offerta annua di più alta rispetto all’importo base sopraindicato.
Al termine di ogni anno solare, l’importo contrattuale verrà adeguato in base agli indici ISTAT, nella misura del 100% della variazione ISTAT, verificatasi nell’anno precedente.
Al termine del primo biennio, le parti avranno la possibilità di concordare la revisione delle condizioni economiche del presente Contratto, qualora l’andamento della frequenza del Parcheggio non rispondesse alle aspettative delle parti stesse.
Il Concessionario è tenuto a provvedere, previa indagine di mercato che tenda ad individuare un sistema informatico atto a rendere la struttura completamente automatizzata, alla sostituzione del sistema esistente ed a presentare almeno tre preventivi; la spesa potrà essere ammortizzata previa valutazione di idoneità, espressa dall’Amministrazione, sul corrispettivo dovuto.
TITOLO II - Adempimenti a seguito dell’aggiudicazione. Art. 13 - Aggiudicazione della Concessione
La Concessione verrà aggiudicata mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il sistema delle offerte segrete, a norma dell’ artt. 73, lett. c) e 76, I e II comma del “Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, approvato con X.X. 00.0.0000, n. 827 e successive modifiche e dall’art. 31 del “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”, approvato con D.C. n. 77 dd 4.10.2004 e future ed eventuali successive modifiche.
L’individuazione delle persone fisiche o giuridiche, da invitare a gara, operanti nel settore e aventi le caratteristiche sopra accennate, avviene a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, su un quotidiano locale, su un quotidiano nazionale, del relativo avviso.
La Concessione verrà aggiudicata secondo il metodo dell’offerta economicamente più alta rispetto all’importo a base di gara, fissato in Euro 70.000,00.= più IVA annui.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di prestazione di un sola offerta valida.
In caso di offerte pari si procederà all’esperimento di miglioramento di cui all’ art. 77 del
X.X. 00.0.0000, n. 827, anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.
Nel caso di decadenza subentrerà nell’aggiudicazione della concessione il secondo classificato (quindi il terzo e così via).
L’aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione al presente Disciplinare nel medesimo momento in cui viene immesso in possesso della struttura. Al mancato rispetto di tale termine l’Amministrazione Comunale è legittimata a risolvere il rapporto contrattuale, salvo ogni diritto risarcitorio.
L’immissione nel possesso avverrà nel più breve tempo possibile, dopo l’aggiudicazione della gestione, in modo da consentire l’immediata attivazione del servizio di gestione e sarà
proceduta da formale comunicazione con lettera R.R.R., da inviare al concessionario con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, rispetto l’inizio della gestione.
L’immissione nel possesso potrà venire differita solo dall’Amministrazione Comunale e solo per l’insorgere di imprevedibili ragioni che ostacolassero la consegna della struttura.
Art. 14 - Deposito cauzionale provvisorio
Per partecipare alla gara i concorrenti devono depositare presso il Servizio di Tesoreria Comunale una cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara complessivo, arrotondato alle diecimila euro superiori.
La cauzione provvisoria può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. della legge sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.59, n. 449.
Detta cauzione viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre per l’aggiudicatario verrà restituita allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo, di cui al seguente articolo.
Art. 15 - Costituzione della cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Disciplinare e dal corrispondente contratto di prestazioni di servizi, l’aggiudicatario deve costituire presso il Servizio di Tesoreria del Comune un deposito cauzionale definitivo per l’importo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, entro 8 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
Tale deposito - vincolato per tutta la durata del rapporto, cioè sino al 2011 - potrà essere sostituito mediante presentazione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ai sensi dell’articolo 1 della L. 10.6.1982, n. 348.
La cauzione definitiva sarà restituita al concessionario al termine della Concessione se tutti gli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali, risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente Concessione.
A tal fine dovrà essere redatto un verbale di presa in consegna e reimmissione in possesso del Parcheggio Sant’Xxxxxx con tutti gli impianti ed attrezzature da parte del Comune in contraddittorio con l’aggiudicatario e fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti gli eventuali danni riscontrati in tale occasione.
Art. 16 - Escussione della cauzione
Il Comune potrà in qualunque momento e con l’adozione di semplice atto amministrativo trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l’applicazione di eventuali penalità, di cui all’art. 19.
Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fideiussoria o nella fideiussione bancaria.
In tali ipotesi l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione dell’ammontare del deposito cauzionale ovvero alla sua reintegrazione entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, dalla data della relativa comunicazione.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell’aggiudicatario e di revoca della concessione come specificato al successivo articolo 21, il Comune si riserva la facoltà di incamerare, con semplice atto, a titolo di penale, detto deposito cauzionale fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
Art. 17 - Copertura assicurativa
L’ aggiudicatario è responsabile - anche attraverso i suoi dipendenti e collaboratori, nell’esercizio degli adempimenti assunti con il contratto - di tutti gli eventuali danni ed infortuni che, in relazione all’attività allo stesso demandata, possono derivare all’immobile, mobili e sue pertinenze nonché a terze persone e cose di terzi - compreso il rischio per il furto dei veicoli - con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
A garanzia di un tanto, l’aggiudicatario dovrà inoltre presentare una polizza assicurativa per ogni rischio connesso alla gestione, rilasciata da una primaria Compagnia assicurativa con un massimale commisurato al valore dell’immobile, pari ad Euro 7.178.750,90.=.
Il testo della polizza assicurativa, con l’indicazione della società assicuratrice, va sottoposto all’approvazione preventiva del Comune, che può chiedere modifiche o integrazioni che ritenesse necessarie. Il Concessionario dovrà inoltre trasmettere annualmente al Comune copia delle ricevute attestanti il pagamento del premio assicurativo.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere un adeguamento del massimale dopo il 2° anno di gestione.
Il Concessionario risponde inoltre direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti relativi alla normativa antinfortunistica, di sicurezza ed igiene del lavoro e tutela ambientale.
Si dà atto che il Parcheggio Sant’Xxxxxx risulta assicurato, per i rischi di incendio ed R.C., per un valore di Euro 7.178.750,90.=.
18 - Uso dell’immobile
L’immobile viene messo a disposizione del concessionario nello stato in cui si trova, con l’obbligo del concessionario stesso di provvedere, a sue cura e spese, ai lavori di carattere ordinario di sistemazione e riparazione, eventualmente necessari.
Il Concessionario si obbliga a fare buon uso dell’immobile, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e del mobilio concessi ed a restituirli, al termine della concessione, nello
stato in cui vengono consegnati, tenuto conto del naturale deperimento e di quanto stabilito al successivo articolo 20, liberi da impegni, sequestri o altri oneri.
L’immobile dovrà essere libero da persone anche interposte e cose non di specifica pertinenza dell’immobile stesso.
Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero provenire a lui o a terzi da fatti connessi all’esercizio della gestione.
L’Amministrazione Comunale non potrà in nessun caso essere considerata depositaria di provviste, oggetti e materiali che il Concessionario terrà depositati nei locali; la custodia e la conservazione è a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 19 - Applicazione di penale
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 22, del presente atto ovvero in caso di accertate irregolarità nell’erogazione dei servizi o nell’espletamento delle attività imputabili all’aggiudicatario, riscontrate direttamente o segnalate da terzi, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune ed a meno che l’inadempimento non determini i presupposti per la risoluzione del rapporto contrattuale, il Comune potrà applicare, mediante atto, secondo proprio giudizio una penale che, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà variare da un minimo di Euro 50,00.= ad un massimo di Euro 1.000,00.=.
Le condizioni per la comminazione delle penali e la loro gravità verranno accertate in esito ad un procedimento in contraddittorio che inizierà con la contestazione scritta al concessionario entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il Comune è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione e la fissazione di un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che , comunque, non potrà superare i 10 (dieci) giorni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà risultare concluso.
Si specifica che danno diritto all’erogazione della penale le seguenti inadempienze:
◊ - mancata osservanza degli orari di apertura al pubblico;
◊ - mancata o insufficiente pulizia, manutenzione o vigilanza dell’impianto;
◊ - mancata erogazione delle prestazioni di cui all’art. 4;
L’importo delle penalità viene trattenuto dall’ammontare della cauzione.
Art. 20 - Miglioramenti ed addizioni.
In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile ed in base all’obbligo di manutenzione straordinaria definito dal presente contratto e inscindibilmente connesso con la Concessione stessa, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento eventualmente apportati dal Concessionario rimangono a beneficio del concedente, senza costituire per il Concessionario diritto a compensi o a rimborsi. Resta
ferma la facoltà per il Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il Concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando l’immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino; qualora il Concessionario non vi provveda a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l’importo corrispondente al costo dei lavori.
Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa grave del Concessionario.
Per le addizioni che si possono togliere senza nocumento trova invece applicazione l’art. 1593, comma I, del Codice Civile.
Art. 21 - Risoluzione del contratto e revoca della Concessione
Nel caso di grave inadempimento e/o di recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dal presente Diciplinare ed, in particolare, per la mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell’offerta dall’aggiudicatario, il Comune potrà disporre, mediante atto amministrativo, la risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca della concessione.
Costituirà presupposto per l’imminente revoca del contratto e per la risoluzione del rapporto contrattuale l’eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione e nella sicurezza alle strutture di competenza del Concessionario che abbiano generato il depauperamento dell’immobile, così come la ripetuta mancata erogazione al pubblico delle prestazioni dei servizi di cui al presente Disciplinare.
In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell’esercizio si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell’esercizio stesso e arrecano pregiudizio all’immagine del Comune.
Per tali effetti sono considerate gravi le eventuali carenze di carattere igienico sanitarie accertate dagli Organi competenti e la trasgressione degli obblighi assunti dal concessionario con il presente contratto.
Si considerano gravi trasgressioni quegli inadempimenti, diversi dai precedenti, che abbiano comportato l’applicazione di penali per la stessa fattispecie in numero di tre nel corso di un anno.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale – eventualmente ricostituito - da parte del Comune.
La risoluzione di diritto avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del Concessionario della inerente lettera R.R.R.
La Concessione verrà inoltre senz’altro revocata, oltre che per fallimento del Concessionario, se lo stesso venga cancellato dal Registro degli esercenti la gestione di parcheggi presso la C.C.I.A.A. nonché in ogni caso di revoca dell’autorizzazione amministrativa connessa all’esercizio dell’attività di gestione dei parcheggi, rilasciata dal Comune, all’atto dell’aggiudicazione.
Nel caso di morte del Concessionario, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di revocare la Concessione o di consentire, se non ostino particolari ragioni, che gli eredi legittimi dell’imprenditore o le società, risultanti dalle modifiche societarie di cui al capo VIII del libro C.C., subentrino nel contratto per tutta la durata stabilita.
Ove la Concessione venga revocata, la cauzione sarà restituita agli aventi diritto dopo che l’Amministrazione Comunale sarà soddisfatta di tutte le sue ragioni di credito.
Art. 22 - Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti
Al Concessionario è concesso di farsi coadiuvare da personale dipendente, osservando le disposizioni del presente articolo.
Il Concessionario deve, a sue cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni assicurative, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti durante l’esecuzione del servizio. Tali condizioni riservate ai lavoratori dipendenti, dovranno essere garantite anche ai soli lavoratori, nel caso il concessionario sia una Cooperativa.
Nel caso di accertata violazione del predetto impegno il Comune potrà avvalersi del deposito cauzionale per la diretta corresponsione ai lavoratori interessati quanto loro effettivamente dovuto, ferma ed impregiudicata la segnalazione circa l’inadempimento ai competenti enti previdenziali ed assicurativi.
Il concessionario si impegna a trasmettere a richiesta dell’Amministrazione l’elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell’espletamento dei presente appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell’INPS.
L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente Disciplinare all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo al Concessionario dare notizia scritta a tutto il personale dipendente ed ai soci.
Art. 23 - Disposizioni per il personale
Gli oneri relativi al personale sono a carico esclusivo del Concessionario.
Tutto il personale adibito ai compiti previsti per la gestione dovrà essere in regola con le norme di legge e dovrà mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi degli utenti.
L’Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativamente ad eventuali danni al personale in questione, nonché relativamente ad eventuali danni provocati a cose o persone dal personale medesimo nell’espletamento delle attività oggetto del presente atto.
Art. 24 – Subconcessione
E’ fatto divieto al Concessionario, pena la decadenza dal servizio e la perdita della cauzione definitiva, di cedere o subconcedere in tutto o in parte l’appalto aggiudicatogli.
Vengono consentite la subconcessione e la cessione, anche parziali, di alcune prestazioni, oggetto del presente capitolato, solo in quanto sia necessario avvalersi di altre imprese specializzate (servizio di pulizia, servizio di vigilanza interna, operazioni strumentali accessorie relative all’assistenza tecnica, riparazione, sostituzione e manutenzione dell’immobile e di tutti gli impianti e le strutture, incluse quelle imprese, menzionate all’art. 5, attuali fornitrici di prestazioni di servizio presso il Parcheggio).
L’utilizzo da parte di terzi di spazi e locali dell’immobile deve comunque garantire il Comune da ogni possibile danno alle strutture ed impianti. A tal fine il Comune può provvedere all’effettuazione di controlli in relazione all’uso dei locali da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati, saranno addebitati all’aggiudicatario mediante applicazione della penale, ferma ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il Comune farà valere nei soli riguardi del Concessionario.
Rimane di esclusiva competenza e responsabilità del concessionareio la scelta delle forme e delle soluzioni organizzative ritenute più idonee per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
Art. 25 - Spese contrattuali
L’aggiudicatario si accolla tutte le spese - IVA inclusa - imposte e tasse, diritti di segreteria inerenti e conseguenti il presente atto e la correlata concessione.
Art. 26 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’aggiudicatario non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudizio Ordinario.
Il foro competente è quello di Trieste.
Titolo III
Ulteriori condizioni contrattuali Art. 21 - Autorizzazioni e nulla osta
Il Concessionario, prima della stipula del contratto o comunque prima dell’inizio della gestione dovrà ottenere dalle autorità competenti e fornire all’Amministrazione Comunale
tutta la documentazione attestante il possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto, che forma oggetto della concessione.
Art. 28 - Nomina referente
L’aggiudicatario nominerà un proprio referente-responsabile e ne comunicherà il nominativo, ed ogni variazione, al Comune. Detto responsabile dovrà essere autorizzato a ricevere ogni comunicazione, contestazione e/o richiesta e rappresenterà il Concessionario per tutti i rapporti derivanti dal presente contratto.
Il Comune eserciterà il controllo e la vigilanza secondo le prescrizioni di cui all’articolo successivo.
Art. 29 - Vigilanza e controllo amministrativo-tecnico
Il Comune avrà in ogni tempo, incondizionata facoltà di accedere al Parcheggio dato in concessione-gestione per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.
Il Comune eserciterà durante tutto il periodo della concessione adeguata sorveglianza sullo stato di manutenzione, conservazione e custodia dell’immobile nonché sull’effettiva gestione della struttura secondo le prescrizioni contrattuali.
A tal fine l’appaltatore consente, in qualunque momento, sopralluoghi da parte di tecnici comunali competenti per la verifica della rispondenza tra quanto stabilito nel Disciplinare e quanto riscontrato nella realtà.
Di tali verifiche è redatto apposito verbale.
Il Concessionario è tenuto a rispettare orari definiti dal disciplinare. Dovrà rispettare e fare rispettare tutte le normative e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene. Dovrà a tale scopo redigere ed esporre in tutti i locali appositi regolamenti, sia per quanto riguarda l’uso ed il comportamento all’interno dell’impianto che per le attività che vi si svolgono.
Il Comune si riserva di effettuare controlli ed ispezioni, ove lo ritenesse necessario.
Al Comune dovrà anche essere comunicata qualsiasi variazione dell’assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell’impresa.
Art. 30 - Accesso agli ambienti oggetto della Concessione.
Il Concessionario può utilizzare tutti gli spazi, i locali e gli ambienti oggetto della concessione in conformità alle destinazioni previste dal Disciplinare.
Le parti danno atto che l’affidamento in uso dei locali è meramente strumentale all’esercizio della presente concessione e non dà luogo a contratto di locazione immobiliare.
I locali conferiti in uso si intendono destinati alle attività di cui alla presente concessione, con divieto al concessionario di mutamento della destinazione, pena la decadenza della concessione medesima. I locali stessi dovranno essere, a cura e spese del concessionario, convenientemente addobbati e forniti di quanto occorre per il buon funzionamento del servizio.
Ulteriori mobili, addobbi, utensili e macchine forniti dal Concessionario dovranno essere di gradimento dell’Amministrazione comunale, la quale potrà pretendere l’immediata sostituzione di quelli dei citati oggetti che, a suo giudizio, non fossero ritenuti idonei.
Il Concessionario dovrà tenere i locali nonché i mobili ed il materiale destinato alle attività dell’esercizio in stato decoroso ed in perfetta pulizia, rendendosi responsabile di ogni inosservanza sia in sede civile che penale.
Le chiavi per l’accesso a detti ambienti sono consegnate al legale rappresentante del concessionario o a persona da questi formalmente delegata mediante apposito verbale di consegna ed immissione in possesso. Dalla data di detto verbale egli subentra nella gestione dell’immobile con l’assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità.
Copia delle chiavi è conservata presso il Servizio Demanio e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Trieste per consentire visite ispettive e la presenza degli addetti comunali in caso di interventi urgenti di forza maggiore.
Art. 31 - Dichiarazioni
Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;
b) di non aver corrisposto ne promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente od attraverso imprese controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simile e, comunque, volte a facilitare la conclusione dell’atto stesso;
c) di non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa, l’esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi in esso assunti, nè compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ai sensi del comma precedente, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, quest’ultimo si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Concessionario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario dell’Amministrazione comunale, ove esistente.
In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito dall’Amministrazione alla cessazione della concessione - a qualsiasi causa dovuta - il Concessionario sarà assoggettato al pagamento di una penale di Euro 500,00.=, per ciascun giorno di ritardo, senza vanto di alcun versamento del corrispettivo.
L’importo corrispondente potrà essere trattenuto - con semplice atto amministrativo - sulla cauzione definitiva, ferma restando l’obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 32 - Domicilio legale e reperibilità
Il Concessionario elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste, presso l’immobile gestito.
Entro il termine dell’avvio del servizio, il Concessionario dovrà comunicare il proprio recapito telefonico con disponibilità di segreteria telefonica e numero di telefax.
Ogni successiva variazione, sempre però nell’ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di 5 (cinque) giorni, mediante lettera R.R.R.
Il concessionario deve essere reperibile entro 24 ore (non conteggiando in tale termine le eventuali giornate festive) dalla richiesta mediante segreteria telefonica e/o telefax da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 33 - Rinvio
Per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio al R.D. n. 2440/1923, al X.X. x. 000/0000 e alla L.R. 14/2002 nonché al Codice Civile.
Art. 34 - Accettazione
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione di tutte le condizioni del presente Disciplinare e di accettarle espressamente.
Il presente atto ha 2 allegati ed è stato da me letto, omettendo per volontà delle parti la lettura degli inserti, il cui contenuto esse dichiarano di conoscere ed accettare, ai contraenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me ultimo lo sottoscrivono, qui in calce ed a margine dei precedenti fogli.
Esso consta di fogli dattiloscritti di persona di mia fiducia, per pagine intere e fin qui della presente.
Allegato sub C)
Listino prezzi differenziato in linea con le condizioni di mercato - IVA 20% inclusa - in vigore dal 1.1.2005.
Tariffe orarie | Euro |
Tariffa oraria per stallo dalle ore 7 alle ore 21 (diurno) | 0,60 |
Tariffa oraria per stallo dalle ore 21 alle ore 7 (notturno) | 0,40 |
Tariffa oraria agevolata per gli utenti della piscina verso esibizione del biglietto o dell’abbonamento all’impianto sportivo | 0,50 |
Tariffa giornaliera (diurno) con pagamento anticipato non rimborsabile dalle 7 alle 21 | 8,00 |
Tariffa scalare con tessera prepagata del valore nominale di Euro 50,00 al prezzo di acquisto | 45,00 |
Tariffe abbonamenti residenti nell’area di influenza e/o utenti occasionali | Euro | |
Abbonamento annuale (comprese la domenica) | dalle 00 alle 24 | 900,00 |
Abbonamento mensile (compresa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 90,00 |
Abbonamento mensile (esclusa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 80,00 |
Abbonamento settimanale (compresa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 25,00 |
Abbonamento settimanale (esclusa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 20,00 |
Abbonamento giornaliero | dalle 00 alle 24 | 9,00 |
Tariffa scalare con tessera prepagata del valore nominale di Euro 50,00 al prezzo di acquisto di | 45,00 |
Tariffe promozionali o convenzionali per società sportive e/o e dipendenti di strutture pubbliche e/o private (con ipotesi di adesioni minime di 40 persone) | Euro | |
Abbonamento annuale - pagamento in due rate (compresa la domenica) | - | 720,00 |
Abbonamento mensile (compresa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 72,00 |
Abbonamento mensile (esclusa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 64,00 |
Abbonamento settimanale (compresa la domenica) | dalla 00 alle 24 | 20,00 |
Abbonamento settimanale (esclusa la domenica) | dalle 00 alle 24 | 16,00 |
Abbonamento giornaliero | dalle 00 alle 24 | 7,20 |
Tariffa scalare con tessera prepagata del valore nominale di Euro 50,00 al prezzo di acquisto di | 40,00 |
Tariffe per la sosta di autovetture dopo la rimozione dalla sede stradale | Euro | |
Primi tre giorni gratuiti | ||
dal 3° giorno in poi | veicolo | 7,00 |
dal 3° giorno in poi | moto | 3,80 |
10 minuti di tolleranza per lo scatto dell’ora successiva (tariffa intera) 10 minuti di abbuono per uscire