AREA AFFARI GENERALI
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DETERMINAZIONE N° 597 DEL 27/11/2020
OGGETTO:
Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 28/06/2017 ad oggetto: Servizio di distribuzione del gas naturale (DM 226/2011) per l'Ambito Territoriale Minimo Ravenna - Approvazione Accordo di definizione dell'indennizzo spettante a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. per il mancato godimento delle reti gas realizzate prima dell'anno 2000, sino al termine previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Russi e l'Azienda Ravennate Energia e Ambiente in data 5 gennaio 2000. Affidamento incarico legale per la tutela degli interessi del Comune - CIG Z1B2F67E68
REGISTRO DI AREA N°: 126 DEL 27/11/2020
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Firmato digitalmente XXXXX XXXXXXXXXX
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i seguenti atti:
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 19/12/2019 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022";
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2019 "Bilancio di previsione 2020/2022 esame ed approvazione";
• deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30/12/2019 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 - Parte contabile ";
• il decreto del Sindaco n. 10/2019 di conferimento degli incarichi sulle posizioni organizzative dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
• il decreto del Sindaco n. 12/2020 di individuazione dei sostituti dei responsabili dei servizi in caso di loro assenza;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 27/11/2020 con la quale l’organo consiliare ha dato mandato ai competenti organi comunali di attivarsi in ogni sede, compresa la sede giudiziaria, a tutela degli interessi del Comune in relazione all’accordo approvato con la deliberazione - che del Consiglio Comunale n.30 del 28/06/2017 ad oggetto: “Servizio di distribuzione del gas naturale (DM 226/2011) per l'Ambito Territoriale Minimo Ravenna - Approvazione Accordo di definizione dell'indennizzo spettante a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. per il mancato godimento delle reti gas realizzate prima dell'anno 2000, sino al termine previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Russi e l'Azienda Ravennate Energia e Ambiente in data 5 gennaio 2000”, per le motivazioni ivi contenute;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 27/11/2020 con la quale l'organo esecutivo ha stabilito di agire in giudizio con ogni mezzo necessario a tutela degli interessi del Comune in relazione all’accordo sopra richiamato e ha dato mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali per l’individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’attività giudiziaria, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, agendo sulla base dei criteri indicati nella premessa della medesima deliberazione (individuazione di un professionista sulla base dei criteri di affidabilità, professionalità, tempestività anche in relazione alla migliore condotta giudiziale e alla necessaria riservatezza della vicenda a tutela delle ragioni dell’ente), per un costo stimato di circa 38.000 €;
Ritenuto pertanto di dover di tutelare gli interessi dell'ente, a fronte dei rischi di pregiudizio al patrimonio finanziario del comune con conseguente danno erariale cui si espone l’attuazione
dell’accordo sopra citato;
Considerato inoltre che:
- l’Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- l’Ente non è dotato di un elenco di avvocati;
Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip- Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate in data odierna;
Atteso :
- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 201, nelle quali viene ammesso il ricorso all'affidamento diretto nel caso di “assoluta particolarità” della controversia, fattispecie che può ragionevolmente verificarsi in caso di assoluta novità del thema decidendum o, comunque, della questione trattata, fattispecie esistente nel caso oggetto del presente affidamento in quanto si tratta di una questione attinente ad una materia del tutto specialistica (gestione delle reti gas) e, in tale ambito, ad una vertenza assolutamente peculiare (validità dell'accordo sopra citato), evidenziando la particolarità della stessa, che richiede una relazione fiduciaria con il professionista incaricato per assicurare la miglior tutela degli interessi dell’ente;
Vista la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 ha evidenziato che l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l’esercizio del diritto di difesa dell’Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";
Richiamata altresì la giurisprudenza amministrativa (Tar Campania sentenza 1271 del 29/5/2019) che evidenzia: “il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in
quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici” e ancora “Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici”;
Richiamata la giurisprudenza contabile in materia (Del. n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti – Sezione Regionale per il Controllo per l'Xxxxxx-Romagna) la quale in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che “il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018) e, in ragione del principio di buona andamento ed economicità dell’azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio”;
Considerato che i professionisti individuati sono stati coinvolti nella questione mediante incarico di consulenza con la determina n. 73 del 11/2/2020, godono della piena fiducia dell’Amministrazione e presentano le competenze necessarie, come da curriculum allegati (all.A e B);
Appurato che, sulla base dell’analisi svolta, gli avvocati Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx del Foro di Milano possiedono, senza alcun dubbio, la necessaria preparazione e l’esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;
Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di che trattasi ai professionisti sopra menzionati - il cui preventivo (vd allegato) risulta ampiamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 38.164,00 comprensivi di IVA e CPA, con un ampio sconto sulle tariffe professionali, pari a circa il 30%;
Atteso che:
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
Preso atto che:
- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato della competenza finanziaria” testualmente recita “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa”;
Dato atto inoltre che:
la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
è stato acquisito lo SMART CIG Z1B2F67E68 ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;
Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;
Visti:
- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l’art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l’organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- il Codice dei contratti pubblici X.Xxx. n. 50/2016;
Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;
DETERMINA
- di affidare l’incarico di patrocinio legale per la tutela degli interessi del Comune di Rusi in relazione all’accordo menzionato in oggetto agli avvocati Xxxxx Xxxxxx (C.F. RDCMRC57M28L483) e Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (c.f.CRDSGC60R12E507X) con studio legale in Xxxxxx, xxx Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, giudiziale e stragiudiziale, prendendo atto altresì che l’onorario sarà fatturato nelle modalità che verranno indicate dai due legali;
- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 38.164,00 (comprensiva di onorario CPA 4% € 1.150,00 e IVA 22% € 6.578,00) al bilancio 2020/2022 - annualità 2020 del Comune di Russi, capitolo 10442 come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente
determinazione;
- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme di materia di concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art. 1 commi 819-826 della legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);
- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”
- di attestare che:
- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l’esigibilità dell’impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa; a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
• che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
• che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: J4JGAB (corrispondente all’Area Affari Generali);
- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricati dovranno annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
- di precisare:
• che i rapporti con l’affidatario verranno formalizzati mediante invio della presente determina e sottoscrizione, da parte del sindaco, della procura alla lite;
• sarà a carico del medesimo affidatario l’attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Bagnacavallo e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all’art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;
- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell’Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 28, comma 6 dando atto che si procederà ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull’Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 28, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:
- soggetto incaricato: Avv.ti Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
- codice fiscale: R D C M R C 5 7 M 2 8 L 4 8 3 / X X X X X X 0 0 X 0 2 E 5 0 7 X )
- oggetto incarico: incarico legale
- tipo di incarico: ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17
- tipo di rapporto: contratto d’opera intellettuale
- importo compenso: € . 25.000,00
Oggetto della determinazione:
Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 28/06/2017 ad oggetto: Servizio di distribuzione del gas naturale (DM 226/2011) per l'Ambito Territoriale Minimo Ravenna - Approvazione Accordo di definizione dell'indennizzo spettante a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. per il mancato godimento delle reti gas realizzate prima dell'anno 2000, sino al termine previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Russi e l'Azienda Ravennate Energia e Ambiente in data 5 gennaio 2000. Affidamento incarico legale per la tutela degli interessi del Comune - CIG Z1B2F67E68
N. | Scadenza dell’obblig azione | Importo | Capitolo | Articolo | Descrizione Capitolo | |
1 | 31/12/2020 | 38.164,00 | 10442 | 0 | PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AFFARI GENERALI | |
Anno | Impegno | Sub | Impegno | Piano dei Conti | Siope | |
1212 | 1 3 2 11 6 | 0 | ||||
Codice | Descrizione Creditore/Debitore | Cig | Cup | |||
7062 | STUDIO LEGALE RADICE CEREDA E ASSOCIATI | Z1B2F67E68 |
Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00
Russi, 27/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente Xxxx Xxxxx
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il 10/12/2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Russi, Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato Xxxxxx Xxxxxxxx