CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Il “Committente” Comune di Siena, C.F. 00050800523, rappresentato dal Dirigente della Direzione Territorio, arch Xxxxxxx Xxxxx , con sede in Piazza il Campo, 1
E
la ditta individuale “Meteo Siena 24 di Xxxxx Xxxxxxxx”, domiciliata in (53100) Xxxxx, xxxx xxx Xxxxx
x. 0, avente p. Iva n. 01443370521, nella persona di Xxxxx Xxxxxxxx, cod. fisc. BGL MRC 89B02 I726D (d’ora in avanti denominato “Fornitore”)
convengono e stipulano il presente contratto di collaborazione alle condizioni di seguito indicate:
Art.1. Oggetto.
Il Fornitore provvede alla fornitura:
- di un servizio di collaborazione in ambito meteorologico in occasione del Palio straordinario del 20 ottobre 2018 (il “Servizio”)
-
In particolare, il Servizio prevede:
a) l'invio, da parte del Fornitore, di n.1 bollettino giornaliero di previsione meteorologica, tramite e-mail e WhatsApp entro l'orario stabilito dal Committente;
b) la disponibilità, da parte del Fornitore a dare chiarimenti o informazioni ulteriori in merito alle condizioni atmosferiche e alla loro evoluzione in via telefonica ai numeri [●] o tramite WhatsApp al Committente;
Qualsiasi informazione, dato, o previsione rientrante nel Servizio non potrà essere divulgata a terzi da parte del Fornitore.
Art. 2. Durata.
Il presente contratto ha efficacia dalla data del 2 ottobre 2018 e termine il 31 ottobre 2018.
È concessa facoltà a ciascuna delle Parti di recedere dal contratto in ogni momento, ferma l’applicazione dell’art. 2237, c.c..
Art. 3. Compenso.
Il Fornitore concorda con il Committente che le prestazioni prestate saranno rese a titolo gratuito.
Art. 4. Obblighi del Fornitore.
Con l’assunzione dell'incarico il Fornitore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, in ossequio al CODICE E REGOLAMENTO DEONTOLOGICO PER PROFESSIONISTA METEOROLOGO E TECNICO METEOROLOGO.
Art. 5. Responsabilità.
Nessuna responsabilità per qualsivoglia pregiudizio subito o subendo dal Committente, direttamente o indirettamente collegato all’espletamento del Servizio, potrà essere addebitata al Fornitore salvo il caso di violazione del Codice di cui all’art. 6 con dolo o con colpa grave.
Art. 6. Riservatezza.
Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori
a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati.
Art. 7. Foro competente e clausole finali.
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Siena. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.
Art. 08. Trattamento dei dati personali.
Nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, il Committente autorizza il Fornitore al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.