Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi R.C. (DIP Aggiuntivo R.C.)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi R.C. (DIP Aggiuntivo R.C.)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto Nobistruck
Versione n. 1 del 01 ottobre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) alla xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx dell’impresa.
Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base Nobis Truck. L’impresa si impegna a risarcire l’assicurato per i danni coperti dalla Responsabilità Civile entro il Massimale concordato con il contraente e riportato in polizza; in presenza di altre garanzie il limite massimo dell’indennizzo corrisponde alla somma assicurata. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Il limite minimo assicurabile del Massimale sulla Responsbilità Civile (al di sotto del quale per norma non si può assumere un contratto) corrispone a 6.070.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00€ per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. E’ facoltà del contraente scegliere Xxxxxxxxx superiori a quelli minimi previsti dalla norma accettando il relativo adeguamento del premio. |
Garanzie estese | L’assicurazione copre anche: 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione; 2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici; 3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato; 4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili; 5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina una rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; 6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo; 7. PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli; 8. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente; 9. PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento; 10. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi; 11. PER I RIMORCHI: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dai Sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal Veicolo descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi; 12. PER GLI AUTOCARAVAN: il sovrappeso del Veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella Carta di Circolazione; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l’uso specifico del Veicolo. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 8, 9, 10 e 11 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non esistono opzioni per le quali è previsto lo sconto sul premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Le Estensioni di seguito riportate si considerano operanti solo se ne sia stato pagato il relativo sovraprezzo e se espressamente richiamata in Polizza | |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri cagionati da guida in stato di ebbrezza e rivalsa limitata all’importo massimo di € 5.000,00 per i Sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope | NOBIS, a parziale deroga di quanto indicato nella sezione “Ci sono limiti di Copertura” del presente documento: a) limita, all’importo massimo di € 5.000,00 il diritto di rivalsa nel caso di sinistri causati da guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. b) rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri cagionati da guida in stato di ebbrezza. • NOBIS si riserva il diritto di rivalsa integrale verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà; • XXXXX rinuncia alla rivalsa nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; d) subiti, ove l’Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
Eventi Naturali | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti. |
Limitazioni, eclusioni e rivalse | Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico fino a 35 Q:LI e CAMPER , in base alla scelta del contraente la copertura si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00, Se assicurabile il veicolo, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico oltre i 35 X.xx e rimorchi, in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – e Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con un minimo di € 1.500,00, Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Resta comunque esclusa l’operatività della presente garanzia in caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte. |
Danni Accidentali – Collisione e Kasko Le garanzie sopra indicate, alternative fra loro, sono acquistabili dal Contraente in maniera facoltativa, tuttavia, nel caso lo stesso richiedesse di acquistarle vi è l’obbligo ad acquistarle in abbinamento al pacchetto Incendio, Furto, Eventi Naturali. | |
Collisione Solo per autocarri fino 35 x.xx, autocarvan e camper | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta. |
Limitazioni, eclusioni e rivalse | Ferme restando le esclusioni previste all’art. 3.12 la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; • in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; • per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia e assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 60.000€ per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico fino a 35 X.xx e CAMPER , in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 15% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00, |
Kasko | L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: • collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta. |
Limitazioni, eclusioni e rivalse | Ferme restando le esclusioni previste all’art. 3.12 la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; • in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; • se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; • per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia e assicurabile, la garanzia, in base alla provincia di residenza dell’intestatario del veicolo assicurato presso il PRA, con un limite massimo assicurabile di 60.000€ per autocarri e autoveicolo uso speciale e/o specifico fino a 35 X.xx e CAMPER , in base alla scelta del contraente si suddivide nelle seguenti opzioni: a) Rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis – non è previsto alcuno scoperto b) Indennizzo in denaro o per riparazioni al di fuori delle strutture convenzionate con Nobis - Rimane a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 15% di ciascun sinistro con un minimo di € 2.500,00, |
Garanzie Accessorie “A” - “B” (valida solo per autocarri fino 35 x.xx) La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. | |
Garanzie Accessorie “A” | Danni da imbrattamento L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità. Fenomeno elettrico L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria. Ripristino dei dispositivi di sicurezza L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. Ripristino autorimessa L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimes sa del veicolo assicurato (di proprietà dell’assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo. Recupero, parcheggio e rimessaggio L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggi o del veicolo disposti dall’Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato. Sostituzione delle serrature L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell’assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico. In tutti i casi, resta fermo l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Immatricolazione e/o passaggio di proprietà. L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, qualora: • il veicolo assicurato risulti aver patito un danno totale a seguito di incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; • in caso di demolizione resa necessaria dal verificarsi di un sinistro indennizzabile. previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico. Duplicato della patente L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’assicurato o dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Custodia L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante. Danni al bagaglio L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato. Ripristino dell’impianto antifurto L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, le spese sostenute dall’assicurato per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare. Acquisizione documenti per la liquidazione L’Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza. |
Garanzia Assistenza La copertura assicurativa si intende estesa alle sotto indicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Soccorso Stradale Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell’immobilizzo per trainare il veicolo: Soccorso Stradale per guasto - al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto. La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento nonché il montaggio delle catene da neve. Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto - alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato). E’ data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. . In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. |
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). Recupero fuori strada del veicolo Qualora il veicolo, a seguito di incidente stradale, fuoriuscisse dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di: Euro 1.000,00 per autocarri inferiori a 35 x.xx e camper; Euro 2.500,00 (da intendersi compreso nel massimale di Euro 5.000,00 relativo alla prestazione “Soccorso stradale” ed a consumo del medesimo) per autocarri superiori a 35 x.xx e xxxxxxxx.Xx prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo. Invio pezzi di ricambio all’estero Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazio ne in cui si è verificato l’evento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l’assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Spese di albergo Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Struttura Organizzativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento. Invio taxi Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valida solo per i camper) Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Struttura Organizzativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell’eventuale custodia del veicolo entro un massimale di Euro 2.500,00. Trasporto in autoambulanza Qualora l’assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento inviando direttamente l’autoambulanza. Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l’anno ed è valida soltanto in Italia. Sono esclusi dalla garanzia: • il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • gli oneri fiscali; • le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore; • le spese per controversie in materia amministrativa, tributaria e fiscale; • le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato; • le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; • le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Compagnie di assicurazione; • spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto) • tasse di registro ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE: La garanzia non è operante: a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizione vigenti; c)in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; d) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo; e) nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile Auto agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt. 148 e 149 Codice delle Assicurazioni Private ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RECUPERO PUNTI PATENTE: La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti motivi: Gare di velocità, Guida in stato d’ebbrezza, Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Omissione di soccorso, Violazione di posti di blocco |
Infortuni Conducente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui ne discende. | |
Infortuni Conducente | Le garanzie prestate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. nei limiti dei valori assicurati riguardano l’invalidità permanente: Vengono indennizzate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. la morte: L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta anche se la morte si verifica, a causa dell’infortunio subito, – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’evento lesivo. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | L’invalidità permanente viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta del 5% In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la “liquidazione dell’indennità di invalidità permanente” per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore. |
Infortuni Trasportati | La garanzia Infortuni del Conducente è estesa anche ai trasportati sul veicolo assicurato. L’estensione di garanzia vale per il caso di morte o di invalidità permanente a seguito di infortuni subiti dai trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto, la copertura complessiva per tutti gli infortunati, compreso il Conducente, entro il limite massimo della somma assicurata in polizza. Nel caso l’ammontare complessivo dei danni subiti dagli infortunati superi la somma assicurata, questa verrà ripartita tra gli stessi in proporzione all’entità del danno sofferto da ciascuno. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | Xxxxxxxx a quanto indicato nel DIP base, si specifica quanto segue: Restano esclusi gli eventuali danni causati a terzi derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione., in quanto rientranti in un apposito accordo contrattuale (RIMORCHI - RISCHIO STATICO); L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti: a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adotti vi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b). Salvo che non sia diversamente convenuto, l‘assicurazione non è operante • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; • nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; • nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto; • nel caso di Veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale; • per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato in Polizza; (salvo pagamento sovrappremio) • per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; • se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; • in caso di dolo del conducente. • Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. • XXXXX rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro: • il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; • il conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro i successivi 180 giorni ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Xxxxxxx, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo. L’assicurazione non comprende la copertura di: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? |
Eventuali limitazioni ed esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base, di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Di seguito vengono riportate le principali esclusioni comununi a tutte le garanzie: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il Conducente rinnovi il documento di guida nei tre mesi successivi alla data del sinistro; se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; in caso di dolo del conducente. atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi; Esclusioni Specifiche relative a ciascuna garanzia Responsabilità civile, restano esclusi: nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto; per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: restano esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi. Garanzia Incendio: Non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall’autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma. Le garanzie Kasko e Collisione non sono operanti: in conseguenza di attività illecite; se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; se i danni risultano causati da atti vandalici; in caso di danni cagionati al veicolo garantito da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante non assicurato; in caso di danni cagionati da cose e/o animali trasportati e/o conseguenti a errato stivaggio; in caso di danni conseguenti alla marcia del veicolo al di fuori delle strade per loro natura destinate alla circolazione dei veicoli e/o su strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce; per i danni conseguenti al furto o all’incendio del veicolo. L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) e alle parti meccaniche se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. Garanzie Malus Protetto e Sinistro Sicuro: Sinistri Rca avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della presente copertura anche se pagati successivamente alla stessa. Irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l’attestato di rischio RCA; Pagamento del premio di rinnovo della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dal Contraente della presente polizza; Contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell’assicuratore RCA; Maggior importo derivante dal malus afferente al/i sinistro/i successivo/i al primo denunciato e pagato nel corso della vigenza del presente contratto. Incidenti di qualsivoglia natura contro veicoli non identificati; Sinistri verificatesi su strade non pubbliche; Incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti. Garanzia Fattura Rimborsata: Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche Principali Esclusioni valide per le garanzie Danni al Veicolo: NOBIS non indennizza i danni causati al veicolo da: fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio, salvo l’azione diretta del fulmine e salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria “Fenomeno Elettrico”; dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi o delle persone alle quali è affidato il veicolo. Per la garanzia “furto” sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate; aspirazione di acqua nel motore, se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Danni Accidentali – Collisione e Danni Accidentali - Kasko; atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Eventi Speciali - Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici; trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, fermo quanto previsto per le garanzie Eventi Speciali - Eventi Naturali a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro | La Denuncia, redatta sul modulo “Constatazione Amichevole di incidente – denuncia di sinistro” fornita da Nobis, deve essere presentata in originale entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00.000.0000000 (dall’estero) o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto. La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso. È possibile comunicare la Denuncia del Sinistro, anche qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 148,m 149 e 150 del Codice, tramite lettera raccomandata – con |
Assistenza diretta/in convenzione: Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. L’Assicurato potrà, inoltre trovare, in maniera dettagliata l’elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall’Impresa stessa avrà diritto ad applicare dall’Assicurato ulteriori limitazioni. L’impresa supporterà l’assicurato al fine di individuare l’Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente offrire il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa trascorsa, indipendentemente dalla data di accadimento. Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto. A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza. | |
Gestione da parte di altre imprese: Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. Prescrizione: indicare il termine entro cui i diritti derivanti dal contratto si prescrivono. ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo a partire dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale oppure quadrimestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 4% e del 5,5%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 40/2018 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione del rischio per: - Trasferimento della proprietà del veicolo - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo la Compagnia rimborsa al Contraente, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si verifichi una delle condizioni indicate sopra, il Premio corrisposto e non usufruito, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Nobis procede inoltre, con le stesse modalità sopra indicate, al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. XXXXX è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione (solo per Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Autocaravan, Autoveicoli per uso speciale e Autoveicoli per trasporti specifici) | Se il contraente/assicurato, intende sospendere la garanzia (esclusivamente per vendita o demolizione del veicolo) in corso di contratto è tenuto a dare comunicazione all’Impresa che, qualora accordi tale richiesta di sospensione, provvederà a rilasciare un’appendice che dovrà essere sottoscritta dalle Parti. Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente. NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto , il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto ha durata annuale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Al termine dell’annualità è facoltà del Contraente rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del premio relativo alle nuove condizioni tariffarie proposte da NOBIS, per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto. XXXXX provvederà alla consegna del certificato. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Solo per le polizze stipulate a distanza, il Contraente entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata a.r. contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e a NOBIS, allegando in originale scheda di polizza, certificato di assicurazione e Carta Verde. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. Alla ricezione di tutti i documenti NOBIS è tenuta a rimborsare la parte di premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Risoluzione | ll Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: - Trasferimento di proprietà del veicolo; - Cessazione del rischio per a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; - Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. |
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autocarro, autocaravan, camper, autobus, macchine operatrici agricole e rimorchi. |
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? |
Costi di intermediazione L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte. Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 13,34% sul premio netto imponibile per la garanzia RC, del 37,02% per le garanzie Infortuni, del 31,07 per le garanzie Cvt, del 35,70 per le Garanzie Perdite Pecuniarie, del 24,69% per la garanzia Tutela Legale e del 50,15% per la garanzia Assistenza. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |