RIFERIMENTI NORMATIVI)
(RIFERIMENTI NORMATIVI)
del contratto in generale (codice civile)
Art. 1321 : Nozione Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322 : Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Art. 1362 : Intenzione dei contraenti. Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Art.2096
: Assunzione
in prova. Salvo
diversa disposizione [delle norme corporative], l'assunzione del
prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto
scritto L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente
tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del
patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se
però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la
facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del
termine
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene
definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del
prestatore di lavoro.
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(solitamente viene formalizzato con scambio di corrispondenza debitamente controfirmata)
Mitt.: Lavoratore
Spett.le Ditta
__________
Oggetto : Domanda di assunzione
Bari, lì
La sottoscritta __________________________
nata a _____________ ed ivi residente alla Via Commerciale di Bari, chiede di poter essere assunta presso questa spettabile azienda in qualità di impiegata di concetto.
Fa altresì, presente, di essere in possesso di attestati di frequenza di corsi di informatica e di inglese.
Confidando nel benevolo accoglimento della presente istanza, in attesa di un invito anche per un colloquio, porge distinti saluti.
Firma
Ditta
Egr. Sig.ra
_________
Oggetto : Lettera di assunzione con periodo di prova
Bari, lì
In riferimento alla Sua domanda di assunzione del ___________ e facendo
seguito all’incontro tenutosi nei ns. uffici nei giorni scorsi, abbiamo il piacere di comunicarLe l’esito favorevole della ns. decisione.
Pertanto, con la presente, La informiamo che sarà assunta alle dipendenze della ns. ditta con decorrenza dal giorno____________ .
Espleterà mansioni di ragioniera contabile, addetta alla fatturazione ed ogni collegata attività, e sarà inquadrata con la qualifica di impiegata di concetto secondo il C.C.N.L. per l’industria del legno e sughero, così come riceverà la relativa retribuzione secondo quanto previsto dalla parte economica del citato contratto collettivo.
Dovrà svolgere il seguente orario di lavoro : dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.
In casi eccezionali potrà essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario per la sola mattina del sabato che sarà retribuita sempre secondo le previsioni del citato CCNL.
Svolgerà le proprie mansioni sotto la diretta responsabilità del suo capo-ufficio Dott. ____________ .
La presente assunzione è sottoposta ad un periodo di prova di 15 gg. così come previsto dall’art. 2096 del cod. civ. e durante tale periodo di prova ciascuna delle due parti sarà libera di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità.
La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta per accettazione di quanto innanzi ivi compreso il patto di prova.
Nell’augurarLe buon lavoro, Le porgiamo i migliori saluti.
Timbro e Firma
(Ditta)
Per accettazione :
(lavoratore)
_
a cura di Xxxxxxx Xxxxxxx
________________________________________________________________________
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x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx.xxCONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(RIFERIMENTI NORMATIVI)
DEI VIZI DEL CONSENSO (codice civile)
1427. (Errore, violenza e dolo). Il contraente, il cui consenso fu dato per errore [ 1428, 1429, 1431], estorto con violenza [ 1434 ss.] o carpito con dolo [ 1439], può chiedere l'annullamento del contratto [ 1441 ss.] secondo le disposizioni seguenti [ 122, 624 comma 1 e 2].
1428. (Rilevanza dell'errore). L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [ 1429] ed è riconoscibile dall'altro contraente [ 1431].
1429. (Errore essenziale) L'errore è essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto [1322]
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione [ 1346] ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3)
quando cade sull'identità [122 comma 2] o sulle qualità della
persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano
state determinanti del consenso[122 comma 3];
4) quando,
trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o
principale del contratto [
624 comma 2,
787,1969,
2732].
1431. (Errore riconoscibile). L'errore si considera riconoscibile quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [1176 comma 1] avrebbe potuto rilevarlo.
1434. (Violenza). La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo [ 122, 265, 482,526, 624; 610 c.p.].
1435. (Caratteri della violenza). La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone [ 1438].
1439. (Dolo). Il dolo è causa di annullamento del contratto [ 1195] quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato [ 1892].Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
1440. (Dolo incidente). Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse [ 640 c.p.]; ma il contraente in mala fede risponde dei danni [ 1337].
DEL TIROCINIO (codice civile)
2130. (Durata del tirocinio). Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] dagli usi
2131. (Retribuzione). La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo [ 2099, 2100]
2132. (Istruzione professionale). L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio
2133. (Attestato di tirocinio). Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio /l libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto [ 2124]
2134. (Norme applicabili al tirocinio). Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative]
D.lgs. . 10/09/2003, n. 276
APPRENDISTATO
Art.
47.
(Definizione, tipologie e limiti quantitativi)
1.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere
di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è
definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c)
contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art.
4 della l. 8/08/1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
_________________________________________________________________________
a cura di Xxxxxxx Xxxxxxx
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x.xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx.xx
DEL TIROCINIO
2130. (Durata del tirocinio). Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] dagli usi
2131. (Retribuzione). La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo [ 2099, 2100].
2132. (Istruzione professionale). L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio
2133. (Attestato di tirocinio). Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio /l libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto [ 2124]
2134. (Norme applicabili al tirocinio). Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o da norme corporative]
D.lgs. . 10/09/2003, n. 276 APPRENDISTATO
Art.
47.
(Definizione, tipologie e limiti quantitativi)
1.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere
di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è
definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c)
contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art.
4 della l. 8/08/1985, n. 443.
3.
In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai
sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente
normativa in materia.