RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
Lotto 1 D)
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2020 Scadenza ore 24.00 del 30/06/2023
DEFINIZIONI
Compagnia e/o Società
Impresa Assicuratrice.
Contraente
Amia Verona S.p.A.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale
La massima esposizione degli assicuratori per sinistro.
Franchigia
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Xxxxxx incaricato
Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Subappaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di lavori o parte di essi.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Tale definizione comprende:
- I lavoratori alle dirette dipendenze dell’Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni;
- I lavoratori di cui al D.lgs 81 del 15/06/2015 (c.d. jobs act) e successive modificazioni;
- I lavoratori distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l’attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Retribuzioni lorde
L’ammontare degli import lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
1.3 Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l’intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:
a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c. Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5 Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento del recesso, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
1.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.
L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
a) denuncia cautelativa
b) denuncia passiva
a) Denuncia Cautelativa
Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:
Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
Contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuali ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere.
La Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b.
b) Denuncia passiva
Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:
a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.
1.7 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, La Società é tenuta a richiedere l’autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.
1.8 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
1.9 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
1.10 Modalità per il recupero delle franchigie
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l’importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.
La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.9.
Il Contraente/Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
1.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
1.12 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
1.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.14 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
1.15 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
1.16 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
1.17 Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
1.18 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
1.19 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.
2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
2.1 Descrizione dell’attività
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all’Assicurato in qualità di esercente il servizio di igiene ambientale, inteso, a titolo esemplificativo ma non limitativo come:
a) Gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto Terzi, attraverso le fasi della raccolta, del trasporto, del trattamento e dell'eventuale recupero e commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei materiali di risulta; nonché la gestione di discarica (ora satura) a tecnologia complessa.
b) Attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto Terzi a norma dell’art. 13, terzo comma, della L. 06/06/74, n. 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al D.lgs n. 22 del 05/02/97.
c) Pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private da intendersi comprensiva, tra l'altro, delle seguenti attività:
- gestione delle caditoie stradali;
- lo spazzamento ed il lavaggio stradale;
- il diserbamento;
- lo spurgo di pozzetti stradali;
- la gestione dei gabinetti pubblici;
- la rimozione di xxxxxxxx xxxxxxx;
- la pulizia ed il lavaggio delle platee stradali adibite ai mercati ambulanti, nonché dei portici e dei sottopassaggi perdonali;
- lo sgombero della neve ed i trattamenti antighiaccio su aree pubbliche di competenza comunale ai fini di assicurare la viabilità stradale;
- la cancellazione delle scritte murali abusive.
d) Stoccaggio temporaneo, in fabbricato con pavimento impermeabilizzato, di rifiuti urbani pericolosi (quali ad esempio: fanghi di lavanderia, batterie e pile esauste, accumulatori al piombo esausti, medicinali scaduti, oli esausti minerali e vegetali, rifiuti contenenti amianto, contenitori etichettati T e/o F, tubi fluorescenti al neon ed altri rifiuti contenenti mercurio), raccolti nel Comune di Verona da AMIA ed in altri comuni, in attesa del trasferimento nei centri di smaltimento e trattamento.
e) Gestione del verde urbano o privato (alberature, aiuole, parterres, parchi e giardini, tappeti erbosi, aree verdi di pertinenza di complessi scolastici o complessi comunali, marciapiedi, cigli stradali e piste ciclabili); inoltre gestione dei giochi, nonché delle panchine e degli arredi urbani.
f) Adozione di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio.
g) Attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica, rivolta sia ai mezzi aziendali sia a quelli di terzi; inoltre, attività di installazione sugli autocarri autorizzati al trasporto dei rifiuti delle black box inerenti il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
h) Raccolta di rifiuti agricoli e veterinari, di carcasse di animali sulle strade e nei fiumi.
i) Gestione delle utenze e delle tariffe con relativa riscossione.
l) Attività di consulenza in materia di sicurezza dei trasporti merci pericolose, ai sensi del d.lgs n.
40 del 04/02/2000 (norme ADR e RID), svolta da un dipendente (che ha acquisito la certificazione di Consulenza in seguito al superamento di un apposito esame sostenuto presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione) ai quali è stato affidato l’incarico con “determinazione del Direttore Generale di AMIA”. Relativamente alla responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività in analisi il dipendente incaricato sig. Xxxxx Xxxxxxx assume in polizza la qualifica di Assicurato.
m) Stoccaggio e gestione rifiuti presso la società Verona mercato SpA.
n) Gestione Impianto “Ca’ del Bue” trattamento RSU finalizzato alla produzione di CDR.
o) Gestione dell’isola ecologica presso Veronafiere S.p.A..
La società può anche assumere incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all’esercizio delle attività comprese nell’oggetto sociale, connesse e complementari.
L’esercizio delle attività può avvenire anche al di fuori del territorio del Comune di Verona in Italia e all’Estero.
L'Azienda può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.
L'Azienda provvede inoltre direttamente, ovvero mediante contratto di incarico professionale o di appalto, alla progettazione e costruzione degli impianti ovvero alla gestione di parte dei servizi affidati.
Sono comprese tutte le attività istituzionalmente svolte, comprese tutte le attività e servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Azienda di nuove attività da parte dei competenti Organi deliberativi, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni.
Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs n. 81/2008.
Quanto sopra in deroga ed estensione alla successiva definizione di stabilimento di cui alla clausola 2.4 Inquinamento Accidentale.
2.2 Oggetto dell’assicurazione
A) Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte nel precedente articolo 2.1 ed a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale, nessuna esclusa od eccettuata, svolte ovunque, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Novero Terzi
Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente:
- i prestatori di lavoro quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.2B. Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:
a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti (compresi gli Amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione per selezione pubblica, che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non, attività ricreative organizzate del Circolo Dipendenti Aziendale, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzino strutture anche non di proprietà dell'Assicurato medesimo.
B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
L’Assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale.
La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 o dal D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.
La garanzia non è operante per:
- le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
2.3 Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
a) Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, gli amministratori, i lavoratori parasubordinati, temporanei, quelli previsti dalla X. Xxxxx ed altri prestatori di lavoro utilizzati (compresi i responsabili delle attività di cui al D.lgs 81/2008, anche se non dipendenti), per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e prestatori di lavoro. Questa estensione di garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Si deve intendere anche compresa la responsabilità civile personale del dipendente sig. Xxxxx Xxxxxxx al quale è stata affidata, da parte dell’Azienda Contraente, l’attività di consulenza per le problematiche in materia di sicurezza dei trasporti merci pericolose (norme ADR e RID).
b) Responsabilità derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente alinea non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A., locati, dati in uso o usufrutto.
c) Responsabilità derivante all'Assicurato nella qualità di committente, con riferimento all'assegnazione di appalti di opere e/o servizi e/o forniture commissionati dallo stesso;
d) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a terzi o cose di terzi causati:
1. dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di fabbricati, terreni, impianti, strade, macchinari ed attrezzature o strutture in genere, ovunque ubicati ed a qualsiasi uso destinati (ad es. uffici, magazzini e/o depositi, stabilimenti, garages, officine, centrali termiche, centrali elettriche, impianti di autolavaggio, distributori di carburante (compreso metano) e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura, giardini e piante, ascensori e/o montacarichi; discariche; impianti di trattamento rifiuti; ecocentri;
2. da spargimenti, spandimenti o tracimazione di acqua da bocche di lupo o caditoie stradali, di pertinenza dell'Assicurata, conseguenti a precipitazioni anche di forte intensità, nonché da spargimenti di acqua o rigurgiti di fogne conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e/o condutture presenti nei fabbricati di proprietà o in uso all'Assicurata (si precisa a tale proposito che le competenze della scrivente in materia, riguardano esclusivamente lo spurgo dei pozzetti e caditoie stradali e non la loro manutenzione);
3. dallo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di impianti e/o fabbricati, nonché conduzione, manipolazione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata. Qualora le operazioni di cui al presente paragrafo vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
e) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati da terze persone o ditte e con materiali di loro proprietà, da fornitori, appaltatori di opere per conto della Contraente o dei quali la stessa fosse chiamata a rispondere quale committente di lavori e/o forniture.
f) Sono compresi nell'assicurazione i danni causati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, riempimento e svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
g) Proprietà/gestione/appalto a Terzi del bar aziendale, nonché servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la somministrazione di cibi, bevande e medicinali, nonché la responsabilità civile del personale medico e parasanitario.
h) Attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica, o associazioni non riconosciute ex art. 36 C.C..
i) Partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, cortei, manifestazioni, spettacoli e simili, organizzati sull’intero territorio nazionale.
j) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali (salvo quanto previsto all’art. 2.7 punto a) per i veicoli di terzi stazionanti nell’officina meccanica aziendale);
k) Sono compresi nell'assicurazione i danni i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo; con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
l) Sono compresi nell'assicurazione i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e ai locali (inclusi impianti fissi e gli infissi) ove si svolgono i lavori.
m) Proprietà, detenzione e uso di qualsiasi tipo di materiale, meccanico o no, di qualsiasi mezzo e/o apparecchiatura azionati da qualsiasi forza, esclusa quella atomica, purché necessari alle attività esercitate ed in rapporto diretto o indiretto con queste ultime (ad es. attrezzature operatrici varie, macchine operatrici semoventi, sgombraneve, carrelli elevatori e altri mezzi o apparecchi per: sollevamento pesi, movimentazione di cose o persone, pompaggio, carico e scarico, calcolo, analisi, trasporto o traslazione, prevenzione sicurezza antincendio); si precisa che la garanzia opera sempreché i mezzi e/o i veicoli siano azionati da persone munite delle necessarie abilitazioni ai termini di legge.
n) Proprietà di cani e uso di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
o) Sono compresi nell'assicurazione i danni a condutture e impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque con il massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro.
p) Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni alle persone ed alle cose, da cedimento, franamento, assestamento del terreno nel limite del massimale per i danni materiali e comunque con il massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o per coperture di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente ai danni a fabbricati, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro.
q) Sono inclusi nell'assicurazione i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione. Agli effetti di questa garanzia varranno una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
r) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni avvenuti in ogni luogo ove la contraente svolge la propria attività o sia presente la sua organizzazione tecnica, organizzativa o commerciale per motivi di addestramento, collaudo, montaggio, assistenza, promozione, pubblicità, allestimento di impianti.
s) 1. Rischio statico di tutti i contenitori dei rifiuti (navi metalliche, cassonetti portarifiuti metallici o in vetroresina, contenitori in cristallo per raccolta dei medicinali, contenitori per la raccolta differenziata in genere, etc.), di proprietà o in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private.
2. Responsabilità civile derivante per i danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale dei contenitori dei rifiuti in genere, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi. Agli effetti di questa garanzia varranno una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
3. Sono compresi anche i danni a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche, quali, a titolo esemplificativo, temporali, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori dei rifiuti in genere o loro componenti.
t) Responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e/o nastri.
u) Responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato.
v) L'assicurazione si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatasi nelle sedi aziendali, attentati e/o atti violenti, legati a manifestazioni di natura sindacale; si dà atto, inoltre, che la garanzia opera anche per l'attività svolta all'esterno delle sedi durante il servizio dei portavalori.
w) L’assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell’assicurato o dallo stesso detenute (compresi i contenitori dei rifiuti in genere), ferma l’esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori; Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque con il massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o per coperture di minor durata per l’intero periodo di assicurazione.
Si prende atto che le garanzie di cui alla lettera d) punto 2) e al secondo capoverso della lettera s) punto 3, sono prestate, limitatamente ai danni alle cose, con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro e con limite massimo globale di risarcimento per entrambe le garanzie di Euro 150.000,00 per sinistro e di Euro 300.000,00 per periodo assicurativo annuo.
2.4 Inquinamento accidentale
A parziale deroga a quanto previsto al punto a) dell’art. 2.9 “Esclusioni”, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, i suoi dipendenti o le altre persone di cui l’Assicurato dovesse rispondere ai sensi di legge, delle somme che i predetti fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente cagionati a Terzi causati da inquinamento dell’ambiente, in conseguenza di un fatto accidentale ed improvviso derivante dall’attività descritta in polizza, semprechè conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture. Sono comunque esclusi i rischi derivanti da discariche, siti di smaltimento rifiuti ed inceneritori.
Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di “Responsabilità Civile verso Terzi” e comunque con il massimale di Euro 550.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00.
Per “Danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione od utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Sono compresi nell’assicurazione i danni cagionati a Terzi in conseguenza di:
a) morte e lesioni personali;
b) danneggiamenti diretti e materiali a cose o simili;
c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell’ambiente interessato.
L’assicurazione comprende altresì entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limite la conseguenza di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
2.5 R.C. personale distaccato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’ Assicurato per danni subiti da:
- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
2.6 Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore/ subappaltatore
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
2.7 Garanzia officina auto-motoveicoli
A) Danni ai veicoli in deposito o riparazione. La garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi in deposito e/o lavorazione nell'ambito dell'officina aziendale, purché non siano dovuti a incendio e/o furto, compresi i danni derivanti dalla caduta dei veicoli stessi da ponti sollevatori e simili e dalle operazioni di rifornimento del carburante. Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto obbligatorio del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per ogni sinistro e per più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
B) RC Postuma. La garanzia è operante per i danni causati dai veicoli a motore aziendali o di Terzi riparati, revisionati e/o sottoposti a lavori e/o manutenzioni da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 12 (dodici) mesi dalla data del termine dei lavori; tale garanzia è prestata con uno scoperto obbligatorio del 10% per ogni sinistro con il minimo di
Euro 1.500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro e per più sinistri verificatisi nello stesso periodo annuo.
Relativamente ai veicoli di Terzi, la garanzia è estesa ai danni subiti in conseguenza delle attività sopra riportate, a condizione che il danno si manifesti entro 12 (dodici) mesi dalla data del termine dei lavori; tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per ogni sinistro e per più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
2.8 Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza – fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro e/o Amministratori dell’Azienda Assicurata e delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo per il caso di dolo.
2.9 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a. i danni da furto e rapina, non compresi ai precedenti punti u) e v) dell’art. 2.3);
b. i rischi per i quali, in conformità alle norme della legge 24.12.69 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 973 del 24.11.1970 e successive modifiche ed integrazioni, è obbligatoria l'assicurazione “R.C. Auto” (salvo quanto previsto agli artt. 2.3 e 2.7);
c. i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d. i danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e scarico, sia durante la sosta nell’ambito di dette operazioni;
e. i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi (salvo quanto previsto agli artt. 2.3 e 2.7);
f. i danni cagionati da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
g. i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto dall'art. 2.4 "inquinamento accidentale").
L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende:
h. i danni verificatisi in connessione con trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
j. i danni, comunque occasionati, derivanti da detenzione, uso o manutenzione di amianto e/o sostanze componenti contenenti amianto;
k. i danni, comunque occasionati, derivanti da campi elettromagnetici e/o onde elettromagnetiche.
2.10 Validità territoriale
La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.
La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.
2.11 Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, su un preventivo di retribuzioni/compensi lordi annui corrisposto al personale. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione/compenso si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il prestatore di lavoro effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.
2.12 Arbitrato
In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, sull'utilità delle spese ai fini previsti e sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un Collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo delle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Tale luogo è quello della sede legale del Contraente.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°
..........................................
Contraente: AMIA Verona S.p.A. P. IVA: 02737960233
Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXX
durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 30/06/2023
frazionamento: annuale
Massimali assicurati
Per ogni sinistro:
con il limite di: R.C.verso terzi (R.C.T.):
Euro 10.000.000,00
Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per cose
R.C. verso prestatori di lavoro
(R.C.O.): Euro 3.000.000,00 per persona
Euro 10.000.000,00 in aggregato annuo per le malattie professionali
Calcolo del premio
Riferimento | Valori | Tasso lordo promille | Premio lordo |
Preventivo retribuzioni annue lorde | 16.000.000,00 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
TOTALE |
La Società Il Contraente