CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE – CIG n. Z1A2F2CDF2
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art. 1 – Oggetto del contratto e finalità del servizio
La presente procedura, esperita ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a). 37 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come rimodulata dal D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in L. 120 dell’11/09/2020 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/09/2020 ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza legale in favore dell’Università per Stranieri di Siena (di seguito Università) ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato “Professionista” o “Affidatario”) iscritto all’Albo degli Avvocati e in possesso di esperienza pregressa in ambito anche universitario.
Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto disciplinato nel presente capitolato.
Art. 2 - Prestazioni richieste
Il Professionista, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Università il supporto di consulenza necessario ad affrontare questioni di carattere legale che frequentemente si riscontrano nell’ambito di attività svolte all’interno dell’Aree, quali le procedure in materia di assunzione a vario titolo di personale, di indizione e svolgimento di gare di appalto e processi amministrativi inerenti le attività gestionali e strategiche in generale dell’Ateneo. Tale supporto di consulenza sommariamente concernerà pertanto l’elaborazione di pareri scritti e/o orali in ordine alle problematiche giuridiche individuate in via indicativa e non esaustiva, all’interno delle macro aree sotto descritte:
• ricognizione dei contratti di collaborazione, delle convenzioni stipulate e degli accordi per servizi prestati dall’Ateneo e valutazione delle relative rischiosità sotto il punto di vista legale;
• predisposizione della relativa modulistica nonché di fac-simili rispondenti ad esigenze di riduzione del rischio e alla prevenzione del contenzioso e attività a ciò connesse;
• analisi della contrattualistica inerente l’affidamento di lavori, servizi e forniture in applicazione del “Codice dei Contratti Pubblici” D. Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i..
Art. 3 – Importo a base d’asta
L’importo posto a base d’asta, soggetto a ribasso, per l’espletamento del servizio della durata di 24 mesi è fissato in € 25.600,00 (Euro Venticinquemilaseicento/00) al lordo della ritenuta d’acconto, oltre CPA (4%) e Iva (22%), comprensivo di qualsiasi spesa connessa allo svolgimento dei servizi e remunerativo di ogni prestazione. In nessun caso potranno essere addebitati all’Università oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, i costi per la sicurezza sono valutati pari a 0 (zero) in quanto non si riscontrano rischi derivanti da interferenza.
Art. 4 – Durata del contratto
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata anche con apposito scambio di lettere inviate mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e firmate digitalmente. L’incarico avrà la durata di 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione della lettera, di affidamento e potrà essere eventualmente prorogato per un massimo di sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Art. 5 – Corrispettivi
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in quattro rate semestrali uguali e posticipate, precedute da una relazione del professionista, su emissione di Fatture Elettroniche intestate all’Università per Stranieri di Siena, Codice Univoco ufficio UFRAK7, sulle quali dovrà essere riportato il numero di CIG. La verifica del
servizio reso sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento al quale compete la dichiarazione di regolare esecuzione necessaria per la liquidazione delle somme dovute.
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Professionista affidatario del servizio di consulenza legale si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187.
A tale proposito, ai sensi dell’art. 3 della Legge stessa, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 7 - Obblighi del contraente
Il Professionista, nell’espletamento del servizio si impegna a:
- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all’utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
- svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive in coerenza con l’attività dell’Università;
- garantire la presenza nei tempi concordati a seguito di semplice richiesta;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Università.
Art. 8 – Responsabilità e assicurazioni
Il Professionista dovrà essere in possesso di un’apposita polizza assicurativa di responsabilità professionale di durata almeno pari a quella del presente affidamento, per eventuali danni causati all’Università o a terzi nello svolgimento delle attività affidate.
Art. 9 - Obblighi a carico dell’Università
L’Università si impegna a fornire al Professionista la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per gli adempimenti riguardanti il servizio affidato.
Art. 10 – Svolgimento dell’incarico
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Università per Stranieri di Siena, l’assoluta autonomia decisionale. Il Professionista non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di terzi, né è in grado di rappresentare in alcun modo l’Università se non previa esplicita autorizzazione.
Art. 11 – Cauzione definitiva
Il Professionista dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva in applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tale garanzia valida per tutto il periodo contrattuale verrà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato, a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza.
Art. 12 – Inadempimenti e penali
In caso di inadempimento del Professionista affidatario l’Università avrà la facoltà di applicare delle penali, di importo variabile sino ad un massimo di € 500,00, da modularsi in ragione della gravità delle inadempienze e dell’eventuale loro ripetersi nel tempo.
Tutti gli inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione di penali saranno contestati formalmente via fax o PEC. L’Università comunicherà per iscritto al Professionista affidatario l'avvenuto accertamento di tali inadempienze e lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L’Università, a seguito delle controdeduzioni ricevute, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali. Il mancato riscontro da parte del Professionista nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.
Sarà facoltà dell’Università di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Professionista affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Art. 13 – Cause di recesso e risoluzione del contratto
È facoltà dell’Università di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare a mezzo PEC, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile. In tal caso il Professionista affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.
Xxxxx restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Università potrà altresì risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista affidatario a mezzo PEC nei seguenti casi:
a) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
b) perdita, in capo all’Affidatario della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva, in tutto o in parte, e l’Affidatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni;
e) qualora sia accertato che l’Affidatario abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro l’Università per Stranieri di Siena.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Professionista deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Università.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di cessione totale o parziale del contratto. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. È fatto comunque divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
Art. 15 – Foro competente
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, xxx Xxxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Siena.
Art. 16 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
In relazione ai dati personali oggetto di trattamento nell’adempimento del presente avviso, le parti, in qualità di Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR) e, in quanto compatibile con il D.Lgs. n.196/2003, si impegnano reciprocamente a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. I dati personali verranno trattati, mediante strumenti manuali o informatizzati, per le finalità connesse all’adempimento del presente avviso e per l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi connessi. I dati raccolti non potranno essere diffusi, potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che prestano assistenza, consulenza o che comunque collaborano per l’adempimento dell’avviso. Le modalità di trattamento dei dati personali e l’insieme della “Privacy policy” dell’Università, sono descritte nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/0/000/Xxxxxxx.xxx.
Art. 17 – Codice di comportamento
Il Professionista affidatario è obbligato ad accettare ed attenersi a quanto contenuto nel “Codice di comportamento dell’Università per Stranieri di Siena” emanato con D.R. n. 297 del 19 giugno 2014 e reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/0000/Xxxxx/XX%00xxxxxx%00xx%00xxxxxxxxxxxxx%00-
Art. 18 – Spese ed oneri accessori
Sono a carico del Professionista affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all’esercizio dell’incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Affidatario.
Art. 19 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.
Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)*
Firmato digitalmente da:XXXXXXXXXXXX XXXXXX Data:13/11/2020 14:14:41
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.