CAPITOLATO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO REGGIA DI CASERTA
MIC|MIC_RE-CE_UO4_4|31/03/2021|0001934-I| [13.16.01/10/2021] - A01
CAPITOLATO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO REGGIA DI CASERTA
ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della Reggia di Caserta da svolgersi con le modalità ed alle condizioni descritte nel presente capitolato e nel rispetto delle disposizioni fissate dal D.Lgs. 209/2005 e sue integrazioni e modificazioni (Codice delle assicurazioni private). Il servizio sarà affidato direttamente, previa acquisizione di preventivi di operatori economici qualificati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti)
ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico, di durata di anni quattro, avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione del contratto. Il contratto scadrà automaticamente e senza altra formalità alla data di naturale scadenza, senza che la Ditta Aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa in merito. Dalla data di decorrenza dell’incarico il broker affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Reggia, con le modalità operative, come indicato nel presente capitolato. L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al R.U.I. di cui al D.Lgs. 209/2005.
ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO
Il broker affidatario si impegna a fornire alla Reggia supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:
• Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all’attività istituzionale della Reggia di caserta con verifica delle reali esposizioni ed adozioni di appropriati limiti di risarcimento;
• Analisi dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
• Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Amministrazione;
• Predisposizione dettagliata dei bandi, disciplinari e capitolati speciali per l’affidamento dei servizi assicurativi, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
• Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
• Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
• Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché di quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici e delle somme spettanti, nonché il report periodico sull’andamento dei sinistri;
• Assistenza e gestione tecnico-legale anche per sinistri in cui l’Amministrazione viene a trovarsi in qualità di danneggiato anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
• Resa di pareri e consulenza.
• Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
• Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del lavoro.
Il broker affidatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato ad assicurare sempre una puntuale assistenza all’Amministrazione. E’ prevista la presenza in del broker referente presso la sede museale su richiesta della stessa o del broker stesso. I tempi di evasione delle richieste dell’Amministrazione dovranno essere particolarmente soddisfacenti. In particolare dovranno essere rilasciati: - entro un giorno lavorativo pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato di sinistri; - entro un giorno lavorativo pareri e informazioni scritte via e- mail o pec che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori dell’impresa di brokeraggio affidataria; - entro al massimo tre giorni lavorativi i pareri che richiedono la consulenza di operatori esterni all’impresa di brokeraggio affidataria. Sarà onere del broker affidatario ricercare in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro.
Il broker affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Reggia coinvolti nelle procedure, né potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione, se non preventivamente autorizzato. Resteranno in capo alla Reggia di Caserta l’assoluta autonomia
decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette e/o l’esecuzione di altre operazioni modificative dei contratti sottoscritti con le Compagnie. Il broker affidatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
ART. 4 – REFERENTE DEL SERVIZIO
Il broker affidatario dovrà individuare e comunicare la struttura di riferimento per la reggia di Caserta, all’interno della quale dovrà designare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa, quale “Referente del Servizio” per il servizio oggetto del presente affidamento. Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’amministrazione, garantendo, se richiesto, la necessaria presenza presso la sede della stessa. All’avvio del servizio, il Referente dovrà comunicare tempestivamente i recapiti per il proprio reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e, in caso di assenza, dovrà individuare un adeguato sostituto.
ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il broker affidatario svolgerà l’incarico nell’interesse del Museo, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà. La Reggia è libera di accettare in tutto od in parte le proposte. Il broker affidatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; egli non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Reggia; egli dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione. Il broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso la Reggia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Sono a carico del broker affidatario: - tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico; - i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico. Il Museo si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi. L’Amministrazione si impegna, altresì, a fornire la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo dell’attività riguardante l’incarico affidato.
ART. 6 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO
Nell’esecuzione del servizio in oggetto il broker si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l’affidamento. Al personale impiegato dovranno, inoltre, essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.
ART. 7 – CORRISPETTIVO
L’incarico di cui al presente capitolato sarà remunerato dalla stessa Reggia senza che trovi applicazione la prassi comune di mercato di liquidazione del compenso da parte della Compagnia Assicurativa.
Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). Non viene, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
La Reggia provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Reggia. Non saranno imputabili alla Reggia di Caserta gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal broker . Il broker si impegna a trasmettere al Museo gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine di scadenza indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante. Il broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari del Museo. Il Xxxxxx risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso. Prima della data di decorrenza dell’affidamento del servizio in caso di esecuzione anticipata, il broker dovrà produrre copia della polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione successiva. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale non inferiore all’importo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso da parte della Reggia. Il Museo autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto.
ART. 12 – SUBAPPALTO
Per la particolare tipologia delle prestazioni in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio.
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso e assoluto divieto al broker affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell'impresa troverà applicazione il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il broker affidatario dovrà prestare, prima dell’avvio del servizio, una cauzione definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Nel rispetto dei contenuti dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della cauzione, calcolato nei termini di cui sopra, sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EC 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e la facoltà per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria. In caso l’Amministrazione debba valersi, in tutto od in parte, del deposito cauzionale per inadempimenti del broker affidatario, quest’ultimo sarà obbligato a reintegrare la cauzione prestata entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 15 – INADEMPIMENTI E PENALITA’
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto comporterà l’applicazione di una penale a carico dell’affidatario determinata in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini temporali indicati nei predetti elaborati (capitolato-contratto) o rispetto a termini di risposta/adempimento fissati in apposite richieste dell’Amministrazione. Xxxx intendersi quale ritardo anche l’ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme al capitolato e al contratto. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell’importo della sanzione che verrà addebitato sulla cauzione
definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. L’applicazione delle penali non preclude il diritto per la Reggia di Caserta di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’insorgere dell’obbligo al pagamento della penale medesima.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione nonché, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte del broker degli obblighi contrattuali posti a suo carico. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti circostanze: a) mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita; b) mancata copertura assicurativa di cui all’art. 10 del presente capitolato; c) violazione del divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto; d) mancato reintegro della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune; e) inosservanza agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010; f) applicazione, nel corso del contratto, di penali per mancato rispetto degli obblighi contrattuali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; g) violazione dell’obbligo di riservatezza imposto dal presente capitolato; h) perdita dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione; i) ogni ipotesi per la quale la Reggia di Xxxxxxx ritenga che non sussistano più i presupposti fiduciari e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale. La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione con invio di PEC o di raccomandata con avviso di ricevimento e la risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione. L’incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al R.U.I di cui al D.Lgs. 209/2005, oppure nel caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere da parte del broker affidatario. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti all’originaria procedura di indagine di mercato, secondo l’ordine della relativa graduatoria. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 17 – RECESSO
Al Museo è attribuita la facoltà di recesso unilaterale da esercitarsi, nel corso del periodo di durata del contratto, a seguito di sopravvenute disposizioni normative in materia o per ragioni di pubblico
interesse. In particolare, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip Spa o da altre centrali di committenza o da altra normativa sopravvenuta, che prevedano parametri migliorativi rispetto a quelli stabiliti dal presente contratto, l’amministrazione avrà il diritto di recedere dal medesimo, in ogni momento, alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, salva la possibilità, per il broker affidatario, di accettare un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999.
ART. 18 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione e il broker affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno deferite al giudice ordinario. Foro territorialmente competente sarà di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere.
ART. 19 –- NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
IL RESPONABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxx Xxxxxx