VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il 25 febbraio 2002 si sono incontrate:
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, XXXXX e le XX.XX. CGIL, CISL, UIL regionali al fine di definire un accordo in ordine alla costituzione, al funzionamento e l’individuazione dei limiti di competenza di Commissioni sindacali di Conciliazione di bacino ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 80 (31 marzo 1998), abilitate a tentare la composizione delle controversie derivanti da rapporti di lavoro.
Premesso che:
• Il Legislatore con il D.Lgs. n°80 del 31 Marzo 1998 (art. 36) e X.Xxx n°387 del 29 ottobre 1998 ha modificato il testo dell’articolo 410 di c.p.c. dettando una disciplina che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali e plurimi inerenti la materia del lavoro, obbligando al tentativo di conciliazione tutti coloro che intendano proporre in giudizio una causa relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 c.p.c. ovverosia le controversie relative a: rapporti di lavoro subordinato; rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa; rapporti di lavoro derivanti da contratti agrari;
• l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione imposto dalla nuova normativa produce disfunzioni dovute al sovraccarico di contenzioso affidato alle Commissioni di Conciliazione obbligatorie istituite presso le Direzioni Provinciali del lavoro, rallentandone significativamente il funzionamento e imponendo costi organizzativi elevati a tutti coloro che con esse si devono quotidianamente rapportarsi.
Le parti concordano quanto segue:
1. Al fine di controllare i disagi organizzativi, sopra ricordati, ritengono utile e necessaria l’istituzione di Commissioni sindacali di Conciliazione di bacino sulle quali far convergere il contenzioso, derivante da rapporti di lavoro, per il quale le parti in lite diano mandato di tutela ai firmatari del presente verbale di accordo .
2. Si conviene inoltre di definire a livello regionale i criteri istitutivi di tali Commissioni, al fine di renderne omogenee competenze, funzionalità e organizzazione interna, attraverso la definizione dei seguenti punti:
a. Le costituende Commissioni sindacali di Conciliazione saranno istituite e localizzate presso ciascuna sede E.B.E.R. di bacino;
b. Ad esse è affidata la competenza ad esaminare tutte le controversie derivanti da rapporti di lavoro in cui le parti in lite diano mandato ai firmatari del presente verbale di accordo.
c. Le "Commissioni 108", laddove costituite, verranno assorbite dalle costituende Commissioni sindacali di Conciliazione
x. X.X.X.X. s.r.l. fornirà i supporti organizzativi (materiale di consumo, segreteria, etc.) per il funzionamento delle Commissioni.
e. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano affinché la globalità del contenzioso di competenza delle Commissioni venga alle stesse sottoposto.
f. La Commissione di Conciliazione avrà il compito di esperire il tentativo di conciliazione utilizzando tutti gli strumenti che possano comporre la lite, al fine di evitare il ricorso alle istanze giudiziarie.
g. La Commissione sarà composta da un membro nominato da ognuna delle Associazioni firmatarie del presente accordo, rimanendo tuttavia intesa la pariteticità delle componenti in essa rappresentate.
h. I membri della Commissione partecipano ai lavori della stessa a titolo gratuito.
i. Ai membri della Commissione è richiesto di essere Conciliatori con firma depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
j. In caso di mancata conciliazione la Commissione dovrà redarre, così come previsto dall’art. 412 c.p.c., un processo verbale contenente le ragioni del mancato accordo ed eventualmente le soluzioni parziali di accordo.
k. Le Parti predisporranno un progetto formativo per i componenti le Commissioni.
l. Le Parti predisporranno i moduli per redigere i verbali di conciliazione e mancata conciliazione.
m. Per il funzionamento delle Commissioni sindacali di conciliazione le Parti si atterranno al regolamento allegato al presente Verbale di Accordo.
n. Trascorsi 6 mesi dalla data di attivazione delle Commissioni le Parti ne verificheranno la funzionalità anche in relazione ai costi di gestione.
o. Si conviene, altresì, di approfondire e regolamentare attraverso un futuro accordo regionale la costituzione di Collegi di arbitrato, previsti dall’art. 412 ter c.p.c., a cui le parti potranno definire la soluzione della controversia in caso di mancata conciliazione.
CNA CGIL
CONFARTIGIANATO CISL
CASARTIGIANI UIL
CLAAI
Allegato A
Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento delle Commissioni sindacali di conciliazione
(Verbale di Accordo del 25 Febbraio 2002)
1. In ogni Bacino dell’Xxxxxx-Romagna è costituita una Commissione sindacale di Conciliazione.
2. La Commissione ha il compito di esaminare le controversie in materia di rapporto di lavoro ( art.410 c..p.c ) sottoposte dal Lavoratore (direttamente o per il tramite dell’Organizzazione Sindacale) o dall’Azienda (direttamente o per il tramite dell’Associazione Artigiana) realizzando il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge.
3. La Commissione sarà composta da un membro nominato da ognuna delle Associazioni costituenti
E.B.E.R. rimanendo tuttavia intesa la pariteticità delle componenti in essa rappresentate.
4. La Commissione può validamente riunirsi ed operare qualora siano presenti almeno un membro di parte datoriale ed uno di parte sindacale.
5. Al fine di assicurare un più rapido funzionamento dei lavori, all’interno delle Commissioni vengono nominati due Coordinatori (uno per ciascuna Parte) che avranno il compito di garantire il corretto e regolare svolgimento delle convocazioni e dei lavori delle Commissioni.
6. La sede delle Commissioni è fissata presso gli uffici di Bacino di EBER ove avrà sede anche la segreteria della Commissione stessa con compiti relativi alla convocazione delle parti, tenuta del
calendario, deposito dei verbali alla DPL, rilevazioni statistiche sull’andamento delle controversie e della loro soluzione.
7. Il Lavoratore o l’Azienda che intendessero sottoporre una controversia di lavoro all’attenzione della Commissione dovranno presentare domanda scritta specificando l’oggetto della controversia e conferendo mandato all’Organizzazione Sindacale o all’Associazione Artigiana.
Copia della domanda deve essere trasmessa alla controparte interessata (Lavoratore o Azienda).
8. La Commissione convoca le Parti entro una settimana, a mezzo raccomandata r.r., fissando la riunione nel termine di 20 giorni dalla presentazione dell’istanza. La procedura dovrà esaurirsi nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza alla Commissione.
9. La Commissione, se le Parti si presentano, procederà al tentativo di conciliazione decidendo le opportune modalità operative.
10. Se avviene la conciliazione, si redigerà apposito verbale valido ai sensi e per gli effetti dell’art.411, terzo comma del c.p.c..
11. Il tentativo di conciliazione può sfociare anche in un mancato accordo: si redigerà in ogni caso apposito verbale con l’indicazione: della posizione delle parti in causa; delle eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; delle ragioni della mancata conciliazione, unitamente alla eventuale proposta di definizione della controversia formulata dalla Commissione.
Il verbale di mancato accordo consente alla Parte che ha proposto la controversia di proseguire la vertenza per via giudiziaria.
12. In caso di parziale conciliazione: si redigerà un apposito verbale indicando la soluzione parziale sulla quale si concorda.
I verbali di conciliazione, anche parziale, vengono depositati presso la DPL ed acquistano l’efficacia di titolo esecutivo.
13. Copia di ogni verbale è rilasciata alle Parti contestualmente alla sottoscrizione. La Segreteria provvede a depositare tre copie presso la DPL, nonché ad archiviarne una presso la sede della Segreteria stessa.