Area Patrimonio
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Servizio Politiche per la casa
Capitolato Speciale per la stipula di accordo quadro ex art. 54 dello stesso decreto, per tre anni, con un unico operatore economico, per il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A, per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale e dell’ Acer Campania.
CIG: ZC3383BA5A
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di NCC di autoambulanza medicalizzata di TIPO A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli immobili di proprietà comunale e dell'ACER Campania abusivamente occupati.
L’affidatario dell’accordo quadro e del servizio è tenuto, con personale qualificato, all’assistenza di primo soccorso, nonché a valutare la trasportabilità o meno presso strutture ospedaliere di eventuali soggetti affetti da gravi patologie, occupanti l’immobile da sgomberare.
Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Il servizio di assistenza sanitaria deve essere garantito attraverso l’utilizzo di un’autoambulanza medicalizzata provvista di tutti gli ausili previsti dalla normativa vigente. Lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato deve risultare, inequivocabilmente, dall’oggetto sociale o dallo statuto. Le dotazioni strumentali necessarie per l’espletamento del servizio devono essere di proprietà dell'aggiudicatario ed il personale impiegato dovrà avere un rapporto contrattuale di dipendenza organica e funzionale con lo stesso.
Art. 3 - Requisiti per l'affidamento e cause di esclusione. Controllo delle dichiarazioni sostitutive.
L'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del Dlgs 50/2016, comma 2, e previa sottoscrizione del “Patto d'integrità per l'affidamento di commesse” approvato con la D.G.C. n. 797 del 03/12/2015.
Costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura quelle previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. L'assenza di tali cause dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che sarà sottoposta a verifica.
Art. 4 - Criterio di affidamento
L'affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo della singola prestazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’importo a base della procedura è individuato sulla base del prezzo stabilito nel precedente accordo quadro (di cui alla determina n. 6 del 16.06.2021) incrementato del 15%, e, pertanto, fissato in euro 283,00 IVA esclusa, se dovuta.
Art. 5 – Cauzione definitiva e penali.
L’aggiudicatario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del Dlgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione dell'accordo, dovrà consegnare garanzia definitiva sotto forma di fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale (euro 3.900,00) al Servizio, la quale preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si
determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
L’Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest’ultimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'affidatario procedure alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima prestazione seguita nell’ambito dell’A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima prestazione eseguita nell’ambito dell’A.Q.
Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo la cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale stabilito per il presente A.Q.
Fatto salvo il risarcimento del danno e il ristoro delle maggiori spese e pagamenti di cui sopra, nonché le ipotesi di risoluzione, ogni violazione del presente A.Q. comporterà l’applicazione, a valere sulla cauzione definitiva, di una penale pari all’1% dell’importo contrattuale complessivo.
Art. 6 - Rispetto del Codice di Comportamento
La stazione appaltante uniforma la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei dritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all’art. 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell’operatore aggiudicatario si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine.
Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.
La percentuale da applicarsi nell’ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente in relazione alla gravità della violazione, all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, e/o al danno all’immagine. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Art. 7 – Espletamento del servizio/contratti applicativi
Il servizio di assistenza sanitaria dovrà essere effettuato presso gli immobili di proprietà comunale, siti sul territorio cittadino sulla base delle indicazioni del competente Servizio Politiche per la Casa. Il servizio di assistenza verrà effettuato su richiesta del Servizio Politiche per la casa con
comunicazioni a mezzo PEC entro le 24 ore precedenti l'intervento, previa stipula dello specifico contratto applicativo mediante scambio di corrispondenza tramite PEC.
Il servizio dovrà essere reso nel termine e secondo le modalità fissate nella convocazione dello sgombero.
Art. 8 – Importo ed invariabilità dei prezzi
Il servizio sarà effettuato in base al prezzo stabilito in sede di affidamento, per ciascuna prestazione/intervento effettuato su richiesta del Servizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione del servizio stesso. Il prezzo si intende offerto dall’affidatario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione del servizio. L’affidatario, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento dei costi dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Art. 9 –Subappalto
Per eventuali subappalto trova applicazione l’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Art. 10 – Liquidazione dell'attività espletata
I pagamenti del servizio saranno effettuati per ciascuna prestazione/intervento effettuato su richiesta del Servizio Politiche per la Casa e dietro presentazione di regolare fattura emessa per avvenuto svolgimento del servizio. La fattura dovrà riportare il CIG nonché il codice identificativo dell’Ufficio (IPA) che è 5B5SI6. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico a seguito dell’emissione delle relative fatture. I pagamenti sono effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario/postale dedicato, anche in maniera non esclusiva, e comunicato all'Amministrazione.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 12 – Clausole contrattuali e GDPR
Ai sensi del GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i. del d.lgs. 196/2003 il legale rappresentante dell'affidatario è individuato come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è titolare il Comune di Napoli (in seguito il Comune). L’affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali. L’affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative all’adozione delle misure di sicurezza. L’affidatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune. L’affidatario provvederà ad avvisare immediatamente il Servizio Politiche per la Casa di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell’Autorità Giudiziaria. L’affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato autorizza e presta consenso al Comune di Napoli a trattare i dati allo stesso afferenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.
Art. 13 – Osservanza delle disposizioni legislative
L’affidamento sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e dall’Accordo Quadro e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L’affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’Accordo Quadro ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai
lavori oggetto dell’appalto.
Art. 14 –Obblighi in materia di sicurezza
L’affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate. A tal fine l’Affidatario tra gli altri obblighi, è tenuto a: - impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni; - impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti; - utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge; - vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell’Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
Art. 15 – Responsabilità dell'appaltatore
L’affidatario dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi dello stesso avrà l’obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro dovessero derivare e di assumere a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune in relazione all'oggetto dell'appalto.
Art. 16 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo posta elettronica certificata dell’affidatario. Qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell’affidatario dovrà pervenire alla pec della stazione appaltante.
Art. 17 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’affidatario
Eventuali spese e oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro e dei contratti applicativi sono a carico dell'Affidatario.
Art. 18 - Controversie
La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto. Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari. Il Foro competente è quello di Napoli.
ENTE APPALTANTE: Comune di Napoli – Servizio Politiche per la Casa INDIRIZZO:Piazza Cavour, 42 – Napoli TELEFONO:000 0000000 - 0000000
E-MAIL:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx PEC:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx (INDIRIZZO PRESSO CUI INVIARE I PREVENTIVI).