DISCIPLINARE DI GARA (L674)
DISCIPLINARE DI GARA (L674)
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ INTERAMENTE TELEMATICA
Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e degli impianti idrico sanitari di tutti gli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 di proprietà della Città Metropolitana di Firenze presso il Complesso di Villa Demidoff. CUP B34B18000030003 - CIG 7475223D27
In esecuzione della determina a contrattare n. 488 del 02/03/2018 e atto dirigenziale n. 1053 del 04/05/2018 di parziale rettifica della procedura, la Città Metropolitana di Firenze intende procedere, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, all’affidamento dell’appalto relativo alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2017 per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e degli impianti idrico sanitari di tutti gli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 di proprietà della Città Metropolitana di Firenze presso il Complesso di Villa Demidoff, da espletarsi con le modalità e prescrizioni riportate nel bando di gara, nel presente disciplinare e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START), reperibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. L’appalto si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
1. STAZIONE APPALTANTE
Città metropolitana di Firenze – xxx Xxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxx) – C.F. 00000000000 – Tel. n. 055/2760.314/772/619/768/769/928 – Fax n. 055/2761.256 – xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA E INFORMAZIONI
2.1. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx. La documentazione della presente procedura comprende, oltre al presente disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, Elenco prezzi Regione Toscana 2018 scaricabile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/ Elenco prezzi Regione Umbria 2017 scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxx/ unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali, ed è disponibile nella documentazione allegata alla gara sulla piattaforma START.
2.2. Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i- Faber: tel. 000.0000000 e/o scrivere all’indirizzo indirizzo di posta elettronica: E-mail Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx
2.3. Le informazioni di natura tecnica potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx (tel. 000 0000000) mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
2.4. Le informazioni di natura amministrativa e quelle concernenti i documenti da predisporre per la partecipazione alla procedura di gara, potranno essere richieste tramite la piattaforma START oppure contattando telefonicamente la Direzione Gare, Contratti ed Espropri al n. 055 2760.769/772.
3. COMUNICAZIONI e CHIARIMENTI
3.1. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.
3.2. Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.
3.3. Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
3.4. Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente.
4. OGGETTO, DESCRIZIONE, TERMINI, IMPORTO FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1. Oggetto: Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e degli impianti idrico sanitari di tutti gli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 di proprietà della Città Metropolitana di Firenze presso il Complesso di Villa Demidoff.
4.2. Descrizione sommaria: L’accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi descritti al paragrafo 3 del Capitolato Speciale di Appalto, così riassunti sinteticamente:
1) Lavori di sistemazione infissi interni – esterni, di qualsiasi materiale e tipologia;
2) Lavori di impiantistica idraulica;
3) Lavori di edilizia.
Sono compresi nei lavori edili gli interventi di impiantistica elettrica connessi, quali spostamento di prese, nuove linee elettriche etc. per i quali l’impresa dovrà rilasciare certificato di conformità.
4.3. Comune di esecuzione: Vaglia
4.4. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee).
4.5. Importo complessivo dell’appalto a base di gara (compresi oneri per la sicurezza di € 49.750,00 e costo della manodopera pari ad € 200.556,25): € 995.000,00 così riepilogato:
Descrizione | A misura € | |
A | Lavori soggetti a ribasso Comprese spese di manodopera | 945.250,00 |
B | Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso | 49.750,00 |
A+B | Importo totale dell’Appalto | 995.000,00 |
Come stabilito dall’art. 1 del Capitolato Speciale il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. I
singoli “contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale.
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto per l’Accordo Quadro;
4.6. Termine di esecuzione: il tempo di validità dell’accordo quadro è stabilito in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà alla scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo Quadro, in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al raggiungimento del limite massimo di spesa. Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso in cui vi siano lavori in corso, l’aggiudicatario li dovrà completare ed eseguire a perfetta regola d’arte
4.7. Modalità di pagamento: Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga un importo non inferiore a € 150.000,00, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, come indicato all’ art. 30 del Capitolato speciale. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Xxxxx. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.
Così come previsto dalla convezione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).
4.8. Pagamento ai subappaltatori e ai cottimisti: ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4.9. Penali: trovano applicazione le penali previste all’art. 41 del capitolato speciale di appalto.
4.10.Validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione della stessa.
4.11. Sopralluogo: Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante
4.12.Perfezionamento contrattuale: in forma pubblica amministrativa con spese a carico esclusivo dell’appaltatore (circa € 3.000,00). Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione obbligatoria del bando e dell’esito di gara. (Importo presunto circa € 4.000,00).
5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE In materia di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, nella fattispecie gli articoli dal n. 60 al n. 96.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella tabella a). L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ricomprende anche le lavorazioni indicate nella tabella di cui alla lettera b), ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori che a euro 150.000,00;
tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione e possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice.
Tabella lettera a)
Lavorazione | Categoria D.P.R.. 207/2010 | Qualifica- zione ob- bligatoria | Importo (euro) | % sul totale base di gara | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | subap- palto | |||||
Edifici civili e industriali | OG2 cl III | SI | € 795.000,00 | 80,00 | Prevalente | 30% complessivo dell’appalto |
Impianti idrico- sanitario, cucine, lavanderie | OS3 cl I | SI | € 200.000,00 | 20,00 | Scorporabile | |
Importo complessivo dell'appalto | € 995.000,00 | 100 |
Tabella lettera b - Lavorazioni incluse nella categoria prevalente
Lavorazione | Categoria D.P.R. 207/2010 | Importo (euro) | % sul totale base di gara |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS6 | € 95.000,00 | 9,00 |
L’offerente ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 60 e 92 del Dpr 207/2010, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG2 in classifica III o superiore nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010;
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, nella categoria, a «qualificazione obbligatoria», ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L. 80/2014, OS3 in classifica I o superiore. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario, o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione. Le lavorazioni relative alla categoria OS3, a «qualificazione obbligatoria», ai sensi dell’art. 79, comma 16, del DPR 207/2010, possono essere realizzate dall’appaltatore anche mediante il possesso della qualificazione tramite SOA Cl I o superiore nella categoria OG11.
L’eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale.
La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c. 6 ultimo periodo, prima della stipula del contratto effettuerà le verifiche sulle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016, con riferimento all’impresa che verrà indicata quale subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a) del D.lgs 50/2016, non è consentito
il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura.
Si ricorda che ai sensi dell’art 146 del D.lgs. 50/2016 per i contratti relativi ai beni culturali (categoria OG2) non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del codice.
DIREZIONE TECNICA
Relativamente alla direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, si ricorda che ai sensi dell’art. 248, è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alla categoria OS 2-A ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Inoltre ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.6 del D.lgs 50/2016, in sede di offerta, relativamente alla categoria OG2, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 :
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
L’omissione nell’offerta di tali indicazioni preclude la possibilità di ricorrere al subappalto per tutta la durata di validità dell’appalto. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni la terna va indicata con riferimento a ciascuna categoria di lavori che si intende subappaltare.
Coerentemente a quanto prescritto dall’art 105 c. 4 lett b) del D.Lgs. 50/2016, il subappaltatore deve essere in possesso di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 adeguata ai lavori da assumere.
NOTA BENE: La dichiarazione di ricorso al subappalto effettuata all’interno del DGUE dovrà pertanto contenere ALTERNATIVAMENTE:
- l’indicazione della terna dei subappaltatori
OPPURE
- la dichiarazione che all’interno della categoria oggetto di subappalto non si intendono subappaltare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare di gara, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/ nella sezione Normativa.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa,
la Commissione europea ha reso disponibile un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con l’esclusione automatica, di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci. Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97 comma 6. Ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo del Codice sarà effettuato il calcolo di cui al comma 2 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Sono ammesse solo offerte in ribasso. Non sono ammesse offerte in variante.
Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.
L’Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 95, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e autorizzati dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità professionale di seguito indicati
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Da dichiarare anche nel DGUE parte IV lettera A punto 1.
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 5. Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifica dei lavori.
AVVERTENZA: Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE parte II lettera A, dell’attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010 viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE parte IV lettera D.
8. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 055.6560174 e/o scrivere all’indirizzo mail: E-mail Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx
9. CONTROLLI AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art 81 c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 10 al punto A.8.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del 12/06/2018 alle ore 16.00.00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.2.bis), A.2.ter), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B.1) firmata digitalmente dal titolare, legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, o, in assenza dello stesso, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 8 del presente disciplinare, dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare i form on line:
- “Forma di partecipazione/Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
OPERATORI RIUNITI (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE).
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:
Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 5/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;
A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/XXXX, rilasciato dal notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di Partecipazione (vedi punto A.1) del presente paragrafo.
Tale documento deve essere compilato nelle parti: parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni; parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; parte IV: Criteri di selezione – lettera A: idoneità, lettera D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
- impresa consorziata;
- impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 del D.Lgs, 50/2016;
- ogni impresa subappaltatrice;
firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto.
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE
• relativamente alla parte II lettera A: Informazioni sull’operatore economico, si precisa che il punto relativo all’iscrizione negli elenchi ufficiali di imprenditori o fornitori di cui all’art. 90 del D.Lgs. 50/2016 NON si riferisce al possesso dell’attestazione SOA, da dichiarare invece al punto successivo del medesimo paragrafo;
• relativamente alla compilazione della parte III: Motivi di esclusione, si invita ad una attenta lettura delle dichiarazioni da rilasciare, in ragione del fatto che alcune volte hanno una formulazione negativa ed altre una formulazione positiva;
• relativamente alla compilazione della parte III lettera C nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) del Codice, è necessario rendere dichiarazione per tutte le lettere indicate: a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) concordato con continuità aziendale.
A.2.bis) DICHIARAZIONE ART. 80 COMMA 5 LETTERE F-BIS) E F-TER) DEL D.LGS.
50/2016 da rendere tramite il modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dei seguenti operatori economici:
- il concorrente partecipante come impresa singola;
- tutti gli operatori economici nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa, nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dal consorzio nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili.
Tale modello non deve essere prodotto dall’impresa ausiliaria nel caso di ricorso all’istituto dall’avvalimento, ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione da rendere con il modello A.3.2) o dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione da rendere con il modello A.5.4), dalle imprese consorziate esecutrici per le quali concorrono consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili (dichiarazione da rendere con il modello A.4.2) e dalle imprese subappaltatrici nel caso di dichiarazione del concorrente di ricorso al subappalto (dichiarazione da rendere con il modello A.9.2).
A.2.ter) NEL CASO DI COOPTAZIONE
L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui al punti A.2.ter.1, A.2.ter.2.
A.2.ter.1) DGUE dell’imprese cooptata,
A.2.ter.2) Scheda “DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.) Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione previsti al paragrafo 5 del presente disciplinare deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) DGUE dell’imprese ausiliaria,
A.3.2) il documento “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”, resa con l’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento.
Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti; oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo .
A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.
A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico;
per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
A.5) NEL CASO DI CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 sono ammesse a partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale ed autorizzate dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC.
Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti:
A.5.1) la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in formato elettronico firmata digitalmente dal professionista. Qualora non sia disponibile il documento originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
SOLO NEI CASI DI CONCORDATO PREVENTIVO CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art 110 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, l’ANAC, sentito il Giudice Delegato, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato preventivo con continuità ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.2),
A.5.3) e A.5.4):
A.5.2) il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
A.5.3) il CONTRATTO, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis X.X. 000/0000 xx obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
A.5.4) la “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016”, tramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
A.6) UNA GARANZIA dell’importo di € 19.900,00, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
A.6.1) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
A.6.2) In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx X) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura “Garanzia provvisoria per Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e degli impianti idrico sanitaria di tutti gli immobili vincolati della città Metropolitana presso il complesso Villa Demidoff CUP B34B18000030003 CIG 7475223D27”. Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.
A.6.3) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Qualora – nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e mediante la sostituzione espressa di ogni riferimento all’art. 30 della L. 109/1994 o all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 con l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia provvisoria per Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e degli impianti idrico sanitaria di tutti gli immobili vincolati della città Metropolitana presso il complesso Villa Demidoff CUP B34B18000030003 CIG 7475223D27”.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile in formato elettronico e firmata digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea con le firme autografe.
A.6.4) Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per
tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
A.6.5) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente che sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 può ridurre del 50% l’importo della garanzia provvisoria. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo possesso di attestazione SOA dalla quale risulti la medesima certificazione. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella derivante dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, può essere effettuate anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il concorrente che voglia usufruire di tale riduzione deve dichiarare nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ulteriormente ridotto per gli operatori economici che siano in possesso delle certificazioni o abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Anche in questo caso il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Si precisa che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, ai fini del beneficio della riduzione dell’importo della garanzia, la dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni o dei requisiti deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E..
In caso di partecipazione in RTI verticale, nell’ipotesi in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni o dei requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. b) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni o requisiti siano possedute dal consorzio, mentre nel caso di consorzi stabili di cui alla lett. c), in virtù del rapporto organico con le imprese consorziate, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia anche attraverso il possesso delle certificazioni da parte delle imprese consorziate.
L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), inserendola/e nel sistema nell’apposito spazio previsto.
A.6.6) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
A.6.7) Ai sensi dell’art 93, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, nella comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
A.6.8) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (garanzia definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.6) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa lettera A.6.8) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
Nel caso di garanzia costituita con le modalità di cui al punto A.6.2), in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere
espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.6.1) e al punto A.6.8) consistente alternativamente in:
- fideiussione, di cui al punto A.6.3, comprensiva dell’impegno di cui al punto A.6.8) firmata digitalmente da un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- scansione della documentazione originale cartacea di cui al punto A.6.3) con firma autografa di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, o scansione della ricevuta del versamento nel caso di presentazione con le modalità di cui al punto A.6.2) e scansione della documentazione originale cartacea con firma autografa di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui al punto A.6.8).
A.7) il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 80,00. Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2016”), e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”), con le seguenti modalità:
► versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”;
► in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX), intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.
A.8) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese indicate nella terna dei subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere classificati come “Mandante in RTI”. Il partecipante dovrà generare il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx, selezionare l’apposito link: AVCpass Operatore economico (posto sotto il menu Servizi ad accesso riservato), registrarsi e seguire le
istruzioni ivi riportate cui si rimanda.
A.9) NEL CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO CON OBBLIGO DI TERNA SUBAPPALTATORI
L’operatore economico partecipante alla gara nel caso in cui voglia far ricorso al subappalto per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, deve indicare nel proprio DGUE di cui al punto A.2):
- la denominazione della terna degli operatori economici ai quali intende subappaltare parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto;
- le categorie o parti di categorie che intende subappaltare a ciascuno degli operatori economici di cui al punto precedente;
ed allegare i documenti di cui ai punti A.9.1 e A.9.2.
A.9.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore delle imprese subappaltatrici indicate dal concorrente.
A.9.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE”, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali dell’impresa subappaltatrice e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
B.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l’indicazione di numero cinque decimali sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 945.250,00, il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Si precisa che l’operatore economico dovrà indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016:
❖ GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii.. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.
❖ IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “tabella costi della manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l’appalto, SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell’operatore economico. Ricevuta comunicazione dell’esito positivo di tale verifica, il Presidente di gara, procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il Presidente di gara esclude dalla gara l’operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica sull’operatore economico che segue nella graduatoria.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a cinque.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica B.1 e alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
11. ULTERIORI NORME PER RTI E CONSORZI
I requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. I raggruppamenti temporanei e i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L’atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e risultare da scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al precedente punto A.2), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo orizzontale l’offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti riuniti è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all’articolo 12, comma 1, del
D.P.R. 252/1998 ed all’articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
12. AVVALIMENTO Per la documentazione da presentare si rimanda al paragrafo 10 punto A.3.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
13. MOTIVI DI NON AMMISSIONE
Determina la non ammissione alla gara la circostanza che:
I - la domanda e gli altri documenti di cui al paragrafo 10, lettera A), del presente disciplinare non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito, anche se sostitutivi di offerta precedente;
II - la domanda di partecipazione di cui al paragrafo 10 punto A.1) e/o il DGUE di cui al punto A.2) e seguenti:
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione dei requisiti di ammissione generali e di qualificazione richiesti per la partecipazione;
• non contenga l’indicazione della forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/G.E.I.E.;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto al dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
• non contenga l’indicazione delle quote percentuali di partecipazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente;
• in caso di avvalimento non sia stato indicato per quale requisito il soggetto richiede l’avvalimento e l’impresa ausiliaria che presta il requisito;
• nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del verbale di gara nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, manchi idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
III - (nel caso di partecipazione del concorrente in forma di RTI, consorzio o GEIE) l’atto costitutivo del raggruppamento o consorzio o GEIE qualora questo si sia già costituito:
• manchi;
• non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;
IV – la dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016:
• manchi;
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla scheda di rilevazione munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
V – (nel caso di Xxxxxxxxx che partecipa per impresa consorziata esecutrice) la “Dichiarazione impresa consorziata per la quale il consorzio concorre”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui al modello A.4.2):
• xxxxxx, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45. del D.Lgs. 50/2016;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.4.2);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata;
VI – (nel caso di indicazione di soggetto associato tramite l’istituto della cooptazione) il documento “Dichiarazione impresa cooptata”, di cui al punto A.2.ter.2):
• manchi;
• sia sottoscritta da una persona che non risulti dalla scheda stessa munita del potere di rappresentare il soggetto associato (cooptato) dal concorrente;
• non sia firmata digitalmente;
• non sia presentata e firmata digitalmente da ciascuno dei soggetti associati (cooptati) dal concorrente; VII - (in caso di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
- la “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello A.3.2):
• manchi;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.3.2);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• manchi l’impegno, nei confronti dell’operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e che risultano necessari all’esecuzione del contratto e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
• non indichi il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ovvero non vengano apportati in misura sufficiente rispetto alle prescrizioni previste e richiesti all’operatore economico concorrente ai fini della partecipazione;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
- il contratto di avvalimento di cui all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016:
• non sia stato prodotto in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o tramite scansione della copia autentica notarile dell’originale cartaceo;
• non riporti l’obbligo dell’impresa ausiliaria ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto;
VIII - (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942, di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art., 67, terzo comma del medesimo Regio Decreto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal medesimo professionista ovvero mediante la scansione dell’originale cartaceo sottoscritta dal medesimo professionista, come da richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” del presente disciplinare, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento:
• manchi
IX - (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale con avvalimento dei requisiti)
- la “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016” contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui al modello A.5.4):
• manchi;
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.5.4);
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
• non sia sottoscritta con firma digitale;
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa ausiliaria;
• non indichi il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, ovvero non vengano apportati in misura sufficiente rispetto alle prescrizioni previste e richiesti all’operatore economico concorrente ai fini della partecipazione;
• manchi l’impegno nei confronti dell’operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
– il contratto di avvalimento (ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016)
• non sia stato prodotto l’originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti o la scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio, come da richiesta riportata al paragrafo relativo al “Concordato preventivo con continuità aziendale” del presente disciplinare ovvero che il contratto prodotto non riporti l’obbligo dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
oppure nel caso nel cui l’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 sia appartenente al medesimo gruppo:
• non sia indicato il legame giuridico ed economico con il concorrente; X - la garanzia di cui al punto A.6):
• manchi;
• sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto A.6);
• sia stata costituita usufruendo della riduzione prevista dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ma non sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti il possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, come indicato al punto A.6.5), né risultino prodotti sul sistema i relativi documenti;
• non sia rilasciata dai soggetti di cui al punto A.6.1) o non contenga le prescrizioni previste dai punti A.6.2), A.6.3), A.6.4) e A.6); in particolare, in relazione al punto A.6.3), non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE):
• non contenga le prescrizioni previste dai punti A.6.2), A.6.4) e A.6.5) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE;
XI - l’impegno di cui al punto A.6.8):
• manchi, qualora dovuto;
• non sia rilasciato dai soggetti previsti all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, oppure al G.E.I.E.;
XII - in caso di subappalto con obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori:
• non sia indicata la terna di subappaltatori;
• la “Dichiarazione dell’impresa subappaltatrice”, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa subappaltatrice di cui al modello A.9.2):
- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.9.2);
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l’impresa;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l’impresa consorziata.
Le cause di non ammissione inerenti carenze formali della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 10, lettera A), del presente disciplinare, individuano ipotesi di irregolarità essenziali, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, attraverso le procedure di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 17.
14. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:
I - il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni di partecipazione di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente disciplinare;
II - l’impresa/società/altro soggetto partecipante non abbia provveduto, entro il termine della scadenza di presentazione dell’offerta, al pagamento del contributo di cui al punto A.8) a favore dell’ANAC;
III - il consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e sue consorziate esecutrici partecipino contestualmente alla gara;
IV - l’impresa/società/altro soggetto partecipante si trovi in altra causa di esclusione prevista dalla normativa vigente;
V - l’offerta economica di cui al punto B.1):
• manchi;
• non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito;
• non sia firmata digitalmente dal soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituito;
• sia pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base di gara;
• non contenga l’indicazione del ribasso offerto, inferiore all’importo a base di gara, e le dichiarazioni presenti nel modello;
• non sia compilata secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare;
L’amministrazione esclude inoltre dalla gara le offerte anormalmente basse individuate a seguito del procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato od incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
15.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta da un Dirigente della Città Metropolitana di Firenze, assistito da un dipendente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la gara. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città Metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 13/06/2018 alle ore 9,30 si riunirà, in prima seduta pubblica, in una sala dell’Ente posta in xxx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, le medesime proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà comunicata ai concorrenti, almeno un giorno prima della data fissata, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START.
Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.
Successivamente procederà, ai sensi di quanto consentito dall’art. 35 bis della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii. ed esaminare le offerte economiche prima di esaminare la documentazione amministrativa e verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione di cui al D.Lgs. 50/2016. La verifica di cui sopra sarà effettuata nei confronti dell’operatore economico primo classificato e, a campione tramite sorteggio pubblico, sul 5 % delle domande pervenute, con arrotondamento all’unità superiore, oltre che su ogni operatore nei cui confronti si renda necessario ricorrere, nel corso della procedura, al soccorso istruttorio per carenze di natura formale della documentazione di gara. La soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.
Ove necessario, nei confronti degli operatori la cui documentazione sia amministrativa che economica è stata esaminata verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio;
Al termine delle operazioni suddette il Presidente provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
15.2 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il Dirigente competente, successivamente al sorteggio di uno dei metodi di cui all’art 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla verifica della regolarità del loro contenuto.
Successivamente, con l’ausilio del programma START verrà individuata la soglia di anomalia e conseguentemente la migliore offerta.
AVVERTENZE
❖ Dato atto che la piattaforma START non è ancora stata aggiornata per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art 97 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, provvederà, in caso di sorteggio della lettera b), ad esportare su apposito programma a disposizione dell’Amministrazione i ribassi offerti dai concorrenti ammessi per la determinazione della soglia di anomalia e dei soggetti esclusi automaticamente, della conseguente graduatoria ed individuazione del miglior offerente.
❖ Coerentemente con quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (GU n. 69 del 23 marzo 2018) al paragrafo 5.2.6 alla lettera K) il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art 97 c.2 lett b) sarà effettuato come segue: una volta effettuato il taglio delle ali, verranno
sommati i ribassi rimasti, e calcolata la relativa media aritmetica, se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi al netto del taglio delle ali, è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.
Ai sensi dell’art. 97, c. 8, X.Xxx. 50/2016 e ss.mm.ii. l’amministrazione esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci.
15.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applicherà l’art. 97 comma 6, effettuando il calcolo di cui al comma 2 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque così come previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo del Codice.
Ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo periodo il RUP, può valutare in ogni caso la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP, laddove non effettuata in sede di verifica di anomalia dell’offerta, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice (congruità spese di manodopera).
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
15.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale
– formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al seggio di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
La stazione appaltante, provvede all’avvio delle verifiche dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante provvede inoltre a richiedere all’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti della procedura di gara è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 35 giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da allegare sul sistema START in documentazione aggiuntiva, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Garanzie (art. 103 D.Lgs. 50/2016)
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per i soggetti partecipanti che siano in possesso delle certificazioni o dei requisiti richiesti.
16. INFORMAZIONI E AVVERTENZE
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determina del dirigente responsabile del procedimento di approvazione del verbale di gara di apertura delle buste e di aggiudicazione provvisoria. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà essere:
- Partita 1 - Opere - € 995.000,00
- Partita 2 - Opere preesistenti - € 100.000,00;
- Partita 3 - Demolizione e sgombero - € 50.000,00.
La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per la assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi dovrà essere non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del Contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’Iva.
L’Ente appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Prima della stipula del contratto si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara con le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 00, x. 0, X. Xxxxxxx Xxxxxxx 38/2007 l’Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG. Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando di gara. In particolare, si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, e da altre disposizioni di legge vigenti.
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.
Avverso l’aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120, c. 5, del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in fase di verifica della documentazione amministrativa, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Non è ammesso soccorso istruttorio in relazione all’offerta economica e al possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente disciplinare di gara.
La Città metropolitana assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Le suddette richieste di regolarizzazione avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. In caso di mancata indicazione l’amministrazione utilizzerà la casella Pec indicata nel certificato della CCIAA. Le richieste ai concorrenti si danno per eseguite con l’avvenuta consegna del
messaggio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui ai periodi precedenti, il concorrente è escluso dalla gara.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
18.1. Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
▪ i dati inseriti nella “Domanda di partecipazione e nel DGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale ed economico finanziario e tecnico professionale del concorrente) nonché per l’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
▪ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
18.2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
18.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 50/2016, dalla legge 241/90, dalla L.R. 9/95 e dalla L.R. 40/2009.
18.4. Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
18.5. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Firenze. Responsabile del trattamento dei dati è il Xxxx. Xxxxxx Xxxx.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della Direzione Gare, Contratti ed Espropri.
19. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da allegare sul sistema START in documentazione aggiuntiva, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
Il Dirigente
Direzione Gare, Contratti ed Espropri (Xxxx. Xxxxxx Xxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.