COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 29/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso presentato il 17 dicembre 2014 il ricorrente ha esposto di avere sottoscritto, il 18 gennaio 2014, con una società specializzata nell’erogazione di corsi di formazione, una proposta commerciale in relazione al “Master in Leadership”, per l’importo complessivo di euro 1.990,00.
In data non specificata, il ricorrente sottoscriveva con l’intermediario resistente, sulla base di una convenzione con la predetta società, il contratto di finanziamento a termine, finalizzato all’acquisto del master sopra indicato per l’importo di euro 1.990,00, rimborsabile in quarantotto rate mensili dell’importo di euro 50,00 cadauna.
Con lettere raccomandate inviate con avviso di ricevimento in data 7 febbraio 2014, il ricorrente comunicava, contestualmente, alla società erogatrice e all’intermediario resistente, l’intenzione di recedere dai contratti con decorrenza immediata.
Con nota in data 4 marzo 2014, l’intermediario resistente contestava la legittimità del recesso specificando che “il d. lgs. n. 141/2010 prevede la facoltà per il consumatore di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi”.
Con nota in data 8 maggio 2014, il ricorrente proponeva formale reclamo nei confronti dell’intermediario resistente specificando che il contratto di finanziamento non recava la data di sottoscrizione che assurge, evidentemente, ad elemento contrattuale fondamentale
ed imprescindibile per poter valutare precisamente l’arco temporale validamente calcolato ai fini dell’effettivo decorso dei 14 giorni utili per esercitare il diritto di recesso.
Non avendo ottenuto riscontro alla propria istanza da parte dell’intermediario il ricorrente si è rivolto all’Arbitro chiedendo: di accertare l’intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento e la conseguente estinzione dell’obbligo del ricorrente di corrispondere le rate del piano di ammortamento; di dichiarare e riconoscere piena efficacia al recesso contrattuale esercitato dal ricorrente inibendo all’intermediario resistente di reiterare richieste di pagamento; di condannare l’intermediario al pagamento delle spese legali quantificate in euro 200,00.
L’intermediario si è difeso precisando che, a seguito della ricezione della nota del cliente in data 7 febbraio 2014, aveva contattato la società convenzionata che aveva escluso la configurabilità in capo al ricorrente del diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, non essendo stato il diritto di recesso esercitato nei termini. In assenza della data sul modulo di finanziamento, l’intermediario ha obiettato di non avere argomenti per opinare diversamente, considerato la società convenzionata era “la sola ad essere fisicamente presente al momento della compilazione dei moduli di richiesta dei finanziamenti”.
Quanto al ristoro delle spese legali, l’intermediario ha contestato la domanda del ricorrente considerato che nel presente procedimento l’assistenza legale non è necessaria.
L’intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all’Arbitro di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
DIRITTO
La questione controversa tra le parti attiene all’efficacia del diritto di recesso, esercitato dal ricorrente, rispetto al contratto di credito concluso con l’intermediario resistente, mirato a finanziare, ai sensi dell’art. 121, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, “la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio”.
L’intermediario ha contestato che tale recesso sia stato esercitato in tempo utile, facendo propria l’obiezione già sollevata dal prestatore di servizio, coinvolto nella convenzione di finanziamento, il quale ha sottoscritto con il cliente il contratto per un corso di formazione in data 18 gennaio 2014 e ha respinto l’iniziativa risolutoria del ricorrente in considerazione del fatto che la nota con cui il cliente ha esercitato il relativo diritto è datata in partenza 7 febbraio 2014.
La società erogatrice del servizio, evidentemente, ha invocato l’applicazione dell’art. 64 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), pure richiamato nella scheda contrattuale, che prevede che il diritto di recesso sia esercitato dal consumatore entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta contrattuale, salva la diversa decorrenza prevista dal successivo art. 65.
Xxxx è che la controversia qui dedotta non riguarda il contratto concluso tra il professionista-erogatore del servizio (corso di formazione) e il consumatore, bensì il connesso contratto di credito, concluso tra il consumatore e l’intermediario resistente, erogatore del finanziamento.
La facoltà del consumatore di recedere dal contratto di credito, diversamente, è regolamentata dall’art. 125-ter t.u.b., che legittima il consumatore a esercitare tale ius se poenitendi entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dall’art. 125-bis, 1° comma, t.u.b.
Al fine di valutare l’efficacia di quest’ultima iniziativa risolutoria posta in essere dal consumatore è fondamentale, evidentemente, accertare il dies a quo per il computo del relativo termine.
Anche per questo contratto accessorio alla prestazione principale il ricorrente ha affidato la sua iniziativa risolutoria a una comunicazione di recesso datata in partenza 7 febbraio 2014. Accantonando la questione della data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del destinatario, rimane una grave incertezza in ordine alla data di conclusione del contratto, che scandisce il termine iniziale ai fini del calcolo dello spatium deliberandi di quattordici giorni, legislativamente concesso al consumatore.
La scheda contrattuale prodotta in atti non reca, infatti, la data di sottoscrizione, né questa è altrimenti ricavabile dalla documentazione versata in atti o dal confronto tra le prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti.
Il medesimo intermediario resistente non è stato in condizione di prendere posizione in ordine alla circostanza che il contratto sia privo della data di sottoscrizione, declinando la propria responsabilità per tale carenza e limitandosi a osservare che alla sottoscrizione del modulo di finanziamento era presente un rappresentante della società convenzionata.
Vero è che la mancanza della data di sottoscrizione del contratto di prestito non può che giovare al cliente ai fini del computo del termine di quattordici giorni. Infatti, l’assenza di un termine iniziale certo da cui muovere per il relativo computo non può condurre a ritenere consumato lo spatium deliberandi offerto al consumatore. Considerato che lo ius se poenitendi costituisce uno strumento di tutela accordato al consumatore, una volta acclarato l’esercizio di tale diritto da parte del legittimo titolare, è onere della controparte, ai sensi del secondo comma dell’art. 2697 c.c., contestare la tardività di tale esercizio offrendo la prova del fatto impeditivo o estintivo. Xxxx è che l’intermediario non ha fornito nessuna risultanza probatoria che potesse tornare utile a quest’ultimo scopo, né ha fornito elementi che potessero consentire al Collegio di pervenire a questo risultato per via indiretta, ad esempio costruendo un rigoroso ragionamento presuntivo.
Per conseguenza, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve riconoscersi come il diritto di recedere dal contratto di credito concluso con l’intermediario resistente sia stato efficacemente esercitato dal ricorrente.
Al ricorrente spetta, infine, il ristoro delle spese di assistenza legale utile a far valere le proprie ragioni. Il Collegio reputa equo liquidare, a favore del ricorrente, a questo titolo, l’importo di euro 200,00.
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’efficacia del recesso contrattuale esercitato dal ricorrente ai sensi di cui in motivazione; dichiara, inoltre, l’intermediario tenuto al ristoro delle spese per assistenza difensiva, equitativamente determinato in € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1