PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E LOTTA AL RANDAGISMO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TIVOLI E L’ASSOCIAZIONE
PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E LOTTA AL RANDAGISMO
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L’anno , addì del mese di ( / / ) tra i sigg.ri:
▪ , nato a ( ) il / / , domiciliato per la sua carica presso il Comune di Tivoli, il quale interviene in questo atto esclusivamente in rappresentanza e per conto del Comune di Tivoli, codice fiscale n. 02696630587, e che nel contesto dell’Atto verrà chiamato, per brevità, anche “comune”;
▪ Sig. , nato a
( ) il / /
e residente in
Via , C.F. _,il quale interviene nel presente Atto in qualità di dell’Associazione , con sede a , in Via -
C.F. e X.XXX , che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per brevità, anche “associazione”;
PREMESSO
- che la vigente normativa stabilisce che gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati in strutture rifugio, disponendo, altresì, l’obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi;
- che la vigente normativa per la tutela ed il benessere degli animali, consente la stipula di convenzioni con strutture private di ricovero e cura;
- che in applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n.157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
- che al Comune, in ottemperanza al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel Regolamento per la tutela degli animali, approvato dal Comune di Tivoli con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 14 Ottobre 2015, anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi;
- che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento succitato il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie e che in ossequio alla Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii. nonché alla normativa regionale Legge n. 34/1997 e ss.mm.ii., il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali, e tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che la Legge Regionale n.34 del 21 Ottobre 1997 “Tutela e controllo degli animali da affezione” impone ai Comuni di provvedere alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione allo scopo di prevenire il randagismo, considerato quanto grave e preoccupante si manifesti tale fenomeno per la cittadinanza in alcune zone del territorio comunale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 11/11/2015 sono state individuate le strutture di canile sanitario e rifugio aventi in custodia gli animali vaganti o rinvenuti feriti sul territorio del
Comune di Tivoli, alla data di adozione dell’atto, nonché fornite indicazioni al Responsabile del Settore VI – Sezione Ambiente di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per la stipula di nuove convenzioni con le medesime strutture, aventi validità sino all’espletamento della procedura di gara;
- che in ossequio all’art. 2 della Legge Regionale n.34/1997 e ss.mm.ii. i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofile, riconosciute ai sensi dell’art. 23, comma 1, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell’azienda ASL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
- che con Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 621 del 25/10/2016 sono state approvate le nuove linee guida sull’identificazione degli animali d’affezione e il rilascio del passaporto a seguito del nuovo sistema informatizzato SIP, in recepimento dell’Accordo siglato in Conferenza Unificata del 24/01/2013, nonché approvati i nuovi modelli di adozione di animali;
- che le nuove linee guida di cui al punto precedente, al paragrafo B.1, dispongono che “i Comuni, quali proprietari degli animali custoditi nei canili/gattili sanitari e rifugio, provvedono alle procedure di adozione degli stessi, direttamente o indirettamente in virtù di protocolli siglati con le associazioni animaliste o con le ASL”;
DATO ATTO
- che le Parti intendono regolamentare, ciascuna per quanto di propria competenza, le attività relative alla gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune, ospitati presso le strutture pubbliche o convenzionate con l’Ente stesso, nonché le relative attività di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di benessere animale al fine di realizzare il duplice obiettivo di migliorare il benessere degli animali e limitare i costi del randagismo a carico della collettività come espressamente previsto dalla D.G.R.L. n.43/2010;
VISTE
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale n.34 del 21 Ottobre 1997 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- la D.G.R. n.43/2010 “Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
- la D.G.R. n.621 del 25/10/2016 avente ad oggetto “Nuove linee guida sulla identificazione degli animali da affezione e il rilascio del passaporto a seguito del nuovo sistema informatizzato SIP. Recepimento delle linee guida approvate con l’Accordo siglato in Conferenza Unificato del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n.5/CU). Modifica dell’Allegato alla D.G.R. 920/2006 e revisione delle norme regionali previgenti”;
- il Regolamento per la tutela degli animali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.56 del 14 Ottobre 2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. del / /2018, con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione con le associazioni animaliste di volontariato operanti sul territorio e nelle strutture convenzionate con il Comune;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Finalità
Il Comune di Tivoli, nell’ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza degli animali nel proprio territorio. Riconosce e garantisce la funzione sociale dell’adozione, da parte di soggetti privati e di associazioni animaliste, di cani abbandonati o randagi ritrovati sul territorio del Comune di Tivoli ed ospitati presso i canili convenzionati, perseguendo il duplice scopo di garantire e migliorare il benessere degli animali e di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, limitando i costi del randagismo a carico della collettività. Le attività della presente convenzione sono volte a favorire un corretto rapporto uomo-animale, soprattutto attraverso la promozione delle adozioni ed il controllo sulle condizioni di custodia dei cani ospitati nei canili convenzionati con il Comune, in ottemperanza al disposto dell’art. 1 della Legge n. 34 del 1997 che così recita: “È riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali”.
Art. 3 - Oggetto
Attraverso la presente convenzione le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni attraverso cui il Comune affida alle Associazioni di volontariato le attività relative alla promozione delle adozioni e alla gestione delle procedure di affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture private convenzionate con l’Ente stesso nonché al miglioramento delle condizioni di benessere animale. In particolare con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune autorizza e delega espressamente le Associazioni in epigrafe a porre in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, le seguenti attività:
1. svolgere tutte le attività relative alla promozione delle adozioni, anche via web, e all'affidamento dei cani di proprietà del Comune ospitati presso le strutture private convenzionate con lo stesso. A tal fine le Associazioni avranno il diritto di:
• compilare le schede di adottabilità con le caratteristiche dei cani;
• acquisire tutti i dati necessari per la valutazione delle caratteristiche dei cani, ivi incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le schede cliniche degli animali che potranno essere richieste al Direttore sanitario;
• adempiere le questioni amministrative, eventualmente, in collaborazione con i gestori delle strutture convenzionate;
• svolgere attività di sgambamento e di socializzazione con gli animali;
2. porre in essere tutte le attività necessarie e/o opportune per il miglioramento del benessere dei cani di proprietà del Comune ospitati presso tutte le strutture convenzionate;
3. segnalare al Comune, al Responsabile Sanitario della struttura e al competente Servizio Veterinario, eventuali difformità e/o casi che necessitano di particolari cure sanitarie o attenzioni particolari per il loro recupero comportamentale in modo da facilitarne l'adozione;
AI fine di consentire all’Associazione in epigrafe le attività sopra indicate, il Comune autorizza, sin d'ora per proprio conto, il libero ingresso e la visita di tutti i cani ospitati all'interno delle strutture convenzionate con il Comune da parte dei volontari delle Associazioni, negli orari di accesso previsti dall’art.37, comma 3, del vigente Regolamento sulla Tutela degli Animali.
In orario di apertura al pubblico, i privati verranno indirizzati verso i soggetti idonei all'adozione, sulla base delle relative richieste, al fine di evitare episodi di stress e di reattività tra gli animali.
I gestori delle strutture convenzionate dovranno mettere a disposizione delle Associazioni, che si
avvarranno dei propri volontari, le informazioni e il necessario personale per il disbrigo delle pratiche burocratiche connesse alle adozioni, come previsto dalla normativa vigente, anche per la compilazione delle schede di adottabilità e compatibilità.
Art. 4 - Requisiti per l’affidamento
I cani randagi catturati nel Comune di Tivoli e ricoverati presso le strutture convenzionate potranno essere adottati dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) compimento del diciottesimo anno di età;
b) assenza a carico del richiedente o di componente il nucleo familiare, di condanne penali per maltrattamento di animali;
c) consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti e/o associazioni delegate, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale;
d) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni, presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, e comunque in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia e alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
e) impegno a mantenere l’animale richiesto sino al suo naturale decesso.
Al momento dell’adozione sono trasferiti in capo all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario previste dalla vigente normativa, con conseguente relativa iscrizione al registro dell’anagrafe canina.
Art. 5 - Assenza di conflitti
Nell'interesse della trasparenza ed al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla normativa vigente l’Associazione aderente alla presente convenzione dichiara ed espressamente garantisce:
- di essere una associazione di volontariato avente nel proprio oggetto sociale il fine della tutela animale, nonché di essere validamente costituita, riconosciuta e/o iscritta all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato in conformità alla normativa vigente;
- di avere stipulato idonea polizza assicurativa a tutela del propri volontari, che allega in copia al presente atto, con l’impegno a rinnovarla periodicamente alla relativa scadenza;
- che i propri membri, collaboratori e/o volontari sono mossi, nella promozione e gestione delle procedure di adozione, dall'esclusivo interesse della tutela animale;
- che non sussistono situazioni che possano dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi in relazione alle attività di cui alla presente convenzione;
- che i propri volontari non hanno subito condanne, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale o Decreto Penale di Condanna o non abbiano procedimenti penali in corso, per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona.
Art. 6 - Durata
La presente convenzione ha validità di anni uno, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sino a tutto il .
Art. 7 - Obblighi a carico dell’Associazione
L’Associazione, nella realizzazione delle attività previste dalla convenzione, dovrà attenersi ai principi previsti dalla normativa vigente in materia e avrà come riferimento funzionale/organizzativo per il Comune di Tivoli il Settore VI – Sezione Ambiente.
L’Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in
possesso delle cognizioni necessarie allo svolgimento delle attività, dei servizi o delle prestazioni specifiche. L’Associazione si impegna, affinché le attività siano rese con continuità per il periodo concordato, a dare immediata comunicazione al Comune delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività stesse. L’Associazione si impegna a svolgere le prestazioni previste dalla presente convenzione con diligenza e professionalità, verificando che i richiedenti l’adozione siano in possesso delle necessarie conoscenze e forniscano garanzie di buon trattamento dell’animale.
L’Associazione potrà espletare prove di compatibilità famiglia/animale, favorendo il regolare accesso degli adottanti presso la struttura convenzionata o concedendo l’affido temporaneo dell’animale presso la famiglia adottante. L’Associazione si obbliga, altresì, ad occuparsi dei cani nell’eventualità venissero restituiti dalle famiglie adottive, per impossibilità di tenerli, evitando in tale ipotesi rientri in canile, per quanto possibile.
L’Associazione nomina quale responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, a garanzia del regolare svolgimento e della corretta esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, il sig. , in qualità di . Eventuali modifiche a tale nomina dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione Comunale.
In ogni caso le attività svolte dalle associazioni di volontariato non potranno consistere in attività in contrasto con le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario, dal Comune di Tivoli o dal Direttore Sanitario del canile, in particolare relativamente all’alimentazione e al trasporto sanitario degli animali, di cui risponde esclusivamente il canile, tramite il direttore tecnico e il direttore sanitario.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia agli appositi protocolli di azione coordinati dalle Associazioni predette che il Comune dovrà garantire, osservando i criteri minimi previsti dal punto E.2 della Delibera di Giunta Regionale n.43 del 29/01/2010.
Art. 8 - Obblighi a carico del Comune
Il Comune di Tivoli si impegna a fornire il supporto tecnico-amministrativo, per consentire la positiva realizzazione delle iniziative e delle attività previste dalla presente convenzione, nonché per divulgare, anche congiuntamente all’Associazione, le informazioni circa gli obiettivi e lo stato di attuazione delle attività stesse.
Il Comune autorizza l’Associazione ad espletare le proprie funzioni d’ingresso e controllo nelle strutture convenzionate, secondo le modalità stabilite nell’allegato E.2 della Delibera della Giunta della Regione Lazio n.43 del 2010, in base alla quale “le strutture deputate al mantenimento dei cani, al fine di incentivare le adozioni, devono consentire l’accesso di volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute, almeno sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno”.
Art. 9 - Adozioni
Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso i canili convenzionati possono essere adottati da privati e da associazioni animaliste che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo dedicato, previa apposita istanza rivolta al Comune.
Le richieste di adozione, sia da parte dei privati che da parte delle Associazioni animaliste, dovranno avvenire previa compilazione di appositi moduli predisposti dalla Sezione Ambiente, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.621 del 25/10/2016 e sottoscrizione del modello “Responsabilità/consenso informato”, fatto pervenire all’Ufficio preposto del Comune di Tivoli.
Successivamente alla richiesta, che dovrà essere effettuata nelle modalità indicate al comma precedente, il Comune provvederà, previa verifica delle condizioni necessarie, al rilascio dell’autorizzazione e/o nulla osta all’adozione dell’animale. Nell’ipotesi in cui la richiesta pervenga da un privato cittadino interessato all’adozione, il Comune inoltrerà l’istanza all’Associazione animalista che curerà e gestirà nel dettaglio le diverse fasi della procedura di adozione.
A sensi dell’art.15, comma 2 della Legge n.34/97, gli animali ceduti dalla struttura ai richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e dotati di microchip prima della cessione. Ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale n.34/1997, “gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla data di cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animaliste per la protezione degli animali”. Diversamente, qualora non siano decorsi sessanta giorni, il Comune potrà valutare la possibilità di procedere, previo espletamento dei controlli sanitari, ad un affidamento temporaneo dell’animale richiesto in adozione.
L’adozione di animali ricoverati o custoditi nei canili sanitari e rifugio prevede la sterilizzazione obbligatoria prima della cessione. In deroga a tale obbligo, è ammessa l’adozione senza preventiva sterilizzazione per i cani per i quali, esclusivamente previo giudizio del medico veterinario, essa non sia praticabile per questioni di età o condizioni di salute dell’animale. In questi casi, l’adottante è obbligato a provvedere alla sterilizzazione che dovrà avvenire non appena le condizioni dell’animale lo consentano. Nell’ipotesi in cui l’adottante decida di rivolgersi ad un medico veterinario di fiducia per la sterilizzazione, è tenuto comunque a darne comunicazione alla ASL di riferimento, nonché a comunicare al Comune l’avvenuta sterilizzazione.
All’adottante è fornita la scheda sanitaria del cane che ne riporta le condizioni di salute, gli esami ed interventi effettuati, le profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi), gli esiti dei test della filarosi e leismaniosi. L’affidamento di un cane dovrà sempre avvenire congiuntamente al personale delle associazioni animaliste all’uopo incaricate dall’ente e convenzionate con il Comune, le quali valuteranno e consiglieranno la scelta dell’animale più adatto alle capacità ed alle esigenze dell’aspirante adottante.
Le Associazioni aderenti alla presente convenzione dovranno trasmettere con cadenza periodica al Comune I'elenco del cani dati in affido, con indicazione del relativo numero di microchip della struttura di provenienza, nonché segnalare eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione sanitaria e/o nel trattamento dei cani e/o eventuali urgenze ed emergenze che ostacolino o rendano problematica I'adozione.
Con riferimento alla procedura di promozione e gestione delle procedure di adozione ciascuna Associazione dovrà:
a) nominare un proprio rappresentante responsabile per le attività di adozione e comunicarlo al Comune, al gestore competente e alla ASL competente;
b) comunicare al Comune e al gestore competente i nominativi dei volontari addetti specificatamente alle attività di adozione nonché i loro recapiti per garantire una più ampia reperibilità;
L’aspirante adottante dovrà essere edotto dall’Associazione in merito:
▪ al fatto che il cane è un essere senziente, con necessità fisiche e psicologiche tipiche della propria specie;
▪ all'impegno che l'adozione di un animale d'affezione e la conseguente convivenza con esso comporta;
▪ alla conoscenza delle condizioni di sicurezza e buon trattamento in cui dovrà essere custodito l'animale, secondo le vigenti norme in materia;
▪ alla necessità di assenza di condanne a proprio carico o decreto penale di condanna o di procedimenti penali in corso, per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno di animali o relativi a delitti contro la persona;
▪ alla consapevolezza che il cane può costituire un impegno e una limitazione nei periodi di vacanza, che comporta la disponibilità a ricercare soluzioni adeguate;
▪ all'accettazione di visite post-affido, da parte del volontari dell'Associazione che avrà curato l'adozione e/o degli Enti preposti, per verificare che al cane sia effettivamente riservato il buon
trattamento concordato.
Art. 10 - Contributo assegnato e rendicontazione
Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, il Comune riconosce all’associazione, un contributo per l’organizzazione e gli oneri relativi alle attività di adozione, pari a:
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni cane ceduto in adozione.
Il Comune si impegna ad erogare all’Associazione il contributo suindicato, previa presentazione di documentazione giustificativa, comprovante l’avvenuta adozione dell’animale.
Tale somma sarà riconosciuta solo a conclusione delle procedure di adozione, fatti salvi tutti i casi di reintegro degli animali nei canili, causa restituzione degli stessi da parte dell’adottante.
Art. 11 - Obbligo della copertura assicurativa
L’associazione, si obbliga alla copertura assicurativa dei volontari addetti alle attività che prevedano un contatto diretto con gli animali, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, come previsto dalla normativa vigente.
Art. 12 - Privacy
Il Comune si obbliga, nel trattamento dei dati forniti, al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto della presente convenzione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità alle norme vigenti.
Art. 13 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme regolamentari vigenti in materia.
Art. 14 - Controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti per effetto della presente convenzione, il Foro competente è quello di Tivoli.
Art.15 - Esenzioni da registrazioni
La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscriventi, e sarà registrata solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in duplice originale.
Per l’Associazione | COMUNE DI TIVOLI |
Settore VI - Sezione Ambiente | |
Il legale rappresentante Sig. | Il Responsabile di P.O. |