Cessione del Contratto di Lavoro
CESSIONE SINGOLO CONTRATTO DI LAVORO
Cessione del Contratto di Lavoro
Art. 1406 del Codice Civile: ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta
Ambito del diritto del lavoro: stipulando un accordo con il lavoratore, il vecchio datore di lavoro ed il nuovo datore, si può concludere il primo rapporto di lavoro con il vecchio datore di lavoro, e passare automaticamente il dipendente, senza soluzione di continuità al nuovo datore di lavoro (mantenendo però invariate le condizioni retributive, contrattuali e di anzianità maturate nel precedente rapporto di lavoro)
Il contratto di lavoro non subisce alcuna variazione salvo per il fatto che vi è un nuovo datore di lavoro
Questa ipotesi si chiama “Cessione del contratto di lavoro” e, come già anticipato, è regolata dall’art. 1406 del codice civile
Descrivendo la fattispecie, si realizza una successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario ( Cass. n. 5062/1989)
La cessione del contratto di lavoro subordinato, che avvenga nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1406 - 1410 cod. civ, analogamente al
trasferimento d’azienda, non determina l’interruzione del sottostante rapporto di lavoro
Pur non richiedendo una particolare forma giuridica, per la cessione del contratto di lavoro si ritiene necessario che i consensi risultino da atto scritto; il consenso è l’elemento fondamentale per la validità della cessione del contratto di lavoro, che permette il passaggio ad un nuovo datore di lavoro.
Salvo differente accordo, restano intaccate tutte le condizioni contrattuali precedenti (inquadramento, mansioni, retribuzione acquisita), comprese le anzianità maturate
La cessione di contratto individuale determina la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro da una società cedente ad una cessionaria.
In concreto significa che è possibile cambiare società senza essere licenziati o senza dimissioni, quindi, senza dover essere assunti in una nuova società siete nell’ambito della cessione di contratto.
Per esempio: una Società madre (la holding) attua la cessione del contratto di un lavoratore dipendente ad un’altra Società, sempre del medesimo gruppo
A seguito della cessione di contratto individuale il personale mantiene le condizioni retributive e contrattuali, con il
riconoscimento dell’azianità di servizio e del TFR già accantonato, che viene accreditato infatti alla società cessionaria
La cessione di contratto individuale comporta quindi il passaggio diretto ed immediato del rapporto di lavoro alla nuova società, senza instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma con la continuazione dello stesso con la società cessionaria (quella nuova dove si va a lavorare).
Rimane quindi esclusa l’applicazione della nuova normativa di legge riguardante i contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (Jobs Act)
I requisiti per la validità della cessione comprendono la corrispettività delle prestazioni, come nel contratto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, e l’attualità del rapporto.
In generale e xxxxx xxxxx contrari, il cedente dovrà trasferire al cessionario la provvista relativa alle retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla data di cessione, e non ancora corrisposte, in particolare:
• i ratei delle mensilità aggiuntive e di eventuali premi a maturazione progressiva;
• le ferie maturate e non ancora godute
• i permessi retribuiti maturati e non ancora goduti
• il TFR maturato suddiviso tra quanto rimasto in azienda (ovvero versato al fondo di tesoreria) e quanto versato al fondo previdenza complementare
• l’equivalente degli oneri contributivi verso l’ente previdenziale, assistenziali e solidaristici nonché assicurativi.
Il cessionario potrebbe però accollarsi questi oneri, compensandoli con quanto eventualmente dovuto al cedente a titolo di corrispettivo della cessione, se onerosa.
Inoltre il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, in caso contrario dovrà rispondere dei danni provocati dall’affidamento del cessionario
L’aspetto chiave della cessione del contratto, a differenza del trasferimento di azienda, è il consenso obbligatorio del lavoratore.
Senza il consenso del lavoratore non si perfeziona la cessione e il contratto è nullo. Per questo è essenziale che il lavoratore riceva informazioni corrette circa la sorte del suo trattamento economico e normativo successivo alla cessione nella quale di regola si garantisce il mantenimento delle stesse condizioni
Richiesta di trasferimento del contratto da parte del lavoratore (Bozza da redigere su carta libera da parte del lavoratore)
Spett.le Società A
e p.c. Spett.le Società B
Oggetto: Richiesta di trasferimento del contratto individuale di lavoro
Io sottoscritto , dipendente di questa Società, in
servizio presso la sede …………………………………………….., n. matricola
…………………….., con inquadramento , chiedo il trasferimento del mio
contratto individuale di lavoro a …………………………………..
In fede
…………………………………………….
Consenso al trasferimento del contratto da parte del lavoratore (Bozza da redigere su carta libera da parte del lavoratore)
Spett.le Società A
e p.c. Spett.le Società B
Oggetto: Consenso di trasferimento del contratto individuale di lavoro
Io sottoscritto ……………………………………………….., dipendente di questa Società, in servizio presso la sede …………………………………………….., n. matricola …………………….., con inquadramento , esprimo il
mio consenso al trasferimento del mio contratto individuale di lavoro a
…………………………...........
In fede
…………………………………………….
Comunicazione della cessione di contratto da parte dell’Azienda cedente all’Azienda di destinazione
(Bozze da redigere su carta intestata della Società A)
Spett.le Società B
Oggetto: Cessione di contratto individuale di lavoro ex art. 1406 c.c.
Facendo seguito alle intese verbali intercorse (all’accordo sottoscritto in data ), si conferma,
ai sensi di quanto disposto dagli art. 1406 e ss. c.c., la cessione del contratto individuale di lavoro del/la Sig./Sig.ra ………………………………………….., assunto/a presso questa Società il
……………e attualmente inquadrato/a come …………………….., a far data dal
………………….
Da tale data il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità in capo alla vostra azienda mantenendo le condizioni normative ed economiche attualmente in essere.
A tale scopo si allegano le condizioni economiche e gli elementi maturati e non goduti che dovranno essere corrisposti alle scadenze previste dalla vostra azienda che vi saranno bonificate.
In fede
…………………..
Comunicazione da parte dell’Azienda cessionaria al lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato ceduto
(Bozza da redigere su carta intestata della Società B)
Egr. Sig./Sig.ra
……………………….
Oggetto: cessione di contratto individuale di lavoro ex art. 1406 c.c.
Con riferimento alla lettera del con la quale la Società (A)
…………………………………………. ci ha comunicato la cessione del suo contratto di lavoro ai sensi e per gli affetti di quanto disposto dagli art. 1406 e ss. c.c., le confermiamo che il suo rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità in capo alla nostra Società.
La preghiamo di restituirci copia della presente firmata la dicitura “ritirato l’originale”. Distinti saluti.
In fede
………………………………..