CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITà
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PROGETTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITà
procedura aperta – aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –
combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 3 lett. a) e 142 del D.lgs. 50/2016
Nichelino, lì 19.09.2017
X.xx Il Vicedirettore Dr.ssa Xxxxx XXXXXXXX
PREMESSA
Il C.I.S.A 12 pone tra i suoi obiettivi programmatici l’erogazione di risposte alle diverse esigenze delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, garantendo interventi volti al mantenimento della miglior qualità della vita possibile, con priorità alle situazioni di maggiore gravità, nel rispetto della vigente normativa ed in piena integrazione con il Distretto Sanitario ASL TO5.
In collaborazione con l’ASL TO5 organizza e gestisce, mediante terzi, il servizio di assistenza domiciliare e l’articolazione di una rete sempre più diffusa di risposte differenziate, con progetti integrativi a sostegno della domiciliarità.
Al fine di ampliare ed arricchire le azioni di supporto nei percorsi di vita, le attività proprie del settore socio-assistenziale-sanitario debbono essere collegate e svolte quanto più possibile in normali contesti, avvalendosi anche dell’azione volontaria attuata da gruppi e associazioni che operano nel campo della promozione dei diritti e del superamento di forme di emarginazione sociale (Legge 266/91 “Legge quadro sul volontariato”, L.R. n. 38 del 29 agosto 1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato”) e dell’apporto offerto dai giovani che scelgono l’opportunità di prestare il servizio civile.
Quanto espresso sopra è in linea con la D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 avente ad oggetto “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”.
In particolare si fa riferimento alla L.R. n. 10/2010 che fra l’altro all’art. 1 così recita:
1. La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità;
b) supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuativamente del proprio nucleo familiare anagrafico;
c) valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare;
d) garantisce la qualità dei servizi prestati e la professionalità degli operatori;
e) rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio- sanitarie”
e all’art. 2 così recita:
1. Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.
2. Si definisce "assistente familiare" la persona professionalmente formata in base all'articolo 6, diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai componenti del nucleo familiare dell'assistito, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia.
Pertanto, in armonia con la legge sopraccitata nonché la DGR 39-1190 del 06.04.2009 e DGR 56-13332 DEL 15.02.2010 si definiscono "prestazioni domiciliari":
a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
1) prestazioni professionali
2) prestazioni di assistenza familiare;
3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
4) affidamento diurno;
5) telesoccorso;
6) fornitura di pasti all’uopo, servizi di lavanderia all’uopo, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione con servizi specifici secondo necessità;
7) attività di contrasto ai processi di senilità secondo le piu recenti indicazioni in campo specialistico sia geragogico sia gerontologico.
Nello specifico il presente capitolato ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:
1) Servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e nuclei in difficoltà, con prestazioni di operatori socio sanitari (OSS) e assistenti familiari.
2) Servizi aggiuntivi: risanamento abitativo in termini di pulizie radicali dell’abitazione e piccole riparazioni domestiche al fine di mantenere un ambiente igienicamente idoneo migliorando così la qualità di vita dell’assistito (da concepirsi come interventi
straordinari e non continuativi). Tali prestazioni possono essere richieste all’aggiudicatario dell’appalto in ragione delle necessità rilevate dai servizi sociali territoriali. Limitatamente, a richiesta del committente, per gli interventi diversi dalla pulizia a fondo degli ambienti domestici (tinteggiature, riparazioni di piccoli elettrodomestici o piccoli interventi idraulici), la cooperativa aggiudicataria può avvalersi di ditte esterne specializzate
3) Progetti integrati alla domiciliarità in contesti di gruppo: Attività di geragogia rivolta al territorio con due centri operativi come specificato nel presente capitolato (art. 3 pag. 6):
1) attività di laboratorio creativo e abilitante;
2) attività fisica adattata di contrasto a processi fisici di senescenza;
3) attività specifica di mantenimento abilità cognitiva.
CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e nuclei in difficoltà e delle attività connesse e/o complementari secondo le ulteriori modalità e specifiche tecniche, di seguito definite.
Tali servizi sono rivolti ai cittadini residenti e domiciliati sul territorio del Consorzio.
ART. 2 – TIPO DI GARA E DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento viene effettuato con procedura aperta, secondo il combinato disposto: art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 3 lett. a), che prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e 142 del D.lgs. 50/2016.
La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in anni cinque più due decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto.
Ai sensi della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 avente ad oggetto “D.P.C.M. 29 Novembre 2001, allegato 1, Punto C Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio- sanitaria”, il servizio viene assunto paritariamente 50% a carico del Servizio Sociale / C.I.S.A.12 e
50% quota sanitaria a carico dell’A.S.L. TO5, per tutti gli utenti valutati dall’U.V.G. (Unità Valutativa Geriatria) o dall’U.M.V.D. (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità).
ART. 3 – SERVIZI RICHIESTI
Finalità e destinatari
Il servizio di assistenza domiciliare ha come finalità il mantenimento della persona nel suo contesto di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e/o benessere possibili, evitando l’istituzionalizzazione, secondo i principi espressi dalla L.R. 1/2004, L.R. 10/2010, D.G.R. 39-1190 del 06.04.2009 e DGR 56-13332 DEL 15.02.2010.
Gli operatori domiciliari collaborano alla realizzazione del progetto individuale concordato con la persona interessata, la famiglia, gli operatori sociali e sanitari di riferimento.
Il servizio viene erogato in prevalenza ad anziani non autosufficienti valutati dall’Unità di Valutazione Geriatrica D.G.R. n. 42-8390 del 10 marzo 2008), a persone disabili valutate dall’Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010), e a nuclei in difficoltà.
I principi ispiratori sono:
• La promozione della qualità di vita delle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza;
• La valorizzazione della persona, dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle sue scelte secondo il principio dell’autodeterminazione e della condivisione del progetto assistenziale;
• L’integrazione degli interventi erogati dai servizi pubblici, privati, terzo settore o direttamente dalla famiglia in un’ottica di lavoro di rete.
• La promozione del principio del buon invecchiamento inteso come insieme di accorgimenti comportamentali e di abitudini sociali finalizzate a:
− prevenire le disabilità secondarie;
− migliorare il benessere fisico e psicologico;
− mantenere attive le capacità relazionali a prevenzione dell’isolamento sociale/emarginazione;
− attività condivise con il SSN (ASL) finalizzate a contrastare i processi di senilità. Nello specifico il presente capitolato ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:
1) Servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e nuclei in difficoltà con o senza minori a carico:
a) prestazioni OSS – costo orario a base di gara (Come da suddivisione LEA 50% ASL e 50% Utenti/servizio) € 20,00=, comprensivo di tutti gli oneri inclusi i costi di spostamento per raggiungere gli utenti con inquadramento contrattuale in base all’adesione dell’affidatario alle categorie contrattuali proprie che a titolo meramente esemplificativo per le cooperative può essere C1 per ADEST/OSS;
Per le due specifiche categorie valutate dalle singole Commissioni il servizio comprende gli interventi previsti dal profilo professionale dell’Operatore socio-sanitario come previsto dalla D.G.R. n. 46-5662 del 25.03.02.
L’operatore socio-sanitario in particolare:
- Assiste e aiuta la persona nelle attività quotidiane di igiene personale;
- Assiste e aiuta nelle attività di governo della casa;
- Supporta nell’organizzazione della vita quotidiana;
- Realizza attività semplici di aiuto alle attività infermieristiche e tecnico-sanitarie;
- Lavora con il personale sociale e sanitario, contribuendo alla realizzazione del progetto assistenziale rivolto alla persona e ne monitora il medesimo per quanto di sua competenza facendo idonei report;
- Collabora nella rilevazione dei bisogni e delle condizioni che possono danneggiare ulteriormente la persona in difficoltà.
b) Prestazioni di assistenza familiare costo orario a base di gara (quota sanitaria + quota sociale) € 16,00= (in seguito detta brevemente Assistenza Familiare/Assistenti familiari), comprensivo di tutti gli oneri inclusi i costi di spostamento per raggiungere gli utenti con inquadramento contrattuale in base all’adesione dell’affidatario alle categorie contrattuali proprie che a titolo meramente esemplificativo per le cooperative può essere B1 per assistente familiare;
connesse ad eventuale monitoraggio di operatore OSS al fine di garantire, ai sensi della DGR 39-1190 del 6.4.2009 e della DGR 56-13332 del 15.02.2010 nonché D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003, la risposta ad un arco di bisogni individuati ed espressi nel progetto, validato dalle singole commissioni integrate di cui sopra;
2) Servizi aggiuntivi
In alcune particolari situazioni il progetto individuale elaborato può prevedere interventi di pulizia, rinnovo locali, igienizzazione dei medesimi, con utilizzo dei materiali a carico degli utenti o del committente.
3) CENTRO GERAGOGIA : Progetti integrativi alla domiciliarità in contesti di gruppo
L'Educazione dell'anziano, limitato nell'autosufficienza, mira a favorire l'adattamento ad un genere di vita in continua evoluzione (pensionamento, vedovanza, perdita d'autonomia, lontananza geografica o affettiva dei parenti...) che produce necessità diverse e crescenti,
dove il concetto di salute non deve essere più inteso solo sull’idea di assenza di malattia ma di ricerca di un benessere soggettivo (fisico, psichico, e sociale)che incide notevolmente sulla qualità di vita.
Sul territorio del Consorzio sono operativi due centri per l'attività di Geragogia improntati, in accordo con il servizio di Geriatria dell'ASL, agli indirizzi attuali delle discipline mediche e specialistiche, per contrastare i processi di senilità attraverso lo sviluppo di attività programmate a livello individuale e/o di gruppo con caratteristiche di mantenimento e di ottimizzazione delle abilità sotto al profilo fisico e psicosociale.
Nel servizio sono al momento impegnati: 2 tecnici di laboratorio di cui 1 dedicato a tempo pieno e 1 a 19 ore settimanali), 1 Educatore Professionale tempo pieno, 1 Laureato in scienze motorie specializzato in Attività Fisica Adattata dedicato all’attività del Centro per 12 ore settimanali.
Le strutture dedicate a tali attività sono:
a) Il centro CambiaMenti con sede in Xxx Xxxxx 0, Xxxxxxxxx
b) “ARIa di progETTI” presso Casa Xxxxxxx di Xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxxxx
I centri per le attività geragogiche sviluppano le loro attività in modo peculiare sulle seguenti linee e obbiettivi:
A) ATTIVITÀ DI LABORATORIO CREATIVO E ABILITANTE
Ha come obbiettivo lo sviluppo di abilità cognitive e fisiche, lavorando in gruppo al fine di prevenire situazioni di emarginazione e isolamento sociale. TaIi laboratori (falegnameria, tessitura, ceramica, reciclo, ecc…) hanno il preciso scopo di contrastare i processi di senilità.
B) ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L’ Attività Fisica Xxxxxx comprende l’insieme di attività fisiche e mentali compiute dall’individuo al fine di migliorare e mantenere il benessere dell’organismo; non vuole essere un’attività riabilitativa ma di mantenimento e prevenzione, finalizzata a facilitare l’acquisizione di stili di vita utili ed a mantenere una migliore autonomia e qualità di vita possibile.
La patecipazione all’attività AFA è subordinata, oltre alla Valutazione della commissione UVG, al parere del medico curante.
C) PALESTRA COGNITIVA
Le attività proposte sono utili a ritardare gli effetti del declino cognitivo, a beneficio di una migliore qualità di vita sia della persona malata cronica, sia di chi se ne prende cura.
L’apertura prevede 2 pomeriggi a settimana per due ore.
D) L’attività geragogica si sviluppa durante tutto l’arco dell’anno come attività diurna dalle 9:00 alle 16:30 / 17:00 dal lunedì al venerdì. Ulteriori rientri di attività in orari post-meridien verranno definiti con il committente. Le attività non si svolgeranno nei giorni festivi e prefestivi nonchè nella settimana di ferragosto. Le eventuali ore disponibili per carenza di utenza,
dovranno essere destinate alla programmazione, verifica del servizio nonché alla preparazione dei materiali, attrezzature e supporti didattici.
È auspicabile che l’equipe degli operatori riservino una riunione di coordinamento ogni 15/30 giorni.
Per i partecipanti alle attività previste nel punto a) e b) (inizialmente per gli ospiti frequentanti il centro con sede a Nichelino) è previsto il servizio mensa; detto servizio dovrà essere garantito agli ospiti dalla ditta affidataria del servizio e verrà liquidato previo idoneo giustificativo.
La selezione degli utenti per le attività geragogiche nei due centri avverrà a cura e sotto la resonsabilità dell’Area Anziani del Consorzio che si avvarrà anche per VD di 15 h settimanali dell’operatore Educatore Professionale del Centro Geragogia per una valutazione dei progetti di inserimento.
Detti servizi verranno programmati annualmente anche sotto il profilo amministrativo finanziario in base ai risultati e alle richieste pervenute. All’organizzazione e alla gestione di tali momenti potranno partecipare anche associazioni e/o volontari del territorio, coinvolti in particolare nell’accompagnamento degli ospiti presso le sedi. (es. Banca del Tempo, Auser, Sorriso, Spaip, tesa Soms).
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONSORZIO E DELL’AFFIDATARIO
a) Il Consorzio metterà a disposizione dell’affidatario per i "Progetti integrativi alla domiciliarità in contesti di gruppo" – Centri di Geragogia:
• Le due sedi per le attività di gruppo (o altra struttura) e la sua manutenzione ordinaria/straordinaria;
• Le utenze: luce, acqua, gas;
• La pulizia dei locali;
• PC e software specifici per attività della palestra cognitiva;
• Il mobilio;
• Il costo di materiali e attrezzature per le attività di laboratorio (rimborsati a seguito di documentazione specifica);
• Il costo pasti consumati dagli ospiti
Per quanto concerne l’acquisto di atrezzature e materiali verrà da parte del committente data autorizzazione preventiva e icosti anticipati dalla cooperativa verranno rimborsati a seguito presentazione idonea documentazione.
b) Sono a carico dell’affidatario:
X. Xxxxxxxx
• Tutto quanto specificato nel progetto presentato dall’affidatario;
• Trasporto da casa al servizio e viceversa, qualora non sia possibile con l’aiuto parentale o del volontariato, tramite assistente familiare a necessità e su richiesta rimborsabile dietro consuntivo.
• Un riferimento telefonico e l’accesso a internet almeno nella sede di via Verdi a Nichelino;
• Cellulari di servizio per tutti gli operatori OSS, Assistenti Familiari ed educatori;
• Rimborso chilometrico per gli spostamenti di servizio per tutti gli operatori OSS e Assistenti Familiari, educatori e tecnico AFA ( pari al costo concordato dagli accordi contrattuali e/o sindicali e nella misura massima di 1/5 del costo della benzina al distributore per Km);
• Un mezzo di trasporto attrezzato con pedana di dimensioni ridotte per il trasporto all’uopo di persone in carrozzina con costi che verranno rimborsati dietro consuntivo.
c) Formazione:
La formazione, da concordare con il committente sui tempi e focus necessari è finalizzata al miglioramento della qualità del servizio ed all’adeguamento dei bisogni emergenti secondo le analisi innovative espresse in campo geragogico. I costi verranno consuntivati in base ai progetti concordati e rimborsati dal committente.
CAPO II – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ART. 5 – GESTIONE DEL PERSONALE
Personale
La Ditta si impegna a garantire la gestione e l’organizzazione del servizio tramite:
• Prestazioni di Operatori socio-sanitari o assistenti domiciliari in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 1/2004.
• Prestazioni di Assistenza familiare con operatori inquadrati nelle categorie contrattuali corrette di appartenenza dell’affidatario.
È richiesta all’affidatario l’individuazione di un responsabile che dovrà essere esterno all’équipe degli operatori impegnati nei progetti individuali del servizio.
Il Responsabile/Coordinatore del servizio deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all’area sociale ed avere maturato esperienza almeno biennale nell’organizzazione del lavoro di unità operative. Il nominativo ed il curriculum del Responsabile deve essere preventivamente comunicato alla Direzione del Consorzio.
Detto Responsabile/Coordinatore deve garantire:
a) Il Coordinamento del lavoro svolto dagli operatori e interviene, decide risponde direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio;
b) La Partecipazione agli incontri:
− Di programmazione sul singolo caso con gli operatori del Servizio Sociale;
− Di rete con tutti i servizi territoriali coinvolti sui casi in carico
− Con la famiglia in occasione dell’avvio del Servizio;
c) La propria reperibilità rispetto al Servizio Sociale e alle famiglie coinvolte nei progetti di Servizio tramite un recapito telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00. In caso di assenza l’affidatario è tenuto a comunicare immediatamente al Consorzio il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.
Gli operatori addetti al servizio devono essere in possesso della patente di guida richiesta per il tipo di veicolo condotto ed essere coperti assicurativamente per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati nell’espletamento dell’attività.
Gli incontri di ogni singolo operatore o del gruppo di operatori con i referenti sociali e sanitari sono da considerarsi ore lavoro contemplate nell’affidamento del servizio a carico degli enti CISA/ASL.
Il servizio si può avvalere, ad integrazione e non in sostituzione del personale regolarmente assunto, anche dell’azione volontaria effettuata da gruppi e associazioni come previsto dalla normativa (L.266/91 e L.R. 38/94) ed anche dai singoli giovani che scelgono l’opportunità del servizio civile.
Questo personale opererà sotto la diretta responsabilità della Ditta affidataria.
La Ditta potrà ospitare nel Servizio dei tirocinanti, purché questi siano in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie.
La Ditta fornirà al Consorzio i nominativi degli operatori impegnati, le rispettive qualifiche con dichiarazione del livello retributivo applicato, almeno una settimana prima dell’effettivo avvio del servizio.
La Ditta si impegna a far partecipare i propri operatori ai momenti formativi organizzati dal Consorzio, con monte ore a carico della stessa, così come a carico della Ditta è il monte ore relativo alla partecipazione a momenti formativi organizzati dalla Ditta stessa, garantendo comunque l’erogazione del servizio.
Per quanto concerne tali percorsi formativi, la Ditta si impegna a programmare momenti di formazione continua strutturati su moduli didattici specifici, che affrontino non solo contenuti tecnici/operativi, ma anche lo sviluppo di competenze professionali sui temi:
a) Educazione sanitaria: intesa come l’insieme degli interventi per aiutare l’individuo a conoscere, accettare, acquisire dei “modi di agire” che siano utili a mantenere e migliorare il proprio stato di salute.
b) Xxxxxxxxx: affinché l’operatore acquisisca conoscenze sul tema dell’educazione al buon invecchiamento e dei fenomeni di contrasto alla senilità in ottica di prevenzione del decadimento psichico, fisico e sociale nell’età anziana/adulta.
c) Attività di mobilizzazione passiva: in collaborazione con il servizio di fisiatria dell’ASL TO5, si formeranno un paio di OSS che, in raccordo con tale servizio, saranno affiacati nei singoli progetti indivuali per gli anziani per cui i servizi sanitari riterranno opportuno avviare tale servizio.
La Ditta assicura la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi richiesti. Gli operatori addetti al servizio devono essere in regola con la normativa sanitaria e socio sanitaria in materia.
In presenza di assenze non programmate (es. per malattia) la Ditta dovrà comunque sostituire già in prima giornata il personale assente almeno nella misura del 50% e nelle giornate successive nella misura del 100%, salvo cause di forza maggiore da valutare da parte del Responsabile del Consorzio.
ART. 6 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE
Per l’intera durata dell’appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, riconoscendo nell’assorbimento del personale del precedente affidatario gli scatti di anzianità precedentemente maturati e maturandi nonché le categorie di inquadramento in essere.
Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.
Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.
Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.
A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori ( L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.
Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.
Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l’avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.
La Ditta si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal “Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero” di cui all’art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte della Ditta.
L’Appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno L’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l’Appaltatore dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del appaltatore entro due mesi, l’Appaltatore applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
L’Appaltatore riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.
L’Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l’Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.
L’ Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 7 – RESPONSABILE DEI SERVIZI
Il responsabile dei servizi, così come da presente capitolato, dovrà garantire una reperibilità telefonica all’uopo necessaria e comunque negli orari di apertura del servizio, con una presenza effettiva non inferiore a 30 ore settimanali.
Il responsabile dovrà:
- assumere la funzione di referente unico nei confronti del Consorzio, garantendo il raccordo costante di informazione sull’andamento dei servizi anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- partecipare alle commissioni multidisciplinari ed ai momenti di incontro che si renderanno necessari su richiesta del Consorzio;
- garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista o richiesta, vigilando sull’esecuzione ottimale dell’affidamento nel rispetto del presente capitolato.
CAPO III – ONERI ED OBBLIGHI DELLE PARTI
ART. 8 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Saranno a carico del soggetto aggiudicatario, oltre agli oneri citati in precedenza tutte le spese relative a:
- oneri relativi agli operatori e al responsabile del servizio;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori e degli utenti correlati all’espletamento delle attività;
- formazione del personale (come da articolato specifico);
- materiale ed iniziative per le attività a favore degli utenti (rimborsabili prervia rendicontazione e autorizzazione);
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del servizio (rimborsabili prervia rendicontazione e autorizzazione).
L’individuazione, l’ammissione e la dimissione degli utenti al servizio di norma viene valutato:
a) dalle commissioni tecniche dell’Azienda Sanitaria ASL TO5 (U.V.G. e U.M.V.D.) per gli anziani non autosufficienti e i disabili;
b) dal Responsabile di Area per le situazioni in carico al Servizio Sociale, coerentemente con le priorità ed i criteri di accesso stabiliti dall’Ente;
c) dal Direttore o dal Responsabile di Area per i Servizi Aggiuntivi o dai Referenti di Area individuati dal Direttore;
Le situazioni da prendere in carico vengono segnalate al Responsabile individuato dalla Ditta affidataria.
ART. 9 – SUB-APPALTO
Ai sensi dell'art. 105, del codice dei contratti pubblici il subappalto è consentito per le prestazioni di Assistente Familiare e per i Servizi Aggiuntivi;
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come “dati personali sensibili”, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.
Il Consorzio conferirà all’aggiudicataria i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio unicamente in relazione allo sviluppo dell’attività.
I dati comunicati o acquisiti direttamente nel corso dell’espletamento del servizio non potranno essere riprodotti ad uso dell’Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle trasmissioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
È fatto assoluto divieto all’Aggiudicataria di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).
L’Aggiudicataria si impegna a rendere noto entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l’eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.
CAPO IV – CONTROLLI, PENALITÀ ED ASSICURAZIONI
ART. 11 – VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ DI CONTROLLO
Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio e il rispetto dei contenuti del presente Capitolato.
Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di:
a) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito e documentato da trasmettere mensilmente agli uffici del Consorzio.;
b) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste, altre previste dalle norme vigenti in materia.
La Ditta è comunque tenuta a collaborare per l’attivazione delle ulteriori verifiche che il Consorzio riterrà opportune e che in xxx xxxxxxxxxxx xx indicano già da ora con la formulazione di un prospetto mensile delle attività e del relativo personale.
ART. 12 PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Ditta dovrà impegnarsi a garantire tutte le indicazioni del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto.
La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Consorzio del buon andamento del servizio assunto.
Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.
A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l’applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:
a) In caso di mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) – per motivi non imputabili a cause di forza maggiore - verrà applicata, da parte del Consorzio una penale pari a euro 260,00 giornaliere moltiplicate per le effettive giornate di assenza del personale previsto;
b) mancato rispetto di quanto previsto nei progetti di attività per singoli/gruppi: euro 160,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;
c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza: euro 260,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato, anche a seguito di semplice richiesta del committente;
d) mancata comunicazione o ritardo della stessa circa lo sciopero del personale: verrà applicata una penale di euro 160,00 giornaliere per ciascun operatore richiesto dalla direzione del Consorzio per garantire l’effettuazione dei servizi minimi essenziali previsti dalla medesima;
e) mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico della Ditta in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale addetto euro 400,00 per evento;
f) mancata partecipazione non giustificata del personale della Ditta alle riunioni previste dal progetto: euro 160,00 per evento;
Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l’Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Recupero delle penalità
In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità, il Consorzio, previa comunicazione alla Ditta, procederà al recupero delle stesse.
In mancanza di versamento gli importi dovuti saranno trattenuti dalle fatturazioni mensili ancora da pagare o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile.
La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni da parte della Ditta non ritenute accoglibili dal Consorzio.
Dopo reiterate inadempienze, e, precisamente tre inadempienze in un arco temporale di 30 giorni, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all’incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno alla ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Oltre a quanto previsto genericamente dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. i seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b) abituale deficienza o negligenza del servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;
c) quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere delle clausola risolutiva.
Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere alla Ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.
La risoluzione del contratto porterà all’incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale salvo l’eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Consorzio intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà senz’altro sulla cauzione definitiva prestata dalla Ditta aggiudicataria a titolo di penale forfetaria per l’inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che i locali, le attrezzature, gli arredi, ecc. di proprietà del Consorzio dovranno essere restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della risoluzione nelle consistenze e tipologie attestate dall'ultimo verbale di consegna aggiornato, perfettamente funzionanti, fatto salvo il normale stato di usura. Di tali risultanze ne verrà dato conto nell'apposito verbale di consegna all'uopo redatto.
In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza, non sarà riconosciuto alla ditta aggiudicataria alcun rimborso per le sostituzioni/reintegri/installazioni/disinstallazioni, manutenzioni ordinarie, straordinarie, investimenti fino ad allora comunque compiute di impianti, attrezzature, o qualsivoglia altro bene strumentale del servizio sia di proprietà del Consorzio sia di proprietà della Ditta aggiudicataria.
Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questa fisserà un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.
La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.
ART. 13 CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
La Ditta aggiudicataria si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il CISA 12 e l’ASL TO5 sollevati ed indenni da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell’appalto, manlevando espressamente gli stessi.
La Ditta si impegna, inoltre, a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose del Consorzio/ASL TO5 e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.
La ditta aggiudicataria – prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio. In particolare l’Appaltatore dovrà stipulare:
- Un contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Consorzio contro i danni da rischio locativo, difetto manutentivo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa dell’appaltatore nei confronti dei danneggianti e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Consorzio;
- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.
La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:
- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
- Responsabilità “postuma” derivante all’appaltatore, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il CONSORZIO C.I.S.A.12 e l’ASL TO5) dopo l’ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.
La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione.
Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Xxxxxxxxx XXXX 00 e l’ASL TO5, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.
Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.
L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’appaltatore.
I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell’appaltatore.
In ogni caso, anche qualora l’appaltatore disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.
CAPO V – OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE ART. 14 – INVENTARIO
La Ditta affidataria, entro 10 giorni antecedenti l’avvio del servizio, dovrà effettuare una ricognizione sui beni mobili in dotazione al servizio e di proprietà del Consorzio, per quanto concerne i locali affidati;
Detti beni saranno dati in possesso alla Ditta affidataria del servizio per l’uso consentito alle finalità del progetto, con l’obbligo della manutenzione ordinaria, anche ai fini del rispetto delle normative in vigore, compresa l’osservanza della normativa CEE, pertanto ogni attrezzatura anche aggiuntiva da parte dell’affidatario dovrà rispettare quanto testè sopra disposto.
Il verbale di ricognizione verrà firmato per accettazione da parte della Ditta affidataria e verificato e controfirmato dal Consorzio.
Detti beni in possesso dell’affidatario dovranno essere riconsegnati al termine della gestione nelle condizioni estetico funzionali ricevute, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso. In qualsiasi momento il Consorzio potrà inviare propri funzionari per verificare le condizioni dei beni dati in uso e la Ditta sarà obbligata ad eseguire tutte le manutenzioni ed opere che detti funzionari prescriveranno nei tempi indicati.
Le spese sostenute per la manutenzione straordinaria saranno accollate al Consorzio, previa autorizzazione, con opportuna presentazione di pezze giustificative.
ART. 15 – CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione in ragione del 10% dell’importo netto dell’appalto.
Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Consorzio, lo stesso procederà all’incameramento della cauzione suddetta con atto amministrativo.
La cauzione verrà restituita alla fine della gestione del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
ART. 16 – PAGAMENTI
Il corrispettivo dovuto per la gestione del servizio è determinato dal monte ore mensile erogato.
Il termine di pagamento è comunque sospeso in attesa dell’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di eventuali ulteriori certificazioni previste dalle normative vigenti.
Per presenza si intende l’ammissione al Centro e non la frequenza effettiva.
La Ditta, in relazione al monte ore pattuito per le prestazioni autorizzate (U.V.G. e U.M.V.D.), dovrà emettere mensilmente due distinte fatture ripartite percentualmente in base alla D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 intestate rispettivamente :
• all’ASL TO5 per l’ammontare della quota di competenza sanitaria;
• al C.I.S.A.12 per l’ammontare della rimanente quota.
Entrambe le fatture dovranno essere trasmesse al responsabile di area del C.I.S.A. 12, per il visto di regolare esecuzione del servizio.
Per quanto concerne servizi e prestazioni autorizzati esclusivamente dal C.I.S.A.12 il monte ore pattuito verrà liquidato mensilmente secondo disposizioni.
Alla fattura inviata al Consorzio, dovrà essere allegata:
a) elenco originale della rilevazione giornaliera delle presenze degli operatori con riferimento ai progetti e relativi utenti presi in carico;
Ai fini della liquidazione della fattura la Ditta aggiudicatrice dovrà trasmettere i dati necessari per la richiesta telematica del DURC (Mod. C), avendo cura di comunicare le eventuali variazioni.
La liquidazione delle fatture avverrà sulla base del monte orario effettuato in relazione al costo unitario di prestazione, quale risultante dell’aggiudicazione, con detrazione dell’importo delle eventuali penalità in cui l’appaltatore fosse incorso, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie.
In caso di mancata presentazione di uno degli allegati di cui ai punti precedenti non si darà corso alla liquidazione della fattura.
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.,
ART. 17 – SPESE DI REGISTRAZIONE
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti il contratto, la registrazione (che avverrà solo in caso d’uso) ed ogni altra spesa relativa.
ART. 18 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE
Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati dal presente contratto saranno indirizzate all'appaltatore od al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto dal medesimo.
ART. 19 – CONTROVERSIE.
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario del Foro della Stazione Appaltante.
ART. 20 – RITIRO DEL BANDO.
Il Consorzio appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.
ART. 21 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI
La Ditta sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni vigenti del presente capitolato.
La Ditta è esclusivo responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato ed è altresì responsabile degli eventuali infortuni ed incidenti che dovessero verificarsi agli utenti nel corso dell’attività organizzativa.
La Ditta è, inoltre, responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti collettivi di lavoro delle suddette maestranze.
La Ditta dovrà adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro ed in particolare quelli contenuti nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il Consorzio si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette norme da parte della Ditta riservandosi, nel caso di inosservanza di tale norme, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere i danni derivati dalle inadempienze.