Tra
CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2020 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI
Tra
l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Xxxxxxxx Xxxxx n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx (o suo delegato), nato a Porto Valtravaglia il 19/12/57, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di VARESE (VA) in xxx Xxxxx x. 0, codice fiscale 01585330036 partita IVA 01585330036, nella persona di Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a OMEGNA (VB) il 12/06/1960 C.F. MZZNNL60H52G062O, in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria codice cudes 322016310.
Premesso che:
- con Deliberazione n. XI/2672 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2020, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/01/2020 con gli
Enti gestori di ADI i contratti provvisori con valore a tutto il 30/04/2020;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. XI/2672 del 16/12/2019, procedere alla stipula di un contratto provvisorio per il periodo 01/01/2020 – 30/04/2020;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2019.
Si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Oggetto del contratto
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all’esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. XI/2672 del 16/12/2019.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.
ARTICOLO 2. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.
Alla unità d'offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.
La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
La ATS anticipa mensilmente acconti pari al 95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.
ARTICOLO 3. Durata
Il presente contratto provvisorio ha validità dal 01/01/2020 sino al 30/04/2020.
ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L'ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.
L'ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
L'ente gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.
Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
ARTICOLO 5. Obblighi informativi e di comportamento
L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).
L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali / Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.
L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.
Art. 6- Tutela dei dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, cosi come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
• utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole
finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
• assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in
possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
• osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
• assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34
del Regolamento UE;
• rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
• verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
L'Ente inoltre:
• raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale
l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Xxxxxxxx;
• prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE;
• si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di
trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).
ARTICOLO 7. Condizioni e norme
Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto con d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018,e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti in vigore per il 2019.
ARTICOLO 8. Norma conclusiva
Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dal soggetto gestore se non previa approvazione scritta da parte dell'ATS dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte della Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto gestore al sotteso rapporto giuridico ed economico.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.
ATS DELL'INSUBRIA
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx su delega
del Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Ente Gestore
Il Legale Rappresentante (o suo delegato)
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA
SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO
Deliberazione N. 29 DEL 23/01/2020
30/04/2020
01/01/2020
contestuale
322016310
Codice CUDES Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data Validità dal al
Riferimenti provvedimento ATS
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STRUTTURA
AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ADI ORDINARIA
Tipologia Denominazione
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AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ENTE GESTORE
Denominazione sociale
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
VARESE (VA)
Comune sede legale
01585330036
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)
Codice Fiscale
01585330036
Partita IVA
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BUDGET DI PRODUZIONE
141.999,00
complessivo contrattato
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Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente
ATS dell’Insubria
ENTE GESTORE
Il Direttore Sociosanitario Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
su delega del Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx