ATTO DI TRANSAZIONE
ATTO DI TRANSAZIONE
tra
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (C.F. 97532760580), con sede in Roma, in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che interviene giusta delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, rilasciata in data 11 aprile 2020, prot. n. RU 0002323 dell’11 aprile 2020;
ed
EAV srl (C.F. e P.IVA 00292210630) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx De Xxxxxxxx sedente per la carica in Napoli, al Xxxxx Xxxxxxxxx 000, assistito dagli avv.ti Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, dello studio Xxxxxxx Xxxxxx & Associati;
Si premette
1. Ente Autonomo Volturno srl (da ora in avanti anche semplicemente EAV) è avente causa di Circumvesuviana srl e Metro Campania Nord Est srl, in virtù di fusione per incorporazione, in grazia di strumento del 27.12.2012, per Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, rep. n. 38676 - raccolta n. 16707.
2. Le società predette esercenti il trasporto pubblico autoferrotranviario, sono state entrambe costituite ai sensi dell’art. 31 della Legge 144/99;
3. Detta norma che stabiliva che le ferrovie in gestione commissariale governativa gestite dalle Ferrovie dello Stato Spa, “potevano costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore a lire 200 milioni ricorrendo per la copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.”
4. La legge 166/02, art. 11, co. 3, ha successivamente stabilito che le società costituite ai sensi della predetta L. 144/99 “subentrano in tutti
rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31.12.2000.”
5. Per il ripiano dei disavanzi pregressi è istituito un meccanismo di regolazione debitoria, riportato nel co. 1, art. 3, del citato DPCM 16.11.00 per il quale “Lo Stato provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento ai sensi dell’art. 8, co. 6, D.lgs n. 422/97”.
6. La L. 388/2000 (finanziaria 2000) all’art. 145, co. 30, ha previsto un sistema di regolazione debitoria dei disavanzi delle ferrovie concesse in ex gestione governativa.
7. Pertanto, con il subentro nei rapporti passivi delle Gestioni Commissariali Governative, le società costituite ex L. 144/99, per effetto del “subentro”, si sono onerate del pagamento dei debiti delle Gestioni Commissariali Governative, per poi vedersi “regolare” i pagamenti effettuati dall’originario debitore, che è lo Stato, con apposito procedimento di rimborso.
8. Il procedimento di rimborso, rectius di “regolazione debitoria” delle somme erogate dalle società, era avviato con comunicazione, a cura di queste ultime, al Ministero dei Trasporti, (da ora semplicemente MIT) nonché al Ministero della Economia e delle Finanze, (da ora soltanto MEF) che avvia una verifica all’esito della quale consegue il riconoscimento dei pagamenti effettuati e la refusione alla società delle somme versate.
9. In forza delle prefate disposizioni normative, Circumvesuviana srl e MetroCampania NordEst comunicavano, con distinte istanze al Ministero dei Trasporti, le posizioni creditorie ed i rapporti debitori ereditati dalla gestione governativa chiedendo il rimborso degli oneri sostenuti.
10. In riscontro alle comunicazioni delle istanti, il MIT negava il rimborso, invocando il disposto dell’art. 31 del DL 4/2006, convertito in
L. 80/2006, che introduceva un termine finale retroattivo alle richieste di rimborso, così statuendo: “il ripiano dei disavanzi s’intende definito a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31.8.05”.
11. Per l’effetto insorgeva contenzioso e le società creditrici agivano per la tutela dei loro diritti dinanzi al Tribunale ordinario di Roma incardinando distinti giudizi, precisamente:
• il n. rg. 84116/07 promosso da MetroCampania Nord Est;
• il n. rg. 60633/07, promosso da Circumvesuviana.
12. In entrambe le cause si aveva la costituzione del resistente MIT, dopo la rituale istruttoria, durante la quale a seguito di fusione per incorporazione, EAV subentrava alle predette società, i giudizi conoscevano la seguente sorte:
• il procedimento n. rg. 84116/07 esitava con accoglimento della
domanda di MetroCampania Nord Est, dante causa di EAV, con sentenza n. 18033/13 di condanna del MIT al pagamento di € 1.460.387,31 oltre agli interessi;
• il giudizio n. rg. 60633/07 esitava con sentenza n. 9/2011, che
rigettava la domanda di Cicumvesuviana, xxxxx causa di EAV, formulata per € 2.087.332,87 e spese compensate, con sentenza n. 9/2011;
13. Avverso la sentenza n. 18033/13 interponeva appello il MIT, mentre EAV gravava la sentenza n. 9/2011; entrambi i procedimenti di secondo grado erano iscritti al ruolo della Corte di Appello di Roma.
14. A seguito della rituale trattazione spedita del gravame:
• l’appello del MIT avverso la sentenza n. 18033/13 andava a sentenza ed era rigettato con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento a carico del MIT;
• l’appello di EAV avverso la sentenza n. 9/2011 vedeva l’accoglimento dell’eccezione spiccata dalla società ferroviaria relativa alla incostituzionalità dell’art. 31 DL 4/2006, e per l’effetto la corte romana rimetteva la questione alla Consulta per la relativa decisione incidentale.
15. La Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità costituzionale di detta disposizione, con sentenza n. 54/19 ed EAV riassumeva il procedimento presso la Corte di Appello di Roma, dove ad oggi pende, con prossima udienza fissata al dì 16.4.2020;
16. Intercorrevano, nelle more, trattative per la definizione transattiva del complessivo contenzioso pendente, ed all’udienza del procedimento di appello ancora pendente, il n. rg. 750/13, fissata per il 17.10.19 le parti - di comune accordo tra loro - chiedevano rinvio, dando atto delle trattative e la causa era aggiornata all’udienza del 16.4.2020.
17. All’uopo MIT richiedeva ad EAV di formulare una proposta per la chiusura stragiudiziale delle due posizioni ed EAV comunicava formalmente la proposta per la estinzione bonaria delle vertenze.
18. A seguito di tale incontro le parti verificavano la possibilità di definire in modo utile e condiviso l’annosa vertenza e si determinavano a sottoscrivere la presente transazione.
19. E’ interesse del MIT definire la vicenda contenziosa pendente ed originata dall’approvazione della disposizione successivamente dichiarata incostituzionale, mediante il raggiungimento di un accordo transattivo complessivo che tenga conto anche del giudizio di appello, conclusosi con
la sentenza n. 6902/19 che rigetta il gravame ministeriale e conferma la condanna del MIT al pagamento verso EAV.
20. E’ interesse di EAV raggiungere un accordo transattivo che conduca, anche mediante alla parziale rinuncia degli importi azionati, ad un riconoscimento definitivo e ad una liquidazione in tempi ragionevolmente celeri, di una vicenda contenziosa che si protrae da diversi anni.
21. In data 12 marzo 2020 si è tenuto incontro presso il MIT, tra i rappresentanti della Direzione Generale TPL, l’avv. Xxxxx Xxxxxxx in rappresentanza di EAV Srl e la dott.ssa Cappai in rappresentanza del MEF (collegata in teleconferenza), nell’ambito del quale sono stati enucleati i termini di un’ipotesi di accordo tra le parti;
22. Sull’ipotesi di accordo e sul testo del presente atto di transazione è stato reso parere positivo dell’Avvocatura Generale dello Stato, di cui alla nota prot. 189638, assunta al prot. MIT al n. RU2251 del 7 aprile 2020, nonché nota prot. 189423 assunta al prot. MIT al n. RU2243 del 7 aprile 2020;
23. Il presente atto transattivo interviene in materia di procedure di regolazione delle partite debitorie con le ex gestioni governative di cui all’art. 145, comma 30, L. 388/2000 e nell’ambito di tali procedimenti sono state impegnate e non erogate somme a favore delle società Circumvesuviana Srl e Metrocampania Nordest Spa – società subentrate nei rapporti attivi e passivi delle pregresse gestioni governative ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata;
24. Le somme impegnate di cui sopra risultano in perenzione amministrativa e pertanto, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto nell’atto transattivo in favore dell’avente causa EAV, è necessario dare corso alle prescritte procedure di riassegnazione;
25. Il MIT si impegna ad avviare tempestivamente il procedimento di riassegnazione, non appena il presente atto sia stato sottoscritto ed approvato;
26. EAV prende atto di quanto stabilito ai punti 23, 24 e 25 e della circostanza che i tempi di liquidazione delle somme saranno condizionati dalla procedura di rassegnazione delle somme.
***
Tanto premesso tra le parti suindicate si conviene e stipula quanto segue:
1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente atto transattivo.
2. Verifica e ricognizione congiunta del contenzioso
A seguito della verifica congiunta delle posizioni contenziose, le parti sottoscrivono congiuntamente l’allegato documento ricognitivo dei contenziosi (all. 1), laddove sono riepilogati i singoli procedimenti pendenti, con le informazioni relative alla domanda agita.
3. Riconoscimento di somma onnicomprensiva a saldo e stralcio da parte del MIT ad EAV
Per l’effetto della sottoscrizione del presente atto, il MIT come rappresentato e difeso, riconosce ad EAV – quale avente causa delle società Circumvesuviana MetroCampania NordEst e Sepsa - a definizione complessiva del contenzioso, come sopra individuato e descritto, la somma onnicomprensiva di € 3.025.886,31 (tremilioniventicinquemilaottocentoottantasei/31).
4. Accettazioni e rinunce
EAV, come sopra rappresentata e nella sua qualità di unico soggetto avente causa, sul piano giuridico e processuale, delle società Circumvesuviana, MetroCampania Nord Est e Sepsa, accetta l’importo forfettario come sopra individuato; per l’effetto, all’avvenuto pagamento dell’importo suddetto, EAV non avrà più nulla a pretendere nei confronti del MIT in relazione a qualsiasi importo vantato, riconducibile ai giudizi individuati all’allegato n. 1, nonché afferente ad ogni diritto o pretesa, anche ove non già formalmente richiesta o agìta in giudizio, purché avente ad oggetto i rimborsi afferenti alla regolazione partite debitorie di cui all’art. 145, comma 30, L. 388/2000, delle ex gestioni governative di Circumvesuviana, Metro Campania Nord Est e Sepsa.
Nelle more del pagamento EAV s’impegna, altresì, a non mettere in esecuzione la sentenza n. 6902/19 resa dalla Corte di Appello di Roma in suo favore, nonché - dando atto dell’avvenuta transazione - a chiedere rinvio del giudizio rg. 750/12, pendente presso la Corte di Appello di Roma, relat. Xxxx. Xxxxx, con prossima udienza fissata al 1.10.2020, a data successiva, per la verifica dell’esecuzione della transazione stessa.
Il MIT, dal canto suo, rinuncia ad interporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 6902/19, ed aderirà al rinvio per verifica della transazione del procedimento n. rg. 750/12 suindicato.
5. Modalità del pagamento
Il pagamento dell’importo di cui all’art. 3 sarà effettuato in unica soluzione mediante bonifico bancario su c.c. intestato a EAV Ente Autonomo Volturno srl, IBAN XX00X0000000000000000000000, relativo a c/c 822036 acceso presso Deutsche Bank S.p.A.
6. Termine del pagamento
Il pagamento dell’importo, come determinato al punto 3, dovrà avvenire entro il 31.12.2020. Le parti precisano, all’uopo, che il predetto termine non è da ritenersi essenziale ai sensi dell’art. 1457 co. 2 c.c. ed EAV azionerà l’inadempimento di MIT ove il pagamento dovesse tardare rispetto al termine prefissato in modo irragionevole e contrario ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art 1375 cc.
7. Mancato pagamento nei termini
Qualora il pagamento non sia stato effettuato alla data del 28 febbraio 2021, si configurerà il grave ed imputabile inadempimento del MIT, con la facoltà di EAV di richiedere coattivamente l’adempimento dell’obbligazione liquida di cui al punto 3) del presente accordo transattivo, oltre a interessi moratori ed eventuale maggior danno.
Si allega:
doc. 1) Prospetto riassuntivo e ricognitivo dei contenziosi.
Roma-Napoli, data della sottoscrizione digitale
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx De Xxxxxxxx Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:11/05/2020 17:37:14
IL PRESIDENTE DOTT. XXXXXXX DE XXXXXXXX
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL DIRIGENTE XXXX. XXXXXX XXXXXXXXXXX
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
Ruolo:Dirigente II
Organizzazione:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Data:12/05/2020 22:17:42
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxx 8
Data:11/05/2020 16:59:06
Allegato 1
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