Prot. n. 2015/154278
Prot. n. 2015/154278
Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento:
a. per “decreto” si intende il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2015 recante disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b. per titolari di reddito di impresa si intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto;
c. per “ufficio” si intende l’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale - Roma, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 c/d e Xxxxxx, Xxx Xxxxx 00;
d. per “microimprese, piccole e medie imprese” si intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto, qualificabili come tali ai sensi dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
e. per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, approvate dal Consiglio dell’OCSE in data 22 luglio 2010 e successive versioni.
2. Modalità di presentazione e contenuto essenziale dell’istanza di accordo preventivo
2.1 Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari di reddito di impresa di cui all’articolo 2 del decreto, indirizzano all’ufficio apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
2.2 Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico.
2.3 L’istanza riporta:
a. la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;
c. l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da:
1. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all’articolo 6 del decreto;
2. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’articolo 6 del decreto, in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
3. preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 del decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
d. l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del decreto e del vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente [indicare il/i romanino/i corrispondente/i alla tipologia di bene/i immateriale/i];
e. l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 8 del decreto [indicare il/i romanino/i corrispondente/i alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta], ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 del decreto;
f. la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
3. Istanza avente ad oggetto la preventiva determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all’art. 6 del decreto
3.1 L’istanza di cui al precedente punto 2.3, lettera c. n. 1 è corredata dalla documentazione atta a:
a) individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile;
b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui alla precedente lettera a, utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell’agevolazione nell’ambito della realizzazione di un prodotto o processo;
c) fornire la chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento di valore dei beni di cui alla precedente lettera a;
d) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni di cui alle precedenti lettere a e b nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
3.2 Con riferimento ai metodi e criteri di calcolo di cui alla precedente lettera d, il contributo economico al reddito d’impresa del bene immateriale è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.
3.3 Qualora l’istanza sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese, come definite al precedente punto 1.1, lettera d, la documentazione di supporto deve contenere esclusivamente le informazioni di cui alle precedenti lettere a, b e c. del punto 3.1. In tali casi, non è obbligatorio per l’impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni di cui alle citate lettere a e b e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. I predetti metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.
4. Istanza avente ad oggetto la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del decreto, in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto (3), realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
4.1 L’istanza di cui al precedente punto 2.3, lettera c. n. 2 è corredata dalla documentazione atta a:
a) individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui concessione in uso deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile;
b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui alla precedente lettera a, concessi in uso congiuntamente, ai fini dell’agevolazione;
c) indicare le società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa con le quali dette operazioni sono effettuate;
d) fornire l’indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali di cui alla precedente lettera a e dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti connessi ai predetti beni immateriali;
e) fornire dettagliata descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni di cui alla precedente lettera a.
f) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del reddito d’impresa o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni di cui alle precedenti lettere a e b e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
4.2 Relativamente ai metodi e criteri di calcolo di cui alla precedente lettera f, il reddito d’impresa o la perdita, derivanti dalla concessione in uso dei beni sono determinati sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.
5. Istanza avente ad oggetto la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa
5.1 L’istanza di cui al precedente punto 2.3, lettera c. n. 3 è corredata dalla documentazione atta a:
a) individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui cessione deriva la produzione della plusvalenza da escludere dal reddito d’impresa;
b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali di cui alla precedente lettera a ceduti e che hanno comportato la realizzazione della plusvalenza;
c) indicare le società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa con le quali dette operazioni sono effettuate;
d) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo della plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni di cui alle precedenti lettere a e b e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
5.2 Relativamente ai metodi e criteri di calcolo di cui alla precedente lettera d, la plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni, è determinata sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.
6. Integrazione della documentazione
6.1 La documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
7. Rigetto dell’istanza
7.1 L’istanza è rigettata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando è carente degli elementi di cui al punto 2.3, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi.
7.2 In presenza di ulteriore attività istruttoria, il termine utile per il rigetto dell’istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.
7.3 Il rigetto dell’istanza è comunicato dall’ufficio, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7.4 Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni.
8. Svolgimento della procedura
8.1 Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro degli elementi essenziali di cui al precedente punto 2.3, e, comunque, non prima dell’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria compiuta a seguito della ricezione della documentazione integrativa di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, l’ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà articolarsi in più incontri.
8.2 Nel corso del procedimento, dipendenti dell’Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Di
ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
8.3 Il completamento dell’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi paesi; in tali casi, la procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un periodo di tempo pari a quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la collaborazione.
8.4 La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa, di un accordo nel quale:
a. sono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all’articolo 6 del decreto;
b. sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’articolo 6 del decreto, in ipotesi diverse da quelle di cui alla precedente lettera a, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
c. sono definiti i metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 del decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
8.5 L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto.
8.6 L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante processo verbale.
9. Verifica dell’accordo
9.1 La parte diversa dall’ufficio:
a. predispone e mette a disposizione dell’ufficio, dietro specifica richiesta, la documentazione e gli elementi informativi utili alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo ovvero il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo;
b. consente ai funzionari dell’ufficio, previo accordo sui tempi, l’accesso presso la sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili.
10. Violazione totale o parziale dell’accordo
10.1 Qualora a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall’ufficio
ai sensi del punto 9.1 o quando sia stato accertato che i termini dell’accordo sottoscritto non sono stati rispettati, l’ufficio, con atto motivato notificato mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ne dà comunicazione all’impresa invitandola a far pervenire, entro trenta giorni dalla data di notifica, eventuali memorie a difesa del proprio operato.
10.2 Qualora le memorie presentate dall’impresa siano considerate inidonee a smentire la denunciata violazione dell’accordo, ovvero, quando sia vanamente decorso il termine di trenta giorni assegnato all’impresa per la presentazione delle memorie stesse, l’accordo si considera risolto, anche solo parzialmente, a decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell’accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell’accordo medesimo.
11. Modifica dell’accordo
11.1 Qualora a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall’ufficio ai sensi del punto 9.1., o quando sia accertato che sono mutate le condizioni di fatto o di diritto su cui l’accordo si basa, l’ufficio invita l’impresa per la sottoscrizione della modifica dell’accordo. Nel caso in cui a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell’accordo, l’accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di notifica dell’invito di cui al precedente periodo.
11.2 Con istanza motivata da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione, l’impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell’accordo, la modificazione del medesimo, quando si verifichino circostanze non previste né altrimenti prevedibili ovvero sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non previsti né altrimenti prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.
11.3 A seguito dell’istanza presentata ai sensi del punto 11.2. l’ufficio invita l’impresa per la sottoscrizione della modifica dell’accordo. Nel caso in cui, a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell’accordo, l’accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di ricezione della richiesta formulata dall’impresa.
11.4 Nella fase istruttoria finalizzata alla modifica dell’accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 8.2 e 8.3.
12. Rinnovo dell’accordo
12.1 Almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo, a pena di decadenza della facoltà di chiederne il rinnovo, con istanza, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione, l’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo stesso all’ufficio. Almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo, l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. Al fine di valutare l’opportunità di consentire il rinnovo dell’accordo, l’ufficio può:
a) procedere alla richiesta di documentazione, dati ed informazioni;
b) invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni ovvero chiarimenti relativi agli stessi;
c) procedere ad accessi ai fini e con le modalità di cui al punto 8.2 e alle attività di cui al punto 8.3.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come successivamente modificato dall’articolo 5 del decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (decreto “Investment Compact”), ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2015 (di seguito decreto), sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 39 e 40, della legge di stabilità 2015 nonché dall’art. 12 del decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato delegato ad emanare apposito provvedimento per stabilire le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di ruling di cui all’art. 8 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituito dall’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge 23 dicembre n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare l'articolo 1, commi da 37 a 45;
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" ed in particolare l’articolo 5 contenente modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni di attuazione dell'articolo l, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, concernente il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali. da marchi. da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale. commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1 dicembre 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxxx Xxxxxxx