Contract
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA
Allegato 1.6 – CAPITOLATO TECNICO LOTTO 6 RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato persona fisica: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Beni: Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente: l’Amministrazione regionale.
Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Amministrazione Assicurata: L’Ente Contraente della polizza, limitatamente alle garanzie dove esplicitamente indicato.
Amministrazione di Appartenenza: l’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale
l’Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale ( intendendosi per tale il danno subito da
terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali ) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali
Premio: la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali,
Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, gli Istituti, le Agenzie e le Aziende Regionali, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato
nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss.
del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa
-Contabile: la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato un danno e/o una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Sinistro: comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Broker: l’ATI Marsh SpA – Taverna Medicea Srl (mandataria Marsh Spa) cui è demandata la gestione della presente polizza
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.
Art. 2 – Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 – Pagamento del Premio
Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 30/06 di ogni anno, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi potranno essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Variazione del rischio
A) Aggravamento del rischio.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
B) Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) ricevimento di informazione di garanzia;
(b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..);
(c) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 – Durata e cessazione del contratto
L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2011, senza tacita proroga. Si conviene che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente polizza viene stipulata dall’Ente nell’interesse proprio nonché per conto degli Assicurati indicati nel frontespizio giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s’intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEI
DIPENDENTI DELLA PUBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza)
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali compresi i fatti commessi da persone di cui l’assicurato deve rispondere per legge.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti, salvo il caso di colpa grave o dolo dell’Assicurato, senza diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’assicurato.
B) Responsabilità per colpa grave e per danno erariale (adesione facoltativa con premio a carico dell’Assicurato)
L’adesione alla presente estensione di garanzia non è operante per gli Amministratori -Presidente e Assessori - in conformità con quanto disposto dalle nuove disposizioni di legge (art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008)
A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato la presente assicurazione s’intende estesa:
1) agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell’assicurato.
2) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’assicurato all’Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. L’Assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso e dei quali l’Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti dell’Ente stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
C) Responsabilità civile patrimoniale – Ente assicurato
L’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli Assicurati e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l’accertamento della colpa lieve), s’intende estesa a garantire la Contraente dalle conseguenze dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Ente Contraente.
Resta salva la facoltà della Società, in caso di dolo o colpa grave, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili, salvo che abbiano aderito alla garanzia di cui ai precedenti punti B1 e B2), nel qual caso la Società rinuncia al diritto di rivalsa unicamente per il caso di colpa grave.
Art. 14 – Estensioni di copertura
A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
C) Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 16 lettera b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
D) Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996
A condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea dell’Assicurato persona fisica, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito fatto salvo per la quota di premio relativa alla garanzia ad adesione a carico del singolo assicurato.
F) Acquisizioni in economia
Premesso che l’Assicurato persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
L’assicurazione s’intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all’Assicurato Persona Fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell’obbligazioni assunte dall’Impresa Cottimista.
G) Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs. 196/2003
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati Persone Fisiche ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
L’Assicurazione non vale:
− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
Art. 15 – Limiti di indennizzo
L’Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Quotazione per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale in caso di corresponsabilità indicato nella Scheda di Quotazione complessivamente fra tutti gli Assicurati.
In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati incluso anche l’Ente Assicurato il Massimale aggregato indicato nella Scheda di Quotazione per anno assicurativo.
Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia a carico dei singoli Assicurati persona fisica; per il solo Assicurato Ente Pubblico (art 13. lettera C), le garanzie sono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo pari ad euro 20.000,00.
Art. 16 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali di qualsiasi tipo;
b) attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 14c;
c) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
d) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
f) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente Polizza;
m) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
n) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;
o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
p) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
L’assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:
r) danni materiali di qualsiasi tipo;
s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
Art. 17 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni prima dalla data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure all’Ente di Appartenenza dell’Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
Nel caso di morte o pensionamento dell’Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.
Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in polizza.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico.
Art. 19 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato persona fisica nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l’Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all’Art 20 che segue.
Art. 20 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 22 bis – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Fermo restando quanto disposto dall’art 22, la garanzia viene estesa alle spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti inclusi i procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna fatta salva sempre l’esclusione per dolo ed a condizione che l’ Assicurato persona fisica abbia aderito alla garanzia ex art. 13 lettera B 2).
Art. 23 - Clausola Broker
Il Contraente incarica l’ATI Marsh SpA – Taverna Medicea Srl (mandataria Marsh Spa) della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 07/09/2005 n.209.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Art. 24 – Clausola di regolazione premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio ossia:
- il numero effettivo dei soggetti da assicurare specificando le date delle movimentazioni (entrate/uscite) intervenute.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell’anno e pertanto le stesse s’intendono automaticamente comprese e/o escluse; a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita faranno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.
Il premio di ciascuna persona inclusa o esclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata o non goduta e sulla base delle movimentazioni avvenute e fornite dall’Azienda.
Contestualmente all’emissione dell’appendice di regolazione premio si provvederà all’aggiornamento del premio di quietanza.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice formalmente ritenuta corretta.
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei dirigenti della pubblica Amministrazione.
Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 05 - Variazioni del rischio.
Art. 16 - Rischi esclusi dall’Assicurazione.
Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 19 - Persone non considerate terzi.
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI TECNICI
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie di cui all’art. 13 lettere A) e C), nonché le garanzie di cui all’art. 13 lettera B) in quanto attivata e corrisposti i relativi premi da parte dei soggetti cui rispettivamente fanno carico, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista,
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• soggetti che effettuano la verifica e la validazione dei progetti ai sensi dell’art. 13 L.R. 5/2007;
• responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
• responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
• coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
• coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
• preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica);
i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
Sono comprese in garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro Ente di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Sono inoltre comprese in garanzia le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell’Assicurato rimane l’obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni dell’Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o da richieste di perdite patrimoniali del terzo, per sinistro verificatosi durante il periodo di decorrenza del contratto di assicurazione, secondo le modalità dell’art. 20 e ferme le prescrizioni previste dalla legge.
La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
A1) ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
La presente estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei dirigenti e dipendenti tecnici, sarà attivata all’occorrenza su base nominativa sulla base di richieste degli Assessorati Regionali della Contraente, nel momento in cui si manifesti la necessità di garantire figure professionali che rientrano tra quelle elencate al precedente articolo A).
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L‘assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto precisato all’art. 14c);
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
d) dolo dell‘Assicurato;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;
h) il possesso, la custodia o l’uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209/2005;
i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione. Inoltre l’assicurazione non è operante:
n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo Pari ad Euro 500.000,00, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10 % dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000,00, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.
G) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - Forma Claims Made
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 (cinque) anni prima dalla data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all’Assicurato neppure all’Ente di Appartenenza dell’Assicurato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI”
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
G) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - Forma Claims Made
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(ai sensi dello Schema Ministeriale)
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006;
Legge: il D.Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs163/2006, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell’art.2, commi 25 e 29, della Legge, committenti dei lavori.
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 –Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 – Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 17, primo comma delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 – Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione
appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 – Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 – Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 14 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 – Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE”
(ai sensi dello Schema Ministeriale)
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione “Schema do copertura del dipendente incaricato della progettazione”.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Art. 12 - Dichiarazioni
DISCIPLINA PER LE ADESIONI ALLA GARANZIA COLPA GRAVE EX ART. 13 LETTERA B) ED ART. 22 BIS
L’adesione alla presente estensione di garanzia non è operante per gli Amministratori -Presidente e Assessori - in conformità con quanto disposto dalle nuove disposizioni di legge (art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008)
Per l’estensione alla convenzione per colpa grave ed Art. 22 bis, con costo a carico dei singoli Assicurati si dispone quanto segue:
Per aderire all’estensione alla responsabilità amministrativa e contabile ed all’estensione di cui all’Art. 22bis – spese legali - dovrà completare e sottoscrivere il Modulo d'Adesione ed inviarlo al Broker, a mezzo fax (06 54516396) o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio entrambi anche per il tramite dell'Amministrazione.
La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:
a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto per coloro che, entro e non oltre due mesi da tale giorno, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l’intera durata contrattuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni singola scadenza annuale;
b) dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva ai due mesi dalla decorrenza, ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto a condizione che l’adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l’intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre i due mesi dalla decorrenza, o dalla data di assunzione o di instaurazione del rapporto di servizio con la contraente sarà dovuto per intero il premio annuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni singola scadenza annuale;
Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria posizione dirigenziale, sarà possibile aderire all'estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.
Al di fuori delle precedenti ipotesi, sarà possibile aderire alla presente sezione per la copertura della colpa grave in qualsiasi momento della decorrenza del presente contratto ma la suddetta adesione prevederà un periodo di carenza di 90 giorni; ciò significa che l'Assicuratore non si farà carico di quei sinistri che verranno denunciati entro quel periodo.
Per tale adesione il premio sarà dovuto per l’intero periodo annuale.