REGOLAMENTO IN MATERIA
REGOLAMENTO IN MATERIA
DI INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO
Art.1
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel CCNL di comparto vigente può avvenire:
a) per dimissioni volontarie accettate;
b) per decadenza dall’impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall’inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;
c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;
d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
Art.2
Indennità di fine servizio al personale assunto prima del 31.12.2000
1. All’atto della cessazione dal servizio spetta al personale dipendente assunto prima del 31.12.2000 una indennità di anzianità a totale carico dell’Istituto costituita da una quota, pari a tanti dodicesimi del trattamento economico annuo in godimento utile ai fini dell’indennità medesima ai sensi della normativa vigente comprensivo della tredicesima mensilità per quanti sono gli anni e frazione di anno di servizio prestato fino alla cessazione.
2. Le frazioni di anno sono computate per dodicesimi e la frazione di mese non inferiore a quindici giorni è computata per mese intero; la frazione inferiore non è computata.
3. Le voci del trattamento economico utile in godimento sono per il personale appartenente ai livelli IV-VIII lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità’, l’eventuale maggiorazione economica e l’indennità di ente annuale, e, per i livelli I-III lo stipendio tabellare della fascia di appartenenza.
4. Le voci del trattamento economico utile in godimento per il personale dirigente sono: lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l’indennità di posizione fissa e l’indennità di posizione variabile.
Art.3 Periodo utile
1.Per servizio prestato ai fini dell’art.2 si intende quello effettivamente reso presso l’Istituto nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti nonché, per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000, i periodi cui è ammesso il riscatto dall’Istituto.
Art.4
Riscatto utile ai soli fini delle quote dell’indennità di anzianità
1.I periodi ammessi a riscatto sono: gli anni del corso legale di laurea; gli anni riferiti ai corsi di specializzazione e al dottorato; i periodi relativi al servizio militare; i periodi di servizio civile presso la Pubblica Amministrazione.
0.Xx contribuzione facoltativa relativa ai periodi ammessi a riscatto è a totale carico del dipendente e la misura dell’onere è calcolata ai sensi ai sensi del D.M. 4.7.1966 di attuazione della legge 6 dicembre 1965 n.1368.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni, esplicitate con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 298 del 12 settembre 2002, i contributi facoltativi versati all’Istituto per i periodi ammessi a riscatto non sono fiscalmente deducibili .
Art.5 Trattamento di fine rapporto
1.Sono obbligatoriamente in regime di TFR, prestazione calcolata con i criteri previsti dall’art.2120 del codice civile, tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere o successivo al 30.05.2000 e tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000.
2. Conformemente a quanto disciplinato dall’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, all’art.4, ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo dell’indennità di anzianità previsti all’art.2 del presente regolamento.
Art.6
Risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione
0.Xx caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso l’Istituto con mantenimento di iscrizione al medesimo fondo indennità di anzianità si potrà procedere alla liquidazione dell’indennità di fine servizio /TFR solo a condizione che tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.
Art. 7 Anticipazioni
0.Xx sensi all’art. 7, comma 3, della L. 53/2000, la definizione delle modalità applicative per l’anticipazione del TFR e delle indennità equipollenti a favore dei dipendenti pubblici, sono rimandate ad un successivo Decreto del Ministero della Funzione Pubblica, di concerto con quelli del Tesoro e del Lavoro e Previdenza Sociale.
2.Le anticipazioni potranno essere concesse qualora la normativa vigente lo consenta e con le modalità applicative ivi disciplinate.
Art.8 Termini di pagamento
1. All’erogazione dell’indennità di anzianità e del Trattamento di fine rapporto si provvede nei termini previsti dalla normativa vigente all’atto della cessazione.
Art.9
Decesso del dipendente
0.Xx caso di decesso del dipendente durante l’attività del servizio il trattamento di liquidazione è corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile.
Art. 10 Previdenza complementare
In materia di previdenza complementare si rimanda alla normativa generale vigente ed in particolare all’Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 nonché alle norme che disciplinino il fondo di comparto cui i dipendenti dell’Istituto decidano di aderire.
I lavoratori in regime di trattamento di fine servizio aderendo al fondo di previdenza complementare esercitano l’opzione circa il passaggio dal TFS al TFR , pertanto muterà la loro prestazione di fine lavoro.