SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Serviziodi Supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e smi
(C.I.G. 705518285C – n. Gara 6727086)
Tra
- ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con sede in Roma – Viale Manzoni
n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona del - , nato/a -il
, in seguito “Roma Capitale”;
e
- (cf. -) – Via , _ – cap - rappresentato dal legale rappresentante
-, nato a - il e residente in ;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il legale rappresentante , dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. QE/_ del _, ha autorizzato l’affidamento a _al Servizio di Supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e smi: periodo -/ (o 24 mesi dall’affidamento)
tra le parti come sopra costituite,si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 -Oggetto del servizio
L’impresa si impegna ha realizzare il serviziodi Supporto alla gestione delle attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici ANF/MAT di cui agli artt. 65 e 66 L. 448/98 e smi:
Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore (cf. - ) – Via , _ – cap in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. 50/2016 ovvero Codice;
- Avviso di rettifica del Dlgs. 50/2016 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15/7/2016;
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e smi "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. n. 159/2011 e smi "Codice delle leggi antimafia";
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e smi "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- il Protocollo d'intesa tra X.X.XX. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90".
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- Protocollo di Integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 di cui alla
D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017.
- il "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- la Legge 448/98 smi istitutiva delle Prestazioni a Sostegno del Reddito di cui agli artt. 65 e 66 e s.m.i, il Decreto 452/2000 e successiva normativa regolatrice le Prestazioni ANF /MAT
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 di cui alla D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato
- l’offerta tecnica presentata da aggiudicatario (cf. ) – Via , _ – cap quale aggiudicatario definitivo.
Art.2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione delservizio
Il presente appalto ha durata di 24 mesi a decorrere da -.
Il presente appalto prevede la seguente modalità esecutiva in relazione alle seguenti fasi:
- organizzazione ufficio aperto al pubblico;
- gestione ordinaria del servizio con la presenza degli operatori previsti come da offerta;
- interventi programmati e a richiesta per il coordinamento del servizio e per gli aspetti informatici- procedurali previsti.
L’aggiudicatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità previste dall’offerta:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
8.30 – 13.00/ 14.00 – 17.30 | 8.30 – 13.00/ 14.00 – 17.30 | 8.30 – 13.00/ 14.00 – 17.30 | 8.30 – 13.00/ 14.00 – 17.30 | 8.00 – 14.00 |
L’aggiudicatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo lemodalità proposte in sede di offerta.
Le attività oggetto del servizio si riferiscono, principalmente alla verifica delle domande di Assegni presentate di Cittadini presso i CAF convenzionati con Roma Capitale attraverso:
− la raccolta e la gestione dei tracciati elettronici provenienti dalle diverse sedi dei CAF convenzionati con Roma Capitale;
− l’accesso alle banche dati comunali disponibili (anagrafe, Banca dati minori per i provvedimenti T.M. ecc.) per la verifica della veridicità dei requisiti soggettivi;
− la consultazione dei dati ISEE del nucleo per verifica della veridicità dei requisiti reddituali
− il controllo della conformità dei tracciati;
− la gestione dei rapporti con i responsabili dei vari CAF convenzionati in relazione alla corretta trasmissione dei dati;
− ricevimento in front-office, anche telefonico, dei cittadini presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute per informazioni relative allo stato di avanzamento delle domande inoltrate alle sedi territoriali dei CAF;
− la cura dell’istruttoria e la predisposizione delle bozze da sottoporre al Responsabile del Procedimento, delle comunicazioni rivolte ai CAF, agli URP sia Dipartimentali che Municipali, all’Ufficio Diritti del Cittadino, ad altri Comuni, ai Cittadini, all’INPS e ad altri eventuali soggetti istituzionali e non;
− istruttoria degli eventuali provvedimenti di revoca da inoltrare all’INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate;
− predisposizione ed invio telematico almeno quindicinale all’INPS delle pratiche
− predisposizione di un sistema informativo in grado di gestire il data base delle richieste di corresponsione dei benefici economici, generare i tracciati da trasmettere all’INPS, generare in automatico la corrispondenza sopra indicata, dialogare con i sistemi informativi degli Enti interessati dalla procedura in oggetto, fornire statistiche e report periodici.
L’aggiudicatario, dovrà predisporre, sviluppare e curare la manutenzione dello strumento informatico che consenta il trattamento dei tracciati elettronici, ivi compresa l’archiviazione.
E’ da intendersi compresa anche l’attività di adeguamento dello strumento ai cambiamenti che dovessero intervenire al contorno o per aggiornamento di versioni del software di base.
L’aggiudicatario, dovrà impiantare il sistema informativo secondo gli standard di Roma Capitale assicurando l’attivazione di ogni politica di sicurezza necessaria, concordata con i competenti uffici.
Al termine del periodo di affidamento del servizio in oggetto, la proprietà e i diritti del prodotto informatico restano di Roma Capitale.
Art.3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatarioper il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in
sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a €
al netto dell’I.V.A. al 22%.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del serviziocomplessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’aggiudicatariosi obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifichetecniche indicate nelcapitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Le prestazioni principali ed accessorie del presente appalto sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:
Descrizione attività | principale/accessoria | CPV |
Servizio di front office al pubblico presso la sede dipartimentale | principale | 85321000-5 |
Servizio di back office presso la sede dipartimentale | principale | 85321000-5 |
Supporto tecnico informatico | principale | 85321000-5 |
L’aggiudicatarioè tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- eventuali obblighi afferenti le attività da prestare nel corso dell’appalto (presenza del personale negli orari di apertura la pubblico, attività di back office, così come da offerta);
- assistenza informatica programmata e su richiesta
- obblighi afferenti il pagamento delle eventuali spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
L’aggiudicatariosi obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’aggiudicatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto che nel presente appalto coincide il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal R.U.P. nei casi di cause imprevedibili o di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Il D.E.C. con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del R.U.P. non appena sono venute a cessare le cause della sospensione.
Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo 107 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 6 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma posto a base di gara e precisamente nei seguenti termini:
- organizzazione ufficio aperto al pubblico;
- gestione ordinaria del servizio con la presenza degli operatori previsti per tutta la durata dell’affidamento e come da offerta;
- interventi programmati e a richiesta per il coordinamento del servizio e per gli aspetti informatici- procedurali previsti per tutta la durata dell’affidamento
L’aggiudicatariosi impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica proposta nell’offerta migliorativa.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contrattosulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione del personale per lo svolgimento delle prestazionidi cui all’art. 4 del presente schema di contratto;
c) una penale in misura giornaliera pari a € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento (chiusura del servizio al pubblico) per assenza del personale di front-office;
d) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penalein misura giornaliera pari 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);
f) una penale in misura giornaliera pari 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal
D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 16 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integritàdi cui al successivo art. 16.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore,a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C..
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 7- Contabilizzazione dei servizi a corpo
Il presente appalto è dato a corpo.Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a corpo.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a corpo, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 10 del presente schema di contratto.
Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare trimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizioil prezzo dovuto all’aggiudicatario a seguito di presentazione di regolare fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, pari a € compresa I.V.A. al 22%in conformità alle aliquote disposte dalla normativa xxxxxxx.Xx sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione avverrà a seguito di presentazione di documento contabile valido inviato secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell'art. 106 comma 13, del Dlgs.50/2016 e s.m.i..
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesioneintervenuto nei termini di Legge.I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Xxxxx.Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell'art. 106 comma 13, del Dlgs.50/2016 e s.m.i., le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991,
n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art. 9 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Trimestralmente il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. procederà, prima della liquidazione della fattura, ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per
l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispettoalle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali,eventualmente applicate nel corso del periodo;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione/nelle verifiche a campione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 10 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.). ovvero il R.U.P. ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. provvede anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al R.U.P. le seguenti attività:
-le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;
-accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto;
-ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
-redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione. La attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Verifica di conformità mediante controlli a campione
Atteso che le caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, saranno effettuati, in relazione alla natura dei servizi ricorrenti nel presente appalto ed al loro valore, controlli a campione con le seguenti modalità:
- regolare presenza negli orari di apertura al pubblico del personale previsto;
- ri-verifica a campione della corretta gestione delle pratiche “lavorate”
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il R.U.P. o suo delegato e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento tempestivamente, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Certificato di Regolare Esecuzione
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante certificato di regolare esecuzione emessa dal responsabile unico del procedimento.
Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 12- Cauzione definitiva
L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell'aggiudicatario, può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la garanzia può essere costituita in contanti mediante bonifico SEPA o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
La garanzia fideiussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin d’ora ed incondizionatamente alla rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di Roma Capitale presso la Tesoreria Capitolina”. “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori. La mancata costituzione della garanzia definiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese o nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete la garanzia definitiva, dovrà, altresì, essere espressamente intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione d’imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso d’infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.(clausola vessatoria)
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art. 14– Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto s’intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 15 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale –Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 16 – Protocollo di Integrità approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2018-2019 di cui alla
D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017
Come accettato e sottoscritto dall’aggiudicatario,questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dal Convenzionamento di affidamento e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca del Convenzionamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c) del Dlgs.50/2016 e s.m.i..
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Ai sensi dell’art.108 del Codice le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Il responsabile unico del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il R.U.P. con funzioni di D.E.C., verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contrattosulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto)entro 10 giornidalla avvenuta consegna;
b) per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del presente schema di contratto al momento dalla consegna dell’appalto;
Art. 18- Interpello ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’ esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 19 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Roma Capitale si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. (clausola vessatoria)
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
Art.21 –Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’aggiudicatario in qualità di esecutore.
Art. 22 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 13, commi 1 e 2 e nell’art. 19, comma 2 del presente contratto.
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AGGIUDICATARIO
RUP: Direttore di Direzione Il legale Rappresentante IL DIRETTORE DI DIREZIONE
La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite pec.