Contratto di Assicurazione Infortuni, Assistenza, Furto e Tutela Legale
Chubb European Group
Rappresentanza Generale per l’Italia
Contratto di Assicurazione Infortuni, Assistenza, Furto e Tutela Legale
Polizza Collettiva n. ITBBBA00331 GENIUS CARD PROTETTA
Il presente Set Informativo contiene:
▪ Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
▪ Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
▪ Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario ed Informativa Breve sul Trattamento dei Dati Personali
▪ Modulo di Adesione
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Set Informativo: 10/2019
Assicurazione Infortuni, Assistenza, Furto e Tutela Legale | |
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. | |
Prodotto: Polizza Collettiva Genius Card Protetta | |
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza. | |
Che tipo di assicurazione è? E’ una polizza dedicata ai clienti di UniCredit S.p.A. (Contraente della polizza collettiva) titolari di una carta di credito appartenente alla Gamma Genius Card. La polizza comprende garanzie di assistenza, furto e di tutela legale in caso di clonazione, furto o smarrimento della carta. Sono inoltre oggetto di copertura gli infortuni subiti dall’Assicurato a seguito di scippo o rapina della carta assicurata. Possono aderire le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia. | |
Che cosa è assicurato? ✓ Prestazioni di assistenza in caso di clonazione della carta assicurata ✓ Il rimborso – in caso di furto o smarrimento del cellulare dell’Aderente insieme alla carta assicurata – degli addebiti derivanti da utilizzo fraudolento della linea telefonica dell’Aderente, purché verificatisi nelle 48 ore precedenti il blocco della carta assicurata ed entro il massimale di Euro 200, per sinistro e per anno assicurativo ✓ Il rimborso delle spese mediche sostenute dall’Aderente a seguito di infortunio conseguente a scippo o rapina della carta assicurata, comportante almeno un pernottamento dell’Aderente in un istituto di cura ed entro il massimale di Euro 2.500 ✓ Il rimborso del denaro contante rubato o smarrito all’Estero a seguito di furto o smarrimento della carta assicurata, entro il massimale di Euro 250 ✓ Protezione dei beni mobili – in caso di furto o rapina degli stessi- acquistati tramite la carta assicurata, purché il furto o la rapina si siano verificati entro le 24 ore successive all’acquisto dei beni e nei locali dove soggiornano l’Aderente e/o i suoi familiari, entro il massimale di Euro 500 ✓ Spese di tutela legale in caso di utilizzo fraudolento della carta assicurata avvenuto successivamente al furto o smarrimento della stessa, entro il massimale di Euro 2.500 L’Assicuratore risarcisce il danno fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali). Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione. | Che cosa non è assicurato? 🗴 Danni derivanti da stato di ebrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni 🗴 Danni derivanti da furto, scippo e/o rapina non denunciati alle Autorità Competenti entro 48 ore dal momento in cui il sinistro si è verificato 🗴 Utilizzi fraudolenti commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l’Aderente debba rispondere o siano legate all’Aderente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti 🗴 Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere 🗴 Utilizzi fraudolenti conseguenti alla clonazione della carta Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? ! Non sono assicurabili le persone affette da tossicodipendenza, alcolismo sieropositività o da infermità mentali qual schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura? ✓ Le garanzie di assistenza, infortunio e furto sono valide in tutti i Paesi del Mondo ✓ Le garanzie di tutela legale sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - In caso di sinistro, denunciarlo all’autorità competente e chiamare immediatamente la Centrale Operativa |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere corrisposto mensilmente e direttamente sul rapporto IBAN collegato alla carta assicurata intestata all’Aderente attraverso i sistemi della Contraente. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza viene emessa con durata a tempo indeterminato. L’assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24.00 del giorno di adesione alla polizza collettiva se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? L’Aderente potrà dare disdetta in qualsiasi momento, rivolgendosi allo sportello bancario attraverso il quale ha aderito alla polizza collettiva, oppure tramite le altre strutture messe a disposizione da UniCredit S.p.A. (Contraente della polizza colletiva), restando inteso che la polizza rimarrà in vigore per il periodo assicurativo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione. L’Assicuratore potrà disdettare la polizza entro 30 giorni da ogni ricorrenza annuale successiva alla data di effetto della polizza. |
Assicurazione Infortuni, Assistenza,
Furto e Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Polizza Collettiva Genius Card Protetta
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a
£ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d’Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx- en/about-us/europe-financial-information.aspx.
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Il rimborso delle spese di riemissione della carta assicurata entro il limite pari ad € 10,00 a seguito di:
- Blocco della carta assicurata
- Furto, scippo, rapina della carta assicurata e dei relativi dati e/o furto degli stessi a seguito di infortunio o improvviso
malore dell’Assicurato
- Utilizzo da parte di terzi di copie della carta assicurata o dei relativi dati a seguito di furto degli stessi attraverso reti informatiche
✓ L’erogazione di un servizio di informazioni sanitarie su ogni Paese del mondo in merito a vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate, rischi di malattie infettive e/o malattie tropicali, alimentazione, clima, documenti di viaggio, valuta, abbigliamento consigliato
✓ Le spese sostenute dall’Assicurato per il riacquisto della borsa o del portafoglio rubati e/o smarriti all’estero contenenti la
carta assicurata, entro il massimale pari ad € 1.000
✓ L’anticipo del denaro contante per sostenere spese di prima necessità all’estero in caso di furto o smarrimento all’estero della carta assicurata e del denaro contante, entro il massimale pari ad € 1.000
✓ L’acquisto a titolo di anticipo del biglietto aereo di classe turistica o di treno di prima classe per il rientro dall’estero dell’Assicurato a seguito di furto o smarrimento all’estero del biglietto di viaggio e della carta assicurata, entro il massimale pari ad € 1.000
✓ Il pagamento della fattura dell’hotel a titolo di anticipo a seguito di furto o smarrimento all’estero della carta assicurata e del denaro contante, purché l’Assicurato non possa provvedere al pagamento della fattura tramite altri mezzi ed entro il massimale pari ad € 1.000
Che cosa è assicurato?
✓ Le spese di rifacimento del passaporto, carta di identità e/o patente di guida sostenute all’estero dall’Assicurato per proseguire il viaggio o far ritorno al suo domicilio a seguito di furto o smarrimento all’estero degli stessi e della carta assicurata, entro il massimale pari ad € 1.000 ✓ Il rimborso del denaro contante prelevato tramite la carta assicurata a seguito di furto, scippo e/o rapina dello stesso, purché il sinistro si sia verificato entro le 24 ore successive al prelievo del denaro ed entro il massimale pari ad € 500 ✓ Le spese di tutela legale sostenute dall’Assicurato per resistere a pretese di terzi avanzate contro di esso in caso di furto dell’identità dello stesso Assicurato a seguito di furto o smarrimento della carta assicurata e dei documenti di identità, entro il massimale pari ad € 5.000 | |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Relativamente alla sezione Assistenza sono inoltre esclusi i seguenti casi: 🗴 Sinistri derivanti da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo, atti di vandalismo e 🗴 Sinistri derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti della natura 🗴 Sinistri derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche 🗴 Sinistri derivanti da incendi, esplosioni e/o scoppi 🗴 Sinistri derivanti dalla partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse e da atti dolosi commessi dall’Assicurato, suo coniuge/convivente more uxorio, suoi genitori, suoi figli, altro parente od affine dell’Assicurato con lui convivente, amministratori o soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato Relativamente alla sezione Infortuni sono inoltre esclusi i seguenti casi: 🗴 Lesioni fisiche provocate intenzionalmente 🗴 Sinistri derivanti dal suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato 🗴 Sinistri derivanti da atti di guerra e dalla partecipazione ad una qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio 🗴 Sinistri derivanti da atti delittuosi commessi da o per conto dell’Assicurato o dei suoi beneficiari 🗴 Interventi chirurgici di carattere estetico e/o cure dentarie, cure paradontali non necessarie, cure implantologiche e protesi dentarie, cure ortodontiche 🗴 Soggiorni in stabilimenti termali, case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, case di soggiorno e convalescenza ed i trattamenti fisioterapici e di disintossicazione Relativamente alla sezione Furto sono inoltre esclusi i seguenti casi: 🗴 Sinistri derivanti da atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di Autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando e/o verificatisi a seguito di azioni/attività illecite 🗴 Furto, scippo e/o rapina dei beni assicurati dovuti ad atti dolosi o colposi dell’Assicurato 🗴 False e fraudolente denunce per furto, scippo e/o rapina dei beni assicurati Relativamente alla sezione Tutela Legale sono inoltre esclusi i seguenti casi: 🗴 Sinistri derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate 🗴 Sinistri derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive 🗴 Sinistri derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato 🗴 Spese derivanti dalla costituzione di parte civile in sede penale 🗴 Sinistri derivanti dal furto o smarrimento contestuale della carta assicurata e del “codice segreto PIN” 🗴 Casi in cui l’ente emittente ritenga l’Assicurato responsabile o complice dell’utilizzo fraudolento della carta assicurata 🗴 Utilizzo fraudolento della carta assicurata a seguito di rilevazione del codice PIN per qualsiasi causa 🗴 Spese legali ed investigative, addebiti od ogni altra forma di compenso sostenuti dall’Assicurato per difficoltà o inconvenienti derivanti da utilizzi fraudolenti dei beni assicurati 🗴 Sinistri derivanti dal funzionamento difettoso o errori di programmazione del sistema di pagamento |
della carta assicurata | |
Ci sono limiti di copertura? | |
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA ! In caso di sinistro verificatosi in occasione di soggiorno all’estero dell’Assicurato, le prestazioni di Assistenza sono valide per una durata massima pari a 60 giorni | |
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Assistenza alla Persona l’Impresa si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art.2952 Codice Civile. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | La polizza non prevede un termine entro il quale l’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate |
Rimborso | - La polizza non prevede casi di rimborso del premio |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia e titolari di una carta di credito appartenente alla Gamma Genius Card. | |
Quali costi devo sostenere? | |
- costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 21%. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. L’Impresa si impegna comunque a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell’Assicurato, procedure per giungere a una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione (c.d. Arbitrato) |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SOMMARIO
Capitolo 1 - DEFINIZIONI
Capitolo 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1) Ambito di operatività
Capitolo 3 – PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI
Art. 2) Premessa
Art. 3) Assistenza
Art. 4) Assistenza specifica all’Estero in caso di furto/smarrimento della Carta
Art. 5) Rimborso spese mediche - Lesioni fisiche a seguito di scippo o rapina della carta Art. 6) Protezione acquisti
Art. 7) Protezione prelievi Art. 8) Tutela Legale
Art. 9) Spese Assicurate
Art. 10) Libera scelta del Legale
Capitolo 4 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 11) Esclusioni
Art. 12) Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 13) Criteri di indennizzabilità
Art.14) Persone non assicurabili – Limiti di età Art. 15) Limiti territoriali
Capitolo 5 – PREMIO DI ASSICURAZIONE
Art. 16) Pagamento del premio
Capitolo 6 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 17) Data di Effetto e durata della Polizza Collettiva
Art.18) Modalità di disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva
Art. 19) Decorrenza della copertura assicurativa (per singolo Assicurato Art. 20) Durata della copertura assicurativa
Art. 21) Disdetta della copertura assicurativa (per singolo Assicurato)
Capitolo 7 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 22) Denuncia del sinistro Assistenza e obblighi relativi
Art. 23) Denuncia di sinistro Infortunio e obblighi relativi Art. 24) Denuncia del sinistro Furto e obblighi relativi Art. 25) Denuncia del sinistro Tutela Legale
Art. 26) Gestione del sinistro Tutela legale Art. 27) Prova
Capitolo 8 – NORME COMUNI
Art. 28) Dichiarazioni dell’Assicurato
Art. 29) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni Art. 30) Clausola Intermediario
Art. 31) Variazioni di rischio Art. 32) Rinuncia alla Rivalsa Art. 33) Controversie
Art. 34) Foro competente Art. 35) Oneri fiscali
Art. 36) Rinvio alle norme di Xxxxx
Art. 37) Comunicazione degli Assicurati da parte del Contraente
Art. 38) Gestione dell’Assicurazione
Art. 39) Obbligo di comunicazione all’Assicurato
Capitolo 1 - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
Adesione: l’adesione dell’Assicurato alla presente Polizza Collettiva.
Assicurato (o Aderente): la persona fisica maggiorenne - residente in Italia - Titolare di Carta appartenente alla Gamma Genius Card che ha
aderito alla Polizza Collettiva, che paga il relativo premio di assicurazione ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Carta: la carta prepagata nominativa ricaricabile appartenente alla Gamma Genius Card emessa in Italia dal Contraente della polizza Collettiva. Centrale Operativa (Assistenza e Tutela Legale): l’organizzazione di IPAS Inter Partner Assistance S.A. xxx Xxxxx Xxxxxxx000 - 00000 - Xxxx, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per l’erogazione dei servizi previsti in polizza.
Condizioni di Assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa.
Contraente: UNICREDIT S.p.A. Xxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXX che opera tramite le filiali contraddistinte “UniCredit Banca” UniCredit Banca di Roma” “Banco di Sicilia” e “Agenzia TU UniCredit”.
Data di Adesione: la data in cui l’Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Data di Effetto della Copertura: la data di adesione al presente programma assicurativo, dalle cui ore 24:00 la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate, sempre che il pagamento del premio abbia luogo entro il quinto giorno lavorativo ad essa successivo.
Ente emittente: l’ente che emette la Carta prepagata nominativa, Contraente della Polizza Collettiva.
Estero: il territorio al di fuori di Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Fraudolento (utilizzo): azione o comportamento, fatto con frode, ovvero atto o comportamento diretto a ledere con l’inganno un diritto dell’Assicurato attraverso raggiro, truffa, malafede.
Furto: il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Furto dell’identità: qualsiasi atto con il quale un soggetto, volontariamente e consapevolmente, usa l’identità di un’altra persona per trarne un
beneficio.
Indennizzo o Massimale: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Intermediario: UNICREDIT SPA, XXX XXXXXXX 00 - 00000 XXXX (XX) Numero Iscrizione RUI: D000350184 del 04/08/2010, Sezione: D. Istituto di cura: l’ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale sono ubicati, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano
"Istituto di Cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Per “ambulatorio” si intende la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna.
Modulo di Adesione: documento contenente la dichiarazione di adesione da parte del singolo Assicurato alla Polizza Collettiva n. ITBBBA00331, stipulata dal Contraente per suo conto con la Società e che prova la concessione della Copertura assicurativa.
Modulo Registrazione Documenti: il documento nel quale l’Assicurato riporta i dati specifici dei documenti personali che intende inserire in copertura alle condizioni previste dalla polizza.
Polizza Collettiva: L’accordo normativo stipulato da UNICREDIT S.p.A. e da CHUBB EUROPEAN GROUP SE nel quale sono definite le
caratteristiche del programma “Genius Card Protetta”.
Premio di assicurazione o Premio: l’importo dovuto dall’Assicurato alla Società, così come indicato nel Modulo di Adesione.
Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di massimali, garanzie e servizi, corrisposti dalla Società in caso di sinistro.
Rapina: il reato previsto all’Art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Scippo: il reato previsto dagli Art. 624 e 625 n.4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene commettendo il fatto con destrezza, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sinistro: il verificarsi dell’evento assicurato.
Società: L’impresa di Assicurazione CHUBB EUROPEAN GROUP SE – Xxx Xxxxx Xxxxx 00 – 20124 – MILANO.
Capitolo 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1) Ambito di operatività
La presente polizza soggetta a esclusioni e limitazioni garantisce all’Assicurato le prestazioni previste nei successivi articoli del Capitolo “Prestazioni Assicurate e Relative Limitazioni” relativamente a:
1. Assistenza in caso di furto/smarrimento della Carta
2. Indennizzo per lesioni fisiche conseguenti a scippo o rapina della Carta
3. Protezione acquisti
4. Protezione prelievi
5. Tutela legale.
Tutte le garanzie di cui alla presente polizza sono operative dalle ore 24:00 del giorno di adesione riportato nel “Modulo di Adesione” alla Polizza Collettiva, debitamente firmato dall’Assicurato ed a condizione che il relativo premio sia pagato entro il 5° giorno lavorativo successivo all’adesione stessa. In caso di mancato pagamento del premio nei termini indicati ovvero qualora l’addebito del premio non abbia esito positivo per motivi non dipendenti dal Contraente della Polizza Collettiva, la polizza si avrà come mai attivata e conseguentemente la relativa copertura non sarà operativa.
Capitolo 3 – PRESTAZIONI ASSICURATE E RELATIVE LIMITAZIONI
NUMERI PER CONTATTARE LA CENTRALE OPERATIVA
Numero Verde: 800 393283
Dall’Estero: 06 42115523
ASSISTENZA
Art. 2) Premessa
Ogni prestazione di cui agli Artt. 3) e 4) che seguono deve essere richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o darà esplicita autorizzazione all’Assicurato per l’effettuazione di quanto necessario. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione della prestazione di assistenza; in caso contrario l’Assicurato perderà il diritto ad ottenere l’eventuale rimborso previsto. Resta inoltre inteso che, qualora le prestazioni si riferiscano ad eventi accaduti durante un soggiorno all’Estero dell’Assicurato, queste saranno garantite per una permanenza di durata non superiore ai 60 (sessanta ) giorni, ne consegue che a partire dal 61° (sessantunesimo) giorno, le prestazioni non saranno più operative.
2.1) Registrazione documenti
L’Assicurato potrà, compilando l’apposita modulistica, far memorizzare dalla Centrale Operativa i dati identificativi dei propri documenti personali (patente, passaporto e carta d’identità) al fine di poter richiedere alla Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alla Carta, i dati precedentemente registrati. Limitatamente ai documenti registrati e per i quali è stata indicata la data di scadenza, verrà inviato, gratuitamente, un avviso di mera cortesia all’Assicurato, per ricordargli la necessità di provvedere al rinnovo del documento. La Società non si assume nessuna responsabilità qualora il mancato invio dell’avviso di cui sopra o la mancata ricezione per motivi non imputabili alla Centrale o alla Società stessa, comporti un danno per l’Assicurato.
Resta inteso che:
- detto servizio verrà fornito una sola volta per ciascun documento registrato.
- Sarà cura dell’Assicurato aggiornare la Centrale Operativa in merito ai riferimenti dei documenti eventualmente sostituiti/rinnovati successivamente alla prima comunicazione.
- Tale servizio è operativo a condizione che l’Assicurato abbia provveduto ad inoltrare alla Società il Modulo di Registrazione Documenti opportunamente compilato, consegnatogli al momento dell’Adesione alla Polizza Collettiva e a partire da quando la Centrale Operativa avrà a disposizione per la consultazione le informazioni contenute nel documento.
2.2) Spese di comunicazione
La Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento della Carta, prenderà in carico le eventuali spese di comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale Operativa e le competenti Autorità per la denuncia dei fatti, 50,00 € forfettarie per sinistro e per anno.
Art. 3) Assistenza
Assistenza in caso di clonazione
La garanzia copre l’assistenza diretta per fornire informazioni e supporto nel redigere denunce e formulare richieste o istanze in caso di clonazione della carta.
Copertura spese di riemissione carta
La Società si obbliga ad indennizzare nel limite di 10,00 €. per carta e per anno, le spese di riemissione della nuova Carta a seguito del blocco della stessa, in conseguenza della fattispecie di cui ai punti A) e B) , ovvero nei casi in cui:
B. L’Assicurato ne abbia perso il possesso materiale o i relativi dati a seguito di uno dei seguenti eventi:
1. Furto
2. Scippo
3. Rapina
4. Furto a seguito di infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato
5. Smarrimento
C. Senza che l’Assicurato ne abbia perso il possesso materiale e cioè mediante l’utilizzo di copie della carta medesima (clonazione) o mediante l’utilizzo dei relativi dati ottenuti anche da furto attraverso reti informatiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: internet, intranet ed extranet).
Copertura per uso fraudolento della linea del telefono cellulare
In caso di furto o smarrimento del cellulare insieme alla Carta, la garanzia assicurativa rimborsa l’utilizzo fraudolento della linea telefonica nelle 48
(quarantotto) ore precedenti il blocco della stessa, fino a concorrenza di un importo massimo di €. 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Ai fini del rimborso, l’Assicurato dovrà produrre i seguenti documenti:
A. elenco delle chiamate disconosciute con evidenza dei numeri chiamati
B. Copia della denuncia di furto e/o smarrimento fatta alle Autorità competenti
C. evidenza del blocco della SIM
D. evidenza del mezzo di pagamento utilizzato per la ricarica o bolletta
Assistenza in Viaggio
Contattando la Centrale Operativa, l’Assicurato può richiedere informazioni sanitarie su ogni paese del mondo relativamente a:
- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate
- rischi di malattie infettive e/o malattie tropicali
- alimentazione (qualità dei cibi, dell’acqua e della ristorazione)
- clima (livello di umidità, piovosità, temperatura, caratteristiche stagionali)
- documenti di viaggio, valuta, abbigliamento consigliato.
Art. 4) Assistenza specifica all’Estero in caso di furto/smarrimento della Carta
Rimborso denaro contante
In caso di furto o smarrimento della Carta, regolarmente denunciati alle Autorità competenti, la Società rimborsa all’Assicurato il denaro contante
rubato o smarrito all’Estero, congiuntamente alla Carta, fino ad un importo massimo pari a 250,00 € per evento e per anno assicurativo.
Spese di riacquisto
In caso di furto o smarrimento della Carta, regolarmente denunciati alle Autorità competenti, la Società rimborsa all’Assicurato le spese documentate da lui sostenute per il riacquisto della borsa o del portafoglio rubati e/o smarriti all’estero e che contenevano la Carta anch’essa rubata e/o smarrita all’Estero. L’importo massimo della garanzia è pari a 1.000,00 € per evento e per anno assicurativo.
Anticipo denaro contante all’estero
Qualora l’Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento della Carta unitamente al denaro contante, regolarmente denunciato alle Autorità competenti, debba sostenere all’Estero delle spese di prima necessità, la Centrale Operativa – su richiesta dell’Assicurato stesso- provvederà ad un anticipo di denaro e ciò complessivamente fino ad un importo massimo di 1.000,00 € per evento e per anno assicurativo. L'Assicurato si impegna, mediante firma su apposito documento rilasciato al momento della consegna dell'anticipo, a restituire il denaro anticipato - mediante bonifico bancario o autorizzando l'addebito sulla carta di credito - entro trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipo stesso. Trascorso inutilmente tale termine saranno dovuti anche gli interessi legali sulla somma anticipata. La presente prestazione è operante nei Paesi ove esistano corrispondenti della Società o della Centrale Operativa, purché l’eventuale trasferimento di valuta all’Estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trovi l’Assicurato.
Rientro dall’estero
In caso di furto o smarrimento all’Estero del biglietto di viaggio, avvenuto congiuntamente alla Carta, regolarmente denunciato alle Autorità competenti, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà, il suo rientro dall’Estero, in aereo di classe turistica o treno 1° classe. La Centrale Operativa sosterrà il costo, a titolo di anticipo, del biglietto per il rientro fino ad un massimo di 1.000,00 € per evento e per anno assicurativo. L'Assicurato si impegna, mediante firma su apposito documento rilasciato al momento della consegna dell'anticipo, a restituire il denaro anticipato - mediante bonifico bancario o autorizzando l'addebito sulla carta di credito - entro trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipo stesso. Trascorso inutilmente tale termine saranno dovuti anche gli interessi legali sulla somma anticipata. La presente prestazione è operante nei Paesi ove esistano corrispondenti della Società o della Centrale Operativa, purché l’eventuale trasferimento di valuta all’estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trovi l’Assicurato.
Pagamento fattura hotel all’estero
Qualora l’Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento della Carta unitamente al denaro contante, regolarmente denunciato alle Autorità competenti, avvenuto all’Estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell’hotel, la Centrale Operativa provvederà, al pagamento della fattura dell’hotel, a titolo di anticipo, fino ad un importo massimo di 1.000,00 € per evento e per anno assicurativo. L'Assicurato si impegna, mediante firma su apposito documento rilasciato al momento della consegna dell'anticipo, a restituire il denaro anticipato - mediante bonifico bancario o autorizzando l'addebito sulla carta di credito - entro trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipo stesso. Trascorso inutilmente tale termine saranno dovuti anche gli interessi legali sulla somma anticipata. La presente prestazione è operante nei Paesi ove esistano corrispondenti della Società o della Centrale Operativa, purché l’eventuale trasferimento di valuta all’estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trovi l’Assicurato.
Rifacimento documenti all’estero
Qualora l’Assicurato in conseguenza di furto o smarrimento della Carta unitamente al passaporto, carta di identità e/o patente, avvenuti all’Estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per l’emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà:
A. a mettere in contatto l’Assicurato con l’Ambasciata Italiana più vicina per agevolare per quanto possibile le pratiche di cui sopra;
B. a risarcire sino ad un massimo di 1.000,00 € per evento e per anno assicurativo, le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per
tali pratiche.
INFORTUNI
Art. 5) Rimborso spese mediche - Lesioni fisiche a seguito di scippo o rapina della carta
In caso di infortunio subito dall’Assicurato in conseguenza di uno scippo o rapina della Carta, regolarmente bloccata, che comporti almeno un pernottamento in Istituto di Cura, la Società garantisce il rimborso delle spese per cure mediche da lui sostenute fino a concorrenza di un massimale pari a 2.500.00 € per evento e per anno assicurativo.
Per cure mediche si intendono:
A. le spese ospedaliere o cliniche;
B. gli onorari a medici e a chirurghi;
C. gli accertamenti diagnostici e gli esami di laboratorio;
D. le spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso ad un Istituto di Cura o ad un ambulatorio;
E. le spese farmaceutiche;
F. le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Sono inoltre incluse le spese fisioterapiche per le quali la Società mette a disposizione un ulteriore massimale pari a 2.500,00 € per evento e per anno assicurativo. La garanzia di cui alla presente sezione vale per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate da analoghe prestazioni assicurative (sociali o private) delle quali l’Assicurato abbia fruito.
FURTO
Art. 6) Protezione acquisti
La Società garantisce tutti i beni mobili acquistati con Carta contro:
A. il furto dei beni stessi avvenuto nei locali ove soggiornano il titolare e/o i suoi famigliari con lui conviventi;
B. la rapina dei beni stessi subita dall’Assicurato e/o dai suoi famigliari con lui conviventi.
Tanto il furto dei beni quanto la rapina subita, sono indennizzabili se avvenuti entro le 24 ore successive all’acquisto effettuato con la carta. In nessun caso verrà indennizzata una somma superiore a 500,00 €. per titolare per uno o più sinistri che avvengano nel corso di ogni annualità assicurativa.
Relativamente ai soli acquisti di beni mobili effettuati online con la Carta, la garanzia sarà operativa - per il furto nei locali ove soggiornano il titolare e/o i suoi famigliari con lui conviventi o la rapina subita - se avvenuti entro le 24 ore successive alla consegna del bene come da evidenza della documentazione del vettore al quale è affidato il recapito del bene stesso.
Eventuali furti avvenuti dal momento dell’acquisto fino alla consegna del bene non sono ritenuti in copertura.
6.1 Recupero beni rubati
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, è facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati, rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi, o farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la società e l’Assicurato.
6.2 Diritto di surroga
Fermo quanto disposto dall’art. 1916 del Codice Civile, l’assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
6.3 Assicurazione a primo rischio assoluto
L’assicurazione prestata alla presente sezione esclude l’applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile, e cioè si intende prestata a primo rischio assoluto.
Art. 7) Protezione prelievi
La Società garantisce il risarcimento dell’importo sottratto, in conseguenza di furto scippo e/o rapina del denaro contante prelevato con la Carta da distributori automatici di banconote (ATM – automatic teller machine) e verificatosi entro le 24 ore dall’ora del prelievo, in relazione ad uno o più sinistri che avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, fino a concorrenza di un importo massimo complessivo, per anno e per evento di 500,00 €.
TUTELA LEGALE
Art. 8) Tutela Legale
La Società assicura la Tutela Legale all’Assicurato in caso di:
Utilizzo fraudolento
In caso di utilizzo fraudolento della Carta le garanzie valgono per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti commessi da colui che ha utilizzato fraudolentemente la Carta e connessi a tale uso, a condizione che l’Assicurato abbia sporto denuncia/querela e si costituisca parte civile. La Società terrà a proprio carico le spese elencate all’Art. 9) che segue sino ad un massimo di 2.500,00 € per evento e per anno assicurativo.
Furto dell’identità
In caso di furto dell’identità conseguente al furto o smarrimento della Carta congiuntamente ai documenti di identificazione personale, regolarmente denunciato alle Autorità, le garanzie valgono:
A. per resistere a pretese di terzi nei confronti dei quali sono state assunte obbligazioni da parte di colui che indebitamente si è appropriato
dell’identità dell’Assicurato;
B. per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti commessi da colui che ha sottratto l’identità dell’Assicurato a condizione che quest’ultimo abbia sporto denuncia/querela e si costituisca parte civile. La Società terrà a proprio carico le spese elencate all’Art.9) che segue sino ad un massimo di 5.000,00 € per evento e per anno assicurativo.
Art.9) Spese Assicurate
Le spese coperte nella presente Sezione sono quelle sostenute per:
A. l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
B. l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi
dell’Articolo 10 che segue;
C. quelle di giustizia;
D. il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art.10) che segue. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell’Articolo 23 che segue, entro 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa.
Art.10) Libera scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purchè sia iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia. L’indicazione del legale scelto deve essere prodotta alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Capitolo 4 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.11) Esclusioni
Assistenza
I servizi di cui agli Artt. 3) e 4) non sono dovuti per eventi provocati o dipendenti da:
A. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo e di vandalismo;
B. terremoti, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
C. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
D. incendi, esplosioni, scoppi;
E. stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni;
F. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso di legittima difesa;
G. sinistri causati da dolo dell’Assicurato o da parte del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, o dei figli dell’Assicurato, nonché da parte di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, nonché dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
Lesioni fisiche a seguito di scippo o rapina della carta Sono esclusi gli eventi causati da:
A. stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
B. lesione provocata intenzionalmente, il suicidio o il tentato suicidio;
C. guerra o atti di guerra, sia essa dichiarata o meno; non sarà comunque ritenuto atto di guerra qualsiasi atto commesso da un agente di un qualsiasi governo, parte o fazione in guerra, ostilità o altre simili operazioni belliche, a condizione che tale agente agisca in segreto e svincolato da qualsiasi operazione delle forze armate (esercito, marina o aeronautica) nel paese in cui si verifica la lesione;
D. partecipazione ad una qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio;
E. azione delittuosa, o il tentativo di un'azione delittuosa, commesso da o per conto dell'Assicurato, o dai suoi beneficiari; Sono inoltre esclusi:
F. gli interventi chirurgici di carattere estetico, salvo quelli resi necessari da infortunio;
G. i soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, case di soggiorno e convalescenza, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione;
H. le cure dentarie, cure paradontali non rese necessarie da infortunio, cure implantologiche e protesi dentarie, cure ortodontiche.
Protezione prelievi
La società non risponde di furto, scippo e rapina verificatisi a seguito ed in conseguenza di:
A. atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite.
La Società non risponde, infine per:
B. furto scippo e/o rapina a causa di atto doloso o colposo da parte del Titolare;
C. denunce per furto, scippo e/o rapina per cui l’Assicurato volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta;
D. furto scippo e/o rapina che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 48 ore dal momento in cui è avvenuto il sinistro.
Tutela Legale
L’Assicurato è tenuto a:
A. regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del sinistro; assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
La garanzia non è valida:
B. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
C. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
D. per fatti dolosi dell’Assicurato;
E. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale.
Inoltre, relativamente all’assistenza in caso di utilizzo fraudolento, si intendono esclusi:
H. gli utilizzi fraudolenti commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere e/o da persone legate a quelle indicate al comma che precede da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
I. per furto o smarrimento contestuale della Carta e del “codice segreto PIN”;
J. se l’Ente Emittente ritiene l’Assicurato responsabile o complice dell’utilizzo fraudolento;
K. se l’utilizzo fraudolento è dovuto a clonazione della Carta;
L. in seguito ad una transazione con PIN, sia che la rilevazione del codice PIN sia stata accidentale, forzata, per negligenza o in altri modi;
M. se gli importi non sono il risultato diretto di un utilizzo fraudolento, quali ad esempio spese legali, investigative, addebiti o ogni altra forma di compenso per difficoltà o inconvenienti derivanti dalle frodi;
N. per funzionamento difettoso o errori di programmazione del sistema di pagamento della carta di credito.
La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
Art. 12) Assicurazione presso diversi Assicuratori
In merito a quanto previsto dall’Art. 6) che precede, se sui medesimi beni e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l’assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art.13) Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Art.14) Persone non assicurabili – Limiti di età
Non sono assicurabili le persone affette da tossicodipendenza, alcoolismo o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l’assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, a norma dell’Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l’indennizzo. Non sono previsti limiti di età, fatto salva la condizione necessaria per l’Assicurato di essere maggiorenne e titolare della “Carta” come definita nel Capitolo “DEFINIZIONI”.
Art.15) Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per tutti i Paesi del Mondo, ad eccezione delle garanzie di Tutela Legale, operanti esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
Capitolo 5 – PREMIO DI ASSICURAZIONE
Art. 16) Pagamento del premio
La qualità di Titolare di Carta Genius Card è condizione indispensabile per poter aderire alla presente Polizza Collettiva. Il premio di assicurazione a carico di ogni singolo Assicurato è stabilito in:
PREMIO DI POLIZZA | ||
Premio annuale | 12 € (1€ mensile) | di cui Tutela Legale 0,32 € |
di cui imposte | 1,00€ | di cui Tutela Legale 0,06 € |
e viene pagato dall’Assicurato con cadenza mensile per rate pari ad 1 euro, a mezzo addebito automatico sul rapporto IBAN collegato alla carta nominativa prepagata denominata Genius Card a lui intestata attraverso i sistemi della Contraente. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del C.C.. Resta inteso che la Polizza Collettiva non prevede alcun premio di assicurazione ulteriore a carico del Contraente.
A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo, resta inteso che viene concesso all’Assicurato un periodo di mora di 65 (sessantacinque) giorni per il pagamento delle rate mensili di premio successive a quella di adesione. In caso di mancato pagamento delle rate mensili di premio, trascorso tale periodo, la copertura assicurativa cessa automaticamente.
Capitolo 6 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 17) Data di effetto e durata della Polizza Collettiva
La Polizza Collettiva avrà decorrenza alle ore 24.00 del 30/06/2012 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2013. Per le annualità successive, avrà invece una durata pari a 365 giorni con scadenza alle ore 24.00 di ogni 30/06.
Art. 18) Modalità di disdetta e rinnovo della Polizza Collettiva
In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A.R. da una delle Parti (il Contraente o la Società) all’altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la polizza collettiva si intenderà tacitamente rinnovata alle condizioni in essere per un periodo di un anno/365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell’Ufficio Postale. Il Contraente e la Società avranno comunque la facoltà di recedere dalla polizza al termine di ogni annualità mediante la procedura sopra indicata. Nel caso di disdetta della polizza collettiva, la copertura per i singoli assicurati rimarrà attiva fino alla naturale scadenza. Quanto sopra fermo restando che l’Assicurato dovrà avrà aderito prima delle ore
24.00 della data effettiva di scadenza della polizza collettiva.
Art. 19) Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato
La Data di Effetto della Copertura per singolo Assicurato inizia dalle ore 24:00 del giorno di regolare sottoscrizione del Modulo di Adesione, purché successiva alla data di effetto della Polizza Collettiva, a condizione che il relativo premio sia stato pagato entro il 5° giorno lavorativo successivo all’adesione stessa. In caso di mancato pagamento del premio nei termini indicati ovvero qualora l’addebito del premio non abbia esito positivo per motivi non dipendenti dal Contraente della Polizza Collettiva, la polizza si avrà come mai attivata e conseguentemente la relativa copertura non sarà operativa.
Resta inteso che -nei casi di promozione e collocamento a distanza dei contratti di assicurazione, ai sensi del Reg. Isvap n.34 del 19/03/2010- la ritrasmissione del Certificato di Polizza da parte dell’Assicurato ha finalità probatoria e non costitutiva, in conformità con quanto previsto dall’art. 1888 c.c.; la mancata restituzione dello stesso alla Compagnia non comporta pertanto la nullità del Contratto di Assicurazione o la possibilità per l’Assicurato di esercitare pretese di annullamento dello stesso al di fuori delle modalità previste nel presente Capitolo.
Art. 20) Durata della copertura assicurativa
La Copertura per singolo Assicurato avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di adesione indicato nel Modulo di Adesione con durata a tempo indeterminato.
Art. 21) Disdetta della copertura assicurativa per singolo Assicurato
L’Assicurato può dare disdetta alla copertura assicurativa, comunicando la sua volontà direttamente presso il Contraente (allo sportello bancario attraverso il quale ha aderito alla Polizza Collettiva o attraverso altre strutture e modalità messe a disposizione dal Contraente della Polizza Collettiva). La copertura rimarrà attiva per l’eventuale mese per il quale è stata incassata la rata di premio di polizza e non sarà più operativa a partire dal mese successivo.
Capitolo 7 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 22) Denuncia del sinistro Assistenza e obblighi relativi
In caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a:
A. sporgere la relativa denuncia all’Autorità competente; se il sinistro è avvenuto all’Estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana;
B. chiamare immediatamente la Centrale Operativa.
Resta inteso che qualora l’Assicurato sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro potrà farlo non appena ne sarà in grado. Per ottenere i rimborsi previsti dalle prestazioni di Assistenza l’Assicurato dovrà produrre in originale i giustificati di spesa (quali, ad esempio: fatture, scontrini fiscali, etc.) e, ove richiesto, copia della denuncia presso l’Autorità competente. Inoltre, in caso di utilizzo fraudolento della Carta, l’Assicurato deve informare immediatamente l’Ente emittente della Carta e far pervenire alla Centrale Operativa:
A. elenco dei movimenti con evidenza degli addebiti non autorizzati;
B. copia di tutta la corrispondenza intrattenuta con l’Ente emittente la Carta, ivi inclusa la denuncia all’Autorità competente.
Per qualsiasi servizio, la Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di Assistenza non inoltrate alla Centrale Operativa. Qualora, successivamente all’erogazione del servizio, emerga che sia stata fornita una prestazione di assistenza a persona non avente diritto o al di fuori dei limiti previsti, la Centrale Operativa si riserva la facoltà di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito del servizio.
Art. 23) Denuncia di sinistro Infortunio e obblighi relativi
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società telefonando alla Centrale Operativa il prima possibile, compilare, a richiesta della Società stessa, la denuncia di sinistro, esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del DLgs 196/2003, integrarla di tutte le informazioni mediche fornendo a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro. All’Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società, in tal caso le spese relative sono a carico di quest’ultima.
Art. 24) Denuncia del sinistro Furto e obblighi relativi
In caso di furto e/o rapina l’assicurato deve:
X. xxxxx avviso alla società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo del danno, nonché farne denuncia alle autorità giudiziarie o di polizia del luogo;
B. provare l’effettuato acquisto dei beni sottratti trasmettendo la copia della nota spese riportante il numero della carta o evidenza delle
movimentazioni relative all’acquisto;
C. fornire alla Società copia della regolare denuncia alla competente autorità.
L’assicurato che non adempia, in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all’indennità. L’assicurato, a semplice richiesta, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
Art. 25) Denuncia del sinistro Tutela Legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e in ogni caso, far pervenire notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa, alla Centrale Operativa (Tutela Legale), i cui estremi sono riportati nel Capitolo Definizioni.
L’Assicurato deve:
A. fornire informazioni veritiere e complete di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
B. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 26) Gestione del sinistro Tutela legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Centrale Operativa si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Articolo 10. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. La Società e la Centrale Operativa non sono responsabili dell’operato di legali, consulenti tecnici o periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società (o la Centrale Operativa), la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alle metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Art. 27) Prova
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti
ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Capitolo 8 – NORME COMUNI
Art. 28) Dichiarazioni dell’Assicurato
La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall’Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 29) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto – fatta eccezione per la gestione sinistri - sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione
Generale per l’Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, per il tramite del Contraente della Polizza Collettiva.
Art. 30) Clausola Intermediario
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto a UNICREDIT SPA (INTERMEDIARIO), di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente assicurazione saranno effettuati tempestivamente per conto del Contraente
dallo stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società a UNICREDIT SPA si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal UNICREDIT SPA e quelle fatte dal Contraente, prevarranno queste ultime. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta alla polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all’altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto.
Art. 31) Variazioni di rischio
L’Assicurato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall’Assicurato. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.
Art. 32) Rinuncia alla Rivalsa
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di regresso che le compete per l’Art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 33) Controversie
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio (o della malattia), la Società e l’Assicurato si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art.34) Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente polizza, il Foro competente sarà quello dell’Assicurato.
Art. 35) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 36) Rinvio alle norme di Xxxxx
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 37) Comunicazione degli Assicurati da parte del Contraente
La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio, da parte del Contraente alla Società, dei seguenti dati:
- dati anagrafici dell’Assicurato;
- ogni altro dato utile a garantire l’erogazione delle prestazioni previste dalla copertura assicurativa.
Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le Parti, previa fornitura agli interessati dell’informativa messa a disposizione dalla Società.
Art. 38) Gestione dell’Assicurazione
La raccolta dell’adesione alla Polizza Collettiva, è affidata al Contraente della stessa, il quale terrà in carico la raccolta dei Moduli firmati dagli Assicurati/Aderenti, che saranno resi disponibili e consultabili dalla Società su esplicita richiesta. Allo stesso modo anche le eventuali Disdette di
polizza verranno raccolte dalla Contraente. Le comunicazioni di altra natura (Customer Services e Gestione sinistri) potranno essere effettuate
dall’Assicurato direttamente alla Società, per mezzo della Centrale Operativa.
Art. 39) Obbligo di comunicazione all’Assicurato
È compito del Contraente consegnare, mediante supporto durevole, le Condizioni di Assicurazione (o l’estratto delle Condizioni di Assicurazione qualora previsto dalla normativa vigente in materia di polizze collettive) prima dell’adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Assicurando tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione.
GLOSSARIO
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall’assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto. Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore, nell’interesse proprio e/o di altri
soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall’assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua
opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di
assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.
Liquidazione: il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro coperto dall’assicurazione. Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui l’assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.
Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.
Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.
MODULO DI ADESIONE
Genius Card Protetta - Polizza collettiva Nr. ITBBBA00331
NUMERO VERDE per prendere contatto con la CENTRALE OPERATIVA: 800 393283 (dall’Estero: 06 42115523)
Dati dell’Assicurato/Aderente ed Effetto della Copertura | ||
Cognome: | ||
Nome: | ||
Codice fiscale: | ||
Via, Piazza, Corso: | ||
CAP - Comune: | ||
Data di adesione: | ||
N° Identificativo di Adesione: | ||
Premio di Polizza per Assicurato/Aderente | ||
Premio annuale | € 12 (imposte €1,00) - €1 mensile | di cui Tutela Legale € 0,32 (imposte €0,06) |
Preso atto che:
1. UNICREDIT S.p.A. (Contraente) ha stipulato con Chubb European Group SE (Impresa di Assicurazione) la Polizza Collettiva di assicurazione Nr. ITBBBA00331 concernente una copertura assicurativa Assistenza, Infortuni, Furto e Tutela Legale con i limiti riportati nelle Condizioni di Assicurazione;
2. l’adesione alla Polizza Collettiva è facoltativa e individuale;
3. la garanzia decorrerà per ogni Assicurato dalle ore 24:00 del giorno di adesione indicato nel presente Xxxxxx, a condizione che quest’ultimo sia stato regolarmente sottoscritto e che sia stato corrisposto il relativo premio entro il 5° giorno lavorativo successivo all’adesione stessa. In caso di mancato pagamento del premio nei termini indicati ovvero qualora l’addebito del premio non abbia esito positivo per motivi non dipendenti dal Contraente della Polizza Collettiva, la polizza si avrà come mai attivata e conseguentemente la relativa copertura non sarà operativa;
4. la Polizza Collettiva Nr. ITBBBA00331 con tacito rinnovo ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2012 fino alle ore 24:00 del 30/06/2013 F.
Dichiaro:
5. di aver ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alla Polizza Collettiva Nr. ITBBBA00331, copia integrale del Set Informativo, comprensivo del Documento Informativo relativo al presente prodotto assicurativo (DIP Danni), del Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni), delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa Privacy – ai sensi del Regolamento IVASS n° 41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
6. di aver letto, approvato ed accettato le Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza Collettiva n. ITBBBA00331 contenute nel Set Informativo ricevuto;
7. aderire alla Polizza Collettiva n. ITBBBA00331, indicando come assicurato me stesso.
Autorizzo:
8. UNICREDIT S.p.A a trasmettere ad Chubb European Group SE le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto di assicurazione di cui alla Polizza Nr. ITBBBA00331.
Do mandato:
9. irrevocabile a UNICREDIT S.p.A. di effettuare in mio nome e conto il pagamento del Premio a favore Chubb European Group SE, addebitando lo stesso in automatico sul rapporto IBAN collegato alla Carta di cui sono titolare.
Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia Il Rappresentante Legale Xxxxxx Xxxxx | Firma dell’Assicurato/Aderente |
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli Articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 11) Esclusioni, Art. 12) Assicurazioni presso diversi Assicuratori, Art. 14) Persone non assicurabili, Art. 16) Pagamento del Premio, Art. 17) Decorrenza della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente Art. 18) Durata della copertura assicurativa Art. 19) Disdetta della copertura assicurativa per singolo Assicurato/Aderente, Art. 27) Forma delle comunicazioni – Validità delle variazioni, Art. 30) Controversie, Art. 31) Foro competente, Art. 35) Gestione dell’Assicurazione Art. 36) Obbligo di comunicazione all’Assicurato.
Firma dell’Assicurato/Aderente
La polizza contiene un’apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far
sottoscrivere al contraente, a conferma del ricevimento del Set Informativo.
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE– Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, Xxx ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxx.xxx/xx o direttamente al seguente link xxxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xx- it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx