PARTE PRIMA
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO
Articolo 1. Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori
1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per LA DEMOLIZIONE DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE INTERRATE DEI FABBRICATI COSTITUENTI L’EX MACELLO COMUNALE.
2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Articolo 2. Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta a € 137.561,43 (diconsi euro Centotrentasettemilacinquecentosessantuno/43).
Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella 1
Colonna A | Colonna B | Colonna C (A+B) | ||
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | a misura | € 129.561,43 | € 8.000,00 | € 137.561,43 |
2 | a corpo | € === | € === | € === |
3 | in economia | € === | € === | € === |
1+2+3 | TOTALE | € 129.561,43 | € 8.000,00 | € 137.561,43 |
2. L’importo complessivo corrisponde al totale della colonna C. Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza definito nella colonna B (non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
4. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che l’appaltatore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.
Articolo 3. Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione
1. Il contratto è stipulato: A misura;
A corpo;
In parte a corpo ed in parte a misura.
A) Per le prestazioni a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e) il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. Pertanto il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari offerti scaturenti
dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dall’appaltatore
dai singoli prezzi unitari offerti dall’appaltatore per ciascuna lavorazione costituente l’opera sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione
B) Per le prestazioni a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. Pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Nel caso di contratto a corpo i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno nessuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla Stazione Appaltante.
C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente interpretate, sia le disposizioni di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per la parte a corpo).
Articolo 4. Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili
1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all’allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):
Tabella 2
lavorazione | Cate- goria d.P.R. n. 207/2010 | qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile (P/S) | Subap- paltabile (si/no) | |||||
Demolizioni | OS23 | NO | € 129.561,43 | 100% | P | SI |
TOTALI | € 129.561,43 | 100% |
Articolo - Indicazione delle lavorazioni omogenee
1. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, i gruppi di lavorazione omogenee sono indicati nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto. [L’importo delle categorie sarà ricalcolato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, mediante l’applicazione dei prezzi offerti (eventualmente rettificati) alle quantità di progetto sui quali verranno ricalcolate le percentuali]:
Tabella 3
GRUPPI DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE | |||
DESCRIZIONE GRUPPO LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo al netto della sicurezza | Importo al lordo della (eventuale) sicurezza su singolo gruppo | percentuale d'incidenza sul totale |
Totale | |||
Oneri per la sicurezza generali | |||
Totale |
CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo 5. Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)
1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere Pubbliche e dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli in vigore;
b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
d) il Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) redatto dall’"Appaltatore”;
e) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
− D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
− Il DPR 207/2010 e s.m.i., limitatamente agli articoli in vigore;
− Il D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).
Articolo 6. Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Xxxxxx (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in ordine ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero all’interesse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 7. Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto - Responsabilità dell’appaltatore
1. L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L’Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
5. L’appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 8. Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, così come stabilito dall’art. 3 del DM 145/2000.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione Committente, il mandato conferito a persona idonea a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:
✓ Garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata del contratto;
✓ Sostituire l’Appaltatore stesso nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
✓ Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori;
✓ Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo dei lavori.
Articolo 9. Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze
1. L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere in possesso di adeguata formazione tecnica ed esperienza in materia, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto. Il Direttore di Cantiere assume inoltre il ruolo di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione delle misure di sicurezza sul cantiere sia dei lavoratori dell’impresa appaltatrice sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 101 comma 3 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).
3. L’appaltatore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o l’utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Articolo 11. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore
1. Prima della consegna di lavori si terrà una riunione di coordinamento nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrà rispettare i termini parziali per l’esecuzione delle opere riportati nel cronoprogramma.
2. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze dalla Stazione Appaltante. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimento. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
3. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti i lavori, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.
Articolo 12. Consegna ed inizio dei lavori
1. Ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà essere stipulato decorsi
35 giorni dalla data dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo le deroghe previste al comma 10 dello stesso art. 32. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna d’urgenza dei lavori di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
2. La redazione del verbale di consegna è comunque subordinata alla presentazione della documentazione in materia di sicurezza prescritta dall’art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.
Articolo 13. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9 e dell’allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, la seguente documentazione:
− Una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e Cassa Edile;
− Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
− Il documento di valutazione dei rischi;
− Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione:
− Il nominativo ed il recapito del proprio RSPP;
− Il nominativo ed il recapito del medico competente;
− Il PSC sottoscritto per accettazione;
− Il POS.
3. Il personale operante in cantiere deve essere provvisto ed indossare i DPI adeguati alla natura dei lavori da eseguire, del tesserino di riconoscimento rilasciato dal proprio datore di lavoro e della uniforme da lavoro appropriata, fornita dal Datore di Lavoro in conformità ai propri standard aziendali, e ben mantenuta. L’appaltatore deve istruire ed informare il proprio personale affinché lo stesso mantenga un abbigliamento ed un comportamento adeguato alle circostanze operative durante l’espletamento delle proprie funzioni. È fatto obbligo al personale operante in cantiere di mantenere un abbigliamento ed un comportamento adeguato. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza, di comportamenti illeciti o abbigliamento non idoneo da parte del personale, il Committente, si riserva di ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per tali sospensioni il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’appaltatore.
Articolo 14. Termini utili per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (diconsi SESSANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Xxxxxxxx riferito alla sola parte funzionale delle opere. Il cronoprogramma assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori.
3. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016.
Articolo 15. Proroghe e differimenti
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine previsto per l’esecuzione dei lavori. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento, da parte dell’Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, entro i successivi 10 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di
decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
3. La richiesta di proroga è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il Direttore dei Lavori. La mancata determinazione del RUP entro il termine stabilito costituisco rigetto dell’istanza.
Articolo 16. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
1. Ai sensi dell’art. 107 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che lavori procedano a regola d’arte, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché lo stato di avanzamento degli stessi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza oneri aggiuntivi, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, le condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d’arte, la Direzione Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’impresa può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lett. b) e c), comma 2. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
4. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’indicazione dello stato d’avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato: se il RUP non si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone allo stesso delle riserve, si procedere a norma degli artt. 107 comma 4 e 108 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni e nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripersa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dell’appaltatore e trasmesso al RUP.
8. Eventuali sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione dei lavori stessi.
9. Le sospensioni non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
Articolo 17. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripersa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore ed al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo in materia, per quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’ANAC;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.
Articolo 18. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1,00 ‰ giornaliero sull’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, da applicarsi sull’importo dei lavori ancora da eseguire;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, da applicarsi sull’importo dei lavori ancora da eseguire;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, con la relativa quantificazione temporale. Le penali sono applicate in sede di conto finale in fase di verifica della regolare esecuzione.
4. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’art. 20 in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
Articolo 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma e della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dal RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati in cantiere.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto le cause imputabili a dette ditte, imprese, o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Articolo 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni per compiere i lavori in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti all’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 21. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, agli offerenti è richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo indicato nel bando. La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione, fidejussione bancaria o assicurativa, contanti, bonifico, assegno circolare o titoli del debito pubblico. Deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 gg dalla richiesta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 gg e dovrà essere accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto.
Articolo 22. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, prestata a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali.
3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del cessionario, degli stati d’avanzamento dei lavori o di analogo documento, attestante l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la qual la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Articolo 23. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto del 00-00-00-00 per cento per gli operatori economici in possesso di determinati requisiti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra le imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente richiamato nel contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del requisito di cui all’art. 63 comma 3 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (certificazione di qualità aziendale).
Articolo 24. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal predetto certificato.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza C.A.R. deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidai a qualsiasi titolo all’appaltatore.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad almeno € 500.000,00.
DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 25. Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n° 50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% dell’importo di contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 giorni dalla data effettiva di inizio lavori.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’IVA e del tasso legale d’interesse calcolato sul periodo necessario al recupero dell’anticipazione, secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale riassorbimento;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo pari alla percentuale di anticipazione a titolo di graduale recupero del credito.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tal caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
5. La Stazione Appaltante procede all’escussione della fidejussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Articolo 26. Pagamenti in acconto
1. Stante l’importo delle opere, verrà emesso un solo SAL a fine lavori.
2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi in sede di conto finale.
3. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) sospensione dei lavori per redazione ed approvazione di una perizia di variante, di durata superiore a 45 giorni;
b) sospensione dei lavori, a causa di avverse condizioni metereologiche, di durata superiore a 45 giorni che determina l’impossibilità di eseguire gli stessi a regola d’arte;
c) sospensione dei lavori per un periodo di 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore;
4. L’emissione del certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore/subappaltatore;
b) alla presentazione di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’Appaltatore ai subappaltatori;
c) al rispetto delle disposizioni vigenti in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
d) all’accertamento da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n° 602/1973 e s.m.i., di eventuale inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto l’appaltatore a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascun Stato d’Avanzamento dei lavori.
Articolo 27. Pagamenti a saldo
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione delle opere, dovrà essere emesso lo stato finale dei lavori, di qualsiasi ammontare esso sia. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., emessa nei termini ed alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’IVA e del tasso legale d’interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficaci dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
c) prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Articolo 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664 primo comma del codice civile.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., se il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10%, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all’1% dell’importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2. eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
3. somme derivanti dal ribasso d’asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile.
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della Direzione Lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale determinata con Decreto Ministeriale, da applicarsi all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi, nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. È consentita la modifica del contratto di cui all’art. 106 comma 1 lettera d), nel caso di sostituzione del contraente.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e della legge n° 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima dell’emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010.
4. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Articolo 30. Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 43 comma 8 del D.P.R. n° 207/2010, nonché dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un temine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali in genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva da parte dell’appaltatore, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Ai sensi dell’art. 106 commi 1 lettera c), 2 e 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore al 50%, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa d quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario e non estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non soggetti a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS.
7. La perizia suppletiva o di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
8. La stazione Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 31. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che eccedano il 15% dell’importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Articolo 32. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento prezzi sottoscritto dalle parti ed approvato dal RUP. I nuovi prezzi sono desunti come di seguito specificato:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. È considerato prezziario ufficiale di riferimento il prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI
Articolo 33. La contabilizzazione dei lavori a corpo
1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità dei lavori previsti nel progetto.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le indicazioni del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili per la funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo del presente Capitolato, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Articolo 34. La contabilizzazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nel presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i più specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla direzione dei lavori.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi netti previsti nell’elenco prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sfridi, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche, ecc. nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché le prestazioni di operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’appaltatore al luogo dell’impiego;
d) lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e per le assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le spese generali, le spese per eventuali occupazioni di sullo pubblico e privato.
5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. L’appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
6. Xxxxxx inoltre intendersi compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
7. I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore. In ogni caso nessuna materiale potrà essere allontanato dal cantiere (a recupero o in discarica) se non preventivamente autorizzato dalla direzione lavori.
Articolo 35. La contabilizzazione dei lavori in economia
1. L’Amministrazione committente ha facoltà di richiede all’appaltatore la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di materiali da liquidare su fattura, applicando il ribasso percentuale ai prezzi unitari di materiali, manodopera, noli e trasporti. Gli eventuali oneri della sicurezza sono valutati senza alcun ribasso. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con i prezzi unitari sotto specificati per ciascuna
Articolo 36. Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del D.P.R. n° 207/2010. L’appaltatore è tenuto a mettere a disposizione il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori per la rilevazione delle misure. Non si terrà conto dei lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli in contraddizione agli ordini di servizio del direttore dei lavori. In caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso ed in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza e detratte le ritenute di legge.
2. Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:
- fresatura di conglomerato bituminoso a vario spessore: a metro quadrato di superficie per cm di spessore;
- conglomerati bituminosi (base, binder, tappeto d’usura): a metro quadrato di superfice;
- conglomerato bituminoso binder e manto d’usura per rasature e risagomature: a quintale di materiale su automezzo a piè d’opera risultante dalla bolla di carico;
- scavi: a metro cubo;
- conferimento a discarica del materiale: a metro cubo;
- scarifica della sede stradale: a metro quadrato;
- manodopera: a ore di effettivo lavoro;
- mezzi ed attrezzatture: a ore di effettivo lavoro.
Si precisa che il direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di direzione lavori, si riserva in ogni circostanza di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in cantiere alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantità di materiale effettivamente consegnato in cantiere.
3. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro al quale sono adibiti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento della direzione lavori.
4. Gli autocarri, le macchine, le attrezzature devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc. Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, autocarri, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a piè d’opera, all’eventuale montaggio e smontaggio, attrezzi, ecc.
AVVALIMENTO E SUB-APPALTO
Articolo 37. Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui l’appaltatore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, appartenenti all’impresa ausiliaria.
2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di progetto.
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte dell’appaltatore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Articolo 38. Subappalto
1.. Ai fini di cui al presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare: in difetto, il subappalto non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito presso la stazione appaltante della seguente documentazione:
1. contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni subappaltate;
2. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
3. documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto;
4. dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
5. documentazione attestate l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. n° 159/2011;
6. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
7. copia del piano operativo di sicurezza.
3. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
4. I sub affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al direttore dei lavori, al RUP ed al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L’appaltatore deve comunicare nome del sub- contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati.
4. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta:
a) per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
b) riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati.
6. Il direttore dei lavori, il RUP ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvedono a verificare, ciascuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del contratto di subappalto.
Articolo 39. Pagamento dei sub-appaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore sarà pertanto obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. L’appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento. Tale richiesta dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione di ciascuno Stato d’Avanzamento. L’importo da
erogare direttamente ai subappaltatori e cottimisti verrà sottratto dalle somme a credito dell’impresa nel relativo Certificato di pagamento. Qualora tale comunicazione non pervenga nei termini sopra specificati, ciò costituisce titolo di sospensione, per fatto imputabile all’appaltatore, nell’emissione del Certificato di Pagamento.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 40. Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e all'allegato XIII dello stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
4. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.
5. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
6. L'appaltatore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Articolo 41. Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
2. Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche disposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute in fase esecutiva.
3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC formulate dall’impresa appaltatrice, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Articolo 42. Piano Operativo di Sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e 29 del D. Lgs. 6 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il PSC.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008 e
s.m.i. I Piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al suddetto decreto nonché alla migliore normativa tecnica in materia.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza, da parte di questi ultimi.
Articolo 44. Penali per mancate condizioni di sicurezza
1. In caso di inadempienza dell’Impresa sono previste le seguenti penali descritte nella tabella 1 di cui al presente art. che riporta un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, di “Non Conformità” e relativa attribuzione del livello di gravità. I singoli casi specifici verranno valutati dalla Direzione Lavori e puntualmente contestati alla Impresa Appaltatrice.
2. Qualora anche su più interventi l’importo delle penali contestate e applicate dovesse superare il 10% del valore stimato del Lotto, la Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione del contratto.
La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo sui termini concordati è fissata nella misura di:
€ 250,00= (Euro duecentocinquanta) per penalità di tipo 1: Non conformità lieve o minore, le cui conseguenze (economiche, disservizio, immagine) per la Stazione Appaltante non sono gravi;
€ 500,00= (Euro cinquecento) per penalità di tipo 2: Non conformità importante, che comporta disservizi e danni per la Stazione Appaltante di entità non trascurabile (economiche, disservizio, immagine);
€ 2.500,00= (Euro duemilacinquecento) per penalità di tipo 3: Non conformità grave o critica, in presenza di dolo da parte della ditta e/o con pesanti conseguenze per la Stazione Appaltante (economiche, disservizio, immagine, giudiziarie).
DESCRIZIONE | GRAVITA' DI TIPO 1 | GRAVITA' DI TIPO 2 | GRAVITA' DI TIPO 3 |
SOTTOSERVIZI | Mancato coinvolgimento dei gestori sotto- servizi nelle operazioni di scavo | ||
ATTREZZATURE | Utilizzo in cantiere di attrezzature non conformi alle normative europee CE | Utilizzo in cantiere di attrezzature non conformi alle normative europee CE e mancanza di requisiti per la sicurezza. | Utilizzo in cantiere di attrezzature non conformi con immediato pericolo di vita |
SUBAPPALTO | Subappalto comunicato alla stazione appaltante ma non ancora autorizzato | Subappalto non autorizzato con presenza di ditta priva di Idoneità Tecnico Professionale | |
SICUREZZA - INFORTUNI | Infortunio con giorni di prognosi inferiore a 3 giorni | Infortunio con giorni di prognosi oltre i 3 e inferiore a 40 giorni | Infortunio con giorni di prognosi > 40 giorni |
SICUREZZA - SEGNALETICA | Segnaletica stradale incompleta | Segnaletica stradale assente | Segnaletica stradale assente con sinistro stradale |
SICUREZZA - DPI | Uso DPI non idonei | Mancato uso DPI | Mancato uso DPI con immediato pericolo di vita |
SICUREZZA - | Mancato aggiornamento | Assenza POS |
DOCUMENTAZIONE | POS | ||
SICUREZZA - DOCUMENTAZIONE | Mancanza tesserini di riconoscimento del personale | Mancanza documenti di identificazione del personale. | |
SICUREZZA - DOCUMENTAZIONE | Mancanza in cantiere di documenti inerenti la formazione del personale impiegato | Mancanza di aggiornamenti per la formazione del personale impiegato | Mancanza di formazione del personale impiegato |
DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Articolo 45. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualsiasi pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui venga segnalato sul DURC un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente la quantificazione delle somme non versate;
b) trattiene tale importo sui certificati di pagamento;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto.
3. Nel caso in cui il DURC relativo ad un subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante procede alla revoca dell’autorizzazione al subappalto.
OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Articolo 46. Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
2. L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’appaltatore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso all’appaltatore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni.
46.1 Obblighi generali dell’appaltatore
1. L'appaltatore è tenuto:
1) ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio della Direzione Lavori. Ciò per l’intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.
2) a garantire, personalmente o attraverso persona delegata, la propria presenza nei luoghi di lavoro.
3) ad intervenire personalmente (o attraverso persona delegata, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti.
4) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori.
5) a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.
46.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. La ditta appaltatrice dovrà:
a) eseguire l’appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
c) curare il coordinamento tra le sue necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
d) predisporre ed esporre il cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni disposte dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete elettrica, rete telefonica, rete illuminazione pubblica, ecc.) nei termini più dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione.
f) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire l’assistenza necessaria.
g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’Appaltatore.
h) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
i) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’appaltatore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito l’ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate.
l) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali.
m) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori.
n) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
o) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste, l’appaltatore è tenuto a proprie spese, a rilevare lo stato di fatto con documentazione fotografica, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive.
p) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse
disposizioni del Direttore dei Lavori l’appaltatore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato;
q) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformità rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo.
r) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse.
s) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
t) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;
u) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;
v) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
w) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;
z) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimità dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovrà essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza.
aa) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
bb) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne l’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;
cc) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi descritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n°285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento d’esecuzione e di attuazione. L’appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all’uopo incaricato. L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l’attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.
dd) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale del Direttore Xxxxxx e sua assistenza.
ee) attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà della Stazione Appaltante che saranno consegnate all’appaltatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. La constatata assenza, anche temporanea, di personale addetto alla sorveglianza verrà sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorno;
hh) garantire l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
ll) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie riassuntive delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondità, ecc. Tali elaborati dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo troverà applicazione una penale giornaliera di 300 €;
nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori
oo) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che l’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.
46.3 Obblighi specifici sulle maestranze
1. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:
I) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;
II) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
46.4 Altri Obblighi
1. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie
nonché alle occupazioni provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 47. Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. I materiali provenienti dai lavori di scavo o demolizione devono essere accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori. Potranno essere allontanati e conferiti in discarica autorizzata solo previa specifica indicazione. Le spese di trasporto ed accatastamento sono a carico dell’appaltatore in quanto già comprese nei corrispettivi contrattuali previsti per scavi e/o demolizioni.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del D.M. 145/2000.
Articolo 48. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
2. A carico dell'appaltatore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Articolo 49. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 € possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 50. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del D. Lgs. n° 159/2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale previsti in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Qualora in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’iscrizione nella withe list tenuta dalla Prefettura, la documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Articolo 51. Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio
1. Ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione inviata con pec, previa messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
2. Oltre a quanto previsto al precedente art. 20, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:
− inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
− manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori;
− inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. o al PSC, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
− sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
− rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
− subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;
− non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto allo scopo dell’opera;
− ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Ai sensi dell’articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. costituiscono causa di risoluzione del contratto:
a) decadenza dell’attestazione SOA dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n° 159/2011 in materia antimafia e delle misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
c) la perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, fate salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procede, in contraddittorio fra la DL e l’appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con quest’ultimo o con il curatore sono definiti nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine dall’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli artt. 84 comma 4 o 91 comma 7 del D. Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del predetto D. Lgs. n° 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entra trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA
Articolo 52. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige il certificato di regolare esecuzione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamelo sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino si applica la penale prevista all’art. 22 del presente Capitolato, in proporzione all’importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori.
5. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l’approvazione de Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore è garante delle opere e forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
7. L’appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si provvederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’appaltatore stesso.
8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo all’appaltatore, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla data dell’evento. L’appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando l’elenco prezzi.
9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico ammontino complessivamente, all’atto della regolare esecuzione, a più di un decimo della superficie della pavimentazione, la stazione appaltante potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.
Articolo 53. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione di intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
3. Fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5. Per quanto non specificato, trova applicazione la normativa vigente in materia.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della stazione appaltante e del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente capitolato si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 102 comma 2 e comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016.
Articolo 54. Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del CRE
1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere nelle more degli adempimenti relativi all’emissione del certificato di regolare esecuzione, senza che l’appaltatore possa reclamare compensi od opporsi.
2. Allo stesso modo, se la stazione appaltante non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell’appaltatore.
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 55. Definizione delle controversie
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l’appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al
Direttore Lavori e all’appaltatore i quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’appaltatore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l’appaltatore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’appaltatore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’appaltatore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.
Articolo 56. Accordo bonario
1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% ed il 15%, il RUP deve procedere secondo le indicazioni contenute nell’art. 205 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in merito all’accordo bonario.
2. Ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Articolo 57. Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:
x. Xxxxxx dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n° 163 di cui al D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti non abrogate dal D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
c. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677;
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
g. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
j. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.