CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEL SISTEMA EUROSHELL
CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEL SISTEMA EUROSHELL
Le condizioni generali regolano l'uso delle Carte euroShell rilasciate da parte di Shell ai partner commerciali.
Le Carte euroShell riguardano servizi di rifornimento carburante ed altri servizi connessi.
Se le parti non concordano diversamente per iscritto, si considerano valide le presenti Condizioni generali di gestione che potranno essere unilateralmente modificate, integrate o sostituite in qualsiasi tempo da Shell, dietro comunicazione al Partner commerciale con le modalità di cui al punto 17.
1. DEFINIZIONE DEI TERMINI
I termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali di gestione del sistema euroShell e nel Contratto hanno il seguente significato:
Per "Addebito diretto RID" si intende il servizio di pagamento mediante il quale verranno addebitati sul conto corrente indicato dal Partner commerciale gli importi derivanti dall'utilizzo delle Carte euroShell emesse a suo favore.
Per “Xxxxxxx email" si intende il messaggio elettronico inviato tramite SCOL che avvisa il Partner commerciale del riscontro di un utilizzo insolito di una o più Carte, rilevato sulla base dei parametri da lui stesso impostati.
Per “Amministratore di SCOL” si intende la persona fisica, alle dipendenze o collaborazioni del Partner commerciale, autorizzata da Shell all’utilizzo di SCOL dietro richiesta del Partner commerciale stesso.
Per "Carta CRT" si intende la Carta euroShell emessa a favore del Partner commerciale che svolga attività di trasporto Merci e persone, per il pagamento dei servizi e del carburante degli autoveicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività. La Carta è rilasciata con il codice 7077.
Per "Carta FLEET" si intende la Carta euroShell emessa a favore del Partner commerciale per il pagamento dei servizi e del carburante per gli autoveicoli facenti parte della flotta del Partner commerciale. La Carta è rilasciata con il codice 7002.
Per “Carta Privata” si intende la Carta euroShell emessa a favore del Partner commerciale che risulti essere una persona fisica. La Carta è rilasciata con il codice 7027.
Per "Carta euroShell" (in seguito denominata Carta) si intende qualsiasi Carta emessa a favore del Partner commerciale da Shell al fine di consentire l'acquisto di Merce. Le Carte sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) Driver Card: Carte che possono essere utilizzate su ogni veicolo del Partner commerciale e hanno impresso il nome dell'utente della Carta;
b) Carte Veicolo: Carte che possono essere utilizzate dagli utenti a ciò autorizzati dal Partner commerciale e hanno impressa la targa del veicolo;
c) Carte Driver/veicolo: Carte che possono essere utilizzate dagli utenti a ciò autorizzati dal Partner commerciale e hanno impressa la targa del veicolo e il nome dell'utente della Carta;
d) Carte Wild: Carte che possono essere utilizzate dagli utenti a ciò autorizzati dal Partner commerciale su ogni veicolo dello stesso.
Per "Commissioni per l’utilizzo delle Carte e di altri servizi" si intendono le commissioni e le altre tasse o imposte comunque denominate, definite nel Contratto, in altri accordi fra le parti o altra documentazione scritta, ivi compresi gli SLIP.
Per “Conferma di transazione eseguita” (di seguito
denominata SLIP) si intende l’attestazione, prodotta manualmente o elettronicamente, indicante la transazione eseguita a fronte della fornitura di Merce all’utente della Carta.
Le operazioni fatturate sono provate unicamente dalla digitazione del PIN della Carta nell’apposito terminale e non dalla eventuale sottoscrizione dello SLIP, salve le ipotesi di transazione manuale.
Per "Conto online" si intende l'applicazione di SCOL contenente le Fatture in formato elettronico ed altri servizi accessori concessi da Shell.
Per "Conto euroShell del Partner commerciale" si intende un conto registrato presso i sistemi informatici della Shell che permette di visualizzare gli importi delle transazioni effettuate con la Carta e il relativo stato, nonché gli accrediti pertinenti.
Per "Contratto sul sistema di servizio euroShell" (in seguito denominato Contratto) si intende l’accordo tra Shell e il Partner commerciale concluso con l’accettazione da parte della prima della Dichiarazione di adesione, ricomprese le Condizioni generali di gestione, le integrazioni, le appendici e gli allegati, nonché le successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Per “Delegato di SCOL” si intende la persona fisica, alle dipendenze o collaborazioni del Partner commerciale, autorizzata da Shell all’utilizzo di determinate funzioni di SCOL dietro richiesta del Partner commerciale stesso.
Per "Dichiarazione di adesione per l'ottenimento della Carta euroShell" (in seguito denominata Dichiarazione di adesione) si intende il modulo di richiesta e la seguente documentazione inviata e compilata, che forma parte integrante del Contratto, sottoscritta da o per conto del Richiedente:
• copia del codice fiscale o della partita IVA del Partner commerciale (se esistono le condizioni legali per tale registrazione);
• visura camerale storica e bilancio relativo agli ultimi
due esercizi del Partner commerciale, estratti dal Registro delle Imprese territorialmente competente;
• copia del permesso di circolazione di ciascun veicolo per cui si chiede di poter fruire della Carta euroShell;
• copia del documento di identità del rappresentante legale del Partner commerciale;
• copia del codice fiscale del rappresentante legale del Partner commerciale;
• autorizzazione all’addebito Rid sul conto corrente del Partner commerciale o indicazione di altro strumento di pagamento concordato fra le parti;
• eventuali garanzie richieste da Shell.
Per "Fattura" si intende un documento fiscale, contabile e finanziario emesso in forma Cartacea o elettronica, contenente informazioni sulle transazioni del Partner commerciale ivi indicate effettuate con la Carta in un determinato periodo e paese, unitamente al debito complessivo generato da tali transazioni.
Per "Giorno" si intende un giorno del calendario comune, a meno che nel Contratto non sia espressamente definito altrimenti.
Per "Gruppo Shell" si intende Royal Dutch Shell plc e tutte le altre società che sono direttamente o indirettamente controllate, collegate o sottoposte alla direzione e al controllo da parte della Royal Dutch Shell plc.
Per "Invio del PIN” si intende la spedizione a mezzo posta del PIN della Carta all’indirizzo specificato dal Partner commerciale.
Per "Legge" si intende qualsiasi legge, atto avente forza di legge, statuto, regolamento, ricomprese le presenti Condizioni generali di gestione che devono intendersi con valore e forza di legge a
qualsiasi giurisdizione siano sottoposti la Shell e il Partner commerciale.
Per "Limite di credito di controllo" si intende l'importo massimo di esposizione debitoria accordato da Shell al Partner commerciale, quale limite massimo di spesa. L’importo contiene tutti gli acquisti e i servizi, fatturati e non, cui esso ha fruito nei confronti di Shell.
Per "Merce" si intendono i beni acquistati o i servizi fruiti che Shell ha autorizzato e approvato al Partner commerciale in conformità al Contratto. I beni e i servizi sono classificati nelle seguenti categorie, se non disciplinati diversamente in altri Paesi:
• Categoria 0: acquisto del carburante diesel, AdBlue, pagamento tariffe gallerie, traghetti, pedaggi e manutenzione dell’autoveicolo;
• Categoria 1: uguale alla categoria 0 con l’aggiunta
dell’acquisto di tutti gli altri tipi di carburante;
• Categoria 2: uguale alla categoria 1 con l’aggiunta dell’acquisto di lubrificanti e prodotti chimici per gli autoveicoli, nonché prodotti e servizi per la cura e la manutenzione degli stessi (pneumatici, batterie, prodotti per la pulizia dei vetri, lavaggio degli autoveicoli, riparazioni ecc.);
• Categoria 3: uguale alla categoria 2 con l’aggiunta
dell’acquisto di prodotti nei negozi alle stazioni di servizio (bevande, prodotti alimentari, tabacco ecc.).
La categoria cui la singola Carta si riferisce è indicata sul lato frontale della stessa.
Per "Nome utente euroShell Online" (Nome utente SCOL) si intende l’indirizzo di posta elettronica dell'utente euroShell Online nei modi e termini dallo stesso comunicato.
Per "Partner commerciale" si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione che tramite il suo legale rappresentante sottoscrive il Contratto personalmente o in nome e per conto di una società controllata o collegata.
Per "Partner del sistema di pagamento con Carte euroShell" (in seguito denominato terza persona o Terzi) si intende:
a) il rivenditore, stazione di servizio, punto vendita o qualsiasi altro rivenditore designato dal Gruppo Shell;
b) qualsiasi soggetto, membro o meno del Gruppo Shell, con cui quest’ultimo ha un accordo che gli consente la vendita di Merce ai partner commerciali dietro l’utilizzo delle Carte a ciò autorizzate.
Per "Password euroShell Online" si intende la parola d’ordine o il codice numerico o alfanumerico rilasciato all'utente euroShell Online da parte di Shell per collegarsi alla piattaforma web SCOL.
Per "PIN della Carta" si intende il numero di identificazione assegnato ad ogni singola Carta in uso all’utente della Carta.
Per "Proprietà intellettuale" si intendono i brevetti, marchi, marchi di servizio, diritti (registrati o non registrati) su tutti i disegni, le applicazioni del Gruppo Shell, aziendali o commerciali, diritti d'autore (compresi i diritti di software per computer) e i diritti di topografia, know-how, liste di fornitori e clienti e altre conoscenze e informazioni proprietarie, nomi di domini internet, diritti che proteggono l'avviamento e la reputazione e tutti i diritti e le forme di protezione di natura simile a uno dei suddetti elementi o di effetto equivalente.
Per "Richiedente" si intende la persona giuridica, persona fisica, associazione, gruppo, o altro soggetto che sottoscriva, personalmente, tramite il rappresentante legale o in nome e per conto della società controllata o collegata, la dichiarazione di adesione.
Per "Servizi di Terzi" si intende la prestazione di servizi effettuata
dai partner del sistema di pagamento con Carta euroShell, che non sono membri del Gruppo Shell ma sono approvati dallo stesso. L'utente della Carta potrà usufruirne anche per il pagamento di tali servizi.
Per "Shell" si intende Shell Adria d.o.o., membro del gruppo Royal Dutch Shell plc, firmataria del presente Contratto con sede legale in Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
Per "Shell Card Online (SCOL)" si intende l'accesso, sempre revocabile da Shell, alle applicazioni online tramite il sito web di Shell all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx che contiene informazioni sugli acquisti effettuati, la possibilità di gestione e monitoraggio con le relative fatture, la possibilità di ordinare e bloccare le Carte, lo strumento eRS e gli altri strumenti per la gestione delle Carte.
Per "Sistema OLA" si intende il sistema di autorizzazione online, nei paesi ove fruibile, gestito da Shell per monitorare l'uso delle Carte e limitare le transazioni.
Per "Sito web euroShell" si intende xxx.Xxxxx-Xxxxx.xx o qualsiasi altro indirizzo web che Shell ha confermato al suo Partner commerciale.
Per “Società controllate” si intendono:
a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti, anche per deliberazioni statutarie, esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti, anche in base ad eventuali patti parasociali, per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Per "Soggetti sottoposti a restrizioni commerciali" si intendono i paesi, Stati, aree geografiche, persone fisiche e giuridiche, sottoposti a restrizioni commerciali o embarghi previsti dal diritto internazionale o nazionale.
Per “Spedizione del Pin” si intende il documento e qualsiasi packaging utilizzato al fine di recapitare il PIN associato ad una Carta al Partner commerciale
Per "Strumento eRS" si intende una applicazione che nell’ambito dei servizi SCOL permette al Partner commerciale di registrarsi ai servizi di pedaggio elettronico ordinando i relativi dispositivi, con possibilità di monitorare l’utilizzo degli stessi sui vari tratti stradali.
Per "Utente della Carta" si intende il Partner commerciale o colui al quale il Partner commerciale ha concesso l’utilizzo della Carta euroShell attribuendogli la relativà disponibilità.
Per "Utente euroShell Online" si intende il Partner commerciale e/o la persona autorizzata dallo stesso all’accesso a SCOL a cui sono state fornite le credenziali di acceso inclusa la password.
Per "Velocity limit della Carta (Limite massimo di utilizzo della singola Carta)" si intende il limite massimo di utilizzo di ciascuna Carta stabilito unilateralmente da Shell, il cui superamento importa il blocco automatico su ogni terminale delle transazioni con la stessa effettuate. I valori dei limiti sono determinati dal sistema OLA.
Per "Velocity limit assegnato al Partner commerciale (Limite massimo di spesa mensile accordato al Partner commerciale)" si intende il limite massimo di controvalore di Merce acquistabile con tutte le Carte intestate o rilasciate al Partner commerciale stabilito unilateralmente da Shell, il cui superamento importa il blocco automatico su ogni terminale delle transazioni con la stessa effettuate. I valori dei limiti sono determinati dal sistema OLA.
2. RICHIESTA DI EDESIONE AL SERVIZIO euroShell ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE
2.1. Con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione, che costituisce proposta contrattuale, il Partner commerciale dichiara di conoscere ed approvare, comprese le successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, le Condizioni generali di gestione di Shell, che sono eventualmente pubblicate sul sito www.Shell- Xxxxx.xx.
2.2. Il Partner commerciale garantisce che le Carte verranno richieste e utilizzate solamente da soggetti da lui autorizzati, e risponde di qualsiasi richiesta e/o utilizzo contrario al Contratto.
Il partner commerciale risponde di qualsiasi richiesta di Xxxxx, anche tramite SCOL, effettuata da soggetti da lui delegati, i quali abbiano chiesto l’emissione a favore di ulteriori soggetti non autorizzati.
2.3. Il Partner commerciale che presenta e/o sottoscrive la dichiarazione di adesione al servizio euroShell in nome e per conto di società collegate o controllate:
a) assicura di avere i poteri necessari per agire in nome e per conto delle società collegate o controllate, di avere il diritto e/o il consenso di rivelare informazioni ad esse inerenti;
b) è responsabile di tutte le transazioni effettuate utilizzando le Carte emesse a favore delle società collegate o controllate e si obbliga a saldare le relative fatture;
c) è a conoscenza, e assicura che anche i soggetti collegati o controllati lo siano, che tutte le informazioni fornite per l’adesione al servizio euroShell card possono essere conservate all'interno di archivi del Gruppo Shell o di terzi;
d) si impegna a facilitare le valutazioni del credito inerenti alle società collegate o controllate, anche ottenendo le dichiarazioni scritte all’uopo necessarie;
e) è a conoscenza, e assicura che anche i soggetti collegati o controllati lo siano, che tutte le informazioni fornite per l’adesione al servizio euroShell possono creare un collegamento presso le agenzie di rating, che sarà preso in considerazione nelle future richieste di adesione al servizio euroShell sino a quando non sia intervenuta la cancellazione di tale collegamento dietro apposita richiesta;
f) si impegna ad informare immediatamente la Shell, richiedendo anche il blocco delle relative Carte, qualora venga meno o si affievolisca il legame con la società controllata o collegata.
3. EMISSIONE DELLA CARTA A FAVORE DEL PARTNER COMMERCIALE E SET-UP DEL CONTO CLIENTE
3.1. Il Contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo in cui la Shell esprime parere favorevole alla Dichiarazione di adesione, corredata dai documenti associati, mediante l’emissione delle Carte richieste.
3.2. In ogni caso l’efficacia del Contratto resterà sospesa sino a quando Shell non riceverà l’originale della garanzia eventualmente richiesta al Partner commerciale.
3.3. Shell attribuisce al Partner commerciale la facoltà di utilizzare, in conformità al Contratto, la Carta euroShell per acquistare Merce presso la Shell e suoi punti vendita nonché presso Terzi.
La Merce acquistabile attraverso la Carta è identificata nella categoria di acquisto per cui la stessa è stata rilasciata, salvo eventuali limitazioni comunicate da Shell al Partner commerciale e restrizioni geografiche e di rete della Carta.
Gli acquisti potranno essere effettuati sino al raggiungimento dei
Velocity limit della Carta, del Velocity limit del Partner commerciale e del limite di credito di controllo.
3.4. Se il Partner commerciale richiede una Carta non associata al numero di targa dell’autoveicolo o al nominativo completo dell’utente (nome e cognome), si assume la piena responsabilità di ogni possibile irregolarità, abuso, difficoltà o impossibilità derivante o connessa al recupero dell'IVA o delle accise.
Questa previsione si applica anche alle Carte richieste tramite Shell Card Online secondo le modalità di cui all'articolo 3.5.
3.5. Shell può concedere al Partner commerciale la possibilità di richiedere le Carte tramite Shell Card Online.
In tal caso il Partner commerciale si obbliga a richiedere personalmente le Carte ovvero tramite un soggetto da lui autorizzato.
Shell si riserva il diritto di bloccare le Carte sin dal giorno successivo alla loro richiesta tramite SCOL qualora ravvisi una violazione del Contratto da parte dell’utente, comprese le ipotesi di cui all’art. 11.2 e 11.5.
3.6. Shell non risponde di eventuali irregolarità, danni o abusi subiti dal Partner commerciale e derivanti dalla richiesta delle Carte, dal tipo di Carte richieste e dai dati all’uopo indicati, ivi comprese le ipotesi di comunicazioni di dati errati, per autoveicoli non nella disponibilità del Partner commerciale o per i quali siano falsificati i dati contenuti nel permesso di circolazione.
Questa previsione si applica anche nel caso di Carte ordinate tramite Shell Card Online.
3.7. Le Carte emesse con il contrassegno "S" (single) sono dotate della seguente immagine visibile nell'angolo in alto a destra:
Questo tipo di Carta può essere utilizzato per l’acquisto di Merce in tutte le stazioni di servizio Shell e nelle stazioni di alcuni partner, indicati da Shell, del sistema di Carte euroShell. Non può essere utilizzato per acquisti presso le stazioni di servizio Esso.
3.8. Le Carte emesse con il contrassegno "M" (multi) sono dotate della seguente immagine visibile nell'angolo in alto a destra:
Questo tipo di Carta può essere utilizzato per l’acquisto di Merce presso tutte le stazioni di servizio Shell, le stazioni di servizio dei partner del sistema di Carte euroShell e le stazioni di servizio Esso.
3.9. Per ogni Carta il Partner commerciale riceve un codice PIN associato, differente per ciascuna Carta, che consente l'identificazione elettronica dell’utente.
Il codice PIN, sia quello generato automaticamente dal sistema sia quello scelto dall’utente secondo le modalità di cui all’art. 3.10, deve essere conosciuto solo dal Partner commerciale e dall’utente della Carta delegato dal Partner commerciale, deve essere conservato in luogo separato dalla Carta e non deve essere riportato sulla stessa, neppure in modalità cifrata.
Il Partner commerciale si obbliga a distruggere il supporto con il quale il codice PIN è stato comunicato da Shell.
3.10. Shell può concedere al Partner commerciale, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di scegliere all’atto della richiesta il codice PIN della Carta tramite Shell Card Online. In caso di mancata scelta, o qualora non venga concessa tale possibilità al Partner commerciale, il PIN della Carta verrà rilasciato automaticamente da Shell e sarà trasmesso a mezzo servizio postale.
Il Partner commerciale si obbliga a garantire che il codice PIN scelto, se concessa da Shell tale facoltà e anche in caso di successiva modifica, sia differente per ciascuna Carta emessa, sia adeguato ai normali standard di sicurezza e non siano utilizzate
sequenze numeriche facilmente individuabili, come ad esempio la data di nascita o il numero telefonico o una progressione semplice di numeri.
Shell per ragioni di sicurezza può sempre revocare al Partner commerciale, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di scegliere il codice PIN della Carta.
3.11. Shell non è in alcun caso responsabile per qualsiasi perdita, danno o conseguenza, diretta o indiretta, che possa derivare dall’utilizzo improprio del codice PIN.
3.12. L’utilizzo della Carta attraverso la digitazione del codice PIN, anche se effettuato da soggetto diverso dall’utente della stessa, obbliga il Partner commerciale all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti da tale utilizzo, salve le ipotesi di cui all’art. 12.4.
3.13. Il Partner commerciale per richiedere delle Carte aggiuntive deve utilizzare una delle seguenti modalità:
a) dichiarazione di adesione sottoscritta e inviata per fax;
b) richiesta sottoscritta inviata all’indirizzo pec Xxxxx.xxxxx@xxx-xxxxx.xx
c) piattaforma Shell Card Online (SCOL), qualora autorizzato a tale operazione da Shell.
3.14. La Shell può subordinare l’emissione delle Carte aggiuntive richieste dal Partner commerciale alla concessione di ulteriori garanzie per un importo dalla stessa determinato.
La mancata concessione di tali garanzie autorizza la Shell a respingere la domanda delle Carte ulteriori per cui era stata richiesta e a risolvere il Contratto.
3.15. Tutti gli indirizzi indicati per la consegna della Carte e dei PIN, che differiscono da quelli riportati sul Contratto, devono essere confermati dal Partner commerciale o da un suo delegato tramite SCOL o altra comunicazione scritta.
Shell può richiedere al Partner commerciale la prova di tale variazione
Nessuna responsabilità può essere addebitabile a Shell per le comunicazioni così ricevute, anche tramite SCOL, e il relativo contenuto.
4. USO DELLA CARTA
4.1. La Carta permane sempre nella titolarità di Shell. In ogni caso è vietata la cessione, la vendita, la donazione, il comodato, il trasferimento, sotto qualsiasi forma, anche temporaneo, dietro o senza compenso e la concessione in utilizzo delle Carte a soggetto diverso dall’utente che ne ha fatto richiesta nelle modalità previste dal Contratto.
Il Partner commerciale è obbligato a restituire immediatamente la Carta a Shell alla conclusione o risoluzione del Contratto, nonché in ogni ipotesi in cui questa ne faccia espressa richiesta.
4.2. La Carta deve sempre essere utilizzata ai termini ed alle condizioni del Contratto e deve essere custodita con la diligenza all’uopo necessaria.
Il Partner commerciale garantisce che tutti i soggetti autorizzati all’utilizzo della Carta rispettino le previsioni del Contratto, rispondendo di qualsiasi violazione da parte degli stessi.
4.3. La Carta può essere utilizzata, qualora siano rispettate le sottoindicate condizioni, solo dall’utente della stessa e nei paesi europei elencati nell’appendice 1:
• si tratti di una Carta attiva, non scaduta, non annullata o bloccata da parte di Shell o su richiesta del Partner commerciale;
• si tratti di acquisiti effettuati in conformità con la
categoria di Merce per cui è stata rilasciata e non vi siano limitazioni comunicate da Shell al Partner commerciale e restrizioni geografiche e di rete;
• non siano superati il Velocity limit assegnato ad ogni singola Carta, il Velocity limit assegnato al Partner
commerciale e il limite di credito di controllo del Partner commerciale;
• si tratti di una Carta per la quale non siano pervenute a
Shell comunicazioni di furto, clonazione, abuso o smarrimento;
• venga correttamente digitato il PIN della Carta.
4.4. La Carta può essere utilizzata solo in relazione all’autoveicolo o dall’utente, anche sotto pseudonimo, per cui è stata rilasciata, salvo le Carte “JOLLY”.
Qualora si tratti di Carta associata ad un numero di targa, il personale della stazione di servizio è autorizzato, ma non obbligato, a verificare la corrispondenza fra la targa indicata sulla Carta e quella dell’autoveicolo per cui avviene l’acquisto di Merce. Qualora si tratti di Carta associata alle generalità dell’utente (nome e cognome), il personale della stazione di servizio è autorizzato, ma non obbligato, a richiedere un documento d’identità all’utilizzatore per verificare la corrispondenza con i dati riportati sulla Carta.
Shell non è in alcun caso responsabile per il mancato controllo di tali circostanze da parte del personale della stazione di servizio.
4.5. L’utilizzo della Carta per l’acquisto di Merci dovrà avvenire attraverso l’identificazione dell’utente sull’apposito terminale – POS o equivalenti installati presso il punto vendita – mediante la presentazione della Carta e la digitazione del PIN personalmente da parte dell’utente.
A transazione effettuata verrà emesso lo SLIP in duplice copia, con sottoscrizione da parte dell’utente della copia trattenuta dal punto vendita, senza che questa costituisca prova dell’avvenuto acquisto di Merce, la quale è fornita dalla digitazione del PIN nell’apposito terminale.
Qualora per ragioni tecniche risulti impossibile la lettura della banda magnetica sulla Carta o l’inserimento del codice PIN nel terminale, Shell può autorizzare la transazione, esclusivamente presso propri punti vendita e non di Terzi, qualora ivi sia possibile l’effettuazione di una transazione manuale. Solo in questa ipotesi, lo SLIP emesso e sottoscritto dall’utente viene considerato prova della transazione, ed è sua responsabilità controllare la correttezza dei dati ivi riportati.
4.6. La Carta non può essere utilizzata nelle seguenti ipotesi:
a) quando il veicolo associato risulta venduto, concesso in utilizzo a soggetti Terzi rispetto al Partner commerciale, rubato, distrutto o comunque messo fuori uso;
b) quando l’utente della Carta è deceduto o per qualsiasi ragione impossibilitato ad utilizzare l’autoveicolo associato;
c) quando l’utente della Carta ha concluso il suo rapporto con il Partner commerciale;
d) quando non è più in essere il rapporto fra Shell e il Partner commerciale;
e) quando, per qualsiasi ragione, sia stata emessa una Carta in sostituzione della precedente;
f) quando in base ad una valutazione in buona fede sia prevedibile che il Partner commerciale non sia in grado di saldare quanto acquistato.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) il Partner commerciale dovrà richiedere immediatamente il blocco della Carta a Shell.
4.7. Il Partner commerciale garantisce e risponde del fatto che le Carte siano utilizzate solamente dai soggetti autorizzati, alle sue dipendenze o collaborazioni, impegnandosi al ritiro ogniqualvolta tale vincolo venga meno.
4.8. Le Carte che rientrano nelle categorie Driver Card e Carte Veicolo sono emesse solo come strumento di gestione delle informazioni e non forniscono un livello di prevenzione da un utilizzo indebito maggiore rispetto alle altre categorie di Carte.
4.9. Shell e i Xxxxx possono sempre rifiutare il pagamento degli acquisti con la Carta per ragioni di sicurezza, anche qualora non vi
sia corrispondenza fra i dati riportati sulla Carta e quelli risultanti dai controlli effettuati a norma dell’art. 4.4, senza alcun obbligo di motivazioni ulteriori o previo avviso al Partner commerciale.
In tali ipotesi Shell non sarà in alcun modo responsabile verso il Partner commerciale per l’impossibile utilizzo della Carta.
4.10. Il Partner commerciale accetta e riconosce che la Merce può essere acquistata sia direttamente presso punti vendita Shell sia presso Terzi. Anche in quest’ultima ipotesi il saldo delle transazioni operate dovrà essere effettuato direttamente a favore di Shell, salva l’indicazione nelle fatture dei Terzi presso il quale è avvenuto l’acquisto.
4.11. In caso di acquisto presso Terzi di Merci con la Carta, è responsabilità dell’utente richiedere ai Terzi la corretta emissione della fattura fiscale.
4.12. Shell non si assume alcuna responsabilità se i Xxxxx rifiutano l’utilizzo della Carta e l’acquisto di Merci per uno dei motivi di cui all’art. 4.6.
4.13. Shell non è in alcun modo obbligata alla conservazione, alla raccolta o all’esibizione degli SLIP rilasciati all’utente al momento dell’acquisto di Merci.
4.14. Shell tramite il Velocity limit applicato alle singole Carte pone una limitazione alle transazioni che il Partner commerciale può compiere con ogni singola Carta in un certo periodo.
Le limitazioni riguardano sia il numero sia l’importo massimo delle transazioni.
4.15. Shell tramite il Velocity limit del Partner commerciale pone una limitazione al controvalore di Merce acquistabile mensilmente dal Partner commerciale con tutte le Carte concesse in utilizzo.
4.16. Shell tramite il limite di credito di controllo pone una limitazione all’esposizione debitoria del Partner commerciale verso Shell.
4.17. I limiti di cui agli art. 4.14, 4.15 e 4.16 si applicano solo alle transazioni effettuate nel sistema OLA.
Velocity limit, nei punti di vendita dei Terzi, puo’ essere diverso. Shell comunicherà il valore del Velocity limit nei punti di vendita dei Terzi, su sua richiesta.
Il sistema OLA non include i seguenti paesi: Svizzera, Turchia, Russia ed ogni punto vendita presso Terzi. Alle transazioni esterne a tale sistema si applicheranno i limiti eventualmente definiti da Shell.
4.18. I valori dei Velocity limit, della Carta e del Partner commerciale, e quelli del limite di credito di controllo, sono stabiliti da Shell nel Contratto. Shell potrà in qualsiasi momento modificare unilateralmente tali valori, aumentandoli o diminuendoli, mediante comunicazione al Partner commerciale.
Il Partner commerciale potrà essere autorizzato a diminuire i Velocity limit della Carta tramite SCOL, mentre qualsiasi altra variazione dei Velocity limit, della Carta e del Partner commerciale, e del limite di credito di controllo, potrà essere operata solamente da Shell unilateralmente o dietro richiesta scritta del Partner commerciale soggetta ad approvazione e previa consegna di eventuali garanzie aggiuntive.
4.19. Se i controlli effettuati in conformità a quanto previsto dall’articolo 4.4. rivelano delle violazioni, il personale del punto di vendita Shell o di Xxxxx può sempre rifiutare il pagamento della Merce mediante l’utilizzo della Carta.
Il personale del punto di vendita Shell o di Xxxxx può rifiutare il pagamento mediante l’utilizzo della Carta:
• Carta euroShell bloccata, scaduta, alterata, danneggiata o comunque inutilizzabile;
• sospetto di abuso della Carta o per ragioni di sicurezza, senza obbligo di fornire ulteriori motivazioni;
• il sistema OLA non consente la transazione.
Qualora non sia consentito l’utilizzo della Carta il Partner
commerciale è obbligato a saldare il prezzo della Merce con altro mezzo di pagamento.
4.20. Se durante la fase di utilizzo della Carta si accertano delle violazioni al Contratto imputabili all’utente della Carta o al Partner commerciale, questi è obbligato al pagamento anche dei costi sostenuti da Shell connessi alla transazione imputata.
4.21. Shell raccomanda all’utente della Carta di non lasciarla mai incustodita presso il punto di vendita Shell o di Terzi, nonché nelle mani del personale ivi presente senza controllo. In caso di abuso o smarrimento Shell non si assume alcuna responsabilità.
4.22. L’utente è obbligato ad assicurarsi di aver ritirato la Carta al termine di ogni operazione.
4.23. L’utilizzo della Carta importa ulteriore accettazione del Contratto da parte del Partner commerciale.
5. SHELL CARD ONLINE (SCOL): CONDIZIONI E TERMINI PARTICOLARI
Shell Card Online è una piattaforma web dove il Partner commerciale o l’Amministratore o il Delegato può accedere con il nome utente e la password personali.
5.1. Shell Card Online consente al Partner commerciale la possibilità di richiedere le Carte, di visualizzare i dati degli acquisti operati con la Carta e di procedere ad una loro analisi con l'ausilio delle tabelle ivi disponibili.
Shell Card Online comprende i seguenti servizi: allarme e-mail, strumenti eRS, conto online, gestione delle Carte e rendicontazioni finanziarie.
5.2. Il Partner commerciale è consapevole ed accetta:
• che i servizi legati alle Carte, quando per qualsiasi ragione non venga utilizzato Card Shell Online, saranno diversi da quelli previsti nel presente Contratto;
• di assumere l’obbligo di gestire correttamente le Carte tramite Shell Card Online.
Shell non è responsabile per eventuali conseguenze o danni, diretti o indiretti, derivanti dalle modifiche apportate dal Partner commerciale o da un suo delegato alle Carte tramite Shell Card Online.
5.3. Su richiesta scritta del Partner commerciale Shell può concedere l’accesso e l’utilizzo di SCOL, o di determinate funzioni dello stesso, ad un soggetto rispettivamente denominato Amministratore o Delegato.
L’amministratore può concedere l’accesso e l’utilizzo di SCOL ad altri soggetti in base alla sua discrezione.
Shell può sempre concedere l’accesso a SCOL ad altri soggetti in base alla propria discrezione.
5.4. Ciascun utente di SCOL riceverà tramite email la propria username e la propria password per accedervi.
5.5. Il Partner commerciale è responsabile dell'accesso e dell’utilizzo di Shell Card Online dalle persone identificate come delegati o amministratori, nonché di quelle alle quali quest’ultimo ha consentito l’accesso.
Il Partner commerciale è responsabile per qualsiasi uso improprio di Shell Card Online, anche quelli derivanti dell’uso del nome utente e della password da parte di una persona non autorizzata.
5.6. Il Partner commerciale garantisce che l’utilizzo di SCOL e delle funzioni ivi presenti sia effettuato solo da soggetti autorizzati. In particolare assume i seguenti obblighi:
• i soggetti autorizzati devono utilizzare la password e l’user in conformità al Contratto, devono conservarli separatamente e non divulgarli a soggetti estranei o consentirne la visione;
• la password non deve essere conservata in formato
elettronico su qualsiasi dispositivo;
• i soggetti autorizzati devono astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa consentire o facilitare l’accesso a SCOL da parte di Terzi;
• devono essere sempre rispettate le disposizioni, anche successivamente introdotte, per l’accesso a SCOL, nonché tutte le misure di sicurezza;
• Shell deve essere avvertita immediatamente tramite posta elettronica qualora il Partner commerciale ravvisi l’accesso a SCOL o ai dati ivi presenti ovvero il possesso di password da parte di un soggetto non autorizzato.
5.7. Shell si riserva il diritto, esercitabile senza preavviso di:
• richiedere all'utente la modifica della password;
• annullare la password e impedire l’accesso a SCOL se ha motivo di ritenere che vi sia stata una violazione dell’art. 5.6;
• bloccare le Carte e risolvere il Contratto se ha motivo di ritenere che vi sia stato un utilizzo improprio di SCOL.
Su richiesta del Partner commerciale Shell può, ma non è obbligata, a sostituire la password, addebitando i relativi costi al soggetto richiedente.
5.8. Gli utenti di Shell Card Online possono utilizzare le informazioni ivi presenti, comprese le tabelle, per analizzare gli acquisti effettuati con le Carte.
Qualsiasi altro utilizzo dei dati presenti su SCOL, anche per finalità commerciali, pubblicitarie o ulteriori, dovrà essere autorizzato per iscritto da Shell.
In alcun caso il Partner commerciale e i soggetti autorizzati possono dare accesso ad altri o divulgare i dati presenti su SCOL.
5.9. Il Partner commerciale è responsabile:
• dell’utilizzo conforme al Contratto dei servizi Shell Card Online, seguendo tutte istruzioni e regolamenti di Shell e del Gruppo Shell;
• della corretta iscrizione a Shell Card Online;
• del mantenimento della riservatezza del proprio nome utente e della password nonché di quello dei soggetti da lui autorizzati al possesso;
• dell’utilizzo, dell’archiviazione, della protezione e di
impedire la distribuzione non autorizzata di tutti i dati scaricati da Shell Card Online.
5.10. Il Partner commerciale dichiara espressamente di esonerare la Shell e le società, direttamente o indirettamente, collegate o sottoposte alla direzione e controllo del Gruppo Shell da qualsiasi azione legale, richiesta di indennizzo, risarcimento danni, spese, importi versati a titolo di liquidazione ed altri obblighi derivanti dall'uso illegale o improprio dei servizi Shell Card Online.
5.11. Il Partner commerciale deve avvertire immediatamente la Shell riguardo ogni possibile anomalia presente nella piattaforma Shell Card Online.
Il Partner commerciale deve avvertire immediatamente la Shell della perdita del nome utente o della password o del probabile furto delle stesse.
5.12. Il Partner commerciale si impegna a non permettere l’accesso a SCOL né a consentire l’utilizzo dei servizi ivi presenti da soggetti non autorizzati.
5.13. Shell si riserva il diritto di accedere e conservare i dati e le informazioni del Partner commerciale disponibili su SCOL.
Risolto o concluso il Contratto con Shell, il Partner commerciale potrà chiedere, in conformità con le leggi vigenti, la cancellazione dei dati sensibili dagli archivi di Shell.
5.14. Il logo Shell (a forma di conchiglia), le immagini, i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi contenuto che appaiono
e sono contenuti su Shell Card Online, o comunque derivano dall’esecuzione del Contratto, sono di proprietà e nella titolarità della Shell o del Gruppo Shell.
Nessun contenuto del sito potrà essere utilizzato, copiato, riprodotto su altri siti o dispositivi, concesso in licenza dal Partner commerciale, per scopi pubblicitari o meno, senza il consenso di Shell.
5.15. Shell e tutte le società del Gruppo Shell o incaricate dalle stesse per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto e per la creazione, l’implementazione e la manutenzione di SCOL, non sono responsabili verso il Partner commerciale per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, derivante o connessa ai servizi del sistema Shell Card Online o del Contratto, o a possibili interruzioni, impossibilità, ritardi o errori durante la trasmissione di dati su SCOL
Shell cercherà ragionevolmente di garantire che sulla piattaforma Shell Card Online i dati e le informazioni siano accurati e aggiornati. Shell non fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza delle informazioni.
Shell e tutte le società del Gruppo Shell o incaricate dalle stesse per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto e per la creazione, l’implementazione e la manutenzione di SCOL non sono responsabili verso il Partner commerciale per eventuali errori o omissioni nel contenuto di SCOL.
La responsabilità, diretta ed indiretta, per l’accesso, l’utilizzo e la navigazione su SCOL è esclusivamente a capo del Partner commerciale, ivi compreso l’utilizzo di antivirus e firewall sul personal computer utilizzato per l’accesso.
Shell e tutte le società del Gruppo Shell o incaricate dalle stesse per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto e per la creazione, l’implementazione e la manutenzione di SCOL, non sono responsabili per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dall'accesso e dall’utilizzo del Partner commerciale alla piattaforma Shell Card Online.
Senza limitazioni a quanto detto in precedenza, tutto ciò che è presente sulla piattaforma Shell Card Online deve intendersi nello stato di fatto e diritto in cui appare sul computer del soggetto utilizzatore.
Shell disconosce, e il Partner commerciale rinuncia, a qualsiasi tipo di garanzia, compresa la garanzia e l’idoneità per uno scopo particolare della piattaforma SCOL.
Shell e tutte le società del Gruppo Shell o incaricate dalle stesse per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto e per la creazione, l’implementazione e la manutenzione di SCOL, non sono responsabili per qualsiasi danno, virus, malware o altro che possa infettare il computer del Partner commerciale o altro suo dispositivo derivante dell’accesso a SCOL o dal trasferimento di file, materiale, dati, testi, immagini, video o audio ivi presenti.
Shell e tutte le società del Gruppo Shell o incaricate dalle stesse per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto e per la creazione, l’implementazione e la manutenzione di SCOL non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda l'impatto e le conseguenze, nessuna esclusa, che possono avere le prestazioni offerte su SCOL su qualsiasi tipo di garanzia data dai produttori di computer.
Shell e tutte le società del Gruppo Shell o incaricate dalle stesse per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto e per la creazione, l’implementazione e la manutenzione di SCOL non hanno alcuna responsabilità per l’eventuale ritardo con cui i Xxxxx comunicano a Shell i dati relativi agli acquisti effettuati con la Carta presso i loro punti vendita.
Shell non ha il controllo, né risponde, dei collegamenti ipertestuali e del loro contenuto verso siti web esterni presenti nella piattaforma Shell Card Online.
E’ esclusiva responsabilità del Partner commerciale l’utilizzo di tali
collegamenti ipertestuali e del contenuto presente sui relativi siti web.
L’accesso a SCOL dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx.
5.16. In caso di utilizzo del servizio di allarme e-mail:
• è responsabilità del Partner commerciale garantire di poter ricevere e leggere l’allarme e-mail. Shell non è responsabile per eventuali errori nella trasmissione;
• Shell non è responsabile di eventuali errori o incompletezza nel contenuto dell’allarme e-mail;
• il Partner commerciale è responsabile per l'utilizzo dell’allarme e-mail. La ricezione di un allarme e-mail lascia al Partner commerciale la determinazione circa l’utilizzo della relativa Carta;
• il Partner commerciale è obbligato ad avvertire Shell per iscritto di eventuali irregolarità nel funzionamento dell’allarme e-mail.
5.17. Shell si riserva il diritto in qualsiasi momento e senza obbligo di giustificazione di:
• modificare il formato, il contenuto, il design, le specifiche e la forma tecnica di Shell Card Online;
• modificare il tipo di dati che sono necessari o accessibili su Shell Card Online;
• rifiutare l’accesso all’utente a Shell Card Online per qualsiasi violazione del Contratto;
• eseguire la manutenzione, la riparazione o l’implementazione di Shell Card Online.
Shell può ulteriormente, senza preavviso:
a) sospendere il funzionamento di Shell Card Online;
b) dare agli utenti delle istruzioni ulteriori che gli stessi si obbligano a seguire;
c) sospendere l’accesso a Shell Card Online in tutte le circostanze in cui sussiste il diritto di Shell di recedere dal Contratto o è rilevata una presunta violazione dello stesso;
d) disabilitare per tutti gli utenti Shell Card Online (in questo caso il costo di Shell Card Online, se esistente e se necessario, viene modificato).
5.18. Se la piattaforma Shell Card Online o il sito web di Shell o di società del Gruppo Shell si interrompono o comunque subiscono alterazioni o sottrazioni di dati derivanti da comportamenti del Partner commerciale, dell’amministratore o delegato di SCOL, il Partner commerciale è obbligato a risarcire la Shell dei costi sostenuti e dei danni derivanti.
La riattivazione di SCOL al Partner commerciale che abbia cagionato il danno può essere subordinata da Shell alla fornitura di idonee garanzie.
5.19. eRS è accettata e considerata quale strumento che permette di registrare i pedaggi autostradali sostenuti dal Partner commerciale in base a contratti sottoscritti dallo stesso con i vari operatori autostradali che non fanno parte del Gruppo Shell.
Il servizio fornito con lo strumento eRS è limitato al solo processo di registrazione di tali operazioni; è esclusiva responsabilità del Partner commerciale la correttezza delle informazioni fornite.
Shell non è responsabile per la fornitura di tali servizi di pedaggio né per la documentazione o Contratto che il Partner commerciale dovrà sottoscrivere con i vari operatori per usufruirvi.
5.20. Se per qualsiasi motivo viene annullata o bloccata la Carta euroShell, vengono annullate anche le procedure di addebito tramite i dispositivi elettronici collegati a tale Carta, senza obbligo di preventiva comunicazione di Shell.
6. LIMITE DI CREDITO DI CONTROLLO
6.1. Le parti contraenti concordano la quantità del limite di credito di controllo sulla base della valutazione creditizia e finanziaria del
Partner commerciale effettuata da Shell, nonché tenendo conto delle garanzie eventualmente rilasciate.
Il limite di credito di controllo rappresenta solo una linea guida per entrambe le parti contraenti circa la massima esposizione debitoria del Partner commerciale accordata da Shell e non implica l’automatico blocco delle Carte al suo superamento.
Il limite di credito di controllo include sia le transazioni addebitate sia le transazioni effettuate e non ancora addebitate al Partner commerciale.
6.2. Se il Partner commerciale supera il limite di credito di controllo la Shell ha il diritto di bloccare in qualunque momento l’utilizzo della Carta euroShell.
6.3. Shell può modificare unilateralmente l'importo del limite di credito di controllo stabilito sul Contratto mediante comunicazione al Partner commerciale.
Il nuovo limite di credito di controllo, stabilito dalla Shell, entrerà in vigore il primo giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione.
6.4. Anche nel caso in cui il Partner commerciale non superi il limite di credito di controllo, ma in presenza anche solo di una fattura scaduta e insoluta, Shell ha il diritto di bloccare da una a tutte le Carte euroShell con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione.
7. CODICE PIN
7.1. Ogni Carta ha un suo codice PIN.
7.2. Il Partner commerciale non deve rivelare il codice PIN che ha ricevuto con la Carta a soggetti estranei rispetto all’utente della stessa.
Il codice deve essere tenuto separatamente dalla Carta, in un luogo sicuro e non deve essere salvato elettronicamente.
Se il codice PIN viene per qualsiasi ragione comunicato ad una persona non autorizzata, il Partner commerciale deve informarne immediatamente la Shell.
Il Partner commerciale è responsabile di eventuali danni che possano derivare dal mancato rispetto di questo articolo.
8. FATTURAZIONE
8.1. La Shell emette a favore del Partner commerciale e gli trasmette a proprie spese le fatture che indicano gli acquisti effettuati con la Carta presso i punti vendita Shell e Terzi in relazione ad un determinato periodo e per un determinato paese. Tutte le fatture sono emesse da Shell Adria, anche per conto di altre società del Gruppo Shell o per acquisti effettuati in altri paesi rispetto la Slovenia.
Il Partner commerciale accetta tale condizione essenziale per la conclusione del Contratto, e non potrà opporre alcuna eccezione in merito al soggetto emittente le fatture.
Nella fattura è indicato quale Carta euroShell è stata utilizzata dal Partner commerciale , il tempo dell’acquisto, quali Merci sono state acquistate, la quantità, il prezzo per unità e l'importo totale.
8.2. Il Partner commerciale non può rifiutare il pagamento o effettuare un pagamento incompleto in caso di reclamo o contestazione relativa all'acquisto.
Se il reclamo o la contestazione saranno considerati fondati da Shell, la stessa provvederà a corrispondere il relativo importo al Partner commerciale mediante emissione di apposita nota di credito.
Il Partner commerciale è obbligato ad inviare il reclamo o la contestazione delle fatture a mezzo posta raccomandata o posta certificata (pec), entro e non oltre un mese dalla data di emissione della fattura.
In caso di mancato reclamo entro il termine sopra previsto, la fattura e tutti gli importi ivi contenuti sono considerati come accettati dal Partner commerciale nonché certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 633 c.p.c.
8.3. Tutti gli eventuali costi da sopportare per il pagamento delle fatture sono a carico del Partner commerciale (es. spese del versamento o spese bancarie).
8.4. Qualora il Partner commerciale non riceva la fattura entro 10 giorni dalla data di fatturazione indicata sul Contratto è obbligato ad avvisare immediatamente la Shell per iscritto.
In caso di mancata comunicazione, le relative fatture non pervenute si considerano conosciute dal Partner commerciale.
8.5. L'importo indicato sulla fattura deve essere pagato entro e non oltre la data di scadenza della stessa, in caso contrario Shell può bloccare l’utilizzo delle Carte (art. 6.4) e risolvere il contratto.
8.6. Ove consentito dalla legge, le fatture potranno essere rese disponibili al Partner commerciale anche in formato elettronico tramite Shell Card Online. In questo caso il Partner commerciale non riceverà una copia Cartacea delle fatture per posta. Con la firma del Contratto, o tramite ulteriori richieste/concessioni, ad integrazione dello stesso, il Partner commerciale acconsente di ricevere le fatture in forma elettronica invece che su formato Cartaceo da qualsiasi società del Gruppo Shell.
8.7. Salve le ipotesi di cui all’articolo precedente, il Partner commerciale può richiedere per iscritto l’invio delle fatture in formato elettronico. Qualora tale richiesta sia approvata da Shell, la responsabilità circa l'accettazione delle fatture in formato elettronico per il rimborso fiscale da parte dell’autorità di ogni paese è a carico del Partner commerciale.
8.8. Le fatture in formato elettronico saranno rese disponibili da Shell sul sito Shell Card Online il giorno successivo alla data di fatturazione come indicata in Contratto.
Il Partner commerciale sarà avvertito, mediante comunicazione e- mail, della disponibilità delle fatture su SCOL lo stesso giorno in cui saranno caricate su tale piattaforma.
8.9. Qualora il Partner commerciale non riceva la comunicazione circa la disponibilità delle fatture in formato elettronico entro 10 giorni dalla data di fatturazione indicata sul Contratto è obbligato ad avvisare immediatamente la Shell per iscritto.
In caso di mancata comunicazione, le relative fatture si considerano conosciute dal Partner commerciale.
8.10. Le fatture in formato elettronico saranno conservate su Shell Card Online per 13 mesi dalla loro emissione, decorsi i quali saranno automaticamente cancellate.
Il Partner commerciale è tenuto ed è responsabile del salvataggio sul proprio computer o della stampa delle fatture in tempo utile prima della loro cancellazione.
Il Partner commerciale si assume la responsabilità per qualsiasi strumento utilizzato per il trasferimento o il salvataggio delle fatture da SCOL al proprio computer, nonché per la stampa delle stesse.
8.11. Durante il trasferimento alle fatture in formato elettronico saranno allegati i documenti che ne confermano l'originalità. Per ogni trasferimento della fattura il relativo file conterrà due documenti: la fattura in formato PDF e la firma elettronica in formato xml.
Le fatture elettroniche contengono una sola fattura originale. Con il primo accesso sul Conto elettronico per quella determinata fattura il Partner commerciale ne riceve un’unica copia in originale che deve scaricare immediatamente sul suo computer. Con ogni successivo accesso la fattura diventa una copia non originale. Lo smarrimento della fattura originale è esclusiva responsabilità del Partner commerciale.
8.12. Il Partner commerciale può richiedere un metodo alternativo di fatturazione. Se Shell approva tale richiesta, il Partner commerciale è tenuto a coprire i costi, concordati per iscritto fra le parti, sostenuti per il rilascio delle fatture in tale formato.
9. XXXXXX, SCONTI, COMMISSIONI
9.1. Shell calcola tutti gli acquisti di Merce in base ai rispettivi prezzi di vendita nei punti vendita, salvo specifici accordi con il Partner commerciale anche successivi alla conclusione del Contratto.
Shell trasmette gli sconti concordati al Partner commerciale per posta, e-mail o fax.
9.2. Shell può stabilire delle commissioni per alcuni servizi che fanno parte del Contratto. Le commissioni per i servizi che non sono connessi al carburante dei punti vendita Shell (pedaggi, tunnel, traghetti ecc.) sono calcolate a livello nazionale in conformità con il Contratto.
Di eventuali modifiche alle commissioni il Partner commerciale sarà informato con 15 giorni di anticipo.
10. PAGAMENTO
10.1. Le condizioni e le modalità di pagamento sono indicate nel Contratto. Se il pagamento è realizzato tramite addebito diretto (RID), il Partner commerciale presenta prima della sottoscrizione del Contratto l’autorizzazione di addebito diretto a beneficio della Shell e, se necessario, rinnova tale autorizzazione. L’addebito diretto sarà effettuato a favore del conto corrente della Shell di modo che gli importi saranno ricevuti il giorno di scadenza della fattura.
La liquidazione deve essere effettuata per l'importo totale delle fatture il giorno di scadenza delle stesse.
Indipendentemente dal metodo di pagamento, per data di pagamento si intende la data del ricevimento degli importi sul conto corrente bancario di Shell.
10.2. Entrambe le parti contraenti riconoscono che il carburante è un prodotto sottoposto alle accise e la sua commercializzazione è soggetta a rigide norme e regolamenti. Con la sottoscrizione del Contratto il Partner commerciale conferma di essere a conoscenza che la rivendita del carburante acquistato è vietata e si impegna a rispettare le leggi in materia.
10.3. La fattura è emessa in euro. Se l'acquisto viene effettuato in una valuta nazionale diversa dall'euro, la valuta nazionale dell'acquisto è convertita in euro (importo nominale in euro) utilizzando il cambio ufficiale nel paese dove avviene l’acquisto. Se tale dato alla data di scadenza della fattura non viene comunicato da Shell, sarà utilizzato il cambio di chiusura della Banca Centrale Europea disponibile al senguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xx. html
Il pagamento dovrà essere effettuato alla data di scadenza della fattura. Se possibile le eventuali imposte a carico del titolare della Carta sono indicate separatamente sulla fattura.
10.4. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti in conformità ai punti precedenti, Shell potrà addebitare gli interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 articolo 5, da calcolarsi sulla linea capitale dovuta dalle singole scadenze come indicate nella documentazione contabile, in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato nella sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
10.5. Salvo diversa volontà di Shell non è ammessa la compensazione fra eventuali somme a qualsiasi titolo dovute al Partner commerciale e quanto dovuto da questi a Shell.
11. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, ANNULLAMENTO E BLOCCO DELLE CARTE
11.1. Si ravvisa una violazione del Contratto, oltre che nelle ipotesi previste dai singoli articoli, ogniqualvolta:
• il Partner commerciale presenti dati falsi alla Shell o
rifiuti di fornire i dati richiesti;
• vi sia un utilizzo improprio tentato o eseguito della Carta, una modificazione dei dati sulla Carta, un trasferimento
della Carta a Terzi, un utilizzo della Carta dopo la scadenza della sua validità o dopo che ne era stato chiesto l’annullamento o il blocco, o comunque un utilizzo della Carta contrario alle disposizioni del Contratto;
• il Partner commerciale non saldi l'importo delle fatture
dovute ed esigibili,
• il Partner commerciale superi il limite di credito di controllo;
• il Partner commerciale non presenti le garanzie eventualmente richieste;
• ogniqualvolta sia ravvisabile una violazione degli artt. 3.10, 4.1, 4.6, 6.4, 8.5, 13.5.
11.2. In caso di violazione del Contratto, Shell può:
• annullare o bloccare immediatamente ogni Carta euroShell in possesso del Partner commerciale;
• risolvere il Contratto con effetto immediato;
• richiedere il pagamento immediato di ogni fattura, anche di quelle non ancora scadute, dovute dal Partner commerciale;
• escutere le eventuali garanzie prestate.
11.3. Per blocco della Carta deve intendersi la cessazione dell’accettazione di Carte da parte di Shell e Terzi per l'acquisto di Merce.
11.4. Shell blocca la Carta se il Partner commerciale per qualsiasi motivo lo richiede per iscritto (per posta, e-mail, fax).
11.5. Shell può bloccare immediatamente da una a tutte le Carte euroShell al Partner commerciale nei seguenti casi:
• se il Partner commerciale non salda le fatture entro il termine di cui all'articolo 10.1, o comunque ha altre fatture insolute del Gruppo Shell anche non regolate dal Contratto;
• se il Partner commerciale non adempie gli obblighi di cui all'articolo 4.3.;
• se il Partner commerciale non adempie agli obblighi di cui all’art. 13.3.;
• in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto;
• ogniqualvolta vi sia pericolo di un utilizzo improprio delle Carte;
• ogniqualvolta sia superato il limite di credito di controllo;
• ogniqualvolta venga meno o si affievolisca il controllo o il collegamento con una società a favore della quale erano state richieste le Carte dal Partner commerciale;
• per ogni altra violazione del Contratto.
11.6. Ogniqualvolta sia superato il Velocity limit associato ad ogni singola Carta del Partner commerciale il blocco della stessa è automatico e non dipende dalla facoltà di Shell.
11.7. Ogniqualvolta sia superato il Velocity limit del Partner commerciale il blocco di tutte le Carte è automatico e non dipende dalla facoltà di Shell
11.8. In caso di blocco o di annullamento della Carta o di tutte le Carte, Shell non è responsabile per alcun danno o perdita che il Partner commerciale possa soffrire.
La rinnovata accettazione delle Carte euroShell da parte di Xxxxx e dei Terzi verrà concordata dopo il pagamento di tutti debiti o l’eliminazione della causa che aveva dato origine al suo blocco.
11.9. In caso di blocco immediato Shell comunicherà al Partner commerciale la sospensione della Carta o di tutte le Carte, se possibile, prima della sospensione della stessa o delle stesse oppure successivamente nel più breve termine possibile.
11.10. Shell si riserva il diritto di bloccare una o più Carte, senza obbligo di comunicazione, qualora le stesse risultino inutilizzate dall’utente per un periodo temporale uguale o superiore a 13 mesi, le quali verranno riattivate dietro richiesta del Partner commerciale.
11.11. Per annullamento della carta si intende il venire meno della validità di una Carta, anche su richiesta del Partner commerciale, con conseguente cessazione di accettazione della stessa anche da parte dei Terzi.
Tale richiesta può essere effettuata anche tramite SCOL.
11.12. L’annullamento o il blocco di una Carta non incide sull’obbligo del partner commerciale di saldare tutte le transazioni anteriormente effettuate.
12. CARTE SMARRITE O RUBATE, PASSIVITÀ
12.1. Le Carte non devono essere lasciate incustodite. Se la Carta è stata rubata, smarrita, utilizzata impropriamente o risulta in possesso di soggetto non autorizzato, il Partner commerciale deve informarne immediatamente la Shell mediante posta elettronica certificata richiedendone il blocco al seguente indirizzo: Xxxxx.xxxxx@xxx-xxxxx.xx.
12.2. Ai fini di agevolare la richiesta delle operazioni di blocco il Partner commerciale può utilizzare i seguenti recapiti:
• dalle ore 8:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì di
giorni non festivi al numero +386 1/00-00-000 oppure al numero +3861/00-00-000;
• negli altri orari e giorni al numero +386 1/00-00-000.
• In ogni caso il blocco sarà operativo solo al ricevimento di Shell della relativa richiesta mediante pec.
12.3. Shell può concedere al Partner commerciale, personalmente o ad un soggetto autorizzato, la possibilità di bloccare autonomamente le Carte tramite Shell Card Online.
In questa ipotesi il Partner commerciale è pienamente responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, che potrebbero verificarsi a causa di un blocco improprio delle Carte.
12.4. La responsabilità per danni derivanti dal furto, smarrimento o utilizzo improprio della Carta o da parte di soggetti non autorizzati, nonché tutti gli acquisti con essa effettuati in tali situazioni, sono a carico del Partner commerciale fino al momento del ricevimento da parte di Shell della comunicazione scritta di cui all’articolo 12.1 ovvero sino al blocco effettuato con le modalità di cui all’art. 12.3. Ai fini della decorrenza di tale limite temporale non si tiene in alcun modo conto della richiesta di blocco effettuata a mezzo di recapito telefonico.
12.5. Sono a carico del Partner commerciale tutte le transazioni operate con le Carte euroShell mediante la digitazione del PIN o mediante la transazione manuale di cui all’art. 4.5., salve le ipotesi di richiesta di blocco effettuata con le modalità di cui all’art. 12.1 o
12.3. e nei limiti di quanto previsto dall’art. 12.4.
12.6. Se il Partner commerciale non richiede il blocco della Carta la Shell non si assume alcuna responsabilità per il danno subito dallo stesso.
12.7 Il blocco delle Carta sarà operativo sia presso i punti vendita Shell sia presso i Terzi per l’acquisto di tutte le Merci.
12.8. Il Partner commerciale è obbligato a denunciare il furto, lo smarrimento o l’utilizzo improprio della Carta alle competenti autorità inviando tutta la relativa documentazione alla Shell.
12.9. Il Partner commerciale deve presentare a Shell tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione al furto, smarrimento o utilizzo improprio della Carta ed effettua tutte le azioni opportune che possano essere di aiuto nella ricerca delle Carte smarrite, rubate o utilizzate impropriamente.
12.10. Shell non è responsabile per eventuali danni che possano derivare dalla falsificazione delle Carte emesse.
Per evitare o minimizzare il potenziale abuso di Carte, è espressamente consigliato al Partner commerciale di controllare regolarmente l'uso delle Carte e/o il Conto.
12.11. Il Partner commerciale è pienamente responsabile per qualsiasi eventuale danno, diretto o indiretto, subito a causa di deterioramento, danneggiamento, conservazione impropria o usura eccessiva della Carta.
12.12. Il Partner commerciale è obbligato a distruggere tutte le carte bloccate, annullate o inutilizzabili delle quali Shell non abbia chiesto la restituzione, fornendo alla stessa un attestazione ove ne risulti l’indicazione con l’associazione del relativo utente.
13. GARANZIE
13.1. A causa dell’esposizione generata dall’utilizzo delle Carte, il Partner commerciale, se richiesto da Shell, deve concedere una delle seguenti garanzie per l’efficacia del Contratto:
• fideiussione bancaria previamente approvata da Shell,
sia nel testo sia nell’importo, per l'importo indicato nel Contratto che non presenti alcuna data di scadenza;
• lettera di garanzia o polizza assicurativa rilasciata dalla
compagnia di assicurazioni e previamente approvata da Shell, sia nel testo sia nell’importo, per l'importo indicato nel Contratto, con termine a 12 mesi da quello indicato nel Contratto o senza termine.
• Il Partner commerciale dovrà trasmettere a Shell copia
del pagamento del premio annuale della polizza.
• deposito cauzionale infruttifero per l'importo indicato nel Contratto versato sul conto bancario di Shell che sarà restituito al Partner commerciale entro 60 giorni dalla data di risoluzione o cessazione del Contratto, salvo insoluti o danni arrecati a Shell.
• La somma versata a titolo di deposito cauzionale non
produce interessi e non è soggetta a rivalutazione;
• cambiale rilasciata in conformità alle disposizioni di legge in materia.
13.2. Le Carte non verranno emesse da Shell, e l’efficacia del Contratto resterà sospesa, sino a quando Shell non riceverà l’originale delle garanzie richieste.
13.3. Shell può sempre richiedere al Partner commerciale una garanzia, l’aumento o la sostituzione di quella già esistente, mediante comunicazione scritta al Partner commerciale (via fax o e-mail).
Il Partner commerciale deve concedere, sostituire la garanzia o aumentarne l'importo entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. Qualora il Partner commerciale non ottemperi entro il termine previsto, Shell ha la facoltà di bloccare immediatamente le Carte.
13.4. In caso di ritardo nel pagamento del Partner commerciale delle fatture, Shell potrà avvalersi della garanzia rilasciata, parzialmente o totalmente, per soddisfare i debiti scaduti del Partner commerciale, compresi gli eventuali interessi di mora in conformità all'articolo 10.4, senza alcuna preventiva comunicazione.
13.5. Il Partner commerciale è tenuto a presentare entro i 10 giorni anteriori alla scadenza della garanzia (nel caso in cui fosse presente una data di scadenza) un’estensione temporale della stessa. In caso contrario Shell ha la facoltà di bloccare immediatamente le Carte.
14. DURATA E RISOLUZIONE
14.1. La validità della Carta è indicata sulla stessa e avrà scadenza l’ultimo giorno del mese e dell’anno ivi indicati. La Carta sarà sostituita prima della scadenza, salvo richiesta difforme del Partner commerciale .
14.2. Il Contratto può risolversi per accordo scritto delle parti.
Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cc., qualora Shell dichiari di avvalersi di tale possibilità, per una delle sguenti ragioni:
• mancato pagamento da parte del Partner commerciale delle fatture entro il termine di cui all'articolo 10;
• violazione degli artt. 3.6, 4.1, 5.6, 12.8 e 18.3;
• violazione degli artt. 3.13 e 13.3 senza che il Partner commerciale vi abbia posto rimedio entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di Shell;
• insolvenza, avvio di un procedimento di liquidazione,
fallimento, amministrazione straordinaria, concordato o procedura concorsuale contro il Partner commerciale;
• trasformazione giuridica del Partner commerciale in una
differente forma societaria che non offra analoghe garanzie patrimoniali;
• qualora il Partner commerciale abbia rapporti
commerciali con Soggetti sottoposti a restrizioni commerciali;
• qualora sia aperto un procedimento penale a carico del
Partner commerciale o di suoi dipendenti connesso alla fruizione del servizio euroShell card o dipendente da violazioni del Contratto.
14.3. Ciascuna parte può recedere dal Contratto con un preavviso di minimo 30 giorni, mediante comunicazione scritta all'altra parte.
14.4. In caso di risoluzione, il Partner commerciale:
• è obbligato entro 15 giorni alla restituzione di tutte le Carte e dei dispositivi collegati per il pedaggio a Shell a mezzo raccomandata.
• In caso di ritardo sarà tenuto al pagamento di tutte le sanzioni di mora applicate dai soggetti che offrono i servizi di pedaggio.
• è obbligato al pagamento di tutte le fatture scadute o non
ancora scadute, xxx comprese quelle emesse successivamente alla risoluzione, e agli interessi di cui all’art. 10.4;
• rimane pienamente responsabile senza limitazioni per qualsiasi uso e/o abuso delle Carte, in conformità alle disposizioni del Contratto, sino al ricevimento di Shell delle Carte e dei dispositivi ad essa collegati.
15. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
15.1. Il presente Contratto è fra Shell e il Partner commerciale che lo ha sottoscritto, o la società controllata o collegata in nome e per conto del quale lo ha sottoscritto, e questi ultimi non possono, senza il consenso di Shell, dare in pegno, trasferire, dietro o senza compenso, dare in usufrutto o comunque cedere sotto qualsiasi forma qualsiasi diritto, quota, credito o obbligo derivante dal presente Contratto.
15.2. La Shell può, a propria discrezione e senza l’autorizzazione o consenso del Partner commerciale, dare in pegno, trasferire o cedere il presente Contratto o qualsiasi diritto, quota, obbligo o credito da esso derivante a Terzi soggetti, anche facenti parte dello stesso Gruppo Shell.
In tal caso il Partner commerciale acconsente sin d’ora all’invio al nuovo titolare di informazioni relative al Contratto, concernenti anche propri dati sensibili.
16. COMUNICAZIONI
16.1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le parti sono considerate consegnate quando sono inoltrate per iscritto all’indirizzo (per posta, e-mail, fax) indicato nella Dichiarazione di adesione, salvo diverse diposizioni del Contratto e ogniqualvolta lo stesso richieda l’utilizzo della posta elettronica certificata.
In questo caso si ritengono consegnate quando viene generato dal sistema l’avviso di avvenuta consegna alla casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’indirizzo di posta elettronica di Shell è il seguente: Xxxxx.xxxxx@xxx-xxxxx.xx.
16.2. La parte che abbia cambiato i dati per ricevere le comunicazioni deve comunicarlo per iscritto all'altra parte entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal cambiamento.
In caso di mancato rispetto di tale previsione tutte le comunicazioni inviate al precedente indirizzo si considerano conosciute dal destinatario.
16.3. Tutti gli indirizzi per la ricezione delle comunicazioni diversi dall’indirizzo così come definito all’art. 16.1 devono essere comunicati per iscritto all’altra parte.
16.4. Il Partner commerciale si impegna a mantenere un valido esercizio di posta elettronica certificata e a comunicare per iscritto ogni sua variazione a Shell.
16.5. Tutte le comunicazioni alla Shell dovranno essere effettuate in lingua italiana.
17. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
17.1. Shell può modificare unilateralmente le Condizioni generali rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
• curandone la pubblicazione sul sito web (www.Shell-
Xxxxx.xx) almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore;
• comunicandolo in forma scritta (tramite posta, e-mail,
fax) almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore al Partner commerciale.
Qualora il Partner commerciale in forma scritta e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento rifiuti le modifiche proposte prima della loro entrata in vigore, si considera esercitato il diritto di recesso dal Contratto da parte di Shell, con decorrenza del termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di modifica al Partner commerciale.
17.2. Se il Partner commerciale non rifiuta le modifiche prima della loro entrata in vigore, o comunque utilizza le Carte successivamente al ricevimento della relativa comunicazione, le stesse si considerano accettate.
17.3. Le presenti Condizioni generali sono valide a decorrere dal 01/10/2014, salvo successive modifiche.
18. FORZA MAGGIORE
18.1. Per causa di forza maggiore deve intendersi qualsiasi evento imprevisto o inevitabile di carattere eccezionale che si verifica dopo la conclusione del Contratto (terremoti, guerre ecc.).
Durante la durata della causa di forza maggiore gli obblighi di entrambe le parti restano sospesi.
18.2. La parte che non sia in grado di adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore deve avvisare l'altra entro un tempo ragionevole comunicando il tipo di forza maggiore e le possibili conseguenze per l'attuazione del Contratto.
In caso di omessa comunicazione il Partner commerciale è responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, arrecati alla Shell o al Gruppo Shell nonché delle spese da questi sostenuti.
18.3. Il presente Contratto può essere risolto dalla parte che a causa della forze maggiore di lunga durata non vi abbia più interesse, a condizione che la maggiore forza persista da più di 90 giorni.
18.4. La Shell e il Gruppo Shell non sono responsabili di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che il Partner commerciale possa subire quale conseguenza dell’obbligo dei primi di conformarsi a leggi, direttive, ordini, regolamenti o altri atti comunque denominati emanati dalle autorità nazionali o internazionali.
19. PRINCIPI GESTIONALI DI SHELL E CODICE CONDOTTO SHELL
19.1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza dei principi di gestione del Gruppo Shell e del Codice Condota Shell pubblicati sul sito xxx.xxxxx-xxxxx.xx che saranno presi in considerazione nelle attività per l'attuazione del Contratto
19.2. Shell e il Partner Commerciale dichiarano e garantiscono: (a) di essere informati sulle le leggi anti-corruzione applicabili all’esecuzione del presente Contratto; (b) che né esse né alcuno dei loro dipendenti, funzionari, agenti o affiliati (o loro sottoposti) hanno effettuato, offerto o autorizzato o effettueranno, offriranno o autorizzeranno alcun pagamento, regalo, promessa o altro vantaggio o agevolazione, direttamente o tramite qualsiasi altra
persona o entità, a uso o beneficio di qualsiasi funzionario governativo o di qualsiasi altra persona a cui arrecherebbe un vantaggio.
Le parti si impegnano a rispettare tutte le leggi applicabili, nazionali e internazionali, i regolamenti e gli ordini nell’esecuzione del presente Contratto.
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
20.1. Tutte le informazioni personali dei singoli partner commerciali sono protetti in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali. Shell trasmette queste informazioni solo al Partner commerciale e a terzi per adempiere ai propri obblighi derivanti dall'attuazione del Contratto e nel rispetto della legge, ovvero alle autorità competenti in base a una loro richiesta scritta.
20.2. Il Partner commerciale accetta il fatto che i dati possano essere utilizzati, archiviati, salvati nelle banche dati e trattati ai fini delle attività commerciali di Shell e per l'attuazione di obblighi di legge e contrattuali della Shell.
Shell può trasmettere queste informazioni al Gruppo Shell, a Terzi o al centro di elaborazione al fine di attuare le disposizioni di legge, per garantire l'uniformità e la fornitura ottimale di servizi e per qualsiasi altra finalità contrattuale, ivi compreso l’utilizzo di tali dati al di fuori del territorio sloveno.
20.3. Entrambe le parti si impegnano a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni loro rivelate durante e in relazione alla conclusione e attuazione del presente Contratto, compreso il suo contenuto, salvi i dati e informazioni già di pubblico dominio.
Gli obblighi di cui al presente comma restano fermi per ulteriori 12 (dodici) mesi dopo la cessazione del Contratto.
Con la sottoscrizione del Contratto, ciascuna parte si impegna a informare l'altra parte dei cambiamenti dei dati relativi alla società necessari per l'attuazione degli obblighi contrattuali, e sarà responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, arrecati alla Shell o al Gruppo Shell nonché delle spese da questi sostenuti quale conseguenza della mancata comunicazione di tali dati.
21. DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI
21.1. Il Partner commerciale si obbliga a comunicare alla Shell per iscritto eventuali modifiche sullo stato dell'impresa per cui è necessaria l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla decisione sulla modifica, allegando una copia autentica del documento in questione.
In caso di mancata osservazione di tale obbligo sarà responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, arrecati alla Shell o al Gruppo Shell nonché delle spese da questi sostenuti quale conseguenza della mancata comunicazione.
21.2. Le parti si impegnano a tentare di risolvere eventuali controversie in xxx xxxxxxxxxx.
00.0. Qualora una qualsiasi delle clausole del Contratto risulti in contrasto con una qualsiasi norma di legge applicabile, tale clausola si considererà priva di efficacia ovvero modificata in modo da essere compatibile con la legge applicabile, mentre rimarranno valide ed efficaci tutte le altri clausole del Contratto.
21.4. Le disposizioni del Contratto in caso di dubbio devono interpretarsi nel senso più favorevole a Shell.
21.5. In caso di contrasto fra una disposizione del Contratto sottoscritto dalle parti e le Condizioni generali di gestione si considera prevalente il primo, salva l’ipotesi in cui l’incompatibilità sia dovuta ad una modifica, integrazione o modifica successiva delle Condizioni di gestione, in qual caso saranno queste ultime a prevalere.
21.6. Se Shell non esercita un diritto o una facoltà prevista dal Contratto, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come
rinuncia ai suoi diritti e non potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro.
21.7. Per qualsiasi notifica in relazione a controverse concernenti l’uso della Carta e gli obblighi di cui al Contratto, il Partner commerciale elegge domicilio all’indirizzo indicato nella Dichiarazione di adesione.
Eventuali mutamenti di domicilio dovranno essere comunicati a Shell mediante raccomandata.
21.8. Il presente contratto, ivi comprese le Condizioni generali di gestione del sistema euroShell, e qualsiasi rapporto da esso derivante fra Shell, membri del Gruppo Shell e il partner commerciale è sottoposto alla giurisdizione italiana e soggetto alla legge italiana.
21.9. La risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente contratto è affidata alla competenza esclusiva del foro di Udine.
21.10. Parte integrante delle Condizioni generali risultano i seguenti allegati:
Allegato 1 - Elenco dei paesi in cui opera la rete di Carte euroShell
ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PAESI DOVE OPERA LA RETE DI CARTE EUROSHELL
La rete di Carte euroShell risulta operativa nei seguenti paesi: Austria
Belgio Bulgaria Bielorussia Croazia
Repubblica Ceca Danimarca Estonia Finlandia Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania
Lussemburgo Olanda Norvegia Polonia Russia Slovacchia Slovenia
Spagna/Andorra Svezia
Svizzera Turchia Ucraina
Gran Bretagna