REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DEI MANDATI
REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DEI MANDATI
Adottato ai sensi dell’articolo 2.3 dello Statuto di ITSRIGHT s.r.l. Pubblicato in data 27 marzo 2013 sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 1 – Definizioni
I seguenti termini, utilizzati con l’iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito.
“AIE” indica la persona fisica che ha fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un Fonogramma, xxx inclusi quindi tanto gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all’art. 82 L.D.A. quanto gli orchestrali, i produttori artistici ed ogni altra persona fisica che abbia effettuato prestazioni artistiche, sebbene non previsto nell’anzidetto art. 82 L.D.A., con esclusione delle persone fisiche che, pur avendo collaborato alla realizzazione di un Fonogramma, hanno svolto prestazioni diverse da quelle artistiche (quali, in via esemplificativa, gli ingegneri del suono, i produttori esecutivi, i tecnici di studio).
“Amministratore del
Mandante” indica la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale col Mandante ovvero con il Produttore di Fonogrammi o con l’AIE, agisce per conto di essi per l’amministrazione di uno o più Diritti Gestiti loro spettanti; in particolare, sono ricompresi nella definizione: (i) le società di gestione collettiva, italiane o estere, dei Diritti Gestiti spettanti a Produttori di Fonogrammi o agli AIE; (ii) i soggetti che sono succeduti all’AIE nei Diritti Gestiti per atto tra vivi diversi dalla società controllata dall’AIE ai sensi dell’art. 2359 c.c..
“Amministratore Esecutivo” indica l’amministratore esecutivo o l’amministratore delegato di XXXXXXXX nominato ai sensi dello Statuto.
“ITSRIGHT” indica la società ITSRIGHT srl.
“Contratti” indica i contratti che ITSRIGHT stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali ITSRIGHT incasserà i Proventi.
“Copia Privata” indica la fattispecie prevista dall’art. 71 septies L.D.A..
“Corrispettivo” indica il corrispettivo dovuto a ITSRIGHT così come pattuito nel Mandato.
“Diritti Gestiti” indica i diritti di cui all’articolo 2.1 dello Statuto.
“Fonogramma” indica la prima fissazione originale di una composizione o di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
“L.D.A.” indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.
“Mandante” indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a ITSRIGHT o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a ITSRIGHT un Mandato.
“Mandato” indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a ITSRIGHT per la gestione dei Diritti Gestiti.
“Produttore di
Fonogrammi” indica le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 L.D.A. nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.
“Proventi” indica l’ammontare dei compensi incassati da ITSRIGHT per qualsiasi Utilizzazione Musicale ovvero per Copia Privata.
“Proventi Netti” indica i Proventi al netto del Corrispettivo.
“Regolamento Mandati” indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dall’assemblea dei soci di ITSRIGHT, come previsto all’art. 2.3 dello Statuto.
“Regolamento Ripartizioni” indica il regolamento, deliberato dall’assemblea dei soci di ITSRIGHT, come previsto all’art. 2.3. dello Statuto, avente ad oggetto le regole di ripartizione dei Proventi ai Produttori di Fonogrammi e agli AIE, nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo.
“Regolamenti” indica, congiuntamente, il Regolamento Mandati ed il Regolamento Ripartizioni.
“Statuto” indica lo Statuto di ITSRIGHT.
“Supporto Fonografico” indica qualsivoglia supporto, oggi conosciuto (ad es. CD, LP, DVD, ecc.) o inventato in futuro, ivi compresi i files digitali, contenente uno o più Fonogrammi (con o senza immagini), realizzato, pubblicato, distribuito e/o messo a disposizione del pubblico dal relativo Produttore di Fonogrammi.
“Utilizzazione Musicale” indica una qualsiasi forma di utilizzazione dei Fonogrammi, con esclusione della sola Copia Privata; in via esemplificativa, costituiscono Utilizzazioni Musicali la diffusione radiofonica e/o televisiva dei Fonogrammi, la diffusione in pubblico, la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi in ogni forma e modo.
“Utilizzatori” indica i singoli soggetti che effettuano un’Utilizzazione Musicale, considerati individualmente ovvero raggruppati per tipologie omogenee di Utilizzazione Musicale, la Copia Privata è convenzionalmente considerata “Utilizzatore”.
Nel Regolamento Mandati, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell’interpretazione del Regolamento Mandati. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa.
Articolo 1 – Conferimento del Mandato
1.1 Il consiglio di amministrazione di ITSRIGHT adotta modelli standard di Mandato secondo le diverse tipologie di Mandanti, quali precisate all’art. 1.5. Un esemplare di ciascuno dei suddetti modelli standard in vigore sarà inserito nel sito web di ITSRIGHT. Il modello standard di Mandato potrà essere adattato, caso per caso, alle specifiche condizioni o richieste del Mandante, fermo quanto agli artt. 1.4 e 2.2.
1.2 Il Mandato s’intende conferito senza rappresentanza a ITSRIGHT e, una volta da questa verificate le condizioni di cui all’art. 1.4, sarà controfirmato per accettazione dall’Amministratore Esecutivo.
1.3 Il Mandato prende effetto dalla data di ricezione del medesimo da parte di ITSRIGHT, potrà avere durata non superiore a 4 (quattro) anni e potrà essere tacitamente rinnovato.
1.4 Costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per il conferimento del Mandato:
a) il fatto, opportunamente documentato dal richiedente ai sensi dell’art. 5, che quest’ultimo sia un AIE ovvero sia un Produttore di Fonogrammi;
b) nel caso di AIE, la maggiore età del richiedente; qualora l’AIE sia minorenne, il relativo Mandato sarà richiesto e sottoscritto da colui che esercita la rappresentanza legale dell’AIE;
Verificata, con le modalità di cui all’art. 5, la sussistenza delle anzidette condizioni, XXXXXXXX non potrà rifiutare il conferimento del Mandato da parte del richiedente.
Non possono assumere la qualifica di Mandante gli Amministratori del Mandante, salvo che gli stessi siano in proprio Produttori di Fonogrammi o AIE e limitatamente ai Fonogrammi dai medesimi realizzati o interpretati.
1.5 Le tipologie di Mandanti ed i correlativi Mandati standard sono riferite alle seguenti fattispecie:
a) Mandato conferito da Produttore di Fonogrammi;
b) Mandato conferito da AIE persona fisica;
c) Mandato conferito dai successori mortis causa dell’AIE;
d) Mandato conferito da società controllata dall’AIE ai sensi dell’art. 2359 c.c.
1.6 Possono conferire Mandato le persone fisiche o le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenente all’Unione Europea.
Articolo 2 – Esecuzione del Mandato
2.1 Col conferimento del Mandato, il Mandante e ITSRIGHT sono reciprocamente obbligati, oltre all’adempimento delle reciproche obbligazioni ivi pattuite, nonché al rispetto di quanto stabilito nei Regolamenti e successive integrazioni o modificazioni dei medesimi.
2.2 ITSRIGHT stipulerà ed eseguirà il Mandato ed i Regolamenti nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
2.3 Il Corrispettivo applicato da ITSRIGHT nei confronti di tutti i Mandanti è il medesimo, quale specificato nel modello standard di Mandato. In relazione a specifiche attività o servizi svolti, su richiesta di un Mandante, in aggiunta a quelli individuati nel modello standard di Mandato, ITSRIGHT potrà pattuire con ciascun interessato, caso per caso, il riconoscimento di compensi o rimborsi spese aggiuntivi. Con delibera del consiglio di amministrazione di ITSRIGHT, il Corrispettivo di cui al modello standard di Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica. In tal caso, il Mandante potrà recedere dal Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione a ITSRIGHT con lettera raccomandata.
2.4 Quale compenso per l’esecuzione del Mandato nonché per tutte le attività contemplate nei Regolamenti, ITSRIGHT avrà diritto:
a) a percepire dal Mandante il Corrispettivo;
b) ad incamerare gli interessi maturati sui Proventi tra la data di incasso dei medesimi e quella di pagamento delle somme individualmente corrisposte a ciascun Mandante;
c) ad incamerare gli interessi ed ogni altra cointeressenza ad ogni altro titolo maturate in conseguenza degli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 2.10 del Regolamento Ripartizioni.
Articolo 3 – Criteri per la negoziazione dei Contratti e di altri accordi
3.1 ITSRIGHT negozierà e stipulerà i Contratti perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei Proventi; a tale fine, ITSRIGHT avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di tali Contratti.
3.2 I Contratti non potranno mai contenere pattuizioni che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli Produttori di Fonogrammi e/o AIE e/o Mandanti.
3.3 ITSRIGHT richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre - ogniqualvolta sia possibile, in relazione ai diversi Utilizzatori - e di inviare a ITSRIGHT un rendiconto analitico delle Utilizzazioni Musicali effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui al Regolamento Ripartizioni.
3.4 Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, ITSRIGHT perseguirà inoltre l’obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Diritti Gestiti accordi di reciproca collaborazione per l’incasso dei Proventi derivanti da Utilizzazioni Musicali avvenute all’estero, come previsto all’art. 11 del Regolamento Ripartizioni.
Articolo 4 – Accesso agli atti ed ai contratti
4.1 Entro ventiquattro mesi dalla data di stipulazione del primo dei Contratti sottoscritto da ITSRIGHT, quest’ultima realizzerà sul proprio sito web un’apposita data room, nella quale saranno inseriti tutti i Contratti, accessibile ai Mandanti mediante password.
4.2 L’accesso all’anzidetta data room permetterà esclusivamente la visione e lettura dei documenti ivi contenuti, restando esclusa ogni facoltà di estrazione di copie. E’ fatto divieto ai Mandanti di divulgare a terzi il contenuto degli anzidetti documenti.
Articolo 5 – Documentazione del Mandante
5.1 Unitamente al conferimento del Mandato, il Mandante dovrà comunicare e documentare a ITSRIGHT la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1.4. In particolare, la qualifica di AIE o di Produttore di Fonogrammi è presunta nei confronti di ITSRIGHT se il soggetto richiedente consegni a ITSRIGHT, in via alternativa:
a) la documentazione relativa ad almeno un Supporto Fonografico dal medesimo interpretato o realizzato ovvero
b) la prova dell’avvenuta pubblicazione, anche solo in versione digitale, di almeno cinque Fonogrammi dal medesimo interpretati o realizzati ovvero
c) nel caso di Produttore di Fonogrammi, la prova dell’avvenuta stipulazione con la SIAE o con altra Società di autori ed editori di un “Contratto di Licenza per la Riproduzione Fonografica” ovvero
d) nel caso di AIE, la prova dell’avvenuta stipulazione con un Produttore di Fonogrammi di un contratto per la realizzazione (anche futura) di Fonogrammi.
È comunque facoltà di ITSRIGHT richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all’art. 1.4.
5.2 Il Mandante dovrà altresì trasmettere a ITSRIGHT:
- se AIE: copia di un documento d’identità;
- se Produttore di Fonogrammi: copia della visura camerale storica aggiornata (o documento equipollente).
5.3 Qualora ITSRIGHT rilevi la mancanza dei requisiti di cui all’art. 1.4 ovvero l’incompletezza della documentazione di cui agli articoli 5.1 e 5.2, il Mandato non potrà essere sottoscritto da ITSRIGHT, la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 6 – Pubblicità del Regolamento Mandati
6.1 Il presente Regolamento Mandati sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web di ITSRIGHT (xxx.xxxxxxxx.xx) entro cinque giorni dalla data di approvazione del medesimo ai sensi dell’art. 2.3 dello Statuto e forma parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli Mandati.