SILUS
UNIONE EUROPEA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Repubblica Italiana
P.O.R. SARDEGNA 2000-2006
Misura 6.3, Azione K Interventi per lo sviluppo dell’e-health
SILUS
Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”
D.G.R. n. 48/21 del 29.11.2007 ed il suo allegato “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge
296/2006)”
Capitolato d’oneri
Xxx Xxxxxx, xxx - 00000 XXXXXXXX - CA tel. 000.0000000 - fax 000.0000000
Redazione:
Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità Sardegna IT
Indice
Articolo 1 - Stazione Appaltante 3
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto 3
Articolo 3 - Importo 4
Articolo 4 - Durata dell’appalto 4
Articolo 5 - Procedura di scelta del contraente 5
Articolo 6 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 5
Articolo 7 - Nomina della Commissione Giudicatrice 8
Articolo 8 - Modalità di presentazione delle offerte 8
Articolo 9 - Invalidità delle offerte 14
Articolo 10 - Cauzione Provvisoria 15
Articolo 11 - Validità dell’offerta 16
Articolo 12- Criteri di valutazione delle offerte 16
Articolo 13 - Procedura di gara 19
Articolo 14 – Offerte anomale 20
Articolo 15 - Gara deserta 20
Articolo 16 - Aggiudicazione definitiva 20
Articolo 17 - Mancata aggiudicazione 21
Articolo 18- Varianti precedenti all’aggiudicazione 21
Articolo 19 - Obblighi dell’aggiudicatario e ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione 22
Articolo 20 - Cauzione definitiva 22
Articolo 21 - Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 23
Articolo 22 – Controlli e Stipulazione del contratto 23
Articolo 23 - Documenti parte del contratto 24
Articolo 24 - Spese contrattuali 24
Articolo 25- Cessione del contratto e subappalto 24
Articolo 26 - Oneri dell’aggiudicatario 25
Articolo 27 - Altri obblighi a carico dell’aggiudicatario 25
Articolo 28 - Obbligo di riservatezza 26
Articolo 29 - Responsabilità dell’aggiudicatario 27
Articolo 30 - Diritti di proprietà e utilizzo del software 27
Articolo 31 - Brevetti e diritto d’autore 28
Articolo 32 - Rischi 28
Articolo 33 - Garanzia del software 29
Articolo 34 - Invariabilità dei prezzi 29
Articolo 35 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione 29
Articolo 36 – Coordinatore di progetto 29
Articolo 37- Direttore dei lavori 30
Articolo 38 - Commissione di collaudo 31
Articolo 39 - Collaudo 32
Articolo 40- Pagamenti 33
Articolo 41 - Sospensione dei pagamenti 34
Articolo 42- Penali 34
Articolo 43 Risoluzione del contratto 34
Articolo 44 - Esecuzione in danno 35
Articolo 45 - Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse 36
Articolo 46 - Foro competente 36
Articolo 47 - Rinvio 36
Articolo 48 - Responsabile del procedimento 36
Articolo 49 - Allegati 37
Articolo 1 - Stazione Appaltante
1. Sardegna IT srl - xxx Xxxxxx xxx - 00000 Xxxxxxxx – telefono 000.0000000 – fax 000.0000000 –xxx.xxxxxxxxxx.xx – e-mail xxxx@xxxxxxxxxx.xx
2. Eventuali domande di chiarimento sul bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro 30 giorni dalla data di invio del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, indicando nell’oggetto il riferimento al bando SILUS, ai seguenti indirizzi:
- fax x00 (0) 00 000 0000
I quesiti e le risposte saranno pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: xxx.xxxxxxxxxx.xx entro il 35° giorno dalla data di invio del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea.
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto è esperito con gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ed ha per oggetto la fornitura di un sistema informativo dei laboratori unici della Sardegna, come descritto nel Disciplinare Tecnico, allegato al presente Capitolato e di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. Il progetto è attuato in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.2007 ed al suo allegato “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006)”, alla cui lettura si rimanda per l’inquadramento complessivo (Allegato C1 al disciplinare tecnico).
Il progetto SILUS intende contribuire, in coerenza con la Delibera della Giunta Regionale sopra richiamata, a realizzare una profonda revisione delle strutture diagnostiche della Regione Sardegna, razionalizzando le risorse esistenti nell’ottica di incremento dell’efficienza del servizio e, nel contempo, di una contrazione dei costi.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso due direttrici fondamentali:
• la riorganizzazione delle strutture, con l’eliminazione delle ridondanze inutili ed il ridimensionamento delle risorse in ragione dei bacini di utenza;
• l’adozione di strumenti informatici in grado di far funzionare al meglio la nuova struttura.
La riorganizzazione delle strutture laboratoristiche della regione Sardegna passa infatti attraverso la definizione di una rete dei laboratori delle Aziende Sanitarie della Sardegna, realizzata secondo il
modello “Hub and Spoke”, ovvero secondo una logica di centralizzazione delle attività connesse alla effettuazione delle analisi (Hub), e di corrispondente decentralizzazione in sedi periferiche dei punti prelievo e di consegna delle risposte agli utenti (Spoke).
Il progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività dei servizi di laboratorio delle Aziende Sanitarie della Sardegna è finalizzato quindi al disegno di una rete integrata di punti di laboratorio delle stesse Aziende Sanitarie, in grado di assicurare l’equità del servizio verso i pazienti e contemporaneamente l’eliminazione della duplicazione dei servizi ad alto investimento tecnologico.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.2007, la Regione Sardegna ha individuato un modello di rete integrata basata su due livelli:
• il livello “aziendale”, che unifica tutti i laboratori di una stessa azienda in un unico sistema logico, con l’obiettivo di garantire sia la massima concentrazione di esami all’interno dell’Azienda stessa che la massima decentralizzazione degli accessi;
• il livello “regionale”, ottenuto mettendo in comunicazione le diverse Aziende, con l’obiettivo di consentire a ciascuna Azienda Sanitaria di usufruire di attività analitica di alta specializzazione che verrà predisposta solo in laboratori di riferimento specificamente individuati.
Articolo 3 - Importo
1. L’importo posto a base dell’appalto è pari ad Euro 746.000,00 (Euro settecentoquarantaseimila), IVA esclusa.
2. L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del progetto proposto, sia in termini di forniture che di servizi, così come descritto in dettaglio nel Disciplinare Tecnico.
3. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta aggiudicataria, e remunera l’appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento dell’appalto.
Articolo 4 - Durata dell’appalto
1. La durata dell’appalto è fissata in 90 giorni e decorre dalla data della stipulazione del contratto e comunque l’esecuzione dello stesso non potrà protrarsi oltre il 15.11.2008 fatta salva l’ipotesi di un’eventuale proroga del termine di rendicontazione dei fondi POR. Resta inteso che l’aggiudicatario resterà vincolato per tutto il periodo di garanzia dell’intera fornitura.
Articolo 5 - Procedura di scelta del contraente
1. La gara sarà espletata secondo le modalità della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., e sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo, da valutarsi da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei parametri descritti nel presente capitolato.
2. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’Amministrazione, prima di procedere all'apertura delle buste, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e nella lettera di xxxxxx, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di xxxxxx. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la Commissione Giudicatrice procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
3. Le operazioni di gara avverranno in seduta pubblica e potrà assistere chiunque vi abbia interesse; esse avranno inizio nel giorno 11.07.2008 ore 10,30 presso la sede di Sardegna IT in xxx Xxxxxx xxx 00000 Xxxxxxxx.
4. Ciascun concorrente singolo o in RTI (costituito o costituendo) potrà partecipare tramite il legale rappresentante (od un suo delegato) dell’impresa o delle imprese del medesimo RTI.
Articolo 6 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi dalla gara:
- i concorrenti per i quali venga accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale,
- i soggetti partecipanti a più raggruppamenti/consorzi sia singolarmente sia in raggruppamento/consorzio con altri.
In caso di partecipazione di RTI, costituito/costituendo, si applica l’art. 37 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.. In caso di RTI non costituito/costituendo al momento della domanda di partecipazione, questa deve contenere, pena l’esclusione del raggruppamento, l’indicazione del mandatario e dei mandanti, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi.
In caso di RTI già costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante del mandatario e deve essere presentata copia autentica del mandato conferito.
In caso di raggruppamento di tipo verticale, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 2, il ruolo di mandatario deve essere rivestito dall’impresa che eseguirà le prestazioni di servizi e forniture principali anche in termini economici.
2) Situazione giuridica - prove richieste:
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio (ovvero analoghi registri dell’UE) o del registro prefettizio in caso di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale della Cooperazione;
- dichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e dell’assenza delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c. con altri soggetti partecipanti disgiuntamente alla gara.
3) Capacità finanziaria e tecnica:
Saranno ammesse a partecipare alla Gara d’Appalto le ditte che dimostreranno di possedere i seguenti requisiti di capacità finanziaria e tecnica:
a) realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2005- 2006-2007) di un fatturato globale nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della fornitura di hardware), non inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa);
b) realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2005- 2006-2007) di un fatturato specifico relativo alla fornitura “chiavi in mano” per almeno 2 sistemi di laboratorio di analisi (LIS), non inferiore a € 746.000,00 (IVA esclusa), con architettura di tipo LLU, realizzati in ambito regionale e/o provinciale e/o territoriale e/o aziendale e/o di “area vasta”, e con una produzione annua, per ciascuno dei LIS suddetti, non inferiore a 1.000.000 referti/anno e/o 8.000.000 di esami/anno;
c) possesso della proprietà esclusiva del software applicativo LIS oggetto della proposta di fornitura, in quanto proprietario dei sorgenti e delle competenze professionali IT per lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo proposto, in particolare per quanto attiene alle componenti che non saranno oggetto di specifiche personalizzazioni e/o integrazioni nell’ambito della fornitura prevista nell’Appalto;
d) possesso di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito (con l’indicazione degli specifici Istituti di cui si tratta) dalle quali risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente in relazione all’importo della gara, con la precisazione che al momento della effettiva presentazione di tali referenze non saranno ritenute idonee tutte le dichiarazioni che non soddisfino tale requisito di inequivocabilità, ossia tutte le dichiarazioni che presentino frasi quali ad esempio: “senza impegno e garanzia” (o similari).
e) certificazione del sistema di qualità della Impresa proponente, conforme alle norme europee della serie UNI-EN-ISO 9001:2001, per l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della specifica proposta d'offerta, rilasciata da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.
Nel caso di associazione temporanea di imprese concorrenti:
I. il requisito di cui al punto a) precedente dovrà essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve comunque possedere almeno il 10% del requisito richiesto cumulativamente;
II. il requisito di cui al punto b) e c) precedente dovrà essere posseduto integralmente almeno da una impresa costituente il raggruppamento;
III. il requisito di cui al punto d) precedente dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante;
IV. il requisito di cui al punto e) precedente dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante, per quanto di specifica competenza per le parti di fornitura o di servizi a proprio carico all'interno del raggruppamento.
Ai fini del calcolo dei valori percentuali sopraindicati si assumerà l'arrotondamento al valore intero successivo.
Le Imprese, o raggruppamenti di imprese, risultate non in possesso dei requisiti sopra richiesti saranno escluse dalla Gara di Appalto.
4) Contribuzione ai sensi della Legge n. 266/2005:
il partecipante, in forma singola o associata, è tenuto a dimostrare a pena di esclusione, al momento di presentazione dell’offerta, di aver effettuato il versamento della contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 ( Finanziaria 2006) e deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Il versamento della contribuzione suddetta va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx.
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) e il relativo importo da versare a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono i seguenti:
CIG: 01663089B1
Importo: 40,00 Euro.
Articolo 7 - Nomina della Commissione Giudicatrice
1. La valutazione delle offerte e la formulazione della graduatoria sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice, da nominarsi con determinazione del Direttore del Servizio affari generali ed istituzionali e sistema informativo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i..
2. La Commissione sarà nominata con successiva determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione sarà composta da un numero dispari di componenti, comunque in numero non superiore a cinque e sarà presieduta da un dirigente dell’Amministrazione Regionale, scelto tra quelli in servizio o in quiescenza.
4. La Commissione nominata ai sensi dei commi precedenti costituisce un collegio perfetto: pertanto le sue decisioni saranno prese all’unanimità con l’intervento di tutti i componenti.
5. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione.
Articolo 8 - Modalità di presentazione delle offerte
1. Le imprese che intendono partecipare alla procedura di appalto e in possesso dei requisiti indicati all’art 6 del capitolato d’oneri, dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata, tramite consegna diretta al seguente indirizzo: Sardegna IT srl – Ufficio Protocollo, xxx Xxxxxx xxx- 00000 XXXXXXXX - entro e non oltre le ore 10,30 del giorno 07.07.2008.
2. Il recapito del plico inviato, per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, tramite corriere autorizzato o consegna a mano rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine prescritto.
3. Le offerte che perverranno dopo il termine perentorio fissato al precedente comma 1, non saranno prese in considerazione anche se, recapitate a mezzo servizio postale, rechino data di spedizione anteriore rispetto a detto termine.
4. Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (anche se preincollati dal fabbricante dell’involucro).
5. Sul frontespizio del plico, oltre all’indirizzo del Destinatario (Sardegna IT srl – xxx Xxxxxx xxx – 00000 Xxxxxxxx) e all’indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale della singola impresa partecipante o, in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., l’indicazione di ciascuna delle imprese raggruppande) dovrà essere
riportata la dicitura: Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici”. Il plico deve, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”.
6. Ciascuna offerta deve pervenire all’indirizzo sopra indicato, pena l’esclusione, mediante il plico suddetto, contenente le seguenti buste, tutte – a pena di esclusione - chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i lembi (anche se preincollati dal fabbricante dell’involucro):
a) BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e l’indicazione del soggetto partecipante (denominazione o ragione sociale); in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d) del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i. la busta dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppande.
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, in conformità con il modulo di cui nell’Allegato A) del presente capitolato (Modulistica per la presentazione delle offerte), lo schema di dichiarazione contenente:
a. l’attestazione di assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 6 del capitolato d’oneri;
b. l’indicazione del fatturato globale, suddiviso per anno, complessivamente effettuato nell’ultimo triennio antecedente alla data del Bando di Gara (2005-2006-2007), esclusivamente nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della fornitura di hardware); la dichiarazione deve essere effettuata mediante un elenco riportante i contratti fatturati nel triennio, come di seguito specificato:
Anno | Descrizione Contratto | Ente Contraente | Importo Fatturato |
c. l’indicazione dei contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo triennio antecedenti alla data del Bando di Gara (2005-2006-2007) ed inerenti ad attività relative alla fornitura “chiavi in mano” di sistemi di laboratorio di analisi (LIS), con architettura di tipo LLU, realizzati in ambito regionale, provinciale, territoriale, aziendale e/o di “area vasta”, e con una produzione annua, per ciascuno dei LIS suddetti, non inferiore a 1.000.000 di referti/anno e/o 8.000.000 di esami/anno; la dichiarazione deve essere effettuata mediante la predisposizione di una scheda per ciascun contratto, come di seguito specificato:
i. Data di stipula del Progetto
ii. Ente contraente
iii. Importo contrattuale
iv. Durata del Progetto
v. Data inizio Progetto – Data fine Progetto
vi. Descrizione del Progetto
vii. Destinatari del Progetto (enti, laboratori, etc.)
viii. Produzione complessiva annua (referti/esami)
ix. Allegato E: Dichiarazione di “buona esecuzione” sottoscritta dall’Ente contraente
d. l’attestazione esplicita che il software applicativo LIS oggetto della proposta di fornitura, per quanto attiene alle componenti che non saranno oggetto di specifiche personalizzazioni e/o integrazioni da realizzarsi nell’ambito dell’Appalto, è stato sviluppato interamente dall’Impresa proponente, la quale ne detiene la proprietà esclusiva, oltre a possedere i sorgenti e le relative competenze professionali IT per lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo proposto;
e. l’attestazione di certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI-EN-ISO 9000:2001 per l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della specifica proposta d'offerta, rilasciata da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo;
f. l’attestazione esplicita di avere effettuato tutte le verifiche ed i calcoli di dimensionamento progettuale delle risorse necessarie ed opportune, per assumere la completa responsabilità atta a raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal progetto illustrato nel Disciplinare Tecnico;
g. l’attestazione, con la quale si certifica di essersi recati sul/sui luogo/luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; tale dichiarazione deve essere accompagnata dalle copie di tutte le attestazioni di avvenuto sopralluogo redatte come da facsimile in Allegato D al presente capitolato.
h. l’attestazione che il partecipante ha valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto e ha tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 28 del presente capitolato;
i. l’attestazione che il partecipante ha esaminato in ogni sua parte il capitolato d’oneri, il disciplinare tecnico e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;
j. l’attestazione che il partecipante nella redazione delle proprie offerte, ha tenuto conto degli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché con le condizioni di lavoro (le imprese concorrenti potranno ottenere informazioni circa gli obblighi citati presso l’Ispettorato del Lavoro e l’Azienda Sanitaria Locale, nonché presso le altre autorità indicate dall’art. 23 del d.lgs. n. 626/1994 secondo le rispettive competenze);
k. l’attestazione che il partecipante, in caso di costituzione di RTI, si conformerà alla disciplina prevista dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i..
La Domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma. Tale dichiarazione deve necessariamente, a pena di esclusione, essere accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
o In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere prodotta siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l’esclusione del costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda. Tale dichiarazione deve necessariamente, a pena di esclusione, essere accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
o La dichiarazione deve contenere inoltre l’attestazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003, come da modello predisposto in calce alla domanda di partecipazione
- N. 2 Dichiarazioni Bancarie rilasciate da primari istituti di credito (con l’indicazione degli specifici Istituti di cui si tratta) attestanti la capacità finanziaria dell'Impresa ai sensi dell’art. 31, lett. a) della Direttiva CEE 92/50 e dalle quali risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente in relazione all’importo della gara, con la precisazione che al momento della effettiva presentazione di tali referenze non saranno ritenute idonee tutte le dichiarazioni che non soddisfino tale requisito di inequivocabilità, ossia tutte le dichiarazioni che presentino frasi quali “senza impegno e garanzia” o similari;
- idoneo documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria cui all’art. 10 del presente capitolato;
- impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- originale della ricevuta dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, sulla base dell'articolo 1 comma 67, della legge n. 266/2005. In alternativa all’originale della ricevuta può essere presentata fotocopia della stessa corredata di dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia autentica della procura attestante i poteri del procuratore speciale, ove l’offerta sia sottoscritta da quest’ultimo;
- copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
b) BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA.
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici” – OFFERTA TECNICA” e l’indicazione del soggetto partecipante (denominazione o ragione sociale); in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., la busta dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppande.
L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, contenere la specificazione delle parti di servizio rese dalle singole imprese raggruppate e l’indicazione dettagliata delle prestazioni eventualmente oggetto di subappalto.
L’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa partecipante, o da tutti i titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i..
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in modo tale da raccogliersi in uno o più fascicoli, confezionati in modo tale da garantirne l’integrità, così da non renderne possibile la separazione dei fogli, con le pagine numerate progressivamente. Nella copertina di ciascun fascicolo dovrà essere apposta la seguente dicitura: «il presente fascicolo si compone di n. XX pagine, numerate progressivamente dalla n. 1 alla XX», con la sottoscrizione del legale rappresentante. Il fascicolo dovrà obbligatoriamente essere allestito esclusivamente con uno o più singoli fascicoli confezionati secondo quanto prescritto precedentemente. Non sarà valutato come fascicolo il singolo foglio ovvero la scheda inserita singolarmente - ad esempio - in buste di plastica trasparente ovvero in raccoglitori ad anelli o simili. Il fascicolo o i fascicoli dovranno essere redatti in lingua italiana o, se presentati in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da idonea traduzione.
La Offerta Tecnica dovrà inoltre essere accompagnata:
− da una copia elettronica su CD-ROM, in formato PDF, della stessa Offerta Tecnica e dei relativi elaborati progettuali;
− da eventuale altra documentazione tecnica, allegata alla Offerta Tecnica medesima, ed utile alla completa valutazione delle caratteristiche tecnico-funzionali della soluzione progettuale offerta (brochures, data-sheets, allegati tecnici, etc.).
I concorrenti dovranno presentare la documentazione descrivente le installazioni recenti attinenti all’oggetto dell’offerta già effettuate presso altre Strutture Pubbliche e/o private.
Tutti gli elementi indicati al punto 7.4 del Disciplinare tecnico, in quanto fondamentali per la valutazione dell’Offerta, devono essere forniti a pena di esclusione.
c) BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta Economica dovrà essere contenuta in una busta opaca sigillata (tale da non permettere la lettura del contenuto interno) e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà riportare esternamente la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici” - OFFERTA ECONOMICA” e l’indicazione del soggetto partecipante (denominazione o ragione sociale); in caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., la busta dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppande.
L’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato B al presente capitolato, e dovrà specificare, in conclusione, il prezzo complessivo per la realizzazione dell’intero progetto di cui all’ Articolo 2 - Oggetto dell’appalto.
In particolare dovrà riportare:
a) l’importo complessivo, tenuto conto della Base d’Asta della Gara d’Appalto, in base al quale il concorrente si impegna ad eseguire la fornitura ed i servizi professionali relativi al progetto, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati; si precisa che tale prezzo NON potrà superare la Base d’Asta pena l’esclusione dalla Gara d’Appalto;
b) a ulteriore specificazione dell’importo complessivo, un elenco prezzi unitari e relativi analisi dei prezzi, suddiviso per destinatari (ASL/AO/AOU) e categorie di forniture/servizi, e con l'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti parziali corrispondente a ciascuna categoria (in conformità al modello facsimile Allegato B predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente Capitolato d’Oneri);
c) una scheda dei costi gestionali, per ciascun destinatario (ASL/AO/AOU), non compresi nella base d’asta e relativi a:
o costo totale dei soli Servizi Professionali (non delle Licenze d’Uso, comprese invece nella base d’asta), a supporto della connessione degli autoanalizzatori dei diversi laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto, sia per gli autoanalizzatori già collegati, sia per ulteriori n. 5 autoanalizzatori (per ciascuna Azienda Sanitaria) per i laboratori di nuova informatizzazione e/o per ulteriori autoanalizzatori non collegati;
o canone annuale del servizio di manutenzione e assistenza telefonica per i 5 anni successivi al periodo di garanzia (tale canone resterà fisso ed invariabile, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo);
d) la giustificazione di cui all’art. 87 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nelle modalità ivi espresse; si precisa che a tali giustificazioni la Stazione Appaltante farà ricorso nel caso previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Qualora l’importo complessivo d'offerta indicato in cifre differisca da quello indicato in lettere, e in ogni altro caso di divergenza fra gli importi indicati, si prenderà in considerazione quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
Non saranno considerate ed accolte offerte che possano vincolare la Stazione Appaltante con contratti aggiuntivi di forniture, assistenza, manutenzione, o canoni di qualsiasi altro genere, se non per quanto concerne espressamente la tipologia dei componenti e dei servizi previsti nella specifica offerta da considerarsi comunque computati nell'importo economico complessivo.
L’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante o da procuratore speciale dell’impresa partecipante, o da tutti i titolari o legali rappresentanti o procuratori speciali delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i..
7. Eventuali correzioni, a pena di esclusione, dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dallo/gli stesso/i soggetto/i che sottoscrive/ono l’offerta. In tal caso, saranno comunque escluse le offerte nelle quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili.
8. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
9. Tutti gli adempimenti formali richiesti dal presente articolo sono previsti a pena di esclusione, compresa l’apposizione delle relative diciture su plico e buste.
Articolo 9 - Invalidità delle offerte
1. Oltre a quanto specificato con riferimento alle ipotesi di esclusione, saranno ritenute nulle e comunque non valide:
a) le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, o senza indicazione di somme;
b) le offerte parziali, condizionate o in aumento o non conformi alle prescrizioni contenute nell'avviso di gara o nel presente Capitolato;
c) le offerte nelle quali il prezzo non sia stato indicato in cifre e in lettere;
d) le offerte prive della documentazione prescritta dal bando di gara e dal Capitolato d’oneri;
e) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante, procuratore speciale o da altre persone legittimate ad impegnare il concorrente di cui al precedente art. 6.
Articolo 10 - Cauzione Provvisoria
1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta salvo richiesta dell’Amministrazione a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
8. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
9. La Stazione Appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Per l’aggiudicatario la
garanzia provvisoria sarà svincolata al momento della stipulazione della garanzia fideiussoria definitiva.
10. In caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., la cauzione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituente raggruppamento, potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo.
Articolo 11 - Validità dell’offerta
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., l’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere il differimento di detto termine.
Articolo 12- Criteri di valutazione delle offerte
1. Secondo il procedimento illustrato nel precedente articolo 5, la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà alla valutazione dell’offerta assegnando i punteggi in base ai parametri sottoindicati.
Gli elementi di valutazione e i relativi punteggi che saranno impiegati ai fini dell'aggiudicazione della fornitura sono i seguenti:
o QUALITÀ COMPLESSIVA (VQC): 70 PUNTI
o TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI (TT): 10 PUNTI
o PREZZO (PP): 20 PUNTI
La Commissione Giudicatrice, provvederà all’assegnazione dei punteggi relativi al tempo di esecuzione lavori (TT) soltanto dopo aver attribuito per singola offerta il punteggio relativo alla valutazione della qualità complessiva (VQC).
QUALITÀ COMPLESSIVA (VQC): 70 PUNTI
di cui:
Punti da 0 a 20:
− PUNTI 5: per la qualità complessiva e la completezza del progetto di Offerta Tecnica proposto (analisi dei requisiti, etc.), con particolare riferimento alla rispondenza alle finalità ed agli obiettivi illustrati nel Disciplinare Tecnico;
− PUNTI 10: per la qualità complessiva del sistema ed in particolare la qualità del software applicativo offerto, con riferimento alla rispondenza funzionale ai requisiti richiesti;
− PUNTI 5: per l’architettura tecnico-applicativa adottata per la realizzazione della soluzione, con particolare riferimento all’organizzazione del Laboratorio Logico Unico (LLU) proposta;
Punti da 0 a 10:
− PUNTI 5: per le referenze analoghe sul territorio nazionale di progetti per l’informatizzazione di laboratori analisi, con particolare riferimento ai LLU territoriali/aziendali/di “area vasta” già realizzati;
− PUNTI 5: per le referenze analoghe in Sardegna di progetti per l’informatizzazione di laboratori analisi, con particolare riferimento ai LLU territoriali/aziendali già realizzati;
Punti da 0 a 15:
− PUNTI 10: per la qualità e la completezza del Piano di Progetto (inclusa la prima versione del Piano di Qualità e del Piano di Sicurezza); si valuterà in particolare la reale capacità del concorrente – che dovrà desumersi dall’articolazione del Piano di Progetto
– della concreta possibilità di rispettare tutti gli impegni progettuali indicati nel Disciplinare Tecnico, con particolare riferimento alle attività realizzative e ai vincoli temporali richiesti;
− PUNTI 2: per la qualità dell’organizzazione di progetto proposta nell’Offerta Tecnica;
− PUNTI 3: per la qualità delle professionalità coinvolte nel gruppo di lavoro per ciascun ruolo progettuale, ed in particolare del Coordinatore di Progetto del concorrente (di cui dovrà essere fornito opportuno Curriculum Vitae);
Punti da 0 a 10:
− PUNTI 5: per la qualità del contenuto del Piano di Change Management proposto, tendente a ridurre l’impatto della soluzione proposta sulle strutture esistenti, sia in termini generali, sia in termini di necessità formative per gli utenti per l’utilizzo di nuovi strumenti;
− PUNTI 5: per la qualità e il dettaglio di una precisa analisi proposta per ridurre al minimo i disagi, anche temporanei, che le strutture dovranno affrontare per l’attivazione del sistema LIS-LLU proposto;
Punti da 0 a 10:
− PUNTI 5: per il livello di assistenza post-vendita, con particolare riferimento alla disponibilità del servizio, ed agli SLA (Service Level Agreement) proposti;
− PUNTI 2: per la qualità della struttura erogante (organizzazione, numero di addetti, livello e frequenza della attività di formazione ed aggiornamento del personale, ecc.) dedicata alla diagnostica di laboratorio;
− PUNTI 3: per la struttura e la dislocazione della rete di assistenza, con particolare riferimento alla rete di assistenza in Sardegna;
Punti da 0 a 5:
− PUNTI 5: Per la qualità dell’Analisi Costi-Benefici proposta, con particolare riferimento alla auto-sostenibilità economica del progetto.
TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI (TT): 10 PUNTI
Il punteggio massimo assegnabile alla componente tempo (TT) è di 10 punti.
Il tempo massimo è quello indicato nel Disciplinare Tecnico, a partire dall’inizio dei lavori, fino all’ultimazione degli stessi (Verbale di Collaudo Finale positivo).
La dichiarazione del tempo di esecuzione dei lavori dovrà essere chiaramente desumibile (pena la non assegnazione del relativo punteggio) dal crono-programma dei lavori e delle attività, dal quale dovrà in effetti rilevarsi il tempo previsto per l’ultimazione del Progetto.
Al concorrente che assicurerà il tempo di esecuzione delle opere minore verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il tempo di esecuzione (10 punti). Agli altri concorrenti verranno assegnati i punteggi inversamente proporzionali alla durata del tempo previsto di esecuzione dei lavori.
Si precisa che non accederà alla fase di attribuzione del punteggio del Prezzo (PP) relativo all’Offerta Economica (si veda nel seguito) il concorrente o i concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio minimo nella valutazione tecnica (VQC + TT) pari ad almeno 45 punti esatti.
PREZZO (PP): 20 PUNTI
Il punteggio massimo assegnabile alla componente prezzo (PP) è di 20 punti.
Per la valutazione della componente prezzo verrà considerato il prezzo complessivo di tutte le forniture e dei servizi proposti, che siano compresi nella base d’asta e anche non compresi nella base d’asta; pertanto, tale prezzo dovrà essere esplicitamente indicato nell’Offerta Economica, e dovrà essere composto come risultante della somma di tutti gli elementi proposti, compreso quindi il prezzo relativo a:
− costo totale dei Servizi Professionali di supporto per la connessione degli autoanalizzatori dei diversi laboratori oggetto di intervento al sistema LIS proposto;
− canone annuale del servizio di manutenzione e assistenza telefonica per i 5 anni successivi al periodo di garanzia (tale canone resterà fisso ed invariabile, a meno delle variazioni degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo).
Al concorrente che presenterà il prezzo complessivo minore verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (20 punti). Agli altri concorrenti verranno assegnati i punteggi inversamente proporzionali al valore dell’Offerta Economica complessiva proposta.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna Xxxxx partecipante alla gara verrà calcolato secondo la formula:
PC = VQC + TT + PP
dove
PC : punteggio complessivo
VQC: = punteggio qualità complessivo TT := punteggio tempo esecuzione lavori PP: = punteggio prezzo
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.
L’aggiudicatario sarà vincolato sin dalla data dell’aggiudicazione provvisoria, mentre la Stazione Appaltante sarà vincolata dopo che il relativo provvedimento sarà esecutivo.
La Commissione Giudicatrice si riserva, durante la fase di valutazione della qualità tecnica del Progetto proposto, la possibilità di richiedere una dimostrazione dei prodotti offerti che illustri compiutamente come la soluzione proposta sia in grado di soddisfare i requisiti espressi dal Disciplinare Tecnico.
La dimostrazione dovrà essere condotta entro 5 giorni su richiesta della Commissione Giudicatrice, che stabilirà il percorso di simulazione atto a rappresentare i requisiti tecnici e funzionali richiesti.
Articolo 13 - Procedura di gara
1. L’aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base della seguente procedura:
a) il Presidente della Commissione procederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e conformi alle disposizioni dell’art. 8 del capitolato. Dopo la verifica della documentazione amministrativa verranno ammessi alla fase successiva solamente i concorrenti che, dall’esame di quest’ultima, risultino in regola. La mancanza o la difformità dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente;
b) successivamente la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste regolarmente sigillate e controfirmate contenenti l’OFFERTA TECNICA, proseguendo poi in una o più sedute riservate alla valutazione della documentazione presentata e all’attribuzione dei relativi punteggi. A ciascuna delle offerte tecniche esaminate sarà
attribuita una valutazione che andrà fino ad un massimo di 80 punti per la qualità tecnica e funzionale del progetto, da determinarsi sulla base dei criteri di cui al precedente art. 12. Saranno ammesse alla valutazione economica le sole offerte considerate tecnicamente idonee, intendendo con ciò le offerte che abbiano ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio pari o superiore ad almeno 45 punti; non saranno tenute in considerazione le offerte che non abbiano totalizzato detto punteggio minimo;
c) il Presidente della Commissione, in successiva seduta pubblica, comunicherà i punteggi relativi all’offerta tecnica. Successivamente procederà all’apertura delle buste regolarmente sigillate e controfirmate ammesse a valutazione, contenenti l’OFFERTA ECONOMICA, dandone lettura. Alle offerte, sulla base della formula indicata nel precedente art. 12, verrà attribuita dalla Commissione una valutazione che andrà fino ad un massimo di 20 punti. Il Presidente darà quindi lettura del punteggio complessivo totalizzato da ciascun concorrente;
d) l'aggiudicazione verrà pertanto provvisoriamente disposta, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. in favore della concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato;
e) di tutte le fasi di gara descritte ai commi precedenti, sarà redatto apposito verbale.
Articolo 14 – Offerte anomale
1. In caso di offerta anormalmente bassa, individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i., si procederà alla verifica secondo le modalità previste dai successivi artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto.
Articolo 15 - Gara deserta
1. In caso di mancata presentazione di offerte, di presentazione di sole offerte invalide e/o inidonee, la gara sarà dichiarata deserta e la Stazione Appaltante potrà procedere con procedura negoziata.
Articolo 16 - Aggiudicazione definitiva
1. La Commissione Giudicatrice dopo l’assegnazione dei punteggi e l’individuazione delle offerte anomale procede all’aggiudicazione provvisoria individuando la migliore offerta e quelle successive secondo l’ordine di priorità determinato dai punteggi assegnati.
2. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria la Stazione Appaltante provvede, previa verifica degli atti di gara e delle eventuali offerte anomale,
all’aggiudicazione definitiva. Il suddetto termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando gli stessi pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine l’aggiudicazione si intende approvata.
3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta.
4. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’Aggiudicatario.
5. La Stazione Appaltante richiede all’Aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati in precedenza, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara e nel presente capitolato, presentando la documentazione comprovante i medesimi. Quando tale prova non sia fornita, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i., e alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Articolo 17 - Mancata aggiudicazione
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Articolo 18- Varianti precedenti all’aggiudicazione
1. La Stazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, si riserva la facoltà di subordinare l’aggiudicazione definitiva all’introduzione in contratto di varianti, modifiche e/o integrazioni al progetto presentato dall’aggiudicatario provvisorio, al fine di adattare lo stesso alle specifiche esigenze della Stazione Appaltante, senza che ciò possa comportare alcuna variazione sull’importo totale offerto.
2. Le varianti, modifiche e/o integrazioni di cui al comma precedente, che non potranno mutare il carattere e gli elementi essenziali del progetto, saranno richieste all’Aggiudicatario con comunicazione scritta e dovranno essere accettate espressamente nel termine di cinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione.
Articolo 19 - Obblighi dell’aggiudicatario e ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione
1. Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, con comunicazione scritta, inviterà l’Aggiudicatario a:
a) costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 20 del presente capitolato;
b) presentarsi per la firma del contratto nel giorno e nell’ora indicati.
2. Il mancato adempimento a quanto sopra richiesto, oltre alla rinuncia ingiustificata alla stipulazione, fatta salva l’ipotesi di mancata presentazione per la firma del contratto in presenza di giustificati motivi, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria, oltre l’addebito a carico dell’Aggiudicatario di tutti gli oneri ulteriori che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per l’affidamento del servizio.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Preliminarmente alla stipulazione del contratto l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.lgs. del
12.04.2006, n. 163 e s. m. i. da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. In caso di RTI la cauzione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo.
8. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
Articolo 21 - Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
1. In caso di aggiudicazione a favore di un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del RTI risultato Aggiudicatario dovranno conferire, in data anteriore alla stipulazione del contratto e con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata quale capogruppo.
2. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s. m. i..
4. La mancata osservanza di quanto previsto dai commi precedenti comporta la decadenza dall’aggiudicazione e l’escussione della garanzia.
Articolo 22 – Controlli e Stipulazione del contratto
1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario. Fino alla scadenza di tale termine l'offerta dell'Aggiudicatario è irrevocabile.
2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79 del D.lgs 163/2006 e s. m. i., salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono alla Stazione Appaltante di attendere il decorso del predetto termine.
3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'Aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Articolo 23 - Documenti parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto anche se materialmente non allegati:
- il presente capitolato d’oneri
- il disciplinare tecnico
- l’offerta dell’aggiudicatario
Articolo 24 - Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipulazione del contratto.
2. Tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto sono a carico dell’Aggiudicatario e, pertanto, sono da intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo.
Articolo 25- Cessione del contratto e subappalto
1. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.lgs. del 12.04.2006, n.163 e s. m. i..
2. Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i. in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Per potersi avvalere del subappalto l’Aggiudicatario all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà già avere specificato dettagliatamente, con appropriato documento separato, le parti dei servizi o forniture che intenda eventualmente subappaltare a terzi, che non potranno comunque superare la misura di cui al precedente comma 2.
5. L'Aggiudicatario è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, in solido con l’impresa subappaltatrice, dell’inosservanza da parte di quest’ultima degli obblighi stabiliti dall’art. 118, comma 6 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i.. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario resterà sospeso sino al loro integrale adempimento.
7. L'Aggiudicatario non avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla sospensione del pagamento, né ad altro indennizzo da parte della Stazione Appaltante.
8. Il contratto tra l'Aggiudicatario e l’impresa subappaltatrice dovrà essere depositato in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione dei servizi o forniture subappaltati.
9. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. I pagamenti all’impresa subappaltatrice saranno effettuati a cura diretta dell'Aggiudicatario nei termini indicati dall’art. 118 comma 3 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i..
Articolo 26 - Oneri dell’aggiudicatario
1. A carico dell’Aggiudicatario gravano, integralmente e per tutta la durata del periodo contrattuale, i seguenti oneri:
a. le spese per la realizzazione dei servizi e per la fornitura dei prodotti, secondo quanto previsto dal contratto;
b. le spese di viaggio, vitto e alloggio per il proprio personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c. le spese di garanzia per le forniture oggetto del presente appalto;
d. la realizzazione di ogni ulteriore prestazione, necessaria per la corretta esecuzione e funzionalità del progetto, dettata da esigenze tecniche, legali o amministrative, comprese quelle prescritte da disposizioni emanate da autorità competenti, anche se non specificamente richiamate nel contratto.
Articolo 27 - Altri obblighi a carico dell’aggiudicatario
1. L’Aggiudicatario è soggetto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali e a tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario è, altresì, obbligato ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili.
3. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi e le forniture con personale, di livello professionale adeguato, fornendo, in ogni momento, a richiesta della Stazione Appaltante, l’elenco del personale addetto all’esecuzione.
4. L’Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi.
5. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro.
6. L’Aggiudicatario dovrà indicare le sedi operative dove questa svolgerà le attività di realizzazione del sistema onde consentire ogni attività di verifica e controllo che la Stazione Appaltante svolgerà sino al positivo collaudo finale delle prestazioni oggetto dell’appalto.
7. La Stazione Appaltante ha facoltà di verificare il rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le prescrizioni sopra elencate.
8. L’Aggiudicatario dovrà predisporre tutte le misure relative alla sicurezza nel trattamento dei dati e dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ed in particolare dei dati sensibili e di quelli sanitari ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e s. m. i..
9. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, La Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa all’eventuale risarcimento dei danni.
Articolo 28 - Obbligo di riservatezza
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo o forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
2. L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, anche dovuta alla mancata adozione di opportune misure di sicurezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta inosservanza.
Articolo 29 - Responsabilità dell’aggiudicatario
1. L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone e a cose, sia della Stazione Appaltante, sia dei destinatari ultimi degli interventi (Aziende Sanitarie della Sardegna), che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e dei danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di riservatezza.
Articolo 30 - Diritti di proprietà e utilizzo del software
1. I beni forniti in esecuzione dell’appalto divengono di proprietà esclusiva della Regione Autonoma della Sardegna dal momento dell’approvazione dei relativi atti di collaudo.
2. La Regione Autonoma della Sardegna ha il diritto di utilizzare senza limitazioni temporali tutto il software fornito, a qualunque titolo, nell’ambito dell’appalto.
3. Ove siano forniti software custom, o personalizzazioni di pacchetti proprietari, la Regione Autonoma della Sardegna ne acquisisce la piena proprietà. A tal fine l’Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla gestione e implementazione del sistema. Le eventuali soluzioni open source proposte dovranno rispettare la tipologia di licenza del software stesso; tali soluzioni dovranno essere fornite unitamente ai codici sorgenti.
4. Ove siano forniti pacchetti proprietari acquisiti su licenza, questi dovranno essere disponibili per ispezione e tracciabilità da parte della Stazione Appaltante.
5. Il software realizzato, sviluppato, personalizzato, esteso nell’ambito del progetto, unitamente alle versioni “sorgenti” ed a tutta la documentazione relativa, rimane di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna che ha facoltà di utilizzarlo o renderlo disponibile ad altre pubbliche amministrazioni anche al di fuori dell’ambito del progetto, previa comunicazione scritta ed eventuale accordo con l’aggiudicatario.
6. Si precisa ulteriormente ed esplicitamente che le "procedure applicative" (sviluppi ad hoc e/o personalizzazioni software) comunque previste dovranno essere realizzate e fornite secondo modalità che consentano ai tecnici della Stazione Appaltante un utilizzo autonomo (non dovranno, cioè, essere "compilate" né "crittografate" né rese in alcun modo illeggibili e/o non editabili) e dovranno essere accompagnate da esauriente documentazione.
7. Personalizzazioni o procedure realizzate da personale della Stazione Appaltante o da incaricati della stessa rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Autonoma della Sardegna (salvo diverso accordo con gli incaricati stessi) e l’Aggiudicatario non potrà comunque farne alcun uso senza esplicita autorizzazione scritta della Regione Autonoma della Sardegna.
8. Parimenti saranno di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all’elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione, ferma restando la proprietà intellettuale che spetta al realizzatore.
9. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di evidenziare e rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. i. in materia di tutela dei dati personali, ove di questi venga richiesta l’immissione nel sistema.
10. I dati e gli elaborati prodotti in esecuzione dell’appalto rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Autonoma della Sardegna.
Articolo 31 - Brevetti e diritto d’autore
1. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d’autore.
2. L’Aggiudicatario, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle apparecchiature ed ai programmi forniti o in relazione al loro uso; si obbliga, inoltre, a tenere indenne la Stazione Appaltante dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle eventuali condanne alle spese o al risarcimento dei danni.
3. Ove risultasse che le apparecchiature o i programmi forniti presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Stazione Appaltante ha la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito, di richiedere all’Aggiudicatario, che ne deve sostenere gli oneri:
a. di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, delle apparecchiature o dei programmi ai quali il diritto di esclusiva accertato si riferisce;
b. di modificare o di sostituire le apparecchiature o i programmi con apparecchiature o programmi funzionalmente equivalenti;
c. di ritirare le apparecchiature od i programmi contro restituzione delle somme versate.
Articolo 32 - Rischi
1. Fino all’approvazione dei verbali di collaudo sono a carico dell’Aggiudicatario i rischi di perdite e danni non imputabili alla Stazione Appaltante, a beni e servizi forniti, anche derivanti da vizi e difetti del materiale.
Articolo 33 - Garanzia del software
1. I Software forniti nell'ambito dei servizi previsti sono garantite per il periodo di 12 mesi dalla data dell’approvazione del verbale di collaudo definitivo.
2. La garanzia comporta per l’Aggiudicatario l’obbligo di eliminare tempestivamente i difetti che possono insorgere nel corso dell’utilizzazione del software fornito, per garantirne un uso regolare.
3. Qualora entro il periodo di garanzia dovessero evidenziarsi errori nel funzionamento del software fornito, la Stazione Appaltante ne darà tempestiva comunicazione all’Aggiudicatario che dovrà provvedere, senza nulla pretendere, alla loro correzione.
Articolo 34 - Invariabilità dei prezzi
1. I prezzi indicati nell’offerta si intendono stabiliti dall’Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento del costo dei materiali e della manodopera.
Articolo 35 - Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione
1. Durante l’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà chiedere all’Aggiudicatario, variazioni al progetto iniziale che comportino un aumento o una diminuzione fino ad un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali.
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il contenuto delle variazioni sarà descritto in apposito atto.
3. Il relativo aumento, o diminuzione, del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, senza alcun ulteriore diritto per l’Aggiudicatario.
Articolo 36 – Coordinatore di progetto
1. L’Aggiudicatario dovrà nominare, al momento della stipulazione del contratto, il Coordinatore di progetto, da individuarsi nell’offerta tecnica, dotato di provata e documentata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto dell’appalto, da attestarsi mediante produzione di dettagliato curriculum vitae in sede di presentazione dell’offerta.
2. Il Coordinatore di progetto sarà referente, nei confronti della Stazione Appaltante, per il coordinamento e l’esecuzione dell’appalto. Dovrà agire in stretta collaborazione con il Direttore dei Lavori per la risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e organizzativo che dovessero
insorgere in fase di esecuzione, e dovrà redigere periodiche relazioni sullo stato di avanzamento nella realizzazione del progetto.
3. Il Coordinatore di progetto, mensilmente a far data dalla stipulazione del contratto, dovrà presentare al Direttore dei Lavori una relazione corredata da relativa rendicontazione avente ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori.
Articolo 37- Direttore dei lavori
1. La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori.
2. Il Direttore dei lavori avrà il compito di interagire direttamente con l'Aggiudicatario e potrà, inoltre, impartire ordini al personale dello stesso, per il tramite del Coordinatore di progetto o direttamente, in sua assenza, al fine di:
a) monitorare la corretta esecuzione e il rispetto del piano di lavoro, correggendo eventuali errori e/o attuando piccole modifiche in corso d’opera, al fine di soddisfare esigenze non previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive;
b) provvedere all’accettazione provvisoria delle consegne di sistemi applicativi, al fine di consentirne l'utilizzo anche nel periodo transitorio fino al collaudo, in corso d’opera e finale, della Commissione di cui all’art. 38;
c) richiedere eventuali modifiche o integrazioni relative ad aspetti funzionali, applicativi e procedurali, grafici di presentazione ed immagine;
d) indire e presenziare a incontri periodici con il Coordinatore di progetto e con la Stazione Appaltante;
e) richiedere all’Aggiudicatario l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’armonizzazione e l’interoperabilità dell’intervento oggetto dell’appalto con altri interventi o progetti realizzati o in corso di realizzazione presso l’Amministrazione Regionale, aventi come finalità lo sviluppo della Società dell’Informazione;
f) richiedere la predisposizione di tutta la necessaria documentazione descrittiva delle attività svolte durante l'esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro, l'elenco del materiale fornito e richiedere, sia in formato cartaceo che elettronico, il rilascio di tutte le necessarie informazioni utili ai fini della personalizzazione parametrica dei sistemi e delle procedure, della gestione degli utenti, password e dei livelli di sicurezza, e di quant'altro risulti utile ed indispensabile alla Stazione Appaltante a titolo di descrizione e documentazione di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto;
g) verificare la correttezza e la completezza delle relazioni e relative rendicontazioni sugli stati di avanzamento dei lavori, presentate dal Coordinatore di progetto, e mantenere aggiornato l'elenco delle forniture e la contabilità di progetto;
h) presenziare allo svolgimento di tutte le attività di collaudo delle forniture e dei servizi;
i) approvare formalmente gli stati di avanzamento dei lavori e sottoporre alla Stazione Appaltante la proposta per autorizzare l'Aggiudicatario alla emissione delle relative fatture ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento e dello stato finale;
j) tenere costantemente informate la Stazione Appaltante e la Commissione di collaudo sull’andamento dell’esecuzione dell’appalto.
3. Il Direttore dei Lavori, nell'espletamento dell'attività di direzione, potrà emettere specifici e formali ordini di servizio atti a richiamare l'Aggiudicatario al regolare espletamento dei propri obblighi contrattuali ed al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto. Tali ordini di servizio, trasmessi al Coordinatore di progetto, dovranno essere attuati improrogabilmente entro i termini di scadenza in essi indicati e costituiranno elemento di riscontro all'atto del collaudo ed ai fini della sospensione dei pagamenti, dell’applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.
4. Il Direttore dei Lavori, al termine dell’attività di cui alla lettera g), potrà approvare lo stato di avanzamento dei lavori, ovvero, ove riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, approvare con riserva, assegnando all’Aggiudicatario un congruo termine per adempiere, comunque non superiore a giorni trenta, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante per l’eventuale applicazione delle penali. Alla scadenza del termine fissato, ove l’Aggiudicatario abbia provveduto, il Direttore dei Lavori procederà all’approvazione della quota parte dei lavori oggetto della riserva; in caso contrario formalizzerà la mancata approvazione di parte dello stato di avanzamento dandone comunicazione all’Aggiudicatario e alla Stazione Appaltante, che potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore dei Lavori non approverà lo stato di avanzamento dei lavori in caso di assoluta difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, nonché di accertata falsità delle dichiarazioni rese nella relazione e rendicontazione di cui all’art. 36 comma 3. Di tale attività dovrà essere data pronta comunicazione all’Aggiudicatario e alla Stazione Appaltante, che potrà procedere alla risoluzione del contratto.
5. Resta fermo che l’approvazione degli stati di avanzamento non comporta accettazione definitiva, ai fini e agli effetti previsti dal presente capitolato, delle forniture dei beni e servizi resi, che resta subordinata all’esito positivo del collaudo, in corso d’opera e finale, di cui agli artt. 38 e 39 del presente capitolato.
Articolo 38 - Commissione di collaudo
1. I collaudi, in corso d’opera e finale, saranno effettuati da un’apposita Commissione, nominata con determinazione del Direttore del Servizio Affari generali ed istituzionali e sistema informativo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale- Direzione Generale della Sanità - composta da tre membri.
2. La nomina della Commissione avverrà successivamente alla stipulazione del contratto.
3. La Commissione avrà il compito, in particolare, di accertare, anche attraverso verifiche periodiche nella sede di esecuzione delle prestazioni, senza necessità di preavviso:
a) la corretta esecuzione dell’appalto in ogni sua parte, in conformità a quanto previsto nel contratto e nei relativi allegati, nonché il rispetto dei tempi ivi previsti;
b) il regolare funzionamento di tutte le forniture e la loro corrispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante;
c) la funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel disciplinare tecnico.
Articolo 39 - Collaudo
1. Le attività di collaudo saranno svolte in contraddittorio con l’Aggiudicatario, che avrà l’obbligo di mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla Commissione.
2. Ai fini del collaudo, l'Aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di verifica.
3. Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività di collaudo saranno a carico dell’Aggiudicatario.
4. I collaudi si svolgeranno nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal disciplinare tecnico.
5. Al termine di ciascun collaudo, la Commissione dovrà redigere un apposito verbale dal quale risultino le verifiche e gli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate.
6. Nel caso in cui riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, la Commissione dovrà assegnare all’Aggiudicatario un congruo termine per adempiere, comunque non superiore a giorni trenta, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante per l’eventuale applicazione delle penali.
7. La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ove l’Aggiudicatario, decorso il termine assegnato, non ottemperi, secondo quanto attestato dalla Commissione, alle richieste di cui al comma precedente.
8. L’inadempimento derivante da forza maggiore, caso fortuito o da cause imputabili esclusivamente alla Stazione Appaltante non potrà dare luogo alla risoluzione.
9. L’esito positivo del collaudo, seguito dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante, comporta accettazione definitiva delle forniture di beni e servizi resi.
10. Per “collaudo finale” si intende il collaudo eseguito in coincidenza della conclusione del contratto.
Articolo 40- Pagamenti
1. L’importo contrattuale sarà erogato secondo la seguente tempistica:
a) 10% alla stipulazione del contratto;
b) 80% a seguito dell’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori mensile;
c) 10% a seguito dell’approvazione del collaudo finale.
2. A seguito dell’autorizzazione di cui all’art. 37, comma 2, lett. i), l’Aggiudicatario, o in caso di RTI l’impresa mandataria ovvero le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, emetteranno Ia/e fattura/e relativa/e alle prestazioni eseguite.
3. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture previa espressa e formale approvazione da parte del Direttore dei lavori.
4. Il mancato rispetto, da parte della Stazione Appaltante, del termine di cui al comma precedente fa sorgere in capo all'Aggiudicatario il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sulle somme dovute, salvo che la Stazione Appaltante dimostri che il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile.
5. La Stazione Appaltante non può essere considerata in mora per i ritardi verificatisi successivamente all’adozione del provvedimento di liquidazione e derivanti da ulteriori prescritte formalità amministrative, nonché per i ritardi derivanti dal disallineamento dei tempi di verifica dei lavori da parte della Stazione Appaltante e rispetto a quelli della Regione Autonoma della Sardegna, condizionanti l’erogazione delle tranches di finanziamento dell’appalto.
6. L’Aggiudicatario, o in caso di RTI le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, dovranno indicare in fattura le modalità del pagamento, che potrà avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso conto corrente bancario o postale.
7. L’Aggiudicatario, o in caso di RTI le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, sono tenuti a notificare alla Stazione Appaltante le variazioni eventualmente intervenute nelle modalità di pagamento previste nel contratto. In caso di mancata tempestiva notifica, la Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti.
Articolo 41 - Sospensione dei pagamenti
1. La Stazione Appaltante, al fine di tutelarsi efficacemente avverso eventuali violazioni degli obblighi contrattuali, potrà, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, sospendere i pagamenti a favore dell’Aggiudicatario al quale siano state contestate inadempienze nella esecuzione del contratto, fino al puntuale adempimento dei suddetti obblighi.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione scritta.
Articolo 42- Penali
1. Qualora il Direttore dei Lavori o la Commissione di collaudo accertino inadempienze o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà applicare penali, la cui entità è fissata dal punto 7.14 del disciplinare tecnico.
2. Sono fatti salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché quello di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui le prestazioni restino ineseguite e la Stazione Appaltante ritenga di non procedere alla risoluzione, oltre all’applicazione della suddetta penale si procederà alla proporzionale riduzione del prezzo.
4. La Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall’Aggiudicatario, incamerando la parte corrispondente all’ammontare della penale. In tal caso l’Aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare tempestivamente, ed a semplice richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia escussa. In alternativa, l’ammontare della penale potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell’Aggiudicatario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio. In tal caso la Stazione Appaltante procederà all’incameramento della parte corrispondente della cauzione definitiva.
Articolo 43 Risoluzione del contratto
1. Oltre che negli altri casi disciplinati dal presente capitolato, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva:
a) nel caso di riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
b) nel caso in cui la certificazione di qualità venisse sospesa o ritirata dall’organismo di certificazione durante il periodo di validità del contratto;
c) in caso di cessazione dell’attività o sottoposizione dell’Aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall’art. 37, comma 19 del D.lgs.163/2006 e s. m. i.;
d) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
e) nel caso in cui le penali di cui all’articolo precedente superino il 10% del valore del contratto.
2. All’Aggiudicatario sarà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno del ricevimento della comunicazione della risoluzione, detratte le penalità, le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni.
3. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 44 - Esecuzione in danno
1. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto, con addebito a carico dell'Aggiudicatario dell’eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.
2. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all'Aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.
3. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di differire il pagamento dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.
Articolo 45 - Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse
1. La Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.
3. In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni esattamente adempiute, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 46 - Foro competente
1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicatario e Stazione Appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Articolo 47 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli altri documenti di gara, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
Articolo 48 - Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento - ai sensi della Legge n. 241/1990, dell’articolo 10 del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’articolo 8 della L.R. n.5/2007 - è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx (tel. 000.0000000 - e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
Articolo 49 - Allegati
1. E’ allegata al presente capitolato d’oneri, quale sua parte integrante e sostanziale, la modulistica facsimile costituita da:
- Allegato A - Modulistica per la presentazione delle offerte;
- Allegato B - Offerta economica;
- Allegato C - Disciplinare tecnico:
o Allegato C1 al disciplinare tecnico - Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.2007;
o Allegato C2 al disciplinare tecnico - Stato dell’arte dei LIS dei laboratori della Sardegna.
- Allegato D - Facsimile Attestazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Azienda Sanitaria;
- Allegato E – Attestato di buona esecuzione.
SardegnaIT S.r.l.
L’Amministratore Unico Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx